Relazione incontro con i pescatori di isola

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Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014-2020 (FEAMP) REGOLAMENTO DI RIFERIMENTO Regolamento (UE) n. 508/2014 che definisce le misure finanziarie dell’Unione per attuare: • La nuova Politica Comune della Pesca (PCP); • Le misure relative al diritto del mare; • Lo sviluppo sostenibile dei settori della pesca e dell’acquacoltura e della pesca nelle acque interne; • La Politica Marittima Integrata (PMI)1.

RISORSE DI BILANCIO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE 2 (per il periodo 2014-2020) – Parte principale di nostro interesse! 5.749.331.600 Euro

RISORSE DI BILANCIO IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA3 (per il periodo 20142020) 647.275.400 Euro

AMMONTARE CHE SPETTERÀ ALL’ITALIA

1 La politica marittima integrata si propone di definire un approccio più coerente alle questioni marittime, rafforzando il coordinamento tra i diversi settori interessati. Si occupa di:  questioni che non rientrano nell'ambito di un'unica politica settoriale, ad esempio "crescita blu" (crescita economica basata su diversi settori marittimi)  questioni che richiedono il coordinamento di settori e interlocutori diversi, ad esempio le conoscenze oceanografiche. In particolare, comprende le seguenti politiche trasversali:  Crescita blu  Dati marini e conoscenze oceanografiche  Pianificazione dello spazio marittimo  Sorveglianza marittima integrata  Strategie per i bacini marini La politica marittima integrata ha il compito di coordinare, non sostituire, le politiche relative ai settori marittimi specifici.

2 Prevede che le funzioni di gestione finanziaria e di esecuzione degli interventi siano affidate ad amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri.

3 Prevede che l'implementazione dei programmi sia gestita direttamente dalle Direzione Generali e Servizi della Commissione Europea, Delegazioni dell'UE presso Paesi Terzi e Agenzie Esecutive di diretta emanazione della Commissione.


Attorno alla metà di giugno, la Commissione europea comunicherà le allocazioni FEAMP decise per ogni Stato membro (nel contesto del Fondo per la Pesca 2007-2013 all'Italia furono assegnati più di 424 milioni di Euro, risultando il terzo Paese per stanziamenti totali, dopo Spagna e Polonia). Una volta stabilita tale divisione, l’Italia, come gli altri Stati membri beneficiari, dovrà stilare il proprio Programma Operativo.

PROGRAMMA OPERATIVO ITALIANO Il Programma Operativo (PO), che indica come i fondi assegnati verranno impiegati, è redatto in stretta collaborazione con i seguenti partner:  le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;  le parti economiche e sociali;  i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. Il Ministero di competenza, sulla base della nuova PCP, procederà alla stesura del PO coinvolgendo anche le regioni. Infatti i fondi saranno ripartiti tra quest'ultime, le quali pubblicheranno i bandi e si potrà iniziare con la spesa. La prima scadenza è l'invio da parte dell’Italia ai servizi della Commissione, entro il 21 luglio, di una versione rivista dell'Accordo di Partenariato che includa le allocazioni FEAMP tra i diversi obiettivi tematici dei fondi. A seguire, le autorità italiane avranno a disposizione altri 3 mesi, quindi entro il 21 ottobre, per inviare una prima versione del programma operativo FEAMP. Seguirà poi una fase di negoziazione con i servizi della Commissione per arrivare ad una versione definitiva che dovrà essere adottata con una decisione della Commissione, prevista al più tardi entro gennaio 2015. L'ammissibilità delle spese al FEAMP sarà comunque retroattiva a partire dal 1° gennaio 2014, a patto ovviamente che le spese rispettino tutte le condizioni di ammissibilità previste dai regolamenti UE e dal programma operativo.

