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Safety Fomrazione Generale

Marzo 2017

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PERCHÉ QUESTO CORSO? Nel 2008 è stato emanato il D. Lgs. 81/08, Testo Unico Sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, che sostituisce tutte le leggi italiane in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. La normativa trova applicazione verso tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché verso quei soggetti ad essi equiparati.

Juli 2016

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PERCHÉ QUESTO CORSO? Secondo l’art. 37 del D. Lgs. 81/08, riguardante la Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Juli 2016

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ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

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I CORSI DI FORMAZIONE Tra i corsi di formazione previsti dal D. Lgs. 81/08 si citano: 

formazione del SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione);

formazione del datore di lavoro che vuole fare direttamente il RSPP;

formazione della squadra antincendio;

formazione della squadra di pronto soccorso;

formazione del medico competente;

formazione di tutti i lavoratori relativamente ai rischi connessi alla propria attività;

formazione del preposto;

formazione del dirigente.

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IL NUOVO ACCORDO IN MATERIA DI FORMAZIONE La durata, i contenuti minimi e le modalitĂ della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Secondo il recente accordo del 21 dicembre 2011 il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli distinti: - la FORMAZIONE GENERALE; - la FORMAZIONE SPECIFICA.

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I CONTENUTI DI QUESTO CORSO I contenuti definiti dall’Accordo sono:

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Concetti di rischio

Danno

Prevenzione

Protezione

Organizzazione della prevenzione aziendale

Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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Concetti di rischio

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QUALCHE DEFINIZIONE 

Pericolo Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Rischio Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Danno Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed estensione immediati permanenti o definitivi ad una qualsiasi struttura,processo o persona.

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SEMPLIFICANDO… 

L’infortunio avviene se c’è un pericolo? No, l’infortunio avviene se c’è un rischio.

Qual è la differenza tra pericolo e rischio? Il pericolo è un modo di essere dannoso di una sostanza, ad esempio un acido, di una macchina, ad esempio una sega, di una situazione di lavoro, ad esempio una stanza riempita di fusti di benzina, di un modo di comportarsi, ad esempio camminare su una fune tesa. Il rischio invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un lavoratore esposto.

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SEMPLIFICANDO… 

L’acido per un lavoratore è un pericolo? L’acido è un pericolo per tutti gli esseri viventi, uomini, animali e piante, perché la natura gli ha dato la possibilità di corrodere ogni cosa.

L’acido poiché infortunio?

è

un

pericolo

può

provocare

un

No, l’acido può corrodere non perché è un pericolo, altrimenti corroderebbe sempre i lavoratori, ma solo quando è un rischio.

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SEMPLIFICANDO… 

Tra pericolo e rischio, c’è il rischio di non capire più niente?

Si, se non si riflette. Supponiamo che il lavoratore sia in provincia di Potenza. L’acido che si trova a Milano lo può corrodere? NO Quindi non è il pericolo in quanto tale che danneggia il

lavoratore, ma l’esposizione al pericolo, cioè il rischio.

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RIFLETTENDO… 

C’è RISCHIO senza esposizione al PERICOLO? Certo che no! L’acido che si trova a Milano è comunque un pericolo, perché è corrosivo, ma per il lavoratore di Potenza non è un rischio perché non ha alcuna possibilità di poterlo corrodere; tale lavoratore non può mai essere esposto all’acido se questo acido è lontano migliaia di chilometri.

Per non avere danno basta tenere lontano il pericolo? Sì, questo è il metodo migliore di tutelare il lavoratore. Diminuire la probabilità che il pericolo possa attaccare il lavoratore si chiama prevenzione. Si attua o eliminando totalmente il pericolo dal luogo di lavoro o separando il pericolo dal lavoratore con barriere sicure.

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CONFRONTIAMOCI

I rischi e i pericoli presenti nella vostra azienda…

FATE ALCUNI ESEMPI

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La valutazione dei rischi

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COSA SI INTENDE PER VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

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COMPITI DEL DATORE DI LAVORO

ď ľ

I datori di lavoro devono intraprendere tutti i passi necessari per garantire la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

ď ľ

Per prevenire gli infortuni, il datore di lavoro deve introdurre un sistema di gestione della salute e della sicurezza che comprenda la valutazione dei rischi, la gestione dei rischi e le procedure di monitoraggio.

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FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI I principi che dovrebbero essere considerati durante l'intero processo di valutazione dei rischi possono essere suddivisi in una serie di fasi: Fase

1. Individuare i pericoli e i rischi Verificare cosa può arrecare danno e individuare i lavoratori che potrebbero essere esposti ai pericoli.

