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Ed. 14.01

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI COINVOLTI

DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI

R.S.P.P. Medico Competente

LAVORATORI R.L.S.

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Un Sistema organizzato di prevenzione che preveda: • individuazione e valutazione dei rischi • riduzione dei rischi alla fonte • adozione di misure preventive • informazione, formazione, addestramento degli addetti • specifiche sanzioni penali

Un Sistema :

GLOBALE PROGRAMMATO INFORMATO PARTECIPATO 3/25


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IL DATORE DI LAVORO CHI E’?

E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE

• INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI

• ORGANIZZARE E GESTIRE LA PREVENZIONE IN AZIENDA • ADOTTARE LE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI • INFORMARE E FORMARE I LAVORATORI SUI RISCHI PRESENTI IN AZIENDA

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IL DIRIGENTE CHI E’?

Colui che • SOVRINTENDE • ORGANIZZA • DISPONE nell’ambito delle competenze e dei poteri riconosciutigli

• PREDISPORRE LE MISURE DI SICUREZZA IN SINTONIA CON IL DATORE DI LAVORO • IMPARTIRE ISTRUZIONI E ORDINI PRECISI PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL LAVORO

• VIGILARE AFFINCHE’ LE ISTRUZIONI VENGANO ESEGUITE • INCARICARE I PREPOSTI AFFINCHE’ SVOLGANO MANSIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA 5/25


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Il Datore di Lavoro (D.L.) è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, ed è soggetto responsabile penalmente.

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa […]. (Art. 2 D.Lgs. n.81/08)

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Tra tutti gli obblighi a cui il D.L. è soggetto, ve ne sono alcuni che NON può delegare in alcun modo..

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Obblighi del datore di lavoro NON DELEGABILI 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (Oggetto della Valutazione dei Rischi); b. la designazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi. (Art. 17 comma 1 D.Lgs. n.81/08)

E’ evidente che dal punto di vista tecnico, operativo e procedurale il D.L. dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro in larga misure previste dal D.Lgs 81/08, quali: dirigenti , preposti, consulenti, RSPP, RLS, medico competente, ecc..

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Come delegare? 1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitĂ ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

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Come delegare?

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità . 3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. (Rif. art. 16 D.Lgs. n.81/08)

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le medesime attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinchÊ soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchÊ delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchĂŠ i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il piĂš presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivitĂ in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonchÊ consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda.

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti

n) elaborare il documento di cui all’art. 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti p) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonchÊ per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro con prognosi uguale o superiore a tre giorni, nonchÊ i dati degli infortuni con assenza dal lavoro superiore a 14 giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 81/2008;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; s) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro La L. 13 agosto 2010, n. 136, ha disposto che "La tessera di riconoscimento deve contenere, oltre agli elementi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione". t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; v) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonchÊ per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; w) vigilare affinchÊ i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità .

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Obblighi del datore di lavoro e dirigenti 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) b) c) d) e)

la natura dei rischi; l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; i dati relativi agli infortuni e quelli riguardanti le malattie professionali; i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

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Obblighi del datore di lavoro Organizzazione delle sicurezza

Valutazione dei rischi

Designa:

Assieme ai Dirigenti Preposti e Consulenti o componenti del servizio per la sicurezza.

Informazione Formazione Organizza per i lavoratori

Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione

Addetti Antincendio

Corsi

Lezioni

Addetti Primo Soccorso Medico competente Servizio di Prevenzione

Può conferire specifiche deleghe.

Aggiornamenti Incontri

Consulta i rappresentanti dei lavoratori (RLS)

Si avvale della Collaborazione di

Dirigenti e Preposti, MC

Consulenti ed esperti di sicurezza

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La Riunione Periodica (almeno una volta all’anno) Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: il documento di valutazione dei rischi; a)l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; b)i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; c)i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. Partecipano : DL (o suo rappresentante), RSPP, MC, RLS. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. (Art. 35 D.Lgs. n.81/08)

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Documento di Valutazione dei rischi

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione, e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

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Documento di Valutazione dei rischi La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e preparati chimici impiegati, e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per sicurezza e salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in gravidanza, nonchĂŠ quelli connessi alle differenze di genere, all’etĂ , alla provenienza di altri paesi ed alle differenti tipologie contrattuali di lavoro. Può essere tenuto anche su supporto informatico, e deve contenere data certa o attestata dal Datore di Lavoro e, ai soli fini di prova della data, da RSPP,MC, RLS-RLST

