Busta paga

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Formazione

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LA BUSTA PAGA E’ IL PROSPETTO CHE INDICA NEL DETTAGLIO, LA SOMMA CHE IL LAVORARORE PERCEPISCE COME COMPENSO PER UN DETERMINATO PERIODO DI LAVORO.

LAVORATORE

DATORE DI LAVORO LA PAGA VERA E PROPRIA

STATO LE IMPOSTE (tasse)

GLI ENTI PREVIDENZIALI I.N.P.S.

LA BUSTA PAGA E’ DUNQUE UN DOCUMENTO MOLTO IMPORTANTE,L’AZIENDA HA L’OBBLIGO DI COSEGNARE CON LA RETRIBUZIONE UN PROSPETTO DETTAGLIATO DI TUTTI GLI ELEMENTI, CHE DETERMINANO LA RETRIBUZIONE LORDA, E DOPO LE DETRAZIONI LA RETRIBUZIONE NETTA. IL DATORE DI LAVORO È ANCHE SOSTITUTO D’IMPOSTA IN QUANTO VERSA A NOME DEL DIPENDENTE LE IMPOSTE CORRISPONDENTI. FIM CISL MCR Nord Ovest

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COSA STABILISCE art. 36 DELLA COSTITUZIONE •

“ Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.” Per cui la RETRIBUZIONE DOVRA’ ESSERE: • SUFFICIENTE alle esigenze tue e della tua famiglia • PROPORZIONATA al tipo di lavoro che svolgi (eventuali disagi) ed al tempo impiegato (orari, lavoro notturno) • DETERMINATA al momento dell’assunzione • OBBLIGATORIA, è un diritto irrinunciabile • CONTINUATIVA, anche in caso di crisi aziendale

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LA BUSTA PAGA Oltre a INDICARE: • dati anagrafici, • data di assunzione • inquadramento professionale • periodo a cui si riferisce la retribuzione, contiene altre voci che si possono suddividere in 4 gruppi GLI ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE L’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

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LE TRATTENUTE PREVIDENZIALI

LE TRATTENUTE FISCALI

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RETRIBUZIONE DIRETTA PAGA BASE + CONTINGENZA = PAGA CONGLOBATA + EDR elemento distinto della retribuzione + SCATTI DI ANZIANITA’ + SALARIO AZIENDALE + SUPERMINIMI = LA RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO (O PAGA GLOBALE)

PAGA ORARIA = PAGA GLOBALE /173

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LA RETRIBUZIONE DIRETTA

PAGA BASE: retribuzioni minime mensili / orarie previste dal CCNL per

ciascuna categoria, dal 1/7/1999 CONTENGONO gli importi della ex contingenza

E.D.R.: (elemento distinto della retribuzione) somma forfettaria (10,33€ mese,

0,0597€ h) uguale per tutte le categorie erogata dal 1993 copertura forfait contingenza, NON ASSORBIBILE e vale per tutti gli istituti ad esclusione delle maggiorazione orarie

SCATTI DI ANZIANITÀ: (Aumenti periodici di anzianità) retribuzione

legata alla permanenza in azienda, sono cinque, maturano ogni biennio di permanenza nella categoria di inquadramento e dal CCNL 1999 sono in cifra fissa

PREMIO DI PRODUZIONE: dal luglio del 94 il premio di produzione non trova più applicazione, esso è stato congelato come importo alla data 30/6/94 e sostituito dal premio di risultato

MAGGIORAZIONI: sono compensazioni (quantificate in percentuale) del

disagio relativo a lavoro festivo, notturno, a turni o al prolungamento dell’orario oltre il limite contrattuale previsto (giornaliero o settimanale)

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LA RETRIBUZIONE DIRETTA

LE INDENNITÀ: vengono corrisposte per le condizioni di maggior disagio o

di particolare rischio, possono essere in percentuale o in cifra fissa, il CCNL prevede: • per disagiata sede, impossibilità di alloggio o distanze oltre 5 km da centro abitato; • di alta montagna e di sottosuolo, concordate a livello provinciale; • di maneggio danaro, per impiegati con mansioni contabili o di cassa (6% minimi); • di mensa, sostitutiva della mensa (dove c’è) per chi non può usufruirne; • di trasferta, con carattere di rimborso spese a coloro che prestano attività in luoghi diversi della sede normale di lavoro; • di reperibilità, che compensa il lavoratore per il periodo in cui rimane reperibile (a disposizione dell’azienda) per eventuali chiamate e interventi; • di vacanza contrattuale, elemento provvisorio che scatta in caso di ritardo nel negoziato per il rinnovo del CCNL (3m - 30%, 6m - 50% inflazione programmata su minimi tab.); • sostitutiva di preavviso, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i termini di preavviso deve corrispondere all’altra una penalità; • in caso di morte, indennità di mancato preavviso e TFR alla successione.

