Regolamento tarsu modificato

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COMUNE DI LODI Servizio Tributario

Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 del 10/12/1997 (Co.Re.Co. Sez. Milano – seduta del 22/12/1997 – atti n. 93 – annullamento parziale limitatamente all’art. 9 – commi 1 e 2) modificata con successive deliberazioni: - C.C. n. 86 del 22/05/98 – esecutiva ai sensi di legge -; - C.C. n. 44 del 18/03/99 – esecutiva ai sensi di legge -; - C.C. n. 48 del 28/02/01 – esecutiva ai sensi di legge -; - C.C. n. 34 del 09/03/06 – esecutiva ai sensi di legge -; - C.C. n. 18 del 27/03/08 – esecutiva ai sensi di legge; - C.C. n. 38 del 26/03/09 – esecutiva ai sensi di legge; - C.C n. 50 del 13/04/2011 esecutiva ai sensi di legge


INDICE SOMMARIO Regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Art.

1

-

Contenuti del regolamento

Art.

2

-

Istituzione della tassa

Art.

3

-

Servizio di nettezza urbana

Art.

4

-

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

Art.

5

-

Esclusione dalla tassa

Art.

6

-

Commisurazione della tassa

Art.

7

-

Costo di spezzamento dei rifiuti solidi urbani

Art.

8

-

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

Art.

9

-

Parti comuni del condominio

Art.

10

-

Categorie di contribuenza

Art.

11

-

Esenzioni

Art.

12

-

Riduzioni

Art.

13

-

Agevolazioni

Art.

13bis -

Esenzioni

Art.

14

-

Tassa giornaliera di smaltimento

Art.

15

-

Denunce

Art.

16

-

Decorrenza della tassa

Art.

17

-

Mezzi di controllo

Art.

18

-

Funzionario Responsabile

Art.

19

-

Sanzioni

Art.

20

-

Sgravi e rimborsi

Art.

21

-

Accertamento, riscossione e contenzioso

Art.

22

-

Disposizioni finali – entrata in vigore


Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente Regolamento - integrativo della disciplina legislativa regolante la tassa di cui al Capo III del Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni - detta le disposizioni necessarie per l'applicazione e gestione del tributo.

Art. 2 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma2, lettera g), del Decreto Legislativo n. 22/1997 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 3 Servizio di nettezza urbana 1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato da apposito Regolamento adottato in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa in funzione del servizio erogato (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dal D.Lgs. n. 507/1997 cui si fa espresso rinvio. 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario. 3. La tassa può essere corrisposta anche da proprietario dell'immobile in nome e per conto degli inquilini; in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali. 4. Per il condominio la tassa può essere corrisposta anche dall'amministrazione dello stesso, cumulativamente per i locali ed aree comuni e per tutte le unità immobiliari site nel condominio stesso. 5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivato il servizio di raccolta rifiuti vi è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 6. L'impiego dei rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, ovvero il provvedere direttamente al loro trasporto o distruzione non dà, in alcun caso, diritto ad esenzione, esclusione o riduzione della tassa.


Art. 5 Esclusioni dalla tassa 1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 2. Presentano tali caratteristiche: a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana se non saltuariamente; b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza; c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 62 del D.Lgs. n. 507/93; resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva; d) unità immobiliari prive di utenze domestiche (gas, acqua, energia elettrica) anche se arredate purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione. f) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; g) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti; h) le aree scoperte a verde. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti provenienti da imballaggi terziari ovvero rifiuti speciali non pericolosi non ricompresi nella tabella “ A” annessa al presente regolamento, nonché rifiuti pericolosi di cui all’Allegato D al Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. In tali casi i produttori dei rifiuti suddetti dovranno produrre all'Ufficio tributario del Comune idonea documentazione comprovante le modalità di smaltimento dei rifiuti stessi. 4. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nella misura fissa del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi. 5. La detassazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 viene disposta dall’Ufficio Tributario del Comune esclusivamente a richiesta del contribuente interessato, avente effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui l’istanza viene presentata al Comune, indipendentemente dalla data in cui viene adottato il relativo provvedimento di detassazione. 6. Il provvedimento di detassazione viene adottato dal Funzionario Responsabile entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, salva motivata impossibilità o necessità di particolari accertamenti da comunicarsi formalmente al contribuente interessato. 7. Qualora l’istanza di detassazione abbia effetto su tributo già iscritto a ruolo e posto in riscossione, il Funzionario Responsabile può - nelle more di adozione del provvedimento di cui al precedente comma 6 e su istanza di parte - disporre uno sgravio provvisorio in ragione del 75% della


detassazione richiesta, fatta salva la successiva determinazione definitiva del tributo effettivamente dovuto dal contribuente. (a) Art. 1117 C.C. (Parti comuni dell'edificio) - Sono oggetto di proprietĂ comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale i portoni d'ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere per la lavanderia per il riscaldamento centrale per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietĂ esclusiva dei singoli condomini.