Fase

2. Valutare e attribuire un ordine di priorità ai rischi Valutare i rischi esistenti (la loro gravità, la probabilità che si verifichino, …) e attribuire loro un ordine di priorità in base all'importanza. È essenziale stabilire un ordine di priorità per ogni attività volta a eliminare o prevenire i rischi.

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FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Fase 3. Decidere l’azione preventiva Individuare le misure appropriate per eliminare o controllare i rischi.

Fase 4. Intervenire con azioni concrete Mettere in atto le misure di prevenzione e di protezione sulla base di un piano di priorità (probabilmente non sarà possibile risolvere subito tutti i problemi) e specificare le persone responsabili di attuare determinate misure e il relativo calendario d'intervento, le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste e i mezzi messi a disposizione per realizzare le misure individuate.

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FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

ď ľ

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Fase 5. Controllo e riesame La valutazione deve essere rivista regolarmente, per garantire che sia sempre aggiornata. In particolare, dev'essere rivista ogniqualvolta vengano apportate variazioni significative all'organizzazione o alla luce dei risultati di indagini riguardanti un infortunio o "quasi incidente".

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PERICOLI E RISCHI GRAVI Si devono prendere in considerazione tutti i pericoli individuati dalla valutazione dei rischi. Aspetti da non sottovalutare: ď ľApparecchiature

e impianti di lavoro:

protezioni meccaniche inadeguate per evitare il contatto con oggetti pericolosi, assenza di interventi di manutenzione alle attrezzature e ai veicoli di lavoro, tagli e ferite procurati con lame, spigoli, lamiere metalliche, strumenti o estremitĂ taglienti, pericoli elettrici. Macchinari pericolosi sono presenti nelle cucine di ristoranti e in fabbrica. Juli 2016

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PERICOLI E RISCHI GRAVI 

Luogo di lavoro: igiene e pulizia scarse, controlli insufficienti, scarsa visibilità nelle aree in cui operano veicoli e macchinari in particolare in prossimità di entrate e uscite di garage, magazzini e depositi. Scivoloni e cadute sono la causa più comune di infortunio in caso di sovraffollamento, disordine, liquidi rovesciati a terra, cavi esposti o pavimenti danneggiati.

Trasporto sul lavoro: movimenti incontrollati di oggetti come, per esempio, barili e altri carichi e contenitori fissati in maniera inadeguata durante il deposito, il trasporto, la distribuzione o la movimentazione.

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PERICOLI E RISCHI GRAVI 

Lavoratori: mancanza di informazioni, istruzioni, formazione, supervisione e insegnamento.

Lavoro in quota: su impalcature, scale a pioli, scale, rampe mobili; esiste inoltre il rischio che gli oggetti cadano dall'alto sulle persone che lavorano a terra.

Ustioni: ustioni termiche provocate da attività condotte con superfici calde, liquidi, vapori o gas bollenti, o sistemi di riscaldamento; ustioni chimiche causate da sostanze corrosive, in particolare da acidi e basi forti utilizzati, per esempio, per la pulizia.

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PERICOLI E RISCHI GRAVI ď ľ

Incendi ed esplosioni: causati dalla concomitanza di tre fattori: combustibile, ossigeno e una sorgente d'accensione.

ď ľ

Sostanze pericolose: possono essere letali se inalate; per esempio, il monossido di carbonio, il cosiddetto "assassino silenzioso", generato da una combustione incompleta, come nel caso dei fumi di scarico. Si pensi anche a liquidi detergenti, vernici, prodotti per parrucchiere e polveri. Le sostanze con cui si viene in contatto sul lavoro possono causare rash cutaneo allergico deturpante, asma cronica, forme di cancro o difetti congeniti in caso di esposizione in gravidanza.

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PERICOLI E RISCHI GRAVI 

Asfissia: alcune attività comportano l'esposizione al rischio di asfissia, ossia a una mancanza di ossigeno vitale. Può essere il caso, per esempio, di spazi limitati come vasche, cisterne, reattori o tubature.

Fattori psicosociali: lo stress può accrescere il rischio di infortuni sul lavoro. Esso può derivare dalle modalità di organizzazione del lavoro, da carichi di lavoro insostenibili, da una ripartizione poco chiara delle responsabilità e da un livello di pressione troppo elevato.

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La prevenzione e la protezione

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CHIEDIAMOCI 

Cosa è la protezione? La protezione consiste nel proteggere il lavoratore con schermi, apposito abbigliamento, attrezzature e facendo in modo che il danno sia accettabile se accade l’infortunio.

È meglio la protezione della prevenzione?

No, la prevenzione consiste nell’eliminare il pericolo, la protezione nel far rimanere il pericolo e diminuire il danno. Naturalmente è opportuno prevenzione e la protezione.

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fare

contemporaneamente

Titel der Präsentation

la

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PREVENZIONE: COSA SIGNIFICA CONCRETAMENTE?