PREMIO DI RISULTATO:

è un elemento retributivo contrattato a livello aziendale, normalmente variabile e collegato al raggiungimento di obiettivi prefissati

EROGAZIONI UNILATERALI: quote di salario che l’azienda eroga in modo individuale e senza criteri definiti, possono essere orari, mensili, permanenti o assorbibili, saltuari; se sotto forma mensile fa parte della retribuzione globale di fatto FIM CISL MCR Nord Ovest

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NOTA SUL LAVORO STRAORDINARIO: nel CCNL l’orario

di lavoro e’ di 40 ore settimanali, quindi superato questo numero di ore le restanti vengono individuate come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario e’ contenuto nei limiti massimi di 2 h al giorno e 8 alla settimana, è inoltre previsto un tetto massimo di 200 h annue per ciascun lavoratore per unità produttive con più di 200 dipendenti e di 250 h per quelle con meno di 200 dipendenti. è prevista inoltre l’informazione preventiva alle RSU, sono esenti da tale informazione: 32 h annue pro capite per aziende superiori ai 200 dipendenti e 40 h annue per aziende fino a 200 dipendenti

NOTA BANCA ORE: dal 1/1/ 2000 il CCNL prevede che per tutte le ore

di STRAORDINARIO prestate oltre una FRANCHIGIA (di 80 h annue nelle aziende sotto 200 dipendenti e di 32 h annue in quelle superiori ai 200) il lavoratore possa richiederne l’accumulo in BANCA ORE: per le dette ore verrà corrisposto nel mese di effettuazione dello straordinario il 50% delle maggiorazioni previste normalmente, ed, a partire dal mese successivo, il lavoratore potrà chiederne l’utilizzo come permesso retribuito

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RETRIBUZIONE INDIRETTA

FESTIVITÀ FERIE PERMESSI RETRIBUITI TREDICESIMA CONGEDO MATRIMONIALE PERMESSI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI DONAZIONE SANGUE

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MALATTIA INFORTUNIO MATERNITÀ CIG ASSEGNI FAMILIARI

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FESTIVITÀ

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

SONO CONSIDERATI GIORNI FESTIVI LE DOMENICHE O I GIORNI DI RIPOSO SETTIMANALE COMPENSATIVO. E LE SEGUENTI FESTIVITÀ: CIVILI

25 APRILE 1 MAGGIO 2 GIUGNO

(ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE) (FESTA DEL LAVORO) (FESTA DELLA REPUBBLICA)

RELIGIOSE

CAPODANNO EPIFANIA LUNEDI’ DI PASQUA ASSUNZIONE OGNISSANTI IMMACOLATA CONCEZIONE NATALE S. STEFANO SANTO PATRONO

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(1 GENNAIO) (6 GENNAIO) (MOBILE) (15 AGOSTO) (1 NOVEMBRE) (8 DICEMBRE) (25 DICEMBRE) (26 DICEMBRE)

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

FERIE: per ogni anno di lavoro il dipendente ha diritto ad un periodo di ferie

di 4 settimane (160h lavorative); di norma le ferie sono collettive e consecutive per 3 settimane, mentre la 4a settimana rimane di godimento individuale. Le ferie maturano 1/12 (13,33h) per ogni mese di lavoro (o frazione superiore ai 15gg da agosto a settembre). I giorni festivi infrasettimanali cadenti durante il periodo di ferie non sono assorbiti ma vanno computati in aggiunta alle ferie. La malattia interrompe le ferie se comporta ricovero ospedaliero o se supera 7 gg di calendario

PAR: (Permessi Annui Retribuiti) al lavoratore sono riconosciuti ogni anno (dal

1/1 al 31/12) di lavoro (proporzionalmente per durate inferiori 8,66h mese) 13 PAR di 8 h. Una quota dei suddetti permessi, fino a un massimo di 7, può essere utilizzata collettivamente, esame congiunto Direzione/RSU, di norma entro maggio

TREDICESIMA MENSILITÀ: l’azienda e’ tenuta a corrispondere per ciascun anno (maturazione dal 1/1 al 31/12) al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia una 13ma mensilità, pari all’intera retribuzione di fatto percepita (173h). Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi lavorati (o frazioni superiori a 15gg)

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

CONGEDO MATRIMONIALE: in caso di matrimonio compete un

PERMESSO RETRIBUITO DI 15 GIORNI CONSECUTIVI (minimo 80h di retribuzione globale), la richiesta va fatta con 6 gg di preavviso, e va prodotta documentazione entro 60gg. Tale permesso non può essere computato nelle ferie, è conteggiato ai fini dell’anzianità aziendale e della maturazione di ferie, 13.ma e TFR; spetta ad entrambe i coniugi ed è dovuto anche quando il lavoratore si dimetta per contrarre matrimonio

GRAVI MOTIVI FAMILIARI: in caso di DECESSO O

DOCUMENTATA GRAVE MALATTIA del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente (documentazione anagrafica) competono 3 GIORNI ALL’ANNO DI PERMESSO RETRIBUITO; il lavoratore è tenuto a preavvertire dell’evento e della necessità del permesso, deve usufruirne entro 7 giorni e produrre idonea documentazione. Sono anche possibili accordi per la fruizione frazionata