INTERVENTI AMMISSIBILI 1)

Alcune misure finanziate in regime di gestione concorrente

• Sviluppo sostenibile della pesca • INNOVAZIONE: il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti, attrezzature, processi, tecniche e sistemi di gestione nuovi o migliorati. • SERVIZI DI CONSULENZA • PARTENARIATI TRA ESPERTI SCIENTIFICI E PESCATORI: per favorire il trasferimento di conoscenze tra esperti scientifici e pescatori. • PROMOZIONE DEL CAPITALE UMANO, CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E DEL DIALOGO SOCIALE


• DIVERSIFICAZIONE E NUOVE FORME DI REDDITO: il FEAMP può sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. • SOSTEGNO ALL’AVVIAMENTO PER I GIOVANI PESCATORI: il FEAMP può fornire ai giovani pescatori un sostegno per l’avviamento di imprese. • SALUTE E SICUREZZA • ARRESTO TEMPORANEO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA • ARRESTO DEFINITIVO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA • FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER EVENTI CLIMATICI AVVERSI E EMERGENZE AMBIENTALI INNOVAZIONE CONNESSA ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE MARINE • PROTEZIONE E RIPRISTINO DELLA BIODIVERSITÀ E DEGLI ECOSISTEMI MARINI E DEI REGIMI DI COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DI ATTIVITÀ DI PESCA SOSTENIBILI • EFFICIENZA ENERGETICA E MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI • VALORE AGGIUNTO, QUALITÀ DEI PRODOTTI E UTILIZZO DELLE CATTURE INDESIDERATE: il FEAMP può sostenere: a) investimenti che valorizzino i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture; b) investimenti innovativi a bordo che migliorino la qualità dei prodotti della pesca. • PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL’ASTA E RIPARI DI PESCA: il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari di pesca, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

• Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura • INNOVAZIONE • INVESTIMENTI PRODUTTIVI DESTINATI ALL’ACQUACOLTURA • SERVIZI DI GESTIONE, DI SOSTITUZIONE E DI CONSULENZA PER LE IMPRESE ACQUICOLE • AUMENTO DEL POTENZIALE DEI SITI DI ACQUACOLTURA • PROMOZIONE DI NUOVI OPERATORI DELL’ACQUACOLTURA SOSTENIBILE: il FEAMP può sostenere la creazione di imprese di acquacoltura sostenibile da parte di nuovi acquacoltori. • CONVERSIONE AI SISTEMI DI ECOGESTIONE E AUDIT E ALL’ACQUACOLTURA BIOLOGICA • PRESTAZIONE DI SERVIZI AMBIENTALI DA PARTE DELL’ACQUACOLTURA • MISURE RELATIVE ALLA SALUTE E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI


• Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura • Misure connesse alla commercializzazione

2)

Alcune misure finanziate in regime di gestione diretta

• Politica Marittima Integrata

INTERVENTI NON AMMISSIBILI Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi seguenti: • Interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce; • La costruzione di nuovi pescherecci o l’importazione di pescherecci; • L’arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa specifica disposizione del presente regolamento; • La pesca sperimentale; • Il trasferimento di proprietà di un’impresa; • Il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.


PROBLEMATICHE RELATIVE AL SETTORE PESCA Con l’entrata in vigore del regolamento CE n° 1967/2006 del Consiglio, detto Regolamento Mediterraneo, e la scadenza al 31/05/2010 delle deroghe sulle “pesche speciali”, bianchetto su tutte, maglie minime rete trainanti/strascico, distanza dalla costa, la Pesca Italiana, ed in particolare quella Siciliana e delle Regioni del Sud Italia, ha subito un ulteriore duro colpo all’economia, ma soprattutto all’equilibrio socio-economico di interi territori adusi all’attività di pesca. Sono a rischio, non solo migliaia di posti di lavoro e centinaia di imprese di pesca, ma anche i Valori di Tradizioni e Culture che rappresentano la Sicilia in Europa e nel mondo Problemi legati all’utilizzo dei Regolamenti Comunitari L’applicazione del Regolamento CE “Mediterraneo” n° 1967/2006 e la scadenza delle deroghe in esso contenute, al 31 maggio 2010 per la “distanza dalla costa – maglie minime – taglie minime e pesche speciali (vedi bianchetto su tutte)”, non commisurato alla caratteristica e alle tradizioni della Pesca Costiera Italiana; L’applicazione del Regolamento CE sui controlli n° 1224/2009 con il Regolamento applicativo CE 404/2011, a partire dal 1 gennaio 2012 su :- “Licenza a punti - marcatura degli attrezzi da pesca – installazione di apparati di controllo Blue Box e obbligo del giornale elettronico di bordo alle unità da pesca di L.F.T. comprese tra metri 12 e 15inapplicabile ad imbarcazioni gestite da imprese a carattere familiare;

