Processo Thyssen: le motivazioni della sentenza

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Processo Thyssen, l’omicidio volontario è una novità storica Ad oggi le morti per violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro hanno determinato condanne per omicidio colposo / Maurizio MEOLI La Corte di Assise di Torino, in relazione alla nota vicenda dei sette morti nel rogo all’acciaieria ThyssenKrupp, avvenuto il 6 dicembre 2007, ha condannato l’amministratore delegato della società a 16 anni e mezzo di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di omicidio volontario con dolo eventuale (art. 575 c.p.), nonché di incendio con dolo eventuale (art. 423 c.p.). Altri cinque dirigenti della società sono stati condannati a pene variabili da dieci anni e dieci mesi a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo con colpa cosciente (art. 589 c.p.) e incendio colposo con colpa cosciente (art. 449 c.p.). Tutti gli imputati sono stati riconosciuti anche colpevoli di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.). Quanto alla responsabilità amministrativa ex DLgs. 231/2001, la società ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa è stata condannata al pagamento della sanzione di 1.000.000 di euro, all’esclusione da agevolazioni e sussidi pubblici per sei mesi, al divieto di pubblicizzare i propri prodotti per sei mesi, alla confisca di 800.000 euro, con la pubblicazione della sentenza su alcuni quotidiani nazionali e l’affissione nel Comune di Terni, dove si trova la principale sede italiana del gruppo. Alle sanzioni penali e amministrative vanno, infine, aggiunti i risarcimenti riconosciuti alle parti civili. Il dispositivo della sentenza è stato letto lo scorso 15 aprile. In attesa del deposito delle motivazioni, è possibile formulare brevi osservazioni su una sentenza da taluni definita “storica”, perché per la prima volta si è giunti a una condanna per omicidio volontario per morti connesse a violazioni delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Innanzitutto, si evidenzia come il diverso rigore nelle condanne pronunciate nei confronti degli imputati persone fisiche sia stato determinato dal differente profilo psicologico ai medesimi attribuito. “Dolo eventuale” nel caso dell’amministratore delegato, “colpa cosciente” o “con previsione” nel caso dei dirigenti. Ma in cosa consiste tale differenza? Secondo la dottrina dominante, si ha dolo eventuale quando un soggetto agisce rappresentandosi la concreta possibilità di realizzazione del fatto reato e accettando il rischio del verificarsi dello stesso. Ci si trova, invece, di fronte alla colpa cosciente (situazione soggettiva alla quale il nostro ordinamento, ex art. 61 n. 3 c.p., fa corrispondere un aggravamento di pena rispetto alla sanzione comminata per il reato colposo semplice) quando un soggetto agi-

/ EUTEKNEINFO / MARTEDÌ, 19 APRILE 2011

sce rappresentandosi la possibilità di realizzazione del fatto reato, ma senza accettarne il rischio, ovvero con la convinzione che il fatto medesimo non si verificherà. Si pensi, ad esempio, all’autista che, nel procedere a forte andatura in un centro cittadino, prevede l’investimento di un pedone, ma, confidando nella sua abilità, ritiene di poterlo evitare. In caso di morte del pedone, l’autista risponde di omicidio colposo con colpa cosciente e non di omicidio volontario. Appare chiaro, peraltro, come il confine tra i due profili psicologici sia tutt’altro che evidente, dovendo il giudice esplorare complessi processi psichici che si manifestano nel mondo interiore dell’agente, senza che spesso ne sia visibile la traccia nella realtà esterna. Nel caso di specie, peraltro, tale traccia esterna sembrerebbe essere stata individuata nel fatto che l’amministratore delegato avesse spostato dal 2006-2007 al 2007-2008 i lavori per la messa in sicurezza delle linee dello stabilimento, pur sapendo che quella sede, a quella data, sarebbe stata chiusa. Quanto alla responsabilità amministrativa ex DLgs. 231/2001, si evidenzia che l’art. 9 della L. 123/2007, inserendo l’art. 25-septies nel DLgs. 231/2001, ha esteso, a decorrere dal 25 agosto 2007, la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (l’art. 300 del DLgs. 81/2008 ha successivamente sostituito l’art. 25-septies del DLgs. 231/2001, rimodulando le sanzioni). A fronte di ciò, occorre sottolineare come la condanna della ThyssenKrupp per responsabilità amministrativa ex DLgs. 231/2001 scaturisca da una previsione normativa (l’art. 25septies del DLgs. 231/2001 appunto) entrata in vigore pochi mesi prima del verificarsi dei tragici eventi. Tale responsabilità, peraltro, è conseguenza del reato per il quale sono stati condannati i dirigenti ovvero dell’omicidio “colposo” commesso nell’“interesse” o “a vantaggio” dell’ente (sulla configurabilità di questo apparente ossimoro, si veda Trib. Trani 11 gennaio 2010) e non di quello più grave dell’amministratore delegato. L’art. 25-septies del DLgs. 231/2001, infatti, come evidenziato, colloca tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa ex DLgs. 231/2001 l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ma non anche l’omicidio volontario.

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