Delibera progetto montorio

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REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA AREA DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE .

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Fabio Zita Decreto

N° 5886

del 21 Dicembre 2011

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD) Allegati n°: 0 Oggetto: L.R 10/2010 e s.m.i, artt 48 e 49. Procedimentio di verifica di assoggettabilità del progetto di ricerca geotermica "Montorio", nei Comuni di Piancastagnaio e San Casciano Bagni (SI), Castell'Azzara e Sorano (GR), Acquapendente, Onano e Proceno (VT), proponente Sorgenia Geothermal Srl- Provvedimento conclusivo. Atto non soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 Atto certificato il 27-12-2011

Strutture Interessate: DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA' AREA DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE


IL DIRIGENTE Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i.; Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5356 del 11 novembre 2010, con il quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del Settore Valutazione di Impatto Ambientale; Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.; Visto che: il proponente Sorgenia Geotermal S.r.l., con istanza depositata in data 29.07.2011, ha richiesto al competente Settore VIA Regionale l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/10 e s.m.i., per il progetto di attività di ricerca riguardante le attività di ricerca relative al Permesso di Ricerca di risorse geotermiche denominato “Montorio” nei Comuni di San Casciano dei Bagni (SI), Piancastagnaio (SI), Castell'Azzara (GR), Sorano (GR), Proceno (VT), Onano (VT) e Acquapendente (VT), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prescritta anche presso le Amministrazioni interessate; il proponente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. il 3.8.2011 e sull'Albo pretorio dei Comuni di San Casciano dei Bagni (SI) in data 05.08.2011, di Piancastagnaio (SI) in data 08.08.2011, di Castell'Azzara in data 05.08.2011 e di Sorano in data 06.08.2011, pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010, e che pertanto il procedimento di verifica è stato avviato il 08.08.2011; il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera a) dell’allegato B1 della L.R. 10/2010 “Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie” e nella fattispecie di cui all'art. 62 comma 1 della citata legge regionale, ed è quindi da sottoporre alla procedura di Verifica di assoggettabilità di cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione Toscana e della Regione Lazio; il Settore Valutazione Impatto Ambientale, con note del 9.08.2011, ha richiesto i pareri ed i contributi dei Soggetti interessati; il Settore Valutazione Impatto Ambientale ha acquisito i pareri di Amministrazioni e Soggetti interessati; Dato atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente risulta che: il progetto presentato è volto all'esecuzione di attività di prospezione geotermica di superficie e comprende: - acquisizione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati bibliografici esistenti; - Studio idrogeologico e geochimico; - Prospezione geofisica tramite postazioni gravimetriche; - Prospezione geofisica tramite rilievi magnetotellurici; - Prospezione geofisica tramite profili sismici a riflessione che utilizzano massa battente o vibrante; l’area interessata dal Permesso di Ricerca “Montorio”, ha un’estensione di circa 166,77 km2 tra i territori regionali di Toscana e Lazio, di cui 99,89 km2 ricadenti in Toscana. L’area del Permesso di Ricerca si colloca tra le pendici meridionali del Monte Amiata ed i rilievi collinari, a NO del Lago di Bolsena; una volta identificati i siti idonei allo sfruttamento della risorsa geotermica, il Proponente intende avviare le procedure per l’acquisizione dell’autorizzazione all’esecuzione della fase esplorativa profonda, consistente nella perforazione di un pozzo. Quest’ultima attività sarà, comunque, oggetto di una successiva istanza di autorizzazione;


