Ipotesi di rinnovo CCNL 20072011 Rinnovo del CCNL normativo Contratto metalmeccanici
DIRETTIVO REGIONALE LOMBARDIA
LE SCELTE… NEI CONTESTI I metalmeccanici
hanno sempre conquistato da soli il loro contratto coniugando capacità di contrattazione e di mobilitazione
PER UN PELO!
Il contratto è scaduto a Giugno 2007 7 mesi Firmato per un pelo.. Erogazioni unliaterali (fiat, riva, riello) Ultimatum 15 gennaio, lunedì 21 gennaio Ministro Damiano, ruolo Governo Rischio niente contratto Morsa CremaschiFiat “Lezioni” da Montezemolo Lotte partecipazione funzione lotte incidenza su negoziato
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Valutazione d’insieme Lettura difficoltà di contesto Lettura di insieme del risultato
Analisi delle mediazioni meno soddisfacenti Soprattutto delle cause Difficoltà Fiom
Avvio campagna contrattazione aziendale!
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RELAZIONI SINDACALI ORGANISMO BILATERALE NAZIONALE: Viene istituito un ente Bilaterale per la gestione dell’Osservatorio Nazionale per il settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con personalità giuridica autonoma ma direttamente di riferimento alle parti istitutive. Tale Ente opererà, pertanto, in stretto rapporto con gli Osservatori e con le Commissioni paritetiche Nazionali. Potranno essere realizzate specifiche iniziative di studio e di ricerca per analizzare lo stato di salute del settore. Il lavoro dell’osservatorio sarà articolato per sessioni tematiche (formazione, ambiente salute e sicurezza, andamento settore, sviluppo industriale etc.). Il progetto operativo per la costituzione dell’Ente viene affidato ad un gruppo di lavoro che dovrà presentare una proposta alle parti entro Luglio 2008.
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Informazione e consultazione.
Viene recepita la direttiva europea inerente il diritto alla informazione e consultazione in tutte le aziende superiori a 50 addetti. Una commissione paritetica delibererà sulla necessità di riservatezza delle informazioni. Tali informazioni divengono un obbligo annuale nei confronti delle Rsu e delle organizzazioni sindacali territoriali, attraverso l’associazione datoriale territoriale di competenza.
Le tematiche di confronto sono quelle relative a: andamento produttivo, indicatori di bilancio, modifiche organizzative tecnologiche e produttive, eventuali operazioni di scorporo e di decentramento, investimenti all’estero qualora influiscano sugli assetti occupazionali.
Su tali materie l’azienda, su richiesta delle Rsu o delle organizzazioni sindacali territoriali, è tenuta ad un esame congiunto entro 5 giorni dal ricevimento. Ricevute le informazioni, il Sindacato può presentare un proprio parere, obbligando il datore di lavoro a risposta motivata. Il limite per chiudere tale procedura è di giorni 15.
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Diritti
Viene sancito il principio relativo al diritto individuale alla formazione (ogni lavoratore ha diritto a fare la formazione nell’arco della propria vita lavorativa) l’esercizio di tale diritto deve essere definito a livello aziendale (modalità e durata corsi ecc.).e monitorato dalle apposite commissioni che valuteranno la realizzabilità di corsi relativi a lavoratori non coinvolti precedentemente.
Formazione
Migranti
Il Contratto prevede l’istituzione della “Commissione per l’integrazione..” che ha il compito di individuare soluzioni su mense aziendali, per considerare le diverse culture. La possibilità, già esistente, di sommare ferie + par. La commissione deve individuare modalità per rimuovere ostacoli che impediscono esercizio di questo diritto. Promozione di azioni di integrazione per questioni già contrattate aziendalmente da estendere. Attraverso anche l’ente bilaterale si potrà prevedere la traduzione in varie lingue delle norme sulla sicurezza. Avrà anche il compito di diffondere buone prassi di integrazione. Inserimento nel diritto di priorità relativo alla richiesta dei permessi di quelli per espletare le relative pratiche burocratiche. I migranti verranno inoltre esentati dalla percentuale di assenza, se frequenteranno corsi di italiano. Le parti interverranno sul Ministero dell’Istruzione affinché favorisca la formazione migranti e nello specifico la predisposizione di un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana con l’utilizzo dei permessi per il diritto allo studio (250 ore).
