Notizie Pro Vita - Dicembre 2018 - Anteprima

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POSTE ITALIANE S.P.A. – SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE – D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N.46) ART. 1, COMMA 1 NE/TN

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Anno VII | Dicembre 2018 Rivista Mensile N. 69

MEMBER OF THE WORLD CONGRESS OF FAMILIES

Notizie

“Nel nome di chi non può parlare” Organo informativo ufficiale dell’associazione ProVita Onlus - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale -

PER UN NATALE SANTO E BUONO E PER UN SERENO 2019 il peggior male

il parto in anonimato intervista a mariastella paiar

«chi sei tu per togliere una vita?»

di tommaso scandroglio, p. 12

di giulia tanel, p. 24

di Paolo gulisano, p. 16


MEMBER OF THE WORLD CONGRESS OF FAMILIES Notizie

EDITORIALE

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LO SAPEVI CHE...?

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ARTICOLI Dillo

Anno VII | Dicembre 2018 Rivista mensile N. 69 Editore ProVita Onlus Sede legale: viale Manzoni, 28 C 00185, Roma (RM) Codice ROC 24182 Redazione Toni Brandi, Alessandro Fiore, Francesca Romana Poleggi, Giulia Tanel Piazza Municipio, 3 - 39040 Salorno (BZ) www.notizieprovita.it/contatti Cell. 377 4606227

Versi per la Vita Silvio Ghielmi

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Natale in famiglia... allargata

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Giuseppe Fortuna

Il peggior male

12

Paolo Gulisano

«Chi sei tu per togliere una vita?»

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Progetto e impaginazione grafica

Tommaso Scandroglio

PRIMO PIANO Un’alternativa all’aborto

Direttore responsabile Antonio Brandi Direttore editoriale Francesca Romana Poleggi

@ ProVita 6

#stoputeroinaffitto

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Il parto in anonimato e la legge italiana

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Giulia Tanel

Aborto: un’identità lacarata

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Sterilità di coppia, fecondità di cuore: l’adozione che cambia la vita

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Francesca Malatacca

Clemente Sparaco

Tipografia

Il business sulla pelle di chi “cambia sesso” (parte prima)

Distribuzione

Perché facciamo il Presepe?

Sostenitore ordinario Promotore Benefattore Patrocinatore Protettore della Vita

Per contributi e donazioni a ProVita Onlus: • Bonifico banacario presso la Cassa Rurale Alta Vallagarina (indicando: Nome, Cognome, Indirizzo e CAP), IBAN IT89X0830535820000000058640 • oppure c/c postale n. 1018409464

40

Mariolina Coghe

FILM: October Baby

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LETTURE PRO-LIFE

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Marco Bertogna

Sostieni con un contributo le attività di ProVita Onlus in favore della vita, della famiglia e dei bambini e riceverai a casa tua Notizie ProVita, la rivista della nostra associazione Invia il tuo contributo 35,00 50,00 100,00 250,00 500,00

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Patrizia Floder Reitter

Hanno collaborato a questo numero: Marco Bertogna, Mariolina Coghe, Patrizia Floder Reitter, Giuseppe Fortuna, Silvio Ghielmi, Vincenzo Gubitosi, Paolo Gulisano, Francesca Malatacca, Tommaso Scandroglio, Clemente Sparaco, Giulia Tanel.

• € • € • € • € • €

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Vincenzo Gubitosi


24

31 L’editore è a disposizione degli aventi diritto con i quali non gli è stato possibile comunicare, nonché per eventuali involontarie omissioni o inesattezze nella citazione delle fonti e/o delle foto. La rivista Notizie ProVita non ti arriva con regolarità? Contatta la nostra Redazione per segnalare quali numeri non ti sono stati recapitati e invia un reclamo online a www.posteitaliane.it Grazie per la collaborazione! Le immagini presenti in questo numero sono state scaricate legalmente da www.pixabay.it

