REGIONE BASILICATA
BREVE SINTESI SUL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2015-2017
Potenza, Dicembre 2014 **********
Capo I - Disposizioni in materia di urbanistica e semplificazione Il Capo I del collegato alla legge di bilancio propone una serie di modifiche alle leggi regionali in materia di urbanistica e semplificazione anche nell’ottica dell’obiettivo della legge n. 114/2014 in materia di agenda per la semplificazione e finalizzate a: a)concedere agli Enti competenti al rilascio dei titoli edilizi in sanatoria un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2015, in ragione delle numerose richieste di sanatoria presentate (Modifica art. 5 L.R. n.18/2004 e Modifica all’art.13 della L.R. n.1/04) b)rendere coerente la integrazione all’art. 17 comma 5 con l’aggiunta della lettera i. al comma 2 dell’art. 16 (Modifica art. 16 L.R.n.23/99. Regolamento Urbanistico) c)semplificare e snellire la procedura al fine di rendere il Regolamento Urbanistico uno strumento che detta regole sull’esistente e può essere attuato con strumenti non codificati come le schede-norma attribuendo loro valore di piano attuativo (Modifica art. 17 L.R. n23/99. Piani attuativi) d)snellire le procedure di verifica di compatibilità ed evitare duplicazioni, stabilendo il coordinamento tra la verifica di compatibilità e la valutazione ambientale
strategica (Modifica art. 30 L.R. n.23/99. Verifica di compatibilità) e)eliminare incongruenze nelle procedure di adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e snellire le procedure di variante non sostanziale ai Regolamenti Urbanistici. (Modifiche art. 36 L.R.n. 23/99 “Modalità di formazione, adozione ed approvazione della PT e U- del PS e del RU”) f)concedere la proroga per l'approvazione dei Regolamenti Urbanistici (termine stabilito in precedenza 31/12/2014) in ragione dell’esiguo numero di Comuni che ha adempiuto malgrado iniziative legislative ed incentivi regionali concessi ai per la redazione di tali Regolamenti. (Modifica art. 44 L.R. n. 23/99. Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali in fase di prima applicazione della presente legge) g)prorogare per un breve periodo al 30/6/2015 il termine previsto per l'attività di pianificazione del territorio che se disatteso, consentirà la attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 118 e 120 della Costituzione (Modifica art. 46 L.R. n.23/96. Interventi sostitutivi della Giunta Regionale) h)chiarire che l’ampliamento per edifici residenziali condominiali per un max. di mq. 160 è ripartito per singola unità immobiliare nel limite max. di mq. 40.00. tale specificazione è coerente con il comma 3 riferito agli ampliamenti di edifici mono o plurifamiliari. Consentire alle Regioni di derogare ai limiti delle distanze previste dagli strumenti urbanistici vigenti, purché siano rispettati le distanze
così come disciplinati dal primo capoverso dell’art. 873 del codice civile. La modifica assicura il sostegno allo sviluppo del settore edilizio ed incentiva la razionalizzazione del patrimonio urbano e la riqualificazione delle aree urbane degradata, insieme alla riconferma per tutti i territori dei limiti sanciti dal Codice Civile (Modifica art.2 L.R. n.25/09. Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio) i)rendere coerente la norma regionale con la definizione di Zona “B” del DM 1444/1968 a cui vi è l’esplicito rimando (Modifica art.6 L.R.25/09. Divieti) j)prorogare la validità temporale in ragione delle richieste dei Comuni e dei privati dettate dalle esigenze di miglioramento della qualità e sicurezza del patrimonio edilizio esistente (Modifica art.10 L.R.25/09. Validità temporale) k)bloccare l’ulteriore occupazione e consumo di suolo agricolo, promuove progetti di utilizzazione dei sottotetti ai fini abitativi, riequilibra il rapporto cittàcampagna, e assicura ai Comuni un gettito integrativo dovuto agli oneri rivenienti dall’applicazione della norma (Modifica art.1 della L.R. n. 8/2002) l)al fine di evitare un vuoto normativo ed il blocco dell’attività edilizia si prevede la sostituzione del comma 2 dell’art. 29 della L.R. 7/2013, tuttora vigente in virtù dell’ Art.40 della stessa L.R. n. 32/14 (Norme transitorie applicabili nelle aree industriali) Sempre il Capo I prevede una norma di semplificazione finalizzata a snellire le procedure di Valutazione
Ambientale Strategica per i Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC). Nelle more dell’emanazione della normativa regionale in materia di VAS, i Piani di Gestione di siti comunitari SIC/ZSC sono esclusi dalla VAS, perché non assimilabili ad atti di pianificazione che comportino la trasformazione della destinazione dei suoli e vanno integrati in altri strumenti di pianificazione territoriali, laddove invece è prevista la VAS. Le Misure di tutela e conservazione (MTC), nonché le azioni di tutela e conservazione contenute nei Piani di Gestione devono essere recepite negli atti di pianificazione territoriale ed urbanistici di cui alla L.R. 23/99 e nei piani di settore.