RICHIESTE DELLA CATEGORIA: 1) PESCA DEL TONNO ROSSO nel Periodo maggio/giugno Occorre rispettare una quota (TAC). Il tonno rosso, infatti, è oggetto di un piano di ricostituzione dello stock, nell’ambito del quale sono stabilite limitazioni alla pesca, quote e norme in caso di catture accessorie ed accidentali, oltre a specificare deroghe per taglia minima. • Il Regolamento (UE) n. 640 /2010 istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso e la raccomandazione ICCAT n.13.07 stabilisce il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico e nel Mediterraneo. • Il Regolamento (UE) n. 43/2014 stabilisce per il 2014 le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all’UE (per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali). • D.M. 13 maggio 2014 per l’annualità 2014 ha stabilito i criteri di ripartizione del contigente di cattura del tonno rosso, come assegnato all’Italia in virtù del Regolamento (UE) 43/2014. • Con decreto Direttoriale del 13 maggio 2014 in ossequio alle disposizioni comunitarie e internazionali sono approvate per la campagna 2014 “le disposizioni applicative”. La Commissione ha ribadito l'impegno ad attuare le misure internazionali di controllo del tonno rosso durante la campagna di pesca principale 2014. La breve durata della campagna fa parte del piano di ricostituzione concordato a livello internazionale per


riportare gli stock di tonno rosso a livelli sostenibili, sottraendo gli stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale alla minaccia di estinzione. Quest'anno la Croazia entra per la prima volta a far parte della flotta dell'UE. Gli altri Stati membri coinvolti attivamente nella pesca del tonno rosso sono: Spagna, Francia, Italia, Grecia, Portogallo, Cipro e Malta. Gli 8 paesi condividono il contingente dell'UE, di cui Spagna e Francia detengono le quote maggiori. Per evitare di superare il contingente di pesca si è approntato un rigoroso programma di controllo e ispezione. La Commissione europea monitora, inoltre, le catture e analizza regolarmente i dati forniti dal sistema di controllo dei pescherecci (un sistema di controllo satellitare), al fine di garantire che tutte le regole, soprattutto le quote delle singole navi, siano pienamente rispettate. Sulla base del Regolamento (UE) 43/2014, i TAC (Totale Ammissibile di Cattura), nelle zone di interesse (Oceano Atlantico e Mar Mediterraneo) sono adottati nell’ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l’ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). QUOTE 2014: • Italia: 1.950,42 tonnellate • Spagna: 2.504,45 tonnellate • Francia: 2.471,23 tonnellate Possibili azioni: 1) una più equa distribuzione a livello regionale delle quote tonno (TAC) oggi presenti in Sicilia solo nel Marsalese 2) si potrebbe provare a lavorare per ottenere una quota per l'Italia per il 2015 pari a quella di Francia e Spagna, pertanto più alta di quella attuale. 3) Con i portavoce europei dobbiamo aprire i margini di manovra, che non è detto non possano essere anche a livello nazionale. Infatti, la prima ripartizione delle quote per il tonno rosso è stata fatta sulla base delle dichiarazioni di cattura di tale specie. In passato l’Italia ha dichiarato poco (o forse meno del realmente pescato) e la quota è stata assegnata sulla base di queste dichiarazioni. L’ICCAT stabilisce a novembre le quote per le parti contraenti (l’Italia non ne fa parte ma l’Unione Europea è parte contraente e quindi successivamente divide il contingente tra gli 8 Stati membri).

