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Ed. 14.01

Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina del Lavoro, Sistemi dii Gestione QualitĂ , Ambiente, Privacy E Modelli Organizzativi

Frareg- Organizzazione dei processi produttivi

Da oltre 25 anni il tuo partner per le tue esigenze consulenziali e formative in sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, sistemi di gestione, ambiente e privacy a Milano Roma Bologna Padova 1/25


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Corso di formazione RSPP e ASPP Organizzazione dei processi produttivi • • • • • • • • •

I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. La considerazione degli infortuni mancati Le attività di partecipazione dei lavoratori corso è suddiviso nei seguenti capitoli: Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie) • Lo stress I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. • Reazioni allo stress obblighi connessi contratti di appalto o d’opera •GliLa valutazione delloaistress Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza La gestione della documentazione tecnico amministrativa L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. Marzo 2018- Frareg s.r.l. | Milano Roma Bologna Padova

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Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi

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Fase preliminare (raccolta documentazione). Valutazione della documentazione. Fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze). Sopralluogo Giudizio finale e stesura del documento di cui all’art. 28 del D.Lgs 81/08).

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Raccolta informazioni generali

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Individuazione del tipo di attività. Numero dei dipendenti. Orari di lavoro. Turni. Ricostruzione del ciclo tecnologico. Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze usate (materie prime, materiale di consumo, prodotti finiti). ✓ Planimetrie.

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Raccolta informazioni tecniche

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Individuazione del tipo di attività. Certificazioni C.E. di macchine, attrezzature e DPI. Agibilità locali. Denuncia impianto di messa a terra. Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale). Registro Infortuni. Disposizioni aziendali. Organizzazione gerarchica.

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Raccolta informazioni

L’analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto di vista burocratico/amministrativo, l’azienda è in linea con il rispetto delle norme vigenti. Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla integrazione/produzione della documentazione mancante.

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Fase analitica

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Studio del ciclo tecnologico. Analisi delle schede tossicologiche. Identificazione dei pericoli. Formulazione delle ipotesi di rischio. Identificazione delle priorità di intervento.

Il sopralluogo: • •

Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni raccolte. Deve coprire nel modo più completo possibile l’intera attività e analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili.

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Il documento

A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a: a) b) c)

individuare i soggetti esposti; b) suddividere gli stessi in GRUPPI OMOGENEI di rischio; c) quantificare i tempi di esposizione.

E’ necessario a questo punto procedere alla stesura di una relazione conclusiva che riporti i risultati dell’analisi condotta su tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa.

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La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi

INCIDENTE E INFORTUNIO MANCATO: evento dovuto a carenze organizzative, errori umani e causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose.

Sin dal 1931 lo studioso H. W. Heinrich, oggi considerato uno dei padri della moderna scienza della previsione degli infortuni, teorizzò la nota “piramide della sicurezza”

“Ad 1 infortunio mortale oppure a 29 infortuni gravi o minori, corrispondono 300 incidenti (senza infortunio) che non vengono registrati o analizzati “

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Piramide di Heinrich

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La considerazione delle risultanze delle attivitĂ di partecipazione dei lavoratori Ecco perchĂŠ, imparando a riconoscere e identificare le cause-radice e impegnandosi a rimuoverle e farle rimuovere, si ha una duratura azione preventiva e reale riduzione degli eventi infortunistici

Molti sono i metodi di lavoro o le procedure che possono essere adottate per raccogliere, analizzare i dati degli eventi della Piramide di Heinrich perchÊ gli stessi diventino input per le azioni correttive e di miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi e nelle postazioni di lavoro (particolarmente l’ergonomia) mediante il coinvolgimento fattivo degli stessi lavoratori per le segnalazioni e i preposti per le segnalazioni e per le risoluzioni

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Cos’è la valutazione dei rischi? Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza [Definizione come da D.Lgs. n. 81/08]

E’ un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08.

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Obiettivi della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esempio: • Bonifica; • Prevenzione dei rischi professionali; • Informazione dei lavoratori; • Formazione professionale dei lavoratori; • ecc.

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Diversi modi di effettuare l’adempimento

Il datore di lavoro può scegliere liberamente sulla base delle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008: ➢ valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 ➢ valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 ➢ valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi*. * Attività a basso rischio…decreto che dovrà essere emanato in futuro.

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Stima del rischio

Per stimare il rischio complessivo, vengono in genere utilizzati indicatori derivanti dalla combinazione della gravità del danno potenziale (lesioni, disturbi, patologie) con il livello di probabilità di accadimento del danno stesso, ad esempio… Entità del possibile danno: • lieve (lesione, patologia o disturbo di piccola entità, rapidamente reversibile); • modesta (lesione, patologia o disturbo di non particolare gravità e durata, generalmente reversibile); • grave (lesione o patologia particolarmente significativa, di lunga durata e/o irreversibile con postumi rilevanti).