DONAZIONE SANGUE: in caso di DONAZIONE SANGUE il lavoratore ha diritto alla giornata di riposo retribuita; deve produrre al datore di lavoro il certificato da parte del servizio che ha ricevuto la donazione, dichiarando che la donazione è avvenuta a titolo gratuito e che ha usufruito del riposo

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INFORTUNI SUL LAVORO & MALATTIE PROFESSIONALI l’INFORTUNIO sul lavoro, anche se consente la prosecuzione dell’attività lavorativa, deve essere DENUNCIATO al proprio superiore IMMEDIATAMENTE

IL LAVORATORE MANTIENE IL POSTO

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA se avviene FUORI STABILIMENTO la DENUNCIA va fatta al PRONTO SOCCORSO più vicino la MALATTIA PROFESSIONALE segue le stesse regole della “malattia non sul lavoro” in caso di INFORTUNIO fino a guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico dell’INAIL in caso di MALATTIA PROFESSIONALE per un periodo pari a quello per il quale percepisca l’indennità

•il lavoratore percepirà una integrazione alle indennità INAIL (Indennità carico INAIL: primi 3gg nulla, 4°-90°g 60%, 91°g in poi 75%) fino al raggiungimento del TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO NETTO, che globalmente gli spetterebbe in analogia al trattamento per uguale anzianità e uguale durata di malattia comune, superati tali limiti solo il trattamento assicurativo •il lavoratore deve riprendere il lavoro entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione FIM CISL MCR Nord Ovest

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LA MALATTIA IN CASO DI MALATTIA:

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

• entro il 1° giorno avvertire l’azienda ed entro il 2° inviare il certificato • entro il 3° giorno inviare il certificato all’INPS • essere reperibili al proprio domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 • comunicare sempre le variazioni di domicilio ad azienda e INPS

“ COMPORTO BREVE”: per poter

conservare il posto di lavoro non si deve superare un determinato numero di giorni di assenza nell’arco dei 3 ANNI precedenti all’ultima malattia • 6 mesi per anzianità fino a 3 anni • 9 mesi per anzianità oltre i 3 anni e fino ai 6 anni • 12 mesi per anzianità oltre i 6 anni

“ COMPORTO LUNGO”: il periodo viene

prolungato nei seguenti casi:  se il superamento è dovuto a un unico evento morboso, assenza ininterrotta o interrotta solo per un periodo non superiore a 2 mesi;  dal 1/10/1999 anche se alla scadenza è in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 3 mesi • 6 + 3 mesi anzianità fino a 3 anni • 9 + 4,5 mesi anzianità oltre i 3 e fino ai 6 anni • 12 + 6 mesi anzianità oltre i 6 anni

nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro i periodi si intendono come SOMMA DELLE ASSENZE verificatesi nei 3 ANNI PRECEDENTI ogni nuovo episodio morboso

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LA MALATTIA

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

la MALATTIA DURANTE LE FERIE (sempre se comunicata e certificata nei dovuti modi) ne sospende la fruizione: quando comporta RICOVERO OSPEDALIERO e quando la prognosi SUPERA i 7 GIORNI

SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto,ove l’azienda voglia risolvere il rapporto di lavoro, CORRISPONDERÀ AL LAVORATORE IL TRATTAMENTO COMPLETO previsto dal contratto in caso di licenziamento, compresa l’indennità sostitutiva di preavviso

qualora il LAVORATORE SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto NON POTESSE RIPRENDERE servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto solo al TFR

SUPERATI I LIMITI di conservazione del posto, il lavoratore può usufruire, previa RICHIESTA SCRITTA, di un periodo di aspettativa di 4 mesi, che in caso di eccezionale gravità della malattia (periodicamente documentata) potrà protrarsi fino 24 mesi continuativi, durante detti periodi il lavoratore non percepirà retribuzione né decorrerà anzianità per alcun istituto

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA : ANZIANITÀ fino a 3 anni compiuti

ANZIANITÀ oltre i 3 e fino a 6 anni compiuti

ANZIANITÀ oltre i 6 anni compiuti

INTERA retribuzione globale PRIMI 2 MESI

INTERA retribuzione globale PRIMI 3 MESI

INTERA retribuzione globale PRIMI 4 MESI

Per periodi: di RICOVERO OSPEDALIERO superiori a 10 gg e di MALATTIA di durata superiore a 21 gg SI AGGIUNGONO ULTERIORI GIORNATE A RETRIBUZIONE INTERA per CIASCUNA TIPOLOGIA, ma fino a un TETTO MASSIMO CUMULABILE DI 120 GIORNI + 60 GIORNI

+ 75 GIORNI

+ 90 GIORNI

METÀ retribuzione globale 4 MESI SUCCESSIVI

METÀ retribuzione globale 6 MESI SUCCESSIVI

METÀ retribuzione globale 8 MESI SUCCESSIVI

ATTENZIONE a partire dall’ottava malattia breve (durata non superiore a 5 giorni), le assenze di breve durata (sempre all’interno del triennio mobile) conteranno il DOPPIO ai fini del conteggio del periodo a retribuzione INTERA FIM CISL MCR Nord Ovest

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

TRATTAMENTO ECONOMICO MALATTIA COMPORTO LUNGO : 1/3 DEL PERIODO a retribuzione INTERA, i rimanenti 2/3 a METÀ retribuzione STESSE REGOLE: • per RICOVERO OSPEDALIERO (superiore a 10gg) E MALATTIA LUNGA (superiore a 21gg); • per MALATTIE BREVI (non superiori a 5gg)

LE INTEGRAZIONI A CARICO INPS L’INPS in caso di malattia integra durante l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre): NULLA per i primi 3 gg; dal 4° al 20° giorno il 50%; dal 21° al 180° giorno il 66% di una retribuzione convenzionale giornaliera riferita ai 15 giorni precedenti l’evento. NULLA per i lavoratori APPRENDISTI.