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Documento di Valutazione dei rischi Deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi , specificando i criteri adottati per la valutazione stessa, elaborata con brevità ,semplicità e comprensibilità, deve indicare le misure di prevenzione e protezione attuate ed i DPI adottati, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché i ruoli dell’organizzazione aziendale incaricati ed in possesso di adeguate competenze e poteri, l’indicazione dei nominativi di RSPP, RLS, e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici tali da richiedere riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguta formazione e addestramento. In caso di costituzione di nuova impresa, il Datore di Lavoro è tenuto(art.28, c.3bis) ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

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Documento di Valutazione dei rischi Dal 25 Novembre 2014 il DL deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento dei seguenti obblighi, così come in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi con aggiornamento delle misure di prevenzione, dandone IMMEDIATA COMUNICAZIONE all’RLS : Indicare le misure di prevenzione e protezione attuate ed i DPI adottati, nonché programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Indicare il nominativo di RSPP, RLS o RLST, e del MC che ha partecipato alla Valutazione del Rischio. Individuare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. A tale documentazione accede, su richiesta, l’RLS. 26/25


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IL PREPOSTO CHI E’?

COLUI CHE SVOLGE FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA CON I CORRISPONDENTI POTERI ORGANIZZATIVI E DISCIPLINARI SENZA I POTERI/DOVERI DI PREDISPOSIZIONE DI MEZZI E STRUTTURE

• •SEGNALARE CARENZE O INEFFICIENZE DEI SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

• FAR OSSERVARE LE MISURE DI PREVENZIONE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E DAI DIRIGENTI • VIGILARE SUI LAVORATORI

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IL PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;(Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)

In particolare trattasi di un soggetto, alle dirette dipendenze del datore di lavoro, al quale è attribuita (di fatto, o mediante specifico incarico) una funzione di controllo permanente e di sovrintendenza nello svolgimento della prestazione lavorativa

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OBBLIGHI DEL PREPOSTO I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a)

b)

c)

d)

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 29/25


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OBBLIGHI DEL PREPOSTO d) informare il piÚ presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

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IL LAVORATORE CHI E’?

PERSONA CHE PRESTA IL PROPRIO LAVORO ALLE DIPENDENZE DI UN DATORE DI LAVORO (EQUIPARATI: soci lavoratori di cooperative o società, utenti di servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso DdL, allievi di istituti di istruzione ed universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale; ESCLUSI addetti a servizi domestici e familiari con rapporto di lavoro subordinato anche speciale)

• OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO • NON RIMUOVERE O MODIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO • NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI PERICOLOSE PER LA PROPRIA O ALTRUI SICUREZZA • UTILIZZARE CORRETTAMENTE I DPI • SEGNALARE IMMEDIATAMENTE CONDIZIONI DI PERICOLO • SOTTOPORSI AI CONTROLLI SANITARI 31/25


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IL LAVORATORE Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. (Art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n° 81/2008)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,nonchÊ i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

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Ed. 14.01

OBBLIGHI DEI LAVORATORI e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchÊ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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OBBLIGHI DEI LAVORATORI e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchÊ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto Legislativo o comunque disposti dal medico competente.

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I LAVORATORI Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata INFORMAZIONE: ✓ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; ✓ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; ✓ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e antincendio; ✓ sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente; ✓ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; ✓ sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; ✓ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

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I LAVORATORI AUTONOMI

L’art.21 del 81/08, così come modificato 106/09, prevede che “I componenti dell’ impresa familiare di cui all‘articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità al titolo III; b) munirsi di D.P.I. ed utilizzarli conformemente al titolo III. c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

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I LAVORATORI AUTONOMI

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri .a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

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I LAVORATORI AUTONOMI La fonte dell’art. 21 del 81/08 è la Raccomandazione CE del Consiglio del 18.2. 2003, relativa al miglioramento della protezione della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori autonomi, la quale raccomandava agli Stati membri: 1) promuovere,……, la sicurezza e la salute dei lavoratori autonomi, tenendo conto dei particolari rischi esistenti in settori specifici ; 2) scegliere……., le misure che ritengono più opportune, quali, ad esempio: provvedimenti legislativi, incentivi, campagne d’informazione; 3) adottare le misure necessarie,….., per garantire che i lavoratori autonomi possano ottenere, presso i servizi e/o gli Organismi competenti, informazioni e consigli utili riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

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I LAVORATORI AUTONOMI

4) adottare le misure necessarie perché i lavoratori autonomi possano avere accesso a una formazione sufficiente; 5) agevolare un accesso più facile a queste informazioni e alla formazione senza oneri finanziari eccessivi per i lavoratori autonomi interessati; 6) consentire ai lavoratori autonomi di beneficiare di controlli medici; 7) di tenere conto delle informazioni sulle esperienze di altri Stati membri; 8) di esaminare, ogni quattro anni, l’efficacia delle misure nazionali esistenti o delle misure prese in seguito all’adozione della presente raccomandazione e di informare la Commissione delle loro conclusioni

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RLS CHI E’?

