Tribunale 2022“mentre affrontava una semicurva volgente a sinistra, veniva urtato, nella parte anteriore del predetto motoveicolo, da un cane bianco di grossa taglia” Tribunale Vasto, Sent., 01-06-2022
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE Liquidazione e valutazione Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione monocratica, nella persona del dott. Lucia Gualtieri, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 954/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Risarcimento danni. TRA OMISSIS ((...)), residente in P. ed elettivamente domiciliato in Vasto alla via Leopardi n. 3, presso e nello studio dell'avv. OMISSIS OMISSIS che lo rappresenta e difende giusto mandato rilasciato in calce all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; ATTORE E AZIENDA OMISSIS, (C.F. e P.Iva: (...)), con sede in Chieti, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, dott. OMISSIS ed elettivamente domiciliata in OMISSIS n. 224, presso e nello studio dell'avv. OMISSIS, del Foro di Vasto, che la rappresenta e difende giusto mandato rilasciato su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in atti, nonché giusta delibera del Direttore Generale n. 165 del 4.11.2019; CONVENUTA Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, OMISSIS conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'Azienda OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ritenuta e dichiarata sua responsabilità nella causazione di un sinistro stradale occorsogli in data 22.4.2016, alle ore 15:20 circa, nel mentre si trovava a percorrere, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha R6 tg. (...), la località c.da F.-P.
nel territorio del Comune di Pollutri, per sentirla condannare al risarcimento sia dei danni materiali riportati dal predetto motoveicolo e sia dei danni da lesioni personali, quantificati in complessivi Euro 73.954,86. Deduceva esso attore che, nell'occasione, alla guida del proprio motoveicolo, percorreva regolarmente ed a velocità moderata la suddetta località c.da F.-P. del Comune di Pollutri, con direzione di marcia P.S., allorquando, giunto all'altezza dell'abitazione di S.A., nel mentre affrontava una semicurva volgente a sinistra, veniva urtato, nella parte anteriore del predetto motoveicolo, da un cane bianco di grossa taglia, del tipo "pastore abruzzese" che sbucava improvvisamente dal margine destro della carreggiata, rispetto al suo senso di marcia, ricoperto di erba alta, facendo cadere a terra sia il motoveicolo e sia esso attore, suo conducente che nulla poteva per evitare l'urto. Deduceva altresì, di essere caduto dentro la cunetta posta sul lato destro della strada e di essere rimasto schiacciato dal detto motoveicolo che gli cadeva addosso. Deduceva, altresì, di avere messo in mora la convenuta Azienda OMISSIS, in quanto tenuta alla prevenzione del fenomeno del randagismo e dopo aver esperito la procedura di negoziazione assistita anche nei confronti del Comune di Pollutri, conclusasi negativamente, per mancato accordo delle parti ed in mancanza di totale ristoro di tutti i danni subiti, si rivolgeva a questo Tribunale concludendo chiedendo la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi Euro 73.954,86 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e compensi professionali. L'Azienda OMISSIS, si costituiva ritualmente in giudizio contestando illimitatamente le avverse richieste, deduzioni ed eccezioni ritenendole destituite di ogni fondamento. Preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di sinistro verificatosi su strada sulla quale il controllo del territorio in relazione al fenomeno del randagismo spetta alle Amministrazioni Comunali e, dunque riteneva sussistente l'esclusiva responsabilità del Comune di Pollutri ex art. 2043 c.c.. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda attrice non risultando che il cane in questione sia randagio, poiché non risulta essere stato catturato. Asseriva, comunque di non aver ricevuto, il giorno dei fatti di causa, oppure nei giorni prossimi, alcuna segnalazione circa la presenza di un cane randagio bianco di grossa taglia, simile ad un "pastore abruzzese", né nella zona teatro del sinistro in parola, né nelle zone limitrofe. Contestava le n. 18 segnalazioni ricevute dal Comune di Pollutri ritenute irrilevanti ai fini del decidere non riguardando esse un cane bianco pastore abruzzese di taglia grande nella c.da F.-P.,
nel periodi precedente ed immediatamente successivo al 22.4.2016. Chiedeva, pertanto il rigetto della domanda contestando anche il quantum debeatur, ritenendo la domanda attrice esagerata e non provata, pertanto ne chiedeva il ridimensionamento, ritenendo in ogni caso la sussistenza del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro in questione, il quale sicuramente procedeva a velocità elevata senza rispettare le più elementari regole di prudenza ed attenzione in relazione al tipo di strada percorsa. Concludeva in modo conforme chiedendo, in via preliminare dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva per essere la responsabilità del randagismo di esclusiva competenza del Comune di Pollutri, con vittoria di spese di lite. Nel merito chiedeva il rigetto integrale