Capo II – Norme in materia di trasporto pubblico locale La modifica dell’art. 18 della L.R. 27-7-1998 n. 22, è volta a rafforzare la possibilità di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale da parte della Regione e degli Enti Locali affidanti, anche in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.1 della L.R. 7/2014. Ciò in particolare per quanto riguarda i servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi dei servizi ferroviari per i quali è stato previsto l’avvio della gara entro il 31.12.2014.
La modifica all’art.1 della L.R. n.7/14 consente la rinegoziazione dei contratti per i servizi esercitati su ferro aventi scadenza al 31.12.2014, introducendo clausole di qualità dei servizi nell’ambito del rinnovo previsto sino al 31.12.2017 e in riferimento al Piano Regionale dei trasporti e Piano regionale di Bacino. La norma inoltre chiarisce le modalità e tempi per l’acquisizione da parte della Regione delle verifiche effettate dagli Organismi competenti delle certificazioni aziendali. Capo III – Governance Relativamente alla governance del servizio idrico e dei servizi afferenti i rifiuti urbani la Regione è obbligata ad individuare gli Enti di Governo del settore dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato entro il 31/12/2014. La Giunta regionale predispone un apposito disegno di legge entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge che porevede l’ eventuale attivazione dei poteri sostitutivi secondo le procedure di cui alla Legge n. 131/03, Art. 8. La Giunta regionale, in ottica di contenimento dei costi di funzionamento e di realizzazione di economie di scala, prevede la costituzione di un Ente di governo unico con personalità giuridica di diritto pubblico corrispondente ad un unico ambito ottimale coincidente con l’intero territorio regionale. L’Istituzione tavolo della trasparenza sul petrolio è finalizzato a rafforzare la tutela degli interessi collettivi,
facilitare l’approfondimento e la divulgazione dei risultati delle attività di monitoraggio ambientale, valutare le ricadute sociali ed economiche delle attività estrattive, ed assicurare processi di partecipazione pubblica. La Giunta Regionale ed il Presidente, previo parere della Commissione Consiliare competente, sono autorizzati ad approvare la costituzione del “Tavolo della trasparenza sul petrolio”. Le norme riordino dei Consorzi di Bonifica è finalizzata ad accelerare il percorso di riforma dei tre Consorzi di Bonifica della Basilicata, tenuto conto che sono ormai sciolti e sostituiti da un unico Commissario Straordinario per la durata di un anno eventualmente prorogabile. La norma prefigura il Commissario Unico che riveste di funzioni di amministrazione attiva, ma non ha l’obbligo di indizione delle nuove elezioni. Il Commissariamento già in essere potrà essere prorogato fino al completamento del riordino del sistema della bonifica integrale Al fine di contenere la spesa dei Consorzi, è prevista la nomina di un unico Collegio dei Revisori. La Istituzione della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale” è volta ad attribuire all’organismo il carattere di Fondazione di ricerca, allargando così l’ambito di intervento e la capacità di proposizione sulle problematiche ambientali regionali. L’ARPAB è tra i soci fondatori.