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Parificazione OperaiImpiegati Si è raggiunta un’importante intesa sulla parificazione di
operai e impiegati. Nello specifico, a partire dal 1 gennaio 2009 si accomuneranno in un'unica disciplina le precedenti 3 parti operai, intermedi, impiegati con alcune specificità,
(salvaguardando gli accordi aziendali di miglior favore e
prevedendo a livello aziendale eventuali armonizzazioni):
Inquadramento unico 1973 Utile per riforma inquadramento Lettura complessiva e di prospettiva
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FERIE FERIE: a partire dal 1 gennaio 2008, rispetto all’attuale normativa, gli
operai matureranno, dopo 10 anni di anzianità un giorno di ferie aggiuntivo e dopo 18 anni, una settimana aggiuntiva (40 ore). In via transitoria l’anzianità pregressa (attualmente maturata) dai lavoratori in forza al 31.12.2007 a partire dal 1.1.2008 sarà considerata utile ai fini del raggiungimento di 1 giorno di ferie aggiuntivo solo per coloro che possiedono 55 anni di età e 10 anni di servizio.
Ferie Aggiuntive
Anzianità richiesta
(Attuale Normativa Impiegati.. e in futuro anche operai)
1 giorno aggiuntivo
10 anni di anzianità
1 settimana aggiuntiva (40 ore)
18 anni di anzianità
Normativa transitoria (per i prossimi 10 anni) per il Conteggio anzianità di servizio pregressa (già maturata)
55 anni e 10 anni di anzianità
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FERIE In pratica tutti i lavoratori dopo 10 e 18 anni di servizio nella
stessa azienda matureranno 1gg e 5gg di ferie aggiuntive a partire dal 1 gennaio 2008. La normativa transitoria è relativa al recupero dell’anzianità di servizio svolta prima del 31 dicembre 2007, e riguarda esclusivamente i lavoratori operai che possano far valere contemporaneamente il requisito dell'anzianità (10 anni di lavoro) e quello dell'età (55 anni).
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TABELLA ESEMPLIFICATIVA Lavoratore
Quando maturerà il giorno di ferie aggiuntivo?
APPLICAZIONE NORMATIVA TRANSITORIA
52 anni di età e 10 anni di servizio
Tra 3 anni
SI APPLICA
40 anni di età e 6 anni di servizio
Tra 10 anni
NON SI APPLICA Perché il lavoratore raggiungerà prima i requisiti per il giorno aggiuntivo
Tra 10 anni di servizio maturerà il primo giorno E tra 18 anni i 5 giorni aggiuntivi di ferie.
NON SI APPLICA Perché raggiungerà prima i requisiti per il giorno aggiuntivo e al 18° anno di servizio avrà 5 gg aggiuntivi.
27 anni di età e 2 anni di servizio
PERIODO DI PROVA Con decorrenza 1° febbraio 2008 vengono riscritti i periodi
di prova previsti da entrambe le discipline (operai/impiegati) come segue:
categoria
Durata ordinaria
Durata ridotta*
1 mese
20 giorni
1 mese e 1/2
1 mese
4° e 5 e livello superiore
3 mesi
2 mesi
6° e 7°
6 mesi
3 mesi
1° 2 ° e 3 °
* il periodo di prova è ridotto se: il lavoratore ha prestato servizio per due anni in altre aziende con identiche mansioni, oppure se ha svolto e completato l’apprendistato professionalizzante presso altre aziende. MATURAZIONE RATEI (13ma mensilità) Si è concordato il riconoscimento al 100% della quota parte di 13 esima sul periodo di prova prestato ma non superato. Attualmente, tale maturazione non è prevista nel contratto. PER I LAVORATORI ATIPICI (Tempo determinato e somministrato) in caso di trasformazione a tempo indeterminato, non viene previsto il periodo di prova.
