Riassunto diritto pubblico

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“ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO” 2007

Riassunto Libro “Diritto Pubblico” Bin - Pitruzzella Definizione di Diritto : 1) in senso soggettivo è una pretesa; 2) in senso oggettivo è un insieme di norme giuridiche ovvero un ordinamento giuridico.Sono due concetti e due aspetti interconnessi in quanto non potrei pretendere un “diritto” se ciò non fosse esplicitamente contemplato da una norma giuridica che lo tuteli e lo disciplini.Lo Stato è l’unico che può prevedere come sanzione alla violazione del proprio diritto, l’uso della coercizione fisica come l’arresto e il carcere. In ciò lo Stato detiene il monopolio.Le norme giuridiche rappresentano il “vero” diritto in quanto stabilite dallo Stato e garantite solo ed esclusivamente da esso con sanzioni coercitive e dal ricorso alla c.d. forza pubblica. Tutte le altre fattispecie sono considerate norma sociali.Fanno parte integrante del diritto: la cosiddetta Giurisprudenza ovvero l’insieme delle interpretazioni date alle norme dai Giudici chiamati ad applicarle e la cosiddetta Dottrina ovvero lo studio del diritto alla luce coerente della Giurisprudenza.Il Diritto genericamente si suddivide in: • Diritto Pubblico (tratta dell’organizzazione dei pubblici poteri e dei rapporti tra autorità pubbliche ed i privati con prevalenza per l’interesse pubblico); • Diritto Privato (tratta dei rapporti tra privati che pertanto stanno tra loro in posizione di parità). Dal Diritto Pubblico derivano: il dir. Costituzionale, amministrativo, ecclesiastico, tributario, penale, etc..Dal Diritto Privato derivano: il dir. Civile, commerciale, del lavoro, industriale, di famiglia, etc..Oggetto specifico del Diritto Pubblico sono: 1. Organizzazione Costituzionale dello Stato (ovvero rapporti tra organi costituzionali come il Governo, il Presidente della Repubblica, etc., c.d. “forma di governo” e quella tra apparati dello Stato ed il popolo c.d. “forma di Stato”.); 2. Organizzazione della Pubblica Amministrazione; 3. Fonti del diritto; 4. Provvedimenti amministrativi; 5. Libertà e diritti costituzionali; 6. Organizzazione della Giustizia.Il Potere: 1) Politico ovvero capacità di imporre la propria volontà con la forza legittima; 2) Sociale ovvero capacità di influenzare il comportamento di altri individui.Il Potere sociale di suddivide in: economico (chi detiene i beni produttivi ed i mezzi di produzione), ideologico (chi detiene la cultura ed i mezzi di informazione) e politico (chi detiene il potere legittimo di imporre la volontà con la forza).Il Potere Legittimo o politico secondo Max Weber si suddivideva in: tradizionale, carismatico e legalrazionale.Lo Stato : forma storica di organizzazione del Potere Politico (apparato centralizzato stabile), che esercita il monopolio della forza legittima, in un determinato territorio e che si avvale di una apparato amministrativo.Lo Stato moderno è caratterizzato dalla concentrazione del potere in capo ad un’unica entità astratta e la presenza di un’organizzazione amministrativo-burocratica di tipo professionale.Elementi costitutivi dello Stato: Sovranità: secondo la nostra Costituzione appartiene al popolo che la esercita nelle forme e limiti della Costituzione; Territorio: la sovranità è esercitata in un determinato territorio che si compone dalla 1) terraferma ovvero porzione di territorio delimitata da confini stabiliti da trattati internazionali talvolta coincidenti con confini naturali, 2) Mare Territoriale fascia di mare costiero che stando all’ultima convenzione internazionale è fissato in 12 miglia marine dalla costa, 3) piattaforma continentale è costituita dal fondo marino di profondità pressoché costante che circonda le terre emerse, 4) sedi consolari, ambasciate, aeromobili e navi battenti bandiera nazionale.Cittadinanza: è uno status che la Costituzione riconosce ai propri appartenenti al popolo che è connessa ad una serie di diritti e di doveri. La cittadinanza può essere acquistata, perduta o riacquistata secondo le forma dettate dalla legge e comunque non può essere privata per motivi politici.La Cittadinanza nell’Unione Europea e stata introdotta dal Trattano di Maastricht e prevede il diritto di circolare e soggiornare sul territorio dei paesi membri (fatte salve limiti e condizioni dettate dal Trattato); di

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godere della tutela da parte delle autorità diplomatiche di qualsiasi Stato alla stregua dei cittadini di tale Stato qualora lo Stato di nazionalità non si rappresentato nello Stato terzo, il diritto di petizione al Parlamento Europeo, il diritto di rivolgersi al Mediatore Europeo, il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e per il Parlamento Europeo nello Stato in cui si risiede.Inoltre l’Unione Europea si impegna a rispettare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del cittadino.Lo Stato è caratterizzato dalla suddivisione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario tra loro indipendenti e per il funzionamento si avvale di una burocrazia di tipo professionale. Accanto allo Stato esistono altri enti dotati di personalità giuridica quali Regioni, Province e Comuni che perseguono il soddisfacimento di interessi pubblici, avvalendosi della potestà pubblica o potere di imperio ovvero il potere di determinare effetti giuridici unilaterali indipendenti dalla volontà del destinatario. Tali potestà devono essere espressamente previste dalla legge ed esercitate in conformità della stessa.Gli apparati dello Stato e gli enti pubblici sono articolati in uffici (unità strutturale elementare). Gli uffici che qualificati da una norma come idonei ad esprimere la volontà della persona giuridica che rappresentano e ad imputarle l’atto e gli effetti sono detti Organi. Pertanto solo gli Organi possono compiere atti giuridici.Gli organi possono essere: rappresentativi in quanto eletti dal corpo elettorale oppure burocratici ovvero composti da persone burocraticamente professioniste che non hanno alcun rapporto con il corpo elettorale.Inoltre gli organi possono essere: 1) attivi quindi deliberativi; 2) consultivi che danno pareri ai primi sulle decisioni; 3) di controllo ovvero verificano la conformità alle norme (legittimità) ovvero la opportunità (merito) degli atti compiuti da altri organi.I pareri degli organi consultivi possono essere di tipo facoltativo ovvero che l’organo deliberativo ha facoltà e non l’obbligo di richiederlo; obbligatori; vincolanti.Gli organi Costituzionali sono elementi necessari allo Stato, sono indefettibili ovvero non possono essere soppressi o sostituiti senza cambiare la forma di Stato, la loro struttura è dettata dalla Costituzione, hanno parità giuridica tra loro.Forma di Stato: è il rapporto che intercorre tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l’insieme dei principi e dei valori a cui lo stato ispira le sue azioni.Forma di Governo: i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi principali dello Stato-apparato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi.Modelli di Stato: Stato Assoluto : è la prima forma dello Stato Moderno caratterizzata da un apparato autoritario separato e distinto dalla società e il potere sovrano è attribuito interamente al Re o meglio alla Corona. La Corona si distingueva dal Re poiché non era una persona fisica ma un organo impersonale dello Stato. Nello Stato assoluto vi è la concentrazione dei poteri legislativo ed esecutivo nelle mani del Re mentre il potere giudiziario è esercitato da Corti e Tribunali i cui Giudici sono comunque nominati dal Re. Pertanto la volontà del Re era la fonte primaria del Diritto. Stato di Polizia è una variante dello Stato assoluto con finalità di perseguire ed accrescere il benessere della popolazione. Il mercantilismo è l’idea secondo la quale la grandezza e la fama di un Re erano date dalla prosperità economica dello Stato ed in particolare al volume delle esportazioni, pertanto lo Stato deteneva i mezzi di produzione ed il monopolio su di essi.Lo Stato Liberale : nasce tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 a seguito della crisi dello Stato assoluto e della spinta della nascita del capitalismo e l’affermazione della borghesia. I caratteri strutturali sono una base sociale ristretta ad una sola classe, il principio di libertà, il principio rappresentativo, lo Stato di diritto. Un principale fattore che ha promosso lo stato liberale è stata l’economia di mercato, non gestibile dallo stato assoluto e consistente sul libero incontro tra domanda ed offerta di un determinato bene; nel mercato gli interessi tra l’offerente e l’acquirente sono diversi; la transazione risolve il conflitto facendo comparire il prezzo. L’economia di mercato storicamente si è accoppiata al modo di produzione capitalistico. Quest’ultimo è basato sulla distinzione tra i capitalisti che detengono i mezzi di produzione ed il proletariato ovvero i salariati che vendono la loro “forza lavoro” nel ciclo produttivo utile a produrre profitti per il capitalista. Si affermava cosi’ una società civile a cui lo Stato Liberale garantiva e riconosceva la capacità di autoregolarsi e di sviluppare autonomamente i propri interessi. Nasce così anche la necessita di redigere un codice civile contenenti norme generali, astratte e certe. Lo Stato liberale è caratterizzato dai seguenti tratti essenziali: garantista delle libertà e dei diritti degli individui; minimo, in quanto deve interferire minimamente nella sfera economica e dei rapporti tra gli individui; riconoscere la libertà individuale ed il conseguente diritto alla libertà personale, alla proprietà privata, alla libertà religiosa, di pensiero, di stampa, di domicilio etc.; separazione dei poteri tra più organi dello Stato in modo

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da poter controllarsi reciprocamente; principio di legalità, ovvero la tutela dei diritti è affidata alla legge; principio rappresentativo. Lo stato liberale viene anche definito stato monoclasse in quanto la base sociale ovvero quella che dava garanzie di buona gestione e pertanto l’unica a detenere il diritto di voto era la borghesia.Stato di democrazia pluralista: è l’evoluzione dello Stato liberale in cui la base sociale si allarga abbracciando tutte le classi sociali riconoscendo e garantendo così la pluralità dei gruppi, degli interessi, delle idee che possono incontrarsi, confrontarsi ed esprimersi liberamente in parlamento. Allargando la base sociale, quindi la quantità di elettori, si allarga anche la qualità della base elettorale che produce come effetto diretto: affermazione dei partiti di massa; configurazione degli organi elettivi come luogo di confronto e scontro di interessi eterogenei; riconoscimento di diritto sociali per i gruppi sociali più svantaggiati. Caratteri dello stato di democrazia pluralista sono suffragio universale con segretezza e periodicità del voto, pluripartitismo ne consegue pertanto il principio di tolleranza ovvero il dissenso non deve essere represso ma motivo di dibattito; pluralismo di formazioni sociali e politiche. In tal modo di limita il potere dello Stato che è costretto a confrontarsi con i vari centri di potere e attraverso le formazioni sociali ed i partiti si ha una maggiora partecipazione del popolo all’attività dello Stato. Stato totalitario: a seguito della crisi delle democrazie di massa dovuta alla non accettazione di tale tipo di democrazia pluralista da parte di tutte le forze politiche, presero il sopravvento delle forme di stato che negavano la democrazia pluralista ed imponevano il partito unico che di conseguenza identificava lo Stato. Nasce così lo stato totalitario quale lo stato Fascista, nazional-socialista (nazista), socialista che originariamente si basava sulla dittatura del proletariato che portò alla sostituzione dell’economia di mercato con una collettivistica. Venne mantenuta però comunque la figura di uno Stato forte per difendersi dall’esistenza di stati borghesi che minacciavano il mantenimento dell’ordinamento rivoluzionario (1917) nasce così l’URSS. Alla fine degli anni ’80, con la crisi degli stati socialisti, culminata dell’episodio simbolico della caduta del muro di Berlino, si riaffermano le democrazie pluraliste e lo Stato Sociale.Stato Sociale: ha base originariamente liberale, ma si discosta dall’originaria forma di essa con il riconoscimento politico dei partiti (democrazia pluralista) e la figura che lo stato assume nella distribuzione dei benefici e sacrifici sociali garantendo così la solidarietà tra diversi gruppi sociali. In tale ottica abbiamo politiche di tipo Keynesiano ovvero lo Stato pur di far fronte alla fasi di crisi economica, si indebita pur di garantire uno sbocco ai prodotti delle imprese impedendo così il collasso del sistema; oppure politiche di tipo regolativo cioè dirette ad influire sui comportamenti di alcuni determinati soggetti con norme giuridiche e politiche di tipo redistributivo, trasferendo risorse da determinata categorie di soggetti ad altre in modo di compensare compensi e sacrifici. Alla luce della globalizzazione che sta sempre più coinvolgendo le politiche dei vari Stati, è nata l’esigenza di adeguare le esigenze dello Stato alle esigenze della competitività internazionale, al fine di poter riuscire a garantire pari opportunità di vita ai suoi cittadini.- Per realizzare ciò alcuni stati stanno seguendo le seguenti manovre di razionalizzazione dello Stato sociale ovvero: superare l’universalismo dei servizi erogati dallo Stato, garantendo quelli gratuiti soltanto alla classi meno abbienti, mentre a pagamento in proporziona al reddito per le altre; principio di responsabilità individuale per cui l’individuo di impegna a mettere da parte per proprio conto il risparmio per garantirgli le risorse per affrontare i rischi della vita (assicurazioni sulla vita in sostituzione o ad integrazione delle pensioni statali, TFR, etc.); principio di sussidiarietà sia verticale ovvero trasferimento dei servizi di gestione agli enti locali più vicini ai cittadini che orizzontale ricorrere a formazioni sociali non a scopo di lucro e terze rispetto allo Stato, ma sovvenzionate ed incentivate economicamente da esso al fine di garantire migliori servizi di quelli resi dalle burocrazie pubbliche.La rappresentanza politica. Rappresentanza significa “agire per conto di” in base ad un formale mandato che il rappresentante ottiene nel caso politico con un mandato da parte del corpo elettorale ed il quale, con la propria indipendenza è chiamato a tutelare “con divieto di mandato imperativo” gli interessi generali del corpo elettorale che gli ha conferito il mandato a pena di essere destituito in seguito alle successive elezioni. Democrazia diretta e rappresentativa. Gli Istituti di democrazia diretto ovvero le modalità di partecipazione diretta del popolo al funzionamento statale sono essenzialmente tre: l’iniziativa legislativa popolare; la petizione; il referendum. Quest’ultimo particolarmente importante e maggiormente utilizzato si distingue in: • referendum abrogativo in cui il corpo elettorale viene chiamato ad abrogare o modificare una legge; • referendum approvativo ovvero quello di approvare una legge; • referendum consultivo ovvero esprimere un parere.La democrazia rappresentativa si base come già detto su elezioni di rappresentati, i quali partecipano per conto del corpo elettorale all’attività dello Stato.La separazione dei poteri. A partire dal modello di Stato Liberale si distingue la separazione tra i tre principali poteri dello Stato, ovvero legislativo, esecutivo e giudiziario, in capo a diversi organi statali tra loro indipendenti al fine di potersi autoregolare e controllarsi reciprocamente. Ogni potere è legato ad una funzione ovvero la funzione legislativa pone norme generali ed astratte i cui atti caratteristici hanno la