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

MATERNITÀ DIVIETO DI LICENZIAMENTO

DIVIETO DI LAVORI PESANTI E LAVORO NOTTURNO

ASTENSIONE OBBLIGATORIA durante L’ASTENSIONE OBBLIGATORIA (5 MESI) alla lavoratrice viene corrisposta L’INTERA RETRIBUZIONE e tale periodo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti FIM CISL MCR Nord Ovest

dall’inizio della GESTAZIONE e fino al compimento di UN ANNO del bambino la lavoratrice madre NON PUÒ ESSERE LICENZIATA (esclusa giusta causa o cessazione dell’azienda o scadenza dei termini contrattuali) •la lavoratrice madre non può essere adibita a LAVORI PESANTI, faticosi e insalubri dall’inizio della GESTAZIONE e fino a SETTE MESI dopo il parto •fino al compimento di UN ANNO di età del bambino è VIETATO adibire le donne al LAVORO NOTTURNO

è VIETATA la prestazione lavorativa alle donne nei 2 MESI precedenti il parto e nei 3 MESI successivi; fermo restando la durata del periodo di astensione di 5 MESI, è prevista la possibilità di continuare a lavorare fino ALL’OTTAVO MESE di gravidanza (con attestazione medica che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute di madre e figlio) Corso sulla busta paga

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MATERNITÀ E PATERNITÀ ASTENSIONE ANTICIPATA durante L’ASTENSIONE ANTICIPATA alla lavoratrice viene corrisposta L’INTERA RETRIBUZIONE (*) e tale periodo è utile come anzianità di servizio a tutti gli effetti

ASTENSIONE FACOLTATIVA durante L’ASTENSIONE FACOLTATIVA a lavoratrice e lavoratore è dovuta, FINO A 3 ANNI di vita del BAMBINO, un’indennità pari al 30% DELLA RETRIBUZIONE per un MASSIMO di 6 MESI riferito ad entrambi i genitori (*) SU QUESTO ESISTE QUALCHE DUBBIO: cioè se spetti o no integrazione da parte aziendale FIM CISL MCR Nord Ovest

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA in caso di COMPLIACANZE nella gestazione, di CONDIZIONI AMBIENTALI pregiudizievoli e di impossibilità di adibire a altre mansioni, può essere richiesta l’ASTENSIONE ANTICIPATA (presentando domanda al servizio ispettivo Direzione Provinciale del lavoro, corredata di certificato medico)

esaurita l’astensione obbligatoria (il padre anche da dopo la nascita), entro i primi 8 anni di vita del bambino i genitori possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di 10 mesi; il diritto compete alla madre per un max di 6 mesi e al padre per 6 mesi (tranne il caso in cui si astenga dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi, in tal caso il limite è elevato a 7, nel rispetto del tetto max elevato a 11 usufruibile da entrambi i genitori); richiesta con 15 giorni di preavviso e documentazione

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MATERNITÀ E PATERNITÀ RIPOSI GIORNALIERI i permessi giornalieri non danno luogo a decurtazione della retribuzione, ma sono assoggettati a contribuzione figurativa ridotta

PERMESSI MALATTIA BAMBINO Per tali assenze NON È CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE; diritto alla contribuzione figurativa fino ai 3 anni e figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni; tali periodi sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti relativi a ferie e tredicesima

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA alla madre lavoratrice sono riconosciuti riposi giornalieri, durante il primo anno di vita del bambino, per complessive 2 h al giorno se l’orario è di almeno 6 h; sono estesi al padre se la madre non se ne avvale, la madre non è lavoratrice dipendente o i figli sono affidati solo al padre (non sono riconosciuti se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa)

entrambi i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli 8 anni; dai 3 agli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5 giorni annui per ciascun genitore (presentazione certificato medico); il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie del genitore; lavoratrice e lavoratore sono tenuti ad auto certificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo

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LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

la C. I. G. è gestita dall’ INPS, tra le sospensioni a favore dell’impresa la legge distingue 2 TIPI DI INTERVENTO

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

la misura dell’ integrazione è identica: pari teoricamente all’80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate da zero a 40, MA NON PUÒ ESSERE SUPERIORE AD UN TETTO MASSIMO, aggiornato in base al costo della vita, per il 2003 pari a: • 791,21 €/mese (netto INPS 747,38) retribuzioni fino a 1.711,71 €/m; • 950,95 €/mese (netto INPS 898,27) retribuzioni superiori In caso di periodi inferiori al mese tali tetti vanno riproporzionati a ora, dividendo il tetto mensile per le ore teoriche lavorabili più le eventuali festività infrasettimanali