2) PESCA DEL NOVELLAME DI SARDA nel Periodo febbraio/marzo La normativa attuale tutela il novellame di acciuga con il Regolamento Mediterraneo del 2006 che detta misure di gestione per lo sfruttamento disponibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo. E’ stato possibile attuare una deroga fino al 2010, senza compromettere la risorsa, con il rilascio delle autorizzazioni dettando con decreto ministeriale tempi e modalità. 3) UTILIZZO ALALUNGARA/FERRETTARA MAGLIA 18 cm nel Periodo aprile/luglio Per la pesca anche delle specie ittiche pelagiche il pesce spada si può catturare a marzo, ottobre e novembre.


Per le reti derivanti si fa riferimento alla disciplina comunitaria del 1998, unitamente ai successivi decreti ministeriale del 2011 in punto di misure tecniche e di divieto di utilizzo contemporaneo ferrettare-palangari. Il sistema “ferrettara”, oggi denominata attrezzo ”piccola rete derivante”, è una rete da pesca destinata alla cattura di specie pelagiche, calate a mezz’acqua o con la lima da sugheri in superficie. Di seguito si elencano i decreti di riferimento: • D.M.14 ottobre 1998 stabilisce le modalità tecniche dell’attrezzo “ferrettara”. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l’attrezzo ferrettara può essere impiegato non oltre le tre miglie dalla costa ed esclusivamente per la cattura delle specie denominate ricciole, occhiata,sgombro, salpa, boga, alaccia, sardina e acciuga. • D.M. 24 maggio 2006 l’attrezzo ferrettara può essere impiegato nei limiti dell’abilitazione all’esercizio dell’attività e comunque non oltre le 10 miglia dalla costa. • D.M.4 giugno 2009 si ribadisce l’impiego dell’attrezzo ferrettara esclusivamente nei limiti dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di pesca da parte di ciascuna unità autorizzata all’impiego delle stesso attrezzo. • Regolamento (CE) n.894/97, n.1239/98 e n.809/2007. • D.M.1 luglio 2011 che disciplina il corretto utilizzo degli attrezzi ferrettara e palangari ed in particolare l’obbligo di utilizzare uno solo dei due durante l’attività di pesca. • D.M.21 settembre 2011 l’attrezzo ferrettara è consentito esclusivamente entro le 3 miglia dalla costa , la rete dell’attrezzo non può essere di lunghezza superiore ai 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 180 mm di apertura fino al 31 dicembre 2011 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 la rete dell’attrezzo non può essere di lunghezza superiore a 2,5 km e deve avere una maglia non superiore ai 100mm di apertura. Per salvaguardare i giovanili sarebbe stato meglio intervenire sull’attrezzo palangaro per le alalunghe, fortemente impattante con i giovanili di spada, piuttosto che interdire la pesca a tutti, con la beffa, oltre il danno, di vedere nei nostri mercati e GDO, lo spada importato dall’Atlantico, Pacifico o addirittura Mediterraneo, ma catturato dai paesi frontalieri del Magreb, dalle lobby dal commercio internazionali. IMPORTANTE: recentemente il Consiglio dell’UE ha dato impulso legislativo alla Commissione europea, proponendo l’abrogazione totale della ferrettara (proposta di regolamento per istituire un divieto di pesca con reti da posta derivanti). Proposta da monitorare nei prossimi mesi con i nostri portavoce che faranno parte della Commissione Pesca! Possibili azioni: 1) Bisognerebbe rilanciare una più equa distribuzione a livello nazionale delle quote del pesce spada, attualmente l’80% delle quote è nel salernitano. 2) Andrebbe perorata la causa dei pescatori siciliani in sede UE e ICCAT, denunciando l’Iccat stessa, per mancata osservanza/ratio delle sue stesse raccomandazioni; 3) Riaprire/revisionare la distribuzione delle quote partendo da dati aggiornati 4) REGIME COMUNITARIO SPECIFICO PER LA PESCA ARTIGIANALE (ben distinta da quella industriale)


