LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA
STEFANO GALIMBERTI Settore Certificazione Dispositivi di Protezione Individuale ITALCERT S.r.l. Organismo notificato n. 0426 Viale Sarca, 336 - 20126 Milano Erba, 17 marzo 2014 - Spazio Forum
EN 795 Evoluzione normativa Armonizzazione Valutazione della conformitĂ Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa UNI EN 795:2002 [EN 795:1996+A1:2000] UNI EN 795:2012 [EN 795:2012]
Dispositivi non smontabili ??????????????
UNI CEN/TS 16415:2013 [CEN/TS 16415:2013] Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa UNI EN 795:2012 [EN 795:2012] Ratificata dal CEN nel luglio 2012 Recepita dall’UNI nel dicembre 2012 Ha sostituito definitivamente la UNI EN 795:2002 [EN 795:1996+A1:2000] Principalmente: •Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati “ad essere rimossi dalla struttura”. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento). •Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati all’uso contemporaneo da parte di una sola persona. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa UNI CEN/TS 16415:2013 [CEN/TS 16415:2013] Ratificata dal CEN nel gennaio 2013 Recepita dall’UNI nel marzo 2013 Affianca la UNI EN 795:2012 e specifica i requisiti aggiuntivi per dispositivi di ancoraggio destinati all’uso da parte di più persone contemporaneamente Analogamente alla UNI EN 795:2012: •Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati “ad essere rimossi dalla struttura”. Tali dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza demolizioni anche di minima entità (come la rimozione dello strato di isolamento). •Descrive i dispositivi di ancoraggio destinati all’uso contemporaneo da parte di più persone Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa UNI EN 795:2012 [EN 795:2012]
UNI CEN/TS 16415:2013 [CEN/TS 16415:2013]
• Hanno escluso dal campo di applicazione tutti i dispositivi “non smontabili”, che sono rimasti senza una norma di riferimento. • Hanno introdotto una forte ambiguità, poiché descrivono dispositivi destinati ad essere rimossi dalla struttura ma non dicono quando. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa UNI EN 795:2012 [EN 795:2012]
UNI CEN/TS 16415:2013 [CEN/TS 16415:2013]
• La EN 795:2012 è dotata di un allegato ZA in vista dell’armonizzazione nell’ambito di applicazione della Direttiva 89/686/CEE. • La EN 795:2012 riporta, nell’appendice, informazioni riconducibili inequivocabilmente ad una installazione permanente. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa Il Gruppo di lavoro UNI U500201 ha approvato un progetto di norma dedicato ai dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente.
Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova“ Il progetto mira a colmare la lacuna normativa introdotta dalle EN 795:2013 e CEN/TS 16415:2013 sui dispositivi destinati a rimanere permanentemente sulle coperture. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova“
•E’ relativo a tutti i dispositivi destinati all’installazione permanente, siano essi smontabili oppure no. •Incorpora i requisiti per uno oppure più utilizzatori. •Mira a non creare pericolose barriere commerciali integrando il più possibile i metodi di prova descritti nelle EN 795:2012 e CEN/TS 16416:2013. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Evoluzione normativa Progetto U5002C120 "Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova“
•Insieme con il progetto U5002B620 “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione” e con la revisione della norma UNI 11158, mira a costituire uno strumento a disposizione delle Amministrazioni per l’unificazione delle disposizioni legislative locali.
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Armonizzazione
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Commissione Europea
Norma tecnica
Comitato permanente (Direttiva 98/34/CE) Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
Mandato
CEN 13
Armonizzazione Commissione Europea
Mandato
Comitato permanente (Direttiva 98/34/CE) Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
CEN 14
Armonizzazione Mandato della Commissione Europea al CEN n. M307 del 16 novembre 2000 Background La EN 795:1996+A1:2000 descrive dispositivi che rientrano nella definizione di DPI e dispositivi che non vi rientrano. Questo è il motivo per cui la pubblicazione dei riferimenti della EN 795:1996+A1:2000 in Gazzetta Ufficiale è accompagnata da un Avvertimento che specifica quali parti della norma sono relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e quali parti non lo sono. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Mandato della Commissione Europea al CEN n. M307 del 16 novembre 2000 Descrizione del mandato Elaborare una revisione della norma EN 795 tenendo in considerazione il contenuto dell’Avvertimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La norma può essere divisa in piÚ parti in modo da trattare in maniera distinta i Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi.