Art. 6 Commisurazione della tassa 1. A norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati , e al costo dello smaltimento. 2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività e commisurata alla superficie utilizzata. (art. 6, 4 c., D.Lgs)

Art. 7 Costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3-bis del D. Lgs. n. 507/1993, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 3 - comma 68, lettera b) - della Legge 28/12/1995, 549, ai fini della determinazione del costo di esercizio é dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari all’ 8%, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’art. 2 - 3° comma, n umero 3) - del D.P.R. 10/9/1982, n. 915.

Art. 8 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. 2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori. In tale zona la tassa è dovuta con l'applicazione delle seguenti riduzioni: a) riduzione del 60 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera 200 mt. e fino a 400 mt. b) riduzione del 65 % della tariffa se la suddetta distanza supera 400 mt. e fino a 800 mt. c) riduzione del 70 % della tariffa per distanze superiori ai 800 mt. 3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 30% della tariffa. 4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva. 5. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando una situazione di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni sanitarie ed ambientali nazionali e regionali, l'utente può provvedere a proprie spese, con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione del servizio, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 2 - primo periodo. Al contribuente verrà altresì rimborsato l'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta direttamente e l'importo del tributo sgravato o rimborsato. 6. Le condizioni previste dai precedenti commi 3, 4, 5, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data di ricevimento della diffida da parte del gestore, qualora non venga provveduto entro 7 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.


Art. 9 Parti comuni del condominio 1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10 Categorie di contribuenza 1. La classificazione delle categorie di contribuenza è riportata nell'Allegato "A" al presente Regolamento, in conformità alla revisione disposta con deliberazioni C.C. n. 181 del 30/10/1995 e C.C. n. 31 del 27/2/1997 ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 65 – comma 1 – del D.Lgs. n. 507/1993. Art. 11 Esenzioni 1. Sono esenti dalla tassa: a) i locali e le aree per cui l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti; b) i locali adibiti al culto, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

Art. 12 Riduzioni 1. La tariffa ordinaria viene ridotta nei casi sotto indicati, nella misura a fianco di ciascuno indicata: a) abitazioni con unico occupante: riduzione di 1/3 b) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale e utenze sparse (comprese le case coloniche): riduzione del 10 % c) aree scoperte e locali diversi dalle abitazione, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: riduzione del 10 % d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di contribuente avente residenza anagrafica in altro Comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 10 % e) contribuenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, purché i locali non vengano utilizzati da altri componenti il nucleo familiare: riduzione di 1/3 f) (art. 67, comma 2 - D.Lgs. 507/1993) le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate rapportate al gettito e costo del servizio: riduzione fino ad un massimo del 20%, tenuto conto del tipo di intervento effettuato ed il periodo necessario ad ammortizzare i costi sostenuti. Gli utenti di che trattasi dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Tributario Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento


volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio. La riduzione verrà applicata ad avvenuta positiva verifica da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, a decorrere dall'anno successivo al termine del 31 dicembre di cui sopra; g) attività di avviamento diretto a recupero dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani ricompresi nella Tabella A annessa al presente regolamento. Gli operatori economici interessati dovranno dimostrare di aver effettivamente avviato a recupero quantitativi di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione Kg/mq annuo di cui alla tabella “II” Coefficienti di produttività specifica - Kg/mq/anno – per l’assimilazione dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi dalle abitazioni assimilabili agli urbani per qualità e quantità, di cui al vigente Regolamento d’igiene urbana- tabella B ). In relazione alla percentuale accertata sarà riconosciuto un rimborso secondo le entità di cui all’allegato “C”: Gli utenti di che trattasi dovranno presentare richiesta al servizio tributario comunale entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di riferimento specificando l’attività esercitata, corredata dalla seguente documentazione: a) atto di conferimento del servizio; cancellato b) attestazione dell’assuntore del servizio recante l’indicazione del periodo di svolgimento dello stesso; cancellato c) copia del registro di carico e scarico ovvero copie dei formulari d’identificazione debitamente compilati relativi all’anno oggetto della richiesta di riduzione; d) autocertificazione attestante che l’avvio a recupero avviene in modo totale o parziale per i rifiuti prodotti; cancellato 2. Le riduzioni di cui al precedente comma, lettere a), b), c) d), e), f) sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, da presentarsi entro il 31 dicembre ed avente effetto dall'anno successivo a quello di presentazione. Tale denuncia deve essere debitamente documentata ed è soggetta all’accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte per la concessione della riduzione. 3. Per le riduzioni di cui al precedente comma 1 – lettere a), b), c), d), e) - la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora rimangano invariate le condizioni prescritte per la concessione della riduzione. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare - entro il 20 gennaio di ciascun anno - il venir meno delle condizioni prescritte per la concessione della riduzione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93.


