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Oggi sempre più forte è la sensazione di quanto sia scarsa la disponibilità di tempo e quanto sia difficile organizzare le proprie giornate tra i diversi impegni, legati non solo al lavoro, ma anche alla famiglia, alle commissioni burocratiche e, infine, a se stessi. Per interpretare tutti questi diversi elementi, diventa particolarmente importante assumere quella che viene definita “prospettiva di genere”, ovvero tenere conto del fatto che tanto nella vita personale e familiare, quanto sul lavoro ci sono donne e uomini e che sia le une che gli altri devono poter godere di uguali opportunità di realizzazione. Questo vale nel lavoro, dove tutti devono poter avere le stesse possibilità di formazione, di aggiornamento, di carriera; ma vale anche nella vita privata, dove è sempre più importante una divisione dei ruoli tra i diversi componenti, specie quando sono presenti figli piccoli. Queste riflessioni si inseriscono in una realtà in cui l’organizzazione del tempo da parte di ciascuna persona ha ricadute importanti sul lavoro e sulla famiglia, in un contesto che si sta trasformando anche dal punto di vista sociale e culturale e dove stanno scomparendo i modelli tradizionali: della famiglia come luogo di realizzazione della donna, del lavoro come luogo di realizzazione dell’uomo. Questi cambiamenti si avvertono non solo nei modelli di vita delle persone, ma anche, a livello più ampio, nell’organizzazione del lavoro, dove, infatti, sono in costante aumento forme di lavoro e modalità di orario flessibili, sentite come più facili da gestire perché più facili da coordinare con gli impegni extralavorativi e, anche, perché più rispondenti alle richieste di una migliore qualità della vita. In questo quadro, il tempo è elemento che regola i rapporti tra le persone e il tema dell’orario lavorativo, quindi, tocca la questione più ampia del rapporto tra vita e lavoro. Il riferimento teorico che analizza e cerca soluzioni ai problemi di “organizzazione” dei tempi necessari alle persone per espletare tutti gli impegni della giornata va sotto il nome di conciliazione. Questo unico termine va a toccare le politiche del lavoro, le politiche sociali, le politiche della famiglia, perché interventi pianificati secondo criteri di conciliazione cercano risposte a una visione innovativa che interpreta nell’occupazione uno strumento di crescita egualitaria dei
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lavoratori e delle lavoratrici, nella famiglia un luogo di condivisione di responsabilità per la cura di tutti quei componenti – non solo bambini – che non sono autossuficienti. Un ruolo fondamentale è, allora, giocato dalla Amministrazione pubblica, poiché esiste una reale necessità di rendere sempre più efficienti i servizi, adeguandoli secondo regole di conciliazione tanto alle esigenze di flessibilità di coloro che questi servizi li erogano (attraverso orari flessibili, allungati, diversificati), quanto alle necessità di migliorare, innovare, aumentare la qualità di questi stessi servizi. Se parliamo della conciliazione come strumento per la ricerca di soluzioni che migliorino la qualità del lavoro e della vita per tutti, scompare quella interpretazione – troppo spesso ancora presente – che pensa che la conciliazione sia da applicare solo alle esigenze personali delle donne, visto che spesso il carico degli impegni familiari ricade ancora soprattutto sulle donne, specie quando lavorano. Invece, una visione che, adottando una prospettiva di genere, amplia l’applicazione della conciliazione può essere realmente strumento di innovazione e di qualità nell’organizzazione del lavoro.
--Un manuale per la conciliazione Il Comune di Cuneo, tra il 2006 e il 2007, ha realizzato il progetto Temporario di lavoro, che ha attuato un percorso di sensibilizzazione e di coinvolgimento del personale dipendente sul tema delle pari opportunità tra donne e uomini e della conciliazione. È stato individuato un gruppo di 17 dipendenti (12 donne e 5 uomini), che si sono incontrati, hanno discusso e hanno progettato soluzioni sul tema della conciliazione e sul tema della comunicazione.
