Ddl liberi consorzi dei comuni e citta metropolitane ultimo testo

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DDL LIBERI CONSORZI DEI COMUNI Art. 1. Liberi consorzi comunali 2 1. Al fine di razionalizzare l’erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge re-gionale 27 marzo 2013, n. 7, le province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Cata-nia, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, as-sumono la denominazione di ‘liberi consorzi comunali’. L’ente consortile ha perso-nalità giuridica. 2 2. Ciascun libero consorzio comunale è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina, istituiti in Città metropolitane ai sensi dell’articolo 7. 1 3. I liberi consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali. I liberi consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti province regionali. I liberi consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti province regionali. + 4. Al personale dei liberi consorzi comunali è attribuito lo status giuridico-economico già in godimento presso le province regionali, che continuerà ad essere disciplinato dal CCNL del comparto enti locali, individuato nell’articolo 9 del CCQN dell’11 giugno 2007.

Art. 2. Adesione ad altro libero consorzio comunale + 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni appartenenti ad un libero consorzio, con deliberazione del consiglio comunale adot-tata a maggioranza assoluta dei componenti, possono aderire ad altro libero consor-zio che abbia continuità territoriale con il comune interessato. + 2. Non è ammessa l’adesione di un comune ad altro libero consorzio qualora, per effetto del distacco, la popolazione del libero consorzio di provenienza subisca una riduzione in misura superiore al venti per cento rispetto alla popolazione dello stesso libero consorzio quale risultante dai dati dell’ultimo censimento ufficiale. + 3. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute, ordinate secondo la data di ricevimento, che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e sul sito istituzionale. In caso di ricevimento nello stesso giorno, precede nell’elenco la de-libera del comune più popoloso. + 4. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana il disegno di legge di modifica dei territori dei liberi consorzi ai sensi del presente articolo, sulla base delle delibere per le quali sia stata accertata la conformità alle disposizioni di legge. Al fine di


assicurare il rispetto del-le disposizioni di cui al comma 2, si tiene conto dell’ordine delle delibere quale risul-tante dall’elenco di cui al comma 3. + 5. Il disegno di legge di cui al comma 4 prevede, altresì, le modifiche dei terri-tori dei liberi consorzi comunali conseguenti all’eventuale adesione di comuni alle Città metropolitane ai sensi dell’articolo 9.

Art. 3. Organi dei liberi consorzi comunali + 1. Sono organi dei liberi consorzi comunali: + a) l’Assemblea del libero consorzio; + b) il Presidente del libero consorzio; + c) la Giunta del libero consorzio. + 2. Gli organi del libero consorzio sono eletti con sistema indiretto di secondo grado secondo le norme della presente legge e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza com-porta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero consorzio. 3. Il Presidente del libero consorzio, i componenti dell’Assemblea e della Giunta del libero consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito. + 4. Le spese relative alle trasferte dei sindaci, quali componenti degli organi del libero consorzio, sono a carico dei comuni di appartenenza.

Art. 4. Assemblea del libero consorzio + 1. L’Assemblea del libero consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei comuni del libero consorzio. L’Assemblea è l’organo di indirizzo politi-co-amministrativo del libero consorzio. + 2. L’Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regola-mento per il proprio funzionamento.

Art. 5. Presidente del libero consorzio + 1. Il Presidente del libero consorzio, di seguito Presidente, è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti. A tal fine ciascun sindaco dispone di un vo-to. E’ eletto Presidente del libero consorzio il sindaco che ottiene almeno il quaranta per cento dei voti che rappresentino almeno la metà più uno della popolazione dei comuni del libero consorzio. + 2. Qualora, dopo due votazioni, nessun sindaco abbia ottenuto la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che, nella seconda votazione, abbiano ottenuto i voti rappresentativi della maggiore popolazione. E’ eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco che ottiene i voti


rappresentativi della maggiore popolazione. 3. Il Presidente rappresenta il libero consorzio, convoca e presiede l’Assemblea e la Giunta del libero consorzio. + 4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.permalink frase + 5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presi-dente, si procede all’elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino all’elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono esercita-te dal Vicepresidente. + 6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

Giunta del libero consorzio Art. 6. Giunta del libero consorzio + 1. La Giunta del libero consorzio, di seguito Giunta, è composta dal Presiden-te del libero consorzio e da un numero massimo di otto sindaci appartenenti all’Assemblea. + 2. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazio-ne dei comuni di ciascun libero consorzio, e le modalità di costituzione della stessa sono disciplinate dalla legge istitutiva dei liberi consorzi di cui al comma 4 dell’articolo 2. + 3. La Giunta è l’organo esecutivo del libero consorzio.

