Tribunale 2021- Manutenzione di strade e responsabilità - danni in materia civile e penale - danno

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Tribunale 2021- Manutenzione di strade e responsabilità danni in materia civile e penale - danno non patrimoniale responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - risarcimento danni Tribunale Torino Sez. IV, Sent., 01/10/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione IV CIVILE Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA


nella causa iscritta al N.R.G. 17089 dell'anno 2017 TRA ATTORI E CITTA' DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. (...)), CONVENUTA E S.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.E A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore TERZA CHIAMATA CONTUMACE OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - risarcimento danni rassegnate dalle parti le seguenti Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato M.R. e S.K. (V.) hanno evocato in giudizio la Città di Torino per ottenere, rispettivamente, il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi il 20.10.2013, alle 00.30 circa, in Corso Marche, Torino. In particolare, hanno esposto che: - nelle predette circostanze di tempo e di luogo, M.R., in qualità di conducente dell'autovettura Fiat Panda, tg. (...) (di proprietà di S.K.), mentre percorreva Corso Marche in direzione della tangenziale, giunto in Corso Sacco e Vanzetti (proseguimento di C.so Marche), nel tratto di strada curvilineo in pendenza corrispondente all'immissione nel C.so Regina Margherita, a causa della presenza di materiale viscido sparso su di un lungo tratto dell'asfalto (probabilmente olio) perdeva aderenza iniziando a slittare; - il veicolo urtava, quindi, il cordolo della carreggiata sul lato sinistro, precipitando nella scarpata presente a lato strada e, dopo essersi ribaltato più volte, terminava la corsa all'altezza dello svincolo sottostante di C.so Regina Margherita;


- sul luogo del sinistro interveniva una pattuglia del corpo di Polizia Municipale di Torino che constatava la presenza di olio sull'asfalto; - gli agenti annotavano che in quel medesimo tratto di strada poche ore prima, alle 22.20 circa, si era verificato un altro incidente a causa della scivolosità del manto stradale, per cui il transito era stato temporaneamente impedito ed era intervenuto il personale della S.A. (S.A. s.p.a.) per le operazioni di pulizia; - la strada era stata riaperta alle 00,10 e poco dopo, alle 00.45 circa, la Polizia Municipale era intervenuta nuovamente sui luoghi per la segnalazione di due auto che, a causa del manto stradale scivoloso, erano sbandate finendo la corsa nella carreggiata opposta; - il tratto di strada veniva, pertanto, nuovamente chiuso e la S.A. effettuava nuovamente la pulizia del manto stradale; tanto premesso in fatto, hanno dedotto che la responsabilità del sinistro era da ascriversi ex art. 2051 cod. civ. all'ente comunale in qualità di custode della strada che, pur a conoscenza della presenza di materiale oleoso sulla stessa, non era intervenuto efficacemente per eliminare la fonte di pericolo, tanto che nel giro di poche ore si erano verificati ben tre sinistri. Hanno allegato, quanto al danno patrimoniale, di aver dovuto procedere alla rottamazione dell'autoveicolo, la cui riparazione risultava antieconomica, e hanno chiesto la liquidazione della somma di Euro 6.300,00, pari al valore dello stesso al momento del sinistro, nonché il riconoscimento delle spese di soccorso e demolizione; quanto al danno non patrimoniale, il pagamento della somma di Euro 7.095,00, per aver riportato il R. lesioni permanenti nella misura del 3% (oltre all'invalidità temporanea). La Città di Torino si è costituita in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che il tratto di strada in cui si era verificato il sinistro era stato oggetto di intervento da parte della S.A. s.p.a. solo pochi minuti prima per la rimozione di materiale oleoso sulla carreggiata e che la Polizia Municipale aveva atteso la conclusione dello stesso per poter riaprire la strada, per cui: o in detto intervallo temporale si era verificata, per causa ignota, una nuova perdita di


