Dati Statistici
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Dati Statistici
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Dati Statistici
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Dati Statistici
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il nuovo Testo Unico introdotto con il D.lgs. 81/08, che accorpa, abrogando e modificando le varie discipline nate per regolamentare la sicurezza nel lavoro obbliga le imprese a tutelare la salute dei lavoratori, attraverso il mantenimento di adeguati standard di sicurezza nei luoghi presso cui si svolgono le attivitĂ aziendali.
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
TESTO UNICO SICUREZZA ➢ Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” ➢ Meglio conosciuto come “Testo Unico sulla Sicurezza” nei luoghi di lavoro ➢ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 (Supplemento n. 108/L) ➢ Il decreto è entrato in vigore il 15 maggio 2008 (tranne alcuni Capi) 7
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. D.Lgs. 81/08 - N. 14 Titoli Titolo II - Luoghi di lavoro
Titolo IX - Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
Titolo X - Esposizione ad agenti biologici
Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili
Titolo X-bis - Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Titolo I - Principi comuni
Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, cem, roa)
Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive Titolo XII - Disposizioni in materia penale Titolo XIII - Norme transitorie e finali
N. 52 Allegati (Da "I" a "LI") 8 8
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 106/09
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Leggi abrogate dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
• D.P.R. 547/55; • D.P.R. 164/56; • D.P.R. 303/56; • D.Lgs. 277/91; • D.Lgs. 626/94; • D.Lgs. 493/96; • D.Lgs. 494/96; • D.Lgs. 187/05 • l’art. 36-bis, commi 1 e 2 del D.L. 4/07/06 n. 223 (convertito, con modificazioni, da L. 4/08/06 n. 248); • Artt 2, 3, 5, 6 e 7 della L. 123/07; Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibile con lo stesso. 10 10
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Leggi non abrogate dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.
• DM 10-3-1998: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro • DM 388/2003: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale Testo unico delle disposizioni • D.Lgs 151/2001: legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Importanza D. Lgs 626/94
• Istituzione RSPP, RLS • Obbligo DVR. • Misure di prevenzione • Formazione ed informazione.
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Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Novità D.Lgs. 81/2008 ✓ Datore di lavoro – delega di funzione. ✓ Dirigente e preposto: figura formalizzata ✓ No visita medica preventiva pre assuntiva ✓ Data certa ✓ Rischi specifici: gravidanza, stress, età, genere, sesso. ✓ Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi. ✓ Formazione, informazione e addestramento. ✓ DUVRI ✓ Tesserino (foto, nome, datore di lavoro) 13 13
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Decreto Correttivo: 106/2009 ✓NO DATA CERTA. ✓Limitazione DUVRI ✓SI visita medica preventiva pre assuntiva ✓Inasprimento sanzioni ✓Obbligo formazione preposto - dirigente ✓Norme tecniche ✓Tesserino (foto, generalità lavoratore e datore di lavoro, data assunzione, tipo appalto) 14 14
Campi di applicazione del D.Lgs. 81/2008
Tutti i settori di attivitĂ , privati e pubblici Tutte le tipologie di rischio Tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi
Il datore di lavoro deve garantire informazione, formazione e addestramento • •
Formazione generale e specifica; Addestramento
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Secondo il recente accordo del 21 dicembre 2011 il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti: • la FORMAZIONE GENERALE • la FORMAZIONE SPECIFICA
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi Il percorso formativo La FORMAZIONE GENERALE è valida per tutti i settori di attività, ha durata minima di 4 ore ed è dedicata alla presentazione dei concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro La FORMAZIONE SPECIFICA deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tale formazione, così come previsto al comma 6 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi ★
Addestramento per lavori in quota
★
Formazione specifica per lavoratori e preposti nei cantieri stradali - decreto interministeriale 4 marzo 2013
★
Patentino uso fitosanitario - DM 22 gennaio 2014;
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Formazione e addestramento per lavori in ambienti o spazi confinati - DPR 177/2011
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Corso PES PAV PEI - CEI 1127
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi Per attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di cadute da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile. Art. 115 D.Lgs. 81/08 descrive i sistemi di arresto caduta Art. 77 D.Lgs. 81/08 impone l’obbligo di formazione ed addestramento pratico sul corretto utilizzo dei DPI di III categoria, compresi i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso. Corso pratico teorico della durata di 8 ore con scadenza quinquennale L’aggiornamento prevede un corso di 4 ore