l’area del Permesso di Ricerca è interessata dalla presenza di 5 Siti di Importanza Comunitaria, di cui uno in territorio toscano, ma il Proponente dichiara che le prospezioni descritte nelle precedenti fasi saranno realizzate esternamente alle aree vincolate come SIC, SIR, ZPS o altre aree naturali protette; il permesso di ricerca ha come obiettivo l’individuazione di un’eventuale risorsa geotermica di media-alta entalpia che possa essere opportunamente sfruttata per la produzione di energia elettrica attraverso uno specifico progetto di sviluppo geotermico che sarà definito nel dettaglio solo successivamente agli esiti della perforazione esplorativa profonda (in via preliminare, è ipotizzato il ricorso alla tecnologia dei cicli binari, specificatamente del tipo ORC a basso impatto ambientale); si stima di poter concludere tutte le attività previste (prelievi geochimici e rilievi geofisici) nell’arco di 12 mesi. Al termine di tutte le precedenti operazioni saranno attuate misure volte al completo ripristino delle aree interessate; Dato atto che presso il Settore Valutazione di impatto ambientale non sono pervenute osservazioni; Dato inoltre atto che: la Provincia di Grosseto rileva quanto segue: “ In riferimento alla richiesta di parere relativa alla procedura in oggetto (Vs. nota del 09/08/2011 prot. 204679/P.140.010), si fornisce il seguente contributo, sulla base dei pareri pervenuti dalle diverse strutture organizzative dell’Ente. In base al quadro conoscitivo ed alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento approvato con D.C.P. n.20 del 11/06/2010, le attività di studio e di ricerca previste nel programma dei lavori della proposta di permesso di ricerca, sono da considersi attività di ricognizione a carattere non invasivo di basso impatto sulle risorse dell’ambiente e pertanto per le stesse non si ritiene necessario formulare osservazioni o specifiche prescrizioni per l’esecuzione. Al contempo si ritiene necessario evidenziare che il P.T,C. individua, all’art.34 “energia delle norme e alla scheda 13A “Indirizzi per la disciplina locale delle F.E.R.”, le sole aree in cui è consentito lo sfruttamento della risorsa geotermica (…Lo sfruttamento delle fonti geotermiche tradizionali sarà consentito solo nei due poli della geotermia — Amiata e Colline Metallifere ….“, ovvero”… le centrali geotermiche possono essere localizzate nei Comuni di Monterotondo Marittimo, Montieri e Santa Fiora ...). Tuttavia nell’ambito dell’area provinciale interessata dalla attività in oggetto, l’elevato numero delle previste prospezioni geofisiche, comporta inequivocabilmente un eccessivo e capillare uso del suolo naturale, per il quale pare non sia stata portata ad efficace analisi l’incidenza (per esempio data dal passaggio di mezzi motorizzati, dalla lunghezza delle prospezioni sismiche a riflessione, etc…), tenendo anche conto dei possibili effetti cumulativi. A questo si aggiunge, inoltre, la necessità di fornire altre misure di mitigazione (ovviamente senza pregiudizio verso la riduzione del numero delle stesse prospezioni) oltre a quelle indicate nello Studio di Incidenza; in tal senso, al fine di garantire la tutela della fauna selvatica in riproduzione, gli interventi non potranno essere realizzati nel periodo aprile-luglio compresi. Infine, non risulta dalla documentazione idonea cartografia dell’area degli interventi con riferimento alla Riserva Naturale del Monte Penna, in quanto ai sensi dell’art. 10 del Regolamento delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto, è necessario acquisire un preventivo nulla osta dall’Ente Gestore, il quale nel rispetto della normativa citata non potrà rilasciare alcuna autorizzazione per infrastrutture definitive.”; il Comune di Castell'Azzara (GR) nel proprio parere rileva che: “Vista l' istanza in data 29/07/2011 presentata da Sorgenia Geothermal s.r.l. con sede legale in Milano via Vincenzo Viviani n. 12 di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell' art. 20 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. E dell' art. 48 e 49 della L.R.T. 10/2010 del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato “Montorio”, ricadente all' interno della Regione Toscana e della Regione Lazio, nei Comuni di Castell' Azzara e Sorano in Provincia di Grosseto, Piancastagnaio e San Casciano dei Bagni in Provincia di Siena, Acquapendente, Onano e Proceno in Provincia di Viterbo; Vista la nota del 9 agosto 2011 di codesto Settore della R.T. Per quanto in oggetto, Visto il Piano Strutturale di questo Comune adottato con delibera di C.C. nr. 8 del 20/02/2009;


Visto il Piano Strutturale di questo Comune approvato con delibera di C.C. nr. 22 del 18/05/2010 Esaminata la documentazione tecnica rimessa da Sorgenia Geothermal srl non rilevando al momento alla richiesta di che trattasi impedimenti o contrasti con la disciplina del Piano Strutturale e del vigente PRG di questo Comune, per quanto di competenza di rilascia parere favorevole con l' osservanza delle seguenti prescrizioni e avvertenze generali: le attività della presente ricerca dovranno essere svolte al di fuori delle aree SIC/SIR e ZPS e dalle aree a vincolo archeologico ; Rumore e Vibrazioni = per l' espletamento delle attività di superficie ed in particolare per le prospezioni geochimiche e geofisiche e postazioni gravimetriche, non dovrà essere utilizzato alcun tipo di esplosivo e

adottata ogni possibile precauzione per la limitazione del rumore e delle vibrazioni. Viabilità e logistica= durante le operazioni di ricerca per lo spostamento delle attrezzature per i rilievi geofisici, delle acque e dei gas, dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi leggeri o mezzi specifici ad uso temporaneo. Per i casi particolari ( indagini sismiche) i mezzi impiegati per l' accesso ai luoghi dovranno transitare lungo la viabilità esistente (comunali, vicinali e campestri) e non dovrà essere realizzata nessuna nuova pista carrabile. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l' interferenza con le acque superficiali e sotterranee, inquinamento del suolo, emissioni in atmosfera ecc dovranno essere adottati ed osservati tutti gli accorgimenti e precauzioni , ed in particolare quanto previsto all' art. 5 dello studio preliminare.”; il Comune di San Casciano dei Bagni (SI) nel proprio parere rileva che: “Con riguardo al procedimento in oggetto avviato presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione Toscana, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalla Soc. Sorgenia Geothermal s.r.l., si evidenzia che sul territorio di questo Comune interessato marginalmente dall’intervento, grava solo il vincolo sismico. Per le operazioni di ricerca nel sottosuolo si rende necessaria una attenta valutazione sulla vulnerabilità degli acquiferi (sorgenti termali, sorgenti capate e pozzi) in quanto l’area interessata dalla ricerca di risorse geotermiche è classificata in Area Sensibile di Classe 2 che il Regolamento Urbanistico ha così normato: Art. 6 Prevenzione dell’inquinamento delle risorse idriche La carta idrogeologica e della vulnerabilità è stata realizzata secondo le direttive riportate nell’Allegato 1 del PTCP di Siena “Disciplina tecnica per la redazione delle carte di vulnerabilità degli acquiferi da utilizzarsi nei piani strutturali comunali”. Nella stesura di tale cartografia si è quindi rispettata la legenda unificata per le carte di vulnerabilità all’inquinamento dei corpi idrici sotterranei prodotta nella sua forma definitiva da M. Civita nel 1990, con alcune modifiche per adattarla alla realtà geologica dei territori in esame. La cartografia riporta la classificazione degli acquiferi sotterranei in funzione della loro vulnerabilità. Gli acquiferi maggiormente vulnerabili sono stati annessi alle aree sensibili di classe 1 e 2, secondo le modalità di distinzione espresse nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Siena, che prevede una specifica normativa (Art. A1) per la tutela di tali complessi idrogeologici. Le aree sensibili di classe 1 comprendono gli acquiferi strategici della provincia di Siena. Le aree sensibili di classe 2 comprendono invece gli acquiferi associati a depositi alluvionali, conglomeratici e falde detritiche di versante. L’indagine di dettaglio compiuta per la redazione della carta della vulnerabilità degli acquiferi, sulla base della perimetrazione dei complessi idrogeologici a vulnerabilità elevata e alta, ha permesso di ridefinire a scala di maggior dettaglio, i limiti delle aree sensibili 1 e 2. Rientrano in classe di sensibilità 1 il complesso idrogeologico 6, mentre rientrano in classe di sensibilità 2 i complessi idrogeologici 1 e 11. La Tavola G05 mostra la localizzazione di dette aree sensibili sul territorio comunale, per le quali valgono le prescrizioni di legge espresse agli Artt. A2 e A3 del PTC. Art. 8 Disciplina delle aree sensibili di classe 2 1. Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tavola G05 del P.S., le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti. 2. I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l’eventuale stoccaggio dei reflui addotti all’impianto per un periodo minimo di 24 ore. Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti;


3. Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di: - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica; - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo; - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici; - attività comportanti l’impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali; - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall’acqua. 4. In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali. 5. La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno nell’ambito del Piano Stralcio “Qualità delle acque”. 6. Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell’Allegato 2 del D. Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell’Art. A2. 7. Fino all’approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall’art. 3 del D. Lgs n. 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC. 8. Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall’ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio “Qualità delle acque” dell’Autorità di Bacino dell’Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999. Comma 4 (D.L. n°152/2006, Art. 21). La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. Comma 5 (D.L. n°152/2006, Art. 21). La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; aree cimiteriali; apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali - quantitative della risorsa idrica; gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; pozzi perdenti; pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.


Comma 6 (D.L. n°152/2006, Art. 21). Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincia autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività: fognature; edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5. Comma 7 (D.L. n°152/2006, Art. 21). In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Comma 8 (D.L. n°152/2006, Art. 21). Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. Comma 9 (D.L. n°152/2006, Art. 21). Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: • aree di ricarica della falda; • emergenze naturali ed artificiali della falda; • zone di riserva. Art. 9 Ambiti di salvaguardia dei pozzi e sorgenti captate a scopo idropotabile Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all’uso termale, sono individuate nella tavola G05 “Carta idrogeologica e della vulnerabilità degli acquiferi”. Le aree di tutela assoluta, di rispetto e di protezione definite per il complesso termale di San Casciano dei Bagni ai sensi degli articoli 31 e 32 della L.R. 86/1994 e successivo D.L. n°152/2006, Art. 21 commi 4 e 5, sono state riportate così come compaiono nel provvedimento di concessione e negli atti depositati presso il Genio Civile di Siena. Inoltre per i pozzi e le sorgenti captate a scopo idropotabile, sono state indicate le zone di rispetto (ZR), definite ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n° 236 del 24 Maggio 1988. In mancanza di studi specifici di dettaglio sono state comprese nelle zone di rispetto le aree poste a una distanza inferiore o uguale a 200 metri dal punto di captazione stesso (Art.6, comma 1 del D.P.R. n° 236 del 24 Maggio 1988: “Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare e comunque devono avere un'estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione. Tale estensione può essere ridotta in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.” Fin d’ora si rileva la necessità di iniziative da parte dell’Amministrazione comunale di San Casciano dei Bagni tese a promuovere studi più approfonditi di carattere idrogeologico per definire le caratteristiche degli acquiferi di alimentazione dei pozzi e sorgenti captati a scopo idropotabile ed individuati nella tavola G05 del presente Piano Strutturale; tali studi sono necessari per definire le aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti così come disposto dall’art. A5 e dell’Allegato 2 delle Norme tecniche del PTCP. Le aree di salvaguardia delle opere di captazione destinate al consumo umano ed all’uso termale sono gestite sulla base della disciplina tecnica contenuta nell’Allegato 2 delle Norme Tecniche del P.T.C.P. e delle disposizioni del D.L. n°152 /2006, Art. 21 di seguito riportati: Art. 10 Norme Tecniche del P.T.C.P. (Art. 3, comma 2) “Per quanto riguarda le aree di salvaguardia di pozzi e sorgenti, in sede definitiva deve esservi applicata la normativa prevista dal PTCP per la classe di sensibilità (Si vedano a questo proposito le normative riportate nelle Norme Tecniche del P.S. e gli Artt. A2 e A3 del PTCP.) (ad esclusione della ZTA); in sede provvisoria, possono esservi adottati criteri di ripartizione areale e vincoli diversi, come meglio specificato nel seguito, comunque finalizzati ad una progressiva estensione dei vincoli previsti per la classe di sensibilità 1 fino ad includere l’intera area di alimentazione dell’opera di captazione. Art. 11 D.L. n°152 / 2006 (Art. 21, Comma 4-9) La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.