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Il progetto è stato realizzato dal Comune di Cuneo grazie al finanziamento concesso dalla Regione Piemonte sui fondi comunitari, in particolare il Fondo Sociale Europeo, che è strumento finanziario destinato all’investimento sulle risorse umane e, in particolare, nell’Asse E (che ha finanziato questo progetto) promuove azioni a favore della parità e dell’uguaglianza di opportunità tra donne e uomini. Per l’utilizzo di questi fondi europei, la Regione Piemonte – nel Programma Operativo Regionale per il periodo 2000-2006 (al quale il progetto “Temporario di lavoro” ha fatto riferimento) – ha indicato tra gli obiettivi da perseguire anche quello della conciliazione tra attività lavorativa e attività familiare, insieme a quello della compensazione degli svantaggi legati al genere nelle opportunità di occupazione e carriera professionale. A entrambe queste indicazioni il progetto “Temporario di lavoro” ha fatto riferimento, proponendosi come percorso sperimentale che potesse favorire la rimozione di tutte quelle forme di discriminazione che sono legate ai problemi di gestione dei tempi di vita, di lavoro, di carriera. Il risultato delle attività che sono state condotte attraverso il progetto “Temporario di lavoro” trova sintesi all’interno del presente Manuale, che intende fornire indicazioni pratiche alle donne e agli uomini che lavorano nel Comune di Cuneo sulle soluzioni di conciliazione e sugli strumenti flessibilità che la legislazione vigente offre al personale del settore pubblico. Il Manuale si rivolge ai dipendenti e alle dipendenti del Comune, ma vuole proporsi anche come finestra che potrà aprire nuovi spazi di riflessione sulla conciliazione, in quanto strumento che, migliorando l’organizzazione e la qualità del lavoro e della vita del personale dell’Ente, potrà aiutare a definire strategie e strumenti per rendere migliore e più flessibile ed efficace anche l’offerta dei servizi alla cittadinanza. Al fine di allargare la prospettiva di riferimento, dal momento che il progetto “Temporario di lavoro” ha realizzato riflessioni e idee progettuali di ampio respiro, al testo scritto viene allegato un CD che contiene il racconto dell’esperienza del progetto e i materiali che sono stati oggetto di lavoro e approfondimento nel corso del progetto.
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La struttura del Manuale Tecnicamente, sono misure di conciliazione tutte quelle facilitazioni che sostengono la combinazione di lavoro retribuito e responsabilità di cura, ovvero tutte le strategie tese a conciliare le domande oppositive di tempo, diminuendo la conflittualità dei diversi tempi della vita: professione, cura, famiglia, vita privata. Le indicazioni relative alle modalità di conciliazione per i genitori lavoratori e lavoratrici dipendenti sono contenute nella Legge 53 del 2000, che ha sistematizzato la normativa al riguardo. Per quanto riguarda, invece, la conciliazione in quanto flessibilità delle forme contrattuali, il riferimento è la Legge 30 del 2003 (la
“Legge Biagi”). Per rendere più agevole la lettura delle norme, abbiamo scelto di parlare direttamente a te che, lavorando come dipendente del Comune di Cuneo, prendi in mano questo Manuale per trovare in esso delle indicazioni pratiche che consentano di adottare strategie e modi di conciliazione. In particolare, abbiamo selezionato quelle norme che si applicano al settore pubblico e che, quindi, possono riguardarti più da vicino. All’interno del CD che è allegato al Manuale, troverai anche la Legge 53/00 e tutti i documenti e i testi che riguardano la conciliazione e che hanno ispirato questo testo.
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--Strumenti di flessibilità PART-TIME Contratto individuale secondo tre possibili tipologie: “orizzontale” se la riduzione è all’interno dell’orario giornaliero; “verticale” se la riduzione è nell’ambito di periodi concordati; “misto” se combina le due tipologie. In caso di rientro dalla maternità, è possibile richiedere il part-time, ma non esiste un obbligo di legge che imponga all’azienda di concederlo, anche se sono previsti finanziamenti per le aziende che introducono forme o strumenti di conciliazione.
FLEX-TIME Elasticità nella gestione dell’orario di lavoro, attraverso un contratto che modifica l’orario di inizio e di conclusione della giornata lavorativa, mantenendo immutato il numero complessivo di ore lavorate nell’arco della giornata.
TERM-TIME Congedo non pagato durante le vacanze scolastiche.
TELELAVORO O LAVORO A DISTANZA Esecuzione della prestazione professionale (nella totalità o in parte) in un luogo –
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generalmente, ma non necessariamente l’abitazione del/della lavoratore/lavoratrice – diverso dalla sede di lavoro, ma idoneo allo svolgimento dell’attività e dotato degli strumenti tecnologici di informazione e comunicazione necessari per il collegamento con la sede di lavoro.
JOB ROTATION Programma con formazione (in parte frontale e in parte in affiancamento alla persona occupata) di disoccupati/e in imprese e enti al fine di sostituzione della persona occupata in momentanea uscita dall’azienda/ente per la riqualificazione professionale.