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forma delle Leggi; la funzione giurisdizionale o giuridica applica le norma al fine di dirimere le controversie ed i cui atti hanno la forma delle sentenze, la funzione esecutiva consiste nella cura in concreto dei pubblici interessi i cui atti hanno la forma dei Decreti.La regola di maggioranza. Caratterizza lo stato liberale e la democrazia pluralista ed assume significati diversi: principio funzionale, ossia la tecnica attraverso cui un collegio può decidere; principio di rappresentanza e cioè il mezzo attraverso cui si eleggono il Parlamento e le assemblee rappresentative; principio di organizzazione politica ovvero il criterio attraverso cui si svolgono i rapporti in Parlamento. La regola di maggioranza è quella che presuppone la maggioranza dei voti per adottare una decisione e che si contrappone all’unanimità che presuppone la totalità dei consensi. La maggioranza può essere relativa/semplice (maggioranza dei voti); o con quorum più elevati che garantiscono pertanto le minoranze escludendo la tirannia della maggioranza ovvero la maggioranza assoluta (metà dei voti dei menbri del colleggio +1) o qualificata (ovvero ottenere i 2/3 dei consensi). Democrazie maggioritarie e Democrazie consociative. Nelle prime la maggioranza che detiene i posti al Parlamento decide anche la composizione del governo pertanto la minoranza fa da opposizione e rappresenta anche il metro di giudizio per il corpo elettorale circa le prossime elezioni garantendo così anche un certa ciclicità (qualora un attuale governo di maggioranza non dovesse soddisfare il corpo elettorale, alle successive elezioni perdendo credibilità e fiducia, verrà eletta quale maggioranza l’attuale opposizione).Nelle democrazie consociative (es. tipico la c.d. prima Repubblica Italiana), il Governo veniva deciso attraverso la negoziazione ed i compromessi tra i partiti solo dopo l’elezione del Parlamento.Le minoranze. La Costituzione garantisce le minoranze che non sono soltanto politiche, ma anche permanenti dovute a fattori di lingua, religione, razza. Pertanto è fatto esplicito divieto garantito dalla Costituzione di discriminazione in relazione all’utilizzazione di una lingua diversa da quella nazionale, di religione, o di razza.Stato Unitario, Stato Federale e Stato Regionale. La separazione tra poteri ed i limiti alla regola di maggioranza, non possono realizzarsi solo orizzontalmente nel rapporto tra poteri dello Stato, ma anche verticalmente attraverso la distribuzione del potere politico e del funzionamento statale tra Stato ed enti territoriali.Si distingue primariamente tra Stato Unitario in cui il potere è attribuito allo Stato centrale che si avvale solo burocraticamente di enti periferici, oppure Stato composto in cui il potere è distribuito tra Stato ed enti locali che sono titolari del potere di indirizzo politico e della funzione legislativa ed amministrativa nei territori di appartenenza ed i cui membri vengono eletti dalle popolazioni locali.Lo Stato composto si suddivide in Stato Federale e Stato Regionale. Lo stato federale è caratterizzato da: un ordinamento statale federale dotato di una costituzione scritta e rigida e di enti politici territoriali dotati di proprie Costituzioni; ripartizione di competenze tra lo Stato Federale e gli Stati membri; esistenza di un parlamento bicamerale in cui esiste almeno una camera rappresentativa degli Stati membri; la partecipazione degli Stati membri in maniera diretta o indiretta al procedimento di revisione della Costituzione Federale.Lo Stato Regionale è caratterizzato da: una Costituzione Statale che riconosce e garantisce l’esistenza degli enti territoriali dotati di autonomia politica, cioè capaci di darsi un orientamento politico nei limiti posti dalla Costituzione ed un proprio statuto (non una propria Costituzione); l’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenza legislative ed amministrative, una partecipazione assai limitata all’esercizio delle funzioni Statali, la mancanza di una camera rappresentativa degli enti locali, l’attribuzione ad un Corte Costituzionale di dirimere i conflitti tra Stato e Regioni.Principalmente la differenza è insista all’origine della fondazione dello Stato in quanto nello Stato Federale, gli originari stati indipendenti, cedono parte del loro potere allo Stato Federale, mentre nello Stato Regionale, il potere detenuto dallo Stato centrale viene in parte devoluto agli organi territoriali regionali (cosiddetta devolution).L’Unione Europea. È una struttura istituzionale che si poggia su tre pilastri; quello centrale è la comunità europea (CE) che ricomprende le tre comunità già esistenti (CEE, CECA ed EURATOM); i due pilastri laterali sono costituiti dalla PESC politica estera e di sicurezza comune e dalla CGAI cooperazione nella gestione della giustizia ed affari interni. Nella CE, per le decisioni, grazia al buon grado di cooperazione raggiunto non è necessaria l’unanimità degli Stati membri, condizione invece necessaria nelle deliberazioni degli altri due organi.Organizzazione: 1) Consiglio europeo: è l’unico organo dell’UE, gli altri sono derivati dalla CE. E’ l’organo di impulso politico, chiamato a definire gli orientamenti politici generali me privo di poteri normativi propri. E’

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composto dai capi di stato e di governo di ciascun stato membro e dal Presidente della Commissione.

2) Consiglio: è l’organo titolare del potere di adottare gli atti normativi e del compito di coordinare le politiche generali di tutti gli Stati membri. E’ formato da un rappresentante per ogni stato, componente del Governo, in relazione alla materia trattata, o in alcuni casi dai Capi di Stato o di Governo ed è presieduto a turno da ciascuno dei suoi componenti per un periodo di sei mesi. Le deliberazione avvengono per maggioranza semplice, ma in alcuni casi è richiesta la maggioranza qualificata attribuendo al voto di ciascuno stato un peso diverso (c.d. voto ponderato), talvolta è richiesta l’unanimità. Il Consiglio è coadiuvato dal Comitato dei rappresentanti Permanenti.3) Commissione: è il centro dei processi di decisione, è l’organo di propulsione dell’ordinamento comunitario. Dispone dei poteri di iniziativa normativa per gli atti che il consiglio adotta; di poteri di decisione amministrativa e di regolamentazione, di potere di controllo sugli stati membri riguardo agli obblighi comunitari, controllo anche indiretto magari su segnalazione di privati cittadini per cui si istaura un rapporto trilatero commissione-stato membro-cittadino. Inoltre gestisce i finanziamenti comunitari. E’ composta da un rappresentante per ogni stato, che durano in carica 5 anni e sono scelti in base alle loro competenze di comune accordo tra gli Stati Membri ed il futuro presidente della Commissione. La nomina del Presidente e dei membri deve essere approvata dal Parlamento il quale può anche censurare l’intera commissione costringendola alle dimissioni. 4) Parlamento Europeo: è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri, eletti in ciascuno stato per la durata di 5 anni a suffragio universale e diretto. E’ un organo rappresentativo dotato di legittimazione democratica che partecipa pienamente al processo di formazione degli atti normativi attraverso le procedure di codecisione (adozione di provvedimenti normativi proposti dalla commissione che richiese il consenso del P.E. che detiene il diritto di veto, superabile con la convocazione di un apposito comitato di conciliazione) e di cooperazione (consente al P.E. di ottenere che il consiglio effettui un secondo esame sull’atto proposto). Inoltre risponde alle petizioni dei cittadini comunitari e a tale scopo nomina un Mediatore chiamato ad indagare sulla cattiva amministrazione comunitaria denunciata. Inoltre può disporre di temporanee commissioni d’inchiesta sull’operato della Commissione e può presentare interrogazioni.5) Corte di Giustizia: è l’organo giurisdizionale comunitario chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione del Trattato. E’ composto da tanti Giudici quanti sono gli Stati membri.6) Corte dei Conti : è organo di controllo contabile della Comunità.7) Comitato delle Regioni: è un organo consultivo del Consiglio, della Commissione e del P.E. ed esprime i pareri obbligatori nei casi previsti dal Trattato.La CE e la UE lavorano nel rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà. Per gli stati membri è previsto il principio di leale cooperazione.Le Forme di Governo. Monarchia Costituzionale. È la forma di stato che si afferma nel passaggio dalla monarchia assoluta allo Stato liberale. E’ caratterizzata dalla netta separazione di poteri tra il Re ed il Parlamento titolari rispettivamente del potere esecutivo e legislativo.Successivamente per il principio di infallibilità del Re, è stato frapposto tra i precedenti Organi il Governo il quale si assume le responsabilità derivanti dal potere esecutivo. Esso è nominato dal Re ma deve godere del voto di fiducia del Parlamento.Parlamentarismo dualista e monista: il primo si caratterizza per il potere esecutivo ripartito tra capo dello Stato e Governo (esecutivo bicefalo), il governo gode della fiducia del Re e del Parlamento, a garanzia dell’equilibrio tra potere esecutivo e legislativo al Capo dello Stato è riconosciuto il potere di scioglimento anticipato del Parlamento.Il secondo ovvero il monista si caratterizza dal rapporto di fiducia che il Governo ha esclusivamente con il Parlamento mentre il Capo dello Stato è relegato in un ruolo di garanzia e pertanto estraneo al circuito di decisione politica. Il ruolo del Capo dello Stato è la controfirma da parte del Governo il quale si assume la responsabilità politica degli atti sollevando così da tale responsabilità il Capo dello Stato.Nello Stato di democrazia pluralista, si assiste alla formazione di una pluralità di partiti e gruppi organizzati che istaurano rapporti tra loro e spesso formano degli schieramenti polarizzati. Dove le differenze ideologiche sono sostanziali, si ha un sistema multipolare, dove le differenze sono minori si ha

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solitamente un sistema bipolare, in taluni casi come quello Inglese o Americano si hanno un sistema bipartitico.Le forme di Governo della democrazia pluralista sono tre ovvero il sistema parlamentare, il sistema presidenziale ed il sistema semipresidenziale.1) La forma di Governo parlamentare è caratterizzata dal rapporto di fiducia tra il Governo ed il Parlamento in quanto il primo è emanazione permanente del secondo il quale può costringerlo alle dimissioni votandogli la sfiducia. Bisogna poi distinguere a secondo se il Parlamento e bicamerale o meno se la sfiducia debba essere votata da entrambe le camere o meno. Al fine di evitare il formarsi di governi deboli e instabili, si è deciso di razionalizzare il parlamentarismo. Con tale definizione si indica la tendenza a tradurre in disposizioni costituzionali scritte le regole di funzionamento del sistema parlamentare. Singolare è il modello tedesco nell’ambito di tale razionalizzazione chiamato Cancellierato in quanto il Capo del Governo detto Cancelliere dello Stato, viene proposto dal Presidente Federale (Capo dello Stato) e votato senza discussione dalla sola Camera politica (Bundestag) a maggioranza dei suoi membri. Se il candidato non ottiene la maggioranza, la Camera può eleggere un altro cancelliere entro i quattordici giorni successivi. Decorso tale termine, viene eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. Se non si arriva alla maggioranza assoluta (1/2 + 1), il Presidente Federale deve scegliere se nominarlo ugualmente o se sciogliere la Camera. L’Istituto più noto della forma di Governo tedesca è la sfiducia costruttiva ovvero qualora la Camera politica debba votare la sfiducia al Cancelliere lo può fare solo se contestualmente elegge un nuovo Cancelliere. Ciò per evitare le c.d. crisi al buio ovvero determinare vacanze Governative.Parlamentarismo maggioritario e compromissorio (vedasi sopra concetto di democrazia maggioritaria e consociativa). 2) La forma di governo presidenziale è quella in cui il capo dello Stato (solitamente Presidente), è eletto dall’intero corpo elettorale nazionale; non può essere sfiduciato da un voto parlamentare durante il suo mandato che ha durata prestabilita; presiede i Governi da lui nominati (tipico esempio gli USA). 3) La forma di governo semipresidenziale è quella in cui il Capo dello Stato (solitamente Presidente) è eletto direttamente dal corpo elettorale dell’intera nazione e dura in carica per un periodo prestabilito; è indipendente dal Parlamento perché non ha bisogno della sua fiducia, tuttavia non può governare da solo ma deve nominare un Governo il quale deve avere la fiducia dal Parlamento. Essendo un sistema bicefalo ovvero ove il potere è detenuto sia dal Presidente della Repubblica che dal Primo ministro ed il relativo Governo, bisogna anche distinguere forme di governo semipresidenziali a presidente forte (Francia) o a prevalenza di Governo (Austria, Irlanda, Islanda).Esistono altre forme minori di governo quali: •

il governo neoparlamentare in cui il primo ministro e eletto direttamente dal popolo; l’elezione del Primo Ministro e del Parlamento è contestuale, eventuali crisi di governo porterebbero alle dimissioni del Governo ed allo scioglimento anche delle Camere con nuove elezioni per entrambi gli organi.-

il governo direttoriale (Svizzera) accanto al Parlamento vi è un direttorio, eletto dal primo che svolge le funzioni di Governo e Capo dello Stato.-

I sistemi elettorali. Elettorato Attivo e Passivo. Per elettore attivo si intende colui il quale è in grado di votare. Ciò poiché ha i requisiti dell’età e non è sottoposto a provvedimenti restrittivi di tale libertà personale impostigli dalla legge.Per elettore passivo si intende colui che ha i requisiti per essere votato.In Italia i requisiti per l’elettorato attivo sono: la cittadinanza, e la maggiore età per la Camera dei Deputati, mentre aver compiuto 25 anni per il Senato.Per l’elettorato passivo necessitano 25 anni per la Camera dei Deputati e 40 anni per il Senato.Il diritto di voto è caratterizzato dal fatto che è personale, segreto, libero, eguale ed è un dovere civico.Ineleggibilità e incompatibilità parlamentari: la prima consiste in un impedimento giuridico, precedente all’elezione, la seconda è quella in cui un soggetto validamente eletto, non può cumulare la funzione di Parlamentare con altra funzione.I sistemi elettorali: sono i meccanismi attraverso i quali i voti espressi si trasformano in seggi. Si compone essenzialmente in tre parti: 1) tipo di scelta che spetta all’elettore; 2) la dimensione del collegio