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D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: obblighi formativi Il DECRETO INTERMINISTERIALE 4 MARZO 2013 individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/08, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Corso della durata di 8 ore per i lavoratori e 12 ore per i preposti con scadenza quadriennale. L’aggiornamento prevede un corso di 3 ore PRINCIPALI DESTINATARI DELLA FORMAZIONE: ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Enti e proprietari di strade; Imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie di lavori stradali; Impiantisti; Asfaltisti, manutentori strade, imprese che effettuano qualsiasi tipologia di lavori su strada, ausiliari della viabilità; Imprese che si occupano di segnaletica stradale; Manutentori aree verdi, cantonieri comunali; Addetti al soccorso stradale; 21
Organigramma della sicurezza
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Gli obblighi del datore di lavoro
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Gli obblighi del datore di lavoro
Attribuzione compiti Organizzazione lavoro Formazione ed informazione Consultazione con RLS 24
Gli obblighi del datore di lavoro
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
comunque il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
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Gli obblighi del datore di lavoro
Principale destinatario degli adempimenti legislativi. ◆ Ha obblighi di carattere generale previsti nel Titolo I e obblighi specifici presenti nei successivi Titoli del D.lgs. 81/08. Quali sono i suoi obblighi? ◆ Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto; ◆ Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave, di primo soccorso e gestione emergenza; ◆
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Gli obblighi del datore di lavoro Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro; ◆ Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave circa il rischio stesso. ◆ Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento; ◆ Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute; ◆ Elaborare il documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico e su richiesta consegnarlo all’RLS, può essere però consultato solamente in azienda. ◆
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Gli obblighi del datore di lavoro Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare: la riunione periodica con cadenza periodica annuale di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.; ◆ Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica; ◆ Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; ◆ Competere all’osservanza degli obblighi previsti; ◆ L’inadempimento per entrambi gli obblighi è punito con: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1200 a 5200 euro; ◆
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Gli obblighi del datore di lavoro
Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente (sanzione: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1500 a 6000 euro). â—† Prendere le misure appropriate affinchĂŠ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (sanzione: arresto da due a quattro mesi e ammenda da 1200 a 5200 euro). â—†
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Datore di lavoro: obblighi non delegabili
Nomina Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Valutazione dei rischi
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Datore di lavoro: delega di funzioni
Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/08 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa è ammessa con le seguenti condizioni: ➢
Che risulti da atto scritto recante data certa;
➢
Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
➢
Che essa attribuisca al delegato poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;
➢
Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni;
➢
Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
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Dirigente
Dirigente: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
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Preposto
E’ la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
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Preposto
Preposto - Caratteristiche ❖Figura
facoltativa ➢Rappresenta “l’occhio” del DdL e del Dirigente ➢Gli obblighi del Preposto sono soggetti alla disciplina della delega di funzioni (scritta, accettata, data certa, resa nota) ➢C’è però l’art. 299 del D.Lgs. 81/08 ➢Se tale attività non è svolta in modo adeguato è anch’esso responsabile in caso di infortunio / malattia professionale 34
Preposto Preposto di fatto: Il caso e l’iter giudiziario Ritenuto responsabile nel ricoprire la funzione di Preposto di fatto un lavoratore è stato condannato per l’infortunio occorso ad un lavoratore deceduto per il ribaltamento di un escavatore che aveva disposto di utilizzare Il Tribunale individuata la responsabilità di un lavoratore che rivestiva in una ditta la figura del preposto lo ha condannato in ordine al reato di omicidio colposo con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di un altro lavoratore e lo ha condannato al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Il lavoratore stava eseguendo lo sradicamento di alcune canne presenti in una scarpata utilizzando un escavatore che si è ribaltato cagionandogli lesioni letali. La macchina era risultata del tutto inidonea a lavorare in un sito con elevatissima pendenza per cui si è determinato il ribaltamento della stessa. 35