JOB SHARING/LAVORO RIPARTITO/A COPPIA Spartizione tra 2 o più persone, in più fasce lavorative, di un lavoro a tempo pieno, impegnandosi in solido nei confronti del datore di lavoro e mantenendosi interamente responsabili del lavoro previsto nel contratto unico, con il dovere in caso di assenza del/della collega partner, di sostituzione nell’orario previsto. Il contratto indica la percentuale di lavoro (di norma non vengono superate le 30 ore di lavoro settimanali) che ognuno dovrà svolgere in un tempo stabilito, mantenendo la possibilità, in caso di sopravvenute esigenze, di modificare l’assetto di lavoro, con obbligo di informare preventivamente il datore di lavoro.
BANCA DELLE ORE Flessibilità annua degli orari che funziona come accreditamento individuale delle ore lavorate in più, che possono essere trasformate in giornate o ore di permesso, opponendo i benefici temporali ai benefici monetari.
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--Strumenti di conciliazione CONGEDO DI MATERNITÀ In caso di maternità sei obbligata a stare a casa per un periodo complessivo di 5 mesi: 2 mesi prima della nascita e 3 mesi dopo, oppure 1 mese prima della nascita e 4 dopo. Se il parto è stato prematuro, rispetto alla data prevista dal certificato di gravidanza, i giorni che non hai utilizzato prima del parto li potrai recuperare nel periodo post-parto. Riceverai l’80% dello stipendio (ma molti contratti di lavoro prevedono l’integrazione al 100%) e il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie. Nel caso di adozione o di affidamento di bambini/e che non abbiano più di 6 anni puoi chiedere il congedo per maternità per i primi 3 mesi successivi all'effettivo ingresso in famiglia.
CONGEDO DI PATERNITÀ Se diventi padre e sei l’unico genitore o la mamma di tuo/a figlio/a è gravemente malata, hai diritto al congedo di paternità che dura per tutto il tempo che sarebbe spettato alla mamma (complessivamente 5 mesi). Riceverai l’80% dello stipendio (ma molti contratti di lavoro prevedono l'integrazione al 100%) e il periodo di assenza ti conta come anzianità di servizio, anche ai fini della 13ª e delle ferie. Nel caso di adozione o di affidamento di bambini/e e se non ha già chiesto il congedo la mamma, potrai chiedere congedo per i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia.
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CONGEDO PARENTALE Come dipendente, puoi richiedere il congedo parentale, astensione facoltativa dal lavoro, con possibilità di usufruirne anche contemporaneamente al rispettivo comiuge. Il diritto può essere esercitato fino agli 8 anni di età del/della bambino/a e per un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 6 mesi (se sei l’unico genitore hai diritto ad usufruirne per la durata massima di 10 mesi). Se sei padre e decidi di astenerti dal lavoro per più di 3 mesi, hai diritto a un periodo continuativo o frazionato per la durata massima di 7 mesi (bonus di 1 mese). Il limite complessivo delle astensioni dei due genitori è elevato a 11 mesi. Devi preavvisare il datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data in cui vuoi iniziare l’astensione. L’INPS ti verserà il 30% della retribuzione fino ai 3 anni di età del/della bambino/a, ma successivamente non percepirai nessuna retribuzione a meno che il tuo reddito sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Il periodo di congedo ti viene calcolato nell’anzianità di servizio. Se sei genitore adottivo o affidatario puoi usufruire del congedo parentale fino ai 12 anni di età del/della bambino/a.
RIPOSI GIORNALIERI Se sei mamma, durante il primo anno di vita del/della bambino/a hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri (un’ora per ogni riposo). Se hai un orario superiore a 6 ore puoi disporre di 2 riposi anche cumulabili nella giornata, altrimenti puoi disporre di 1 solo riposo. Se sei papà hai la possibilità di avvalerti di riposi giornalieri nei casi in cui: la mamma lavoratrice dipendente non li utilizzi; la mamma sia lavoratrice autonoma o libera professionista o non sia lavoratrice dipendente; vi sia il decesso o una grave malattia della mamma; i figli o le figlie siano affidati solo al papà. Nel caso di parto plurimo i riposi raddoppiano e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal papà. Dal punto di vista retributivo i riposi corrispondono alla durata e retribuzione del lavoro. L’INPS interviene sull'intero ammontare della retribuzione. Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali i riposi sono coperti da contribuzione figurativa.