materiale oleoso; oppure l'intervento della S.A. s.p.a. non era stato sufficiente. Ha dedotto, pertanto, che in ogni caso sarebbe stata esente da responsabilità e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della S.A. s.p.a.. Ha, altresì, contestato la quantificazione del danno. Ha chiesto, quindi, il rigetto della domanda e, "nella denegata ipotesi in cui le avversarie domande fossero state ritenute in qualche modo fondate, anche solo in parte, di limitare la condanna a quanto ex adverso rigorosamente provato e condannare la S.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare la conchiudente dalle conseguenze per essa pregiudizievole derivantele da siffatto accoglimento". La S.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio negando ogni addebito e deducendo che, eseguito l'intervento di rimozione del materiale oleoso, il personale operante aveva comunicato agli agenti di Polizia Municipale l'impossibilità di eliminare del tutto la situazione di pericolo e rispristinare la sicurezza stradale, sconsigliando la riapertura della strada ovvero segnalando adeguatamente la situazione di pericolo. Ciò nonostante il Comune riapriva la strada al traffico e ciò cagionava il verificarsi degli ulteriori due sinistri; il problema, difatti, era stato poi solo successivamente risolto con la riasfaltatura del tratto in oggetto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda di manleva; in via subordinata, previa autorizzazione alla chiamata in causa della A. s.p.a. (quale propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della sua attività), condannarla a manlevarla e tenerla indenne delle somme che fosse condannata a versare in favore della CITTA' DI TORINO e/o degli attori. La A. s.p.a. benchè ritualmente citata non si è costituita in giudizio. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della A. s.p.a. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento. Occorre, preliminarmente, procedere al corretto inquadramento della fattispecie in esame anche in ragione della invocazione da parte degli attori sia della normativa di cui


all'art. 2051 cod. civ. sia, in via subordinata, del disposto generale di cui all'art. 2043 cod. civ. Com'è noto la diversità ontologica tra la generale azione aquiliana ex art. 2043 cod. civ. e quella speciale di cui all'art. 2051 cod. civ. deriva dagli stessi elementi costitutivi delle due azioni che presuppongono, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti diversi, dovendosi nel primo caso indagare sul comportamento colposo commissivo od omissivo dal quale sia derivato un danno a terzi e nel secondo prescindendosi del tutto dalla condotta del custode, esonerato da responsabilità solo per il caso fortuito. (cfr. Cass. n. 11016/2011; n. 12329/2004; n. 534/2001). Al fine di individuare la normativa applicabile alla vicenda in oggetto, giova ripercorrere brevemente il percorso seguito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità della pubblica amministrazione per i danni eziologicamente collegati ad un bene pubblico su cui venga esercitato un uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, come appunto le strade pubbliche. Secondo l'orientamento tradizionale della Suprema Corte, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia nei confronti della p.a. proprietaria della pubblica strada, ovvero dell'ente concessionario o gestore, non poteva trovare applicazione con riguardo ai danni subiti dagli utenti delle strade di grosse dimensioni (come le autostrade) poiché la loro estensione non avrebbe consentito una vigilanza e un controllo tali da evitare l'insorgere di qualsivoglia situazione di pericolo; in sostanza non sarebbe stato esigibile dall'ente pubblico un controllo continuo sull'intera superficie demaniale tale da evitare il prodursi di situazioni pericolose ovvero da garantire un repentino intervento per l'eliminazione della fonte di pericolo. Il danneggiato avrebbe pertanto potuto agire per il risarcimento avvalendosi del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 cod. civ., secondo i noti criteri dell'"insidia o trabocchetto" caratterizzati dai requisiti della non visibilità e non prevedibilità (cfr. Cass. n. 1571/2004; n. 12314/1998). A seguito della pronuncia interpretativa della Corte Costituzionale n. 156 del 1999 che ha escluso la sussistenza di un meccanismo di automatico esonero della pubblica


amministrazione dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., precisando che la sottrazione a tale forma di responsabilità oggettiva si giustifica solo se le caratteristiche del bene non consentano l'esercizio di un controllo diretto, e precisando che è rimessa al giudice l'indagine circa le caratteristiche del bene rispetto al singolo caso concreto e la conseguente valutazione discrezionale sull'applicabilità della norma, la giurisprudenza di legittimità si è orientata verso il riconoscimento dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. anche in materia di danni cagionati agli utenti dei beni demaniali e in particolare delle strade pubbliche, salva la necessità di puntuale accertamento in ordine alla possibilità di esercizio in concreto del potere di controllo da parte del custode. La Suprema Corte ha a riguardo precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo "è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.." (cfr. Cass. n. 16057/2012; n. 21508/2011; n. 15720/2011; n.15042/2008; n. 20427/2008 "La responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. è invocabile anche nei confronti della P.A., per i danni arrecati dai beni dei quali essa ha la concreta disponibilità, anche se di rilevanti dimensioni. Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sulla p.a., che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere


tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode"). La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sia sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia sulla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili anche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene. La Suprema Corte, con recenti pronunce, ha riaffermato il principio per cui "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione ...la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode" (cfr. Cass. n. 6703/2018 che richiama, tra le più recenti, Cass., ord., 27/03/2017, n. 7805; Cass., 11/03/2016, n. 4768, Cass. 22/03/2016, n. 5622 e Cass. 23/03/2016, n. 5695, non massimate; e in senso conforme, in precedenza: Cass. 12/03/2013, n. 6101; Cass. 18/10/2011, n. 21508; Cass. 18/07/2011, n. 15720; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 20/11/2009, n. 24529; Cass. 19/11/2009, n. 24419; Cass. 3/04/2009, n. 8157; Cass. 25/07/2008, n. 20427; Cass. 6/06/2008, n. 15042). È stato, altresì, precisato che il "criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso


unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo" (cfr. Cass. n. 1257/2018 che richiama Cass. n. 12449/2008; n. 15042 2008; n. 9546/2010) e che "unicamente laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può pertanto applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso" (cfr. Cass. n. 1257/2018 che richiama Cass. n. 11016/2011; n. 12821/2015). Il caso fortuito è integrato da un avvenimento imprevedibile e di assoluta eccezionalità, un fatto estraneo alla sfera di controllo del custode, che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore idoneo a cagionare in modo autonomo dell'evento. (cfr. Cass. n. 5877/2016; n. 5741/2009). La possibilità di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere tout court il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, di tal che esso possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. L'interruzione del nesso di causa comporta, quindi, che l'elemento estraneo si sia posto quale causa diretta ed esclusiva del danno, con relativa esclusione della potenziale


pericolosità della res nel processo fenomenico dell'evento. Siffatto elemento - per pacifica e consolidata giurisprudenza di merito e legittimità - ben può essere rappresentato dal fatto del terzo o da quello dello stesso danneggiato, oltre che da eventi eccezionali e imprevedibili (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3767). Nella fattispecie in esame, il fatto storico allegato da parte attrice a fondamento della domanda risarcitoria, cioè il sinistro avvenuto in Corso Sacco e Vanzetti (proseguimento di C.so Marche) nel tratto di strada curvilineo in pendenza corrispondente all'immissione nel C.so Regina Margherita l, di proprietà dell'ente comunale, non è oggetto di contestazione tra le parti ed è, pertanto, circostanza da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ. Il verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in atto di citazione risulta, peraltro, documentato nella "Relazione di Servizio" redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Torino intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, in cui si legge: "...Alle ore 00.45 venivamo nuovamente inviati nella medesima dove erano segnalati due che, a causa del manto stradale scivoloso, erano sbandati e avevano terminato la corsa ribaltandosi nella carreggiata opposta... Sul posto erano presenti i due veicoli, in posizione terminale, una Fiat Panda targata (...) e relativo conducente, tale R.M., al quale venivano prestati i primi soccorsi da parte di personale medico presente con un autolettiga del 118 e una Fiat Panda targata (...) e relativo conducente, tale G.S. che dopo le prime cure del personale sanitario, rifiutava il trasporto in ospedale. Entrambi veicoli si trovavano nella carreggiata opposta di marcia. Veniva attivata nuovamente la ditta S.A. per la pulizia del manto stradale che risultava scivoloso in più punti. poco dopo aggiungeva sul posto lo stesso addetto della SA intervenuto precedentemente e un ispettore chiamato dallo stesso. Provvedevano nuovamente alla pulizia del manto stradale mentre le pattuglie presenti deviavano il traffico" (doc. n. 1). Ancora, il teste S.G., alla guida dell'altro veicolo caduto nella scarpata subito dopo l'attore, (già risarcito per i danni subiti a seguito di sentenza di condanna del Comune passata in giudicato, doc. n. 31), ha dichiarato: "Io ero il conducente della Fiat Panda blu...gli altri signori credo siano le persone che


