Controllo ufficiali – organo di vigilanza “ATS” Criteri generali legislazione e sistema sanzionatorio
Gli organi di vigilanza e controllo
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• ASL - dal 1° gennaio 2016 “ATS”. (Regione Lombardia) • Vigili del Fuoco. • Ispettorato del Ministero del lavoro. • Carabinieri.
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Dal 1° gennaio 2016 è nata l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano (ATS della Città Metropolitana di Milano), come determinato dalla Legge regionale n. 23 del 14 agosto 2015, Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo, che unisce i territori delle ex ASL Milano, Milano 1 (Legnano), Milano 2 (Melegnano) e Lodi e comprende 195 comuni.
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PREMESSA Il volume di attività di controllo è stabilito a livello nazionale (attualmente DPCM 17/12/2007 Patto per la Salute) e modulato a livello regionale dalla Direzione Regionale Prevenzione e dal Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 7 del DLgs 81/08. I l numero di aziende da ispezionare è calcolato nella misura del 5% delle posizioni assicurative INAIL che abbiano almeno un dipendente o equiparato. La selezione delle aziende avviene, conformemente alle indicazioni di priorità del Comitato per l’Indirizzo di cui all’art. 5 del DLgs 81/08, sulla base del rischio evidenziato con criteri oggettivi e delle direttive regionali che individuano i comparti produttivi a maggior rischio.
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L’OBIETTIVO tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, promuovere ed aumentare la cultura della sicurezza con interventi di informazione, formazione-assistenza alle aziende e ai lavoratori, sia con le attività di controllo e vigilanza direttamente nei luoghi di lavoro.
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L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA. - Gestire l'analisi e valutazione di rischi; - Gestire le verifiche in ambienti di lavoro; - Effettuare le analisi dei rischi lavorativi; - Esprimere pareri su progetti edilizi, per gli aspetti di competenza, e su tutte le richieste di deroghe alle vigenti norme di legge, - Concorrere alla formulazione di pareri e autorizzazioni per insediamenti industriali a rischio rilevante, soggetti a VIA, ospedali, case di cura e case di riposo; - Valutare ed esprimere parere su tutte le notifiche di nuovi insediamenti produttivi, per gli aspetti di competenza; - Garantire interventi mirati alla tutela della salute dei lavoratori; - Effettuare la vigilanza sulle attività con maggiori rischi di infortunio e di patologia professionale (cantieri edili, ecc..); - Esprimere pareri sui piani di lavoro e di sicurezza previsti dalle vigenti leggi; - Effettuare le inchieste di infortunio e di malattia professionale; - Garantire gli interventi concernenti l'applicazione delle norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; - Promuovere interventi di educazione sanitaria. 6/19
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AMBITI DI INTERVENTO: • Settori individuati come prioritari dai piani sanitari nazionali e regionali. • Segnalazioni, provenienti da Organizzazioni Sindacali e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), segnatamente se dettagliate nella individuazione dei problemi e se riferite a rischi di consistente gravità. • Interventi richiesti nell’ambito del servizio di pronta disponibilità. (per lo più infortunio segnalazioni di situazioni ad alto rischio) • Interventi conseguenti ad eventi (reati) perseguibili d’ufficio. (infortuni o malattia professionali che hanno determinato lesioni gravi) • Richieste della magistratura (indagini delegate). • Interventi per verifiche legate a nuovi insediamenti produttivi o autorizzazione strutture sanitarie. • Interventi di controllo per la rimozione di amianto. 7/19
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CRITERI DI SELEZIONE DELLE AZIENDE La selezione delle aziende oggetto di vigilanza avviene Per iniziativa del Servizio in base ai seguenti criteri: • • • •
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Per la particolare incidenza di infortuni, anche se non gravi Per la presenza di infortuni con modalità particolarmente pericolose (eventi sentinella) o per infortuni ripetitivi con le stesse modalità Per progetti mirati a prevenire alcuni rischi di danno grave o mortale (impianti elettrici e attrezzature, sorveglianza sanitaria assenza tossicodipendenza, uso di carrelli elevatori, apparecchi di sollevamento etc.) A campione, anche su attività non particolarmente a rischio, in funzione della distribuzione nel territorio e del numero di addetti
Per esposto/denuncia da parte di cittadini, lavoratori (in osservanza alle disposizioni contenute nelle procedure aziendali relativamente agli esposti e segnalazioni), dell’ Autorità Giudiziaria e altri Enti con funzioni di vigilanza e controllo.