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Stima del rischio

Probabilità:

• • •

improbabile possibile probabile

STIMA DEL RISCHIO COMPLESSIVO (combinazione dei giudizi di gravità e probabilità)

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Misure di miglioramento e mantenimento

A conclusione della valutazione, è necessario indicare le misure di miglioramento e mantenimento definite, nonché il programma per la loro attuazione. La scelta e la programmazione delle misure sono generalmente dettate dai criteri contenuti nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08 (misure generali di tutela), facendo in particolare riferimento ai principi gerarchici della prevenzione in esso indicati. Vengono quindi, definite le periodicità dei piani degli interventi di miglioramento e controllo, del piano di formazione, nonché le procedure di attuazione e i responsabili per l’attuazione degli stessi.

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Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Se ad oggi non sembra imposta l'adozione di un SGSL, tuttavia l'Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione del D. Lgs. 81/08 si preoccupa di normare i sistemi SGSL definendone prioritariamente le caratteristiche. Leggendo quanto riportato nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, si capisce che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro).

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Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Implementare un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontĂ e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro.

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Art 30 Decreto 81/2008 Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a. b. c.

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

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Art 30 Decreto 81/2008

d. alle attività di sorveglianza sanitaria; e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

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Art 30 Decreto 81/2008

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

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Art 30 Decreto 81/2008

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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Il sistema di gestione

Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • salvaguardare la salute del personale • accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; • condurre ogni funzione aziendale a gestire con responsabilità e competenza gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza; • garantire agli interlocutori maggiore affidabilità nella gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dell'azienda, secondo un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale; • offrire garanzie oggettive alle eventuali responsabilità del top management aziendale a seguito di eventi dannosi;

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Il sistema di gestione

Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di:

• monitorare continuamente la conformità legislativa (compliance); • limitare la probabilità di accadimento di eventi negativi, potenzialmente in grado di screditare l'immagine societaria, per l'impatto emotivo che può suscitare l'evento stesso in relazione alla elevata visibilità dell'azienda; • instaurare un rapporto di collaborazione con gli interlocutori interni ed esterni, pubblici o privati; • attuare un maggior controllo sui fornitori, selezionati e monitorati secondo procedure specifiche.

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Il sistema di gestione

Adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: • •

indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12/12/2000, come modificato dal DM 3/12/2010) applicato ai sensi dell'ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT)

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I sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001: costituisce standard internazionale per il quale può esser rilasciata certificazione di conformità . Essa attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo e miglioramento continuo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

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I sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

LG UNI-INAIL: In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza. Le stesse, di valore nazionale, hanno in comune con lo standard internazionale la filosofia di fondo, le logiche, il percorso ed in più la disponibilità di monografie di comparto produttivo. Possono anche essere utilizzata come “ponte” nel cammino di “avvicinamento” alla certificazione OHSAS 18001

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I sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

Il 12 marzo 2018 è stata finalmente pubblicata la nuova norma ISO sui sistemi di gestione della sicurezza, la ISO 45001:2018. La 45001 sostituisce la norma British Standard OHSAS 18001 e diventa quindi il nuovo punto di riferimento nell’ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a livello mondiale e anch’essa basa la sua struttura sull’High Level Structure.

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I sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

La norma ISO 45001, dunque, sarà uno standard in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabile da tutte le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e tipologia, che vogliano stabilire, implementare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e ridurre al minimo i rischi per i lavoratori. La nuova ISO è perfettamente integrabile con la ISO 9001 e la ISO 14001: stessa struttura per tutti i sistemi di gestione, stesso utilizzo di testi e terminologia, applicazione efficiente dei sistemi di gestione integrati.

La norma ISO 45001 aiuta le aziende a migliorare l’organizzazione prestando attenzione alla qualità, all’ambiente e alla sicurezza.

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I sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

La ISO 14001 fornisce i requisiti guida per l´implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). è una Norma internazionale, a carattere volontario, che permette ad un´organizzazione di sviluppare una politica ambientale e di fissare che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia degli aspetti ambientali significativi con il miglioramento continuo oltre al rispetto delle norme cogenti. La norma definisce in che modo deve essere implementato un SGA che, integrato con le altre esigenze di gestione, aiuti l´organizzazione stessa a raggiungere i propri obiettivi ambientali ed economici

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Altri sistema di gestione aziendale

Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), le quali definiscono i requisiti per la realizzazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualitĂ , al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

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Altri sistema di gestione aziendale

EN 16000, procedure di certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), intesi come “la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere una politica energetica aziendale”.