erano dentro l'altra Panda che è caduta giù dalla scarpata; io non li ho visti quando sono caduti dalla scarpata; io sono caduto dopo di loro giù dalla scarpata...Confermo che quando ho imboccato la curva la macchina ha perso completamente aderenza e quindi mi sono ribaltato una serie di volte...ricordo che la macchina ha perso aderenza". La causa dell'evento dannoso va, dunque, ravvisata nelle accertate condizioni di scivolosità del tratto stradale in esame non imputabili a un fattore estrinseco, imprevedibile e impossibile da eliminare e tale da integrare il caso fortuito, ma anzi rispetto alle quali era stata ripetutamente richiamata l'attenzione dell'ente e richiesto un intervento risolutivo. Il fatto stesso che nell'arco di poche ore si siano verificati tre sinistri sul medesimo tratto stradale, con analoghe modalità e con riscontro oggettivo della particolare scivolosità dello stesso, per la presenza di materiale oleoso, non lascia dubbi sulla riconducibilità causale del sinistro in oggetto alle condizioni della strada che, evidentemente, al passaggio della vettura condotta dall'attore presentava ancora (o nuovamente) macchie di olio. Sotto tale profilo, questa giudice ritiene di aderire al principio più volte affermato dalla Suprema Corte in tema di accertamento della sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, secondo cui l'assenza di testimoni oculari in grado di descrivere e confermare le modalità e la dinamica del fatto dannoso, non esclude la possibilità di verificare aliunde, tramite presunzioni, il suddetto nesso eziologico, sulla base del rilievo che neanche i testimoni possono con certezza attribuire un dato evento dannoso alla presenza di agenti pericolosi ingeneratesi sulla cosa in custodia, di guisa che "la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto". (cfr. Cass. n.9140/2013 "Così, ad esempio, se un'autovettura slitta in un punto della strada dov'è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via. Il vizio della motivazione sta allora


nell'aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v'erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell'apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio."). L'assenza di testimoni oculari che potessero riferire sulla dinamica del sinistro non inficia, pertanto, la ricostruzione dei fatti come esposta in atto di citazione. In ordine all'accertamento del nesso eziologico giova richiamare, altresì, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio". (cfr. Cass. n. 13214/2012). Inoltre, in assenza di prova del verificarsi di un diverso e ulteriore sversamento di sostanze oleose sulla strada a opera di terzi e tenuto conto anche del brevissimo arco temporale intercorso tra la riapertura della strada al traffico veicolare (ore 00.10) e lo sbandamento della vettura condotta dal R., è più probabile ritenere che la pulizia del tratto stradale effettuata poco prima non sia stata risolutiva in quanto o la sostanza oleosa non è stata rimossa del tutto oppure è nuovamente riemersa al suolo dall'asfalto; in entrambi i casi il fattore di pericolo insorto sul bene in custodia e di cui l'ente comunale aveva conoscenza non è stato efficacemente eliminato per consentire la viabilità in piena sicurezza. A riguardo si osserva che la invocata responsabilità della terza chiamata S.A. s.p.a. che, secondo la prospettazione del Comune non avrebbe correttamente eseguito l'attività di pulizia del manto stradale affidatale in concessione, non varrebbe comunque ad escludere la responsabilità dell'ente ex


art. 2051 cod. civ. nei confronti del terzo danneggiato, attenendo, invece, ai rapporti interni tra dette diverse parti. La Suprema Corte ha chiarito a riguardo che "...il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale, costituisce soltanto lo strumento tecnicogiuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. " (cfr. Cass. n. 1691/2009; n. 11511/2009; n. 7763/2007). Non sono, inoltre, emersi elementi tali da far ritenere che il conducente del veicolo attoreo abbia tenuto un comportamento anomalo o in violazione delle norme sulla circolazione stradale e di comune e ordinaria prudenza e che abbia, dunque, concorso con la propria condotta a cagionare l'evento o ad aggravare il danno. In ordine al quantum risarcibile, in relazione al danno non patrimoniale subito da M.R., la CTU nominata dr.ssa Roberta Siragusa, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questa giudice, ha ritenuto sussistente un danno biologico permanente stimato nella misura del 2%, nonché un periodo di ITP di 15 gg al 50 % e 25 gg al 25%. Le spese mediche finalizzate a diagnosi e cura ritenute pertinenti ammontano a Euro 787,00, di cui Euro 305,00 per la visita medico legale eseguita prima dell'instaurazione del presente giudizio e ad esso prodromica. La suddetta quantificazione dei danni è stata, peraltro, oggetto di accordo tra le parti, in sede di operazioni peritali, come da verbale del 30.01.2020. Ai fini della liquidazione dei danni così accertati e alla loro risarcibilità, va premesso che questa Giudice, sulla scorta della ormai nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 26972/2008, aderisce al principio di diritto ivi affermato secondo cui il danno risarcibile in conseguenza di un fatto illecito si distingua in danno patrimoniale e danno non patrimoniale e che il secondo vada riconosciuto solo nei casi