della domanda ed in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda chiedeva la riduzione dell'ammontare della somma ritenuta di giustizia ed in misura proporzionale alla quota "ideale" di responsabilità concorsuale che sarebbe da imputare al Comune di Pollutri, oltre alla dichiarazione di responsabilità concorrente dell'attore per il sinistro in questione, con conseguente riduzione della domanda nella misura ritenuta di giustizia, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. A scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie delle parti, questo giudice, ammetteva le prove richieste dalle parti, Non si procedeva all'escussione dei testi indicati da parte attrice a prova contraria nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c. per averci la detta parte esplicitamente rinunciato all'udienza del 19.10.2021 e per essere stata detta rinuncia, accettata da parte convenuta all'udienza del 15.12.2021, né si procedeva alla chiesta CTU medica per averci entrambe le parti implicitamente rinunciato. Pertanto, all'esito dell'escussione degli altri testi ammessi, questo giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Indi, la causa è stata riservata a decisione con concessione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. I motivi del contendere si compendiano sostanzialmente nei seguenti: (a) difetto di legittimazione passiva dell'Azienda OMISSIS di OMISSIS; (b) sussistenza della responsabilità nella causazione del sinistro del Comune di Pollutri, estraneo al presente giudizio; (c) mancanza di prova che l'animale aggressore fosse un cane randagio; (d) colpa dell'attore/conducente e/o concorso di sua colpa nella causazione del sinistro e/o sua graduazione; (e) sussistenza dei danni e loro quantificazione. In primo luogo va osservato che il Comune di Pollutri è soggetto estraneo al presente giudizio, per non avere l'attore esteso la domanda nei suoi confronti. Quanto ai motivi del contendere sub (a) e (b), essi
sono tra loro interconnessi e vanno valutati sulla base dell'art. 117 della Costituzione come novellato dall'art. 3 della legge costituzionale 18-102001, n. 3, più precisamente se applicabile nella concreta fattispecie la sola legislazione regionale in materia o la legislazione nazionale, questa almeno in funzione di leggi quadro di determinazione dei principi fondamentali. Il novellato art. 117 della costituzione, dopo aver affermato nel primo comma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nel secondo comma elenca le materie per le quali lo Stato ha legislazione esclusiva, nel terzo comma elenca le materie di legislazione concorrente, nel quarto afferma che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Ha, cioè, qui previsto una norma generale esclusiva, il cui effetto in termini giuridici concretizza l'introduzione di un principio di residualità della competenza a favore delle Regioni, le quali divengono titolari di una potestà legislativa generale, diretta e immediata in tutte le materie che non siano riservate allo Stato, rispetto alle quali la Costituzione dà corpo ad un vero e proprio effetto devolutivo complessivo, totale ed incomprimibile. Dalla lettura della fatta elencazione, a ben guardare, non appare che la materia del controllo del randagismo, dell'anagrafe canina e la protezione degli animali da affezione, possa rientrare in una delle fattispecie elencate nei commi 2 e 3 di esso art. 117. Ma anche se la si volesse far rientrare nelle accezioni generali della "tutela della salute" o della "tutela dell'ambiente", sovviene la L. n. 281 del 1991 "legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", la quale all'art. 3 demanda alle Regioni di disciplinare con propria legge la materia de qua. Potestà che la Regione Abruzzo ha esercitato con la emanazione della L. 21 settembre 1999, n. 86. Riviene che nella prefata materia la disciplina di riferimento è quella riveniente da essa legge e, segnatamente, per la fattispecie oggetto del presente giudizio, dall'art. 14, letto in correlazione agli articoli 4 e 6 della legge stessa. Da dette disposizioni legislative risulta che: la segnalazione alla A. dei cani vaganti, è riservata a agenti di polizia, ai servizi sanitari e ad enti e associazioni private; la predisposizione degli interventi necessari per la loro cattura è fatta a cura della A.; i Comuni e le Comunità Montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione devono prestare la collaborazione; il primo ricovero avviene esclusivamente presso i canili sanitari per le opportune visite veterinarie e trattamenti sanitari; infine vi