Preposto Preposto di fatto: Il ricorso in Cassazione La sentenza del Tribunale è stata confermata dalla Corte d’Appello per cui l’imputato ha inteso fare ricorso adducendo due motivazioni. • Come primo motivo l’imputato ha sostenuto di non aver commissionato l’esecuzione dei lavori che stava eseguendo l’infortunato contrariamente a quanto era stato indicato in sentenza e che da nessun atto del procedimento erano emersi indizi in tal senso. • Come secondo motivo l’imputato ha fatto presente che erroneamente era stato ritenuto che lo stesso fosse un preposto o addirittura Datore di Lavoro di fatto. Lo stesso, infatti, ha sostenuto che, nel dare indicazioni sulle lavorazioni da eseguire, trasmetteva istruzioni ricevute dal padre che era l’effettivo Datore di lavoro e che inoltre nella ditta non disponeva in realtà di alcuna sfera di autonomia. 36
Preposto Le Decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato confermando la condanna dell’imputato. • Circa il primo motivo è stato accertato che vi era stata una telefonata da parte del ricorrente nel corso della quale l’imputato aveva impartito alla vittima l’ordine di procedere all’estirpazione delle canne usando l’escavatore in questione. • Circa il secondo motivo la Corte, dopo aver analizzato le deposizioni testimoniali, è giunta alla conclusione che l’imputato si recava spesso sui luoghi delle lavorazioni, impartendo istruzioni sulla loro esecuzione. Egli era una sorta di capo cantiere, dirigeva gli operai per cui su di lui incombeva l’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro. Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 9491 del 27/2/2013 (u.p. 10/1/2013) - Pres. Tomis Est. Ballotta - P.M. Gerani - Ric. R.A. - Dirigere gli operai e impartire istruzioni sulle lavorazioni da eseguire individuano una condotta che può essere correttamente collocata nel ruolo del preposto con l’assunzione quindi di una posizione di garanzia per la sicurezza dei lavoratori. 37
Preposto
PREPOSTO DI FATTO Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate. Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici: Specializzazione Competenza Ambito di discrezionalità Posizione gerarchica
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Preposto: obblighi
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchÊ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettiva e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; Verificare affinchÊ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, (Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze).
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Preposto: obblighi
Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchÊ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Informare il piÚ presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
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Preposto: obblighi
Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le sue capacità ed i requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
RSPP - Tipologie
In base alle caratteristiche e dimensioni dell’azienda
➢
Interno all’azienda (obbligatorio à art. 31 c. 6)
➢
Esterno all’azienda (obbligatorio à art. 31 c. 4)
➢
Datore di lavoro (facoltativo à art. 34, All. II)
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Gli obblighi del RSPP
Collabora all'individuazione dei fattori di rischio; ◆ Collabora alla valutazione dei rischi; ◆ Collabora all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; ◆ Provvede ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; ◆ Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. ◆
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Nomina dell’RSPP Il datore di lavoro può: ◆ Autonominarsi RSPP ◆ Nominare un dipendente dell’azienda ◆ Incaricare una persona esterna
✓ Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti ✓ Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti ✓ Aziende della pesca fino a 20 addetti ✓ Altre aziende fino a 200 addetti
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Il Medico Competente
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08 (es. specializzazione in Medicina del Lavoro), che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
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Gli Obblighi del Medico Competente
Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione Protezione: ➢
alla valutazione dei rischi;
➢
alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
➢
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
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Gli Obblighi del Medico Competente
✓ Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; ✓ Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
✓ Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della
sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
✓ Visita gli ambienti di lavoro; ✓ Partecipa alla riunione periodica annuale.