DDL CITTà METROPOLITANE Art. 7. Città metropolitane + 1. I comuni di Palermo, Catania e Messina assumono la denominazione di Cit-tà metropolitane. + 2. In sede di prima applicazione della presente legge, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei rispettivi comuni. Il sindaco, il consiglio co-munale e la giunta comunale assumono rispettivamente la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.


Art. 8. Organi delle Città metropolitane + 1. Sono organi delle Città metropolitane: + a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana; 2 b) il Sindaco metropolitano; 1 c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana. 2 2. Gli organi delle Città metropolitane sono eletti con sistema indiretto di se-condo grado e restano in carica cinque anni, fermo restando che la cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ri-coperta nella Città metropolitana. Nel caso in cui la Città metropolitana coincida con il comune di riferimento, il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale man-tengono la denominazione di Sindaco metropolitano, Consiglio metropolitano e Giunta metropolitana e continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite.permalink frase 2 3. Con legge regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore della presente legge, è disciplinato l’ordinamento delle Città metropolitane.

Art. 9. Adesione ad una Città metropolitana 1 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane individuate con decreto del Presidente della Re-gione del 10 agosto 1995, con deliberazione del consiglio comunale adottata a mag-gioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dal libero consorzio comunale di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana. 1 2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l’Assessorato forma un elenco che è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regio-ne siciliana e sul sito istituzionale. + 3. Le modifiche ai territori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropoli-tane conseguenti all’applicazione del presente articolo sono individuate e contenute nella legge di cui al comma 4 dell’articolo 2.

Art. 10. Funzioni dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane + 1. Con la legge istitutiva di cui al comma 4 dell’articolo 2 sono individuate le funzioni di competenza dei liberi consorzi comunali nonché le relative risorse finan-ziarie, materiali e umane. + 2. Con la medesima legge di cui al comma 4 dell’articolo 2 sono trasferite alle Città metropolitane le funzioni, tra quelle individuate ai sensi del comma 1, relative ai territori delle Città metropolitane. La legge individua, altresì, le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei liberi consorzi da trasferire alle Città metropo-litane in corrispondenza delle funzioni trasferite


Art. 11. Soppressione di enti 1 1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali. + 2. Con la legge di cui al comma 4 dell’articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono indi-viduate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi consorzi comunali. + 3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi consorzi comunali.

Art. 12. Entrata in vigore + 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione. + 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Province e Liberi Consorzi, un po’ di chiarezza!