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INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA IMPRESE AMMESSE: • quelle del settore industriale

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

CAUSE D’INTERVENTO: • situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai; • determinate situazioni di mercato

DURATA: • normalmente la durata è pari a 13 SETTIMANE continuative, in casi eccezionali può essere prorogata di 3 mesi in 3 mesi fino ad un massimo di un anno nel biennio. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE: i periodi di sospensione dovuti a CIGO sono riconosciuti utili d’ufficio per la pensione e l’importo di riferimento è quello che il lavoratore avrebbe percepito lavorando

ASSISTENZA SANITARIA: ai fini del diritto all’assistenza sanitaria i periodi di CIGO sono equiparati ai normali periodi di lavoro

la richiesta di CIGO viene presentata alla sede provinciale INPS con apposita domanda, che indica la causa della sospensione o la riduzione dell’orario e la sua durata complessiva

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LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIA IMPRESE AMMESSE: ampliato a diverse tipologie LAVORATORI AMMESSI: solo lavoratori assunti da almeno 90 giorni

CAUSE D’INTERVENTO: • crisi economiche settoriali o locali; • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale; • ammissione dell’azienda alle procedure concorsuali

DURATA: • del programma per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione non può essere superiore a 2 anni; • del programma di crisi aziendale o in caso di ammissione alle procedure concorsuali non può superare 1 anno; • la durata massima per unità produttiva non può essere superiore a 36 mesi in 5 anni (compresa CIGO)

CRITERI: • individuazione lavoratori e modalità di rotazione devono essere oggetto della comunicazione e dell’esame congiunto; • l’azienda che, senza valide ragioni oggettive, non effettui la rotazione è soggetta al raddoppio del contributo addizionale; • contributo addizionale a carico imprese del 4,5% della CIGS corrisposta ai lavoratori

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZA SANITARIA: stesse regole della CIGO

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (LIQUIDAZIONE)

LA RETRIBUZIONE DIFFERITA

QUANDO IL LAVORATORE NE HA DIRITTO? il TFR spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa:  DIMISSIONI;  LICENZIAMENTO sia per giusta causa che per giustificato motivo;  IN CASO DI MORTE la somma verrà devoluta ai familiari;  LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO alla scadenza del contratto COME SI CALCOLA?  ACCANTONAMENTO ANNUALE retribuzione annua diviso 13.5;  RIVALUTAZIONE QUOTE ACCANTONATE il fondo complessivo accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso di rivalutazione composto: - dal 75% dell’aumento del costo della vita (ISTAT); - più un coefficiente fisso dell’1.5% ANTICIPAZIONI: il lavoratore con 8 anni di anzianità aziendale può ottenere fino al 70% del TFR accantonato (concesso al 10% annuo degli aventi diritto), una sola volta nel corso dello stesso rapporto di lavoro, per le seguenti cause:  spese sanitarie per terapie o interventi straordinari;  acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;  congedo parentale nei primi 8 anni figlio (fino a 10-11mesi di assenza);  congedo formativo non retribuito. FIM CISL MCR Nord Ovest

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LE TRATTENUTE

TRATTENUTE PREVIDENZIALI (INPS) COSA SONO? una quota di retribuzione trattenuta dall’azienda per conto degli enti previdenziali; le percentuali di trattenuta sono uguali per tutti i lavoratori dipendenti (salvo che per gli apprendisti per i quali viene applicata una trattenuta ridotta pari al 5,54%) e sono pari al 9,19%, così ripartite: 8,89 % Fondo Adeguamento Pensioni (FAP), 0,30% contributo C. I. G. Ordinaria (escluso per le aziende artigiane); a queste si aggiungono quelle a carico dell'azienda (intorno al 20-24%); per retribuzioni annue eccedenti € 36.093 l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è aumentata dell’1%.

le percentuali sono effettuate sul TOTALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA, SONO ESCLUSE DA QUESTO IMPONIBILE •tutte le erogazioni che provengono dall’INPS ad esempio: Indennità malattia c/INPS, Indennità maternità e allattamento c/INPS, Cassa integrazione guadagni (*), Indennità donatori sangue c/INPS, Congedo matrimoniale c/INPS (*), Assegno per il nucleo familiare (* hanno una trattenuta a parte del 5,54%) •ed inoltre Indennità infortunio c/INAIL, Indennità di trasferta entro certi limiti, ecc…