La prevenzione è l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. Quando il documento di valutazione dei rischi diventa un reale strumento di lavoro, seguirne le indicazioni diventa facile.

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RICERCARE E RIMUOVERE I RISCHI Solo la conoscenza dell’attività permette di individuare i problemi da affrontare. Per prevenire gli infortuni bisogna considerare: Il

rispetto della normativa

L’organizzazione

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del lavoro (pianificazione delle attività)

La

formazione e l’informazione del personale

La

partecipazione dei lavoratori (lavoro di squadra)

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MISURE GENERALI DI TUTELA Le misure generali di tutela (art. 15 del D.Lgs. 81/08) della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: La

valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

La

programmazione della prevenzione;

L’eliminazione

dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo; rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella scelta delle attrezzature, nella concezione dei posti di lavoro;

Il

La

riduzione dei rischi alla fonte;

L’utilizzo

limitato degli agenti chimici, fisici, biologici sui luoghi di

lavoro; Il Juli 2016

controllo sanitario dei lavoratori. Titel der Präsentation

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MISURE GENERALI DI TUTELA Di fondamentale importanza risultano essere anche:

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L’informazione e la formazione adeguate per i lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i preposti e i dirigenti;

La partecipazione e la consultazione dei lavoratori e degli RLS;

Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato.

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REGOLE E DIVIETI L’uomo considera le regole e i divieti come una limitazione della sua libertà.

Le regole servono a semplificarci la vita e anche a prevenire gli infortuni!

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REGOLE E DIVIETI

Ma dobbiamo poter capire il perché di una regola, altrimenti non la rispettiamo: “devo mescolare le sostanze chimiche secondo un determinato ordine, altrimenti provoco un’esplosione!”

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SBAGLIAMO A VALUTARE I PERICOLI - Solo il 14% di noi valuta correttamente il pericolo; - il 18% lo sopravvaluta

- il 68% sottovaluta i rischi. Valutiamo in modo errato alcuni lavori, in apparenza banali, ma in realtĂ sono molto pericolosi, come per esempio le operazioni di carico e scarico, i lavori di pulizia oppure quando usiamo il muletto come un monopattino.

Siccome sottovalutiamo il rischio d’infortunio ci comportiamo in modo imprudente!

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LE ABITUDINI SBAGLIATE Quante volte abbiamo sentito qualcuno giustificarsi dopo aver adottato un comportamento inadeguato?

“Per pigrizia non sono andato a prendere la scala in magazzino, ho rischiato di farmi male inutilmente e ci ho pure guadagnato; infatti, il capo ha notato con piacere che ci ho messo poco a finire il lavoro e la mia collega mi ha guardato con ammirazione; Rischiamo di danneggiare noi e anche l’azienda che deve assumere e istruire una persona che ci sostituisca e/o deve riorganizzare il lavoro con conseguenti ritardi nelle consegne e così via).

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SIAMO DISTRATTI Nessuno di noi riesce a rimanere attento e concentrato in continuazione.

Dopo un po’ la stanchezza, lo stress, la monotonia o un imprevisto ci distraggono e così ci capita di non vedere un segnale.

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GLI “ERRORI UMANI”: UN CONCETTO ABUSATO Non appena accade un infortunio ecco che spunta subito “l’errore umano”. Una breve spiegazione per calmare gli animi e in breve tempo si è identificato il colpevole: “Non è stato attento!”

“E’ stato lento di riflessi!” Abbiamo così ottenuto qualcosa? La causa è stata realmente identificata?

Un incidente simile potrebbe accadere anche domani.

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GLI “ERRORI UMANI”: UN CONCETTO ABUSATO Se analizziamo con serietà le cause, arriviamo quasi sempre alla seguente conclusione:

prima o poi qualcuno avrebbe subito lo stesso infortunio per il semplice motivo che il lavoro non è stato adattato alle caratteristiche dell’uomo. E poi, cosa significa: “ha i riflessi troppo lenti?” Forse l’operatore non ha fatto in tempo a premere il pulsante rosso per il semplice motivo che il pulsante si trova nel posto sbagliato.

ATTRIBUIRE GLI INCIDENTI AD UN ERRORE UMANO SPESSO E’ UNA SCUSA DI COMODO

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CONSIGLI PRATICI PER LAVORARE IN PREVENZIONE

Juli 2016

Non allontanatevi dalla vostra postazione di lavoro fino a quando non vi viene detto di farlo.

Se non siete sicuri, prima chiedete.

Non abbiate timore di chiedere ulteriori informazioni.

Indossate i dispositivi di protezione personale come, ad esempio, scarpe di sicurezza, casco o guanti.

Informatevi sul da farsi in caso di emergenza, sia che si tratti di un allarme d’incendio, di un’interruzione di corrente o altra circostanza.