PERSONA O PERSONE ELETTE O DESIGNATE, IN TUTTE LE AZIENDE O UNITA’ PRODUTTIVE, PER RAPPRESENTARE I LAVORATORI RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO • eletto all’interno direttamente dai lavoratori • individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto

N◦ dipendenti

Fino a 200 da 200 a1000 oltre 1000

• eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda • eletto o designato dai lavoratori all’interno, in assenza delle rappresentanze sindacali

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RLS: COSA DEVE FARE? • RICEVE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE, INFORMAZIONI DAI SERVIZI DI VIGILANZA, ADEGUATA FORMAZIONE • PARTECIPA ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI • AVVERTE IL RESPONSABILE DELL’AZIENDA DEI RISCHI INDIVIDUATI NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ • ACCEDE AI LUOGHI DI LAVORO • PROMUOVE L’ELABORAZIONE, L’INDIVIDUAZIONE E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

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RLS:COSA DEVE FARE?

• FORMULA OSSERVAZIONI IN CASO DI VISITE E VERIFICHE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI • DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE CONSULTATO: - per la designazione addetti SPP, prevenzione incendi, pronto soccorso - per la definizione del piano di attività per pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi - per la valutazione dei rischi - per la formazione degli addetti a pronto soccorso evacuazione e antincendio

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Il Rappresentante dei lavoratori (R.L.S.) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. (Art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n° 81/2008)

L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità previste nell’ art.47 comma 6 del T.U. e l’art.50 stabilisce le sue attribuzioni. In tutte le aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori mentre in aziende con più di 15 lavoratori il RLS viene generalmente scelto nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, ove presenti. Fino a 200 dipendenti : 1 RLS Da 201 a 1000 : 3 RLS Oltre 1000 : 6 RLS

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Il Rappresentante dei lavoratori Territoriale Se non si procede all’elezione del RLS aziendale, le relative funzioni sono esercitate dal rappresentante territoriale o dal rappresentante di sito produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il RLST è una figura esterna che esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentate interno. Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi Collettivi Nazionali, Interconfederali o di Categoria, che definiscono anche le modalità di accesso e di preavviso cui deve attenersi il RLST per entrare nei luoghi di lavoro del comparto o del territorio a cui è assegnato.

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Ed. 14.01

Attribuzioni del RLS L’art. 50 del D.Lgs. 81/08 stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente. Le novità di rilievo prevedono che il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceva copia del Documento di Valutazione di tutti i rischi (art. 17) e del documento di valutazione dei rischi che va allegato al contratto di appalto o di opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

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Ed. 14.01

Attribuzioni del RLS L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare (32 ore) in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici (12 ore) presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10). E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per esigenze connesse alla sua funzione, l’RLS gode di permessi retribuiti pari a 40 ore/anno (salvo diverse disposizioni contrattuali)

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Ed. 14.01

Il SPP CHI E’?

INSIEME DELLE PERSONE, SISTEMI E MEZZI ESTERNI O INTERNI ALL’AZIENDA FINALIZZATI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI

IL RSPP DEVE AVERE ATTITUDINI E CAPACITA’ ADEGUATE

DATORE DI LAVORO

SERVIZIO INTERNO

SERVIZIO ESTERNO 48/25


Ed. 14.01

SPP:COSA DEVE FARE? • INDIVIDUARE E VALUTARE I FATTORI DI RISCHIO • INDIVIDUARE LE MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE • ELABORARE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE • PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI • FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE • PARTECIPARE ALLA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

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Ed. 14.01

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Gli addetti (ASPP) e il responsabile (RSPP) del Servizio devono possedere le capacità e i requisiti professionali fissati nel D.Lgs. 81/2008 all'articolo 32, devono: ✓ essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda; ✓ disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; ✓ non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

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Ed. 14.01

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, oppure incarica persone/ servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.Il servizio interno è obbligatorio in aziende industriali con più di 200 dip. Ed in quelle estrattive con più di 50 dip.

