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Corso di diritto commerciale • Contenuti della presentazione: – La qualità di imprenditore – L’imprenditore occulto – Inizio e fine dell’impresa – Lo statuto dell’imprenditore commerciale: • Il registro delle imprese • Le scritture contabili • La rappresentanza commerciale


La qualità di imprenditore • La qualità di imprenditore spetta al soggetto a cui è giuridicamente imputabile l’attività di impresa; • L’esercizio diretto dell’impresa: gli atti di cui consta l’attività d’impresa sono compiuti direttamente dal titolare o da un suo rappresentante: – Gli atti compiuti dal rappresentante sono giuridicamente imputabili al titolare per effetto della c.d. spendita del nome;


Mandato ed esercizio dell’impresa • Mandato con rappresentanza: – anche se gli atti sono decisi e compiuti dal mandatario, tutti gli effetti degli atti compiuti dal mandatario sono imputabili direttamente al mandante;

• Mandato senza rappresentanza: – il mandatario acquista egli stesso i diritti e si assume gli obblighi degli atti compiuti nei confronti di terzi, anche se questi hanno conoscenza del mandato.


L’imprenditore occulto • L’esercizio dell’impresa tramite interposta persona: il prestanome e l’imprenditore occulto. • Modalità: spesso attraverso nullatenente o con la costituzione di una s.p.a. a capitale esiguo, quasi totalmente nelle proprie mani • Conseguenza: il rischio di impresa non è sopportato dal reale dominus ma dai suoi creditori.


Possibili soluzioni • La teoria dell’imprenditore occulto: inscindibilità del rapporto potere-responsabilità. • Teoria dell’impresa fiancheggiatrice: se ricorrono i presupposti dell’art.2082, si avrà autonoma impresa, di finanziamento e/o gestione; pertanto: – il “vero” imprenditore risponde per le obbligazioni contratte nello svolgimento dell’attività fiancheggiatrice, in particolare nel caso di fallimento; – tutelato il creditore forte.


L’inizio dell’impresa • L’impresa ha inizio con l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa; • La fase preliminare dell’organizzazione diviene già impresa quando gli atti di organizzazione sono tali e tanti, coordinati funzionalmente, da essere chiaramente indirizzati ad un fine produttivo (2082); • La valutazione è più rigorosa riguardo alle società


La fine dell’impresa • L’impresa ha fine con l’effettiva cessazione dell’attività; • Ma il fallimento può essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 10 l. fall.) se l’insolvenza si è manifestata prima della cancellazione o entro l’anno successivo;


Lo statuto dell’imprenditore commerciale • La pubblicità legale: il registro delle imprese; • Le scritture contabili: obblighi ed efficacia • La rappresentanza commerciale


Il registro delle imprese • Previsto nel c.c. del 1942, è operante dal 1997; • Costituisce oggi l’unico strumento di pubblicità legale per le imprese commerciali: le informazioni sono opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità legale). • strumento di informazione (pubblicità notizia) per le piccole imprese e le società semplici.


Il registro delle imprese • La tenuta del registro è affidata alle camere di commercio • E’ tenuto con tecniche informatiche • E’ istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio • L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia


La sezione ordinaria • Imprenditori individuali commerciali non piccoli; • Tutte le società (esclusa la società semplice), commerciali e non; • GEIE con sede in Italia; • Enti pubblici economici; • Società estere con sede dell’amministrazione o attività principale in Italia.


Le sezioni speciali • • • •

Imprenditori agricoli; Piccoli imprenditori; Società semplici; Imprenditori artigiani.


Il procedimento • L’iscrizione viene eseguita su richiesta dell’interessato oppure d’ufficio, dopo controllo formale sulla documentazione e sostanziale, sull’esistenza e sulla veridicità dell’atto o del fatto; • E’ eseguita entro 10 giorni e messa a disposizione del pubblico; • Gli atti da registrare: – – – – – –

dati anagrafici ditta oggetto sedi inizio e fine attività per le società: atto costitutivo, amministratori, sindaci, ecc.


Gli effetti dell’iscrizione: sezione ordinaria • Efficacia dichiarativa: i fatti e gli atti iscritti sono opponibili a chiunque e dal momento della loro registrazione • Efficacia costitutiva: presupposto perché l’atto sia produttivo di effetti (in tutto o in parte); • Efficacia normativa: presupposto per l’applicazione di una norma (es. s.n.c. regolare e irregolare)


Gli effetti dell’iscrizione: sezione speciale • Certificazione anagrafica e pubblicità notizia: rende noto il fatto ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi • Modificato di recente (d. lgs. 228/2001) il regime per le imprese che svolgono attività agricola (imprenditori agricoli, coltivatori diretti, società semplici che esercitano attività agricola) per i quali l’iscrizione ha ora efficacia di pubblicità legale


Le scritture contabili • Sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi/monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta.