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CONSIGLI PRATICI PER LAVORARE IN PREVENZIONE

Juli 2016

Non esitate a riportare qualsiasi infortunio al vostro responsabile e al vostro rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, ove ve ne sia uno.

Non ignorate campanelli d’allarme come, ad esempio, mal di testa, indolenzimento e dolori, vertigini, etc etc. Informare un medico, o altro personale presente addetto alla salute sul lavoro.

Seguite i consigli e le istruzioni che vi vengono impartiti, fra cui quello di rispettare le pause, di adattare correttamente la vostra sedia e di indossare i dispositivi di sicurezza.

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Analisi dell’infortunio

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LE CAUSE DELL’INFORTUNIO Un infortunio è: “evento lesivo avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte od un’inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale ovvero un’inabilità temporanea assoluta per un tempo maggiore della rimanente parte della giornata o del turno nel quale si è verificato”.

Le cause possono dipendere o meno dall’operato del lavoratore (si pensi ad un incidente provocato dalla distrazione di un lavoratore o dalla mancata manutenzione di una macchina).

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UN ESEMPIO Un lavoratore riporta un’ustione dopo il contatto con parti calde di un’apparecchiatura.

L’infortunio potrebbe essere attribuito alle seguenti cause: dispositivi mancato

o protezioni di sicurezza inadeguati;

uso di dispositivi di protezione prescritti;

inosservanza azioni

non autorizzate;

rimozione

di dispositivi di protezione o sicurezza;

disattenzione

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delle disposizioni lavorative o di sicurezza;

/ fretta / malessere.

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FONTI DI RISCHIO Le fonti di rischio che possono portare all’infortunio sono riconducibili a: 1) Azioni e comportamenti personali rischiosi; 2) Condizioni ed ambienti di lavoro a rischio; 3) Fattori personali e relazionali (correlati a fattori legati sia alla specificità dell’attività lavorativa svolta e del luogo di lavoro ma anche a quelle di natura personale).

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AZIONI E COMPORTAMENTI PERSONALI RISCHIOSI

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Utilizzo intenzionalmente non corretto di attrezzature;

Utilizzo non corretto di attrezzature anche in via non intenzionale;

Mancato rispetto di procedure ed istruzioni;

Disordine;

Mancato utilizzo dei DPI;

Uso scorretto dei DPI;

Luogo non idoneo allo svolgimento delle attività;

Uso improprio/non autorizzato di attrezzature;

Lavoro eseguito a velocità non adeguata;

Ecc. Titel der Präsentation

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CONDIZIONI ED AMBIENTI DI LAVORO A RISCHIO

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Condizioni meteorologiche avverse;

Rumore eccessivo;

Esposizione ad agenti fisici/chimici/biologici;

Incendio o esplosione;

Esposizione ad alte temperature;

Protezioni o barriere inadeguate;

Guasto meccanico/elettrico;

Attività di manutenzione inadeguate;

DPI inadeguati o non disponibili;

Ecc.

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FATTORI PERSONALI E RELAZIONALI CORRELATI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Juli 2016

Leadership ed incarichi inadeguati

Obiettivi e mete in chiara conflittualità;

Politiche, procedure e linee guida inadeguate;

Scarsa o inadeguata informazione sull’organizzazione del sistema della sicurezza;

Assegnamento di responsabilità improprie od in aperto conflitto.

Condizioni mentali di approccio al lavoro inadeguate o limitate

Eccessiva frustrazione;

Distrazione/stress mentale/preoccupazioni personali. Titel der Präsentation

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FATTORI PERSONALI E RELAZIONALI CORRELATI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

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Condizioni fisiche inadeguate o limitate

Mobilità personale limitata per medicazioni;

Caratteristiche fisiche non adeguate alla mansione assegnata;

Allergie.

Condizioni personale

Eccessiva responsabilizzazione;

Stanchezza;

Svolgimento di mansioni od attività di scarsa rilevanza, ripetitive e/o monotone.

mentali

disagiate

e

scarsa

motivazione

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FATTORI PERSONALI E RELAZIONALI CORRELATI ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Juli 2016

Competenze inadeguate

Carenze in termini di competenze ed inabilità;

Mancanza di formazione ed addestramento idonei al ruolo;

Esperienze professionali insufficienti o non idonee all’incarico assegnato.

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RICONOSCERE I PERICOLI Gli infortuni non sono sempre dovuti al caso.

Juli 2016

Prima di iniziare i lavori verificate le condizioni di sicurezza di utensili, materiali, vie e aree di stoccaggio.

Non affrontate rischi inutili ed eliminate immediatamente le situazioni di pericolo. Se ciò non fosse possibile, rivolgetevi al vostro superiore.