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni, NON è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

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Ed. 14.01

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE L’RSPP si considera interno (art.31) quando è incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordina un servizio di prevenzione e protezione interno, a prescindere dalla tipologìa contrattuale che lo lega al DL. Il termine «interno» non è equivalente alla definizione di «dipendente», ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicura una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

L’RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere. Il DL è tenuto a rendere compatibili le diverse tipologìe dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione con le sue esigenze di completa esecuzione dell’incarico da portare a termine.(Min.Lav. Novembre 2014)

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Ed. 14.01

ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (ART.31) Provvede a : 1) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro 2) Elaborare misure preventive e protettive ed i relativi sistemi di controllo 3) Elaborare procedure di sicurezza per le varie attivitĂ aziendali 4) Proporre programmi di informazione e formazione ai lavoratori 5) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchĂŠ alla Riunione Periodica (Art.35) 6) Fornire ai lavoratori le informazioni (Art.36)

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Ed. 14.01

IL RUOLO STRATEGICO di RSPP e ASPP ✓ ✓ ✓ ✓

Generare comportamenti corretti durante il lavoro; Utilizzare in sicurezza strumenti, macchinari, sostanze; Utilizzare correttamente i D.P.I.; Far sì che la sicurezza degli operatori diventi parte integrante della pianificazione e programmazione aziendale; ✓ Permettere che i cambiamenti prospettati dalle leggi possano divenire reali e non rimanere sulla carta; ✓ Risolvere il conflitto vigente tra ciò che la legge impone e ciò che dovrebbe essere un bisogno naturale; ✓ Favorire lo sviluppo di una cultura della sicurezza che possa divenire parte integrante del sistema di valori condiviso da tutti, portando il lavoratore a sentirsi inserito in un sistema affidabile, garante del suo benessere lavorativo.

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Ed. 14.01

IL MEDICO COMPETENTE CHI E’?

MEDICO IN POSSESSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO, DOCENZA O LIBERA DOCENZA IN MEDICINA DEL LAVORO.

• EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA E LE VISITE RICHIESTE DAL LAVORATORE (se correlate ai rischi professionali) • ISTITUIRE ED AGGIORNARE UNA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO (da tenere presso il DdL con salvaguardia del segreto professionale) PER OGNI LAVORATORE SOTTOPOSTO A SORVEGLIANZA SANITARIA

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Ed. 14.01

IL MEDICO COMPETENTE Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente Decreto (Art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n° 81/2008)

Non si tratta quindi del “medico di famiglia” ma di un professionista specializzato, ad esempio, in: •medicina del lavoro; •igiene e medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; •medicina legale.

Globalmente svolge compiti legati a : Valutazione Rischi, Riduzione Rischi e Sorveglianza Sanitaria

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Ed. 14.01

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

• • • •

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro; c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

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Ed. 14.01

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.

I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività

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Ed. 14.01

TITOLI E REQUISITI DEL MEDICO COMPETENTE

Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario – partecipare al programma di educazione continua in medicina •

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".

I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute

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Ed. 14.01

LA SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente svolge la propria attività in qualità di: 1. Dipendente o collaboratore di una struttura convenzionata pubblica o privata 2. Libero professionista 3. Dipendente del datore di lavoro E’ obbligatoria: (Art. 41, comma 1 D.Lgs.81/08 e s.m.i.)

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

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Ed. 14.01

LA SORVEGLIANZA SANITARIA E’ proibita: (art. 41, comma 3 D.Lgs.81/08 e s.m.i.) a) per accertare stati di gravidanza; b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente

•per verificare stati di sieropositività per HIV •che espongano a rischi (radiografie o esami invasivi) se non esiste precisa indicazione clinica •finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto •su richiesta del datore di lavoro per controllare l’idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore

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Ed. 14.01

LA SORVEGLIANZA SANITARIA In base al D.Lgs.81/08 devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori: ➢ Addetti alla movimentazione manuale dei carichi (All.35, art.168 ➢ Che utilizzano VDT nei termini dell’art.173 (almeno 20 ore sett.) ➢ Esposti a rumore in misura superiore ai valori superiori d’azione ➢ Esposti a vibrazioni in misura superiore ai valori d’azione ➢ Esposti a campi elettromagnetici (obbligo dal 1^Luglio 2015) ➢ Esposti a radiazioni ottiche artificiali ➢ Esposti ad agenti chimici pericolosi, se non c’è rischio irrilevante ➢ Esposti ad Amianto ➢ Esposti ad agenti biologici se la vdr ha stabilito rischi per salute Il D.Lgs.230/1995 stabilisce sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, in classe A (e non per classe B), mentre il D.Lgs.532/1999 prevede sorveglianza sanitaria preventiva e periodica (almeno biennale) per chi svolge lavoro notturno

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Ed. 14.01

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Comprende: (art. 41, comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) a)

visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica;

Art. 41, comma 2-bis Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.(ABOLITA) b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneitĂ alla mansione specifica.