determinati dalla legge, o "in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionalmente inviolabili, nei casi di danno prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione". Il cd. danno biologico, che ha trovato una definizione suscettibile di applicazione generalizzata nella normativa dettata dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209 del 2005, quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di reddito", non è altro che una formula sintetica descrittiva del danno alla salute e va risarcito in quanto danno non patrimoniale tutelato dall'art. 32 della Costituzione cui rinvia l'art. 2059 cod. civ.. Nella fattispecie in esame poiché le lesioni riportate dall'attore sono pari alla percentuale del 2%, in assenza di criteri normativi quali quelli introdotti per le cd. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri stradali, si ritiene che, in conformità ai principi esposti dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12408/2011 che esclude l'applicazione analogica dei criteri di liquidazione previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni per danni non derivanti da sinistri stradali ("I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali."), debba farsi riferimento ai criteri di elaborazione giurisprudenziale adottati dal Tribunale di Milano le cui tabelle, aggiornate al 2021, prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali che relazionali, nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di sofferenza soggettiva, ossia dunque il danno biologico e il danno morale, unitariamente considerati, secondo un valore medio personalizzabile in ragione delle peculiarità del caso concreto.


Nel caso in esame, dunque, il danno non patrimoniale di natura permanente, considerata la percentuale di invalidità e l'età del danneggiato al momento del sinistro (50 anni), deve essere liquidato in Euro 2.404,00, cui va aggiunto l'importo complessivo di Euro 1.361,25 per il periodo di invalidità temporanea (Euro 99 x 15 gg x 50%= 742.50 + Euro 99 x 25 gg x 25%= Euro 618,75), per un totale di Euro 3.765,25. Sulla somma di Euro 4.552,25, già rivalutata all'attualità, vanno calcolati gli interessi legali, previa devalutazione al momento del fatto (20.10.2013) e rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat, dal fatto al soddisfo, per l'importo finale di Euro 4.703,61. La CITTÀ DI TORINO va, pertanto, condannata al pagamento in favore di M.R., della complessiva somma di Euro 4.703,61, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Quanto al danno patrimoniale patito da S.K., premesso che la relativa quantificazione del valore dell'automobile al momento del sinistro non è stata oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., va rilevato che la parte attrice ha allegato un preventivo di riparazione dell'8.11.2013 (allegato 3 alla produzione di parte attrice) per Euro 24.384,35. La stessa parte attrice, a fronte di un preventivo di così ingente valore, di gran lunga superiore al valore del veicolo al momento del fatto e tale da rendere la riparazione antieconomica, ha legittimamente optato per la rottamazione dell'autovettura che avveniva in data 5.2.2014 (all. n. 4), contenendo così le conseguenze dannose del sinistro. Il valore del veicolo incidentato risulta, in base alla prodotta valutazione Eurotax per il tipo di modello in oggetto, pari a Euro 6.300,00; detta quantificazione, ancorata a un parametro oggettivo, è pienamente accoglibile, tenuto anche conto del fatto che non sono stati indicati parametri alternativi o valori diversi dalle altre parti del giudizio. Risulta, inoltre, documentata la spesa sostenuta dall'attrice per il traino dell'automobile dal sito del sinistro fino alla carrozzeria e dalla carrozzeria al sito di demolizione, per il preventivo e per la rottamazione del veicolo, per l'importo complessivo di Euro 790,61 (doc. n. 2 e 5). Sulla somma complessiva di Euro 7.090,61 vanno calcolati interessi legali e