Toni Brandi

EDITORIALE

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Il Bambino che nasce a Natale ci rivela la verità che ci fa liberi e così ci porta in dono la pace vera, quella del cuore. E proprio in occasione del Santo Natale è particolarmente pungente il dolore per i milioni di bambini che continuano a essere uccisi prima di vedere la luce. Eppure, forse, qualcosa sta cambiando. Forse quella coltre di omertà e di silenzio su questa strage di innocenti di proporzioni incommensurabili – della quale parla il professor Tommaso Scandroglio a p. 12 – comincia a essere meno densa e compatta: riaprire il dibattito sull’aborto è indispensabile per poter sperare di ridurre e arginare il fenomeno. Se così è, è anche merito vostro, cari Lettori. Come ogni anno, quando arriva dicembre si fanno bilanci e propositi. Abbiamo combattuto insieme a voi la buona battaglia, e con voi possiamo gioire delle iniziative intraprese e portate a termine con successo: il Festival della Vita a febbraio, la grande campagna contro l’aborto in 100 città a maggio, la Scuola di bioetica a settembre, la campagna contro l’utero in affitto a ottobre e, come sempre, convegni, incontri, pubblicazioni… Inoltre, grazie a un generoso benefattore che ci ha prestato i locali gratuitamente, abbiamo aperto un ufficio a Roma, che si avvia a divenire un centro di aggregazione e di formazione bioetica per giovani e meno giovani che desiderino un confronto culturale costruttivo sui temi fondati sui valori non negoziabili che siamo chiamati a difendere dalla cultura della morte. Tra i tanti progetti che abbiamo in cantiere per l’anno prossimo, sono davvero orgoglioso di segnalarvi che stiamo organizzando il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie, a Verona, dal 29 al 31 marzo. Un evento di portata internazionale, che vedrà la partecipazione di personaggi politici, rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo pro vita e pro famiglia provenienti da tutto il mondo. Tutto questo è possibile grazie a voi, cari Lettori, che ci sostenete con tanta passione e generosità. Per questo vi ringrazio e vi auguro di cuore, anche a nome di tutta la Redazione, di trascorrere festività gioiose, un Natale Santo con le persone a voi care e un Anno Nuovo ricco di serenità.


Il parto in anonimato per la legge italiana di Giulia Tanel

L’avvocato Maristella Paiar, intervistata da Pro Vita, spiega la legislazione in materia Avvocato, in Italia è possibile partorire in anonimato, ossia dare alla luce il bambino e lasciarlo presso l’ospedale dove è nato con l’assicurazione che verrà assistito e che vi sarà una tutela giuridica su di lui. Quale normativa regola questa possibilità? Esattamente, in Italia è possibile partorire in anonimato, e la tutela dell’anonimato è garantita in maniera davvero forte nel nostro ordinamento. Rispetto alla normativa, è possibile reperire tutte informazioni sul sito del Ministero della salute (goo.gl/ Zqbu7X). Le fonti principali sono tre: la legge 184 del 1993 (con successive modifiche), il Dpr. n. 396 del 2000 (art. 30) e la legge 149 del 2001 (art. 28). Poi ci sono le convenzioni internazionali: le principali sono quella delle Nazioni Unite sui Diritti del fanciullo del 1989 e la convenzione dell’Aia sull’adozione internazionale del 1993.

24 N. 69

Mi si permetta una nota a parte, non di carattere giuridico: gli studi di psicologia – a quello che ho appreso nei convegni medico-giuridici cui ho partecipato – hanno dimostrato come sia molto più impattante emotivamente l’aborto della scelta del parto anonimo. Infatti, il dolore e la mancanza del figlio che istintivamente ogni mamma prova viene, nel caso di parto in anonimato, mitigato e colmato dalla consapevolezza che il bambino è vivo, che troverà l’amore di un’altra famiglia e avrà la possibilità di essere felice, dandogli ciò che magari neppure si è avuto per sé, o che nella contingenza storica non si sarebbe in grado di dargli (vi sono donne con storie terribili che riescono a fare questa scelta, donne con fatiche emotive o disagi tali che i più non possono nemmeno immaginare).

Anche se la mamma dovesse non sapere più nulla del bambino, permane la consapevolezza che egli vive e che altri gli hanno dato ciò di cui abbisognava per crescere.