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nel cui ambito viene espresso il voto che può essere unico, pluricollegiale e ancora collegio uninominale ovvero in cui risulta eletto un solo candidato o plurinominale ove vengono eletti due o più candidati; 3) formula elettorale che è il meccanismo tramite il quale si procede sulla base di voti espressi alla ripartizione dei seggi tra i soggetti che hanno partecipato alla competizione elettorale. In riferimento alla formula elettorale si hanno sistemi elettorali A) maggioritari ovvero il seggio in palio è attribuito a chi ottiene la maggioranza dei voti. Ciò significa che solo i voti presi dal candidato di maggioranza risultano utili. Qui bisogna distinguere due ipotesi se la maggioranza richiesta è assoluta (1/2 + 1) o relativa (semplicemente chi ottiene più voti).In caso di maggioranza richiesta di tipo assoluto, se nessuno dei candidati al primo turno ottiene la maggioranza, si procede ad un secondo turno elettorale detto “ballottaggio” a cui partecipano i due candidati che hanno ottenuto più voti e stavolta di procede con maggioranza relativa. B) proporzionali ovvero i seggi sono distribuiti in maniera proporzionale ai voti ottenuti da ciascuna lista in competizione. Ai fini della ripartizione si tiene conto di tutte le liste che abbiano ottenuto una quantità di voti rientranti in una percentuale minima prestabilita. Nel caso proporzionale, per ripartire matematicamente i seggi si seguono due formule dette metodo d’Hont e metodo del quoziente.In Italia attualmente vige per le elezioni parlamentari un sistema proporzionale caratterizzato da: lista bloccata (l’elettore vota per la lista ma non per i singoli candidati); possibilità per i partiti di collegare più liste in una coalizione che dovrà presentare un unico programma elettorale; preventiva indicazione del capo della coalizione il quale in caso di vittoria sarà il Presidente del Consiglio; clausola di sbarramento ovvero le liste o coalizioni che non hanno superato una certa soglia di voti non vengono prese in considerazione; premio di maggioranza diretto a garantire comunque che la coalizione o la lista singola più votata abbia la maggioranza in Parlamento.Per le elezioni della Camera e del Senato vi sono delle differenze in quanto il Senato è eletto a base regionale è pertanto i seggi sono assegnati con formula proporzionale all’interno di ciascuna regione, così come la clausola di sbarramento ed il premio di maggioranza.Le elezione del Parlamento Europeo sono l’unico esempio in Italia di elezioni rigorosamente a sistema proporzionale. I seggi attribuiti all’Italia sono attualmente 78 e sono ripartiti in 5 grandi circoscrizioni nazionali.L’Organizzazione Costituzionale Italiana La forma di governo italiana è parlamentare a debole razionalizzazione in cui cioè sono previsti solo limitati interventi del diritto Costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto di fiducia e la capacità di direzione politica del Governo.La Costituzione contempla la mozione di sfiducia che è l’atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia con il Governo costringendolo alle dimissioni. La mozione di sfiducia come quella di fiducia iniziale all’atto di nomina del Governo, è motivata e votata per appello nominale. Ciò comporta a carico di chi fa cadere il governo una chiara responsabilità politica nei confronti degli elettori ed evitare il fenomeno dei c.d. franchi tiratori ovvero di chi nascondendosi dietro al voto segreto, pur facendo parte della maggioranza di governo vota contro per farlo cadere. Inoltre la mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni. In Italia, le crisi di governo non sono mai avvenute per mozione di sfiducia ma per rottura degli accordi dei partiti di maggioranza che hanno portato alle dimissioni del Governo.La mozione di fiducia è invece prevista all’atto della formazione del Governo che entro dieci giorni si deve presentare alle Camere per ottenerla.Le crisi di governo si distinguono in parlamentari ed extraparlamentari. Nel primo caso si ha la crisi a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia o al voto contrario su di una questione di fiducia posta dal Governo al Parlamento che tende ad obbligare la maggioranza a rimanere compatta. Nel caso in cui il Governo non ottiene o mantiene la fiducia, si dimette. Nel secondo caso ovvero le extraparlamentari, si hanno quando il Governo rimette le proprie dimissioni volontariamente a seguito di una crisi interna alla maggioranza.Il Governo. E’ un organo costituzionale complesso formato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dall’Organo collegiale Consiglio dei Ministri. Il governo detiene il potere esecutivo ed esercita una quota rilevante dell’indirizzo politico.La formazione del Governo: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri che controfirma il provvedimento della propria nomina; i Ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio; i membri del governo prima di assumere le loro funzioni devono giurare nelle mani del Presidente della Repubblica, entro dieci giorni dalla formazione del Governo lo stesso di deve presentare alle Camere per il voto di fiducia che è accordata o revocata con mozione motivata votata per appello nominale. Il Governo si presenta come soggetto politicamente unitario, responsabile politicamente nella sua unità per l’indirizzo politico che segue e capace di dare attuazione coerente a tale indirizzo, sia nella sua attività che nei rapporti con gli altri organi costituzionali.-

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri che rispondono collegialmente per gli atti del Consiglio ed individualmente per gli atti dei singoli Ministeri. Pertanto si hanno tre principi: della responsabilità politica di ciascun ministro; della responsabilità politica collegiale; della direzione politica monocratica basata cioè sui poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri.Dopo la crisi di Governo o dopo le elezioni, il Presidente della Repubblica procede alle consultazioni (non previste dalla Costituzione), incontrando i presidente dei vari gruppi parlamentari che si fanno accompagnare dagli esponenti più significativi dei vari partiti ovvero i segretari dei partiti politici, nonché i presidenti delle Camere e qualsiasi altra personalità ritenga utile per venire a conoscenza delle negoziazioni per la formazione del Governo. L’incarico è conferito oralmente dal Presidente della Repubblica e di regola viene accettato con riserva ovvero fino a che non sia stilata la lista dei Ministri da proporre ed il Programma di Governo. Esauriti tali incarichi, il Presidente della Repubblica con proprio Decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi, i singoli Ministri. Questi solitamente in tempi brevissimi (24 ore o meno) prestano Giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, quindi entro dieci giorni si presenta alle Camere per ottenere la fiducia, solo dopo tale atto il Governo è pienamente legittimato e può ottenere pienezza dei suoi poteri. La fiducia viene votata a maggioranza relativa. Organi governativi non necessari: quali il vice Presidente del Consiglio dei Ministri; il Consiglio di Gabinetto; i Comitati interministeriali tra cui i più importanti sono il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ed il CIACE (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei); i Ministri senza portafoglio; i Sottosegretari di Stato; i Viceministri; i Commissari straordinari del Governo.Settori della politica governativa: la politica di bilancio e finanziaria (il governo è chiamato ad elaborare il documento di programmazione economico – finanziaria, il disegno di Legge finanziaria, disegno di Legge del Bilancio etc.); la politica estera (sostanzialmente la stipula di trattati internazionali ed i rapporti con gli altri Stati); la politica Comunitaria (che concerne i rapporti con le istituzioni comunitarie); la politica militare (la Costituzione disciplina il regime di emergenza bellica secondo il quale le Camere deliberano lo Stato di Guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, il Capo dello Stato dichiara lo Stato di Guerra deliberato delle Camere, il Capo dello Stato ha il comando delle forze armate e preside il Consiglio supremo di difesa, anche se la direzione politica e tecnico militare delle forze armate rientra nell’indirizzo politico ed amministrativo del Governo); la politica informatica e di sicurezza (Il Presidente del Consiglio dei Ministri può apporre il segreto di Stato su tutti gli atti, documenti, notizie ed attività la cui diffusione sia idonea a turbare e recare danno alla integrità dello Stato democratico). L’Organizzazione dei Servizi Segreti: SISMI (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare) alle dipendenze del Ministro della Difesa ed il SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica) alle dipendenze del Ministro degli Interni.Per il coordinamento del Settore esiste il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza che ha funzioni di consulenza e proposta.Gli organi ausiliari: Il Consiglio nazionale dell’economia e del Lavoro (è composto da esperti e di rappresentanti delle categorie produttive); il Consiglio di Stato (organo di consulenza giuridico amministrativa del Governo ed organo giurisdizionale di appello della Giustizia amministrativa); La Corte dei Conti (a)esercita il controllo preventivo di legittimità su alcuni atti delle amministrazioni statali nonché il controllo dei gestione delle amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, b) il controllo successivo sulla gestione del Bilancio dello Stato, c) controllo sulla gestione finanziaria degli enti dello Stato, d)funzione giurisdizionale in materia di giudizi di responsabilità dei pubblici funzionari per il danno arrecato alle amministrazioni, di giudizi di conto ed in materia di pensioni (civili e militari).Il Parlamento. La struttura dei Parlamenti moderni può essere bicamerale o monocamerale. La Costituzione Italiana ha optato per la prima alternativa, prevedendo l’articolazione del Parlamento in Camera dei Deputati e Senato. Le Due Camere sono dotate delle medesime funzioni, aventi lievissime differenziazioni strutturali, in quanto il Senato è legato al territorio regionale. Ciascuna Camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo, mentre la formazione delle Leggi richiede l’approvazione del medesimo testo legislativo da entrambi i rami del Parlamento. La Camera è composta da 630 deputati mentre il Senato da 315 senatori. Solo per il Senato è previsto che il Presidente della Repubblica possa nominare 5 senatori a vita. Entrambe le camere hanno mandati che durano 5 anni (c.d. legislatura). Per le elezioni è in uso un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due camere soltanto in specifiche circostanze dettate dalla Costituzione ovvero: l’elezione del Presidente della Repubblica (cui partecipano anche dei delegati delle Regioni); l’elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale; l’elezione di 1/3 dei componenti del CSM; la votazione dell’elenco dei cittadini dal quale i sorteggiano i membri “aggregati” alla Corte Costituzionale per giudicare le accuse costituzionali; la messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati, mentre al Presidente del Senato è dato il compito di supplire il Presidente della Repubblica nei casi di impedimento previsti dall’art.86 Cost.. Per il funzionamento delle Camere si fa riferimento alla Costituzione ed ai regolamenti da

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essa previsti. I regolamenti vengono adottati da ognuna delle Camere con votazione a maggioranza assoluta. Ciascun ramo del Parlamento ha un’organizzazione interna formata da diversi organi quali il Presidente d’assemblea, l’ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi parlamentari, la conferenza dei capigruppo. Per l’elezione dei Presidenti d’assemblea è prevista una maggioranza qualificata (2/3) nelle prime votazioni. Per la Camera dei Deputati è previsto che l’elezione avvenga con scrutinio segreto con un quorum nella prima votazione di 2/3, mentre dopo la terza votazione si richiede la maggioranza assoluta. Per il Senato è eletto Presidente colui che ottenga la maggioranza assoluta dei voti dei componenti; se per due scrutini non si raggiunge detta maggioranza, è sufficiente la maggioranza dei presenti, computando tra i voti anche le schede bianche; se dopo il terzo scrutinio nessuno ha raggiunto detta maggioranza, si procede al ballottaggio fra i due senatori che hanno riportato il maggior numero di voti: risulterà eletto colui che ha raggiunto la maggioranza relativa. Per l’ufficio di presidenza è previsto che vi facciano parte deputati o senatori appartenenti a ciascun gruppo politico. Al Senato c’è la particolarità che qualora un componente dell’ufficio di Presidenza, migri durante il mandato da un gruppo all’altro decada dall’incarico; cioè poiché era frequente tale situazione. La durata delle camere è di cinque anni. Sono previste due eccezioni, la Proroga, prevista solo in caso di Guerra e la Prorogatio che è un istituto in virtù del quale l’organo scaduto non cessa di esercitare le sue funzioni fino a quando non sia provveduto al suo rinnovo. Per la validità delle sedute è prevista la maggioranza assoluta dei componenti. Per la validità delle deliberazioni se non diversamente previsto dalla Costituzione, è prevista la maggioranza dei presenti (quorum funzionale). La norma prevede che il voto debba essere palese tratti i casi stabiliti dalla Costituzione in cui è previsto il voto segreto. Il voto può essere espresso con alzata di mano, per appello nominale, mediante procedimento elettronico, per schede. Per regola generale le sedute delle Camere sono pubbliche, per il principio della pubblicità dei lavori parlamentari.I gruppi parlamentari. Un ruolo fondamentale nell’organizzazione delle Camere sono i Gruppi parlamentari ovvero le unioni dei membri di una camera espressione dello stesso partito o movimento. La Costituzione prevede che nelle commissioni permanenti e d’inchiesta siano inseriti rappresentati di tutti i gruppi parlamentari. I parlamentari, entro pochi giorni dalla prima riunione delle nuove camere devono dire a quale gruppo si associano. Coloro che non si associano vengono inseriti in un gruppo detto misto.I Presidenti dei gruppi parlamentari danno vita alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari che ha poteri di organizzazione dei lavori dell’assemblea, approva il programma dei lavori d’aula ed il relativo calendario. Alla Camera i Presidenti dei gruppi possono presentare emendamenti e mozioni. Inoltre al Gruppo è attribuito il potere di designare i membri che faranno parte delle commissioni parlamentari. Inoltre i Presidenti di ciascun gruppo vengono sentiti dal P.d.R. durante le crisi di governo in quanto i partiti sono associazioni private non riconosciute dalla Costituzione e l’unica proiezione istituzionale di essi è proprio tramite i gruppi parlamentari. Commissioni Parlamentari e Giunte. Le commissioni parlamentari sono organi collegiali che possono essere permanenti, temporanei, monocamerali o bicamerale. I componenti sia delle commissioni che delle giunte deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari. Le commissioni temporanee come quelle d’inchieste assolvono compiti particolari e durano solo il tempo necessario all’adempimento della loro particolare funzione. Le commissioni permanenti sono invece stabili e necessarie in ciascuna camera. Esse hanno funzioni di indirizzo, controllo ed informazione; si riuniscono in sede consultiva per esprimere pareri. Ciascuna commissione permanente solitamente ha competenza su una determinata materia. Le commissioni bicamerali, sono formate in parte eguali dei componenti delle due camere. Ai loro lavori si applica il regolamento della Camera dei Deputati presso la quale hanno sede. Tra le più importanti commissioni bicamerali sono il Comitato per i servizi di sicurezza; la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le Giunte sono organi collegiali le cui funzioni sono l’esercizio di compiti di garanzia della corretta osservanza del regolamento e di elaborazione di proposte di modifica dello stesso, la verifica dell’assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, al Senato vi è pure la Giunta per gli affari delle Comunità Europee con poteri consultivi. Le prerogative parlamentari. L’art. 68 Cost. prevede l’insindacabilità in qualsiasi sede per le opinioni espresse ed i voti dai nell’esercizio delle funzioni parlamentari; l’immunità penale in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare, ne a limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La prima prerogativa, dura anche dopo la scadenza del mandato, mentre la seconda dura solo per la durata del mandato del Parlamentare. L’autorizzazione delle Camere non è prevista se l’onorevole è colto in flagranza di reato e si stato condannato con sentenza irrevocabile. Le funzioni del Parlamento. La funzione parlamentare di controllo si esplicita mediante l’interrogazione, che è una domanda che un parlamentare rivolge in forma scritta al Governo avente ad oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto; l’interpellanza ove con richiesta scritta il parlamentare chiede di conoscere l’intenzione politica del Governo in riferimento ad un determinato fatto o situazione. Dal 1983 sono state introdotte le interrogazioni a risposta immediata (c.d. question time dedicato il mercoledì pomeriggio) in cui il parlamentare ha a disposizione un sola domanda con risposta immediata da parte del Governo (Presidente, vice presidente o il singolo ministro interessato dalla materia). Atti parlamentari di indirizzo: la mozione può essere presentata da un presidente di gruppo, da dieci parlamentari della Camere o da otto Senatori. Il fine è quello di determinare un discussione e la deliberazione della camera su questioni che