rivalutazione monetaria secondo i già indicati criteri, per l'importo finale di Euro 7.326,38. Il Comune di Torino va, dunque, condannato al pagamento in favore di S.K. della complessiva somma di Euro 7.326,38, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Quanto alla domanda di manleva formulata dal Comune di Torino nei confronti di S.A. s.p.a., questo Tribunale ritiene che la stessa debba essere accolta solo in parte in ragione della concorrente e paritaria responsabilità delle parti (convenuta e terza chiamata) nella determinazione dell'evento dannoso. In via preliminare, pare opportuno richiamare il contenuto della "CONCESSIONE DI SERVIZI SERVIZIO DI RIPRISTINO STRADALE" stipulata tra le parti (all. 5 di S.A. spa) che prevede: - "Art. 1. La Città di Torino concede alla ditta aggiudicataria il servizio di intervento sulla rete stradale in propria gestione, per l'espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con recupero dei liquidi inquinanti "sversati" e dei residui solidi o del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente"; - Art. 3 "La ditta affidataria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul posto le professionalità e le tecnologie idonee a ripristinare la situazione "status quo ante" e/o eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi e del materiale trasportato disperso. Per ogni intervento effettuato la ditta affidataria dovrà darne riscontro (via fax, e-mail,ecc.) alla Centrale Operativa del Corpo di Polizia Municipale secondo la reportistica di cui al presente articolo." (cfr. pagina 3 del documento richiamato); - "Gli interventi consisteranno in: a) ripristino della sicurezza della circolazione, compromessa da incidente stradale, mediante le operazioni di pulizia dell'area (aspirazione dei liquidi inquinanti "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli e recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento degli stessi);


a) posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente stradale." - Art. 4 L'affidatario dovrà assicurare il più rapido ripristino possibile dello status "quo ante" rispetto al verificarsi di un incidente stradale, in particolare sotto i profili della sicurezza della circolazione e del rispetto dell'ambiente. In primo luogo, dovrà essere operata la rapida e corretta asportazione dal piano viabile degli "sversamenti", attuata dagli operatori della ditta aggiudicatrice con l'ausilio di apparecchiature professionali adeguatamente descritte nella relazione tecnica. Una volta completata la prima aspirazione, la superficie stessa dovrà essere irrorata con abbondante getto d'acqua mista a uno sgrassatore ecologico, non dannoso per la pavimentazione. La soluzione così ottenuta dovrà essere subito aspirata, allo scopo di rimuovere anche le minime residue particelle d'olio/carburante venute a galla e realizzare una pulizia completa del manto stradale. - La Ditta affidataria s'impegna a sollevare la Civica Amministrazione da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quant'altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio. Ogni responsabilità per danni che potessero comunque derivare al Comune o a terzi, a cose o a persone, a causa dell'espletamento del servizio o per altre cause connesse, sarà a totale ed esclusivo carico della Ditta affidataria, la quale è obbligata a manlevare e a tenere indenne il Comune ed il personale dallo stesso dipendente da ogni richiesta od azione da chiunque avanzata". Orbene, il vincolo contrattuale tra il Comune di Torino e la società S.A. comportava in capo alla seconda l'obbligo di intervenire rapidamente in caso di sversamento di liquidi sulla strada e di ripristinare lo status quo ante. Dalla relazione di servizio, allegata dalla parte convenuta, si apprende che, dopo il primo incidente, il personale addetto della S.A. riferiva agli agenti di P.M. di aver ultimato le operazioni di pulizia e poi si allontanava ("...alle ore 00.10 il personale addetto ci riferiva di aver ultimato le operazioni di pulizia del manto stradale e si allontanava..."), mentre dopo il secondo incidente il personale