La pesca artigianale, quella delle piccole imbarcazioni, ha la seguente normativa di riferimento: • D.M. 26 luglio 1995 che disciplina il rilascio delle licenze di pesca • Regolamento (UE) 2371/2002 modificato con il Regolamento(UE) 1380/2013 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca. • D.M. 26 gennaio 2012 che classifica gli attrezzi da pesca secondo la statistica internazionale standardizzata di cui all’allegato II del Regolamento (UE) n.404/2011; • Regolamento (CE) n.1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Il Settore della Piccola Pesca Costiera svolge un ruolo importante per il tessuto sociale e l’identità culturale di numerose regioni costiere europee. È quindi essenziale assicurare un futuro alle piccole imprese che praticano la pesca artigianale costiera, che spesso ha espressioni anche ricreative e turistiche, tenendo pienamente conto della situazione specifica delle realtà locali e delle loro tradizioni nella cultura del prodotto della cattura, della sua trasformazione in prodotto tipico di nicchia e del commercio, sia del fresco sia del trasformato. Lo stesso Reg.to CE 1967/06 - Piano di Azione Mediterraneo - sostiene che: “Una parte della fascia costiera andrebbe riservata agli attrezzi selettivi utilizzati per la pesca artigianale, al fine di proteggere le zone di crescita e gli habitat sensibili nonché di favorire la sostenibilità sociale della pesca nel Mediterraneo”. Possibili azioni: 1) SI ritiene urgente, per la pesca Mediterranea, tenendo in conto anche un coerente impiego dell’attuale Fondo Europeo per la Pesca FEP Reg. CE 1198/2006, in particolare per il segmento della Piccola Pesca Costiera artigianale, che l’UE si attivi per una concertazione con i paesi del Mediterraneo, al fine di stabilire misure atte alla difesa degli stocks che debbano essere rispettate da tutti. 2) Riteniamo fondamentale, che l’UE avvii un processo di “identificazione” del segmento della pesca artigianale costiera Mediterranea. Ridefinendola all’interno di parametri che tengono in debito conto, sia i valori tecnici (GT) che la valenza sociale ed economica della flotta esistente. Il tutto all’interno del reg.to ce 1967/2000 e smi, e nel nuovo indirizzo UE che mira ad una “regionalizzazione del Mediterraneo” per macroaree (GSA). I Principi tanto evocati dagli ultimi Regolamenti Comunitari, che hanno un senso solo se all’interno del bacino del Mediterraneo siano tutti i paesi interessati alla pesca ad osservarli. Viceversa, non ha senso che solo i paesi comunitari rispettino le norme in materia e tutti gli altri continuino a fare quello che gli pare, senza regole. 5) ALLONTANAMENTO DALLA COSTA La fissazione dei limiti massimi di allontanamento dalla costa è di competenza del Ministero dei Trasporti, che con appositi decreti stabilisce il limite massimo oltre il quale le imbarcazioni non possono spingersi (la competenza istituzionale è del Ministero dei Trasporti, in quanto competente le valutazioni sulla sicurezza delle navigazioni, inclusi i pescherecci). In genere, la pesca costiera locale può spingersi fino a 6 miglia, quella ravvicinata a 40, non ci sono limiti per la pesca mediterranea e oltre gli stretti.