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Altri sistema di gestione aziendale

UNI CEI ISO/IEC 27001: (Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni) è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa.

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Sistema di gestione

I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si possono integrare perfettamente con quelli ambientali, dell'energia e della qualità , sia quando prendono vita contemporaneamente all'interno di un'organizzazione, sia se vengono introdotti in momenti diversi. Le norme che li definiscono, infatti, si basano su principi ispiratori comuni: - minimizzare i rischi per i lavoratori, l’ambiente e il contesto sociale; - migliorare la competitività aziendale; - creare un'immagine responsabile, credibile e affidabile sul mercato. Elementi di integrazione sono possibili anche tra questi sistemi di gestione e quello per la prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto, per determinate aziende, dal D. Lgs. 334/99), sebbene la struttura in questo caso non sia completamente assimilabile, in quanto si fa riferimento a norme con finalità ed origini diverse.

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WCM (World Class Manifacturing)

Non è un sistema di gestione ma un metodo di lavoro che, laddove implementato, reca una serie di ricadute positive su tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendali inclusa l’area della sicurezza dei lavoratori poiché: -

promuove i possibili margini di miglioramento individua le fonti degli sprechi (anche i più nascosti)

mediante il coinvolgimento e la motivazione di tutti i lavoratori che ritengono di parteciparvi (facendo squadra e sinergia) e che sono lì, nel quotidiano, dove gli uni e gli altri sono talvolta celati, non sempre visibili ai tecnici e spesso insospettabili.

I lavoratori, singolarmente o in gruppo, propongono miglioramenti d’impegno con una valutazione b/c (benefici/costi) di progetti realizzabili nei vari pillar tecnici.

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Il triangolo della sicurezza

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Governance e rapporto di sostenibilità

Responsabilità Sociale d’Impresa, ovvero la CSR (Corporate Social Responsibility, indica l’approccio volontario che un’azienda (particolarmente in quelle a proiezione sovranazionale e se comunque previsto nella propria corporate governante) adotta nella conduzione del proprio business quando, oltre a considerazioni di natura economica, include da un lato l’analisi e la valutazione degli impatti ambientali e sociali della propria attività e dall’altro tiene conto delle istanze dei portatori di interesse (stakeholders) nei confronti dell’impresa.

Uno strumento idoneo a tale scopo è rappresentato dal Rapporto di Sostenibilità elaborato annualmente seguendo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative).

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Governance e rapporto di sostenibilità

Tra le altre, in questo documento destinato agli stakeholders, vengono illustrate le prestazioni aziendali (e la loro tendenza al miglioramento continuo) secondo le tre variabili tipiche della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. In particolare vengono raccolti i dati provenienti dai singoli stabilimenti in ordine ad esempio, a: • diminuzione incidenti sul lavoro; • diminuzione incidenti ambientali; • diminuzione emissioni di CO2 ; • aumento efficienza energetica; • diminuzione produzione di rifiuti; • aumento separazione e riciclo rifiuti; • diminuzione consumo risorse idriche; Il progredire nel percorso è dato dalla votazione espressa come “Livello di applicazione” delle linee guida GRI

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Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

Tornando all’art. 26 del testo Unico, occorre quindi individuare e prevenire i rischi di interferenza tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe rivelarsi deleterio e pericoloso. Ăˆ quindi una valutazione dei rischi, da scrivere, mostrare, e tener sempre presente. Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

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Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione

È responsabilità del committente, del titolare del potere decisionale o di spesa, ed è parte integrante del rapporto di lavoro con le ditte appaltatrici che devono utilizzarlo come punto di riferimento per la conoscenza della valutazione dei rischi, e prima di iniziare la lavorazione valutarlo e accettarlo e condividerlo all’interno della propria organizzazione. Sono esentati dalla stesura del modello DUVRI i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature, servizi di due giorni o meno, che non siano però in ambienti a rischio.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. 1.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) 2)

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto. da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett.d)

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: …. Continua …. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 € - art. 55, comma 4, lett. d)

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) b)

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

(sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € - art. 55, comma 4, lett. d)

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co.2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entitĂ e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

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Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. (la violazione del comma 8 comporta per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ogni lavoratore – art. 55, co. 4, lett. m).

