Il perché di un diverso trattamento delle corrispondenze inoltrate per la “ via della Svizzera “ durante e dopo la seconda guerra di indipendenza. Mario Cedolini – Massimo Moritsch
I cultori di questa affascinante pagina della storia postale risorgimentale, sentendo parlare di Via di Svizzera, si chiederanno certamente – ma che c’è di nuovo ancora?? -. In effetti negli ultimi anni molto è stato scritto sull’argomento da vari autori (Mentaschi, Carra, Cedolini, Faccio) e il quadro sembrava completo, ma un più attento esame del materiale in nostro possesso, ci ha consentito di aggiungere un ulteriore tassello utile per la comprensione, non sempre facile, delle tassazioni, applicate in questo periodo. Ci sembra necessario, soprattutto per i lettori meno ”introdotti”, fare una breve sintesi dei fatti succedutisi nel periodo in oggetto. Come noto, prima dell’inizio delle ostilità, i rapporti postali tra la Sardegna e l’Impero Austriaco erano regolati dalla Convenzione Postale entrata in vigore il 1°gennaio 1854. Giova ricordare che l’articolo 26 prevedeva che: “andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime”. Tale norma fu modificata solo successivamente. Dal 1°ottobre 1862, infatti, a seguito di un accordo intervenuto tra le due Amministrazioni, le lettere insufficientemente affrancate non dovettero più sottostare al pagamento dell’intera tassa. A fine aprile, a causa degli eventi bellici, la Convenzione venne sospesa e nei mesi seguenti la corrispondenza poté essere inoltrata solo con la mediazione della Svizzera. Sembra peraltro che in questo periodo le disposizioni in vigore prevedessero solo la francatura al confine, sardo-svizzero se in partenza dalla Sardegna, o austro-svizzero se in partenza dall’Austria. E’ probabilmente questo il motivo per cui l’amico Mentaschi, nel suo fondamentale articolo sulle vie di Svizzera, afferma testualmente: “non mi sono note lettere affrancate in partenza sino a destinazione nel periodo di interruzione delle comunicazioni postali”, infatti il cambiamento delle disposizioni avvenne, come vedremo, solo successivamente. Il 15 settembre con comunicato delle I.R. Direzione delle Poste Lombardo Veneto ripresero le comunicazioni postali dirette. La corrispondenza venne scambiata ai nuovi posti di confine previa affrancatura da parte del mittente fino al confine, mentre l’importo dal confine a destinazione, venne posto a carico del destinatario. Dal 1° novembre, un cambiamento delle disposizioni consentì l’affrancatura in partenza fino a destino, per le lettere inoltrate per la via di Svizzera, ed anche le lettere insufficientemente affrancate fino al confine vennero di norma inoltrate per questa via, l’unica che consentiva alle due Amministrazioni il recupero dell’affrancatura mancante. Questi i fatti, veniamo ora al motivo di queste note che, come dicevamo, traggono origine dall’esame del materiale in nostro possesso. E’ noto che l’affrancatura a destino, per le lettere di primo porto in partenza dalla Sardegna ed inoltrate in Austria per la via di Svizzera, era sempre di 60 centesimi, mentre quella per le lettere in partenza