è la consegna ai Comuni o alle Comunità Montane per il ricovero permanente dei detti animali nei loro rifugi. Da quanto esposto, emerge che ai Comuni e/o alle Comunità Montane compete unicamente una collaborazione nella cattura, dopo che la A. ha predisposto gli interventi necessari, e, al termine di tutto il complesso procedimento, l'onere del ricovero permanente dei cani nei loro "Ricoveri". E ancora per i Comuni, in forza del principio di connaturazione organica con gli agenti della propria polizia Municipale, un suo onere nella fase della segnalazione dei cani vaganti. E, dunque, parte attrice, attraverso la copiosa documentazione prodotta ha provato che, il Comune di Pollutri (ente estraneo al presente giudizio), ha sufficientemente segnalato alla Azienda S. convenuta la presenza di cani vacanti nel proprio territorio comunale, in particolare anche nella zona teatro del sinistro per cui è causa e nelle zone ad essa limitrofe, nel periodo precedente e successivo ai fatti di causa. Dunque, agli atti di causa non emerge nessuna condotta omissiva del Comune di Pollutri, nel fornire la prescritta collaborazione nella fase della cattura, per la quale l'Azienda S. non ha fornito né le particolari prescrizioni e non ha fatto formale richiesta, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, nessuna responsabilità può essere posta in capo al Comune di Pollutri. A nulla può rilevare la mancata segnalazione della presenza di cane vagante bianco del tipo "pastore abruzzese" di taglia grande nella c.da F.-P., luogo teatro del sinistro in parola, nel periodo precedente ed immediatamente successivo al 22.4.2016, e/o lo stesso giorno, poiché, appunto perché vagante, non è dato conoscere lo spostamento, la direttrice e la percorrenza nell'ambito del territorio comunale certamente di limitata estensione, delle contrade limitrofe e/o di comuni contermini. Pertanto, l'attore ha dimostrato che Comune di Pollutri ha provveduto a tutti gli adempimenti di segnalazione posti a suo carico dalla prefata legge regionale. Sussiste, per contra, la responsabilità della Azienda S., la quale non ha fornito nessuna prova di aver adempiuto ai numerosi interventi segnalati dal Comune di Pollutri, lasciando liberi di vagare i cani randagi segnalati nel territorio di un piccolo Comune, tant'è che, malgrado le numerose segnalazioni di cani randagi non risultano prodotti in atti i relativi verbali di accalappiamento e/o la predisposizione di interventi diretti alla cattura dei detti cani. Quanto poi, al motivo sub (c), ossia alla circostanza che l'animale aggressore fosse un cane randagio, ciò risulta provato dalle risultanze istruttorie, (vedi dichiarazioni del teste D.M.N. presente all'aggressione, il quale, con le sue dichiarazioni rese all'udienza del 20.7.2021, ha confermato quanto narrato dall'attore nell'atto introduttivo del presente
giudizio, circa la presenza del cane randagio bianco di grossa taglia sul luogo teatro del sinistro, la sua fuoriuscita improvvisa dalla vegetazione ivi esistente, l'urto con il motoveicolo condotto da OMISSIS, la caduta a terra sia della moto che dell'attore, rimasto schiacciato dalla detta moto e l'allontanamento zoppicante del cane investitore. Del resto anche il Maresciallo della Polizia Locale del Comune di Pollutri, Giuliani Angelo, con le sue dichiarazioni ha confermato che il cane in questione fosse randagio, avendo tra l'altro, egli dichiarato all'udienza del 19.10.2021, di aver verificato subito dopo il verificarsi del sinistro in questione, che i cani delle abitazioni adiacenti il luogo del sinistro non avevano problemi riconducibili ad un urto con veicoli, stavano bene, ed erano ricoverati chiusi all'interno dei recinti delle dette abitazioni). Quanto poi, al motivo del contendere sub (d), afferente la colpa dell'attore/conducente e/o concorso di sua colpa nella causazione del sinistro e/o sua graduazione, in via prioritaria, è doveroso affermare che le ragioni di diritto emergono dalla stessa esposizione dei fatti. In particolare, dalle risultanze istruttorie, risulta provato che, nel giorno 22.4.2016, OMISSIS, alla guida del proprio motoveicolo Yamaha R6 tg. (...), nel mentre affrontava una semicurva volgente a sinistra, veniva urtato, nella parte anteriore del predetto motoveicolo, da un cane bianco di grossa taglia, del tipo "pastore abruzzese" che sbucava improvvisamente dal margine destro della carreggiata, rispetto al suo senso di marcia, ricoperto di erba alta ed attraversava la strada, facendo cadere a terra sia il motoveicolo e sia esso attore, suo conducente che rimaneva schiacciato dal detto motoveicolo. Strada sulla quale il motoveicolo Yamaha R6 tg. (...), procedeva a velocità moderata, (vedi dichiarazioni rese dal teste D.M.N.) ed anche in considerazione anche dei danni riportati, conseguenti alla caduta a terra del motoveicolo conseguente all'urto con il cane randagio ed allo schiacciamento dell'attore. Infatti, in ordine al concorso di colpa dell'attore, è indubbio che i comportamenti dei conducenti dei veicoli debbono essere improntati al rispetto di quelle norme e principi disciplinanti la circolazione stradale, sulla stregua dei quali va valutata la esclusione di responsabilità del conducente attore ovvero il suo concorso nella causazione del sinistro e dei connessi danni. Riviene che nella fattispecie sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 140 e 141 del codice della strada. In particolare: a) gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; b) è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo, contenendola anche la disotto del limite imposto in loco, in modo da conservare sempre il
controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza entro i limiti del suo campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. E ancora ai fini della valutazione della condotta del guidatore il dato concernente la velocità va rapportato, non già ai valori numerici in astratto, bensì alla situazione di tempo e di luogo, sicché, in assenza di altre risultanze probatorie, l'omessa osservanza dell'obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata in condizione di sufficiente visibilità, va desunta dalle conseguenze del sinistro, quali la natura e l'entità delle avarie riportate dal veicolo, nonché dalle eventuali lesioni patite dalle persone coinvolte, che nel caso in questione sono risultate la diretta conseguenza dell'urto improvviso con il cane randagio che provocava la caduta a terra del motoveicolo e del suo conducente. Analizzando i fatti alla luce dei detti principi, deve concludersi per la esclusione di ogni e qualsivoglia responsabilità della attore, OMISSIS, nella causazione del sinistro de quo, che è desumibile dal repentino attraversamento della carreggiata da parte dell'animale. Può, pertanto affermarsi che l'evento dannoso è da farsi risalire al comportamento dell'animale, nella specie di un cane di taglia grande, di colore bianco del tipo "pastore abruzzese. E’ indubbio che il danno descritto è diretta conseguenza del sinistro e che, in forza della prefata legge regionale e per le ragioni più sopra esplicitate, l'imputazione della responsabilità ricade in testa alla Azienda S. e sulla stessa sulla quale incombe l'intera obbligazione risarcitoria. Per quanto riguarda la quantificazione dei danni riportati dal motoveicolo Yamaha R6 tg. (...) di proprietà di OMISSIS, questo Giudice di Pace ritiene che non potendo fare fede il preventivo in atti ove sono indicati i costi dei pezzi da sostituire non in base a quanto effettivamente pagati e senza produzione la relativa fattura, alla luce delle dichiarazioni rese dal teste P.M., legale rappresentante pro-tempore della Carrozzeria F. S.a.s. di Vasto, questo Giudice ritiene che gli stessi possono essere liquidati in via equitativa nella misura di Euro 5.000,00. Per quanto riguarda la liquidazione dei danni personali patiti dall'attore OMISSIS, in conseguenza del sinistro in oggetto, rilevato che la relazione medica prodotta dall'attore non è stata confermata in giudizio sotto il vincolo del giuramento dal professionista che l'ha redatta e, dunque, per giurisprudenza costante della suprema Corte di Cassazione, essa costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, questo giudice esaminati gli atti di causa, in particolare la documentazione medica prodotta, che la convenuta A. non ha contestato specificamente, dalla quale risulta che OMISSIS, in seguito al detto sinistro, ha riportato: "frattura scomposta pluriframmentaria della meta epifisi distale del radio
con interessamento della superficie articolare, Distacco e dislocazione dell'apofisi stiloide dell'ulna". Di conseguenza veniva ricoverato presso l'Ospedale Civile di Vasto, sottoposto ad un intervento chirurgico e dimesso in data 27.4.2016 con diagnosi: "trauma arto superiore sinistro con frattura scomposta del polso. Trauma toracico con frattura sterno e coste" e, nei mesi successivi, fino al 27 gennaio 2018, necessitava di ulteriori trattamenti chirurgici e terapie mediche e fisiatriche, sostenendo spese mediche documentate per circa Euro 4.000,00, stima di liquidare i predetti danni da lesioni personali, in via equitativa, nella complessiva somma di Euro 50.000,00. Per tutto quanto sopra la domanda risarcitoria dell'attore va accolta, con conseguente riconoscimento del diritto di OMISSIS alla complessiva somma di Euro 55.000,00, (di cui Euro 5.000,00 per danni materiali riportati dal motoveicolo Yamaha R6 tg. (...) ed Euro 50.000,00 per danni da lesioni personali) oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, dovuta dalla convenuta Azienda OMISSIS di OMISSIS, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, che pertanto va condannata al pagamento di detta somma in favore dell'attore, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo soddisfo. Nulla può essere liquidato a titolo di rivalutazione monetaria, avendo gli interessi natura compensativa. Quanto alle spese e competenze di lite esse seguono la soccombenza della A. di OMISSIS, nei confronti dell'attore e, vengono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenendo conto delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014. La sentenza è immediatamente esecutiva nei termini di legge. P.Q.M. Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da OMISSIS nei confronti di AZIENDA OMISSIS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPR.TE P.T., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: 1) ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe e, per l'effetto condanna l'Azienda OMISSIS di OMISSIS, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di OMISSIS della complessiva somma di Euro 55.000,00, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo soddisfo; 2) CONDANNA l'Azienda OMISSIS di OMISSIS, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di OMISSIS, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.786,00(di cui Euro 786,00 per spese
ed Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Vasto il 27 maggio 2022. Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2022.