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Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

In relazione alla tipologia dei lavori che il Datore di Lavoro (anche Committente) affida ad imprese esterne possono esservi due ordini di obblighi: 1. 2.

appalti o forniture d’opera o di somministrazione > art. 26 D. 81/08 appalti per lavori di cui all’allegato XI (ex Direttiva Cantieri) > art. 89 D. 81/08

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Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione La stesura del Documento unico valutazione rischi da interferenze è un obbligo di legge introdotto dal D.Lgs. 81/08, integrato, modificato e corretto dal successivo D.Lgs. 106/2009. Essa riguarda nel caso 1 i responsabili di aziende che vogliano affidare mansioni e parti del lavoro a ditte esterne, in appalto. Avendo obblighi congiunti, l'obiettivo di tale documento è spingere i responsabili della committenza e del fornitore all'attenta osservanza delle norme e quindi alla conseguente dimostrazione agli organi competenti, di quanto si sia consapevoli dei rischi che si corrono i dipendenti dell’una e dell’altro nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto.

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Obblighi del committente in relazione al tipo di lavori da affidare

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DVR o DUVRI?

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Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto

Appaltante o Committente: ai fini di quanto riportato nell’art. 26 si intende la Società di appartenenza dell’Ente Richiedente. Ente Richiedente: l’ente aziendale che commissiona o richiede la fornitura del bene o servizio . Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08. Ente Approvvigionamento: funzione designata nell’organizzazione aziendale a mantenere i rapporti commerciali con il fornitore e che, in collaborazione con Ente Tecnico Richiedente e rSPP assicura lo scambio documentale e d emette l’ordine unito al DUVRI se/quando dovuto.

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Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il documento che l’appaltatore redige, in riferimento alle attività di cui al contratto d’appalto o d’opera, ai sensi del decreto legislativo 81/08 e consegna al fornitore assegnandogli l’ordine di lavoro. Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (DUVRI): unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze consegna ai fornitori assegnando gli ordini di lavoro. Interferenze: situazioni di pericolo che possono venirsi a creare a causa dell’attività lavorativa, svolta nella stessa area e nello stesso momento, da lavoratori di imprese diverse.

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Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto Fornitore abituale: fornitori che con regolarità svolgono diverse attività durante l’intero arco dell’anno all’interno dello stabilimento. Si tratta dunque di fornitori che conoscono lo stabilimento (ovvero hanno già operato almeno una volta negli ultimi 6 mesi all’interno dello stabilimento) e che sono di regola chiamati dalla Società per attività specifiche (esempio: fornitore con un contratto quadro annuale per la manutenzione ordinaria che interviene su ordine specifico per differenti attività). Appaltatore: datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo intendendosi per esso una persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;

Sub appaltatore: datore di lavoro dell’impresa in subappalto.

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Costi della sicurezza

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Costi della sicurezza •

Il fornitore/appaltatore deve indicarli già in fase di offerta (in voce separata e dettagliata). Es: 1.200 € (per noleggio apparecchio sollevamento persone e segnaletica). NO formule generiche ed indefinite del tipo: 10% dell’ammontare dell’offerta. • Essi sono analizzabili e confrontabili (es.: prezziari LL.PP, tariffe noleggi, ecc..) ma non sono assoggettabili a trattativa = vengono confermati nell’ordine e riconosciuti. • Sono riconosciuti i costi da sostenere per eliminare o limitare i rischi da interferenza nell‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato e non i rischi propri del fornitore. Es: posa transenna per evitare l’accesso di terzi nella zona di operazione.

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Costi della sicurezza •

Non sono riconosciuti i costi che il fornitore/datore di lavoro deve sostenere per la sicurezza dei propri lavoratori, indipendentemente dall‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato, in osservanza alle Norme: Es: formazione del personale, d.p.i., visite mediche, adeguamento attrezzature, materiali di consumo, ammortamenti proprie attrezzature ecc… (infatti il Committente non risponde dei rischi propri del Fornitore nè ne sostiene i costi). • Se non sono previsti costi aggiuntiti per la sicurezza per eliminare/limitare i rischi da interferenza, il fornitore/appaltatore deve esplicitarlo nell’offerta; questo sarà ribadito nell’ordine di lavoro in caso di assegnazione

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Fase conoscitiva che precede l’offerta

Prassi consolidate (capitolati, ecc..) permettono in genere di formulare offerte valide sotto il profilo tecnico-economico mentre non è affatto scontato siano chiare da subito le condizioni operative di lavoro e, di conseguenza, delle misure di prevenzione che dovranno poi essere adottate sul luogo dell’appalto.

È quindi sempre opportuno che il fornitore/appaltatore sia invitato a confrontarsi con l’Ente Tecnico e con il RSPP, meglio se incontrandosi nel luogo ove, se gli verrà assegnato l’ordine, sarà chiamato ad operare, per conoscerne le caratteristiche e le possibilità d’interferenza.