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Art. 13 Agevolazioni 1. Ai sensi dell’art. 67 – comma 1 – del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti agevolazioni, sotto forma di riduzione della tassa: a) alle scuole materne ed elementari non statali - legalmente riconosciute o parificate viene riconosciuta una riduzione pari al 75% dell’importo iscritto a ruolo limitatamente alle superfici delle aule effettivamente destinate ad attività didattica, con esclusione di mense, refettori ed – in ogni caso – di ogni superficie che non sia esclusivamente utilizzata per la scuola materna e/o elementare; b) alle scuole medie non statali - legalmente riconosciute o parificate - viene riconosciuta una riduzione pari al 30% dell’importo iscritto a ruolo limitatamente alle superfici delle aule effettivamente destinate ad attività didattica, con esclusione di mense, refettori ed – in ogni caso – di ogni superficie che non sia esclusivamente utilizzata per l’attività didattica; In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale possono essere stabilite agevolazioni e/o riduzioni della tassa rifiuti a favore di soggetti che occupano unità immobiliari adibite alla propria abitazione con relative pertinenze con un nucleo familiare di quattro o più figli a carico. 2. Le agevolazioni disciplinate dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta.

Art. 13bis Esenzioni 1. Ai sensi dell’art. 67 – comma 1 – del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni, viene stabilito l’esenzione della tassa rifiuti a favore di: − scuole materne statali; − scuole elementari statali; − scuole medie statali. La suddetta esenzione viene concessa con l’obbligo di destinazione, da parte delle predette scuole, della quota di risparmio del tributo ad un ulteriore sviluppo dell’attività didattica. Le modalità operative di detta attività dovranno essere definite da apposito protocollo d’intesa da stipularsi con gli istituti medesimi. Viene, altresì, stabilita l’esenzione della tassa rifiuti solidi urbani a favore delle Aziende di Servizi alla Persona, disciplinate dalla L.R. 1/2003, limitatamente ai locali destinati all’attività istituzionale, fermo restando il permanere della natura pubblica delle stesse. 2. Le esenzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio cui si riferisce l’iscrizione predetta

Art. 14 Tassa giornaliera di smaltimento 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. 2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare , anche se ricorrente.


3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%. 4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani. 5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con l'apposito modulo di versamento approvato con D.M. 5/8/1994. 6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori. 7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 15 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte tassabili devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli utenti presso l’Ufficio Tributario comunale . 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, entro lo stesso termine del 20 gennaio, ogni variazione intervenuta nell’anno solare precedente, relativamente ai locali ed alle aree nonché alla loro superficie e/o destinazione che comporti un diverso ammontare della tassa o, comunque, influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere: a) l'indicazione del codice fiscale del contribuente; b) cognome e nome, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione; per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni e per le persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e relativo scopo sociale, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; c) l'ubicazione e la superficie dei locali e/o aree, nonché l'uso cui sono destinati; d) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e/o aree; e) la provenienza, qualora i locali e/o aree fossero già assoggettate alla tassa; f) il proprietario degli immobili, se diverso dal contribuente; g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale; 4. All’atto della presentazione della denuncia il contribuente deve esibire la planimetria dei locali e/o aree per i quali la denuncia viene prodotta; in caso contrario la stessa viene ricevuta dall’Ufficio Tributario comunale con riserva di successiva verifica delle superfici dichiarate, mediante apposito sopralluogo da effettuarsi con l’osservanza delle modalità di cui all’art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993. 5. L'ufficio tributario comunale rilascia ricevuta della denuncia presentata direttamente; la stessa, se inviata a mezzo servizio postale, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale apposto dall'Ufficio postale accettante. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti locali e/o aree assoggettabili alla tassa, i competenti Uffici comunali sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 7. L’Ufficio Tributario comunale può richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.