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LE TRATTENUTE

TRATTENUTE FISCALI (IRPEF) COSA SONO? una imposta che il lavoratore deve versare allo STATO (Imposta sui Redditi delle PErsone Fisiche) e viene PRELEVATA dalle buste paga dall’azienda, che in questo caso diventa SOSTITUTO D’IMPOSTA, e versata in ACCONTI MENSILI LA FINANZIARIA 2003 HA MODIFICATO IL SISTEMA DI CALCOLO DELL’IRPEF GLOSSARIO DEI TERMINI Reddito complessivo o Imponibile fiscale lordo è dato dal totale della retribuzione lorda (stipendio, mensilità aggiuntive, premi aziendali) diminuito delle trattenute previdenziali (INPS e Fondo complementare); non concorrono alla formazione del reddito complessivo parti della “busta paga” che sono esenti da tassazione, quali ad esempio: assegno del nucleo familiare, trasferta Italia (nella misura di 46,48 € 90.000 lire/giorno), trasferta Estero (nella misura di 77,47€ 150.000 lire/giorno); Deduzioni (anche oneri deducibili) sono somme che si sottraggono dal reddito complessivo per determinare l’imponibile su cui calcolare le imposte; Reddito imponibile è la somma sulla quale, applicando le aliquote relative agli scaglioni di reddito, si calcolano le trattenute fiscali lorde; Detrazioni sono le somme che sottratte dalle trattenute lorde danno come risultato l’imposta netta da pagare.

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TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

LE TRATTENUTE

La DEDUZIONE ANNUA MASSIMA (No Tax Area)  nata per mantenere progressività impositiva, è composta da una deduzione fissa (perché non proporzionata al periodo di lavoro annuo) di 3.000 € e da una deduzione aggiuntiva variabile (rapportata al periodo di lavoro annuo), che per il lavoro dipendente è di 4.500 €;  spetta in proporzione al reddito complessivo annuo: se il reddito è uguale o inferiore a 7.500 € la deduzione SPETTA PER INTERO, se il reddito è uguale o superiore a 33.500 € NON SPETTA, per i redditi tra i 7.500 e 33.500 € è necessario calcolare quanto è l’importo di tale deduzione la formula semplificata per il calcolo della NO TAX AREA è la seguente: 26.000 + (3.000 + 4.500) – reddito annuo COEFF. NO TAX SPETTANTE = 26.000 esempio lavoratore di 4° livello con reddito complessivo di 14.670 € (già al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie INPS 1.446 € e complementari COMETA 2% 315 €) senza oneri deducibili e crediti d’imposta: (26.000 + 3.000 + 4.500) – 14.670 = = 18.830 : 26.000 = 0,724230769; 26.000 solo le prime quattro cifre decimali troncate e non arrotondate 0,7242; a quel lavoratore spetteranno, se ha lavorato tutto l’anno (3.000 + 4.500) x 0,7242 = 5.431,50 € di DEDUZIONE FIM CISL MCR Nord Ovest

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TRATTENUTE FISCALI (IRPEF)

LE TRATTENUTE

CALCOLO MENSILE DELLA NO TAX AREA: le aziende si devono regolare mensilmente, per effettuare “acconti” di tassazione più vicini possibili al reale, quindi per ottenere il reddito annuo lo simuleranno (il mensile per il numero di mensilità 13 o 14) per inserirlo nella formula di calcolo; anche la No Tax Area dovrà essere proporzionata al mese: quella fissa 3.000 : 12 x quota spettante e quella variabile 4.500 : 365 x giorni del mese x quota spettante; ritornando all’ESEMPIO precedente si avranno quindi: quota fissa (3.000 : 12) x 0,7242 = 181,05 e quota variabile nell’ipotesi del mese di giugno (4.500 : 365 x 30) x 0,7242 = 267,85 e in totale 448,90 € di DEDUZIONE Il reddito imponibile si ottiene sottraendo dal reddito complessivo l’importo della No Tax Area spettante; segue da esempio precedente IMPONIBILE FISCALE ANNUO = 14.670 – 5.431,50 = 9.238,50; IMPONIBILE FISCALE MENSILE (già al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie INPS 111,27 € e complementari COMETA 2% 26,23 €) 1.073,26 – 448,90 = 624,35 La tassazione IRPEF LORDA si ottiene applicando al reddito imponibile LE NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE, che riportiamo in tabella

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LE TRATTENUTE

NUOVE ALIQUOTE DI TASSAZIONE CALCOLO ANNUALE Scaglioni di imponibile netto annuale

Reddito in Euro

Aliquot a

CALCOLO mensile Correttiv o da detrarre

Scaglioni di imponibile netto mensile

Aliquot a

Correttiv o da detrarre

Reddito in Euro

fino a 15.000

23%

-

fino a 1.250

23%

-

da 15.001 a 29.000

29%

900,00

da 1.251 a 2.416,67

29%

75,00

da 29.001 a 32.600

31%

1.480,00

da 2.417 a 2.716,67

31%

123,33

da 32.601 a 70.000

39%

4.088,00

da 2.717 a 5.833.33

39%

340,67

oltre 70.000

45%

8.288,00

oltre 5.833.33

45%

690,67

Esempio annuo: su un reddito imponibile ANNUO di 9.238,50 €, essendo questa all’interno del primo scaglione (15.000), a questa applico il 23% e ottengo l’imposta ANNUA lorda 2.124,86 €; esempio mensile: su un reddito imponibile MENSILE di 624,35 €, essendo questa all’interno del primo scaglione (1.250), a questa applico il 23% e ottengo l’imposta MENSILE lorda 143,60 €.