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Armonizzazione Commissione Europea
Norma tecnica
Comitato permanente (Direttiva 98/34/CE) Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
CEN 22
Armonizzazione Norma tecnica • E’ elaborata da organismi privati, di conseguenza deve mantenere il suo status di documento volontaristico (non obbligatorio). • Se elaborata in funzione di uno specifico mandato della Commissione, allora deve contenere un allegato (ZA) che elenchi i requisiti delle pertinenti Direttive Europee che sono coperti dai requisiti della norma. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Norma tecnica • Può contenere errori o lacune. • Se presente, l’allegato ZA non è esaustivo, pertanto la norma tecnica non ha la pretesa di soddisfare tutti i requisiti di Direttiva eventualmente applicabili.
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Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Comitato permanente ex Direttiva 98/34/CE • E’ composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti, ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. • Ha il compito di intervenire nel caso di problematiche connesse con l’armonizzazione delle norme (volontarie) o comunque, più in generale, con l’armonizzazione delle regole tecniche (cogenti) inerenti i prodotti. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014 26
Armonizzazione Commissione Europea Pubblicazione dei riferimenti della norma sulla GUUE
Presunzione di conformitĂ Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Presunzione di conformità • La norma tecnica i cui riferimenti sono pubblicati sulla GUUE conferisce la “presunzione di conformità”, per un dato prodotto conforme, ai pertinenti requisiti della o delle Direttive di riferimento.
• “presunzione” non significa “garanzia”. Le norme tecniche rimangono sempre ad applicazione volontaria e possono essere lacunose o contenere errori. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Armonizzazione Presunzione di conformità La responsabilità finale riguardo alla valutazione di uno o più requisiti di Direttiva è sempre a carico del soggetto che applica la norma. Nel caso di procedure di certificazione obbligatorie gli Organismi notificati verificano la valutazione effettuata dal soggetto che applica la norma.
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Armonizzazione Presunzione di conformitĂ Se i riferimenti di una norma tecnica non sono pubblicati sulla GUUE il suo allegato ZA NON HA VALORE ALCUNO
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Armonizzazione EN 795:2012 Mandato M307 travisato? M307 - Elaborare una revisione della norma EN 795 tenendo in considerazione il contenuto dell’Avvertimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale. CIÒ CHE È RIMOVIBILE E TRASPORTABILE (TEMPORANEO) È DPI, IL RESTO NO EN 795:2012 - Trasformati tutti i dispositivi in “rimovibili e trasportabili” ma non chiarita l’ambiguità sulla destinazione d’uso (si continua a trattare di dispositivi temporanei e Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014 32 dispositivi permanenti anche se smontabili).
Armonizzazione EN 795:2012 Mandato M307 travisato? M307 - Eventualmente dividere la norma in più parti in modo da trattare in maniera distinta i Dispositivi di Protezione Individuale e gli altri dispositivi. SEPARARE I DISPOSITIVI DESTINATI ALL’INSTALLAZIONE PERMANENTE EN 795:2012 - Separata dalla CEN/TS 16415:2013 in quanto i dispositivi multi user non sono “individuali” (si continua a trattare di dispositivi destinati ad essere rimossi dalla struttura). Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformitĂ Cosa offre il mercato della valutazione della conformitĂ (e cosa dovrebbe offrire)
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Cosa offre oggi il mercato della valutazione di conformità • Applicazione della Direttiva 89/686/CEE inerente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
GLI ORGANISMI NOTIFICATI NON SONO ALLINEATI • Applicazione della Direttiva 2001/95/CE relativa alla Sicurezza Generale dei Prodotti (DGSP). Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 89/686/CEE (DPI) • Prevalente applicazione dell’art. 1 comma 3.
