Tribunale 2022. CONDANNA la parte resistente MIUR al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale
Tribunale Arezzo Sez. lavoro, Sent., 22-03-2022 LAVORO SUBORDINATO (RAPPORTO DI) Contratto a tempo determinato PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 753/2021 r.g. promossa da ... RICORRENTE nei confronti di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE UFFICIO LEGALE I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv. MARCO FALLACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MARCO FALLACI RESISTENTI Svolgimento del processo - Motivi della decisione (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. n. 69 del 2009 del 18.6.2009) Con ricorso depositato in data 2.11.2021, A.L., docente di scuola in quiescenza a partire dal 31.8.2020, premesso: che dal 1976 al 1981 stata assunta con contratti a tempo determinato quale docente di scuola materna, nella quale è stata assunta a tempo indeterminato in data 1.9.1981, presso la scuola San Pancrazio di Castel San Niccolò; che in data 1.9.1992 è transitata, previo passaggio, nei ruoli della scuola primaria; che in data 1.9.1999, infine, previo ulteriore passaggio di ruolo, è transitata nei ruoli della scuola secondaria di I grado per la classe di concorso (...) per l'insegnamento di italiano, storia, educazione civica e geografia con assegnazione all'Istituto Comprensivo Alto Casentino; che il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione resistente avrebbe prodotto un danno ingiusto sin dal superamento del termine in parola, e soprattutto, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della progressione professionale retributiva per effetto dell'anzianità maturata e il conseguente riconoscimento dei diritti connessi; che i decreti di ricostruzione della carriera sarebbero errati, in quanto, in ottemperanza alla normativa interna, non avrebbero riconosciuto integralmente gli anni di servizio pregressi; che con decreto di ricostruzione di carriera n. 36132 del 19.02.2002 il Provveditore agli Studi di Arezzo ha riconosciuto alla data del 01.09.1999 un'anzianità complessiva di anni 13 mesi 7 e giorni 26, inserendo la parte ricorrente nella fascia stipendiale con anzianità di anni da 9 a 14 e con passaggio
alla fascia da anni 15 a 20 a decorrere dal 05.01.2001 con tale decreto l'Amministrazione datrice ha valutato solo parzialmente il servizio preruolo ed il servizio nei ruoli della scuola materna e della scuola primaria prestato dalla ricorrente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera. Ha inoltre convenuto in giudizio anche l'INPS affinché l'emananda sentenza facesse stato anche nei suoi confronti, nonché per ottenere la condanna dello stesso a riparametrare l'importo pensionistico tenuto conto degli incrementi stipendiali della cui debenza richiede l'accertamento con decorrenza dalla data di erogazione del della pensione (1.9.2020). Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo. Si costituisce ritualmente il Ministero resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, oltre che preliminarmente prescritta. Si costituisce ritualmente anche l'INPS, il quale domanda di pronunciarsi secondo giustizia in relazione alla domanda della ricorrente, al cui adeguerà le proprie prestazioni, allorché il Ministero avrà provveduto al ricalcolo corrispondente al tenore della decisione. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene trattata in modalità cartolare - e contestualmente decisa - a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'eccezione di prescrizione Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di prescrizione avanzata da parte resistente MIUR. In particolare si rileva con riferimento alla "eccezione di prescrizione relativa a tutti i diritti rivendicati" che il diritto alla ricostruzione di carriera è stato oggetto di valutazione da parte della Suprema Corte di Cassazione come un diritto imprescrittibile che può essere sempre azionato con soggezione alla prescrizione solo delle retribuzioni non corrisposte nel termine di 5 anni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 n. 4 c.c. (Cass. civ. sez. lav. n. 2232 del 30.01.2020). Avendo la ricorrente interrotto la prescrizione dei crediti retributivi con PEC del 17.01.2020 (Cfr. doc. n. 7 ricorso) i diritti della medesima decorrono, ai sensi di legge, dal 17.01.2015. La domanda formulata ed il conteggio delle spettanze retributive è stato calcolato solo a partire dal 7.11.2015 e cioè dalla maturazione del 36 anno di servizio e, pertanto, nel termine di prescrizione quinquennale. L'eccezione, pertanto, risulta totalmente infondata. Sul diritto alla ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici la Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto del personale della scuola pubblica con contratto di lavoro a tempo determinato ad avere riconosciuta una anzianità di servizio per i periodi realmente
lavorati perfettamente identica a quella del personale di ruolo che svolge le medesime mansioni. Stabilisce a tal proposito Cass. civ. sez. lav. n. 22558 del 2016 che "l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato". Peraltro le Sezioni Unite della Cassazione, con recente sentenza, hanno precisato ulteriormente che "In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni...Il ricorso della professoressa è, pertanto, fondato e deve essere accolto con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, l'insegnante ha diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna". Dall' orientamento giurisprudenziale sopra riportato emerge che in ogni caso di passaggio di ruolo sia in senso verticale (dalla scuola materna alla scuola secondaria di secondo grado) o viceversa (dalla scuola secondaria di secondo grado alla scuola materna) o in senso orizzontale (all'interno della scuola secondaria di primo e secondo grado), si debba procedere al riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza ed alla corresponsione delle differenze retributive nel frattempo maturate per la complessiva anzianità di servizio prestato. Inoltre anche la valutazione dei contratti di lavoro a tempo determinato (pre-ruolo) del personale docente della scuola pubblica ai fini della