Le scritture contabili obbligatorie • Libro giornale; • Libro degli inventari: – Il bilancio (rinvio);

• Le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa (es. libro magazzino, libro cassa ecc.); • La corrispondenza commerciale


Regole per la tenuta delle scritture contabili • Regole formali generali: i libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina; • Regole sostanziali: – Le scrittura devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee, abrasioni, cancellature; – Sono consentiti i sistemi informatici.

• Devono essere conservate per 10 anni.


Conseguenza della mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili • L’imprenditore: – non può usarle come mezzo di prova a proprio favore; – è assoggettabile a sanzioni penali per bancarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento.


L’efficacia probatoria delle scritture contabili • Le scritture fanno sempre prova contro l’imprenditore, ma non si può scinderne il contenuto ed è ammessa la prova contraria • Le scritture possono essere usate a favore dell’imprenditore solo se: – regolarmente tenute – la controparte è a sua volta un imprenditore – la controversia è relativa a rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa.


I poteri del giudice • Il giudice può ordinare l’esibizione di singole scritture o di tutti i libri ma solo per estrarre le registrazioni della controversia, d’ufficio o su richiesta di controparte; • In casi tassativi può ordinare la comunicazione di tutte le scrittura contabili: – Controversie relative allo scioglimento della società; – Controversie relative alla comunione dei beni; – Controversie relative alla successione per causa di morte


La rappresentanza commerciale • La rappresentanza in generale e il sistema speciale contenuto negli artt. 2203 - 2213 c.c. • Institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell’imprenditore, commisurato alle loro mansioni. • si tratta di un potere ex lege, derivante dalla collocazione del rappresentante in una specifica posizione nell’impresa (c. d. preposizione); – può essere modificato con un atto formale


L’institore • È colui che è preposto all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare; – In genere è un lavoratore subordinato con qualifica da dirigente al vertice della gerarchia;

• Quando vengono utilizzati più institori, essi agiscono disgiuntamente (se non è diversamente previsto nella procura), cioè ciascuno ha il potere di rappresentare l’imprenditore


L’institore e la rappresentanza • Rappresentanza sostanziale: anche in mancanza di una espressa procura, l’institore compie gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa per conto e in nome dell’imprenditore • Rappresentanza processuale: l’institore ha sia la rappresentanza processuale attiva (cioè, può agire in giudizio) sia quella passiva (cioè, può essere convenuto in giudizio), per gli atti comunque compiuti nell’esercizio dell’impresa


Obblighi dell’institore • Per le imprese o sedi secondarie cui è preposto ha obblighi congiunti con l’imprenditore in materia di: – Iscrizione nel registro delle imprese; – Tenuta delle scritture contabili


Limitazione della rappresentanza • La limitazione (o l’ampliamento) dei poteri di rappresentanza legislativamente determinati è possibile ab origine, con procura originaria, o successivamente con atto, entrambi con obbligo di pubblicazione sul registro delle imprese, ai fini della pubblicità legale (salva la prova della conoscenza dell’esistenza delle limitazioni); – analogo regime vale per la revoca del potere di rappresentanza


La peculiarità nel regime di responsabilità • L’institore di regola agisce spendendo il nome dell’imprenditore, • Tuttavia, se l’institore omette di specificare che agisce in nome dell’imprenditore egli è personalmente obbligato, ma è obbligato anche il preponente se gli atti compiuti sono “pertinenti” all’esercizio dell’impresa a cui l’institore è preposto


I procuratori • Non sono preposti all’esercizio dell’impresa ma hanno il potere di compiere atti dell’impresa, in un rapporto continuativo; • Sono gli ausiliari subordinati di grado inferiore all’institore, con poteri circoscritti ad un settore (es. dirigente del personale; direttore vendite)


I procuratori e la rappresentanza • Hanno ex lege un potere di rappresentanza generale, ma non su tutte le attività dell’impresa bensì per quelle relative al settore rispetto al quale hanno autonomia decisionale; • Non hanno rappresentanza processuale né attiva né passiva • L’imprenditore non risponde per gli atti compiuti dal procuratore senza spendita del nome dello stesso


I commessi • Sono ausiliari subordinati cui vengono affidati compiti esecutivi o materiali. es. commesso, cameriere • Il potere di rappresentanza dell’imprenditore è limitato “agli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati” • per le limitazioni non è previsto regime di pubblicità legale, quindi devono essere portate a conoscenza con mezzi idonei


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