La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; aree cimiteriali; apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; gestione di rifiuti; stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; pozzi perdenti; pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincia autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture od attività: fognature; edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: aree di ricarica della falda; emergenze naturali ed artificiali della falda; zone di riserva;”; il Comune di Piancastagnaio (SI) nel proprio parere rileva che “si trova in regime di salvaguardia dal 29/05/2007 e che il vigente piano regolatore non individua, come area geotermica, quella oggetto di interesse da parte della Sorgenia Geothermal srl”; l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese nel proprio parere, pur rilevando che i lavori previsti nel permesso di ricerca appaiono tali da non determinare impatti ambientali di intensità rilevante o irreversibile, ritiene opportuno che prima della concessione del permesso di ricerca debbano essere condotti ulteriori approfondimenti tecnici relativamente agli scenari prefigurabili in caso di rinvenimento della risorsa geotermica e al grado di conflittualità dello sfruttamento della risorsa geotermica ai fini energetici con le attività termali esistenti;


la Comunità Montana Amiata Val d'Orcia nel proprio parere, riguardo alle competenze in merito al settore agricoltura, bonifica, forestazione, vincolo idrogeologico e agli atti di pianificazione e programmazione generali ad oggi esistenti, non ravvede la necessità di assoggettabilità alla procedura di VIA; la Comunità Montana Colline del Fiora con nota del Servizio Tecnico, Progettazione e Bonifica esprime parere favorevole; la Comunità Montana Amiata Grossetano nel proprio parere rileva che: “.....Parte dell’area è anche ricompresa all’interno della Riserva Naturale Monte Penna Stanti i legami di questa area con il territorio, considerata la programmazione Comunale e della Comunità Montana che inquadra tale area come area di protezione a sviluppo forestale da gestire per esclusivi fini ambientali e di valorizzazione della risorsa bosco e dei suoi prodotti, ivi inclusa l’abbondante fauna. Considerato che è opinione assodata e consolidata nelle popolazioni locali che la ricerca geotermica locale non deve in alcun modo riguardare la parte propriamente montana in quanto questo è la più importante riserva idrica del Comune di castell’Azzara; Considerati gli studi in atto promossi dalla Regione Toscana al fine di chiarire le possibili interferenze tra geotermia ed inquinamento chimico della risorsa idrica e che forte interessamento e coinvolgimento hanno prodotto nelle popolazioni del comprensorio Amiatino , creando fazioni di ambientalismo spinto all’estremo e di abitanti preoccupati per la loro salute che sono oltremodo ostili a qualsiasi intervento nella parte del cono vulcanico dell’Amiata; Che tale questione ad oggi non è definitivamente chiarita e pertanto non vi è certezza comprovata che la geotermia non influisca sull’acquifero amiatino; Che l’eventuale autorizzazione concedibile riacutizzerebbe una polemica, mai conclusa, circa il futuro della attuale geotermia amiatina; Considerato che sull’area gravano i seguenti Vincoli: Vincolo Idrogeologico RDL 3267/1923 e RDL 1126/192626; Vincolo Paesaggistico D.L. 42/2004 art 136 DM 22/05/1959 ( ex L. 1497/39) Vincolo Paesaggistico D.L. 42/2004 art 142; e come sopra ricordato è anche SIR e ZPS. Nella documentazione presentata non viene fatto alcun cenno all’Idrogeologia dell’area che è invece una caratteristica importante del complesso montuoso del Monte Civitella di Castell’Azzara, incluso nella ricerca. In tutta la zona sono presenti numerosissime sorgenti che servono anche importanti acquedotti pubblici a servizio del Comune di Castell’Azzara con un sistema idrogeologico molto frammentato che interessa tutta l’area al di sopra dei 700 metri, si richiede di approfondire l’argomento con la specifica prescrizione di mantenere (nel caso in cui venga rilasciata autorizzazione) sempre e comunque una distanza di Km 2 dalle sorgenti comunque censite dal Servizio Idrologico Regionale ( www.cfr.toscana.it) ed ancorchè non censite ma utilizzate anche come fontanili pubblici. Non vengono valutate possibili e future interferenze che un eventuale sfruttamento potrebbe avere con i sistemi sorgentizi, questo anche nell’ottica dell’ampio dibattito attualmente molto acceso, che riguarda il vicinissimo Monte Amiata; per tali motivi è prevedibile l’esclusione di ogni e qualsiasi indagine e successivo intervento, per le aree al di sopra dei 700 metri. Si richiede una particolare attenzione, in quanto ignorati, i siti minerari che rappresentano per questi territori, una memoria storica importantissima ed attualmente in corso di valorizzazione da parte del Parco Nazionale Museo Miniere Amiata con sede in Piancastagnaio. Ricordiamo anche che l’area specifica dei Monti Civitella, Nebbiaio e Penna (inclusa nel permesso di ricerca) è sede di importantissimi fenomeni Carsici numerose Grotte, Doline ed inghiottitoi, ambienti ricompresi, censiti e tutelati ai sensi della Legge Regionale del 2 aprile 1984, n. 20 “Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia” in particolare all’Art. 5 - Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto. Relativamente all’Idrogeologia, come sopra indicato, auspichiamo l’esclusione di ogni e qualsiasi indagine ed intervento, per le aree al di sopra dei 700 metri. Stanti le motivazioni di cui sopra, si ritiene che le finalità dell’intervento proposto contrastino con la normativa di tutela imposta nell’area dalle Leggi Statali e dai Regolamenti dell’Unione Europea, che non rendono possibile l’espressione di un parere favorevole ed una concessione a qualunque titolo nell’area indicata.”;