IN ITALIA È POSSIBILE PARTORIRE IN ANONIMATO, E LA TUTELA DELL’ANONIMATO È GARANTITA IN MANIERA DAVVERO FORTE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Primo piano


Quanto tempo ha la donna per prendere questa decisione? Ed, eventualmente, quanto ne ha per tornare sui propri passi? Per prendere questa decisione la donna ha a sua disposizione l’intera durata della gravidanza. Può richiedere di essere seguita da una/un esperta/o psicologa/o – ovvero da altri operatori –, che la aiutino a valutare se la scelta che va facendo sia quella più opportuna. In ogni caso la donna può attendere tranquillamente dopo il parto per prendere la decisione definitiva. Al momento del parto, o nelle sue immediatezze, la donna comunicherà agli operatori (ostetrica, infermiera, ginecologo) la propria intenzione. La comunica agli operatori sanitari perché, per legge, la dichiarazione di nascita può essere fatta da un’ostetrica, un medico o un’altra persona che abbia assistito al parto, quando la donna dichiara di voler rimanere anonima. Se la donna ha anche solo un dubbio circa l’intenzione di non riconoscere il bimbo – e di lasciarlo in ospedale affinché sia adottato –, potrà chiedere Primo piano

al Giudice del Tribunale dei minori un termine per decidere. In quel periodo di tempo la donna frequenterà il bambino con continuità, in modo da poter decidere con cognizione di causa se si sente o meno di occuparsi del bambino. Il Tribunale di norma assegna un termine alla donna: per solito si tratta di un periodo di riflessione non superiore ai 60 giorni dalla nascita del bambino. Se poi la donna decide di riconoscere e tenere con sé il minore, la procedura sarà quella ordinaria (lo riconoscerà). Se invece decide di non riconoscerlo e di restare nell’anonimato, il minore verrà dichiarato adottabile, dando inizio all’opportuna procedura.

Invece, se la mamma avesse già comunicato la decisione di anonimato, ma poi cambiasse idea, potrebbero accadere due cose diverse: se questo avviene prima che il personale sanitario faccia la dichiarazione all’apposito ufficio e le segnalazioni dovute, la richiesta di anonimato viene “restituita” in busta chiusa e nessuno ne conserverà traccia. Se il ripensamento avviene dopo, si attiverà un ricorso al Tribunale dei minori, che valuterà e deciderà caso per caso.

25 N. 69


Come si svolge l’iter giuridico di adozione per un bambino che viene lasciato in ospedale? Normalmente vi sono 10 giorni dalla nascita del bambino affinché venga fatta la dichiarazione di nascita presso l’apposito servizio comunale. Possono provvedervi i genitori assieme, oppure può provvedere uno dei due e – ove non coniugati – autorizzare l’altro a provvedervi in seguito. Se vi sono motivi contingenti quali la minore età della mamma del nascituro (età inferiore agli anni 16), ovvero entrambi i genitori siano minori, la procedura viene sospesa fino al raggiungimento dell’età utile al riconoscimento da parte di uno o di entrambi genitori. In questo caso, di solito il bambino viene affidato ai prossimi congiunti entro il 26 N. 69

quarto grado (normalmente i nonni del bambino), ovvero ad altro adulto legato significativamente ai genitori del bambino, ovvero a uno o a una coppia di adulti incaricati dal Tribunale dei minorenni, sempre fino al raggiungimento dell’opportunità dei genitori. Spesso in questo caso si ha anche un mandato al servizio sociale, che monitora la situazione e verifica l’adeguatezza della famiglia e del genitore/della coppia genitoriale di adolescenti. Se invece il bambino non viene riconosciuto in quel termine, l’ospedale informa la Procura presso il Tribunale dei minori che, rapidissimamente, propone ricorso davanti al Giudice del Tribunale dei minori per ottenere una sentenza

PER PRENDERE QUESTA DECISIONE LA DONNA HA A SUA DISPOSIZIONE L’INTERA DURATA DELLA GRAVIDANZA, ED EVENTUALMENTE ANCHE UN BREVE PERIODO SUCCESSIVO AL PARTO

di adottabilità del bambino. Contemporaneamente viene attivato il servizio sociale che, previa accurata informazione della madre del neonato, verifica le condizioni e attiva ogni opportuno supporto. Provvede di norma altresì ad attivare le procedure per l’individuazione di una famiglia affidataria dove collocare il neonato, in attesa che venga adottato (affido preadottivo). Primo piano