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Ed. 14.01

ART.39

• Il dipendente di una struttura pubblica che svolge compiti di vigilanza non può prestare ad alcun titolo ed in nessuna parte del territorio nazionale attività di medico competente • Qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinatore

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Ed. 14.01

Rapporti con il SSN

• Il medico trasmette entro il I° trimestre dell’anno successivo le informazioni di cui all’allegato 3b • Le regioni trasmettono i dati aggregati all’ISPESL

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Ed. 14.01

Obblighi del medico competente Il medico competente: a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (…) alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria (…); c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella e‘ conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente; 66/25


Ed. 14.01

Obblighi del medico competente d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, (…) nel rispetto del segreto professionale; e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, (…); f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, (…); g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 67/25


Ed. 14.01

Obblighi del medico competente

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

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Ed. 14.01

Obblighi del medico competente l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; m) (…) autocertifica i requisiti professionali;

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Ed. 14.01

Gli addetti alle emergenze Tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro, vi è quello di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

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Ed. 14.01

Gli addetti antincendio Si tratta di lavoratori designati dal datore di lavoro e addestrati al fine di prevenire l'insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone.

Svolgono infatti un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso. In caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano.

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Ed. 14.01

Gli addetti antincendio La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo il tipo di azienda ed il rischio di incendio (art. 37 del D.Lgs. 81/08). La normativa prevede che il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto antincendio, sottoponendosi alla formazione prevista.

Durata corsi a seconda della tipologia di aziende: AttivitĂ a rischio di incendio basso AttivitĂ a rischio di incendio medio AttivitĂ a rischio di incendio elevato

4 ore 8 ore 16 ore

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Ed. 14.01

Classificazione aziende Incendio Luogo di lavoro a rischio di incendio basso Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Luogo di lavoro a rischio medio Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 73/25


Ed. 14.01

I compiti dell’addetto Incendio In relazione all’entità dell’evento DEVE: • attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico); • recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l'entità dello stesso; • verificare l'effettiva presenza di una situazione di emergenza; • in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori; • nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo, deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione,

NON IMPROVVISARSI EROE O VIGILE DEL FUOCO

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Ed. 14.01

I compiti dell’addetto Incendio • Isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno; • occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino; • verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni; • verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto (es: tramite compilazione modulo di evacuazione oppure mediante l’appello del personale); • affiancare i VV.F durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso; • segnalare il cessato allarme.

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Ed. 14.01

Gli addetti al primo soccorso

Con il termine PRIMO SOCCORSO si intende “l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati”. Inoltre “dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero”

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Ed. 14.01

Gli addetti al primo soccorso

Bisogna ricordare che “il giusto soccorso” significa: non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del pers. sanitario

NON CREDERSI MAI MEDICI O INFERMIERI

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Ed. 14.01

Gli addetti al primo soccorso

La formazione obbligatoria degli addetti, varia secondo la tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio. (art. 37 del D.Lgs. 81/08). Come per l’antincendio, la normativa prevede che il datore di lavoro possa svolgere in prima persona le funzioni di addetto primo soccorso, sottoponendosi alla formazione prevista. Durata corsi a seconda della tipologia di aziende: Aziende Gruppo A Aziende Gruppo B, C Aggiornamento Aziende Gruppo A Aggiornamento Aziende Gruppo B, C

16 ore 12 ore 6 ore 4 ore

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Ed. 14.01

Classificazione aziende primo soccorso

Gruppo A Aziende a rischio rilevante Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL * con indice infortunistico di inabilitĂ permanente superiore a 4 Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura. Gruppo B Aziende con piĂš di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A Gruppo C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A

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Ed. 14.01

I compiti dell’addetto primo soccorso

Ecco le azioni idonee per chi si trova a soccorrere un soggetto colto da malore: • verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!); • provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118; • esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto; • proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e rassicurarlo se cosciente; • utilizzare guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.