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PERIODO DI PREAVVISO (di licenziamento e di dimissioni)
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Con decorrenza 1° febbraio 2008: ANNI DI SERVIZIO
6° e 7° Livello
4° e 5° Livello
2° e 3° Livello
1° Livello
Fino a 5 anni
2 mesi
1,5 mesi
10 giorni
7 giorni
Oltre 5 anni e fino a 10 anni
3 mesi
2 mesi
20 giorni
15 giorni
Oltre i 10 anni
4 mesi
2,5 mesi
30 giorni
20 giorni
N.B. il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo alla presentazione delle dimissioni. Ciò modifica l’attuale disciplina impiegati che faceva decorrere tale periodo dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
ALTRE MODIFICHE
MENSILIZZAZIONE: la retribuzione, come avviene già per gli impiegati, verrà mensilizzata. Rispetto alla situazione attuale ciò comporta una differenza sulla retribuzione pari a circa 100€ (circa 11 ore annue).Verrà istituita pertanto, per i soli operai in forza, una voce salariale strutturale pari alle 11 ore corrispondente alle ore mancanti e in tal modo rivalutata nel tempo.
LA RETRIBUZIONE verrà corrisposta entro la fine del mese di competenza, salvo diversi accordi o prassi aziendali.
TRASFERTE IMPIEGATI: si applicherà l’attuale normativa degli operai che è migliorativa.
LAVORO NOTTURNO: ai fini retributivi, il periodo notturno decorre dalle 12 ore successive, all’inizio del turno del mattino per ciascun gruppo di lavoratori. Sono fatti salvi gli accordi e le prassi aziendali.
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI: i lavoratori avranno diritto al passaggio a categorie superiori se sono adibiti a mansioni superiori per un periodo pari a 30 giorni continuativi oppure 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nel triennio. Per l’acquisizione della VI e VII categoria i periodi sono rispettivamente, 3 mesi continuativi oppure 9 mesi non continuativi nell’arco di 3 anni.
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SCATTI DI ANZIANITA’ 13
VECCHIO NORMATIVA CCNL Passaggio dal
OPERAI
INTERMEDI
IMPIEGATI
2°3°
ASSORBIMENTO e nuova maturazione
RIVALUTAZIONE scatti
3°4°
ASSORBIMENTO e nuova maturazione
RIVALUTAZIONE scatti
4°5°
RIVALUTAZIONE scatti
ASSORBIMENTO 50% e nuova maturazione
ASSORBIMENTO 50% e nuova maturazione
5°5°S
RIVALUTAZIONE scatti
5° 6°
ASSORBIMENTO 50% e nuova maturazione
6°7°
RIVALUTAZIONE scatti
7°8°
RIVALUTAZIONE scatti (Confapi)
8°9°
RIVALUTAZIONE scatti (Confapi)
SCATTI
dall’anzianità di categoria all’anzianità di servizio SCATTI DI ANZIANITA’ E PASSAGGI DI CATEGORIA 14
– IL NUOVO SISTEMA PREVISTO DAL CONTRATTO: (Decorrenza 1° febbraio 2008)
Saranno aboliti i meccanismi di assorbimento degli scatti nei
casi di passaggio di categoria: pertanto avverrà la loro progressiva rivalutazione, mantenendo il numero massimo di 5 scatti (1 ogni biennio). In caso di passaggio a categoria superiore, il lavoratore
conserverà l’anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di anzianità(scatti) nonché il numero degli stessi.