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LA GESTIONE DEI PERICOLI Molti infortuni si verificano svolgendo attività banali come camminare, salire o scendere le scale, trasportare carichi.

In questi casi si è soliti sottovalutare i rischi, in quanto si pensa che

“A ME NON CAPITERA’ MAI” Juli 2016

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OCCHIO AI PASSI FALSI Circa un terzo degli infortuni è dovuto a cadute. Come prevenire tali infortuni? Segnalate

i punti pericolosi o predisponete adeguati sbarramenti.

Pulite

le superfici scivolose con gli appositi prodotti, ad es. con un detergente o un legante per olio (dopo l’uso versare i leganti per olio in recipienti di metallo a chiusura ermetica e smaltirli in maniera ecologica).

Evitate

o eliminate i punti di inciampo (vale a dire, tenete l’ambiente in ordine).

Juli 2016

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SPESSO LA FRETTA GIOCA BRUTTI SCHERZI La fretta e la pigrizia spesso spingono a lavorare in modo approssimativo, a scapito della sicurezza. Se

dovete aggiungere una determinata altezza, non salite sulla prima superficie che capita.

Immaginate

di restare immobilizzati in seguito ad un incidente. Quante ore perse solo per non esservi concessi il tempo necessario per svolgere adeguatamente il lavoro.

Juli 2016

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NON È UNA VERGOGNA CHIEDERE

Juli 2016

Pretendete istruzioni di lavoro precise e ponete domande in caso di dubbio.

Utilizzate soltanto utensili e macchine che sapete maneggiare in modo sicuro.

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Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali attuata dall’INAIL

Juli 2016

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CHE COS’È L’INAIL?

Juli 2016

INAIL sta per L’ASSICURAZIONE LAVORO

ISTITUTO NAZIONALE CONTRO GLI INFORTUNI

PER SUL

È un’assicurazione obbligatoria

I cui protagonisti sono: datori di lavoro, lavoratori e Inail

Il cui oggetto è la presa in carico del lavoratore al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale

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NORMATIVA Fondamento: Art. 38 della Costituzione Normativa vigente: D.P.R. 1124 del 30.06.65 T.U. D. Lgs. 38/2000 D. Lgs. 81/08 T.U. Sicurezza Modificato dal D. Lgs. 106/2009 Normativa riferita ai dipendenti statali: D.M. 10/10/85 Finalità:Garantire protezione all’infortunato/tecnopatico

economica

e

sanitaria

Garantire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto Caratteri: obbligatorietà (Rapporto Ope Legis)

automaticità delle prestazioni Juli 2016

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LA FUNZIONE DELL’INAIL Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale, anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato, l’INAIL garantisce: l’indennizzo

per la mancata retribuzione; il risarcimento per il danno;  il massimo recupero possibile della capacità lavorativa perduta; il sostegno economico ai familiari in caso di morte.

Juli 2016

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LA FUNZIONE DELL’INAIL

Juli 2016

All’assicurazione sono tenuti obbligatoriamente tutti i datori di lavoro che, in qualsiasi settore lavorativo, occupano, sia in Italia sia all’estero, lavoratori dipendenti in attività che la legge individua come rischiose.

Il rapporto assicurativo ha normalmente inizio con la denuncia all’INAIL dell’attività esercitata.

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I SOGGETTI COINVOLTI

Juli 2016

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L’INFORTUNIO SUL LAVORO

NOZIONE È l’oggetto dell’assicurazione INAIL: rappresenta quindi l’evento al cui verificarsi scatta automaticamente la tutela assicurativa.

AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI

Juli 2016

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L’INFORTUNIO SUL LAVORO

NOZIONE Ai sensi dell’Art. 2 T.U., l’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per: 

CAUSA VIOLENTA

IN OCCASIONE DI LAVORO

DA CUI SIA DERIVATA UNA LESIONE:

La morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Juli 2016

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L’INFORTUNIO SUL LAVORO

L’OCCASIONE SUL LAVORO

UN INFORTUNIO PUO’ DIRSI AVVENUTO IN OCCASIONE DI LAVORO QUANDO SIA STATO IL LAVORO A DETERMINARE IL RISCHIO DI CUI L’INFORTUNIO E’ CONSEGUENZA

Juli 2016

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L’INFORTUNIO SUL LAVORO

LA LESIONE La lesione è ogni alterazione fisica o psichica dell’organismo del lavoratore da cui derivi:

Juli 2016

UNA INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA

UNA INABILITA’ PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE

LA MORTE

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L’INFORTUNIO IN ITINERE (ART.12 D.LGS. 38/2000) Si tratta di un infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro, in orari coincidenti con l’inizio e la fine dell’orario di lavoro. Esso viene riconosciuto se il lavoratore utilizza il mezzo privato per andare/tornare dal lavoro, laddove l’utilizzo del mezzo pubblico fosse eccessivamente difficoltoso (utilizzo di 2 o più mezzi, tragitto superiore ai 60 minuti con i mezzi). Non è indennizzato l’infortunio che si verifica in seguito a soste o deviazioni che alterano o modificano il percorso. La giurisprudenza è intervenuta con varie sentenze che hanno riconosciuto infortuni in itinere nei quali il mezzo proprio veniva utilizzato per esigenze di vita familiare (accompagnare i figli a scuola, ecc.) Juli 2016

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COSA INDENNIZZA L’INAIL? I primi 3 giorni (compreso quello dell’evento) sono a carico dell’azienda

INDENNITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA Dal 4° al 90° giorno INAIL

paga il 60% della retribuzione

(l’azienda

integra il restante 40%)*

Dal 91° giorno in poi INAIL

paga il 75% della retribuzione

(l’azienda

integra il restante 25%)*

* fatta eccezione per i co.co.pro.

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L’INDENNITÀ DI MALATTIA INPS 

Spetta per un periodo massimo di 180 giorni. I primi tre giorni sono, di regola, a carico del datore di lavoro, mentre dal quarto giorno di assenza è l’Inps a provvedere al pagamento.

Juli 2016

L’importo dell’indennità, è pari al 50% della retribuzione media globale giornaliera (per i primi 20 giorni), mentre per i giorni successivi è pari al 66,66%.

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IN CASO DI INFORTUNIO

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Il lavoratore deve immediatamente recarsi al PS, una volta in possesso del referto deve inviarlo al datore di lavoro con fax, con r/r, ecc.

L’assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche lieve, al proprio datore di lavoro: se non lo fa perde il diritto all’indennizzo per i giorni antecedenti;

Il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico, indipendentemente da ogni sua valutazione (art. 53 T.U.); Titel der Präsentation

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LA DENUNCIA DI INFORTUNIO

Juli 2016

Il datore di lavoro, quando l’infortunio ha prodotto la morte o vi sia pericolo di morte, deve provvedere alla denuncia con telegramma entro 24 ore;

Una copia della denuncia di infortunio deve essere inviata anche all’autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’infortunio (art. 54 T.U.);

La violazione di questi obblighi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa.

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RICADUTA INFORTUNIO Può succedere che il lavoratore, che ha subito un infortunio in passato, abbia la necessità di riaprire l’infortunio per il riacutizzarsi della patologia. È importante evidenziare che l’Inail riconosce la ricaduta solo per intervento chirurgico o per terapia resasi necessaria successivamente alla prima chiusura. Nel caso in cui il lavoratore non sia indennizzato durante la ricaduta nonostante l’intervento chirurgico o le terapie effettuate è possibile il ricorso medico legale. A tal fine è necessario fotocopiare la documentazione del primo periodo indennizzato e della ricaduta.

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MALATTIE PROFESSIONALI

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La malattia professionale è la patologia che si presume causata dall’attività lavorativa.

La segnalazione viene fatta in genere dal medico dell’azienda e inviata all’INAIL.

L’Istituto acquisisce la documentazione e valuta l’esistenza del NESSO CASUALE tra la patologia e l’attività lavorativa.

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Organizzazione della prevenzione aziendale

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LE PRINCIPALI FIGURE DELLA SICUREZZA

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PRINCIPALI FIGURE DEFINITE NELL’ART. 2 DEL D.LGS 81/08 E S.M.I Datore di lavoro: E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.

Colui che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Dirigente: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

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PRINCIPALI FIGURE DEFINITE NELL’ART. 2 DEL D.LGS 81/08 E S.M.I Preposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Lavoratore: Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Juli 2016

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RESPONSABILITÀ OPERATIVE

•Datore di lavoro (Imprenditore ed organizzatore) •Dirigente (organizza il lavoro di altre persone) •Preposto (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) •Lavoratore (esegue correttamente)

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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Juli 2016

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RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Le sue capacità ed i requisiti professionali dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione devono essere adeguate alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Per lo svolgimento delle funzioni è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore,nonché di un attestato di frequenza,con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro. Juli 2016

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ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di cui alla lettera l), ovvero il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il SPP è il servizio di prevenzione e protezione, cioè un apposito nucleo di persone, anche esterno alle aziende, tranne alcune eccezioni, nominate dal datore di lavoro, che hanno il compito di collaborare con il datore di lavoro per la redazione del documento del rischio e per progettare i corsi di formazione nella sicurezza per i dipendenti.