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Ed. 14.01

I compiti dell’addetto primo soccorso • telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no, se c’è stato un trauma con o senza emorragie. • praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese durante i corsi di formazione, sino all’arrivo dei soccorritori del 118; • astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);

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Ed. 14.01

La classificazione dei rischi in relazione alla normativa

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Ed. 14.01

Le categorie dei rischi

A) Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura infortunistica B) Rischi per la salute dovuti a rischi di natura igienico ambientale C) Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a rischi di tipo cosiddetto trasversale

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Ed. 14.01

Rischi per la sicurezza I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni , ovvero di danni o menomazioni fisiche (piĂš o meno gravi) in conseguenza di un impatto fisicotraumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc. ). Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti : l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le attrezzature utilizzate; le modalitĂ operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

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Ed. 14.01

Rischi per la salute Rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovuti alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalitĂ operative.

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Ed. 14.01

Rischi per la salute Rischi derivanti da: AGENTI CHIMICI - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.

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Ed. 14.01

Rischi per la salute Rischi derivanti da: AGENTI FISICI - Rischi di esposizione e grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano, come: RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento)con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro; VIBRAZIONI (presenza di apparecchiature e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta; RADIAZIONI NON IONIZZANTI (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc. ); MICROCLIMA (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura); ILLUMINAZIONE ( Carenze dei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alle tipologia della lavorazione. Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali) RADIAZIONI IONIZZANTI

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Ed. 14.01

Rischi per la salute

Rischi derivanti da: AGENTI BIOLOGICI -Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani

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Ed. 14.01

Rischi per la sicurezza e la salute Sono da ricercarsi essenzialmente: -nella organizzazione del lavoro (processi di lavoro usuranti, come lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno; programmi e controllo di monitoraggio; manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza; procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza; movimentazione manuale dei carichi; lavoro ai videoterminali); -nei fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza); -nei fattori ergonomici (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro, ecc.); -nelle condizioni di lavoro difficili (lavoro con animali, lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale, condizioni climatiche esasperate, lavoro in acqua, sia in superficie come su piattaforme e in immersione).

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Ed. 14.01

Rischi da ambienti di lavoro La definizione di "luoghi di lavoro" è fornita dal D.Lgs. 81/908 (Titolo II, articolo 62, comma 1): a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro; b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale

Sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo II, in quanto regolati da altre norme, solamente: a) i mezzi di trasporto; b) b) i cantieri temporanei o mobili; c) c) le industrie estrattive; d) d) i pescherecci

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Ed. 14.01

Rischi da ambienti di lavoro

I principali elementi di rischio associati ai luoghi di lavoro, da tenere in considerazione nella valutazione, sono : • caratteristiche strutturali e arredi (spazi, superfici, pavimenti, elementi sporgenti, ostacoli e fonti di inciampo, aperture su pareti e pavimenti, dislivelli, protezioni, numero e dimensioni delle porte, presenza di ambienti sotterranei, isolati, o confinati quali serbatoi, silos, recipienti, vasche ecc.) • presenza di postazioni di lavoro all'aperto o comunque con esposizione diretta agli agenti atmosferici organizzazione degli spazi e postazioni (adeguatezza e flessibilità ) • caratteristiche (larghezza, lunghezza, distribuzione, numero e dimensioni) delle vie di uscita in caso di emergenza

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Ed. 14.01

Rischi da ambienti di lavoro

I principali elementi di rischio associati ai luoghi di lavoro, da tenere in considerazione nella valutazione, sono : • illuminazione (naturale e artificiale) degli ambienti • aerazione (naturale e artificiale) e inquinamento indoor (per presenza di polveri, prodotti di combustione, composto organici volatili, ozono, ecc.) • ambiente termico • rumore • presenza di agenti biologici pericolosi per sviluppo di microorganismio negli impianti di condizionamento • presenza di Radon e Toron (locali sotterranei) • presenza di barriere architettoniche

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Ed. 14.01

Effetti di danno possibili INFORTUNI dovuti a: effetti diretti di urti, tagli, scivolamenti e. cadute a livello, cadute dall'alto, investimenti, imprigionamenti effetti indiretti dovuti a inadeguatezze di microclima termico, illuminazione, altri fattori ambientali, problemi psicologico/organizzativi (flussi informativi, isolamento ecc.), che contribuiscono ad aumentare frequenza e entitĂ del danno