Capo IV - Disposizioni in materia di intese tra la Regione Basilicata e lo Stato Tali disposizioni disciplinano il coinvolgimento delle comunità locali della Basilicata nei procedimenti finalizzati all'acquisizione dell'intesa della Regione Basilicata su materie di legislazione concorrente. In particolare si prevede che la Regione, una volta ricevuta la richiesta di intesa da parte dello Stato, attivi un meccanismo di natura consultiva degli enti locali, attraverso la Conferenza Permanente delle autonomie, prima del pronunciamento definitivo da parte della Giunta regionale. Capo V - Misure per la transizione energetica L’obiettivo principale delle misure per la riforma ecologica della pubblica amministrazione è quello di integrare l’ambiente nelle politiche pubbliche di livello regionale e locale. Si tratta di una scelta che richiama una lunga serie di atti e provvedimenti, europei e nazionali: la Strategia Europa 2020; la Strategia di Goteborg definita nel Giugno 2001 e rinnovata nel corso del Consiglio europeo “Riesame della strategia europea in materia di sviluppo sostenibile” (DOC. 10917/06 del 9/6/2006. La finalità dell’articolo è quella di dotare gli organi di governo che operano sul territorio regionale di un sistema di contabilità ambientale, quale strumento di supporto conoscitivo e, più in generale, finalizzato
formulare e valutare in un’ottica di sostenibilità ambientale le politiche di ogni tipo, nonché i relativi atti di programmazione e pianificazione. L’articolo relativo ai criteri ecologici nelle procedure di acquisto di beni e servizi - coerentemente con quanto stabilito dalle Direttive Europee 2004/17/CE e 2004/17/ CE, dal Manuale Acquistare Verde! della Commissione Europea (SEC(2004) 1050 del 18 Agosto 2004) riguarda l’attuazione del green public procurement, lo strumento che serve a rendere sostenibili gli acquisti pubblici adottando criteri ambientali nelle procedure d’acquisto degli enti locali e della Pubblica Amministrazione. L’articolo relativo alle procedure per l’informazione e la consultazione ambientale è finalizzato ad adeguare la disciplina delle modalità di esercizio del diritto all’informazione ambientale al D.Lgs. 195/05, che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 4/03 in materia di accesso all’informazione ambientale del pubblico, e ai principi ed ai criteri fondamentali in particolare del primo pilastro della Convenzione internazionale di Aarhus del 25 giugno 1998, relativamente alla stessa materia, in vigore dal 30 ottobre 2001” (l. 108/01). Capo VI - Disposizioni in materia di cave Nelle more che la normativa sulle cave e torbiere venga rivisitata, al solo fine di anticipare alcune disposizione innovative, si rende necessario porre particolare attenzione ad alcuni Bacini Carboniferi, sicuramente
molto interessanti per la qualità dei materiali estratti e che sono i più gravati in termini di impatto ambientale, nonché i più sfruttati. Viene, a tal fine, introdotto lo strumento della pianificazione. Capo VII - Disposizioni varie La modifica all’art.32 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 e s.m.i. “Riordino del sistema formativo integrato” rende obbligatorio per tutti i Soggetti che intendono erogare formazione l’accreditamento regionale della propria sede operativa, ottenuto in base alla qualità delle prestazioni offerte, L’obiettivo principale è innalzare la qualità delle politiche formative regionali, garantire ai cittadiniutenti la qualità dei percorsi formativi, nonché di rafforzare le capacità e le caratteristiche degli Organismi erogatori, attraverso il rispetto degli standard minimi di accreditamento previsti dal sistema unico regionale, anche con riferimento alla formazione professionale non finanziata da risorse pubbliche che si conclude, sempre, con il rilascio di un’attestazione di parte regionale. L’art. 4 della Legge 30 ottobre 2013 n. 125 riguada l’istituzione di un elenco dei Lavoratori Socialmente Utili attualmente impiegati dagli Enti territoriali in attività socialmente utili. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione della domanda e i criteri per l’iscrizione dei lavoratori nell’elenco regionale.
La norma ribadisce la possibilità per gli Enti che procedono all’assunzione degli LSU iscritti nell’elenco di beneficiare degli incentivi per la stabilizzazione. La Decorrenza del beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per disabili–portatori di handicap Per la presentazione dell’istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica le norme nazionali hanno disposto un termine di 90 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento. Tale termine è da ritenersi meramente ordinatorio e non perentorio e, quindi, per tale motivo numerosissime istanze vengono prodotte ben oltre il termine stabilito e, spesso, solo dopo il ricevimento da parte dell’utente dell’atto di accertamento di mancato pagamento o della notifica del ruolo Equitalia. Atti, questi, che conseguenzialmente all’esito positivo dell’istanza devono essere annullati. Con l’art. 58 della legge regionale 18 agosto 2014 n° 26, sono stati abrogati l’art. 56 della L.R. 8 agosto 2012 n° 16 e l’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2004 n° 1. Gli articoli soppressi subordinavano la concessione e la decorrenza dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista per i veicoli di cui all’art. 63, comma 2, della L. 21 novembre 2000, n° 342, al possesso di idonea certificazione. Tale abrogazione consente agli stessi, però, di presentare l’istanza/comunicazione di esenzione e, quindi, l’eventuale richiesta di rimborso della tassa pagata per gli anni precedenti, senza nessun limite di tempo. Tuttora, infatti, il termine di presentazione della
