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PREFAZIONE
INTRODUZIONE
Nell’area della proprietà intellettuale è possibile distinguere la disciplina dei brevetti (patents), dei marchi (trademarks) e del diritto d’autore (copyright). In questi tre settori, la legge disciplina: la venuta in esistenza del diritto, la tutela e il diritto dell’inventore ad usare e sfruttare in via esclusiva il frutto del proprio intelletto; il diritto a trasferire e concedere in licenza il proprio diritto secondo meccanismi chiari e precisi.
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Nell’ambito dell’IP, un ruolo di primo piano deve essere riconosciuto ai numerosi accordi internazionali che, negli ultimi decenni, hanno reso uniformi le legislazioni dei diversi Paesi in questa materia. È proprio in questo contesto che si colloca l’attività della WIPO (World Intellectual Property Organization), ente in seno alle Nazioni Unite, responsabile del registro internazionale dei brevetti e dei marchi, deputato alla negoziazione di nuovi trattati.
Venendo ora alle differenze tra sistemi di proprietà intellettuale negli Stati Uniti e in Italia, esse sono frutto delle diverse tradizioni giuridiche che hanno dato loro vita.
A mero titolo esemplificativo, si può osservare come negli Stati Uniti, al pari di altri Paesi di common law (Regno Unito, Canada), in materia di marchi valga il principio del “first to use”, il che implica l’acquisizione della proprietà del marchio in capo a chi per primo lo abbia utilizzato anywhere; in Italia, per converso, si applica il principio del “first to file”, in forza del quale il diritto spetta a chi per primo registra il marchio, sebbene questo fosse già utilizzato da altri. Tuttavia, in termini pratici, per il territorio statunitense è auspicabile, oltre all’utilizzo, anche la registrazione.
Con riferimento ai brevetti, mentre in Italia vige il principio del “first to file”, per cui il brevetto viene rilasciato a chi deposita per primo la relativa domanda, gli Stati Uniti fino al 2011 adottavano il criterio del “first to invent”, in base al quale il diritto era attribuito all’inventore del nuovo sistema, a prescindere dall’onere della registrazione. Dal marzo 2013, a seguito dell’emanazione della nuova disciplina brevettuale (il c.d. Leahy-Smith America Invents Act), anche negli Stati Uniti vige il principio del “first inventor to file”.