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Fase conoscitiva che precede l’offerta

In questo modo condividerà con l’ET la conoscenza delle criticità eventuali connesse con l’esecuzione dei lavori e le misure tecniche, procedurali ed organizzative concretamente attuabili negli ambienti considerati al fine di evitare/limitare i rischi da interferenza.

Da questa discenderà la scelta delle attrezzature/modalità operative da adottare ed i conseguenti costi supplementari da sostenere (costi della sicurezza) diversi da quelli comunque relativi alla sua normale gestione d’impresa ed obblighi a cui deve comunque attenersi per Normativa.

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Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto

Nel corso del sopralluogo preliminare o degli scambi informativi che precedono la formulazione dell’offerta tecnico-economica, sia il Committente che il possibile Fornitore, visti i rispettivi Documenti di Valutazione dei propri rischi e in considerazione della tipologia dei lavori oggetto dell’appalto e dei luoghi e modi in cui questi verranno svolti, individuano i conseguenti ulteriori, diversi rischi relativi all’interferenza degli uni rispetto ai dipendenti dell’altro.

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Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto Sulla base delle misure concordate per l’eliminazione o la riduzione di tali rischi da interferenza verranno calcolati i costi per la sicurezza da riconoscere al fornitore che sarà individuato. Tali misure tecniche, organizzative e procedurali dovranno essere indicate nel DUVRI e concretamente attuate comprese quelle che si rendessero necessarie in corso d’opera per avvenuti cambiamenti (e conseguente aggiornamento del DURI stesso) L’Ente tecnico che richiede la fornitura d’opera o del servizio coi i RSPP dovranno vigilare in concreto sul corretto e sicuro svolgimento dei lavori.

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Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze La redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza introdotto dall'art. 26 del Testo Unico. Secondo il D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle imprese in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato*, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

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Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze

Gli obblighi precedentemente illustrati non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e (per effetto della Legge di Conversione n. 98/2013) viene anche estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.

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Nel DUVRI dovranno essere contenuti:

•i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti nell’appalto (committente, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi) •descrizione particolareggiata dei lavori e delle fasi de loro svolgimento nonché dei luoghi e dei giorni interessati; •elencazione dei rischi da interferenza individuati nelle aree di operazione; •individuazione delle rispettive misure preventive da adottarsi per evitare o limitare tali rischi da interferenza;

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Alcuni esempi di lavorazioni incompatibili

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Tessera di riconoscimento lavoratori

Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi: l'obbligo dell’adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri.

Questo documento è da esibire ai funzionari degli Organi di Vigilanza e a coloro che, avendone titolo, devono poter in qualsiasi momento riconoscere i lavoratori non dipendenti del committente.

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Tessera di riconoscimento lavoratori

La tessera di riconoscimento, predisposta dal Datori di Lavoro, è corredata di fotografia, contenente le generalitĂ del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

In particolare, nei cantieri la Legge n. 136/2010, prevede per i dipendenti della ditta appaltatrice o sub-appaltatrice, che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrĂ essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente".

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Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze

art. 43 del D.Lgs 81/08 - Disposizioni generali: il datore di lavoro:

a) b) c) d)

organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, c. 1, lettera b); informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

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Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze art. 43 del D.Lgs 81/08 - Disposizioni generali: il datore di lavoro:

e)

adotta i provvedimenti necessari affinchÊ qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla VdR.

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Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze Nella pratica si tratta di:

• adottare tutte le misure tecniche di prevenzione e protezione, segnalazione, intervento in relazione ai rischi gravi possibili (anche esterni); • installare e mantenere l’efficienza dei presidi antincendio, rilevatori, segnaletica e quant’altro deriva dalla valutazione del rischio incendio; • identificare e addestrare gli addetti alla gestione delle emergenze; • eseguire periodiche prove generali di esodo coinvolgendo tutti i presenti; • redigere e mettere a disposizione il Piano di Gestione delle Emergenze e suoi estratti.

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Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze

Piano Emergenza = documento ove è indicato CHI FA COSA in relazione alle varie situazioni che potrebbero crearsi (infortunio, incendio, incidenti a impianti o eventi naturali come alluvione, terremoto, ecc‌).

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Classificazione aziende INCENDIO

Luogo di lavoro a rischio di incendio basso Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Luogo di lavoro a rischio medio Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

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Classificazione aziende INCENDIO

Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

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Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO

Gruppo A Aziende a rischio rilevante Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL * con indice infortunistico di inabilitĂ permanente superiore a 4 Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura.

Gruppo B Aziende con piĂš di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A Gruppo C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

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