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incidono sull’attività di Governo; il Governo può porre la questione di fiducia. La risoluzione può essere proposta anche in commissione ed ha come fine quello di manifestare un orientamento o un indirizzo. Le inchieste parlamentari: ciascuna camera ha facoltà di istituire commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse, con i poteri ed i limiti dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta parlamentare che si può svolgere parallelamente a quella giudiziaria può far valere in capo ai singoli solo responsabilità politiche e non giudiziarie che spettano alla competente autorità. I dati acquisiti dalla commissione non possono essere utilizzati in sede giudiziaria. L’atto conclusivo a differenza dell’ambiente giudiziario (sentenza) è una relazione. Parlamento e comunità europea. L’appartenenza dell’Italia alla C.E. pone al parlamento due fondamentali esigenze: 1) recepire le direttive comunitarie in tempi ragionevoli, 2) avere cognizione degli indirizzi comunitari sui grandi temi. Il processo di bilancio tra Governo e Parlamento: La disciplina delle entrate e quella della spesa costituiscono i due aspetti della finanza pubblica. Per le entrate sono stabiliti due principi fondamentali il primo è quello secondo cui “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. L’imposizione tributaria non è proporzionale me di tipo progressivo. Altro principio è che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. La spesa pubblica pone i seguenti principi: 1) il Governo deve redigere un bilancio preventivo che il parlamento deve approvare con legge; qualora in Parlamento non riesca ad approvare la legge entro il 31 dicembre, il Governo ricorre al c.d. esercizio provvisorio ovvero è autorizzato a continuare alla riscossione delle entrate ed all’erogazione delle spese per un periodo massimo di 4 mesi; 2) Obbligo di copertura delle leggi di spesa, ovvero tutte le nuove leggi che prevedono delle spese devono indicare le risorse finanziare con le quali coprirle. Ciò spesso comporta una maggiore pressione fiscale ma per evitare il disagio dei cittadini, spesso si ricorre all’indebitamento del Tesoro dello Stato. Quest’ultimo emette obbligazioni che vengono acquistate da privati (BOT, CCT, BTP, etc.). Questo tipo di scelta però è stato drasticamente ridotto dai trattati Europei che impongono agli stati membri di risanare il proprio debito pubblico. Il disavanzo viene ritenuto eccessivo se supera la soglia del 3% del PIL o se il debito pubblico supera la soglia del 60% del PIL. La legge finanziaria, introdotta nel 1978, consente di distribuire risorse nuove per il futuro e di razionalizzare le spese passate e pertanto viene definita omnicomprensiva e libera di produrre qualsiasi effetto finanziario. Prima che il governo presenti il disegno di legge di bilancio di previsione e il disegno di legge finanziaria, viene trasmesso entro il 30 giugno, il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) che delinea preventivamente i contenuti essenziali della legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati; in autunno inizia la sessione di bilancio con la discussione delle finanziaria e dei disegni di legge collegati; a completare la manovra c’è un bilancio pluriennale.Il Presidente della Repubblica. Nei sistemi parlamentari il Capo dello Stato può assumere ruoli che oscillano tra organo di garanzia costituzionale e organo governante. Nella prima ipotesi il P.d.R. (o il Re nelle monarchie parlamentari) dovrebbe restare rigorosamente estraneo alle scelte che riguardano l’indirizzo politico ed i suoi poteri dovrebbero solo garantire il corretto funzionamento del sistema istituzionale. Nella seconda ipotesi qualora la politica dei partiti non fosse in grado di trovare soluzioni ai problemi, egli dovrebbe assumere un ruolo decisivo politico in ultima istanza. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali eletti dai rispettivi consigli (tre per ogni regione tranne la Val D’Aosta solo uno) ciò per garantire la rappresentanza delle minoranze. I requisiti sono la cittadinanza italiana, il compimento del cinquantesimo anno di età ed il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre l’Ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. All’elezione si procede per iniziativa del Presidente della Camera il quale 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali. Analoga iniziativa è assunta dal Presidente della Camera entro 15 giorni in cado di impedimento permanente, morte o dimissioni del Presidente della Repubblica. Nel caso in cui le camere siano sciolte o se manchino meno di tre mesi alla loro cessazione, l’elezione del nuovo Presidente sarà effettuata dalle nuove Camere entro 15 giorni dalla loro riunione. In tal caso il poteri del P.d.R. uscente sono prorogati fino all’elezione del nuovo. L’elezione avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dell’assemblea; dopo il terzo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta. Una volta eletto il P.d.R. presta giuramento davanti alle camere in seduta comune ma non più integrato dei componenti regionali, accompagnato da un breve discorso in cui preciserà i principi ai quali saranno ispirate le proprie funzioni. Il mandato presidenziale inizia con il giuramento e dura per sette anni. Alle dipendenze del P.d.R. è posta un struttura chiamata Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. La cessazione dalla carica presidenziale può avvenire per: conclusione del mandato; morte; impedimento permanente; dimissioni; decadenza per perdita di uno dei requisiti di eleggibilità; destituzione per effetto di sentenza di condanna pronunciata dalla Corte Costituzionale per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Nei casi di dimissioni, scadenza del mandato, impedimento permanente, il P.d.R. diviene di diritto senatore a vita a meno che non vi rinunci. La Costituzione stabilisce che “nessun atto del P.d.R. è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità e che gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri”. La controfirma serve a deresponsabilizzare politicamente il P.d.R. e a porre i suoi atti sotto il controllo da parte del Governo. Gli atti che formalmente sono emanati dal P.d.S. sono 1) atti formalmente presidenziali

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ma sostanzialmente governativi; atti formalmente e sostanzialmente presidenziali; atti complessi uguali (decisi d’accordo tra P.d.R. e Governo). Gli atti complessi eguali che sono in pratica la nomina del P.d.C. e dei Ministri e lo scioglimento anticipato delle camere sono controfirmati dal P.d.C. in rappresentanza dell’intero Governo e pertanto prendono il nome di atti duumvirali. Il P.d.R. è irresponsabile politicamente e giuridicamente (solo per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni ad esclusione delle ipotesi di attentato alla Costituzione ed alto tradimento). Giuridicamente è responsabile sempre civilmente quando non è nell’esercizio delle sue funzioni, mentre penalmente è perseguibile ma non durante la carica. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono gli atti di nomina di 5 senatori a vita, di nomina di 1/3 dei giudici costituzionali, di rinvio delle leggi con messaggio motivato, i messaggi presidenziali che sono liberi ma non vincolati, esternazioni atipiche (messaggi alla nazione, discorsi pubblici, lettere ufficiali, interviste, etc.), convocazione straordinaria delle camere. Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi sono l’emanazione degli atti governativi aventi valore di legge (D.L., D. Leg.vi, regolamenti del Governo), l’adozione con D.P.R. dei più importanti atti del Governo; la promulgazione delle leggi, la ratifica dei trattati internazionali, l’accreditamento dei rappresentanti diplomatici esteri, la dichiarazione di Stato di Guerra previa deliberazione delle Camere, in caso di guerra l’assunzione del comando delle forze armate, la concessione della grazia e la commutazione delle pene (la grazia ultimamente è stata rivalutata come atto formalmente e sostanzialmente Presidenziale a seguito del Caso Sofri). Il Capo dello Stato può sciogliere anticipatamente le Camere o anche una sola di esse, prima però deve sentire i presidenti che esprimono un loro parere obbligatorio ma non vincolante. Tale potere non può essere esercitato nell’ultimo semestre del mandato a meno che non corrisponda con l’ultimo semestre del mandato del Parlamento in tale circostanza si parla di semestre bianco. Al Capo dello Stato è attribuita la presidenza del Consiglio supremo di Difesa, organo di cui fanno parte il P.d.C. che svolge la qualifica di vice Presidente, alcuni ministri, ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa. E’ altresì attribuita la Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura.Regioni e Governo locale. La Costituzione oltre agli apparati dello Stato Centrale, ha anche previsto un sistema di autonomie regionali e locali. Infatti è previsto uno Stato regionale ed autonomista basato su Regioni dotate di autonomia politica ovvero della capacità di darsi un proprio indirizzo politico; autonomia legislativa e amministrativa nelle materie esplicitamente indicate dalla Costituzione; autonomia finanziaria cioè l’attribuzione di risorse necessarie per esercitare le loro competenze.Le regioni previste dalla Costituzione sono 15 a statuto ordinario e 5 a statuto speciale. Nonché previste anche le Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre la Costituzione ha previsto entità più piccole e legate al territorio, quali Province e Comuni. Le Regioni sono state istituite concretamente solo nel 1970. La legge di svolta sulla ripartizione delle funzioni amministrative si è avuta con la L.59/1997 c.d. “Legge Bassanini”. Poi nel 2001 il Parlamento ha approvato la Legge Cost. 3/2001 che ha riformato l’intero titolo V della Costituzione, realizzando un forte decentramento politico, disegnando così una Repubblica delle Autonomie articolata su più livelli territoriali (Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni). Con tale decentramento e con il collocare alla pari tutte le predette autonomie lo Stato ha perso la potestà legislativa generale, in quanto può legiferare solo sulle materie a lui attribuite della Costituzione. Con il nuovo assetto si è dato pertanto attribuito ai Comuni la maggioranza delle funzioni amministrative ad eccezione di quelle per l’esercizio unitario che su base del principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La Giurisprudenza della Corte Costituzionale da tempo che a governare i rapporti tra stato e regioni debba essere il principio di leale collaborazione e per attuare tale principio è stata istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a cui è stata affiancata la Conferenza Stato, Città e autonomie locali. In materia estera, lo Stato conserva la potestà legislativa esclusiva in ordine a politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti tra lo Stato e l’U.E., diritto d’asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’U.E.. Tuttavia nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali di altro stato ma solo nei cadi e nelle forme previste da leggi dello Stato. In casi straordinari il Governo può surrogarsi alcune delle funzioni delle autonomie locali mediante un Commissario ad acta. Gli enti locali si basano sulle seguenti funzioni e principi: Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; la Provincia è l’ente locale intermedio tra Comune e Regione, il quale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo, i Comuni e le Province hanno autonomia statuaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e nell’ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, la generalità dei compiti e delle funzioni va attribuita ai Comuni ed alle Province, con esclusione delle funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale. Per i raccordi tra Regioni ed altri enti locali la Costituzione prevede l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali con compiti consultivi. Gli enti locali hanno autonomia in materia finanziarie e di imposizioni di tributi fermo restando che lo Stato comunque si è riservato l’istituzione di un fondo perequativo, prelevando le somme da i vari enti e a seconda delle necessità devolverli agli enti in difficoltà o che non riescano a far fronte alle proprie esigenze con fondi propri.L’attuale sistema elettorale Regionale prevede l’elezione popolare diretta del Presidente della Regione (egli dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali,

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dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni. La Giunta Regionale è l’organo esecutivo della Regione (cioè titolare della funzione amministrativa), i suoi componenti sono nominati e possono essere revocati dal Presidente della Regione. Il Consiglio Regionale è invece titolare della funzione legislativa ed è eletto dagli elettori regionali; come per le altre assemblee dello stato i componenti godono della insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati.La forma di governo degli Enti locali. Si basa sull’elezione diretta popolare del sindaco e del Presidente della Provincia. Per l’elezioni dei consigli comunali e provinciali è prevista una composizione di elementi del maggioritario e del proporzionale con modalità diverse per le Province, per i Comuni con più di 15.000 abitanti e Comuni fino a 15.000 abitanti. Il Sindaco ed il Presidente della Provincia durano in carica 5 anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi (a me che uno dei due mandati non sia stato inferiore a due anni sei mesi ed un giorno). Nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ogni candidato a Sindaco è collegato ad una lista di candidati a consigliere comunale. L’elettore oltre a esprimere la preferenza per il Sindaco può esprimere una sola preferenza per un consigliere comunale. E’ eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di parità di voti si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto più voti. La lista collegata al Sindaco eletto ottiene i 2/3 dei seggi in consiglio comunale, mentre i rimanenti sono ripartiti in maniera proporzionale tra le altre liste. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il candidato a Sindaco deve essere collegata ad una o più liste di candidati al consiglio comunale. L’elettore vota contemporaneamente per un candidato a sindaco e per una delle liste. In tale caso è prevista l’ipotesi del voto disgiunto. E’ letto sindaco chi ha ottenuto la maggioranza assoluta. Se un candidato non ottiene la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio in secondo turno tra i due canditati che hanno ricevuto più voti. Nel secondo turno è necessaria la maggioranza relativa ed la ripartizione dei seggi tra le liste avviene in modo proporzionale. E’ inoltre previsto un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate al Sindaco eletto. Per le elezioni Provinciali si seguono grosso modo le procedure per i Comuni con più di 15.000 abitanti. Per tutti gli enti locali è prevista una clausola di sbarramento per evitare la frammentazione politica.Amministrazione pubblica. Ciascun Ministro è preposto ad uno dei grandi rami dell’amministrazione statale che prende il nome di Ministero. L’organizzazione dei ministeri è basata sulla separazione tra politica e amministrazione. Agli organi di governo, quali Consiglio dei Ministri prima e Ministri poi), spetta l’indirizzo politico e amministrativo. Ai dirigenti amministrativi invece spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa. Il Ministro periodicamente definisce obiettivi, priorità, piani e programmi, emanate con direttive generali a cui dovranno conformarsi i dirigenti. I principi generali ai quali si ispira la pubblica amministrazione, che non è solo statale ma è rappresentata in tutti gli enti, sono: la legalità della pubblica amministrazione (ovvero la P.A. opera in previsione della Legge e nel rispetto di essa); imparzialità della P.A. (che evita di effettuare discriminazioni arbitrarie); il buon andamento della P.A. che richiede canoni di efficienza (realizzare il miglior rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti), efficacia (capacità a raggiungere gli obiettivi prefissati), economicità; in principio del concorso pubblico per l’accesso al rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni; il dovere di fedeltà; il principio di separazione tra politica ed amministrazione; responsabilità personale dei pubblici dipendenti; in linea tendenziale deve essere una amministrazione locale. La P.A. per emettere i propri atti spesso adotta un iter di atti amministrativi strumentali detto Procedimento Amministrativo, al seguito del quale si adotta il provvedimento finale. Il Procedimento Amministrativo si sviluppa secondo le seguenti fasi: la fase dell’iniziativa, aperta con l’istanza del soggetto interessato ad ottenete il provv. finale o per iniziativa della stessa P.A.; la fase istruttoria, in cui si accertano gli elementi di fatto e di diritto, si eseguono, esami, sopralluoghi ed accertamenti di vario genere, si acquisisce il parere di eventuali organi consultivi, nonché gli eventuali nulla-osta da parte di altre amministrazioni preposte alla tutela di interessi diversi e convergenti; la fase costitutiva, in cui si adotta il provvedimento vero e proprio; la fase integrativa dell’efficacia, si ha quando il provvedimento per diventare produttivo di effetti necessita di ulteriori requisiti come ad esempio la pubblicità. Le recenti leggi sul procedimento amministrativo, si ispirano ai seguenti principi: la P.A. persegue i fini stabiliti dalla legge (principio di legalità) operando con efficienza, efficacia ed economicità, nonché in regime di trasparenza e pubblicità; ogni procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso; il procedimento deve concludersi entro un termine certo, in assenza di espressa previsione è stabilito in 30 giorni. Decorso il termine inutilmente il privato interessato può proporre ricorso giurisdizionale al TAR avverso il “silenzio rifiuto”; ogni provvedimento deve essere motivato e contenente le modalità per il destinatario per effettuare eventuale ricorso; ogni procedimento deve avere un funzionario responsabile; i soggetti hanno diritto a partecipare al procedimento è pertanto l’amministrazione è tenuta a da comunicazione dell’avvio del procedimento con comunicazione personale; la semplificazione amministrativa con l’istituzione delle autocertificazioni e per talune ipotesi autorizzative che non comportano potere discrezionale, l’istituzione della D.I.A. (Dichiarazione inizio attività). Decorsi trenta giorni dalla D.I.A., l’interessato potrà cominciare la propria attività. Decorso un certo termine a seguito del quale la P.A. non si esprime, vige il c.d. silenzio – assenso. E’ inoltre garantito ai fini della trasparenza e della pubblicità il diritto di accesso ai documenti amministrativi.-