Art. 16 Decorrenza della tassa 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione dei locali e/o aree soggette a tassa. 3. Per i locali e/o aree in multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione la periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui al precedente art. 9, comma 3. 4. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata – oppure - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione in corso d’anno purché venga accertato che la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante mediante apposita denuncia oppure mediante accertamento d'ufficio. 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che produce la denuncia tardiva di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante mediante apposita denuncia oppure mediante recupero d'ufficio. 6. Le denuncie di variazione presentate nel corso dell’anno solare, relativamente agli elementi di commisurazione della tassa (superficie dei locali e/o aree e/o destinazione d’uso degli stessi), hanno effetto dal 1° giorno del bimestre solare successiv o a quello in cui la denuncia viene presentato – ovvero – da data successiva dichiarata dal contribuente nella medesima denuncia di variazione.

Art. 17 Mezzi di controllo 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l’Ufficio Tributario comunale svolge le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.Lgs.

Art. 18 Funzionario Responsabile 1. Il Sindaco designa con proprio provvedimento il “Funzionario Responsabile” a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Con separato provvedimento il Sindaco designa altro dirigente per la supplenza del Funzionario Responsabile designato, nei casi di assenza di quest’ultimo - a qualsiasi motivo dovuta - nonché nei casi in cui per lo stesso Funzionario ricorra obbligo di astensione ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31/3/1994 (Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). 2. Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di liquidazione ed accertamento nonché quelli relativi all'attività gestionale del tributo, dispone gli sgravi e rimborsi, ferma restando la competenza del Sindaco per la determinazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 76 – 3° comma - del D.Lgs. n. 509/1993. 3. Il Comune è tenuto a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - il nominativo del Funzionario Responsabile – nonché del relativo supplente - entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di designazione. 4. L’approvazione dei ruoli principali e suppletivi, gli sgravi e/o rimborsi del tributo (ivi comprese le quote inesigibili a favore del Concessionario) effettuati dal Funzionario Responsabile devono risultare da formali determinazioni conformi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità.


5. I provvedimenti di detassazione di cui al precedente art. 5 - comma 6 - se non adottati in forma di determinazione di cui al precedente comma 4, vengono comunque pubblicati in copia all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

Art. 19 Sanzioni 1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di Euro 51,00. 2. Nel caso di riscossione spontanea, il mancato pagamento dell’avviso di liquidazione debitamente notificato, comporta l’applicazione della sanzione del 30 per cento, ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. 3. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell’elenco di cui all’art. 15, commi 1 e 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 3, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento. 5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 20 Sgravi e rimborsi 1. Nei casi di seguito elencati, l’Ufficio Tributario comunale procede al il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’apposita istanza da parte del contribuente: a) errore o di duplicazione del tributo; b) eccedenza del tributo pagato rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria Provinciale; c) eccedenza del tributo pagato rispetto a quanto risultante dal provvedimento di annullamento dell’accertamento riconosciuto illegittimo; d) eccedenza del tributo pagato rispetto a quanto risultante dal provvedimento di riforma dell’accertamento riconosciuto illegittimo in sede di autotutela dallo stesso Ufficio tributario comunale; 2. I termini temporali stabiliti ai commi precedenti sono, comunque, subordinati alla effettiva disponibilità di spesa assegnata al Funzionario Responsabile dal P.E.G. annuale.cancellato (nuovo comma 2) In sede di determinazione delle somme da rimborsare il servizio tributario procederà alle opportune verifiche nei confronti dei soggetti beneficiari allo scopo di accertare situazioni debitorie liquide, certe ed esigibili, nei confronti dell’Ente, a qualsiasi titolo dovute, in funzione dell’adozione del relativo provvedimento di sospensione, fatti salvi i casi di contenzioso in essere. Art. 21 Accertamento, riscossione e contenzioso 1. L'accertamento della tassa avviene in conformità di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni. 2. La riscossione spontanea della tassa viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte dell’Ente mediante:


c/c postale; modello F24 (subordinato all’approvazione della relativa convezione con l’Agenzia delle Entrate) ; − sistema bancario; − presso lo sportello della tesoreria comunale; − POS presso servizio tributario. Gli importi sono riscossi in n. 3 o 4 rate a seguito dell’invio da parte dell’Ente di specifica comunicazione di pagamento con allegato i relativi bollettini per il pagamento rateale ovvero in unica soluzione. Successivamente alla scadenza della seconda rata il servizio tributario verificherà le posizioni per le quali sia stato omesso il versamento e procederà all’emissione del sollecito della quota residuale e/o intera quota con invito al pagamento in un unica soluzione delle somme dovute entro 30 gg dal ricevimento del sollecito. Il mancato pagamento entro il termine su indicato comporterà l’emissione dell’avviso di accertamento/liquidazione con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi. Le modalità di riscossione indicate al precedente comma 2) sono estese anche ai provvedimenti di accertamento di cui all’art 76 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, con l’esclusione del modello F24 Il contenzioso tributario è disciplinato dalla disposizioni legislative vigenti in materia. La costituzione in giudizio del Comune viene autorizzata dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento. −

3.

4.

5.

6.

Art 21 – bis Rateizzazioni 1. Per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in condizioni economiche disagiate. Il soggetto interessato dovrà produrre istanza entro 40 gg dalla data di notifica del provvedimento di accertamento mediante apposito modulo predisposto dal servizio tributario allegando la documentazione richiesta che comprovi il disagio economico. 2. La rateizzazione viene concessa per importi dovuti superiori a: €. 200,00 per avvisi emessi nei confronti di persone fisiche che hanno per oggetto l’occupazione di utenze domestiche; €. 500,00 per avvisi emessi nei confronti di soggetti che hanno per oggetto l’occupazione di utenze non domestiche. 3. La rateizzazione potrà essere concessa: per importi dovuti entro €. 1.000,00 fino ad un massimo di sei rate mensili con un minimo di €. 100,00 per rata; per importi dovuti oltre €. 1.000,00 fino ad un massimo di dodici rate mensili con un minimo di €. 300 per rata. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione. 4. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta con l’applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento entro il suddetto termine comporterà l’emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamato le disposizioni vigenti in materia. 2. Il presente regolamento così come modificato entra in vigore il 1° gennaio 2011.


COMUNE DI LODI Area Tributaria ALLEGATO "A" al Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni Classificazione dei locali ed aree tassabili valida dal 1/1/1998

CAT.

SUB CAT.

INDICE DI POTENZIALITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA

1

1

1,00

% CLASSIFICAZIONE

abitazioni e relativo box

2

collegi - convitti - seminari – caserme - carceri

3

alberghi – pensioni - motel (escluse superfici bar e ristorante)

4 locali ed aree manifestazioni

7

scoperte

adibite

a

fiere

e

associazioni politiche – associazioni sportive, culturali, ricreative, ecc. - circoli ricreativi - circoli privati (di ritrovo) NOTA: per la categoria 1.2 viene considerata l’intera superficie utilizzata senza distinzione di destinazione) 2

1

2

2,00

uffici pubblici e privati - istituti di credito - istituti finanziari - istituti assicurativi – studi professionali di qualsiasi specie - uffici commerciali, industriali, di prestazioni di servizi e simili - uffici di servizi pubblici esercitati da privati (esattorie, ecc.) agenzie immobiliari - agenzie d'intermediazione agenzie d'affari - studi fotografici - autoscuole istituti di vigilanza - associazioni sindacali associazioni di categoria e professionali – redazioni giornalistiche agenzie di comunicazione

3 4

ospedali, case di cura, ambulatori e laboratori di analisi mediche e cliniche (pubblici e privati) - case di riposo pubbliche e private asili nido (con esclusione locali mensa e refettorio)

5

negozi di generi vari (intendendosi qualsiasi attività commerciale di esclusiva vendita al minuto di beni non alimentari) - farmacie - edicole e chioschi – botteghe artigiane - servizi di igiene alla persona e domestici (alberghi diurni, istituti di


igiene e bellezza, barbieri, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, nonché servizi affini) stabilimenti e laboratori industriali ed artigianali (esclusi uffici e mense) - tettoie ed aree coperte industriali ed artigianali - aziende agricole NOTA: per la categoria 2.2 viene considerata l’intera superficie utilizzata senza distinzione di destinazione) 3