“Viene considerato parte integrante di un DPI ogni sistema di collegamento immesso sul mercato con il DPI per raccordare quest'ultimo ad un dispositivo esterno, complementare, anche nel caso in cui tale sistema di collegamento non sia destinato ad essere indossato o tenuto in permanenza dall'utilizzatore durante il periodo di esposizione al(ai) rischio(i)”. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 89/686/CEE (DPI)
Non è comunque chiaro come un dispositivo di ancoraggio destinato all’installazione permanente possa rientrare nella definizione di cui all’art. 1 comma 3
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 89/686/CEE (DPI) I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto appartengono alla terza categoria (DPI contro rischi di lesioni gravi e a carattere permanente) e come tali devono essere sottoposti alla procedura di controllo annuale ai sensi dell’art. 11 della D.e. 89/686/CEE.
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 89/686/CEE (DPI) La dichiarazione di conformità CE (rif. Allegato VI alla D.e. 89/686/CEE) deve fornire le evidenze, insieme con il manuale di istruzioni, che il dispositivo (oltre ad essere certificato) è stato sottoposto alla procedura di controllo prevista per i DPI di terza categoria.
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 2001/95/CE (DGSP) • Art. 3 comma 1. “I produttori sono tenuti ad immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri”. • Art. 3 comma 3.
“[omissis] si valuta la conformità di un prodotto all'obbligo generale di sicurezza tenendo conto in particolare, se esistono, dei seguenti elementi:” Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 2001/95/CE (DGSP) a)norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pertinenti [omissis]; b) norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato; c)raccomandazioni della Commissione relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; d), e), f) [omissis] Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 2001/95/CE (DGSP) • La Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti non prevede documentazione specifica a dimostrazione delle valutazioni del fabbricante. • Il fabbricante dichiara la conformità dei propri dispositivi alle norme e/o specifiche tecniche utilizzate attraverso la marcatura, il manuale di istruzioni e dichiarazioni specifiche. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Direttiva 2001/95/CE (DGSP) • Se un prodotto è dichiarato conforme ad una norma, per esempio attraverso la marcatura del riferimento della norma, allora TUTTI i requisiti della norma devono essere soddisfatti (non solo i requisiti di prestazione ma anche i requisiti progettuali, di marcatura e di istruzioni per l’uso).
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità Cosa dovrebbe offrire il mercato della valutazione di conformità (scenario utopistico?) DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO DPI
Dispositivi di ancoraggio temporanei, rimovibili e trasportabili, destinati ad essere rimossi alla fine del lavoro in quota
Altri dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente in altri ambiti, navale, macchine, trasporti, ecc. DGSP
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente nelle opere di costruzione, anche smontabili CPR 44
Valutazione della conformità I dispositivi di ancoraggio destinati ad essere incorporati permanentemente nelle opere di costruzione concorrono al soddisfacimento del requisito di base n. 4 di cui all’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione (CPR).
NESSUN ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE RISULTA FINORA RILASCIATO ai sensi del Regolamento citato per i dispositivi di ancoraggio. Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Valutazione della conformità IL PROBLEMA DELLA COLLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA DIRETTIVA NON E’ SOLO ITALIANO.
NELLE PROSSIME SETTIMANE LA COMMISSIONE EUROPEA DOVREBBE SBILANCIARSI CON UN PARERE CHE AIUTI L’UTENZA A COLLOCARE CORRETTAMENTE QUESTI DISPOSITIVI (speriamo…) Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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Grazie per l’attenzione
Stefano Galimberti - 17 Marzo 2014
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