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IL MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08 (es. specializzazione in Medicina del Lavoro), che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - Riferisce al datore di lavoro e al RSPP di ogni pericolo o rischio di cui sia a conoscenza; - Fa proposte in merito all’attività di prevenzione; - Promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS. RLS aziendale

RLS territoriale/di comparto

RLS di sito produttivo Juli 2016

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Aziende ≤ 15 lavoratori RLS interno oppure individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo

Aziende ≥ 15 lavoratori RLS eletto o designato dai lavoratori in RSA. Se assenti le rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. L'elezione dei RLS, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma nella giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA Il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 dell’art.47 del D.lgs. 81/08 é il seguente:  un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;  tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;  sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti é aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza tenendo conto delle persone presenti sui luoghi di lavoro. In caso di inottemperanza il datore di lavoro incorre in sanzioni che vanno dall’arresto da due a quattro mesi all’ammenda da 750 a 4000 euro.

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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Gli addetti al primo soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. È compito del datore di lavoro rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento per gli addetti al primo intervento. Il decreto ministeriale 388/03 prevede l'obbligo di formazione per gli operatori addetti al primo soccorso;

il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C.

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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 

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Gruppo A: Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari aziende estrattive ed altre attività minerarie lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A; Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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ADDETTI ANTINCENDIO La prevenzione incendi è la funzione diretta a conseguire gli obiettivi della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente. Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare i lavoratori. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie:

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livello

di rischio elevato(corso formazione 16 ore);

livello

di rischio medio(corso formazione 8 ore);

livello

di rischio basso(corso formazione 4 ore). Titel der Präsentation

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ADDETTI ANTINCENDIO

Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione e conseguire l'attestato di idoneità tecnica.

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Diritti e doveri per i vari soggetti aziendali

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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Principale destinatario degli adempimenti legislativi.

Ha obblighi di carattere generale previsti nel Titolo I e obblighi specifici presenti nei successivi Titoli del D.lgs. 81/08. Quali sono i suoi obblighi?

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Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;

Designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave, di primo soccorso e gestione emergenza;

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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, abbandonino il posto di lavoro;

Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave circa il rischio stesso.

Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento;

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;

Elaborare il documento di valutazione dei rischi anche su supporto informatico e su richiesta consegnarlo all’RLS, può essere però consultato solamente in azienda. Titel der Präsentation

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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare: la riunione periodica con cadenza periodica annuale di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica;

Nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Competere all’osservanza degli obblighi previsti;

L’inadempimento per entrambi gli obblighi è punito con: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro; Titel der Präsentation

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GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

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Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, ove presente (sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro).

Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (sanzione: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro).

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OBBLIGHI NON DELEGABILI

In particolare ha i seguenti obblighi non delegabili (Art. 17 D.Lgs. 81/2008 s.m.i): Nomina

Responsabile Servizio Prevenzione Protezione

Valutazione

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dei rischi

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DELEGA DI FUNZIONI Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 81/08 la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa è ammessa con le seguenti condizioni: Che risulti da atto scritto recante data certa;  Che il delegato possegga i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; Che essa attribuisca al delegato poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti;  Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni; Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO

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Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze e ogni altra condizione di pericolo.

Sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto le istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave;

Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Frequentare appositi corsi di formazione.

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OBBLIGHI A CARICO DEL LAVORATORE

Juli 2016

contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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OBBLIGHI A CARICO DEL LAVORATORE

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segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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OBBLIGHI DEL SPP

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Collabora all'individuazione dei fattori di rischio;

Collabora alla valutazione dei rischi;

Collabora all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

Provvede ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure e le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione Protezione: alla valutazione dei rischi;  alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;  alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. 

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OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE - Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; -

Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilitĂ , una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; - Visita gli ambienti di lavoro; - Partecipa alla riunione periodica annuale.

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazione fornite dalla Commissione consultiva oppure qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Essa comprende:

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Visita medica preventiva: intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione;

Visita medica periodica: per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità è di norma una volta l’anno. Titel der Präsentation

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

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Visita medica su richiesta del lavoratore: qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;

Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro;

Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;

Visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di idoneità alla mansione.

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA Le visite mediche non possono essere effettuate:  Per accertare stati di gravidanza;  Negli altri casi vietata dalla normativa vigente. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25. Il medico competente, sulla base dei risultati ottenuti, esprime uno dei seguenti giudizi:  Idoneità;  Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;  Inidoneità temporanea;  Inidoneità permanente. Juli 2016

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

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Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporanei di validità.

Il datore di lavoro, in caso di inidoneità alla mansione, adibisce il lavoratore a mansioni equivalenti, o a mansioni inferiori garantendo però il trattamento economico stabilito in precedenza.

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ATTRIBUZIONI DEL RLS

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Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

é consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

é consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

é consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;

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ATTRIBUZIONI DEL RLS

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Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative;

partecipa alla riunione periodica;

può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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ATTRIBUZIONI DEL RLS

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È indetta almeno una volta l’anno dal datore di lavoro nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.