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I Contratti della P.A.. Si differenziano in attivi e passivi a secondo se comportano entrate o spese. Tra i contratti particolare importanza rivestono gli appalti pubblici che sono contratti conclusi tra la P.A. ed un imprenditore privato. Gli appalti possono essere per la costruzione di opere pubbliche, di forniture o di servizi. Le procedure di scelta ovvero le procedure di appalto sono chiamate procedure ad evidenza pubblica ed allo lo scopo di dare la massima pubblicità anche mediante avvisi e garantiscono la massima libera concorrenza al fine di non favorire un imprenditore a scapito di un altro. Le procedure di appalto possono essere a procedura aperta come l’asta pubblica o pubblico incanto, che prevedono un bando di gara preventivo. O a procedura ristretta come la licitazione privata e l’appalto concorso. Vi è infine la procedura negoziata ovvero la trattativa privata. Quest’ultima è una scelta di tipo eccezionale solitamente utile a far fronte a necessità impellenti. I predetti procedimenti terminano con l’aggiudicazione o la stipulazione del contratto.Fonti del Diritto. Per fonte del diritto si intende l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico e produrre norme giuridiche, cioè ad innovare all’ordinamento giuridico stesso. Le Fonti possono essere primarie o secondarie, nonché si distinguono le: Fonti – atto o atti normativi: son parte degli atti giuridici e sono i comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici; essi hanno la capacità di porre norme vincolanti per tutti e devono essere imputabili a soggetti cui lo stesso ordinamento riconosce potere di porre in essere tali atti. Nelle fonti-atto perché la volontà del soggetto abilitato possa produrre effetti normativi bisogna che sia riconoscibile e pertanto assume una sua forma essenziale che deve rispettare l’intestazione dell’autorità emanante e pertanto avremo D.P.R., D.M. etc. nonché dal punto di vista redazionale è suddiviso in articoli, questi in commi. Gli articoli sono spesso corredati di rubrica e raggruppati in capi, questi in titoli e parti.Fonte-fatto o fatti normativi: sono un categoria residuale sono tutte le altre fonti che l’ordinamento riconosce e di cui ordina e consente l’applicazione non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto abilitato dall’ordinamento, me per il semplice fatto di esistere. Appartengono alla categoria dei fatti giuridici naturali (es. nascita) o sociali (tizio sferra un pugno a caio) che producono conseguenze rilevanti per l’ordinamento. Le consuetudini sono il classico esempio di fonte – fatto. La consuetudine classica è però nel nostro ordinamento ormai scomparsa ma sono presenti altre forme come le consuetudini interpretative che nascono da un costante interpretazione di una disposizione di legge, oppure dalle consuetudini facoltizzanti ovvero quelle che consentono comportamenti che le disposizioni scritte non vietano esplicitamente oppure ancora le consuetudini internazionali.Principio di esclusività: espressione di sovranità dello stato che attribuisce a questo il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti ovvero indicare gli “atti” ed i “fatti” che possono produrre norme nell’ordinamento. Per consentire alle norme prodotte da fonti di altri ordinamenti si opera attraverso il s.d. “rinvio” ovvero lo strumento attraverso il quale fa proprie, norme appartenenti ad altri ordinamenti. Il rinvio può essere fisso ovvero si richiama uno specifico e singolo atto di un altro ordinamento, oppure mobile, ovvero che richiama solo la fonte, onerando i soggetti di interpretare il testo normativo richiamato. Le norme vanno interpretate e applicate. L’applicazione del diritto consiste nell’applicazione di un norma generale ed astratta ad un caso particolare e concreto. Per fare ciò bisogna interpretare le disposizioni. Le Antinomie sono i contrasti tra norme. Si ha antinomia quando le disposizioni esprimono significati tra loro incompatibili, ossia norme che qualificano lo stesso comportamento in modi contrastanti. E’ compito dell’interprete risolvere le antinomie, individuando la norma applicabile al caso.Il Criterio cronologico dice che in caso di contrasto tra due norme, si deve preferire quella più recente a quella più antica. La prevalenza della norma nuova sulla vecchia si esprime attraverso la sua abrogazione. L’efficacia consiste nell’idoneità di un fatto o di un atto a produrre effetti giuridici. La norma diventa efficace quando la disposizione da cui è tratta entra in vigore. Vige il principio di irretroattività degli atti normativi, ovvero dispongono solo per il futuro e non hanno effetti sul passato. Il principio di irretroattività vale anche per l’abrogazione per cui opera “ex nunc” (da ora) e quindi per i fatti o atti precedenti continua ad applicarsi la vecchia norma. L’abrogazione può avvenire per dichiarazione espressa del legislatore (abrogazione esplicita); per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti (abrogazione implicita); perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore (abrogazione tacita). La Deroga nasce da un contrasto tra norme di tipo diverse, nel senso che la norma derogata è una norma generale mentre la norma derogante è di tipo particolare, è semplicemente un eccezione alla regola. La sospensione si applica per periodi determinati e spesso a singole categorie o zone.Il Criterio gerarchico dice che in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il posto più elevato. La prevalenza della norma superiore su quella inferiore si esprime attraverso l’annullamento. L’annullamento è l’effetto di una dichiarazione di illegittimità che un giudice pronuncia nei confronti di un atto, di una disposizione o di una norma. A seguito della dichiarazione di illegittimità, si ha perdita di validità. L’atto invalido è un atto “viziato”. I vizi possono essere formali (che riguardano la forma dell’atto perché ad es. è emanato da un organo non competente) o sostanziali (che la disposizione variata produce antinomia, un contrasto con norme tratte da disposizioni superiori).-

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Al contrario dell’abrogazione, l’annullamento opera “ex tunc” (ovvero da sempre) e solo nei confronti dei rapporti pendenti (o aperti) e non anche contro quelli “esauriti” o (chiusi). I rapporti si intendono chiusi per prescrizione, decadenza, acquiescenza o per giudicato.Il Criterio della Specialità. In caso di contrasto tra due norme su deve preferire la norma speciale a quelle generale, anche se questa è successiva. La preferenza della norma speciale non si esprime ne con riferimento all’efficacia ne alla validità, pertanto la norma speciale non abroga e non annulla la norma generale, semplicemente viene applicata quella speciale, mentre quella generale resta comunque in vigore.Il Criterio della Competenza. Esso più che essere un criterio prescrittivo come i precedenti è un criterio esplicativo. Solitamente viene utilizzato dai Giudici quando si trovino in contrasto tra atti normativi statale e regionali o tra norma dell’ordinamento italiano e comunitario.La riserva di legge è lo strumento con cui la Costituzione regola il concorso delle fonti nella disciplina di una determinata materia. L’obiettivo è di evitare che in materie particolarmente delicate, manchi una disciplina legislativa capace di vincolare il comportamento degli organi di potere esecutivo (la polizia e la burocrazia). Ciò impone al legislatore di disciplinare una determinata materia, impedendogli di lasciare che essa venga disciplinata da atti che stanno a livello gerarchico più basso della legge.Il Principio di legalità, affonda le sue radici nello Stato di diritto, anzi è un elemento integrante di esso. Esso prescrive che qualsiasi potere pubblico si fondi su una previa norma attributiva della competenza, la sua ratio è quella di evitare gli arbitri. Il principio di legalità può essere formale ovvero richiede soltanto che l’esercizio di un potere pubblico si basi su una previa norma di attribuzione di competenza oppure sostanziale richiede che l’esercizio del potere pubblico sia limitato e diretto da specifiche norme di legge tali da restringere la discrezionalità dell’autorità agente.Tipologie di riserve: A) le riserve a favore di atti diversi dalla legge (sono rare, riserva a favore della legge costituzionale e a favore dei regolamenti parlamentari); B) riserva di legge formale e ordinaria (impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare; sono riservata all’approvazione parlamentare tutte quelle leggi che rappresentano strumenti attraverso il quale il Parlamento controlla l’operato del governo); B1) la riserva assoluta (esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative dalla disciplina della materia, che, pertanto, dovrà essere integralmente regolata dalla legge formale ordinaria o da atti ad essa equiparata); B2) la riserva relativa (non esclude che alla disciplina della materia concorra anche il regolamento amministrativo, ma richiede che la legge disciplini preventivamente almeno i principi a cui il regolamento deve attenersi); B3) le riserve rinforzate (sono un meccanismo con cui la Costituzione non si limita a riservare la disciplina di una materia alla legge, ma pone ulteriori vincoli al legislatore ovvero per contenuto o per procedimento). La Costituzione Negli ordinamenti giuridici moderni, la fonte posta al vertice della gerarchia delle fonti è la Costituzione. Essa indica gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, come è organizzato e come funziona. Le Costituzioni possono essere flessibili o rigide, lunghe o brevi. Per Costituzione flessibile (caratteristica delle costituzioni dell’800) si intende che essa indica i principi fondamentali, lasciando che tutto il resto sia formato da leggi ordinarie che a loro volta pertanto possono cambiare la conformazione costituzionale. Per Costituzione rigida (caratteristica delle costituzioni del ‘900), si intende che essa disciplina i poteri agli organi dello Stato o in caso di Stato Federale i poteri dello Stato Centrale e gli stati membri, queste regole non possono essere mutate facilmente come con una legge ordinaria, ma attraverso una procedura complessa. La Costituzione rigida è dunque una Costituzione garantita: è garantita la prevalenza delle sue regole rispetto a qualsiasi altra regola. Le garanzie sono di due tipi: il procedimento di revisione costituzionale e il controllo di legittimità delle leggi. Ogni Costituzione cerca d raggiungere un punto di equilibrio tra due esigenze contrastanti: quella della stabilità delle regole Costituzionali e della sottrazione di esse alla volontà delle maggioranze politiche che si alternano al potere, e quella del mutamento, dell’adeguamento delle regole ai problemi che l’esperienza costituzionale pone.La Costituzione Italiana Repubblicana, entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Essa fu approvata dall’Assemblea Costituente, eletta contemporaneamente al referendum istituzionale del 2 giugno 1946. La Costituzione Italiana inizia con i “principi fondamentali” contenuti in 12 articoli: che la repubblica italiana si fondi sul lavoro e che pertanto riconosca il lavoro come un diritto fondamentale, il riconoscimento delle autonomie locali, la tutela delle minoranze, la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico della nazione.Le fonti dell’ordinamento italiano

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La Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta il vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano. E’ una Costituzione rigida il cui mutamento è soggetto ad un particolare procedimento (art.138 Cost.), previsto anche per le leggi costituzionali.Tale procedimento prevede due deliberazioni successive da parte di ogni Camera sul medesimo testo. La prima deliberazione è a maggioranza relativa. In questa prima fase possono essere portati degli emendamenti. La seconda votazione può essere effettuata solo dopo che sia trascorso un intervallo di tre mesi dalla prima. I regolamenti delle camere vietano in tale fase l’apporto di emendamenti. I questa seconda fase si prospettano due ipotesi che la riforma sia approvata con maggioranza qualificata (2/3), in tal caso, la legge è fatta e promulgata dal P.d.R.. Se ciò non avviene, basta che la legge sia approvata con maggioranza assoluta. In questo caso il testo approvato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per darne la massima pubblicità ed è ammesso entro tre mesi dalla pubblicazione un referendum popolare che può essere richiesto da 500.000 elettori, da 5 consigli regionali o da un 1/5 dei membri di una Camera. Se nel referendum, (che essendo approvativo, non richiede un quorum come quello abrogativo), si ottiene la maggioranza relativa di voti favorevoli, la legge viene promulgata, altrimenti il tutto è vanificato. Il doppio binario tracciato dall’art.138, è il consenso di un così ampio schieramento di forze politiche tale da riprodurre le medesime condizioni di quando la Costituzione fu approvata. Non tutta la Costituzione è revisionabili. Infatti la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. In tal modo essendo inscindibile la Repubblica dalla democrazia è intrinseco che nemmeno la forma democratica ed i suoi principi possano essere intaccati. Inoltre i diritti fondamentali dell’uomo sono “inviolabili”, così come la Repubblica è “una ed indivisibile”, sottintendendo così, la immodificabilità di tali principi. Legge formale ordinaria ed atti con forma di legge. La Legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica, anche le Leggi Costituzionale sono leggi formali. Immediatamente al gradino inferiore nella gerarchia delle leggi, vi sono le leggi formali ordinarie. Gli atti con forza di Legge, sono quegli atti che non hanno la forma della legge, ma hanno la stessa forza attiva, cioè la capacità di abrogare o modificare una legge ordinaria e la stessa forza passiva, cioè la capacità di essere abrogati da essa. Le leggi formali ordinarie e gli atti con forza di legge, costituiscono le fonti primarie del diritto, mentre al gradino inferiore, ovvero nelle fonti secondarie sono collocati i regolamenti amministrativi. Gli atti aventi forza di legge sono descritti dalla stessa Costituzione e sono: il referendum abrogativo delle leggi, il decreto legislativo delegato, il decreto legge, i decreti del Governo in caso di guerra, il decreto di attuazione degli Statuti delle Regioni Speciali. Ovvero sono quegli atti che non seguono il procedimento normale legislativo della legge formale. Eventuali nuovi tipi di atti aventi forza di legge possono essere solo introdotti con legge costituzionale. Il procedimento legislativo. E’ una serie coordinata di atti rivolti allo stesso risultato finale. Il procedimento legislativo si compone delle seguenti fasi: 1) iniziativa legislativa; 2) deliberazione legislativa delle camere; 3) la promulgazione.L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge ad un Camera (disegni di legge se presentati dal Governo, proposte di legge negli altri casi. Ogni progetto di legge si articola in un testo che il proponente sottopone all’esame delle camere e da una relazione con la quale spiega scopi e caratteristiche del testo. L’iniziativa è riservata: a) al Governo (che ha iniziativa legislativa su tutte le materie); b) al Parlamento (ogni deputato o senatore, può presentare progetti di legge); c) dal popolo ovvero proposto da almeno 50.000 elettori; d) regionale (ovvero ai consigli regionali); e) al CNEL Comitato Nazionale Enti Locali. Non vi è obbligo per la Camera di deliberare in merito ad un progetto di legge. Per la deliberazione, spetta alla Conferenza dei capigruppo se inserire nei programmi di lavoro, la discussione in merito ai progetti di legge, i quali spesso finiscono “insabbiati”. Il progetto di legge, prima di essere discusso in Parlamento, deve essere esaminato dalla commissione permanente competente, quindi viene avviata una discussione parlamentare che può dare luogo ad emendamenti. Una volta che il disegno è approvato in una Camera, passa al vaglio dell’altra la quale può presentare ulteriori propri emendamenti. In tal caso il progetto torna alla prima camera per la discussione e l’eventuale approvazione degli ulteriori emendamenti apportati. La legge viene definita nel momento in cui entrambe le camere hanno approvato il medesimo testo di Legge. A questo punto, la legge è trasmessa al Presidente della Repubblica per la promulgazione entro trenta giorni. Il P.d.R., che ha compiti di garanzia e procede ad un controllo formale della legge e la può rinviare alle camere con messaggio motivato. Il rinvio può essere effettuato una sola volta, qualora la legge viene nuovamente approvata nel medesimo testo il P.d.R. non può far altro che promulgarla. Sia il Provvedimento di promulgazione che di rinvio devono essere controfirmati dal Governo. Alla promulgazione segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale al fine di rendere pubblica la stessa e di darne la massima diffusione. La Legge entra in vigore è pertanto assume validità dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sulla G.U. . Detto periodo è denominato “vacazio legis”.In relazione alla procedura di deliberazione ed alla funzione delle commissioni e dell’aula, si distinguono tre procedimenti: 1) ordinario o per commissione referente. Il Presidente della Camera individua la Commissione competente il cui presidente o componente illustrano le linee generali della proposta di legge, provocando una discussione generale su di essa. Si passa poi alla discussione articolo per articolo e quindi alla votazione di eventuali emendamenti (modifiche al testo originale). Alla fine il testo viene approvato assieme ad una relazione finale. In aula la discussione procede per tre letture. A seguito della prima lettura, se si chiude