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LE TRATTENUTE

DETRAZIONI FISCALI

DETRAZIONI dall’imposta: dall’imposta lorda devono essere poi diminuite le detrazioni spettanti, che dipendono dalla situazione individuale del lavoratore; la cosiddetta DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO È STATA ABOLITA, SOSTITUITA DALLA NO TAX AREA E DA UN ULTERIORE DETRAZIONE per mantenere la progressività del prelievo Ulteriore detrazione: se il reddito complessivo (NON IL REDDITO IMPONIBILE) è superiore a 27.000 € ma non a 52.000 € spetta nelle misure sotto indicate: LAVORATORI DIPENDENTI Reddito

Detrazione annua da 27.000 a 29.500

130

da 29.501 a 36.500

235

da 36.501 a 41.500

180

da 41.501 a 46.500

130

da 46.501 a 52.000

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LE TRATTENUTE

DETRAZIONI FISCALI RIMANGONO INVARIATE LE DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI: un soggetto è fiscalmente a carico quando possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili; le detrazioni sono rapportate a mese e competono per i mesi in cui sussiste il carico familiare (nascita, matrimonio, decesso) DETRAZIONI per coniuge a carico REDDITO COMPLESSIVO CONTRIBUENTE IN EURO

DETRAZIONE ANNUALE

DETRAZIONE MENSILE

fino a 15.493,71

546,18

45,52

da 15.493,71

a 30.987,41

496,60

41.38

da 30.987,71

a 51.645,70

459,42

38,28

422,23

35,19

oltre 51.645,70

DETRAZIONI per figli a carico • RIDOTTA AL 50% se entrambi i genitori lavorano e OGNI genitore la calcola in base al proprio reddito; • SPETTA anche se maggiori di 18 anni, purché CONVIVENTI e studenti o disoccupati o occupati, ma con reddito nell’anno inferiore ai 2.840,51 €; • LA DETRAZIONE è 774,69 € per ogni figlio portatore di handicap; SEGUE ./.

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DETRAZIONI FISCALI

LE TRATTENUTE

SEGUE ./. DETRAZIONI per figli a carico: • per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni aumento della detrazione di 123,95 €, tale aumento NON SPETTA per il figlio con detrazione al posto del coniuge (vedi voce successiva) o quella pari a 516,46 € o quella per figlio portatore di handicap; • in caso di mancanza del coniuge il contribuente ha diritto per il primo figlio alla detrazione del coniuge, se questa risulta più conveniente (se il figlio è inferiore ai 3 anni non gli spetterà l’aumento di detrazione pari a 123,56 €); Reddito complessivo del contribuente superiore a 51.645,69 €:  per figli e altre persone a carico conviventi con il contribuente detrazione annua di 285,08 € (mensile 23,76 €) per ciascun carico familiare. Reddito complessivo del contribuente non superiore a 51.645,69 €:  per figli e persone a carico conviventi con il contribuente detrazione annua di 303,68 € (mensile 25,31 €) per ciascun carico familiare;  per figli successivi al primo: 336,73 € (mensile 28,06 €) per ciascun carico familiare; resta inoltre CONFERMATO l’aumento di 123,95 € per ogni figlio inferiore 3 anni; Misura della detrazione per ciascun figlio pari a 516,46 € (mensile 43,04 €), se si verificano le seguenti condizioni (NON SPETTA aumento per figli inferiori 3 anni):  reddito del contribuente non superiore a 36.151,98 € e con 1 figlio a carico;  reddito del contribuente non superiore a 41.316,55 € e con 2 figli a carico;  reddito del contribuente non superiore a 46.481,12 € e con 3 figli a carico;  contribuenti con almeno 4 figli a carico. FIM CISL MCR Nord Ovest

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LE ADDIZIONALI

LE TRATTENUTE

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale sono state istituite due addizionali all’IRPEF una regionale (fin dal 1998) e l’altra comunale (dal 1999). Per l’anno 2001 l’addizionale REGIONALE è stabilita nella misura dello 0,9% su tutto il territorio nazionale, dagli anni successivi può essere elevata fino all’1,4% (2002 Piemonte 0,9% per redditi fino a 10.239 €, 1,4% per quelli superiori; Valle d’Aosta e Liguria 0,9%). Quella COMUNALE poteva essere incrementata dalla sua istituzione di uno 0,2% all’anno attraverso delibera comunale da effettuarsi entro il 31/12 dell’anno precedente. Tali addizionali vengono calcolate dall’azienda in sede di conguaglio, in base al reddito imponibile (in questo caso senza la detrazione della NO TAX AREA) dell’anno e alla residenza (quindi con aliquota dell’addizionale riferita al comune di residenza del lavoratore), e trattenute in rate mensili (max 11) entro il mese di novembre, o saldate alla data di licenziamento se antecedente. ATTENZIONE: RESPONSABILE della tassazione è sempre IL CONTRIBUENTE, è quindi necessario: •compilare correttamente la dichiarazione annuale delle detrazioni spettanti; •comunicare ogni variazione: composizione del nucleo familiare e superamento limiti reddito per familiari a carico; •verificare in busta la corretta applicazione delle trattenute; •in caso di cambio ditta, consegnare alla nuova ditta il CUD di quella precedente, per evitare pesanti versamenti a conguaglio per il cumulo dei due redditi annui;.