6) PESCHE SPECIALI E BIANCHETTO .Le “Disattenzioni e i Ritardi” della DG Pesca del Mipaaf e della Regione Siciliana, nel presentare per tempo, “il piano di gestione generale delle pesche speciali” entro i termini stabiliti dallo stesso reg.to CE 1967/2000 cd Mediterraneo, hanno costretto la Commissione Europea a sospendere la pesca del Bianchetto e di altre Pesche Speciali. Tutto ciò ha creato un enorme danno all’economia di migliaia di imprese di pesca e dei loro equipaggi legati storicamente a questa antica attività di prelievo stagionale. 7) PROBLEMI LEGATI AL COSTO DEL GASOLIO Il costo del gasolio che sta ritornando ai massimi toccati nel 2008 – circa euro 1/litro, per motivi che appaiono solo speculativi e che per molte imprese, lo strascico su tutte, ma anche per i Palangari d’altura e la Circuizione/lampare, costituisce, da solo, circa il 50/60% dei costi di gestione; 8) PROBLEMI LEGATI ALL’ATTIVAZIONE L’AMMODERNAMENTO DELLE IMBARCAZIONI

DEI

FONDI

EUROPEI

PER

I ritardi delle Amministrazioni Regionali (molto spesso legati a problematiche Ministeriali e Comunitarie) in materia di Bandi FEP:- vedi mis. 1.3 Ammodernamento, unica misura che avrebbe un senso ai fini della tutela dell’ambiente e dei costi di impresa; Occorre vigilare costantemente sulle azioni del paese Italia ai vari livelli. 9) PROBLEMA LEGATO ALLA PESCA ILLEGALE Una pesca illegale, non identificata da una precisa normativa che la rende incontrollabile e difficilmente perseguibile la cui pratica, indisturbata per i pescatori di frodo, viene invece addebitata solo a chi pratica la pesca professionale, perché identificabile, creando discredito alla categoria. Altra “piaga, la pesca pseudo sportiva/ricreativa”, esercitata da una miriade di soggetti, che se, in parte, iscritti ad una anagrafe (DM 6 dicembre 2010 – censimento pesca sportiva), in realtà sfuggono a qualsiasi controllo. Considerato che lo sforzo di pesca prodotto da questa pratica di pesca illegale è considerevole si chiede una maggiore attenzione alla problematica.


Interventi da Realizzare 1) Regionalizzazione delle attività di Pesca – art. 143 della L.R. 32/2000” Premesso che l’ordinamento statutario autonomo di alcune Regioni Italiane, permette loro di dotarsi di leggi ad hoc per la regolamentazione della pesca nell’ambito delle acque territoriali. Si propone di attuare l’art. 14 dello Statuto delle Reg.ne Siciliana in armonia con l’art. 143 della L.R. 32/2000. Ciò significa • Dare la gestione delle risorse acquatiche alle Regioni • Eliminare il potere degli interessi speculativi, anche internazionali, che incuranti delle piccole realtà sociali ed economiche della Pesca Costiera Italiana hanno sinora influenzato le Politiche Comunitarie della Pesca Mediterranea. • Gettare le basi per le necessarie modifiche ai Regolamenti Comunitari, alcune di possibile immediata attuazione rispetto ai tempi della Comunità Europea, per renderli applicabili nella realtà Mediterranea e nel rispetto delle peculiarità della tradizione della Pesca Costiera Italiana. 2) Risparmio energetico e abbattimento dell’inquinamento del mare costiero, con motori nuovi e carburanti alternativi, senza dover inventare nulla possono essere facilmente conseguiti con buona volontà comune e modico dispendio di risorse del FEP all’interno del Reg.to Ce 875/2005 sul “De Minimis” che attribuisce alle imprese di pesca € 30.000 nel triennio per barca; Rilanciare attività integrative dell’attività di pesca come la Pescaturismo e l’Ittiturismo, attività, a torto, ritenute poco redditizie e pertanto scarsamente praticate dai pescatori ma che, in un’ottica di diversificazione dello sforzo di pesca, potrebbero addirittura dare occupazione creando nuovi profili professionali, quali:- l’interprete di bordo,


SUGGERIMENTI Argomento: ________________________________________________ SIG. _______________________________________________________ CELL. ______________________________________________________ MARINERIA DI ______________________________________________


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