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con un ordine del giorno di non passaggio degli articoli, la legge viene accantonata con la conclusione negativa del procedimento. In caso contrario si procede alla seconda lettura articolo per articolo con l’apporto di eventuali emendamenti. Questa è la fase più lunga. Alla fine quando il testo è pronto si procede alla terza lettura per l’approvazione. 2) commissione deliberante (o legislativa), consente alla commissione di assorbire tutte le fasi del procedimento di approvazione, sostituendo l’aula, la commissione esaurisce tutte e tre le letture senza che il progetto di legge debba essere discusso in aula. Data la particolarità di tale procedimento, molte materie sono escluse da tale procedimento. 3) commissione redigente, detto anche procedimento misto in quanto è una via di mezzo tra i precedenti.Leggi rinforzate e fonti atipiche. Per legge rinforzata si intende quella legge per la cui formazione bisogna seguire dei procedimenti particolari rispetto alla legge ordinaria. Le leggi atipiche invece sono determinate leggi che non hanno la medesima forza attiva o passiva delle altre. Sono atipiche perché dotate di forza passiva potenziata le leggi escluse dai referendum abrogativi o le leggi meramente formali ovvero che hanno la forma della legge ma non sono capaci di produrre effetti giuridici generali. Esempio sono le leggi di approvazione del bilancio di previsione che il rendiconto consuntivo o la legge di autorizzazione alla ratifica.Legge delega e decreto legislativo delegato. La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire il proprio potere legislativo al Governo. Il Decreto legislativo è il conseguente atto con forza di legge emanato dal Governo in esercizio della delega conferitagli. La delega può essere conferita esclusivamente con legge formale ed al Governo inteso come organo collegiale e non ai suoi singoli componenti, inoltre la legge di delega deve contenere delle indicazioni minime, deve indicare un oggetto definito ed un arco temporale entro il quale il decreto deve essere delegato. Il decreto legislativo delegato segue le seguenti fasi: proposta del ministro competente in materia, delibera del consiglio dei Ministri, emanazione da parte del Presidente della Repubblica. Il Decreto legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza che non consente di attendere i lunghi tempi legislativi legati al procedimento ordinario. Gli effetti del Decreto Legge sono provvisori e devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dal Parlamento a pena di decadenza e quindi nullità con effetto retroattivo. I Decreti Legge vengono come i decreti legislativi emanati dal P.d.R. ed hanno efficacia immediata dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Alla pari del Decreto legislativo e del Decreto legge, vi sono gerarchicamente altri due atti aventi la medesima forza di legge, i Decreti emanati dal Governo in caso di guerra ed i decreti attuativi degli Statuti speciali delle Regioni speciali. Regolamenti parlamentari. È l’atto con cui viene disciplinata l’organizzazione ed il funzionamento di ciascuna camera. Esso è approvato a maggioranza assoluta dalla Camera e pubblicato in G.U.. Nonostante il nome il regolamento parlamentare è una fonte primaria inferiore soltanto alla Costituzione. Gli altri regolamenti come quelli del Governo, quelli emanati dal Presidente della Repubblica per disciplinare i servizi della Presidenza ed i Regolamenti della Corte Costituzionale non hanno la stessa forza e non sono fonti primarie in quanto stabiliti con legge ordinarie e non direttamente dalla Costituzione come i Regolamenti delle Camere. Il Referendum abrogativo come fonte. Il Referendum è uno strumento di democrazia diretta in quanto il popolo si esprime direttamente su una determinata questione. Accanto al referendum costituzionale, l’unico referendum che incide direttamente sull’ordinamento giuridico è quello abrogativo e pertanto è definito come atto-fonte alla stregua della legge ordinaria. Il referendum può essere proposto da 500.000 elettori e quindi su base popolare o da 5 consigli comunali ovvero su base regionale. Presso la Cassazione si costituisce l’ufficio centrale per il referendum che esamina la richiesta per giudicarne la conformità alla legge. I quesiti dichiarati legittimi, vengono trasmessi alla Corte Costituzionale per il giudizio di ammissibilità. In caso di ammissibilità, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Gli elettori devono rispondere ai quesiti solo con un SI o con un NO. L’Ufficio Centrale accerta che alla votazione abbia preso parte la maggiorana degli aventi diritto al voto o quorum (altrimenti l’iniziativa fallisce) ed in caso di esito negativo, il quesito non può essere riproposto prima di 5 anni, in caso di esito positivo, il P.d.R. con proprio Decreto dichiara l’avvenuta abrogazione della Legge. Il D.P.R. è immediatamente pubblicato sulla G.U. e l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia il P.d.R. su proposta del governo, può ritardare l’abrogazione per un termine non superiore ai 60 giorni. In due casi le procedure descritte si interrompono: in caso di scioglimento anticipato delle Camere ed il procedimento è sospeso e ripreso un anno dopo l’elezione o in caso in cui prima dello svolgersi del referendum la legge viene abrogata.I regolamenti dell’esecutivo sono di esecuzione delle leggi, d’attuazione e integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, regolamenti indipendenti emanati nelle materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, regolamenti di organizzazione, regolamenti ministeriali che possono essere emanati solo se un legge conferisce tale potere.La Delegificazione. I regolamenti c.d. delegati o autorizzati hanno la particolarità di provocare un apparente effetto abrogativo delle leggi precedenti ovvero la sostituzione della precedente disciplina dei livello legislativo con una nuova disciplina di livello regolamentare.-

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Le Fonti Comunitarie

Il diritto convenzionale consiste nei trattati con cui la C.E. è stata istituita, modificata e sviluppata; il diritto derivato sono gli atti normativi con cui la C.E. disciplina gli organi della Comunità ed i loro poteri.Le fonti del diritto derivato si distinguono in : A) vincolanti : • Regolamenti CE che hanno le caratteristiche tipiche della legge con portata generale e sono direttamente applicabili negli stati membri; • Direttive CE sono atti normativi che hanno come destinatario lo Stato membro, il quale ha obbligo di conseguire il risultato entro il termine fissato dalla direttiva, ma ha discrezionalità circa la scelta di forme e mezzi per conseguire gli obiettivi; • Decisioni CE sono obbligatorie in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili con i regolamenti ma a differenza di questi hanno portata particolare, cioè di rivolgono a soggetti presici e pertanto le norme contenute sono particolari e concrete.A) non vincolanti : • Raccomandazioni CE ovvero inviti rivolti agli Stati membri a conformarsi ad un certo comportamento; • Pareri che esprimono il punto di vista di un organo su un determinato oggetto. La diretta applicabilità è una qualità di determinati atti comunitari che producono immediatamente effetti giuridici nell’ordinamento nazionale senza la interposizione di un atto normativo; L’effetto diretto non riguarda atti ma norme comunitarie capaci di creare diritti e obblighi direttamente in capo ai singoli anche senza l’intermediazione dell’atto normativo statale.Con l’effetto diretto si ha la particolarità, sancita anche dalla Corte di Giustizia che il diritto comunitario ha prevalenza sul diritto interno dello stato; ciò significa un cedimento, una limitazione della sovranità di quello Stato. Ciò è compatibile con lo Stato Italiano in quanto la Cost. nell’art.11 “consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni”. Durante il cammino comunitario, la Corte Costituzionale per risolvere le antinomie ossia i conflitti tra norme, ha inizialmente applicato il criterio cronologico e successivamente il criterio gerarchico, ma nessuno dei due è riuscito a chiarire la questione, alla fine è stato stabilito che: l’ordinamento comunitario e l’ordinamento italiano sono due ordinamenti giuridici autonomi ed separati, ognuno dotato di un proprio sistema di fonti (c.d. teoria dualista), la norma comunitaria non entra a far parte del diritto interno, ne viene per alcun verso soggetta al regime disposto per le leggi dello stato, con la ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato, il legislatore italiano ha riconosciuto la competenza della CE ad emanare norme giuridiche in determinate materie e che queste si impongono direttamente nell’ordinamento italiano non perché hanno forza di legge ma in virtù del trattato. Pertanto entrambi gli ordinamenti sono validi e spetterà al giudice risolvere i conflitti tra norme applicando un criterio di competenza, ovvero il giudice dovrà accertare se in base al trattato sia competente sulla materia trattata il trattato o la norma interna. Ciò non vuol dire che la norma non applicata viene abrogata dall’altra anzi resta sempre valida, ma semplicemente non applicata.Dobbiamo distinguere in tale ottica le seguenti tipologie: • Contrasto tra legge ordinaria e norme CE: self – executing, in tal caso va applicata la norma comunitaria solo perché ha effetto immediato e va applicata non solo dagli organi giuridici ma anche dalle P.A.; • Contrasto tra legge ordinaria e norme CE: non self – executing, in tal caso finchè la norma comunitaria non è applicata, è la norma interna ad essere applicata e dopo che sarà attuata sarà la nuova legge italiana (che ha recepito la norma comunitaria) ad essere attuata. Se al giudice parrà che la legge interna (sia nuova che vecchia) sia in contrasto con la norma comunitaria non self executing potrà sollevare la questione dinanzi la Corte Costituzionale per violazione dell’art.11 della Cost.; • Contrasto tra norme sub legislative e nome CE: in tal caso il contrasto è risolto con il criterio della gerarchia in quanto l’osservanza del Trattato è disposta con legge formale (ordine di esecuzione) per cui il regolamento o provvedimento amministrativo in contrasto sarebbe illegittimo; • Contrasto tra norme costituzionali e norme comunitarie: la Corte Costituzionale ha sancito che le norme comunitarie possono comportare deroghe alle norma costituzionali di dettaglio ma non ai principi fondamentali della Costituzione. Col la Legge 86/89 nota come legge La Pergola, poi modificata dalla L.11/2005, ha istituito la c.d. legge comunitaria ovvero una legge che deve essere approvata dal Parlamento su iniziativa del Governo e che deve contenete le disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi comunitari. Pertanto le direttive comunitarie possono essere attuate seguendo tre diverse modalità: • attraverso la legge comunitaria o un’altra legge del Parlamento; • attraverso decreti legislativi sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria; • attraverso regolamenti del governo.-