marzo 25 16:342014

Stampa l'articolo di Redazione € commenti Prima di entrare nel merito della legge approvata all’Ars, è importante fare un po’ di chiarezza sulle province. Le province, così come sancito dalla Costituzione, trovano attuazione nei territori di rifermento degli Uffici Territoriali del Governo (Prefetture), che nessuna legge nazionale o regionale ha eliminato. Quindi, siamo Provincia di Catania e continueremo ad esserlo. E quindi, gli Uffici Territoriali (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.), continueranno ad avere competenza per il territorio provinciale. Nessuna proliferazione e/o duplicazione di questi enti. In Sicilia le Province sono 9 e 9 rimarranno. Si potrebbe ipotizzare, in un futuro, la ridefinizione dei confini provinciali, in funzione dei territori dei nascenti Liberi Consorzi, inglobando o cedendo territori da e ad altri Uffici Territoriali del Governo, ma rimanendo sempre e comunque 9 province. Altro è l’organizzazione amministrativa del territorio, oggi rappresentata dalle Province Regionali, che sì coincidono con i confini degli Uffici Territoriali del Governo, ma non sono in nessun modo dipendenti. Le Province Regionale, istituite nel 1986, sono Liberi Consorzi di Comuni con denominazione Province Regionali (Organo amministrativo di coordinamento, programmazione e promozione del territorio di competenza, a cui sono assegnati compiti e funzioni di area vasta). Da quanto sopra forse, si rende più chiara la riforma in adottata all’Assemblea Regionale Siciliana che proviamo ad analizzare. La nuova legge istituisce i Liberi Consorzi (in attuazione dell’Art. 15 dello Statuto della Regione Siciliana), aventi come territorio quello delle attuali Province Regionali, ad esclusione dei territori delle Città Metropolitane nelle province di Palermo, Catania e Messina. Istituisce le Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, aventi come territorio quello corrispondente alle aree metropolitane, così individuate da un Decreto del Presidente della Regione del 1995. Quindi, in totale, 9 Liberi Consorzi di Comuni e 3 Città Metropolitane. Nei 6 mesi successivi alla pubblicazione della legge, i Comuni hanno la possibilità di transitare da un Consorzio all’altro, o da un consorzio ad una Città metropolitana e viceversa, o creare nuovi consorzi che abbiano almeno 180000 abitanti, purché si abbia la continuità territoriale. Gli atti di adesione, uscita o costituzione di nuovi consorzi, devono essere sottoposti alla ratifica dei singoli Consigli comunali con maggioranza di 2/3 dei consiglieri e successivamente (entro i 60 gg) essere sottoposti a ratifica popolare tramite Referendum confermativo. Quindi, il territorio delle province di Catania e Messina potrebbe essere suddiviso in 2 Città Metropolitane (Catania e Messina) e 6 Liberi Consorzi (Calatino – Caltagirone), Terra dei Normanni (Paternò), delle Aci (Acireale), JoniaTaormina-Etna (Giarre), delle Madonie e Eolie (Barcellona Pozzo di Gotto), dei Nebrodi (Cefalù). Gli organi di Governo dei Liberi Consorzi previsti sono: presidente, Giunta e Assemblea. L’Assemblea del Libero Consorzio sarà composta da tutti i Sindaci dei Comuni che ne faranno parte, adotta lo statuto ed elegge (con l’aggiunta di tutti i Consiglieri comunali di tutti i Comuni che ne fanno parte) il presidente e la Giunta. Il presidente è un Sindaco facente parte dell’Assemblea eletto dalla stessa, rappresenta il Libero Consorzio e guida la Giunta. La Giunta del Libero Consorzio è composta da un massimo di 8 assessori eletti tra i Sindaci facenti parte dell’Assemblea eletti dalla stessa. Al presidente, ai componenti della Giunta e dell’Assemblea non è assegnata alcuna indennità e le spese di trasferta sono a carico dei rispettivi Comuni. La sede del consorzio sarà individuata nel Comune


con il maggior numero di abitanti nel Consorzio di appartenenza ed in via transitoria, 6 mesi, la sede del Consorzio, sarà l’attuale sede della rispettiva Provincia Regionale. Ai Liberi Consorzi sono assegnati i compiti di coordinamento, programmazione e promozione del territorio ed ambientale. Una legge apposita (che dovrà essere pronta entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della legge presa oggi in considerazione), disciplinerà le competenze e le funzioni delle stesse. Ai Liberi Consorzi, sono assegnati le risorse patrimoniali, economico-finanziarie e le risorse umane oggi delle Province Regionali, e ripartite secondo le modalità che saranno definite dalla legge di cui sopra (in parte secondo la popolazione). Fin qui le linee generali della legge. Ora tocca ai Comuni definire appartenenze ed aggregazioni. In tutti questi mesi del lungo iter ad immaginare una