ricostruzione della carriera è stata recentemente oggetto di attenta verifica da parte della Suprema Corte di cassazione la quale è stata chiamata a pronunciarsi proprio in ordine al metodo di applicazione dei conteggi posti in essere dalla Amministrazione scolastica. In particolare, la problematica esaminata aveva ad oggetto le modalità di computo (come nel caso de quo) di periodi di lavoro prestati dal personale docente della scuola pubblica con contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994. Il Supremo Collegio ha indicato tale principio di diritto: "a) l'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della L. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297 del 1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato" (Cass. civ. sez. lav. n. 31149 del 28.11.2019). Tale essendo l'insegnamento della Cassazione e considerata la funzione di nomofilachia che la medesima assolve, l'odierno giudicante non rinviene ragioni per discostarsene. La conseguenza diretta ed immediata del corretto riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata della parte ricorrente comporta il corretto inserimento nel gradone stipendiale che viene riconosciuto in base all'anzianità di servizio prestata. Orbene, traslando i sopra esposti principi al caso di specie - sulla scorta della documentazione prodotta - si evince che a fronte di un servizio complessivo prestato pari ad anni 19 mesi 9 e giorni 24 alla data del 1.9.1999 - la medesima Amministrazione ha provveduto a valutare, ai fini giuridici ed economici, alla medesima data del 1.9.1999 soltanto un periodo di anni 13 mesi 7 e giorni 26, riconoscendo alla parte ricorrente il passaggio alla fascia superiore da anni 15 a 20 solo a partire dal 5.1.2001 nonché il passaggio al successivo gradone da anni
21 a 27 solamente in data 1.1.2007 ed al successivo gradone da anni 28 a 34 solamente alla data del 1.1.2015, come risulta dalle buste paga dei mesi di ottobre 2014 e ottobre 2015, con previsione di passaggio al superiore gradone stipendiale da anni 35 solo a decorrere dal 1.1.2022. Ne deriva che il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento e declaratoria dell'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera nel corretto gradone stipendiale e dell'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato con conseguente condanna del MIUR al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi preruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 19 mesi 9 e giorni 24 alla data dell'1.9.1999. Pertanto, qualora fosse stato correttamente applicato il sistema di sviluppo retributivo con il sistema "a gradoni" previsto dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis e fosse stata riconosciuta correttamente alla parte ricorrente tutta l'anzianità di servizio per i motivi sopra illustrati, la medesima avrebbe avuto diritto ad essere collocata nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27 già a decorrere dalla data del 07.11.2000, con diritto al passaggio alla superiore fascia da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 07.11.2007 ed alla successiva fascia da anni 35 già alla data del 07.11.2015. La resistente deve altresì essere condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad Euro 8.216,33 alla data del 31.8.2020 (data di cessazione del rapporto per collocamento in quiescenza) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo stante gli esatti conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri contrattuali e neppure ex adverso contestati, nonché al ricalcolo del TFS operando il ricalcolo della somma dovuta in base al corretto inserimento nei gradoni stipendiali sin dall'origine oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La conseguenza diretta ed immediata dell'accoglimento delle domande proposte dalla parte ricorrente (maggiore anzianità di servizio e diverso inserimento nei gradoni stipendiali con corrispondente differenze retributive) risulta essere anche la condanna dell'INPS alla riparametrazione dell'assegno pensionistico percepito dalla parte
ricorrente a decorrere dal mese di settembre 2020, tenuto conto degli incrementi stipendiali ai quali la medesima avrebbe avuto diritto se le fosse stata applicata la corretta progressione economica con l'integrale valutazione di tutti i servizi prestati (quali sopra singolarmente riportati). La novità e complessità della questione giuridica trattata - nonché la presenza di oscillazioni giurisprudenziali in argomento - giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. P.Q.M. L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe: 1. ACCERTA e DICHIARA l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato ai fini della ricostruzione di carriera nel corretto gradone stipendiale e l'illegittimità del mancato riconoscimento della progressione stipendiale relativamente ai servizi pre-ruolo svolti dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato; 2. CONDANNA la parte resistente MIUR al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera per l'inserimento nel corretto gradone stipendiale, di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla parte ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e pari a complessivi anni 19 mesi 9 e giorni 24 alla data dell'1.9.1999 e alla collocazione della parte ricorrente, già a decorrere dalla data del 7.11.2000, nel gradone stipendiale con anzianità di servizio ricompresa tra anni 21 e 27, con diritto al passaggio alla superiore fascia da anni 28 a 34 già a decorrere dalla data del 07.11.2007 ed alla successiva fascia da anni 35 già alla data del 07.11.2015; 3. CONDANNA la parte resistente MIUR al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del Comparto Scuola in base all'anzianità di servizio interamente valutata, pari ad Euro 8.216,33 alla data del 31.8.2020 (data di cessazione del rapporto per collocamento in quiescenza), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio sulla base dei corretti gradoni stipendiali come sopra spettanti alla parte ricorrente, nonché al pagamento della relativa differenza rispetto a quanto ad oggi erogato a tale titolo, oltre agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione dello stesso fino al saldo; 4. CONDANNA la parte resistente INPS a riparametrare l'importo dell'assegno pensionistico percepito dalla parte ricorrente a partire dalla data di percezione dell'emolumento, e cioè a partire dal mese di settembre 2020, tenuto conto degli incrementi stipendiali ai quali la medesima avrebbe avuto diritto se le fosse stata applicata la
progressione economica nei gradoni stipendiali durante il servizio prestato da quest'ultima alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione; 5. COMPENSA integralmente le spese di lite fra le parti. Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate. Così deciso in Arezzo, il 22 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2022.