La mancata convocazione della riunione periodica è punita con l’ammenda da 2000 a 4000 euro.

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Sanzioni per i vari soggetti aziendali

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SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO Inottemperanza art. 17 del D.Lgs. 81/08 relativo agli obblighi non delegabili: 

Ammenda da 1000 a 4000 euro per la non corretta stesura del DVR;

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro per le violazioni riguardanti la designazione del RSPP.

ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 81/08 

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Mancata nomina del MC: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1500 a 6000 euro.

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PRINCIPALI SANZIONI Art. 18 Obblighi del DL e del dirigente

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Articolo sanzionato

Tipo di sanzione

Comma 1 lettera d) il DL e i dirigenti devono fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il RSPP, ove presente

Art. 55, comma 5, lettera d), D.Lgs. 81/08, come modif. D.Lgs. N.106/2009 Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Comma 1 lettera g) il DL e i dirigenti devono richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. 81/08

Art. 55, comma 5, lettera e), D.Lgs. 81/08, come modif. D.Lgs. n.106/2009 Ammenda da 2.000 a 4.000 euro

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SANZIONI PER I LAVORATORI

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Mancata osservanza disposizioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti o preposti: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

Utilizzo scorretto delle attrezzature da lavoro: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

Rimozione Dispositivi protezione collettiva o individuale: arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro.

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112


SANZIONI PER I LAVORATORI

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SANZIONI PER I LAVORATORI Art. 20 Obblighi dei lavoratori

Juli 2016

Articolo sanzionato

Tipo di sanzione

Comma 3. I lavoratori in aziende che svolgono attività in regime d’appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del DL.

Art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/08, come modif. D.Lgs. N.106/2009 Sanzione amministrativa da 50 a 300 euro

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SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

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Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria: arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1200 euro;

Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore: arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1200 euro;

Mancata informazione al lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria: sanzione amministrativa da 600 a 2000 euro;

Mancata visita degli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno: arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1600 euro. Titel der Präsentation

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CHIEDIAMOCI SE… 

In caso di infortunio è condannato anche il RSPP? Responsabile non significa colpevole. Il responsabile SPP potrà essere chiamato a rispondere in caso di infortunio se lo stesso è avvenuto anche per imperizia, imprudenza e negligenza del RSPP.

Il lavoratore può essere sanzionato se non usa i DPI? Il lavoratore può essere sanzionato dall’organo di vigilanza se non usa i DPI messi a disposizione dal datore di lavoro con l’ammenda di €150,00, da rivalutare ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi a consumo.

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CHIEDIAMOCI SE…  Quali

sono gli obblighi del lavoratore riguardo i DPI?

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato. I lavoratori:

a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. Juli 2016

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Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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LA VIGILANZA La vigilanza (art. 13 del D.Lgs. 81/08) sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’Asl competente per territorio e per quanto di specifica competenza dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alle ASL sono state attribuite competenze in materia di: - prevenzione degli infortuni e malattie professionali; - igiene e medicina del lavoro; - igiene dell’ambiente; - vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

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COMPITI DELL’ASL Tali compiti comportano, sostanzialmente, le attività di:  rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di lavoro;  individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio degli ambienti di lavoro;  studio e verifica della compatibilità degli strumenti urbanistici e dei piani di insediamenti industriali, con le esigenze di salvaguardia ambientali;  informazione e assistenza alle imprese in materia di prevenzione, pur nei limiti imposti dall’attuale legislazione.

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COMPITI DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO Fra le attività che sono affidate al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la incolumità delle persone e la preservazione dei beni, il servizio di prevenzione degli incendi costituisce una delle fondamentali. Questo servizio si realizza attraverso consulenza, vigilanza e controllo.

attività

di

Gli Ispettori dei Vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni, sono anche Ufficiali di Polizia giudiziaria.

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ORGANI DI VIGILANZA Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione al personale ispettivo del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, lo stesso personale esercita attività di vigilanza anche nelle seguenti attività: •Costruzioni

edili o di genio civile;

• Lavori

mediante cassoni ad aria compressa e lavori subacquei;

•Attività

Juli 2016

con rischi particolarmente elevati.

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ORGANI DI VIGILANZA Il

personale delle pubbliche amministrazioni che svolge attività di vigilanza non può prestare in alcun modo nel territorio nazionale attività di consulenza. Lo Stato ha stabilito l’obbligo di assicurare i lavoratori addetti ad attività rischiose contro i danni fisici ed economici che ai predetti possono derivare da infortuni o malattie professionali causati dalle attività stesse. L’INAIL gestisce questa assicurazione obbligatoria.

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Safety 2016

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