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LE TRATTENUTE

Fondo Pensione Complementare dei Metalmeccanici

La contribuzione da versare al fondo è definita dal Contratto nazionale è così ripartita: CONTRIBUTO AZIENDA: per ogni lavoratore socio 1,20% della retribuzione convenzionale (minimi tabellari + e.d.r. + indennità di funzione quadri) per tredici mensilità

CONTRIBUTO LAVORATORE Il lavoratore ha 5 alternative: •1,2% della retribuzione convenzionale; •1,24 o 2 o 3 o 4% della retribuzione annua utile al calcolo del TFR. Tale facoltà potrà essere esercitata dal lavoratore, mediante apposito modulo reperibile in azienda, entro il 30 novembre di ogni anno con efficacia a decorrere dal 1° gennaio successivo. CONTRIBUTO TFR •lavoratori che alla data del 28/4/1993 NON AVEVANO contributi obbligatori versati: TUTTO IL TFR maturato nell’anno •tutti gli altri: UNA PARTE (40%) del TFR maturato nell’anno

Il prelievo è EFFETTUATO MENSILMENTE e VERSATO al fondo TRIMESTRALMENTE

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LE TRATTENUTE

IL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL SINDACATO ai lavoratori che volontariamente e liberamente si iscrivono al Sindacato  è pari all’1% dei minimi tabellari per 13 mensilità;  in caso di incremento delle retribuzioni l’adeguamento avviene nel mese di maggio. questo contributo è la SOLA FONTE DI FINANZIAMENTO della FIM CISL (fatta eccezione della quota contrattuale che viene chiesta ai non iscritti dopo la firma degli accordi) e VIENE UTILIZZATO PER:  RETRIBUIRE chi lavora al SINDACATO (operatori, segretari, impiegati, ecc..);  FARE ATTIVITÀ (contrattare, formare, aggiornare, documentare, informare, ecc..);  FORNIRE SERVIZI agli iscritti (patronato, tutela legale, assistenza fiscale, ecc..) ESSERE AUTONOMO SIGNIFICA NON DOVER DIPENDERE DA NESSUN ALTRO SE NON DAI PROPRI ISCRITTI (il Bilancio viene presentato ogni anno al Direttivo di ogni struttura per l’approvazione) È IMPORTANTE FARE SEMPRE NUOVE ADESIONI, PERCHÈ PERMETTE DI MIGLIORARE ED ESPANDERE LA PROPRIA ATTIVITÀ FIM CISL MCR Nord Ovest

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L’assegno per il nucleo familiare (ANF)

LA RETRIBUZIONE INDIRETTA

Dal 1° gennaio 1988 è in vigore l'assegno per il nucleo familiare (A.N. F.), condizioni per vantare il diritto all’ANF sono: •che ne venga FATTA RICHIESTA, la è prescrizione di 5 anni; •che il REDDITO FAMILIARE ANNUALE sia compreso IN UNA DELLE FASCE di reddito previste dalla RELATIVA TABELLA (esistono numerose tabelle a seconda delle condizioni del nucleo familiare e queste ultime vengono rinnovate ogni anno a fine giugno, la raccolta completa è reperibile presso gli uffici INAS o nella cartella strumenti del sito FIM NORD OVEST all’interno di FIST CLASS); •che la SOMMA DEI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente NON SIA INFERIORE AL 70% DEL REDDITO COMPLESSIVO. Il PERIODO DI EROGAZIONE E DI COMPETENZA VA DAL 1 LUGLIO AL 30 GIUGNO dell’anno successivo: il nucleo familiare deve essere riferito a questo periodo, mentre il reddito di riferimento è quello dell'anno precedente (esempio: periodo luglio 2002 / giugno 2003: redditi 2001); in caso di variazioni del nucleo familiare, la richiesta o la comunicazione di variazione possono essere fatte in ogni momento. Il NUCLEO FAMILIARE si intende COMPOSTO DA: richiedente, coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni, se inabili al 100%. Il REDDITO FAMILIARE risulta essere la somma complessiva dei redditi dei componenti, i redditi da considerare sono TUTTI I REDDITI SOGGETTI A tassazione IRPEF, ESCLUSO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (liquidazione).

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RIEPILOGO GENERALE RETRIBUZIONE GLOBALE MENO

IMPONIBILE CONTRIBUTIVO

EVENTUALI QUOTE ESENTI

INPS CONTRIBUTI COMETA

RETRIBUZIONE GLOBALE MENO CONTRIBUTI EVENTUALI QUOTE ESENTI

IMPONIBILE FISCALE

ADDIZIONALI

MENO NO TAX AREA IRPEF LORDA

RETRIBUZIONE GLOBALE MENO CONTRIBUTI IRPEF NETTA QUOTA SINDACALE

MENO DETRAZIONI FISCALI IRPEF NETTA

PIÙ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

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RETRIBUZIONE NETTA

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