Febbraio 2008 Il CASO
Paga Base + Scatti Anzianità CCNL PRECEDENTE
2° livello
3° livello
Operaio 2° livello con 1 scatto anzianità passaggio al 3°
Passaggio al 3° liv. con normativa precedente
Paga base 1197,76 Scatti anzianità 21,59 Totale 1219,35
Paga base 1313,50 Scatti anzianità 0 Totale 1313,50
Paga Base + Scatti anzianità CCNL NUOVO
Aumento complessivo MECCANISMO CCNL PRECEDENTE con assorbimento scatti
Aumento complessivo MECCANISMO CCNL NUOVO con rivalutazione scatti
DIFFERENZA SALARIALE MENSILE
3° livello
Aumento salario
Aumento salario
+ 25,05€
Passaggio al 3° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione s53,5catti e loro rivalutazione
Paga base 1313,50 Scatti anzianità 25,05 Totale 1338,55
Livello arrivo 1313,50 Livello partenza 1219,35 Totale 94,15
Livello arrivo 1338,55 Livello partenza 1219,35 Totale 119,20
3° livello
4° livello
4° livello
Aumento salario
Aumento salario
Operaio 3° livello con 2 scatti anzianità passaggio al 4°
Passaggio al 4° liv. con normativa precedente
Passaggio al 4° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione scatti e loro rivalutazione
Paga base 1313,50 Scatti anzianità 50,10 Totale 1363,60
Paga base 1366,80 Scatti anzianità 0 Totale 1366,80
Paga base 1366,80 Scatti anzianità 53,50 Totale 1420,30
Livello arrivo 1366,80 Livello partenza 1363,60 Totale 3,20
Livello arrivo 1420,30 Livello partenza 1363,60 Totale 56,70
3° livello
4° livello
4° livello
Aumento salario
Aumento salario
Operaio 3° livello con 5 scatti anzianità passaggio al 4°
Passaggio al 4° liv. con normativa precedente
Passaggio al 4° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione scatti e loro rivalutazione
Paga base 1313,50 Scatti anzianità 125,5 Totale 1438,75
Paga base 1366,80 Scatti Congelati 71,95 Totale 1438,75
Paga base 1366,80 Scatti anzianità 133,75 Totale 1500,55
Livello arrivo 1438,75 Livello partenza 1438,75 Totale 0
Livello arrivo 1500,55 Livello partenza 1438,75 Totale 61,80
+ 53,50€
+ 61,80€
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Febbraio 2008 Il CASO
Paga Base + Scatti Anzianità CCNL PRECEDENTE
Paga Base + Scatti anzianità CCNL NUOVO
Aumento complessivo MECCANISMO CCNL PRECEDENTE con assorbimento scatti
Aumento complessivo MECCANISMO CCNL NUOVO con rivalutazione scatti
5°S livello
6° livello
6° livello
Aumento salario
Aumento salario
Impiegati 5°S livello con 2 scatti anzianità passaggio al 6°
Passaggio al 6° liv. con normativa precedente
Passaggio al 6° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti al 50% e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione scatti e loro rivalutazione
Paga base 1552,48 Scatti anzianità 64,86 Totale 1617,34
Paga base 1666,08 Scatti Congelati 32,43 Totale 1698,51
Paga base 1666,08 Scatti anzianità 72,82 Totale 1738,90
Livello arrivo 1698,51 Livello partenza 1617,34 Totale 81,17
Livello arrivo 1738,90 Livello partenza 1617,34 Totale 121,56
5°S livello
6° livello
6° livello
Aumento salario
Aumento salario
Impiegato 5°S livello con 5 scatti anzianità passaggio al 6°
Passaggio al 6° liv. con normativa precedente
Passaggio al 6° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti al 50% e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione scatti e loro rivalutazione
Paga base 1552,48 Scatti anzianità 162,15 Totale 1714,63
Paga base 1666,08 Scatti Congelati 81,07 Totale 1747,15
Paga base 1666,08 Scatti anzianità 182,05 Totale 1848,13
Livello arrivo 1747,15 Livello partenza 1714,63 Totale 32,52
Livello arrivo 1848,13 Livello partenza 1714,63 Totale 133,50
4° livello
5° livello
5° livello
Aumento salario
Aumento salario
Impiegato 4° livello con 2 scatti anzianità passaggio al 5°
Passaggio al 5° liv. con normativa precedente
Passaggio al 5° liv. con normativa nuova
Normativa precedente: Assorbimento scatti al 50% e nuova maturazione
Normativa nuova: Continuazione della maturazione scatti e loro rivalutazione
Paga base 1366,80 Scatti anzianità 53,50 Totale 1420,30
Paga base 1457,56 Scatti Congelati 26,75 Totale 1484,31
Paga base 1457,56 Scatti anzianità 59,28 Totale 1516,84
Livello arrivo 1484,31 Livello partenza 1420,30 Totale 64,01
Livello arrivo 1516,84 Livello partenza 1420,30 Totale 96,54
DIFFERENZA SALARIALE MENSIL E
+ 40,39€
+ 100,98€
+ 32,53€
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ALTRE MODIFICHE SOSPENSIONE E INTERRUZIONE LAVORO: le aziende retribuiranno le ore di sospensione, dovute a cause non imputabili a responsabilità aziendale, qualora non sia consentito/autorizzato il ricorso ad altri strumenti (ammortizzatori sociali).