la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana nel proprio parere rileva che le aree interessate dalla ricerca indicate in oggetto, così come si individuano dalle tavole allegate, appaiono in generale di rilevanza archeologica, anche connessa alla viabilità di fondovalle e di cresta e che le attività di ricerca sopra menzionate potrebbero avere impatto sul sottosuolo e ritiene necessario acquisire, “ oltre i previsti studi idrogeologici e geochimici di dettaglio, uno studio preliminare archeologico che preveda la raccolta della bibliografia di eventuali ritrovamenti sul territorio, campagne di ricognizione di superficie mirate ed una relazione archeologica, così che questo Ufficio possa indicare preventivamente le eventuali aree potenzialmente di rilevanza archeologica da escludere dalle prospezioni di superficie e dalle attività di ricerca, senza che ciò, tuttavia sollevi da future possibili prescrizioni. Si richiede inoltre che in fase di elaborazione progettuale siano chiaramente indicati i modi, le condizioni e il luogo di realizzazione delle indagini.”; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto nel proprio parere ritiene di esprimere: “..parere favorevole per l'attività di ricerca prevista con l'indicazione di limitare le indagini preliminari possibilmente in ambiti non soggetti a tutela dei beni paesaggistici e in particolare di escludere le zone limitrofe all'insediamento fortificato di Rocca Silvana e della Sforzesca”; l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere nel proprio parere ritiene che “ ..tali attività non risultano avere un impatto con gli elementi tutelati nella pianificazione di questa Autorità e pertanto non si ravvisa la necessità di assoggettabilità alla procedura VIA.”; l'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora nel proprio parere ritiene che in base a quanto descritto le attività, anche se non sono attualmente ubicate e quindi non valutabili nel dettaglio, non avranno influssi significativi nelle aree di pericolosità visto che non sono previste modifiche morfologiche o opere, ad eccezione della sismica a riflessione, come specificato di seguito. Si ritiene infatti che per le operazioni di energizzazione che saranno effettuate con l'indagine sismica non è possibile escludere possibili danneggiamenti a strutture o a tratti di versanti in precario equilibrio (in aree PFE e PFME ); l'A.A.T.O. n. 6 nel proprio parere rileva che “ nulla osta all'esecuzione in tale zona di indagini geochimiche e geofisiche delle quali sarebbe nostro interesse conoscerne le risultanze al fine di avere una ancor maggiore conoscenza del sottosuolo”; l'Acquedotto del Fiora nel proprio parere rileva che nell'area in esame sono presenti reti che adducono e distribuiscono acqua ad impianti ed utenze, con diametri tra DN 50 e DN 300 e ritiene necessario che prima di iniziare l'attività di perforazione siano valutate con il Gestore eventuali interferenze con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato e chiede di poter disporre, al termine della prospezione, dei dati e dei risultati inerenti la ricerca; Considerato che: all'interno dell'area interessata dal permesso di ricerca sono presenti siti di importanza regionale ed aree naturali protette; all'interno dell'area interessata dal permesso di ricerca sono presenti il vincolo idrogeologico ed il vincolo paesaggistico; non si evidenziano particolari interferenze dell'attività di ricerca con il rispetto della specifica disciplina del PIT e della relativa implementazione paesaggistica; l'area ricade all'interno del Bacino idrografico del Fiume Fiora, del Fiume Paglia e dei Torrenti Siele e Stridone; il Comune di San Casciano dei Bagni (SI), è interessato dalla presenza di falda acquifera termale che da luogo alla concessione per acqua termale denominata “Sorgente San Casciano dei Bagni” e che in Comune di Sorano è presente la concessione “Antiche terme di Sorano”;


alcuni dei pareri e dei contributi, pervenuti dai Soggetti interessati, riguardano in parte attività di ricerca e di coltivazione della risorsa geotermica, che non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità e che saranno eventualmente oggetto di futuri distinti procedimenti di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.; Preso atto che, con riferimento alle seguenti attività di ricerca: - Acquisizione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati bibliografici esistenti; - Studio idrogeologico e geochimico; - Prospezione geofisica tramite postazioni gravimetriche; - Prospezione geofisica tramite rilievi magnetotellurici; - Prospezione geofisica tramite profili sismici a riflessione che utilizzano massa battente o vibrante; dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell’opera; Ritenuto non necessario sottoporre le attività di ricerca di cui al capoverso precedente alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, che nelle successive fasi di progettazione e durante le fasi di realizzazione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento, dismissione e ripristino ambientale delle opere, siano rispettate le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: a) Aspetti programmatici 1. Le attività di ricerca non devono ricadere neanche parzialmente all’interno delle aree naturali protette di cui alla L. 394/1991 e s.m.i. e di cui alla L.R. 49/1995 e s.m.i. né dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla L.R. 56/2000 e s.m.i. Le attività di ricerca previste non devono determinare incidenze negative significative sui SIR presenti nell'area vasta; a tal fine i siti di energizzazione dei rilievi sismici non devono interessare una fascia ampia 250 m attorno al perimetro dei SIR coinvolti. 2. Si ricorda che prima dell'inizio delle attività di ricerca, laddove tali attività comportino anche temporaneamente la modifica dello stato dei luoghi, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica secondo i disposti dell'art. 146 del citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. 3. Si raccomanda, prima di avviare le attività di ricerca, di esaminare con le Amministrazioni interessate la fattibilità delle eventuali e successive fasi di coltivazione della risorsa geotermica. b) Aspetti progettuali 1. Il proponente deve prevedere idoneo presidio e recinzione dei cantieri, onde impedire l’accesso ai non addetti, nonché apposita segnaletica di cavi e picchetti. 2. In merito alle indagini geofisiche, considerato che le attività di acquisizione dei dati potrebbero essere centrate nella fascia notturna, il proponente deve fornire ai Comuni interessati un piano di lavoro con indicate le zone ed i giorni interessati e dare adeguata pubblicità alla popolazione sulla natura delle indagini. 3. Per quanto riguarda la viabilità coinvolta durante la fase di ricerca, deve essere predisposto un piano del traffico che includa tutte le misure di mitigazione necessarie al contenimento del rumore e delle polveri presso i recettori eventualmente interessati. 4. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi confinanti e la continuità della viabilità esistente.