ipotesi di Consorzio si è impegnata l’associazione politico-culturale “Città Viva” che ipotizza un territorio che, per le sue caratteristiche artistico-culturali, ambientali e di forte impronta etnica, rappresenta uno tra quelli maggiormente attrattivi per vita e potenzialità di sviluppo: il Libero Consorzio di Comuni “Jonia-Taormina-Etna” che potrebbe comprendere il territorio pedemontano nord dell’Etna, la Valle d’Alcantara e Taormina, la Valle D’Agrò e l’area Jonico-Messinese. «Questo Consorzio composto da 43 Comuni e 193.184 abitanti avrebbe in Giarre il Comune capofila e sede dello stesso. Un ruolo importane comunque dovrà avere Taormina – dichiara Salvo Liotta, consulente dell’associazione “Città Viva” –. Ora, queste comunità hanno 6 mesi di tempo per trovare un riscatto territoriale e una vera possibilità di sviluppo di un territorio che negli ultimi decenni è stato depredato e fruttato da logiche di spartizione partitica». A tal proposito il prossimo 6 aprile, domenica, presso i locali del cinema Musumeci a Riposto, alle ore 10,30, organizzato dall’associazione “Città Viva” di Giarre si terrà un convegno avente per oggetto «”Liberi Consorzi di Comuni – Istruzioni e potenzialità” Il Libero Consorzio “Jonia-Taormina-Etna”».


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ARTICOLI IN MERITO:

1)Città metropolitana di Palermo Termini Imerese si stacca Venerdì 18 Aprile 2014 - 17:46 Articolo letto 1.833 volte

All'orizzonte un consorzio di comuni con Cefalù e altri paesi delle Madonie. PALERMO - Termini Imerese si distacca dalla città metropolitana di Palermo per promuovere un consorzio di comuni con Cefalù e altri paesi delle Madonie. Le città metropolitane (le altre due, oltre Palermo, sono Catania e Messina) sono state istituite in Sicilia dopo la soppressione delle province decisa con una legge regionale. Termini Imerese, secondo un vecchio provvedimento, è inclusa nel raggruppamento che fa capo a Palermo. Ma la scelta è ora contestata dall'amministrazione perché non sarebbe "in linea con il percorso avviato nel luglio 2009". Il comune aveva già allora previsto la formazione di una "città a rete policentrica e diffusa" comprendente le aree dell'Imerese, della Bassa Valle del Torto e delle Madonie: il raggruppamento comprende altri 27 comuni con una popolazione di circa 130 mila abitanti.


2) Area metropolitana di Palermo Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Cartina dell'area metropolitana con rappresentati i confini comunali

L'area metropolitana di Palermo è la più estesa della Sicilia, dovuta alla continuità urbana ed alla forte interazione sociale ed economica tra alcuni comuni della Provincia di Palermo ed il capoluogo stesso. In totale l'area metropolitana di Palermo si estende su una superficie di 1.391,4 km² e conta una popolazione di 1.041.314 abitanti,[1] di cui oltre il 60% corrisponde al comune di Palermo. L'area ha una densità di popolazione pari a 750,63 ab/km². Le aree metropolitane in Sicilia sono state istituite dalla legge regionale 9/1986, mentre la loro estensione è stata stabilita dal Decreto Presidente Regione 10/8/1995. La creazione di un vero e proprio ente istituzionale non avverrà comunque prima del compimento della riforma degli enti locali siciliani, prevista per il 2014 dal presidente della regione Rosario Crocetta.

Indice •

1 Composizione

2 Trasporti

3 Note

4 Voci correlate

5 Collegamenti esterni


Composizione

Secondo l'articolo 19 della legge regionale 9 del 1986 un'area metropolitana deve rispondere a quattro caratteristiche fondamentali:

1.

i comuni devono appartenere al medesimo ambito provinciale;

2.

la popolazione residente non deve essere inferiore a 250.000 abitanti;

3.

devono essere caratterizzate dall’aggregazione, intorno ad un comune di almeno

200.000 abitanti, di più centri urbani aventi fra loro una sostanziale continuità di insediamenti;

4.

i comuni coinvolti devono presentare una elevata integrazione in ordine ai servizi

essenziali, al sistema dei trasporti e allo sviluppo economico-sociale.