Quali caratteristiche deve avere la famiglia cui il bambino viene prima affidato e poi dato in adozione? La famiglia che richiede di adottare un minore è di norma una famiglia che viene valutata da un team di specialisti, sia da un punto di vista materiale, sia psicologico. Essa affronta un iter spesso molto lungo, volto a valutare se quella effettuata dalla coppia sia una scelta di accoglienza e apertura ai concreti bisogni del bambino che verrà dato loro in affido/ adozione, cioè volta a soddisfare i bisogni del minore da un punto di vista affettivo, emotivo, educativo, di crescita e di cura e di ogni altro tipo, genere e natura, piuttosto che una scelta volta al soddisfacimento di un bisogno proprio della coppia o di uno dei coniugi. Viene verificato che la coppia sia consapevole, ovvero che non idealizzi il minore o la situazione, senza rendersi conto delle difficoltà. Spesso la procedura comporta la verifica nella capacità della coppia genitoriale di accogliere Primo piano

il minore nelle sue connotazioni emotive, nei suoi reali bisogni e senza aspettative eccessive. Ciò avviene anche perché la coppia genitoriale possa rendersi conto che, nel corso degli anni, potranno porsi svariati problemi, dovuti proprio alla speciale situazione del bambino adottato, che dall’adozione diviene a tutti gli effetti figlio della coppia “per sempre”. È una famiglia che dunque spesso attende per anni di accogliere un minore. Di norma è una famiglia preparata, è una famiglia accogliente che sa chiedere aiuto e conosce enti e specialisti. Una famiglia che si mette pienamente a disposizione delle esigenze del bambino e che si impegna a crescerlo come proprio, offrendo tutto l’amore e tutte le capacità a disposizione.

A livello giuridico, il bambino lasciato in ospedale potrà mai risalire all’identità della donna e dell’uomo che l’hanno concepito? Esiste l’articolo 28 della legge 149 del 2001 che tutela la riservatezza della mamma che, se dichiara di non voler essere nominata, ha diritto a rimanere anonima. D’altro canto esistono anche un insieme di disposizioni, sentenze e indicazioni anche di organismi internazionali, che prevedono il diritto del figlio a conoscere le proprie origini. Ciò è particolarmente significativo in caso di malattie ereditarie o geneticamente trasmesse o trasmissibili.

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LA FAMIGLIA CHE RICHIEDE DI ADOTTARE UN MINORE È DI NORMA UNA FAMIGLIA CHE VIENE VALUTATA DA UN TEAM DI SPECIALISTI, SIA DA UN PUNTO DI VISTA MATERIALE, SIA PSICOLOGICO

Il contemperare i due opposti diritti è sicuramente una questione estremamente delicata; attualmente si ritiene debba essere comunque tutelata la segretezza dei dati della madre, al contempo eventualmente - potrebbero essere fornite quelle informazioni necessarie per la salute del figlio, ove si possa procedere senza esporre la madre. Per venire incontro agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Convenzione dell’Aia sull’adozione internazionale del 1993, attualmente è riconosciuto il diritto del figlio ad accedere, in certe condizioni e con certe procedure, alle informazioni relative all’identità dei suoi genitori biologici.

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Il bambino probabilmente non risalirà mai all’identità dell’uomo che l’ha concepito. In alcuni casi potrebbe risalirvi, aiutato della donna che l’ha partorito, ove vi siano particolari condizioni. Significativa in tal senso è una sentenza della Corte Costituzionale, la numero 278 del 2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte di quell’articolo 28 relativo alla segretezza dei dati materni, nella parte in cui non prevede che il giudice possa, su richiesta del figlio, sentire la madre che ha dichiarato di non voler essere nominata per un’eventuale revoca della sua decisione. Anche questo è un tentativo di tutelare da una parte la donna che ha fatto una scelta di vita per il figlio e di anonimato per

sé, spesso sofferta e frutto di un periodo particolare della sua vita, e dall’altra il diritto di quel figlio di conoscere le proprie origini e i motivi di quella scelta. Essa fa eco a una prassi che si era presentata negli anni Ottanta e Novanta presso alcuni comuni/ ospedali, dove era possibile, per le donne che avevano scelto di non riconoscere i loro figli (per motivi ad esempio legati all’età, alle capacità economiche ed emotive contingenti, o altri motivi gravi), lasciare una lettera per quei figli, indicando anche all’addetto – che lo segnava sulla busta assieme ad alcuni dati utili – da che età e per che richieste avrebbe potuto/dovuto essere consegnata al figlio nel caso in cui avesse ricercato le sue origini.

Primo piano


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