DISCONTINUI: per questi lavoratori assunti con orario pari a 48 ore settimanali, tale computo di orario medio avverrà considerando un periodo non superiore ai 12 mesi ai fini di consentire lo straordinario quando necessario.
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INQUADRAMENTO
Criteri di valutazione del nuovo sistema professionale:
vengono adottati i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento di FimFiomUilm del 25.10.2007. Le parti si impegnano alla costituzione di un’apposita categoria “Quadri”.
Avvio commissione negoziale: la ripresa del confronto sulla riforma del sistema d’inquadramento dal 1° marzo 2008 e termina il 28 febbraio 2009.
Clausola di salvaguardia: Dal 1° marzo 2009 nel caso in cui il confronto tra le parti non abbia portato alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, si darà luogo a:
Alla trasformazione dell’attuale 5S con una specifica categoria;
Istituzione III erp. elemento retributivo di professionalità ( i profili di tale categoria verranno definiti all’interno della commissione).
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Dimensioni della professionalità 19
Regolamentazione direttivi territoriali Le parti si impegnano ad eleggere/nominare un
numero di componenti per unità produttiva proporzionale alla rappresentatività dell’organizzazione in azienda (e alle dimensioni di essa). In caso di contenzioso verranno convocate le parti a livello provinciale e poi nazionale.
Fasce reperibilità infortuni Abbiamo rigettato la richiesta di Federmeccanica di
reperibilità del lavoratore infortunato nelle fasce previste invece per la malattia.
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Ambiente e Sicurezza DIRITTI INFORMAZIONE: impegno a fornire informazione periodiche( di
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norma semestrali) ai lavoratori previa consultazione del Rls. Tali informazioni riguarderanno anche le attività di prevenzione e del monitoraggio dei rischi segnalati e delle tipologie di infortunio verificatisi in sede aziendale.
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI: su richiesta dell’Rls l’azienda
consegnerà copia di tale documento e del registro degli infortuni.
MONTE ORE Rls: il monte ore degli Rls viene elevato a 50 ore per le unità
produttive tra i 50 e 100 addetti e di 70 ore per le unità produttive superiori ai 100 dipendenti. AZIENDE Monte Ore attuale Nuovo Monte Ore Sotto i 50 addetti 40 40 Tra i 50 e i 100 addetti 40 50 _ Oltre i 100 addetti 40 70 FORMAZIONE Rls: le parti possono concordare in sede aziendale attraverso
gli organismi paritetici territoriali, programmi formativi per Rls quantitativamente(ore) più ampi di quelli previsti dalla legge(32 ore).
