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AGGIORNAMENTO LAVORATORI: I D.P.I.


I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In questa unità didattica andremo ad approfondire tutto ciò che riguarda i DPI, ovvero i dispositivi di protezione individuale.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si intende per Dispositivi di Protezione Indivuduale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piĂš rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchĂŠ ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 81/08).

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La legge di riferimento è dunque il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, Titolo III, Capo II, dall’articolo 74 al 79, oltre all’Allegato VIII, che ne prevede l’utilizzo solo quando siano già state adottate misure tecniche preventive ed organizzative di protezione collettiva. In altri termini il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare dei requisiti generali, come il possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste, presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in una lingua comprensibile dal lavoratore, adeguatezza al rischio da prevenire ed infine adeguatezza alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore. Nel particolare è importante che siano rispettati i requisiti informativi nei confronti del lavoratore, per quanto riguarda la protezione fornita, data di scadenza, istruzioni per uso, manutenzione e pulizia.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il datore di lavoro deve fare in modo che le caratteristiche del DPI siano adeguate al rischio specifico, valutare le informazioni fornite dal fabbricante del dispositivo ed assicurarne le condizioni d’igiene tramite una buona manutenzione, riparazione o sostituzione. Inoltre deve destinare ogni DPI ad uso personale di ogni lavoratore, provvedere che siano utilizzati solo per gli usi previsti, assicurare una formazione ed informazione sul loro corretto utilizzo, organizzare uno specifico addestramento (quando necessario), e deve inoltre fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il preposto dovrà invece effettuare una vigilanza diretta su quello che è l’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, osservare che le protezioni siano idonee per ogni lavorazione ed infine deve sempre indurre il lavoratore all’utilizzo dei dispositivi di protezione.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ăˆ obbligo del lavoratore partecipare alla formazione e addestramento, quando necessario, utilizzare i DPI messi a disposizione, averne cura, non apportare modifiche e segnalare tempestivamente ai superiori difetti o inconvenienti . Il lavoratore deve poi attenersi alle procedure aziendali per la consegna dei DPI, in quanto la spesa è a carico del datore di lavoro.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI sono suddivisi in tre categorie,qui di seguito elencate, in funzione della tipologia di rischio presente: • 1°Categoria: DPI di semplice progettazione, per danni fisici di lieve entità (come guanti, occhiali e visiere); •2°Categoria: non appartengono alle altre due categorie (ad esempio scarpe antinfortunistiche);

•3° Categoria: DPI di progettazione complessa, a protezione del lavoratore da rischi di morte o lesioni gravi (come DPI contro cadute dall’alto o guanti ignifughi).

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI di prima categoria assicurano una protezione da azioni lesive di lieve entità, provocate ad esempio da strumenti meccanici o prodotti detergenti, urto con oggetti al di sopra dei 50°C, fenomeni atmosferici, vibrazioni o urti lievi e da azione lesiva da raggi solari. Nei DPI di terza categoria rientrano invece DPI di protezione respiratoria filtranti, isolanti, contro le aggressioni chimiche, per ambienti con temperature al di sopra dei 100°C oppure al di sotto dei -50°C, per la salvaguardia da cadute dall’alto o per attività che espongono il lavoratore a tensioni elettriche.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Abbiamo appurato quindi che i Dispositivi di Protezione Individuale, sono suddivisi in categorie, che sono rapportate alla tipologia di rischio cui può essere esposto il lavoratore. Questi DPI vengono inoltre suddivisi in una ulteriore classificazione, in base alla parte del corpo che vanno a proteggere.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le tipologie dei DPI si suddividono quindi in: • Protezione delle vie respiratorie; • Protezione degli arti superiori; • Protezione degli occhi; • Protezione dell’udito; • Protezione del capo; • Protezione degli arti inferiori; • Protezione da cadute dall’alto; •Protezione del corpo e della pelle.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI a protezione delle vie respiratorie servono a proteggere da sostanze aeriformi potenzialmente nocive (come gas, polveri e vapori) e a permettere la normale respirazione quando il livello di ossigeno è comunque superiore al valore limite del 17%.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI a protezione degli arti superiori riguardano in particolare le mani, maggiormente esposte ai rischi, che possono essere di varia natura (ad esempio elettrico, chimico, biologico, freddo, calore, vibrazioni). I guanti possono essere fatti di diversi materiali, come plastica, gomma, cuoio, materiale isolante (per il rischio elettrico).

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi, come schegge, materiali roventi, caustici o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, ottiche o termiche. Per proteggere questi organi delicati si usano DPI del tipo:

• Occhiali protettivi; • Maschere; • Visiere; •Schermi.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il danno all’udito, detto anche ipoacusia professionale, è grave perché non rimarginabile. Le cellule uditive, infatti, se danneggiate non possono più rigenerarsi. I DPI per proteggere l’udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei (dB) oppure gli 85 dB medi giornalieri. I DPI a protezione dell’udito sono identificati come: • Cuffie oto-protettrici; • Tappi auricolari; • Archetti auricolari.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il dispositivo di protezione per il capo è solo uno: l’elmetto. Questo deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, come cuffie o la visiera. Inoltre deve essere con bardatura regolabile ed adattabile al lavoratore.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La protezione dei piedi è importante sia per la loro incolumità, sia per garantire una buona stabilità del lavoratore. In generale si parla ad esempio di scarpe antinfortunistiche, ginocchiere, ecc..

Le calzature possono avere diverse caratteristiche, come puntale resistente agli urti, suola antiscivolo e anti perforazione, protezione da caldo o freddo e contro le scariche atmosferiche.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I DPI anticaduta rientrano tutti nella III categoria, visto l’alto rischio che può derivare da caduta dall’alto. Si suddividono in imbragature, cintura con imbragatura e cordino d’aggancio. Questi sono obbligatori per lavori in quota, dentro pozzi, cisterne e simili.

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Sono DPI di vario tipo e possono appartenere sia alla prima, che alla seconda, che terza categoria. Possono essere indumenti di protezione da aggressioni ad esempio meccaniche, chimiche o da calore, giubbotti o grembiuli, oltre a creme e pomate protettive per la pelle

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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’addestramento per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, risulta essere obbligatorio nei seguenti casi:

• DPI di 3°Categoria; • DPI per dell’udito.

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protezione

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