addetto non solo dichiarava di aver terminato con le operazioni di pulizia ma anche che la viabilità poteva nuovamente essere ripristinata ("...alle ore 00.40 il personale addetto dichiarava di aver terminato con le operazioni di pulizia e che la viabilità poteva nuovamente essere rispristinata"). Per quanto emerge dalla relazione di servizio, dunque, solo all'esito del secondo intervento il personale della S.A. avrebbe espressamente comunicato agli agenti di Polizia Municipale che il tratto di strada interessato dallo sversamento, ultimate le procedure di pulizia, fosse nuovamente percorribile in quanto messo in sicurezza, mentre non vi è prova che tale comunicazione sia stata fatta all'esito del primo intervento. Né vi è prova di quanto sostenuto dalla S.A. a sostegno della propria difesa, ossia che il personale addetto avesse esplicitamente avvertito gli agenti di P.M. intervenuti che, nonostante l'ultimazione delle operazioni di pulizia, il tratto stradale non fosse percorribile in quanto le caratteristiche dell'asfalto e la quantità di materiale oleoso presente non consentivano la riapertura in sicurezza. Sul punto la teste F.M., sentita in qualità di ispettrice per S.A., ha dichiarato: "io faccio ispezioni a lavoro eseguito per verificare che le operazioni siano andate a buon fine. Sono intervenuta sul posto a seguito del secondo sinistro. ...Quel giorno fui chiamata due volte. Quel tratto di strada era a me noto in quanto era impregnato di sostanze oleose per cui necessitava di riasfalto e gli interventi di SA non potevano garantire la messa in sicurezza. Ciò era già stato segnalato tramite la Polizia locale prima di questi sinistri e anche durante questo sinistro. Il giorno del sinistro sono stata contatta una prima volta da un operatore che mi disse che aveva finito le operazioni ma la Polizia Municipale aveva stabilito di riaprire la circolazione. Fu effettuata la pulizia e abbiamo comunicato ciò alla pattuglia che poi controlla che il lavoro sia eseguito regolarmente; infatti se non sono soddisfatti ci fanno rifare il lavoro; è poi la Polizia che decide se riaprire o meno il tratto. A me fu riferito che il lavoro era stato ultimato ma che il tratto di strada non era in sicurezza e che io sappia ciò fu riferito anche alla Polizia. la seconda volta che mi hanno chiamato ho segnalato io stessa alla polizia che il tratto non era in sicurezza


perché andava riasfaltato. ... il tratto era completamente impregnato quindi è possibile che dopo l'intervento un po' di pioggia o di umidità abbia fatto risalire di nuovo a galla la sostanza oleosa. La strada era sempre quella, la curva di corso Vanzetti. La seconda volta sembrava che dove si erano ribaltate le auto fosse un ulteriore tratto non oggetto del primo intervento.". La teste, pertanto, ha riferito di aver comunicato personalmente alla Polizia Municipale che il tratto non era in sicurezza perché avrebbe dovuto essere riasfaltato ma ciò solo a seguito del secondo intervento (e dunque a sinistro già avvenuto) mentre rispetto al primo intervento nulla ha potuto riferire con certezza, riportando solo quanto le era a sua volta stato riferito e che, comunque, si pone in contrasto con quanto dichiarato dall'agente P.P.. Quest'ultima, difatti, in sede testimoniale, dopo aver negato la circostanza, ha precisato: "... dalla soc. S.A. ci è stato comunicato che avevano terminato il lavoro e che il manto stradale era di nuovo percorribile; noi abbiamo controllato ed in effetti era transitabile altrimenti non avremmo riaperto il transito che poi abbiamo riaperto alle 4 di notte dopo il secondo sinistro ... dopo il primo sinistro abbiamo chiuso il transito alle 22.20 e riaperto a mezzanotte e 10; dopo il secondo sinistro cioè quello per cui è causa, abbiamo chiuso il transito all'una e 10 di notte e lo abbiamo riaperto alle 4". La teste, pertanto, pur riferendo che il personale della S.A. avrebbe comunicato che il tratto stradale era di nuovo percorribile già dopo il primo intervento, ha comunque puntualizzato che la decisione della riapertura al traffico è stata presa dalla Polizia Municipale stessa (né avrebbe potuto essere altrimenti), a seguito di una ulteriore verifica positiva sulla transitabilità in sicurezza e, dunque, previa valutazione da parte dell'ente della sussistenza di condizioni idonee per procedere alla riapertura. In definitiva, per quanto è emerso dalle dichiarazioni testimoniali riportate e dalla documentazione esaminata, è certo che, da un lato, il primo intervento di pulizia della S.A. non fu risolutivo (e non vi è neanche la prova, gravante sulla stessa S.A., che sia stato completo e correttamente eseguito)


