LEGALITA' E DIRITTO TRIBUTARIO (VOL. 2 "LE SANZIONI")

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LE SANZIONI TRIBUTARIE

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LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Le violazioni degli obblighi tributari comportano l’irrogazione di sanzioni fiscali tanto più numerose ed opportune quanto maggiore è il danno che il contribuente ha arrecato o intendeva arrecare alla collettività. Le sanzioni fiscali hanno sia funzione repressiva sia funzione intimidatrice: non a caso, spesso colpiscono non già l’evasione di imposta ma il comportamento attivo od omissivo del soggetto. La normativa fiscale prevede sanzioni di carattere amministrativo per le violazioni di minore gravità e sanzioni penali per le irregolarità più gravi e per le frodi. L’ordinamento tributario contempla, inoltre, una vasta platea di sanzioni accessorie, che sono la diretta conseguenza dell’applicazione della sanzione principale: si pensi alla sospensione di licenze; sospensione dagli albi professionali; ritiro della patente di guida; chiusura degli esercizi; non eleggibilità a membro di commissioni tributarie. Infine, per gli illeciti civili di natura moratoria la normativa fiscale dispone l’applicazione di sanzioni civili di natura restitutoria (interessi) che mirano a colpire l’omesso o il tardivo pagamento. Le sanzioni fiscali non penali sono state oggetto di una radicale riforma ad opera dei decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997; tale riforma è in vigore dal 1° aprile 1998. L’innovazione di maggiore rilevanza è rappresentata dalla previsione di una sanzione pecuniaria unica, con conseguente eliminazione della previgente distinzione tra soprattassa e pena pecuniaria, per la quale sono stati stabiliti criteri di determinazione che ricalcano quelli delle sanzioni penali. Inoltre sono state introdotte nuove fattispecie di sanzioni accessorie. Attraverso l’istituto del ravvedimento, il contribuente può regolarizzare le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione della dichiarazione, sia nel pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta la riduzione delle sanzioni minime applicabili ed è ammesso entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo o, in mancanza della dichiarazione, entro un anno dalla violazione. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc). Possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell’imposta o della differenza dell’imposta dovuta, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta: 1.l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione; 2.l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta; 3.l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.

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La prevista sanzione del 30% viene ridotta: ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa; ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa. Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa. La riforma del sistema sanzionatorio tributario già iniziata con la revisione della disciplina delle sanzioni amministrative è culminata con il D.Lgs. 74/00 di attuazione della legge delega 205/99 (art. 9), che ha dettato la Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, abrogando le fattispecie di cui al Titolo I del D.L. 429/82. I reati vengono così suddivisi in due raggruppamenti: delitti in materia di dichiarazione e delitti in materia di documenti e pagamento di imposte. I reati in materia di imposte dirette e IVA non esauriscono l’universo dei reati tributari. Nelle leggi istitutive dei diversi tributi sono infatti previste distinte ipotesi di reato: si pensi alle violazioni in materia di bollo (D.P.R. 642/72), in tema di bolle di accompagnamento (D.P.R. 627/72) e ricevute fiscali (L. 249/76), in campo doganale. Volendo elencare i più importanti reati tributari possiamo ricordare: Omessa dichiarazione [Reato di] (d. pen.) art. 5, D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a produrre ai fini delle imposte sui redditi o dell’imposta sul valore aggiunto. Non costituisce illecito penale la mancata presentazione della dichiarazione nel termine prescritto dalla legge tributaria, qualora il contribuente vi provveda poi entro i successivi 90 giorni. Ugualmente non si considera omessa la dichiarazione non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Occultamento o distruzione di documenti contabili [Reato di] art. 10, D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: il reato consiste nell’occultamento o distruzione in tutto o in parte di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o il volume degli affari. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [Reato di] art. 8 D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sull’IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dichiarazione infedele [Reato di] (d. pen.) art. 4 D.Lgs. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3, nella dichiarazione annuale, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando l’imposta evasa sia superiore con riferimento a taluni delle singole imposte, a 200 milioni, nonché l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione degli elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti [Rato di] (d. pen.) art. 2 L. 10-3-2000, n. 74: commette tale reato chi, in una delle dichiarazioni annuali indica elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La violazione di un obbligo tributario comporta, come diretta conseguenza, l’applicazione di una sanzione. • L’ordinamento tributario prevede due tipi di sanzioni, amministrative e penali, a seconda che la violazione costituisca, in base alla legge, rispettivamente illecito amministrativo o illecito penale.