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Le fonti delle autonomie

Sono fonti dell’ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale ed il regolamento regionale. Tutte le regioni hanno uno Statuto che è di tipo diverso a seconda se le regioni non ordinarie o speciali. La diversità sta negli Statuti delle Regioni Speciali che servono a disciplinare i loro poteri e la loro organizzazione, mentre le Regioni ordinarie sono direttamente soggette alle disposizioni della Costituzione. Gli Statuti delle Regioni Speciali sono adottati con Legge Costituzionale rinviando agli statuti speciali la definizione di forme e condizioni particolari di autonomia come la forma di governo e la legge elettorale. Lo Statuto delle Regioni Speciali è particolare per due ragioni: parte delle sue disposizioni sono derogabili attraverso una legge regionale rafforzata, inoltre il procedimento di revisione dello Statuto è depotenziato in quanto prevede che le future modifiche gli statuti speciali non siano sottoposte a referendum costituzionale. Per le Regioni ordinarie, è previsto che lo Statuto sia approvato e’o modificato dal Consiglio Regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non inferiore a due mesi. Il Governo ha possibilità di impugnarlo entro trenta giorni dalla pubblicazione entro 30 gg. Entro tra mesi dalla data di pubblicazione, 1/50 degli elettori regionali o 1/5 dei componenti del Consiglio Regionale, può proporre un referendum; se lo statuto non è approvato in sede di Referendum, non è promulgato. In cado positivo o qualora siano decorsi i termini per la proposizione del Referendum o per la contestazione del Governo, il Presidente della Regione promulga lo Statuto e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR). La legge regionale è una legge ordinaria formale alla pari di quella Statale in quanto segue il medesimo procedimento legislativo (iniziativa, approvazione, promulgazione). Sono equiparate inoltre alle leggi regionali, le leggi provinciali delle Province Autonome di Trento e di Bolzano per la loro particolare autonomia riconosciuta dallo Statuto della Regione Trentino Alto Adige.• L’iniziativa può essere avanzata dalla Giunta e dai consiglieri regionali e a tutti gli altri organi previsti dagli statuti (spesso corpo elettorale o enti locali); • Approvazione in consiglio regionale seguono grosso modo la stessa procedura parlamentare e la legge è approvata con maggioranza relativa, in alcuni casi con maggioranze rinforzate. • Promulgazione da parte del Presidente della Regione e pubblicazione sul BUR.Solitamente le leggi possono essere impugnate dallo Stato solo dopo la loro approvazione evitando il veto preventivo, le uniche eccezioni sono per la Regione Sicilia e Trentino Alto Adige ove lo Stato può impugnarle prima della loro approvazione entro in termine molto breve dal Commissario del Governo. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione è stato previsto: un elenco delle materie su cui c’è potestà legislativa esclusiva dello Stato; un elenco di materie su cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente, la concorrenza consiste nel fatto che la legislazione statale fornire i principi fondamentali della materia, mentre tutto il resto è disciplinato delle Regioni, una clausola residuale secondo cui in tutte le materie non comprese nei due elenchi precedenti, spetta alle Regioni la potestà legislativa. Per quanto riguarda i regolamenti, per le regioni ordinarie è il Consiglio Regionale che ha il potere regolamentare, per quanto riguarda le Regioni speciali sono gli statuti a disciplinare gli argomenti. Fonti degli enti locali. Con la riforma del titolo V Cost. è stata modificata anche la posizione costituzionale degli enti locali (Province, Città metropolitane e Comuni) le quale sono pari ordinate allo Stato ed alle Regioni. Dal punto di vista delle fonti, rilevanza costituzionale sono gli Statuti degli enti locali, mentre riconosce ad essi la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Gli Statuti sono previsti dal T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali e prevedono che tali enti si dotino di uno Statuto approvato dal consiglio con maggioranze particolari (maggioranza qualificata in prima votazione oppure due votazioni consecutive con maggioranza assoluta) che deve dettare le norme fondamentali sull’organizzazione dell’ente. I regolamenti. Nel rispetto dei principi fissati dalla Legge e dello Statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l‘organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Gli atti ed i provvedimenti amministrativi E’ compito dei soggetti che si occupano dell’applicazione del diritto applicare norme giuridiche che sono generali ed astratte ai cadi specifici e concreti. La P.A. agisce attraverso atti amministrativi che sono atti giuridici in quanto comportamenti consapevoli e volontari che danno luogo ad effetti giuridici. Gli atti amministrativi si suddividono i atti normativi quali i regolamenti amministrativi dello Stato e delle Regioni, atti di programmazione, direttive amministrative o anche meri atti amministrativi cioè che non hanno rilevanza esterna. Gli atti amministrativi che producono effetti esterni di chiamano provvedimenti amministrativi.

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Con il provvedimento amministrativo l’autorità amministrativa fa valere la prevalenza dell’interesse pubblico sul privato e lo può fare solo se la legge le conferisce il potere e se questo è esercitato nelle forme previste. Le caratteristiche dei provvedimenti amministrativi sono: • l’unilateralità ( cioè non è condizionata dal consenso del destinatario) e autoritarietà (prevalenza dell’interesse pubblico sul privato). Gli atti sfavorevoli sono imperativi ovvero impongono la volontà dell’amministrazione su quella del privato; • La tipicità, ovvero i l’amministrazione può esercitare poteri sono se gli sono attribuiti dalla legge e deve indicare quale intesse pubblico lo giustifichi; • Esecutività ed esecutorietà ovvero la capacità di rendere direttamente eseguibili i provvedimenti senza ricorrere ad un Giudice e di imporli anche coattivamente determinati provvedimenti. I provvedimento amministrativi possono essere favorevoli e sfavorevoli a seconda se ampliano (autorizzazioni, concessioni, ammissioni,esoneri, esenzioni e incentivi) o limitano la sfera giuridica del privato (ablatori, privativi, espropriazione, requisizione occupazione del suolo, sanzioni amministrative). Nel procedimento amministrativo si articola attraverso un iter che passa tra acquisizione dei dati di fatto, pareri, nulla osta, conferenze di servizi che prendono il nome di istruttoria, dopodiché si procede alla valutazione comparativa degli interessi secondo il principio di proporzionalità e cioè di valutano: la congruità del provvedimento al raggiungimento del suo fine, che il sacrificio richiesto per gli altri interessi pubblici ed a quelli privati sia limitato allo stretto necessario, che non fossero stati disponibili strumenti meno costosi in termini di sacrificio degli interessi pubblici e privati concorrenti. Delle attività svolte in fase istruttorie e delle valutazioni che hanno portato alla decisione deve essere data motivazione.Vizi del procedimento amministrativo. La nozioni di efficacia e di validità, si applicano anche ai provvedimenti amministrativi. In caso di invalidità vanno distinte due categorie: • la nullità (o inesistenza) ovvero per mancanza degli elementi essenziali, per difetto assoluto di attribuzione perché emanato da soggetto non provvisto di autorità amministrativa o perché adottato in violazione di una decisione definitiva del giudice (elusione del giudicato).• L’illegittimità dell’atto amministrativo copre l’interno contrasto tra l’atto e le norme vigenti per incompetenza dell’autorità che lo ha emanato, in violazione della legge o per eccesso di potere.Le figure sintomatiche dell’eccesso di potere sono: • lo sviamento di potere quando un provvedimento previsto per legge per tutelare un determinato interesse viene impiegato per un fine del tutto diverso; • il travisamento dei fatti quando il procedimento si basa su una erronea ricostruzione delle circostanze; • la contraddittorietà interna o evidente illogicità; • la disparità di trattamento quanto un provvedimento esclude un soggetto che era nelle medesime situazioni del soggetto al quale è stato concesso un beneficio; • vizi della motivazione ovvero quando è palesemente contraddittoria, incerta o insufficiente; • ingiustizia manifesta per esempio per lesione della proporzionalità tra infrazione e sanzione. L’amministrazione che ha emanato un provvedimento viziato può ricorrere all’autotutela per riparare i visi mediante la sanatoria ovvero la correzione dell’atto prima che intervenga il Giudice o l’eventuale annullamento d’ufficio quando non ricorrono le possibilità di autotutela. Avverso i provvedimenti amministrativi è ammesso da parte del privato il ricorso amministrativo cioè un’istanza indirizzata all’organo immediatamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento o giurisdizionale ovvero al Giudice.Il ricorso amministrativo può essere: • gerarchico proprio; • gerarchico improprio ovvero quando in casi eccezionalmente previsti di fa istanza rivolta ad un organo non direttamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento; • il ricorso in opposizione ovvero istanza rivolta al medesimo organo che ha emesso il provvedimento nel disperato tentativo di fargli cambiare idea; • il ricorso straordinario al Capo dello Stato può essere proposto solo se previsto dalla legge e non vi sono altri ricorsi amministrativi disponibili (o sono già stati respinti), a differenza degli altri ricorsi che sono proponibili entro 60 gg, questo è proponibile entro 120 gg..Il ricorso giurisdizionale solitamente avviene ricorrendo ad un particolare giudice amministrativo e non sempre al giudice ordinario.Pertanto nei provvedimenti amministrativi in particolare quello sfavorevole pone di fronte diritto soggettivi a interessi legittimi.Diritti e Libertà Libertà e diritti costituzionalmente garantiti. Una delle componenti essenziali presenti nelle costituzioni moderne è la disciplina dei diritti e delle libertà. Si parla genericamente di situazioni giuridiche soggettive normalmente suddivise in libertà e diritti. La libertà sottolinea il concetto di non costrizione, mentre il diritto il concetto di pretesa. Un’altra distinzione

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è tra i diritti assoluti e diritti relativi. Assoluti significa “erga omnes” ovvero da far valere nei confronti di tutti essi possono essere diritti della persona o diritti reali. Per la tutela dei diritti e delle libertà la Costituzione prevede: riserva di legge, riserva di giurisdizione e riserva giurisdizionale (ovvero che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi), responsabilità del funzionario degli atti compiuti in violazione di diritti, il sindacato di legittimità costituzionale ovvero la vigilanza che viene effettuata dalla Corte Costituzionale sulla legislazione ordinaria.Il principio di uguaglianza. L’art.3 della Cost. enuncia il principio di eguaglianza e pertanto il divieto di discriminazione. Esso si suddivide in principio di eguaglianza formale ovvero si devono trattare in modo eguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni diverse; il nucleo forte del principio di eguaglianza vieta distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; il principio di eguaglianza sostanziale punta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Cittadini e stranieri. Lo status giuridico dello straniero pone una riserva di legge rinforzata “la condizione giuridica dello straniero è regolata in conformità alle norme e dei trattati internazionali”. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ha esteso agli stranieri, il riconoscimento dei diritti fondamentali. E’ importante sottolineare che la Costituzione rifacendosi alle Preleggi, garantisce agli stranieri i diritti politici purchè vi sia parità di trattamento per i connazionali nel paese da cui proviene lo straniero. Il diritto d’asilo è il diritto riconosciuto allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana. Qualora lo straniero in tali condizioni si rifugia presso un’ambasciata straniera nel suo paese si chiama asilo diplomatico. L’estradizione è la consegna di una persona presente sul territorio dello stato ad altro stato perché venga sottoposta a giudizio. L’estradizione non è ammessa in Italia per reati politici ad esclusione del genocidio e dei delitti contro l’umanità. L’espulsione è l’atto con cui lo Stato allontana dal proprio territorio lo straniero inviandolo verso lo stato di appartenenza o quello di provenienza. Lo straniero non può essere espulso verso un Stato in cui egli possa essere oggetto di persecuzione politica, razziale, religiosa. Per anacronismo legislativo si intende il fenomeno per cui alcuni beni o interessi protetti che la Corte Costituzionale ha inteso in primo momento tutelare a causa del progresso e dell’evoluzione possono in secondo tempo essere contrastanti. Esso può essere causato da un mutamento dei costumi sociali, dalla tecnologia, dall’evoluzione della legislazione ordinaria o dal diritto internazionale. Tutte le corti costituzionali, tendono al bilanciamento dei diritti per risolvere questioni di costituzionalità. I diritti e le libertà costituzionali sono espressi come principi. I principi sono un tipo di norma giuridica che si distingue dalle regole poiché generici e non circostanziati. I diritti della sfera individuale. In primo luogo la libertà personale intesa strettamente legato alla libertà fisica che può essere ristretta solo nei casi previsti dalla legge e da determinati soggetti stabiliti dalla legge. In ogni caso le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. E’ in ogni caso esclusa la pena di morte, recentemente abolita anche nell’ultimo caso esistente ovvero quelli previsti nel codice militare in tempo di guerra. Il trattamento sanitario obbligatorio è un tipo di attività diagnostica e terapeutica imposta all’individuo coercitivamente per motivi di giustizia o per motivi sanitari. Il ricorso al T.S.O. può avvenire solo per esigenze di tutela della salute pubblica e non per casi individuali. Altra libertà legata alla persona è la libertà di domicilio il quale è ritenuta la proiezione spaziale della persona. Altri tipi di libertà individuale sono la libertà di corrispondenza, di comunicazione, alla riservatezza o privacy, alla libertà di circolazione e soggiorno, di espatrio. Tali libertà possono essere precluse sono nei casi esplicitamente previsti dalla legge e per esigenze di sanità o di sicurezza. I diritti della sfera pubblica. Essi si distinguono in libertà di espressione o di riunirsi.Per riunione si intende la compresenza volontari di più persone nello stesso luogo. Il diritto di riunione è tutelato purchè si svolga pacificamente e senza armi. Le riunioni possono distinguersi in riunioni in luoghi pubblici, aperti al pubblico o privati. Le riunioni in luogo pubblico prevedono l’obbligo del preavviso dato in forma scritta almeno tre giorni prima al Questore che è l’autorità che dirige la pubblica sicurezza. I Questore può anche vietare la riunione ma per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica. L’associazione è quella formazione sociale che ha base volontaria ed un nucleo si pure embrionale di organizzazione tendenzialmente stabile. Le associazioni vietate sono quelle: paramilitari ossia quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazione di carattere militare oppure quelle segrete ovvero quelle che celandosi dietro associazioni palesi, tendono segrete le loro finalità e attività sociali e svolgono attività volte ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali ed amministrazioni pubbliche. La libertà religiosa e di coscienza. La libertà di coscienza è la libertà di coltivare profonde convinzioni interiori e di agire in conseguenza. La libertà religiosa e la libertà di praticare liberamente la propria fede purchè i riti e le manifestazioni religiose non siano contrarie alla legge. Sono pertanto vietate le discriminazioni e praticata l’eguaglianza delle confessioni religiose. L’obiezione di coscienza è il rifiuto da parte dell’individuo di compiere atti prescritti dall’ordinamento ma contrati alle proprie convinzioni. Ma è lo stesso ordinamento che prevede i casi in cui è possibile obiettare.La libertà di manifestazione del pensiero. Consiste nella libertà di esprimere le proprie idee, divulgarle ad un numero indeterminato di destinatari. Il limite alla libertà di espressione è il c.d. buon costume, il