5. Al termine delle attività il proponente deve provvedere al recupero ambientale delle aree e dei cantieri utilizzati, nonché della viabilità utilizzata. Devono essere ripristinate le opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque. c) Aspetti ambientali Atmosfera 1. Per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria, in fase di realizzazione degli interventi devono essere adottate opportune tecniche per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri in corrispondenza dei recettori residenziali. Ambiente idrico, suolo e sottosuolo 2. In relazione alla prevenzione dal rischio idraulico, si ricorda che tutte le attività di ricerca devono rispettare le previsioni del R.D. 523/1904 e le misure di salvaguardia di cui all'art. 36 del vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, nonché quelle previste, per la stessa materia, dalla pianificazione di bacino, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dagli strumenti urbanistici comunali. Prima dell'inizio delle attività, nelle aree a pericolosità idraulica elevata (PIE) e molto elevata (PIME), al fine di garantire la sicurezza delle squadre operative, deve essere effettuato uno specifico piano di sicurezza relativo al rischio idraulico, da coordinarsi con i piani di protezione civile comunali e provinciali. 3. Le attività di ricerca non devono danneggiare le opere idrauliche esistenti, interferire con il reticolo idraulico e provocare ostruzioni. Gli accessi ai corsi d’acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico. 4. Deve essere approfondita la puntuale acquisizione di dati relativi alla presenza nell’area di ricerca di risorse idriche (pozzi, sorgenti, falde idriche, eccetera) utilizzate per uso potabile, minerale, termale, agricolo ed industriale, e deve essere evitata qualsiasi interferenza con le medesime, tenendo conto in particolare delle fasce di tutela e di rispetto previste dalla normativa vigente. Si raccomanda che durante le prime fasi della ricerca vengano acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di accertare la non influenza delle future fasi di ricerca, sia in generale con la risorsa idrica superficiale e sotterranea, sia in particolare con la risorsa già utilizzata da alcune concessioni ad uso termale. 5. Le attività di ricerca non devono essere effettuate in una fascia di rispetto di 50 m dai corsi d’acqua presenti e dagli altri corpi idrici superficiali, ivi incluso le pozze temporanee. Sono fatte salve le attività di raccolta di campioni di acqua, sedimenti e suolo superficiale effettuate con mezzi manuali. 6. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e per impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali o sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di incidente. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il Proponente deve procedere nei modi e con le azioni indicate al successivo punto 28. Al fine di evitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere, il proponente deve parcheggiare, effettuare la manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti e lubrificanti ai mezzi meccanici su un’area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza (sistemi di raccolta dei liquidi provenienti da sversamento accidentale e dalle acque di prima pioggia) nonché controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi. I depositi di idrocarburi devono essere posti in bacini di contenimento opportunamente dimensionati e collocati in condizioni di sicurezza dal punto di vista idraulico e geomorfologico. Il proponente deve tenere a disposizione, durante i cantieri di esecuzione delle indagini previste, idonei presidi da utilizzare in caso di sversamento (ad esempio materiali assorbenti) e prevedere le procedure operative da mettere in atto. 7. La disponibilità, in termini di qualità e quantità, di acqua necessaria per i sistemi antincendio nei cantieri deve essere dimostrata all’Autorità mineraria, prima dell’inizio delle attività. 8. Nel caso in cui che le indagini sismiche interessino direttamente o indirettamente aree a pericolosità geomorfologica, oltre ad accertare la compatibilità di tali indagini con gli atti di pianificazione di bacino e gli


strumenti urbanistici, deve essere verificata la non interferenza delle suddette indagini con le condizioni di stabilità dei versanti. L’esecuzione di tutte le attività programmate deve essere eseguita con mezzi e modalità che non aggravino le condizioni di equilibrio dei versanti, attenendosi alle norme tecniche di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II del Regolamento Forestale della Toscana. 9. In relazione all'esecuzione delle indagini geofisiche previste, gli scavi devono essere limitati a pochi decimetri di profondità e devono essere immediatamente chiusi una volta terminato il sondaggio; deve essere altresì effettuato il successivo livellamento del terreno al fine di non creare avvallamenti e fenomeni di ruscellamento ove il terreno è stato movimentato. 10. Si raccomanda di trasmettere, al termine delle prospezioni effettuate, i dati utili a valutare le potenzialità idriche del sottosuolo all' A.A.T.O 6 e all'Acquedotto del Fiora S.p.A., nonché alle Autorità di Bacino interessate, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 11. Il proponente, nel programmare l’esecuzione delle attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio), e deve accertare l'assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998. 12. Tutti i rilievi geofisici sul territorio devono essere effettuati utilizzando la viabilità esistente senza operare ampliamenti della carreggiata o tagli della vegetazione se non espressamente autorizzati (salvo limitati interventi di potatura onde consentire l'avanzamento di mezzi ed attrezzature). 13. Nel caso di attività svolte nel periodo tra il 15 giugno e il 15 settembre, l'occupazione di strade forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al fine di prevenire l’innesco di fuochi. 14. Se le attività di progetto interessano terreni che la L.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” considera terreni forestali, devono essere rispettate le disposizioni normative della citata legge e del Regolamento forestale, relative all'autorizzazione alla trasformazione, al ripristino ed al rimboschimento compensativo. 15. Per quanto riguarda le eventuali attività di ricerca che interessino terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, si ricorda che le attività attualmente previste dai Piani di Gestione dei Complessi appartenenti al suddetto patrimonio, perseguono le finalità indicate per l'amministrazione del patrimonio agricolo forestale regionale medesimo, elencate nell'art. 27 della L.R. 39/2000. La concessione di terreni appartenenti al patrimonio per ricerca geotermica non rientra specificamente in tale dettato normativo e inoltre, se modifica la destinazione d'uso dei beni in questione, la concessione stessa, per poter essere stipulata fra il soggetto proponente e l'Ente Locale Competente, è soggetta alla preventiva autorizzazione di competenza della Giunta Regionale. 16 Deve essere previsto il ripristino morfologico e vegetazionale dei luoghi al termine dei rilievi. In particolare si ricorda come, per le eventuali opere di ripristino della vegetazione forestale, deve essere prevista l’utilizzazione di materiale vegetale inserito nell’allegato D della L.R. 39/2000 e provvisto della idonea certificazione di provenienza come Materiale Forestale di Propagazione. Paesaggio e Beni culturali 17. Si raccomanda che le indagini previste non interessino ambiti soggetti a tutela dei beni paesaggistici. Le medesime non devono interessare zone limitrofe all'insediamento fortificato di Rocca Silvana e della Villa Sforzesca. 18. Le attività previste nel progetto non devono interessare zone archeologiche e zone di interesse archeologico di cui all’ art. 142 comma 1 lett. m del D.Lgs 42/04 e s.m.i.


