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Ambienti di lavoro

Titolo II D. Lgs. 81/2008 Si intende per luogo di lavoro I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro 1/50

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Requisiti di salute di sicurezza

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’Allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

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Lavoratori diversamente abili  Obblighi particolari  Porte  Vie di circolazione  Scale  Docce e gabinetti  Posto di lavoro occupato direttamente dal lavoratore disabile

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Le disposizioni particolari non si applicano ai luoghi di lavoro giĂ utilizzati prima del 1° Gennaio 1993. In ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilitĂ e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale

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Obblighi del Datore di Lavoro I luoghi di lavoro devono essere idonei per accogliere lavoratori diversamente abili

Tutte le uscite, comprese le uscite di sicurezza, nonché i percorsi interni ed esterni devono essere mantenuti liberi Effettuare una regolare manutenzione dell’ambiente di lavoro ed eliminare i rischi dovuti all’incuria Assicurare condizioni igieniche adeguate 5/50

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Obblighi del Datore di Lavoro 1. Pertanto è obbligatorio segnalare i punti pericolosi o predisporre adeguati sbarramenti 2. Pulire le superfici scivolose con gli appositi prodotti, ad es. con un detergente o un legante per olio

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Obblighi del Datore di Lavoro ďƒźGarantire che tutti i dispositivi di prevenzione e sicurezza siano efficaci ed efficienti

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Locali sotterranei e semisotteranei (art. 65) ! E’ vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

E’ possibile ottenere delle deroghe qualora ricorrano particolari esigenze tecniche, sempre garantendo condizioni di microclima adeguate e a patto che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni.

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Ambienti di lavoro Locali in ambienti sospetti di inquinamento: locali confinati (art. 66) ! E’ vietato consentire l’accesso ad ambienti: Pozzi neri e fogne

Camini Fosse e gallerie

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Ambienti di lavoro Locali in ambienti sospetti di inquinamento: locali confinati (art. 66) e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi�

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Ambienti di lavoro Locali in ambienti sospetti di inquinamento: locali confinati E’ stato recepito il D.P.R. 177/2011

“Regolamento recante qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati�. Le disposizioni del Decreto si applicano a coloro che operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche‘ nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilita' giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Restano altresi' applicabili i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneita' tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo 11/50

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Ambienti di lavoro D.P.R. 177/2011 Qualifica delle imprese appaltatrici: a. Integrare applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza; b. Integrale applicazione delle disposizioni anche per gli autonomi. c. Presenza del 30% di personale con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; d. Informazione e formazione; e. Possesso e uso di attrezzature idonee, conformi e di adeguati DPI; f. Addestramento specifico; g. D.U.R.C. h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore,

In relazione alle attivita' lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non e' ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati 12/50

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Ambienti di lavoro D.P.R. 177/2011 Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attivita' lavorative i lavoratori in appalto devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attivita' di informazione, formazione e addestramento, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attivita' lavorative, che vigili per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni 13/50

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Ambienti di lavoro D.P.R. 177/2011 Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attivita' in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati 14/50

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Spesso gli ambienti confinati possono richiedere la presenza di un’unica persona all’interno. E’ opportuno che vi sia una persona all’esterno Se si ha la certezza che l’ambiente confinato non è inquinato può lavorare una sola persona. In tal caso si parla di lavoro in situazione isolata. Tale situazione deve essere valutata e devono essere stabilite delle procedure utili che permettano di mettere in contatto l’operatore isolato con personale che, in caso di infortunio, possa intervenire tempestivamente e salvare la vita del lavoratore. 15/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una soliditĂ che corrisponda al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Altezza, cubatura e superfici Altezza non inferiore ai 3 m (per gli uffici 2,70) Cubatura non inferiore a 10 mc

Superficie di almeno 2mq

Lo spazio destinato al lavoratore deve essere tale da consentire il normale movimento in relazione al lavoro da compiere 17/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Pavimenti Superficie tale da essere pulita facilmente Fissi, stabili, esenti da buche o disconnessioni Superficie non scivolosa Se si presenta bagnato deve essere segnalato e presentare pacchetti o graticole 18/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Pareti Le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara Le pareti trasparenti e translucide o vetrate devono essere segnalate Le pareti vetrate devono essere antisfondamento per un altezza di almeno un metro

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Pareti

Se sono utilizzate pareti mobili (es. uffici, queste non devono creare situazioni labirintiche o vicoli ciechi