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LE SANZIONI ACCESSORIE

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A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie. Per esempio: la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale; la sospensione può essere disposta per un periodo da tre giorni a un mese (o da un mese a sei mesi, quando i corrispettivi oggetto della contestazione sono superiori a 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente e nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi, dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

D.LGS 472/1997 1. le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità); le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi 2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi 3. nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (principio di irretroattività) 4. le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive.. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest’ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo 5. non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa) 6. se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Per esempio, in caso di violazione commessa dall’amministratore, in base al “principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione

PRINCIPALI SANZIONI MODIFICATE DAL D.LGS.158/2015 E 159/2015 Versamenti Diretti Omessi o ritardati versamenti diretti (saldo, acconto, periodici) Sanzione per versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni • 30% dell’imposta dovuta –sanzione applicabile fino al 31/12/2015

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• 15% dell’imposta dovuta – sanzione applicabile dal 1/01/2016 - la sanzione è ridotta entro i 14 giorni successivi alla scadenza a 0,1% per ogni giorno di ritardo -la sanzione è ridotta dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni a 1,5% (1/10 del 15%) - dal 31 al 90 giorno la sanzione è 1,67% fisso

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SANZIONI IMPOSTE DIRETTE

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OMESSA DICHIARAZIONE Sanzione in vigore fino al 31/12/2015 • dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro • da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte, la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili • dal 120% al 2400% dell’ammontare delle imposte dovute co un minimo di 258 euro per la dichiarazione omessa presentata dal contribuente entro il termie di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo

SANZIONE IN VIGORE DAL 2016 • dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro • da 250 euro a 1.000 euro, se non sono dovute imposte, la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili • dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute co un minimo di 200 euro per la dichiarazione omessa presentata dal contribuente entro il termie di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo • in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo

DICHIARAZIONE INFEDELE Sanzioni fino al 31/12/2015 • dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni) in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo • la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% del reddito dichiarato • la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior

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reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato • dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito per la violazione realizzata mediate l’utilizzo di documentazione falsa per operazioni inesistenti, mediante condotto fraudolente

SANZIONI DAL 2016 • dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni) in presenza di redditi prodotti all’estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo • la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% del reddito dichiarato ABROGATA • la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato ABROGATA • dal 135% al 270% della maggiore imposta o della differenza di credito per la violazione realizzata mediate l’utilizzo di documentazione falsa per operazioni inesistenti, mediante condotto fraudolente

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SANZIONI IN MATERIA DI IVA

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OMESSA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE Sanzione fino al 31/12/2015: • dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 258 euro • da 258 euro a 2.065 euro, se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta • dal 120% al 240% del tributo dovuto o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione con un minimo di 258 euro dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo

SANZIONE DAL 2016 • dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 250 euro • da 250 euro a 2.000 euro, se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta • dal 600% al 120% del tributo dovuto o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione con un minimo di 250 euro dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, in assenza di imposte dovute sanzione da 150 euro a 1000 euro

INFEDELE DICHIARAZIONE Sanzione fino al 31/12/2015 : • dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante • dal 100% al 200% della differenza quando la violazione è realizzata con documentazione falsa o mediante condotte fraudolente Sanzione dal 2016 • dal 90% al 180% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante • dal 135% al 270% della differenza quando la violazione è realizzata con documentazione falsa o mediante condotte fraudolente • dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante

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• dal 100% al 200% della differenza quando la violazione è realizzata con documentazione falsa o mediante condotte fraudolente Sanzione dal 2016 • dal 90% al 180% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta o un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante • dal 135% al 270% della differenza quando la violazione è realizzata con documentazione falsa o mediante condotte fraudolente

OMESSA TENUTA O CONSERVAZIONE DELLA CONTABILITÀ Sanzione fino al 31/12/2015: • da 1.032 euro a 7.746 • sanzioni raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e di Iva complessivamente superiori nell’esercizio a 51.645,69 euro Sanzione dal 2016: • da 1.000 euro a 8.000 • sanzioni raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e di Iva complessivamente superiori nell’esercizio a 50.000 euro