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Ed. 14.01

Effetti di danno possibili PATOLOGIE dovute: • inadeguatezza dell'illuminazione (a carico dell'apparato visivo) • inadeguatezza delle condizioni microclimatiche, di aerazione e controllo dell'inquinamento indoor (principalmente a carico dell'apparato respiratorio, e della pelle, anche di carattere allergico) • livelli di rumore ambientale non trascurabili (effetti extrauditivi quali ipertensione, disturbi gastroenterici, alterazioni dell'umore e del comportamento, disturbi neurologici) • mancato rispetto dei criteri ergonomici nella strutturazione degli spazi e delle postazioni di lavoro, e posture incongrue (a carico degli apparati muscolo scheletrico e circolatorio) • presenza di agenti biologici pericolosi (principalmente a carico dell'apparato respiratorio) • inadeguatezze organizzative (a carico del sistema nervoso, stress)

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Ed. 14.01

La normativa

I principali rimandi normativi generali in questione sono: D.Lgs. 81/08 (Titolo II) D.M. 10/3/98 (allegato III, per le vie di esodo) D. Lgs. 235/95 (Capo III bis, per l'esposizione particolari sorgenti naturali di radiazioni tra cui il Radon e Toron).

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Ed. 14.01

Misure preventive e protettive 1. valutazione dei rischi anche in fase di progettazione, realizzazione e ristrutturazione 2. misure di prevenzione e protezione da urti, scivolamenti e cadute (miglioramento attrito delle superfici di pavimento, protezione parti sporgenti e protundenti, protezione dislivelli tramite "parapetti normali', muri, balaustre o ringhiere, segregazione e segnalazione aree pericolose ecc.) corretta strutturazione e mantenimento delle vie di uscita in caso di emergenza, compreso il dimensionamento delle porte, che, a partire . da ciascun locale, sono collocate lungo esse realizzazione di scale fisse di adeguate caratteristiche, anche dimensionali e dotate di (modifica del rapporto fra alzata e pedata, realizzazione di corrimano e protezioni al piede)

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Ed. 14.01

Misure preventive e protettive 3. prevenzione della caduta di oggetti (sistemi di trattenuta, fasce di protezione al piede delle balaustre ecc.) 4. corretta strutturazione e organizzazione degli spazi, delle postazioni e dei percorsi, anche in considerazione di eventuali conflitti fra traffico pedonale e veicolare, e apposizione di adeguata segnaletica 5. verifica in continuo dell'adeguatezza delle condizioni di aerazione, estrazione inquinanti, microclimatiche ecc., ed adozione delle necessarie misure impiantistiche, organizzative (modifiche tempi e modalitĂ di esposizione) e procedurali (ad esempio procedure di sicurezza per attivitĂ in ambienti confinati)

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Ed. 14.01

Misure preventive e protettive

6. verifica in continuo dell'adeguatezza delle condizioni di illuminazione, e adozione delle necessarie misure impiantistiche (adeguamento dei livelli di illuminazione generale e locale, eliminazione degli abbagli e dei riflessi fastidiosi, modifiche tempi e modalitĂ di esposizione) 7. insonorizzazione di ambienti, separazione reparti, isolamento e allontanamento delle fonti di rumore 8. rispetto dei criteri ergonomici nella sistemazione degli ambienti di lavoro in rapporto alle postazioni 9. corretta pulizia e manutenzione di ambienti e impianti

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Ed. 14.01

Misure preventive e protettive

10. corretto controllo, manutenzione e pulizia di impianti e dispositivi di aerazione, illuminazione, riscaldamento, condizionamento 11. monitoraggio delle modifiche anche temporanee (per la realizzazione di aperture in pareti e solai, momentanea eliminazione di protezioni, chiusura di porte o passaggi ecc.) 12. informazione, formazione e addestramento adeguati.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione della testa (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) E’ necessario distinguere tra

• Elmetti di protezione • Copricapo antiurto

(EN 397) (EN 810)

Diverso è il loro utilizzo e i campi di applicazione.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione dell’udito (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Lavori nelle vicinanze di presse per metalli. • Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici. • Attività del personale a terra negli aeroporti. • Battitura di pali e costipazione del terreno. • Lavori nel legname e nei tessili.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione dell’udito (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

Esistono 3 tipi di dispositivi in grado di attenuare gli effetti del rumore:

• Cuffie auricolari • Inserti auricolari • Cuffie per elmetti

(EN 352.1) (EN 352.2) (EN 352.3)

