Tar2022-ilricorrente,nellanottex,hapresoparteadun'operazionecheportavaadunarresto, mentreilricorrenteeraassentedalRepartodiappartenenzaperchéinlicenzastraordinariaper congedoparentale.
T.A.R.ToscanaFirenzeSez.I,Sent.,(ud.28/11/2022)30-12-2022,n.1552
REPUBBLICAITALIANA
INNOMEDELPOPOLOITALIANO
IlTribunaleAmministrativoRegionaleperlaToscana
(SezionePrima)
hapronunciatolapresente
SENTENZA
sulricorsonumerodiregistrogenerale719del2019,propostoda-OMISSIS-,rappresentatoedifeso dall'avvocatox,condomiciliodigitalecomedaPECdaRegistridiGiustizia; contro
MinisterodellaDifesa,inpersonadellegalerappresentanteprotempore,rappresentatoedifeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri,4;
perl'annullamento
dellaDeterminan.-OMISSIS-S.P.,conlaqualeilColonnelloxcomandanteProvincialeCarabinieri diOMISSIShastabilito:"ilrigettodelricorsogerarchicopropostodalLuogotenente-OMISSIS-,per infondatezza"edituttigliattiantecedenti,successivieconsequenzialialpredettodocumento.
Vistiilricorsoeirelativiallegati;
Vistol'attodicostituzioneingiudiziodiMinisterodellaDifesa;
Vistol'art.87,comma4bis,c.p.a.introdottodall'art.17,comma7,lett.a),n.6),delD.L.9giugno 2021,n.80,convertito,conmodificazioni,dallaL.6agosto2021,n.113;
Vistituttigliattidellacausa;
Relatorenell'udienzasmaltimentodelgiorno28novembre2022ildott.GiovanniRicchiutoeuditi perlepartiidifensoricomespecificatonelverbale; Svolgimentodelprocesso
ConilpresentericorsoilLuogotenente-OMISSIS-,appartenenteall'ArmadeiCarabinieri,impugna la Determina n. -OMISSIS- con la quale il Comandante Provinciale Carabinieri di OMISSIS ha rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso la sanzione disciplinare di cinque giorni di consegna,irrogataglidallaCompagniaCarabinieridiOMISSISindata27novembre2018. Indata29novembre2018,ilComandantedellaCompagniadiOMISSISnotificavaalricorrente l'avviodelprocedimentodisciplinaren.-OMISSIS-inrelazioneallacondottatenutainoccasionedi unarrestoavvenutoil29settembre2018.
Dettoprocedimentodisciplinare,attivatoperipotizzataviolazionedicuiagliartt.713comma3,746 comma4edart.748comma5letterab)delD.P.R.n.90del2010,siconcludevaconl'accertamento dellaresponsabilitàdisciplinareel'irrogazionedellasanzionedicinquegiornidiconsegna.
Avversoilrigettodelricorsogerarchicovenivapropostoilpresentericorso,sostenendo,conun'unica maarticolatacensura,l'esistenzadiunasproporzionefrasanzionedisciplinareecondotta,oltreal mancatorispettodelledisposizionirelativeallacomunicazionedellaconclusionedelprocedimento disciplinare.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All'udienzastraordinariaedimeritodel28novembre2022,uditiiprocuratoridelleparticostituite, ilricorsoèstatotrattenutoindecisione.
Motividelladecisione
1.Ilricorsoèinfondatoevarespinto.
1.1 Risulta accertato che il ricorrente, nella notte del 29 settembre 2018, ha preso parte ad un'operazione che portava ad un arresto, mentre il ricorrente era assente dal Reparto di appartenenzaperchéinlicenzastraordinariapercongedoparentale.
1.2L'operazionevenivasvoltadopocheildirettorediunasocietà,vittimadinumerosifurti,aveva contattatoilricorrentee,ancora,avvenivaconilsupportoattivodialcunilavoratoridell'azienda; senzacheilricorrenteavesseinformatopreventivamenteisuoisuperiori;conmodalitàviolenteche hannocomportatoperl'arrestatodiversefratturechelohannocostrettoadunricoveroospedaliero. Sempre nel corso dell'operazione riportavano lesioni anche il ricorrente e un dipendente dell'azienda.
1.3Èdeltuttoevidente,senzachesianonecessarieulterioriconsiderazioni,cheunatalecondotta nonpotevacheessereoggettodiprocedimentodisciplinareedellaconseguentesanzioneirrogata.
1.4Risultanocondivisibilileaffermazionidell'Amministrazioneladdoveevidenziacomel'operazione di arresto sia stata svolta in modo non professionale, ledendo l'immagine del Corpo, dando la sensazioneallacittadinanza(doveperaltroilricorrentesvolgevalefunzionidiComandodiuna stazionedeiCarabinieri)dell'esistenzadiunapoliziaprivataadisposizioneanchefuoridalservizio eallaqualeprendevanoparteancheprivaticittadini.
1.5Afrontedellagravitàdeicomportamentiisoli5giornidiconsegnairrogati(entroilmassimo previsto di 7 dall'art. 1358 del D.Lgs. n. 66 del 2010 del C.O.M.), lungi dall'avere contenuto "meramenteafflittivoepunitivo"costituisconounasanzionedeltuttocongrua.
1.6 Nemmeno è fondata l'argomentazione diretta a sostenere la tardività della contestazione dell'addebitoe,ciò,inconsiderazionechedettacomunicazioneèstataemanatail27novembre2018, rispettoadunepisodioverificatosisoloil29settembre2018.
1.7SeèpurverochelaGuidaTecnica,ProcedureDisciplinari5^Ed.dicembre2016prevedeche"la contestazione degliaddebiti disciplinarideve essere necessariamente effettuatasenza ritardo", è altrettantoindubitabilechedettadiciturahaunanatura"sollecitatoria",chetrovalapropriaratio nella necessità che la contestazione dell'infrazione segua la commissione della condotta oggetto dell'incolpazione entro un termine ragionevole, idoneo a consentire all'amministrazione di ponderareadeguatamenteilcomportamentodelMilitaresenzacheildecorsodiuneccessivolasso ditempodai
fattipregiudichiildirittodidifesadiquest'ultimo(T.A.R.Toscana,Sez.I,sentenzan.1293/2015).
1.8Nelcasodispecieerano,peraltro,intercorsibrevissimitermini,pariacircaduemesi,intercorrenti tra il 29.09.18 e il 27.11.18, periodo minimo durante il quale l'Amministrazione ha svolto gli accertamentipreliminarielafaseistruttoria.
1.9Inconclusioneilricorsoèinfondatoevarespinto,mentrelespeseseguonolasoccombenzaesono liquidatecomedadispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciandosulricorso,comeinepigrafeproposto,lorespinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00),oltreoneridilegge.
Ritenutochesussistanoipresuppostidicuiall'articolo52,commi1e2,delD.Lgs.30giugno2003,n. 196(edegliarticoli5e6delRegolamento(UE)2016/679delParlamentoeuropeoedelConsigliodel 27aprile2016),atuteladeidirittiodelladignitàdellaparteinteressata,mandaallaSegreteriadi procedereall'oscuramentodellegeneralitàdelricorrente.
CosìdecisoinFirenzenellacameradiconsigliodelgiorno28novembre2022,tenutasimediante collegamentodaremotoinvideoconferenza,secondoquantodispostodall'art.87,comma4bis,con l'interventodeimagistrati:
AlessandroCacciari,Presidente
GiovanniRicchiuto,Consigliere,Estensore
NicolaFenicia,Consigliere