MANCATA EMISSIONE (O EMISSIONE PER IMPORTI INFERIORI) DI RICEVUTE FISCALI, SCONTRINI FISCALI O DOCUMENTI DI TRASPORTO Sanzione fino al 31/12/205: • 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro Sanzione dal 2016: • 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato e, comunque, non inferiore a 500 euro

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OMESSA FATTURAZIONE E REGISTRAZIONE OPERAZIONI IMPONIBILI Sanzioni fino al 31/12/2015: • dal 100% al 200% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (minimo 516 euro) Sanzione dal 2016: • dal 90% al 180% dell’imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all’imponibile non registrato (minimo 500 euro) IMPOSTA DI BOLLO Omesso o insufficiente pagamento: • Sanzione dal 100% al 500% dell’imposta o della maggiore imposta

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OBBLIGHI DEL SOSTITUTO D’'IMPOSTA

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OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 770 Sanzioni fino al 31/12/2015: • dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato • se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro, oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato Sanzioni dal 2016: • dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 250 euro, oltre a 50 euro per ogni percipiente non indicato • se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 250 a 2.000 euro, oltre 50 euro per ogni percipiente non indicato • dal 100% al 200% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258 euro, se compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelle accertate, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato Sanzioni dal 2016 dal 90% al 180% dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 250 euro, se compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelle accertate, oltre a 50 euro per ogni percipiente non indicato

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RAVVEDIMENTO OPEROSO

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L’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, il quale consente al contribuente di pagare l’imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo. Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’Articolo 13 del Dlgs 472/97, è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa. Quattro sono le tipologie di ravvedimento (il “Ravvedimento Medio” è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell’entità della sanzione dal DLgs 158/2015: Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015). Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione, la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale. Ravvedimento Biennale dopo un anno ma entro due anni dall’omissione o dall’errore 1/7 del 30% (4,29% ) Ravvedimento dopo i due anni dall’omissione o dall’errore 5% fisso dell’importo da versare • Le novità sul ravvedimento operoso, introdotte dal Dlgs 158/2015, riguardano solo i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, per i quali le sanzioni sono state dimezzate

LE MODIFICHE ALL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 472/1997 1) Rimodulazione della riduzione delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento 2) Ampliamento dell’ambito temporale entro il quale è possibile ravvedersi 3) Eliminazione della causa ostativa costituita dal formale inizio di “accessi, ispezioni e verifiche”

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RAVVEDIMENTO AI FINI IVA IN CASO DI OMESSA FATTURAZIONE DI UN’OPERAZIONE IMPONIBILE Contribuente con liquidazione mensile che, nel mese di settembre 2013, ha effettuato un’operazione imponibile per euro 10.000, cui corrisponde IVA per euro 2.200, senza emettere fattura La violazione ha comportato: omessa fatturazione e registrazione della fattura a settembre 2013 (art. 6 D.Lgs. n. 471/97) omesso versamento di IVA ad ottobre 2013 (art. 13 D.Lgs. n. 471/97) dichiarazione IVA presentata a settembre 2014 con imposta inferiore al dovuto (art. 5 D.Lgs. n. 471/97) RAVVEDIMENTO Per ravvedersi il contribuente deve emettere, ora per allora, la fattura non emessa annotare la fattura nel registro IVA vendite versare l’IVA dovuta • versare gli interessi legali maturati dal 16 ottobre 2013 ad oggi • versare la sanzione ridotta a 1/7 del minimo per omessa fatturazione (100% : 7 = 14,3%) (art. 13, c. 1, lett. b-bis, D. Lgs. n. 472/97) • versare la sanzione ridotta a 1/7 del minimo per omesso versamento dell’IVA (30% : 7 = 4,3%) (art. 13, c. 1, lett. b-bis, D. Lgs. n. 472/97) • presentare la dichiarazione IVA integrativa dell’anno 2013 • versare la sanzione ridotta a 1/8 del minimo per infedele dichiarazione (100% : 8 = 12,5%) (art. 13, c. 1, lett. b, D. Lgs. n. 472/97)

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