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione dell’udito (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco: • Valori limite di esposizione:87 dB(A) e 140 dB(C) • Valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C) • Valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degl’occhi e della vista (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Lavori di saldatura, molatura, tranciatura e scalpellatura. • Lavorazione e finitura di pietre. • Impiego di macchine asportatrucioli. • Operazioni di sabbiatura. • Manipolazione di prodotti chimici. • Manipolazione di masse incandescenti. • Impiego di laser.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degl’occhi e della vista (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Occhiali con o senza schermi laterali • Occhiali a visiera e maschere. • Schermi facciali. • Schermi a mano per saldatura. • Elmetto per la saldatura.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degl’occhi e della vista (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Occhiali con o senza schermi laterali • Occhiali a visiera e maschere. • Schermi facciali. • Schermi a mano per saldatura. • Elmetto per la saldatura.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione delle vie respiratorie (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

•Lavori in vani ristretti qualora sussista il rischio di intossicazione. • Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno. • Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione delle vie respiratorie (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

Appartengono tutti alla 3° Categoria:

• Facciali filtranti. Costituite da un unico elemento con caratteristiche filtranti.

• Maschere. Coprono tutto il viso con applicato l’elemento filtrante. • Semimaschere. Coprono solo naso e bocca con applicato l’elemento filtrante.

• Elettrorespiratori. L’aria aspirata viene filtrata e convogliata nella maschera.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti inferiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Lavori edili. • Lavori nell’industria ceramica pesante. • Costruzioni navali. • Movimentazione e stoccaggio. • Produzione di vetri piani.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti inferiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Calzature di sicurezza (S) • Si distinguono due codici che distinguono i requisiti di base

• SB I

Calzature di cuoio e altri materiali, escluse calzature interamente di gomma o materiale polimerico.

• SB II Calzature in gomma o in materiale polimerico.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti inferiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Calzature da lavoro (O) Nelle calzature da lavoro non è prevista la presenza del puntale. Categorie e requisiti sono individuati come nelle calzature di sicurezza.

Come requisito supplementare è aggiunta la resistenza agli idrocarburi (ORO) Le combinazioni più diffuse sono indicate da O1 a O5

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti inferiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Calzature protettiva (P) Nelle calzature protettive la resistenza del puntale e di 100J Categorie e requisiti sono individuati come nelle calzature di sicurezza. Come requisito supplementare è aggiunta la resistenza agli idrocarburi (ORO) Le combinazioni piĂš diffuse sono indicate con PB e da P1 a P5

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

• Guanti • Protettori dell’avambraccio

La norma generale EN 420 definisce l’ergonomia, l’innocuità e il comfort

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Guanti di protezione contro i rischi Meccanici La norma di riferimento è la EN 388 che definisce il livello di protezione da: • Abrasione • Taglio da lama • Strappo da taglio e da urto • Foratura

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Guanti di protezione contro i rischi Chimici Indice di Permeazione: tempo impiegato dal liquido pericoloso per impregnare lo spessore del guanto.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Guanti di protezione contro caldo e fuoco Posizione

Resistenza

Livello

Descrizione

1° cifra

Comportamento al fuoco

Da 1 a 4

Persistenza di fiamma della sorgente

2° cifra

Calore per contatto

Da 1 a 4

3° cifra

Calore convettivo

Da 1 a 4

Temperatura non si avverte dolore per 15 sec. Tempo di trasferimento del calore della fiamma

4° cifra

Calore radiante

Da 1 a 4

5° cifra

Proiezione di metallo fuso

Da 1 a 4

6° cifra

Proiezione di grandi particelle di metallo fuso

Da 1 a 4

Tempo di raggiungimento di una data temperatura Aumento di 40°C Deterioramento di pelle campione all’interno

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Guanti di protezione contro il freddo La norma di riferimento è la EN 511 sono identificate dal pittogramma e da un numero di 3 cifre.

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3) Guanti elettricamente isolati La norma di riferimento è la EN 609-3. Forniscono protezione contro contatti accidentali con parti in tensione.

Classe

00 0 1 2 3

Tensione di prova [V]

2.500 5.000 10.000 20.000 30.000

Tensione massima di utilizzo [V]

500 1.000 7.500 17.000 26.500

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione degli arti superiori (Allegato VIII D.Lgs 81/08 – P.to 3)

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione dalla caduta

•Vengono distinti in: • Imbracature anticaduta • Cinture di trattenuta EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 363 EN 365

Assorbimento energia Sistemi di posizionamento sul lavoro Dispositivi anticaduta retrattili Imbracature per il corpo Terminologia e requisiti generali Requisiti generali

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Ed. 14.01

Dispositivi di protezione individuale Protezione del corpo La protezione del corpo si realizza con una grande varietà di indumenti, che coprono o sostituiscono gli indumenti personali, realizzati per proteggere da uno o più rischi.

• Copertura limitata • Copertura completa • Protezione locale

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