1

2,50

esercizi commerciali all’ingrosso (anche con vendita diretta al pubblico) - discoteche – sale da gioco - sale da ballo - locali di divertimento agenzie ippiche - aree per spettacoli o balli all’aperto 4

1

5,00

negozi di generi alimentari - pasticcerie – latterie gelaterie - bar - osterie – circoli privati con annesso bar – grandi magazzini non alimentari

5

1

0,70

locali ed aree di solo deposito, spedizione, esposizione, senza attività di vendita diretta ed accesso del pubblico – depositi e magazzini industriali, commerciali ed artigianali - autorimesse pubbliche e private - posteggi fissi per biciclette, motocicli e autovetture siti in locali coperti

2

3

4 5 6

teatri – cinematografi - sale convegni – auditorium - gallerie d'arte - musei, biblioteche, archivi, pinacoteche - oratori parrocchiali (con esclusione delle sale bar) impianti sportivi coperti e scoperti (palestre, campi da tennis, bocciodromi, ecc., - con esclusione delle sale bar) Negozi di vendita ed esposizione di mobili – autosaloni

7 distributori di carburante – autolavaggi studi radiotelevisivi (esclusi uffici)

8

locali adibiti ad attività gestite da Enti e Associazioni a carattere locale, nazionale e internazionale legalmente riconosciuti aventi scopi di carattere sociale , di ricerca, di beneficenza (es. UNICEF, AIDO, ADMO, AVIS, AIRC, CARITAS, ecc.), limitatamente agli spazi destinati ai fini di cui sopra istituti di istruzione pubblici e privati di ogni ordine e grado (con esclusione dei locali mensa e refettorio)


6

1

8,00

ristoranti - trattorie - pizzerie - paninoteche – enoteche - mense (anche aziendali) – fioristi supermercati - ipermercati - grandi magazzini

7

1

10,00

negozi di generi ortofrutta - mercati ortofrutticoli

8

1

4,00

mense scolastiche private

9

1

0,20

aree scoperte non a verde


regolam|rsureg2.doc

TABELLA “A” allegata al regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni RIFIUTI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI •

Accessori per l’informatica (nastri, inchiostri, toner e simili)

Alimenti (scarti) non liquidi

Alimenti deteriorati

Alimenti inscatolati deteriorati

Animali (residui) di estrazione di principi attivi

Baccelli

Bucce

Caffè ( scarti di)

Camere d’aria

Carta

Carta (fogli di)

Carta adesiva

Carta catramata

Carta metallizzata

Carta plastificata

Cartone

Caseina

Cassette

Caucciù (polvere, manufatti e ritagli di)

Cavi (materiale elettrico)

Cellophane

Copertoni

Erbe (scarti di)

Feltri (tessuti, non tessuti)

Ferro (manufatti di)

Fibre (scarti di)

Fiori (scarti di)

Frutta (scarti di lavorazione)

Fusti (vuoti)

Gesso (frammenti di)

Gesso (pannelli di)

Gesso essiccato

Gomma (polvere, manufatti e ritagli di)

Imballaggi


Imbottiture

Isolanti termici e acustici (lane di vetro e di roccia)

Juta (scarti di)

Lane di vetro

Lastre ( fotografiche e radiografiche)

Latte (fusti di)

Lattine

Legno (pannelli di)

Legno (pasta di, anche umida purché palabile

Legno (scarti di)

Linoleum

Materiale elettrico (cavi)

Metallo (imballaggi)

Molitoria (scarti di industria)

Moquette

Nastri Abrasivi

Ortaggi

Paglia (prodotti di)

Pagliette (di ferro)

Pallets

Pavimenti (scarti di)

Pelli

Pelli (simil-pelle)

Pellicole

Piante (scarti di)

Plastica

Plastica (fogli di)

Plastica (fogli metallizzati di)

Plastica (pannelli di)

Plastificazione (residui di industria)

Pula

Resine (termoplastiche e termoindurenti, manufatti di)

Rifiuti ingombranti (provenienti da pavimenti e fabbricati, ecc.)