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INTERVENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN AZIENDA A seguito di: Infortunio sul Lavoro con lesioni personali gravi o gravissime o morte, malattia professionale con lesioni personali gravi o gravissime o morte al fine di accertare se le lesioni siano state causate da violazioni alla normativa sulla sicurezza e quindi dalla responsabilità di terzi. In quest’ambito può essere richiesta, nei casi previsti, documentazione inerente l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza e di modelli organizzativi di cui all’art. 30 del DLgs 81/08;
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MODALITA’ DI INTERVENTO L’ispezione viene effettuata dal personale ATS/ASL che può avere diversi profili e competenze professionali per fornire una valutazione qualificata dei rischi e dei sistemi di prevenzione adottati: • Tecnici Della Prevenzione, Medici Del Lavoro, Laureati Non Medici (Ingegneri, Chimici), Infermieri E Assistenti Sanitari. All’accesso partecipa sempre almeno un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) che, ai sensi del DPR 520 del 1955, ha potere di accesso nei luoghi di lavoro.
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Modalità d’esecuzione di un controllo ispettivo Per nessun motivo le aziende possono essere preavvertite dell’accesso ispettivo; soltanto se necessario per verificare lavorazioni discontinue, possono essere presi accordi per sopralluoghi successivi al primo accesso. 1) Al momento dell’ingresso in azienda/cantiere gli operatori di vigilanza, che operano per tali controlli in coppia, si qualificano esibendo la tessera di riconoscimento; gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dichiarano la loro qualifica al fine di rendere edotto il datore di lavoro sul potere di accesso. 2) Gli operatori di vigilanza richiedono la presenza del Datore di Lavoro (DL) o di un su o delegato, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e, se presente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il datore di lavoro ha facoltà di far presenziare i propri consulenti; tuttavia, anche in assenza dei soggetti sopra menzionati, il controllo procede, fatta salva la facoltà per l’azienda di fornire successivamente documentazione o quanto altro ritenga opportuno per documentare la propria attività in tema di prevenzione. 3) Gli operatori illustrano ai presenti lo scopo del controllo e l’oggetto della verifica, prima di iniziare il sopralluogo.
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4) L’ispezione vera e propria prevede l’accesso negli impianti e nei locali di lavoro, di norma seguendo le fasi del ciclo produttivo dall’inizio alla fine del processo; • vengono effettuati controlli a vista su macchine e attrezzature, test sul funzionamento dei dispositivi di interblocco delle protezioni, • rilievi fotografici ed eventuali misure ambientali istantanee (es. rumore, agenti chimici),
•controlli sui dispositivi di protezione individuali (DPI) e sul loro uso da parte dei lavoratori, • verifiche sulla segnaletica di sicurezza, • verifiche sull’igienicità e salubrità dei luoghi di lavoro e in genere su quanto previsto dalla normativa (principalmente dal DLgs 81/08). N.B. Possono essere sentiti, anche a sommarie informazioni testimoniali, i lavoratori in relazione a infortuni, malattie professionali o ipotesi di violazione alla normativa di sicurezza. 12/19
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5) Rilievi : •Se non sono state rilevate violazioni penali o amministrative e non sono necessarie disposizioni per il miglioramento della salute e sicurezza, il controllo si chiude; •Se, in assenza di violazioni, emerge la necessità di migliorare le condizioni di salute e sicurezza su argomenti che presentano margini di discrezionalità, possono essere impartite delle disposizioni; in questo caso è possibile che pervenga all’azienda il successivo verbale di disposizioni che specifica le cautele da adottare. Il verbale indica i tempi entro cui ottemperare e le modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi alla disposizione.