e, dall'altro, che la Polizia Municipale, ultimate le operazioni di pulizia effettuate dal personale della S.A., abbia controllato l'esito delle stesse e valutato autonomamente se vi fossero i presupposti per ripristinare il transito veicolare in sicurezza e abbia poi provveduto alla riapertura senza delimitare il tratto eventualmente ancora interessato dalla presenza della sostanza oleosa né apporre segnalazioni di pericolo o di altro tipo per deviare il traffico. Ne consegue che deve essere affermata la concorrente e paritaria responsabilità della CITTA' DI TORINO e di S.A. s.p.a. (nei rapporti interni tra le parti) nella produzione dell'evento dannoso: la seconda per non aver esattamente adempiuto alle prestazioni derivanti dalla Concessione di servizio richiamata, non essendo stato dimostrato in giudizio che le operazioni di pulizia furono eseguite su tutto il tratto di strada interessato e con integrale ripristino dello status quo ante; la prima per aver riaperto il tratto stradale interessato dallo sversamento benchè non vi fossero le necessarie condizioni di sicurezza per il transito. La domanda di manleva può, pertanto, essere accolta nella misura del 50%, ai sensi dell'art. 2055 u.c. cod. civ. Deve, infine, trovare accoglimento la domanda di garanzia svolta da S.A. s.p.a. nei confronti della A. s.p.a. Risulta documentalmente provata la stipula tra le parti della polizza nr. (...) avente ad oggetto la garanzia per la responsabilità civile verso terzi di S.A. s.p.a. nell'esercizio della propria attività di impresa, tra cui "pulizia di strade". L'operatività temporale della polizza è provata dalla produzione delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi per gli anni dal 2009 al 2014. La A. s.p.a. non costituendosi in giudizio non ha articolato alcuna difesa sul punto, né ha dedotto alcun fatto modificativo o estintivo della pretesa creditoria azionata. Ne consegue che la A. s.p.a. va condannata a manlevare e tenere indenne S.A. s.p.a. di quanto quest'ultima sia tenuta a corrispondere in favore della CITTA' DI TORINO in forza della presente pronuncia, incluse le spese di lite ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. Le spese di lite tra M.R. e S.K. e CITTA' DI TORINO seguono la soccombenza e sono liquidate come da


dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con aumento del 30% per la difesa di più parti. Le spese di lite tra CITTA' DI TORINO e S.A. s.p.a. sono compensate nella misura del 50% in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di manleva e seguono la soccombenza per il residuo 50%; sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Le spese di lite tra S.A. s.p.a. e A. s.p.a. seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e con esclusione della fase istruttoria, stante la contumacia della terza chiamata. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di CITTA' DI TORINO e S.A. s.p.a. nella misura del 50% per ciascuna parte. P.Q.M. Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R.M. e S.K. contro CITTA' DI TORINO, con la chiamata in causa di S.A. s.p.a. e di A. s.p.a., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la CITTA' DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento: - in favore di M.R. della somma di Euro 4.703,61, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo, nonché della somma di Euro 427,00 per spese di CTP; - in favore di S.K. della somma di Euro 7.326,61, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo. 2) Condanna la CITTA' DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di M.R. e S.K. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 6.285,50, oltre a Euro 237,00 per contributo unificato, nonché rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di CITTA' DI TORINO e S.A. s.p.a. nella misura del 50% per ciascuna parte.


4) Accoglie parzialmente la domanda di CITTA' DI TORINO nei confronti di S.A. s.p.a. e per l'effetto condanna quest'ultima a manlevare e tenere indenne CITTA' DI TORINO da quanto la stessa sia tenuta a corrispondere a M.R. e S.K. in forza del precedente punto 1), nella misura del 50%. 5) Compensa le spese di lite tra CITTA' DI TORINO e S.A. s.p.a. nella misura del 50% 6) Condanna S.A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CITTA' DI TORINO delle spese processuali per il residuo 50% che liquida in complessivi Euro 2.417,50, oltre a Euro 118,50 per spese e contributo unificato, nonché rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa e successive occorrende. 7) Accoglie la domanda di S.A. s.p.a. nei confronti di A. s.p.a. e per l'effetto condanna quest'ultima a manlevarla e tenerla indenne di quanto la stessa di tenuta a corrispondere a CITTA' DI TORINO in forza dei precedenti punti 4) e 6), nonché delle spese di cui al punto 3). 8) Condanna A. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di S.A. s.p.a. delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.738,00, oltre a Euro 237,00 per contributo unificato, nonché rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa e successive occorrende. Così deciso in Torino, il 30 settembre 2021. Depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2021.


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