Reperibilità
INFORMAZIONE PREVENTIVA ALLA Rsu: l’azienda si impegnerà, su questo tema, a darne preventiva informazione alla Rsu illustrandone le modalità, i lavoratori coinvolti e la loro professionalità. E’ prevista una verifica annuale con la Rsu. Nel caso in cui il lavoratore ritenga di avere giustificato motivo che gli impedisca lo svolgimento di tale reperibilità può chiedere un incontro con la direzione aziendale con l’assistenza della Rsu. Le prestazioni lavorative in reperibilità sono remunerate come lavoro straordinario. E’ premessa la deroga (eccezionale) alle 11 ore di riposo giornaliero, garantendo in ogni caso un riposo minimo di 8 ore. Rivalutazione delle attuali tabelle di indennità per il lavoro in reperibilità del con incrementi del 8%. b) Compenso giornaliero Livello
16 ore (giorno lavorat o)
24 ore (giorn o libero)
c) Compenso settimanale 24 ore festive
6 giorni
6 giorni con festivo
6 giorni con festivo e giorno libero
123
4,50
6,75
7,30
29,25
29,80
32,05
45
5,35
8,40
9,00
35,15
35,75
38,80
superiore al 5°
6,15
10,10
10,65
40,85
41,40
45,35
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Trasferte 23
Le indennità previste dal Ccnl saranno
rivalutate del 12,5%.
Misura dell’indennità
Dal 1° gennaio 2008
dal 1° gennaio 2009
Trasferta intera
37,50
40,00
Quota per il pasto meridiano o serale
10,90
11,30
Quota per il pernottamento
15,70
17,40
MERCATO DEL LAVORO CONTRATTI ATIPICI
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge. I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche non consecutivi. DISCIPLINA TRANSITORIA: Al fine del computo del tetto massimo di 44 mesi è prevista dall’accordo, una fase transitoria di applicazione che prevede che per i contratti a termine e di somministrazione (interinali) in corso alla data del 1 gennaio 2008 continui la vecchia disciplina. Mentre per i contratti che si sono svolti e conclusi entro il 1 gennaio 2008, è previsto che i periodi già effettuati, cui si aggiungono i periodi di lavoro successivi, vengono computati (riconosciuti) passati 15 mesi dal 1 gennaio 2008 pertanto a decorrere dal 1 aprile 2009.
Pertanto per i lavoratori atipici viene definito un percorso per la loro stabilizzazione: viene fissato un limite massimo di:
Tipologie contrattuali
Durata*
tempo determinato
36 mesi
Interinale + tempo determinato
44* mesi
*Il tetto massimo di 44 mesi include l’eventuale proroga successiva ai 36 mesi (prevista dalla legge).
INFORMATIVA: Le direzioni delle aziende che occupano più di 150 dipendenti informeranno annualmente le Rsu sui livelli occupazionali divisi per tipologia di rapporto di lavoro, anche in relazione all’andamento dei carichi di lavoro. Appalto, parttime e regolamentazione contratto di inserimento – informatica Su questi capitoli partirà una commissione alla firma del contratto
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ORARIO
Respinto l’attacco sulle flessibilità; riconfermato l’impianto dell’art.5 del Ccnl!
PAR (permessi anni retribuiti). Nella definizione, tramite esame congiunto, del calendario annuale di ferie, qualora non venissero utilizzati tutti i 7 Par collettivi già previsti dal Ccnl, si potrà spostare all’anno successivo la fruizione individuale di 8 ore (1 Par). In alternativa il lavoratore potrà chiedere, entro il mese di Novembre (con pagamento a Dicembre) la monetizzazione del Par medesimo. Preavviso per richiesta Par da parte del lavoratore: scende da 25 a 15giorni.
STRAORDINARI (quota esente da comunicazione). Tale quota viene incrementata per tutte le aziende di 8 ore annue.
AZIENDE
Quota esente attuale
Nuova Normativa
Sotto i 200 dipendenti
40 ore
48 ore
Sopra i 200 dipendenti e turnisti
32 ore
40 ore
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ORARIO PLURISETIMANALE:
In accordo con la Rsu, tale modulazione di orario, potrà essere utilizzata dalle aziende per stagionalità di prodotto e di mercato e per picchi produttivi, come già 26 attualmente previsto dal Ccnl, per un massimo di 64 ore all’anno.