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•Se vengono riscontrate violazioni di natura amministrativa, l’azienda riceverà un atto ossia un verbale del primo accesso ispettivo che riporterà i tempi e i modi per la regolarizzazione, gli adempimenti conseguenti, e l’indicazione sulle modalità per effettuare eventuale ricorso in via amministrativa se l’azienda intende opporsi; se l’azienda ottempera, dopo nuovo sopralluogo di verifica nei tempi indicati in tale atto, potrà essere ammessa al pagamento in misura minima della sanzione amministrativa tramite un atto chiamato “Verbale di accertamento e contestazione”, estinguendo così l’illecito.
Qualora il trasgressore non regolarizzi l’oggetto della violazione contestata, il procedimento seguirà la procedura prevista dalla Legge 689/81, mediante il pagamento della sanzione pari alla piu’ favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo. Si evidenzia che la situazione di illecito, se non rimossa, potrà essere oggetto successivamente di nuova contestazione . 14/19
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•Se vengono riscontrate violazioni di natura penale, all’azienda verrà notificato il Foglio di Prescrizioni ai sensi del DLgs 758/94 ai fini dell’estinzione del reato penale. La norma prevede che sia data Notizia di Reato alla Procura della Repubblica ma il procedimento penale resta sospeso in attesa della conclusione dell’iter di cui al D.Lgs 758/94. Il Foglio di prescrizione contiene le indicazioni sullo svolgimento della procedura, tempi e modi di regolarizzazione. L’azienda ha la possibilità di richiedere proroghe motivate dei tempi concessi per la regolarizzazione (che devono comunque essere congrue dal punto di vista tecnico e non dovute a negligenza del contravventore). Trascorso il termine, verrà effettuato il sopralluogo di verifica e, in caso di ottemperanza, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta (1/4 del massimo). A pagamento avvenuto, verrà comunica alla Procura che il contravventore ha ottemperato nei tempi e nei modi previsti ed ha pagato la sanzione amministrativa entro i termini, determinando così ’estinzione del reato. Se non si ottempera nei modi e nei tempi indicati o non si paga entro i termini, il procedimento penale riprende il suo corso, per la cui gestione diventa titolare direttamente la Procura della Repubblica. 15/19
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Se vengono evidenziate violazioni alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al DLgs 81 del 2008, il personale ha l’obbligo, stabilito da norme penali, di sanzionare le violazioni prescrivendo il ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità.
OMISSIONE ATTI D’UFFICIO
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SEQUESTRO Sequestro preventivo
Sequestro probatorio
Nel caso in cui durante un accesso gli operatori accertino situazioni di pericolo grave e immediato, per evitare che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze (es.infortunio o malattia professionale), può essere eseguito un sequestro preventivo, disposto in genere dal Pubblico Ministero ma nei casi di urgenza puo’ essere eseguito d’iniziativa dagli operatori di vigilanza con qualifica di ufficiale di P.G.
Nei casi in cui ad esempio per particolari infortuni sul lavoro, il sequestro puo’ essere eseguito ai fini di prova e denominato sequestro probatorio: e’ un atto che viene eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria qualora il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente oppure non ha ancora assunto la direzione delle indagini: a differenza del sequestro preventivo presuppone che le lesioni siano gia’ state causate.
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In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale procedibile d’ufficio o di attività delegata del Magistrato, gli operatori svolgono un’inchiesta che ha come scopo la ricostruzione dell’evento e di eventuale nesso di casualità, l’individuazione di profili di colpa nella causazione del fatto e dei soggetti a cui spettava il dovere di adottare le misure di prevenzione dovute.
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Riassumendo …
L’indagine si caratterizza per l’espletamento di vari atti ed attività quali: Sopralluogo ispettivo comprendente rilievi (descrittivi e fotografici) Redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo); Verbali di sommarie informazioni rese dall’infortunato e da altre persone informate sui fatti; Verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine Acquisizione documentazione; Verbale di identificazione dell’indagato o di altre persone, con elezione o dichiarazione di domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d’ufficio).
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