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cui confine è molto labile e soggetto all’evolversi della società in maniera spesso anacronistica. Altri limiti posti alla libertà di manifestazione del pensiero sono quelle che sfociano in un principio di azione e pertanto perseguibili penalmente come l’istigazione, l’apologia di delitti, la pubblicazione di notizie false o tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico. E’ inoltre palese che l’espressione del pensiero non debba offendere l’onore il decoro di altre persone che sfocerebbero nell’ingiurie e nella diffamazione o nel vilipendio e nell’oltraggio qualora rivolte a istituzioni o pubblici ufficiali. Mezzi di comunicazione sono il tramite per esprimere la propria libertà di pensiero che può avvenire con parola, in maniera scritta o con altri mezzi. In relazione a ciò è bene chiarire che tra i mass media la Costituzione disciplina esplicitamente soltanto la stampa caratterizzata dal divieto di controlli preventivi di censura, è ammesso invece il sequestro ma solo dopo la pubblicazione. I casi in cui è previsto il sequestro sono solo due: nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi e nel caso di violazioni di norme che la legge sulla stampa stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. La stampa è infatti libera ma non può essere anonima. I diritti sociali. Per diritti sociali s’intendono i diritti dei cittadini a ricevere prestazioni dagli apparati pubblici: sono i diritti caratteristici dello stato sociale. Tra gli strumenti previsti a protezione della sicurezza sociale vi sono: la previdenza sociale, l’assistenza sanitaria, l’assistenza sociale. Il diritto all’istruzione. La Costituzione sancisce che la scuola è aperta a tutti e da ciò discendono i principi dell’istruzione obbligatoria gratuita ed il diritto allo studio.I diritti della sfera economica. Libertà sindacale ovvero la libertà di costituirsi in organi sindacali a tutela della propria categoria. Il diritto di sciopero che è la sospensione collettiva temporanea delle prestazioni di lavoro rivolta alla tutela di un interesse dei lavoratori. E’ un diritto nel senso che chi sciopera nelle forme previste dalla legge, non può subire conseguenze negative. E’ solo stabilita la garanzia delle prestazioni di tipo indispensabile. La libertà di iniziativa economica. La proprietà privata.I diritti della sfera politica. Politici sono i diritti riconosciuti ai cittadini di partecipare alla vita politica e alla formazione delle decisioni pubbliche. Attraverso di esso di realizza il principio della sovranità popolare. I diritti politici sono l’elettorato attivo e passivo, la capacità di partecipare ai referendum. I diritti politici si possono perdere in conseguenza di una perdita della capacità di agire per infermità mentale o per una condanna per gravi reati che comporta l’interdizione dai pubblici uffici. Inoltre la sospensione dei diritti politici è prevista per i falliti e per i sottoposti a misure di prevenzione, a libertà vigilata ed altre. I doveri costituzionali. A fronte di così tanti diritti a disposizione dei cittadini, essi hanno soltanto due obblighi, quello di difendere la patria in caso di guerra e quello di pagare le tasse in relazione al proprio reddito calcolato su base progressiva e non proporzionale.L’amministrazione della Giustizia Il sistema giudiziario si caratterizza per la contestuale presenza di più giurisdizioni: sono istituiti i giudici ordinari, i giudici amministrativi, i giudici contabili, i giudici tributari ed i giudici militari. Tali giurisdizioni sono attribuite per materia o secondo la posizione giuridica vantata dal soggetto di diritto. • I Giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e organi inquirenti. Gli organi giudicanti civili si dividono in organi di primo grado e di secondo grado. Anche tra gli organi giudicanti penali vi sono organi di primo grado e organi di secondo grado. Gli organi requirenti sono i Pubblici Ministeri che svolgono la loro attività mediante l’azione penale che è obbligatoria, la giurisdizione penale per l’accertamento di eventuali reati e la condanna dei colpevoli. Inoltre agisce anche nel processo civile, in particolari casi per la tutela di interessi pubblici. I pubblici ministeri, sono istituti presso tutti e tre gli organi di giudizio. Presso la Corte di Cassazione è istituita la Direzione Investigativa Antimafia composta dal Procuratore Nazionale e dai suoi sostituti con compiti di coordinamento delle indagini in materia di criminalità organizzata ed in particolare delle Direzione Distrettuali Antimafia. Diversa cosa è la Direzione Investigativa Antimafia la quale ha compiti di investigazione preventiva sulla criminalità organizzata. Per i minori di diciotto anni esiste il Tribunale per i Minorenni che è un organo collegiale composto da 2 giudici e 2 esperti in materia. • I giudici amministrativi sono i T.A.R. instituiti in ciascuna Regione ed eventualmente suddivisi in sezioni ed il Consiglio di Stato. Alla giurisdizione amministrativa è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi che prevede la possibilità che siano annullati gli effetti della pubblica amministrazione. La differenza tra giudice ordinario e amministrativo sta che al primo spettano le controversie per diritti soggettivi ed all’altro le controversie per interessi legittimi.• Il Consiglio di Stato è giudice d’appello per i TAR e organo consultivo del Governo essendo un organo ausiliario del governo stesso. • La Corte dei Conti opera attraverso sezioni regionali e sezioni centrali. Esercita giurisdizione in relazione a temi di responsabilità dei pubblici amministratori qualora abbiamo arrecato un danno economico ai soggetti pubblici dai quali dipendono. • I Giudici tributari (provinciali e regionali) esercitano la giurisdizione nelle controversie fra cittadini e amministrazione finanziaria dello Stato.

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I Giudici militari, in tempo di guerra esercitano la giurisdizione secondo quanto stabilito dalla legge; in tempo di pace solo sui reati commessi dagli appartenenti alle forze armate. • Principi. Precostituzione del Giudice o Giudice naturale: nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. La giustizia è amministrata in nome del popolo, il giudice è solo soggetto solo alla legge, la legge assicura l’indipendenza delle giurisdizioni speciali e del P.M., i provvedimenti giudiziari devono essere motivati e contro di loro può essere proposto ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione si configura come giudice di legittimità cioè competente a conoscere le sole violazioni di legge compiute da organi giurisdizionali di grado inferiore (non si occupa dunque della ricostruzione dei fatti). Ad essa è affidata la funzione di “nomofilachia” ovvero la risoluzione delle questioni interpretative più controverse al fine di indirizzare l’attività giurisdizione degli organi giudicanti e requirenti. Principio di difesa e del giusto processo: la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento esso si fonda sulla necessità che il processo si caratterizzi per il contraddittorio fra le parti ovvero un confronto dialettico paritario, per l’imparzialità e la terzietà del Giudice. La legge inoltre deve assicurare la ragionevole durata del processo. Lo status giuridico dei magistrati ordinari. La nomina a magistrato avviene per concorso a cui consegue la nomina ad uditore giudiziario. Quindi la carriera si sviluppa poi automaticamente ciò perché la costituzione prevede che i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni. Le disposizioni vigenti non fanno differenza tra magistrati inquirenti e giudicanti e pertanto si può passare da una funzione all’altra.Indipendenza, autonomia e inamovibilità della magistratura ordinaria. La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere. L’autonomia si esplica facendo si che ciascun magistrato possa determinarsi autonomamente senza ricevere alcun condizionamento da altri magistrati appartenenti al medesimo ordine giudiziario. L’indipendenza è riferita al potere giudiziario nel suo complesso in quanto tutela ogni magistrato da tutti quei condizionamenti che possono provenire da poteri diversi da quello giudiziario.Il Consiglio Superiore della Magistratura. E’ un organo sganciato dal Governo posto a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura. La Costituzione ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera ed in generale lo status dei magistrati ordinari devono essere adottati dal CSM. Esso è composto da tre membri di diritto ovvero dal P.d.R. che lo presiede, dal primo presidente della Cassazione e dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione, poi da 2/3 di membri togati eletti dai magistrati ordinari e 1/3 da membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune tra gli appartenenti ai professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno 15 anni. Per assicurare l’indipendenza dei giudici speciali sono stati creati organi collegiali analoghi al CSM ovvero il Consiglio di presidenza della giurisdizione amministrativa, il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria ed il Consiglio della magistratura militare.Il Ministro della Giustizia. Cura l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove l’azione disciplinare davanti all’apposita sezione disciplinare del CSM, partecipa al procedimento di conferimento degli uffici direttivi, esercitai poteri di sorveglianza ed eventuali attività ispettive nei confronti degli uffici giudiziari. I rapporti tra ministro e CSM deve ispirarsi al principio di leale collaborazione.•

La Giustizia Costituzionale Per giustizia costituzionale, s’intende un sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione. La giustizia costituzionale è la principale garanzia della rigidità della Costituzione. Consente di reagire a determinate infrazioni della Costituzioni rivolgendosi in determinati modi ad un determinato giudice. In Italia è organizzata su un giudizio successivo ovvero che investe leggi già in vigore, accentrato in quanto è l’unico organo a svolgere tale ruolo, indiretto poiché non sono i singoli cittadini ma soltanto i Giudici a poterla investire. La Corte è competente a giudicare: • sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle Leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; • sui conflitti di attribuzione sui poteri dello Stato; • sulle accuse promosse contro il P.d.R. per altro tradimento o per attentato alla Costituzione; • esprime il giudizio di ammissibilità dei referendum. I componenti della Corte Costituzionale devono essere scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I componenti sono 15 di cui 5 eletti dal Parlamento in seduta comune, a scrutinio segreto e con maggioranza qualificata entro i primi due scrutini o a maggioranza dei 3/5 al terzo scrutinio; 5 sono nominati dal P.d.R.; 5 sono nominati dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative e più precisamente 3 sono eletti dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato ed 1 dalla Corte dei Conti. La durata in carica è di 9 anni ed il mandato non è rinnovabile. Inoltre vige l’incompatibilità sia con le cariche politiche elettive che con le professioni o con attività inerenti ad una associazione o partito politico.

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Status del giudice costituzionale e prerogative della corte. I giudici costituzionali godono di immunità e improcedibilità in relazioni alle opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Sono inamovibili ovvero non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio se non a seguito di una deliberazione della stessa Corte presa a maggioranza dei due terzi dei presenti e solo per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell’esercizio delle sue funzioni. Il Giudice decade dalla carica se non esercita le sue funzioni per sei mesi. Spetta alla Corte la deliberazione delle nomine a maggioranza assoluta. I Giudici hanno un trattamento economico che non può essere inferiore a quello di magistrato ordinario investito delle più alte funzioni; allo scadere del mandato è reintegrato nelle precedenti attività professionali svolte. La corte amministra un proprio bilancio ed ha un proprio regolamento contabile. Autodiachia: come per le Camere, anche la Corte gode di competenza esclusiva per giudicare i ricorsi in materia di impiego dei proprio dipendenti. Funzionamento. I Giudici non scadono dalla loro carica tutti insieme ma uno alla volta. Ai giudici della Corte Costituzionale non si applica il regime della prorogatio. La Corte può funzionare anche se non sono presenti tutti i suoi membri, è però richiesto un quorum di almeno 11 giudici. Il quorum scende a 9 per deliberazioni non giurisdizionali. Le decisioni della Corte inoltre devono essere deliberate dai medesimi giudici che ne hanno seguito il procedimento pertanto possono essere persi dei componenti ma non possono subentrarne di nuovi.- Il Presidente della Corte è un componente stesso eletto all’interno della corte a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta. Il suo mandato è triennale ed è rinnovabile. I provvedimenti che la Corte emana possono essere sentenze oppure ordinanze. La sentenza definisce il giudizio, l’ordinanza è uno strumento interlocutorio che non esaurisce il rapporto processuale ma serve per risolvere le questioni che sorgono nel corso del processo. Le sentenze devono essere motivate sia in fatto che in diritto, mentre per le ordinanze è sufficiente che siano succintamente motivate. Il controllo di costituzionalità delle Leggi. Il controllo sulle Leggi viene esteso sia ai vizi formali derivanti dalla violazione di norme procedurali che ai vizi materiali derivati dalla violazione dei limiti espliciti o in via di interpretazione posti dalla Costituzione. Sono escluse dal sindacato di legittimità della corte le fonti – fatto. La Corte può quindi sindacare tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge direttamente collegati alle fonti dell’ordinamento generale. Le decisioni della Corte sono suddivise in: • decisioni di inammissibilità quando manchino i presupposti per procedere ad un giudizio di merito. Ciò può accadere quando manchino i requisiti soggettivi ed oggettivi ossia quando la questione è stata sollevata da persona diversa da un giudice o al di fuori di un procedimento qualificabile come giudizio; quando sia carente l’oggetto concreto del giudizio o quando l’atto impugnato non rientri tra quelli indicati dall’art.134 Cost.; quando manchi il requisito della rilevanza; quando l’ordinanza di remissione manchi di indicazioni sufficienti ed univoche per definire la questione di legittimità; quando vi sono errori meramente procedurali (mancanza di notifiche); quando la decisione comporti una valutazione di tipo politico; • sentenze di rigetto quando dichiara non fondata la questione prospettata, ma non in merito alla legittimità della legge. Se un altro giudice risolleva la medesima questione senza apportare modifiche, la corte delibera in camera di consiglio la manifesta infondatezza; • Sentenze di accoglimento. Con tale atto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata. Le sentenze di accoglimento e quindi di dichiarata illegittimità di una norma operano ex tunc ossia con effetti retroattivi purchè il giudizio non si sia chiuso o esaurito. Le sentenze di accoglimento possono essere: di accoglimento parziale ovvero solo una parte del testo viene dichiarata illegittima; additive ovvero dichiara illegittima la disposizione nella parte in cui non prevede qualcosa che andava invece costituzionalmente previsto; sostitutive sono quelle in cui viene dichiarata l’illegittimità di una disposizione legislativa nella parte in cui prevede una cosa anziché un’altra. • Un caso particolare sono le sentenze interpretative di rigetto, dove le decisioni con cui la corte dichiara infondata dalla questione di legittimità costituzionale , non perché il dubbio di legittimità sollevato dal Giudice non sia giustificato, me perché esso si basa su una cattiva interpretazione della disposizione impugnata. I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Sono lo strumento con cui un potere dello Stato può agire davanti alla Corte per difendere le proprie attribuzioni costituzionali compromesse dal comportamento di una altro potere dello Stato. Per potere dello Stato non si deve intendere esclusivamente uno dei tre poteri tradizionali (esecutivo, legislativo e giudiziario) ma per potere deve intendersi anche il complesso di organi concorrenti nell’esercizio della medesima funzione. Per potere devono intendersi tutti i soggetti che hanno un ruolo cioè una attribuzione assegnata dal testo costituzionale. Il conflitto può sorgere sia in caso di usurpazione del potere sia per intralcio.Il Giudizio di ammissibilità dl referendum abrogativo. E’ introdotto con ordinanza dell’ufficio centrale per il referendum che dichiara la legittimità della richiesta di referendum. Possono partecipare alla discussione orale in camera di consiglio o presentando memorie il Presidente del Consiglio dei Ministri, i delegati dei consigli regionali proponendi o i presentatori delle 500.000 firme del corpo elettorale. La Corte decide sempre con sentenza entro il 10 febbraio successivo.

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Il referendum non è ammesso per leggi tributarie, leggi di bilancio, leggi di amnistia e indulto o per leggi di ratifica dei trattati internazionali. La Giustizia Politica. Sono quelle funzioni che la Corte svolge quando deve giudicare le accuse contro il P.d.R.. Quest’ultimo è messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri e giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata da sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore che il Parlamento compila ogni nove anni. I Giudici aggregati godono dello stesso status dei membri togati della Corte. A seguito della messa in stato d’accusa del parlamento, la deliberazione è preceduta da un’attività di indagine svolta da un Comitato costituito dai membri delle giunte per le immunità di Senato e della Camera che dispone di un termine di 5 mesi prorogabile una sola volta di tre mesi, per acquisire e valutare il materiale probatorio relativo alla notizia criminis. Al termine dell’attività di indagine il Comitato può: ritenere palesemente infondata l’accusa e procedere con propria ordinanza all’archiviazione; presentare una relazione sulla messa in stato di accusa; dichiarare la propria incompetenza nel caso in cui il reato di cui si tratta non rientri tra quelli previsti dall’art.90 Cost. (ovvero alto tradimento o attentato alla Costituzione).Sulle conclusioni presentate dal Comitato, il Parlamento in seduta comune procede alla votazione: il procedimento ha fine se nessuno presenta ordini del giorno favorevoli all’accusa, altrimenti la messa in stato d’accusa deve essere approvata a maggioranza assoluta dei proprio componenti con l’indicazione degli addebiti e delle prove su cui si fonda l’accusa. In attesa del giudizio, il P.d.R. può essere sospeso con ordinanza della Corte Costituzionale in via cautelare. La seconda fase eventuale, si svolge di fronte alla Corte Costituzionale nella sua composizione integrata.

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