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CONGEDI E PERMESSI
(per malattia di tuo/a figlio/a) Se tuo/a figlio/a si ammala, i congedi sono un tuo diritto, ma dal punto di vista retributivo non è prevista nessuna indennità: comunque, sono utili per il calcolo dell’anzianità (non delle ferie e mensilità aggiuntive). Per usufruirne devi presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. A questo tipo di congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore e della lavoratrice. Il congedo spetta a te genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Nel caso avvenga un ricovero ospedaliero di tuo figlio/a nel periodo delle tue ferie, sappi che queste possono venir sospese per l'intera durata del ricovero. Fino ai 3 anni – Puoi assentarti dal lavoro in qualsiasi momento, senza vincoli di tempo e fino alla completa guarigione, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio/a (nel caso di adozioni e affidamenti il limite di età, è elevato a 6 anni). Dai 3 agli 8 anni – Puoi assentarti dal lavoro per un max di 5gg lavorativi all’anno per ogni figlio/a (anche in caso di adozioni e affidamenti).
SCHEMI DI INTERRUZIONI DI CARRIERA Puoi usufruire di permessi, congedi e aspettative nel lungo periodo in relazione a situazioni specifiche: maternità, presenza di figli/e piccoli/e, presenza di familiari con handicap o malattie, studio, esercizio di attività di volontariato, tossicodipendenza.
FIGLIA/O CON HANDICAP Nel caso in cui tuo/a figlio/a sia portatore/portatrice di handicap grave, i permessi e i riposi previsti possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo per malattia.
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Fino ai 3 anni – Se tuo figlio/a non è ricoverato/a in istituti specializzati a tempo pieno puoi estendere il congedo parentale ad un max di 3 anni e aver diritto a 2 ore di riposo giornaliero. Dai 3 ai 18 anni – Hai diritto a 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi, mentre oltre i 18 anni sono previsti 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi a condizione che tuo/a figlio/a conviva con te (o non conviva, ma tu lo assista in modo continuativo ed esclusivo). Dal punto di vista retributivo nel caso di prolungamento del periodo di congedo parentale l’indennità corrisponde al 30% della retribuzione; per quanto riguarda, invece, i riposi giornalieri ed i permessi mensili la retribuzione è completa.
--Supporti al lavoro di cura La legge suggerisce alcune forme di aiuto alla famiglia che le aziende possono attivare.
NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO Servizi di conciliazione strutturati presso l’azienda/ente in cui il genitore lavora, in forma di asilo nido per bambini/e in età prescolare o altre tipologie di servizi, comprese azioni per i genitori (councelling psico-pedagogico, punto informativo, luogo di ritrovo).
SERVIZI DI SUPPORTO Servizi erogati negli orari non coperti dalle attività educative e scolastiche: doposcuola, spazi gioco, integrazione dei periodi di vacanza.
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VOUCHER DI CONCILIAZIONE/CURA Buoni pre-pagati o rimborsi spesa o assegni servizio da utilizzare per l’acquisto di una o più tipologie di servizi compresi all’interno di una specifica gamma relativa alle attività di cura (cura, custodia, educazione, ricreazione, accompagnamento, trasporto, ecc).
SERVIZI ALLE FAMIGLIE Supporti ai nuclei familiari: punti informativi sui servizi territoriali pubblici e privati e sulle leggi in materia di congedi parentali e permessi; numero verde per accedere a un elenco di baby sitting; corsi di accompagnamento nel rientro dai periodi di maternità e paternità, servizi di counselling psicologico per i genitori, ecc.
--Diritti dei lavoratori e delle lavoratrici connessi alla conciliazione DIVIETO DI LICENZIAMENTO Dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età di tuo/a figlio/a, come per l’adozione e l’affidamento, non puoi essere licenziato/a (anche se il datore di lavoro ancora non
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ne era stato informato). Non puoi essere licenziato/a perché chiedi i congedi parentali o ti assenti per una malattia del/la bimbo/a. Il divieto di licenziamento vale anche per il papà, se è l’unico genitore oppure se la mamma è gravemente malata.
MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO Al tuo rientro dal congedo per maternità o parentale e dopo un permesso o riposo, hai diritto a conservare il tuo posto di lavoro, almeno fino al compimento di un anno di età del/della bimbo/a. Conserverai le stesse mansioni di prima del congedo oppure svolgerai altre mansioni, ma che il contratto collettivo considera equivalenti.
DIMISSIONI Entro il compimento di 1 anno di età del/la bimbo/a puoi presentare le dimissioni volontariamente (convalidate dalla Direzione del Lavoro – Sezione Ispettorato del Lavoro), godendo delle stesse indennità previste in caso di licenziamento e senza l’obbligo di comunicarle con il preavviso previsto dal contratto.
ASSEGNO DI MATERNITÀ Entro 6 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del/della bambino/a in adozione o affidamento, se non lavori o hai un reddito basso, presentando la domanda agli uffici del Comune o all’INPS, puoi chiedere l'Assegno di maternità. Stesso discorso vale per il papà in totale assenza della mamma naturale, adottante o affidataria.