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La sorveglianza sanitaria
E’ effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazione fornite dalla Commissione consultiva oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Essa comprende:
✓ Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione;
✓ Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità è di norma una volta l’anno.
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La sorveglianza sanitaria
✓ Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal
medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;
✓ Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro; ✓ Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva; ✓ Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di idoneità alla mansione.
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La sorveglianza sanitaria Le visite mediche non possono essere effettuate: ◆ Per accertare stati di gravidanza; ◆ Negli altri casi vietata dalla normativa vigente. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25. Il medico competente, sulla base dei risultati ottenuti, esprime uno dei seguenti giudizi: ➢ Idoneità; ➢ Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; ➢ Inidoneità temporanea; ➢ Inidoneità permanente. 51
La sorveglianza sanitaria
◆
Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporanei di validità.
◆
Il datore di lavoro, in caso di inidoneità alla mansione, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti, o a mansioni inferiori garantendo però il trattamento economico stabilito in precedenza.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
✓ Riferisce al datore di lavoro e al RSPP di ogni pericolo o rischio ✓ ✓
di cui sia a conoscenza; Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS. RLS aziendale
RLS territoriale/di comparto
RLS di sito produttivo
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ◆ Aziende ≤ 15 lavoratori ◆ RLS interno oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo ◆ Aziende ≥ 15 lavoratori ◆ RLS eletto o designato dai lavoratori in RSA. Se assenti le rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. L'elezione dei RLS, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma nella giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 dell’art.47 del D.lgs. 81/08 é il seguente:
➢ un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino ➢ ➢
a 200 lavoratori; tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
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Attribuzioni del RLS
Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; ◆ é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; ◆ é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; ◆ é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08; ◆
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Attribuzioni del RLS
Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative; ◆ partecipa alla riunione periodica; ◆ può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. ◆
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Addetti gestione emergenza Addetti al primo soccorso Il datore di lavoro, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza tenendo conto delle persone presenti sui luoghi di lavoro. In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzioni che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda da 750 a 4000 euro.
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Addetti gestione emergenza Addetti al primo soccorso Gli addetti al primo soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. Ăˆ compito del datore di lavoro rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento per gli addetti al primo intervento. Il decreto ministeriale 388/03 prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso; il corso dovrĂ avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C.
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Addetti gestione emergenza Addetti al primo soccorso ➢ Gruppo
A: Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; ➢ Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; ➢ Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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Addetti gestione emergenza Addetti antincendio La prevenzione incendi è la funzione diretta a conseguire gli obiettivi della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare i lavoratori. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie: ▪livello di rischio elevato(corso formazione 16 ore); ▪livello di rischio medio(corso formazione 8 ore); ▪livello di rischio basso(corso formazione 4 ore).
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Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivitĂ lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati: il socio lavoratore di cooperativa o societĂ , il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
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Obblighi per i lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro.
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Obblighi per i lavoratori
◆
contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
◆
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
◆
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
◆
utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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Obblighi per i lavoratori
â—†
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi;
â—†
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
â—†
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
â—†
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
â—†
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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Jobs Act - Cambiamenti normativi Semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro Primo Soccorso: Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti, compresi quelli di RSPP, prevenzione degli incendi e primo soccorso, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori. Premio assicurativo INAIL: miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Istituto. Certificato di infortunio: trasmissione all’INAIL da parte del medico del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro (decorsi 180 gg dal 24 settembre 2015). Denunce di infortuni mortali: trasmissione a carico dell’INAIL delle informazioni relative alle denunce di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni all’autorità di PS, con conseguente esonero per il datore di lavoro (decorsi 180 gg dal 24 settembre 2015). 66