19. Ai fini dell'autorizzazione mineraria delle indagini previste, devono essere presentati alla Soprintendenza Archeologica: a) elaborati in cui siano indicati le modalità ed luoghi di realizzazione delle indagini medesime; b) uno studio preliminare archeologico che preveda la raccolta della bibliografia di eventuali ritrovamenti sul territorio, campagne di ricognizione di superficie mirate ed una relazione archeologica, così che tale Ufficio possa indicare preventivamente le eventuali aree potenzialmente di rilevanza archeologica da escludere dalle prospezioni di superficie e dalle attività di ricerca, senza che ciò, tuttavia sollevi da future possibili prescrizioni. La comunicazione di inizio lavori deve essere inviata alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana con almeno 10 giorni di anticipo, in modo tale che la medesima possa pianificare le necessarie attività di controllo. Gli oneri per il personale specializzato devono essere a carico del proponente, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica, che effettuerà con il proprio personale ogni opportuna verifica, riservandosi di dare disposizioni nell'eventualità che si verificassero ritrovamenti da tutelare ai sensi di legge. In caso di scoperte di cose archeologiche (materiali, strutture, stratificazioni) è fatto obbligo di sospendere i lavori e di avvertire immediatamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o la stazione dei Carabinieri competente per territorio e provvedere alla conservazione dei beni rinvenuti. 20. Non deve essere alterata la forma tradizionale del paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove presenti) i segni dell’uomo come testimonianza di usi e attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazzamenti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità, sentieri, mulattiere. L'attività di ricerca deve essere svolta al di fuori dei terreni boscati, deve essere utilizzata la viabilità stradale secondaria esistente con al massimo l'adeguamento della carreggiata e dei raggi di curvatura; possono essere realizzati solo brevi nuove piste sterrate, da ripristinare a fine lavori. Rumore e vibrazioni 21. Le attività previste, con particolare riferimento alle indagini sismiche con massa battente o vibrante, devono essere svolte a distanza di sicurezza da fabbricati e infrastrutture o altri elementi sensibili (ivi incluso le opere di captazione dell'acqua e le sorgenti), con particolare riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o archeologico, in modo da evitare danneggiamenti. Tale distanza deve essere valutata in base a tipologia e intensità della prospezione prevista, alla tipologia di terreno da indagare ed alle caratteristiche del bene da tutelare. In caso siano presenti beni vincolati il proponente deve consultare preventivamente la competente Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e/o la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana; nel caso siano presenti altri manufatti non vincolati deve consultare il Comune interessato. Devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui uno stesso recettore è esposto ad una serie sequenziale di energizzazioni, in particolare qualora sia necessario aumentare l’energia immessa mediante l’uso di più sorgenti energizzanti. 22. In ogni caso, anche al di fuori delle aree indiziate, quale parte degli elaborati di cui al precedente punto 19 lettera a) deve essere fornita alla Soprintendenza Archeologica una documentazione con l’indicazione delle aree interessate dalle attività di ricerca, con particolare riferimento alla localizzazione delle stese sismiche, dei siti di energizzazione, al fine di valutare l’incidenza di dette operazioni con la tutela di eventuali beni archeologici. 23. Si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regione n. 77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente) caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati. Rifiuti e bonifiche