Viene rafforzata la procedura sulla “non ostatività” del negoziato aziendale attraverso il coinvolgimento delle strutture territoriali: qualora non sia stata raggiunta una intesa entro il decimo giorno (di calendario) dalla comunicazione della direzione aziendale alla Rsu è facoltà delle Parti effettuare un incontro a livello territoriale. Le maggiorazioni per le ore prestate in orario plurisettimanale vengono elevate a maggiorazione dal 10 al 15%(dal lunedìvenerdi) e dal 15 al 25% (sabato) per quelle effettuate nella giornata di sabato.
Recuperi: Nei casi di mancato recupero, nei periodi di discesa, per problematiche relative ai carichi, è prevista la possibilità di concordare con la Rsu la riprogrammazione del recupero e/o la monetizzazione (con le maggiorazioni del 50% (con conguaglio delle maggiorazioni già erogate)) o l’accantonamento in bancaore per la gestione individuale del recupero. In caso di mancato accordo con le Rsu, il tentativo di accordo viene esperito a livello territoriale e senza accordo la programmazione resta quella concordata precedentemente con le Rsu.
BANCA ORE: Abolizione della franchigia.
SALARIO incrementi sui minimi Livello
Totale aumento Contratto (30 mesi)
PARAME TRI
Aumento dal 1 gennaio 2008
Aumento da 1 gennaio 2009
Aumento dal 1 settembre 2009
I
€ 79,38
100
€ 37,50
€ 23,12
€ 18,76
II
€ 92,87
117
€ 43,88
€ 27,06
€ 21,93
III
€ 109,54
138
€ 51,75
€ 31,91
€ 25,88
IV
€ 115,89
146
€ 54,75
€ 33,76
€ 27,38
V
€ 127,00
160
€ 60,00
€ 37,00
€ 30,00
V s
€ 140,49
177
€ 66,38
€ 40,93
€ 33,18
VI
€ 150,81
190
€ 71,25
€ 43,94
€ 35,62
VII
€ 166,69
210
€ 78,75
€ 48,56
€ 39,38
DIFESA DEL POTERE D’ACQUISTO DEI SALARI: 127€ medi mensili (V livello) per 30 mesi. La richiesta nella piattaforma era di 117 euro in 24 mesi. L’aumento sarà erogato in 3 tranches di 60€ (a gennaio 2008), 37€ (gennaio 2009), 30€(settembre 2009). Il “valore punto” passerà da 17,54€ a 18,82€. UNA TANTUM di 300€ lorde (in un' unica tranche a marzo 2008) comprensivi dell’ Indennità di vacanza contrattuale IVC già erogata(33,56€ per il V° livello) pertanto sarà pari a 267€ per tutti i lavoratori . Sarà disciplinata entro il prossimo mese la modalità con cui erogare l’ unatantum ai lavoratori con contratto di somministrazione.
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ASSORBIMENTI Assorbibilità superminimi :
Gli aumenti dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che:
Siano concessi con una clausola espressa di assorbibilità Siano stati riconosciuti a titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali
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ELEMENTO PEREQUATIVO QUOTA CONTRATTO Mancato premio di risultato (elemento perequativo):
Verrà reso strutturale l’attuale meccanismo di erogazione del mancato premio di risultato, con gli stessi criteri del Ccnl 2006(solo per i lavoratori con nessuna voce salariale aggiuntiva ai minimi contrattuali) incrementandolo dalle attuali 130€ a 260€ annuali. Sarà erogata con la mensilità di Giugno di ogni anno.
Quota contratto Non verrà inserita nel testo del Ccnl ma in lettera congiunta “al
latere” Sarà finalmente introdotta la Delega negativa: i non iscritti dovranno comunicare di non voler versare la quota di sostegno delle spese per la vertenza, in caso contrario avranno la trattenuta. Tale importo sarà una tantum e pari a 30€.
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IL CCNL È UN OCCASIONE IMPORTANTE..
Preparare l’informazione costante a iscritti e lavoratori (Intranet, InformaContratto, Bacheche)
Sostenere con forza il si al referendum! Andare nelle aziende da sindacalizzare
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