richiesta di inserimento negli archivi esenzioni per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non risulta normato né da legge nazionale, né da legge regionale. Le modifiche all’art. 27 della L.R. 17 agosto 1998 n. 25 prevedono espressamente che, nelle more dell’approvazione delle mappe di rischio, l’Ufficio Regionale di Protezione Civile esprima parere vincolante sulle pianificazioni urbanistiche dei Comuni, verificando la coerenza degli stessi con i piani d’emergenza comunali di cui all’art. 15, 3 bis, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con altri strumenti di pianificazione del rischio ufficialmente approvati dai competenti organi istituzionali. L’integrazione alla legge regionale 8 settembre 1998 n. 37 recante “Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale”. Poiché i dipendenti dell’Ufficio Protezione Civile sono chiamati a collaborare con il Dipartimento nazionale e con il sistema delle regioni in occasione di eventi emergenziali che interessano territori al di fuori dei confini regionali. Ciò implica una disciplina differenziata della gestione e dell’utilizzo degli automezzi dedicati, consentendo al personale dell’Ufficio Protezione Civile regolarmente autorizzato di poter guidare detti automezzi regionali anche fuori dal territorio regionale. La Modifica all’art. 15 della Legge Regionale 29 dicembre 2009 n. 41. (Conferimento dell’incarico di Comandante di Polizia Locale) è finalizzata a fornire
alle amministrazioni locali una alternativa all’espletamento del concorso, prevedendo la possibilità che il ruolo apicale di Comandante possa essere rivestito da soggetti, in possesso dei requisiti di legge, che frequentino uno specifico corso di professionalizzazione e/o formazione, anche successivamente alla nomina. La modifica dell’art.3 della L.R. 25.10.2010 n. 31 si propone di armonizzare la normativa regionale al disposto dell’art. 14 del D. Lgs.150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” declinando le competenze dell’OIV ed evitando possibili sovrapposizioni con le funzioni ascritte agli uffici della Regione. La Modifica all’art. 19 della L.R. 5 novembre 2014, n. 32 - Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale sana un mero errore materiale nella formulazione originaria dell’articolo Le misure di Spending Review in materia di fondazioni nascono per migliorare il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata espresso nella formula, propria del diritto comunitario, di “Partenariato Pubblico Privato”. La norma prevede la ricognizione dell’attuale assetto delle Fondazioni, rispetto alle quali la Regione aderisce o partecipa a vario titolo, e la verifica circa l’attuale persistenza dei presupposti valutativi che ne hanno determinato l’adesione o la partecipazione.
Tale verifica potrà preludere all’eventuale recesso della Regione Basilicata dalle Fondazioni rispetto alle quali sia rilevata l’insussistenza dell’interesse a conservare lo status di socio, anche alla luce degli obiettivi in tema di spending review. La modifica all’art. 37 della L. R. n. 7/2014 – Completamento dei programmi di investimento si rende necessaria per consentire, nelle more dell’adozione da parte della giunta Regionale dell’atto a carattere generale, ai beneficiari dei programmi di intervento una proroga per la realizzazione degli investimenti. La Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020 è finalizzata a definire e realizzare attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e il sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte, tra l’altra a: • massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali ed energia, ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l’anno 2020; • favorire l’accesso all’informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di ciclo di trattamento dei rifiuti; • realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo che puntino al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020” costituisce il riferimento programmatico per la definizione del
Piano regionale di gestione dei rifiuti, e fissa i seguenti obiettivi minimi, validi per ciascun ente locale: • entro il 2018: 60 per cento di raccolta differenziata; • entro il 2020: 70 per cento di raccolta differenziata; • entro il 2050: 20 per cento di riduzione della quantità di rifiuti rispetto al 2013. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere la tendenziale eliminazione della presenza degli inceneritori sul territorio della regione Basilicata e dovrà essere definito un piano di dismissione degli impianti esistenti. Nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce ed approva la “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020” Inoltre, sempre nelle more della approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale è autorizzata a verificare e praticare opzioni gestionali alternative a quelle attualmente in essere per ciò che concerne la valorizzazione, l’incenerimento e lo smaltimento dei rifiuti. CAPO VIII - Modifiche alla L. R. 9 gennaio 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Le modifiche alla L.R. n. 2/1995 sono necessarie per adeguarla a quelle apportate alla L. 157/1992 a seguito di altrettante modifiche alle direttive europee, così come recepite dalle leggi comunitarie 2010 (n. 96 del 4/06/2010) e 2013 (n. 97 del 6/08/2013).