24. Al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o residuo di lavorazione. 25. Per i rifiuti prodotti in corso d’opera, deve essere effettuata la raccolta e l’avvio a recupero o a smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. I materiali di scavo prodotti nell'ambito del progetto possono essere esclusi dal regime dei rifiuti solo se trattati nel rispetto dei contenuti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., artt. da 184 a 186. 26. I materiali provenienti dalle attività di taglio e sfalcio della vegetazione devono essere recuperati in impianti autorizzati o conferiti in discarica in ottemperanza alle disposizione della normativa vigente. 27. Nessun intervento deve essere effettuato all’interno delle aree inserite nell’Anagrafe dei Siti Inquinati, salvo rilascio di certificazione liberatoria e/o di avvenuta bonifica. Con riferimento alle aree iscritte nel Censimento dei siti potenzialmente inquinati, si ricorda che preventivamente ad ogni attività di escavazione all’interno delle medesime, deve essere effettuata una investigazione per verificare l’integrità ambientale del sito, presentando all’Amministrazione competente un apposito Piano di investigazione, atto ad accertare che l’area interessata non sia compresa nell’ambito di applicazione della normativa in materia di bonifica di siti inquinati. Qualora, all’atto dell’esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o acque contaminate, deve essere adottata la procedura descritta al successivo punto 28, come previsto all'art. 242 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 28. Nei casi in cui, a seguito dello svolgimento delle attività, si verifichi un evento che sia potenzialmente in grado di provocare una contaminazione accidentalmente del terreno e/o delle acque, con idrocarburi o altre sostanze, il Proponente è tenuto ad effettuare la comunicazione, mettendo in atto i necessari interventi di prevenzione. Le comunicazioni andranno presentate in modalità on-line, utilizzando la modulistica dell'applicativo SISBON della Regione Toscana. Inoltre, lo stesso dovrà svolgere un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, e, sulla base dei risultati, intraprendere le azioni appropriate fra quelle contemplate nei successivi commi dell’articolo in questione. Aspetti infrastrutturali 29. Con riferimento alla viabilità, deve essere prevista una adeguata programmazione del traffico degli automezzi impiegati per il periodo relativo alle attività di ricerca, al fine di evitare impatti, interferenze e pericoli per la circolazione; si devono segnalare, con idonei cartelli indicatori, perimetro ed aree destinate a tali attività. Gli innesti della viabilità di cantiere con la viabilità ordinaria devono essere realizzati in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza del traffico. Nell’eventualità che il programma esplorativo preveda attività interferenti con le infrastrutture di trasporto, il proponente deve eseguire una verifica tecnica con l’ente proprietario delle medesime. 30. Il proponente deve evidenziare nel dettaglio le interferenze delle attività di progetto con le altre infrastrutture ed i sottoservizi presenti (opere del S.I.I., elettrodotti, gasdotti, ecc.) adottando i necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti anche i Soggetti gestori. Dato atto: che il proponente nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa; che la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale; che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; quanto previsto nella scheda di paesaggio dell'ambito n. 37 “Amiata” del vigente P.I.T., per quanto l'attività di esplorazione geotermica profonda e la successiva attività di coltivazione della risorsa;


Visto che, ai fini dell'intesa con la Regione Lazio di cui al D.Lgs. 152/2006 art. 30 comma 1 e L.R. 10/2010 art. 62 comma 1, sono state acquisite le valutazioni della medesima; Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni; DECRETA 1) limitatamente alle attività che saranno svolte in territorio toscano, di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 della L.R. 10/2010 e smi, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 52 e seguenti della medesima legge, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto inerente le attività di ricerca di risorse geotermiche “Montorio” ricadente in parte nei Comuni di San Casciano dei Bagni (SI), Piancastagnaio (SI) e Sorano (GR), Castell'Azzara (GR), e in parte nei Comuni di Acquapendente (VT), Onanao (VT) e Proceno (VT) proposto da Sorgenia Geothermal s.r.l., per la parte relativa alle seguenti attività di ricerca, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa: - Acquisizione, sistematizzazione ed elaborazione dei dati bibliografici esistenti; - Studio idrogeologico e geochimico; - Prospezione geofisica tramite postazioni gravimetriche; - Prospezione geofisica tramite rilievi magnetotellurici; - Prospezione geofisica tramite profili sismici a riflessione che utilizzano massa battente o vibrante; 2) limitatamente alle attività che saranno svolte in territorio toscano, di individuare nei Comuni territorialmente interessati gli Enti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni numero a)2, b)1, b)2, b)3 b)4, b)5, c)1, c)6, c)20, c)23, c)24, c)25, c)26, c)27, c)28, c)29, i quali, ove pertinente, dovranno trasmettere al Settore V.I.A. della Regione Toscana idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata. Sono fatte salve le competenze di controllo previste dalla vigente normativa; 3) limitatamente alle attività che saranno svolte in territorio toscano, di prendere atto che la presente verifica di assoggettabilità concerne esclusivamente le attività citate al punto 1 e che le attività relative alla perforazione esplorativa profonda, prove, test e valutazione della risorsa menzionate nella documentazione allegata all’istanza non sono oggetto della presente verifica di assoggettabilità, in quanto non è per esse ad oggi disponibile idonea e sufficiente documentazione progettuale e ambientale. Le medesime attività devono essere oggetto di apposito procedimento di valutazione ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.; 4) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e dai contributi dei Soggetti interessati; 5) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente decreto al proponente Sorgenia Geothermal s.r.l., nonché, ai Comuni di San Casciano dei Bagni (SI), di Piancastagnaio (SI), di Castell'Azzara (GR) e di Sorano (GR); 6) di comunicare il presente decreto alla Regione Lazio, alla Provincia di Siena, alla Provincia di Grosseto, alla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, alla Comunità Montana Amiata Grossetano, alla Comunità Montana Colline del Fiora, all'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, all'Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere, all'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Siena e Grosseto, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, all'ARPAT-Area VIA-VAS-GIM ed agli uffici regionali interessati. Si avverte che contro il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza. Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale. Il medesimo è pubblicato sul B.U.R.T. ai sensi del comma 7 dell’art. 49 della L. R. 10/2010.


Il Dirigente FABIO ZITA


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