DIRITTO ECCLESIASTICO LIBERAMENTE TRATTO DA âLA PROFESSIONE DI AVVOCATO â PROVA ORALEâ â XI EDIZIONE â EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE
CAPITOLO PRIMO â IL DIRITTO ECCLESIASTICO: DEFINIZIONE, PRINCIPI E FONTI FONDAMENTALI 1. DEFINIZIONE Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme che, ispirandosi ai principi costituzionali di libertĂ e di eguaglianza religiosa, disciplinano con regimi giuridici particolari i rapporti dello Stato italiano con la Chiesa cattolica. Il diritto ecclesiastico in Italia, pertanto, si caratterizza: â come parte del diritto interno, in quanto si tratta di un complesso di norme che vige allâinterno dello Stato; â quale ramo del diritto pubblico, poichĂŠ contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che operano nellâorganizzazione statale. 2. PRINCIPI INFORMATORI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO I principi fondamentali del diritto ecclesiastico sono tre: a) libertĂ religiosa (art. 19 Cost.); b) eguaglianza religiosa (art. 8, 1° comma, Cost.); c) laicitĂ dello Stato, cioè neutralitĂ dello Stato rispetto al fenomeno religioso. 3. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Fonti del diritto sono gli atti e i fatti abilitati dallâordinamento a produrre norme giuridiche. Per il diritto ecclesiastico esistono: A. Fonti di provenienza unilaterale statale. Esse si distinguono in: â fonti costituzionali (artt. 2, 3, 7, 8, 17, 18, 19, 20 e 33 Cost.); â fonti ordinarie generiche (artt. 629 e 831 c.c. e artt. 402, 406 e 724 c.p.); â fonti ordinarie specifiche [cd. âlegge delle guarentigieâ]; B. Fonti di provenienza unilaterale confessionale (diritto canonico); C. Fonti di provenienza bilaterale (L. 810/29 e L. 121/85, mediante le quali è stata data attuazione, rispettivamente, ai Patti Lateranensi ed al Nuovo Concordato).
CAPITOLO SECONDO â I PATTI LATERANENSI ED IL NUOVO CONCORDATO 1. LâART. 7 DELLA COSTITUZIONE ED I PATTI LATERANENSI I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dallâart. 7 della Costituzione, il quale si compone di due commi: â il primo comma sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; â il secondo comma sancisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, la cui modifica, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale. â1â