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Finestre Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Finestre Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l’attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell’edificio ed intorno ad esso. 22/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Finestre Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di 90 cm quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo, altrimenti l’altezza deve essere almeno normale (1 m)

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Vie di circolazione Le vie di circolazione, comprese scale fisse, banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio 24/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Vie e uscite di emergenza Via di emergenza: Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro

Uscita di emergenza: Passaggio che immette in un luogo sicuro Luogo sicuro: Luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dai pericoli determinati dall’incendio o emergenze 25/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Vie e uscite di emergenza Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il piĂš rapidamente possibile un luogo sicuro. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori. 26/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Vie e uscite di emergenza Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di 2 m. Le porte di emergenza devono aprirsi nel verso dell’esodo qualora però non costituiscano pericolo per chi transita all’esterno. Devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati

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Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse quando sono presenti lavoratori in azienda


Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Vie e uscite di emergenza Luoghi di lavoro con pericolo di esplosione e d’incendio con più di 5 lavoratori 1 uscita da 1,20 mt ogni 5 lavoratori

Luoghi di lavoro in genere - fino a 25 persone - tra 26 e 50 persone

1 uscita da 0,80 mt 1 uscita da 1,20 mt

da 50 persone obbligatoria apertura nel verso dell’esodo

più di 50 persone minimo 2 uscite tra 51 e 100 persone con più di 100 persone

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1 uscita da 0,80 mt 1 uscita da 1,20 mt 1 uscita da 0,80 mt 1 uscita da 1,20 mt +1 uscita da 1,20 mt per ogni 50 lavoratori o frazione compresa tra 10 e 50 da calcolarsi limitatamente all’eccedenza rispetto a 100

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Vie e uscite di emergenza Quante uscite di sicurezza sono necessarie?

Il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento), dalla lunghezza dei percorsi di esodo e dal rischio incendio dell’ambiente di lavoro L (metri) = A/50 x 0,60

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Vie e uscite di emergenza Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:

Da 15 a 30 metri (tempo max di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato Da 30 a 45 metri (tempo max di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio Da 45 a 60 metri (tempo max di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Vie e uscite di emergenza Non sono considerate uscite di emergenza: Accanto devono installarsi quelle di emergenza, che si possano aprire per semplice spinta.

•Le porte scorrevoli •Le saracinesche a rullo •Le porte girevoli

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Illuminazione di emergenza L’ambiente di lavoro deve essere dotato di idonea illuminazione di emergenza

Tutti i percorsi d’esodo, sia interni che esterni, devono essere illuminati in modo indipendentemente in caso di emergenza

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Scale e parapetti Le scale fisse, all’interno di un edificio, devono possedere apposito corrimano se maggiori di tre gradini. Ogni pianerottolo deve essere provvisto sul lato aperto di apposito parapetto avente altezza normale (1 m). Se ci fosse rischio di cadere deve essere anche previsto corrente intermedio e fermo al piede (15/20 cm)

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Servizi igienici Distributori liquido

di

sapone

Distributori di carta usa e getta Cestino a pedale Superficie lavabile fino a 2 m di altezza (da regolamento d’igiene) 34/50

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione •E’ sempre consigliabile prediligere l’aerazione naturale •Dove ciò non fosse possibile, è comunque necessario garantire un ricambio d’aria costante •L’abuso dell’aerazione forzata può comportare dei problemi alla persona anche seri

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione

Parametri microclimatici da valutare • Temperatura • Umidità •Velocità dell’aria •Illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione E’ necessario garantire un microclima adeguato in funzione dello sforzo fisico adottato dai lavoratori

Vige l’obbligo di controllare le condizioni di illuminazione e di confort termico

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione

Il Confort termico è la condizione mentale in cui viene espressa soddisfazione per l’ambiente termico.

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione Periodo estivo Compresa tra 19°C e 24°C (ottimale 22°C) Periodo invernale Compresa tra i 17°C e i 22°C (ottimale 20°C) Attività fisica leggera Compresa tra 18°C e 20°C

Attività fisica intensa Compresa tra 15° e 17°C Docce spogliatoi Compresa tra 20°C e 23° C

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO  Microclima ed illuminazione

Umidità relativa Situazione minima 30-70% Situazione ottimale 40-60%

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Come è possibile misurare tutti questi parametri?


Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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Ambienti di lavoro REQUISTI DEI LUOGHI DI LAVORO ďƒź Microclima ed illuminazione

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