L'area metropolitana di Palermo comprende la città di Palermo e altri 26 comuni limitrofi [2], di cui i più popolosi sono Bagheria, Monreale, Carini, come mostra la tabella seguente:

Comune

Superficie (in km²)

Popolazione[1]

Palermo

158,88

654.211

Bagheria

29,68

56.584

Monreale

529

38.569

76,86

36.797

Partinico

110,32

31.868

Misilmeri

69

28.307

77,58

27.196

3,83

20.538

Carini

Termini Imerese

Villabate


Comune

Cinisi

Superficie

Popolazione[1]

(in km²)

33,16

12.159

Ficarazzi

3

12.124

Terrasini

19,44

11.861

Casteldaccia

33,98

11.305

Belmonte Mezzagno

29

11.190

Santa Flavia

14

10.991

6,12

10.675

35

10.438

20,46

10.141

3,54

7.405

23,79

7.396

25

7.394

Balestrate

3,87

6.650

Montelepre

9,89

6.451

25

4.198

Capaci

Altofonte

Trabia

Isola delle Femmine

Altavilla Milicia

Borgetto

Torretta


Comune

Bolognetta

Trappeto

Giardinello

Ustica

TOTALE

Superficie

Popolazione[1]

(in km²)

27

4.159

4

3.261

12

2.278

8

1.327

1.391,4

1.041.314


3) Nasce la Città metropolitana di Palermo: accorperà 20 comuni „Nasce

la Città metropolitana di Palermo: accorperà 20 comuni“

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Palermo guarda all'Europa. Più precisamente Parigi e Bruxelles. Crocetta punta sul modello belga-francese, così la giunta regionale approva il disegno di legge sulle città metropolitane. E' una rivoluzione per i tre grandi centri della Sicilia. Palermo, Catania e Messina potranno beneficiare d'ora in avanti di grandi finanziamenti. Si tratta del primo passo dopo la tanto chiacchierata abolizione delle province. Chiariamo subito: i comuni non vengono cancellati ma trasformati in municipi metropolitani. Sarà tagliato il numero dei consiglieri, ma continueranno ad esistere i presidenti dei consigli e viene istituita la figura del "sindaco e della giunta della città metropolitana", basata su esperienze di città come Parigi e Bruxelles. Il ddl è stato presentato oggi all'Ars. Il testo è stato predisposto dall'assessore agli Enti locali, Patrizia Valenti. Le municipalità saranno 51 in tutta la Sicilia. I consigli comunali verranno trasformati in piccole assemblee con pochi membri (5 in totale). Mentre il sindaco sarà "sostenuto" da una giunta di 9 assessori, col consiglio metropolitano di 35 membri. Saranno invece 20 i comuni accorpati nella città metropolitana di Palermo. Un'area vastissima che si estende da est fino a Terrasini, e che comprende grandi centri come Bagheria e Monreale, oltre all'isola di Ustica. Ecco l'elenco completo (in ordine alfabetico): Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Capaci, Carini, Casteldaccia, Cinisi, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Terrasini, Torretta, Trabia, Ustica, Villabate. Tutti centri che avranno ora un'autonomia limitata. Ben altro peso avranno invece le città metropolitane, con competenze che fino a ieri erano divise un po' tra la Regione e un po' tra le Province.


4)SITO DEL COMUNE DI CAPACI Con la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 28 marzo 2014 è stata pubblicata la Legge 24 marzo 2014, n.8 relativa all’Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. Una riforma storica che di fatto cancella le Province regionali e che impone ai comuni siciliani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di scegliere se aderire alle città metropolitane (Palermo, Catania e Messina), oppure se unirsi in consorzi che, intanto, in sede di prima applicazione e fino all’approvazione della legge istitutiva coincidono con le attuali Province regionali. Ai sensi dell’art. 7 della presente legge Capaci è tra i 26 comuni compresi nel territorio dell’Area metropolitana di Palermo individuato dal Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicato nella G.U.R.S. n. 54 del 21 ottobre 1995. Pertanto, entro i prossimi sei mesi il Comune di Capaci è chiamato a decidere se restare nell’Area metropolitana oppure, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, distaccarsi da essa per aderire al libero consorzio di appartenenza, a condizione che esista continuità territoriale. La delibera del consiglio comunale deve essere trasmessa all’Assessorato regionale delle autonomie locali per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge e servirà eventualmente a ridefinire l’ambito territoriale dei due enti sovra comunali. Quanto alle funzioni entrambi esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico. http://www.comune.capaci.pa.it/


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