Rivestimenti (in guaine)

Roccia (lane di)

Sacchetti ( di carta o plastica)

Sacchi ( di carta o plastica)

Sanse esauste


Segatura

Sgranatura (scarti di)

Spugna di ferro

Stracci

Stucco (frammenti di)

Tappezzeria

Tessuti (non tessuti)

Tessuto (scarti e ritagli di)

Trebbiatura ( scarti di)

Trucioli di legno

Vegetali (residui di estrazione di principi attivi)

Vegetali (scarti di)

Verdure (scarti di)

Vetro (fusti di)

Vimini (frammenti e manufatti di)


Nuove tabelle allegate

TAB. B Tabella II del regolamento igiene urbana

TABELLA I COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA (KG/MQ/ANNO) PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI ASSIMILABILI AGLI URBANI PER QUALITÀ E QUANTITÀ 1 Associazioni economiche 5,5 2 Associazioni culturali, sportive ecc, musei, biblioteche. 5,5 3 Associazioni religiose 5,5 4 Associazioni politico sindacali 5,5 5 Enti assistenziali 5,5 6 Scuole 5,5 7 Chiese, luoghi di culto 5,5 8 cinema e teatri 3,5 9 Uffici privati 12,45 10 Uffici Pubblici 12,45 11 Agenzie immobiliari 12,45 12 Immobiliare 12,45 13 Agenzie di cambio e finanziarie 12,45 14 Agenzie di viaggi 12,45 15 Assicurazioni 12,45 16 Banche, istituti di credito 5,03 17 Studio fotografico 12,45 18 Studio ingegnere 12,45 19 Ospedale 10,55 20 Case di cura e di riposo 10,22 21 Laboratori di analisi 10,55 22 Studio medico 10,55 23 Dentista 10,55 24 Negozi abbigliamento 11,55 25 Negozi antiquariato 6,81 26 Negozi arredamento 11,55 27 Negozi arredo bagno 11,55 28 Negozi arredo casa 11,55 29 Negozi di tende e tessuti, tappeti, cappelli e 6,81 ombrelli 30 Negozi articoli regalo 11,55 31 Negozi calzature 11,55


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Negozi cartoleria Negozi casalinghi Negozi colori e cornici Mesticherie Commercio all'ingrosso Cornici e stampe Negozi cristalleria Negozi elettrodomestici Negozi erboristeria Negozi ferramenta Negozi fotottica e occhiali Negozi giocattoli Negozi gioielleria Negozi valigie e pelletteria Banchi di mercato generi vari Materiali edili Librerie Mercerie Sanitaria Profumeria Edicola, farmacia, tabaccheria Barbiere, parrucchiere, estetica Area industriale, capannoni con produzione Azienda generica Aziende ceramiche Azienda meccanica Industria plastica Infissi alluminio AttivitĂ artigianale di produzione beni specifici Industria tessile Decorazioni ceramica Lavorazione carni Edilizia Elettricista Serigrafia Punteria e trafileria Sartoria Tappezzerie Tessuti e tendaggi Tipografie Oreficeria Falegname

11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 14,58 11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 14,78 12,12 7,53 7,53 7,53 7,53 7,53 8,91 8,91 8,91 8,91 8,91 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48 8,48


74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Gommista Carrozzerie Elettrauto Laboratori meccanici Officina auto Idraulico Calzolaio Cicli e moto Ottico Bar, caffè Pasticceria bar Ristoranti, trattorie, mense Pizzerie, pub, osterie Birrerie amburgherie Drogheria, macelleria Forno, pane Piante e fiori Magazzino verdure Ortofrutta Pasta fresca Pescheria Salumeria, formaggi e generi alimentari Pizza al taglio Supermercato alimentare Supermercato promiscuo Banchi di mercato alimentari Albergo con ristorante Albergo senza ristorante Autosalone Autotrasporti, autorimesse, magazzini senza vendita diretta Sale da esposizione Magazzini non collegati ad attività Palestre ed impianti sportivi Distributori di carburante Sale da ballo, circoli privati, Discoteche e night club

11,55 11,55 11,55 11,55 11,55 8,48 8,48 11,55 8,48 51,55 51,55 78,97 78,97 62,55 22,67 22,67 92,56 92,56 92,56 22,67 92,56 22,67 92,56 22,67 21,40 56,78 13,45 8,88 4,22 4,9 4,22 4,9 7,21 7,21 7,21 15,68


regolam|rsureg2.doc

TABELLA “C� Quote rimborso per avvio a recupero

% su Kg/mq.di cui alla % rimborso sul tributo tabella B versato da 15 fino a 19,90 15% da 20 fino a 24,90 20% da 25 fino a 29,90 25% da 30 fino a 34,90 28% da 35 fino a 39,90 30% da 40 fino a 44,90 40% da 45 fino a 49,90 50% Oltre 50 60%


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