44 minute read
Soaky Mountain Waterpark, USA
DEBUTTO MONDIALE NEL TENNESSEE DELLA DUELING WATER RIDE BLASTERANGO DI WHITEWATER
Giunto alla sua terza stagione, il Soaky Mountain Waterpark nel Tennessee ha recentemente aggiunto un watercoaster del tipo dueling unico nel suo genere, The Edge. Ha una lunghezza pari a due campi da calcio ed è la fusione di due attrazioni di WhiteWater: il water coaster Master Blaster e il loro iconico Boomerango. I due nuovi scivoli partono da una torretta alta 21m. Due gommoni biposto sono uno a fianco all’altro, ognuno nella sua corsia. Quando diventa verde la luce che dà il via all’esperienza, vengono spinti giù per un megadrop alto come un palazzo di tre piani che conduce alla prima ‘valle’. Da lì risalgono a gran velocità su per una collinetta ed entrano in una sezione caratterizzata da un caleidoscopio di colori. “I rider rimarranno sicuramente ipnotizzati dai cerchi colorati AquaLucent del watercoaster in questa sezione chiusa del canale”, spiega Dave Andrews, direttore generale del parco. “I cerchi si faranno via via più vicini tra loro, dando ai rider l’impressione di accelerare prima di rivedere con grande sorpresa, una volta usciti dal tratto a canale chiuso, i loro ‘avversari’ mentre affrontano un altro drop al cardiopalma”. Dopo il drop, ecco un secondo tratto ascendente e l’ingresso in un’altra sezione a canale chiuso, che stavolta li stupirà con raggi colorati AquaLucent simili a laser. Queste fasce all’inizio lunghe diventeranno poi sempre più corte, dando la sensazione di una velocità estrema. Usciti dal tratto chiuso, i rider si troveranno davanti non uno, ma due imponenti muri traslucidi Boomerango, per poi cadere alla base della loro parete, sperimentando un’estrema forza g. Lanciati su per i muri paralleli, saranno in grado di vedere gli avversari mentre provano un senso di assenza di gravità per poi riscivolare verso il basso. Come tocco finale, supereranno una gobba a zero G e arriveranno così al traguardo, che attraverso luci ed effetti indicherà il vincitore.
Advertisement
Per la sua 26a edizione in autunno, la fiera MAPIC si reinventa per soddisfare le nuove esigenze del settore
IL NUOVO VOLTO DEL RETAIL
Non c’è settore, azienda o persona sulla faccia della Terra su cui i circa due anni di pandemia che ci stiamo lasciando ora alle spalle non abbiano avuto un impatto, spesso anche forte. Il Covid con le sue conseguenze economiche, sociali e psicologiche ha cambiato il mondo, il modo di vivere delle persone, di lavorare, di rapportarsi con gli altri e con la vita e i suoi valori. Nello specifico quale è stato l’impatto sul comparto del retail? Anche a questa domanda darà delle risposte il salone di riferimento in Europa per il settore dell’immobiliare commerciale MAPIC 2022, in programma dal 29 novembre all’1 dicembre al Palais des Festivals di Cannes. “L'intero settore del retail ha vissuto due degli anni più difficili della storia, in cui sono avvenute molte grandi trasformazioni”, spiega Francesco Pupillo, Direttore Mercati MAPIC. "Il retail del prossimo futuro metterà al centro le persone e il pianeta: il consumatore oggi ha maggiori consapevolezze relativamente all’ambiente e cerca un significato più profondo in ciò che fa e che acquista, mentre le aziende devono essere guidate da uno scopo che va ben oltre il profitto, uno scopo radicato nella comunità, nell'ambiente e nella società. MAPIC metterà in risalto i nuovi modi di fare impresa, attraverso modelli più flessibili che consentiranno agli operatori del settore di soddisfare le attuali esigenze dei consumatori”. Il cambiamento nella visione dei consumatori ha infatti reso necessario un approccio concreto alle problematiche ESG (Environmental, Social and Governance) da parte delle aziende che sta interessando anche il mondo del retail. Professionisti, sviluppatori, investitori e brand condividono tutti la responsabilità di incoraggiare la riduzione nell’utilizzo delle risorse naturali e nella produzione dei rifiuti, il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, l'approvvigionamento etico e l'impegno della comunità. Con il tema “Persone, pianeta, profitti: guidare il retail verso un mondo più umano", MAPIC offrirà una serie di conferenze su queste tematiche e workshop sulla sostenibilità, con l’obiettivo di evidenziare le migliori pratiche per progetti nuovi o già esisten-
MAPIC 2022 si terrà a Cannes (Francia) dal 29 novembre all'1 dicembre. Il salone sarà un'occasione unica di incontro e networking per gli operatori dei settori retail, leisure, food e tech. Sono previsti 6.000 partecipanti da 80 nazioni.
ti e, più in generale, come trasformare le città in luoghi più sostenibili in cui vivere, divertirsi, fare acquisti e lavorare. Per rispondere ai cambiamenti in atto nel settore del retail, quest'anno MAPIC propone quattro “eventi nell'evento”, ognuno incentrato su un argomento specifico: il Retail Village, LeisurUp, The Happetite Forum e il MAPIC Innovation Forum. Questa edizione del "Retail Village" riunirà nuovi concetti retail emergenti, marketplace digitali, specialisti del fast delivery e DNVB (Digital Native Vertical Brands). Una nuova generazione di retailer che stanno riscrivendo e ridefinendo il panorama del retail. Per quanto riguarda LeisurUp, alla sua seconda edizione, punterà a presentare e svelare le migliori soluzioni per il tempo libero e i partner con cui trasformare i tradizionali siti retail in destinazioni lifestyle ricche di esperienze coinvolgenti. Ancora una volta parte di MAPIC, The Happetite è l'unico forum-fiera internazionale dell'industria alimentare istituito per accelerare l'espansione delle catene di ristorazione nelle destinazioni retail e urbane. Quest'anno si esamineranno nuovi modelli di business, si metteranno in evidenza innovazioni in aree come la riduzione degli sprechi alimentari e altro ancora. Concentrandosi sulle più recenti innovazioni digitali e tecnologiche, MAPIC Innovation Forum presenterà infine le soluzioni all'avanguardia che consentono un'integrazione sempre maggiore dei canali fisico e digitale aiutando retailer e proprietari dei locali e mall a fornire esperienze fluide, incentrate sul consumatore e i suoi bisogni.
VALO MOTION INSTALLA UNA VALOARENA IN GERMANIA
A metà giugno la finlandese Valo Motion ha installato una sua nuova arena multiplayer a realtà mista, ValoArena, presso il trampoline park Hi-Fly di Hilden, in Germania. Come abbiamo già avuto modo di scrivere in un articolo uscito nel PME di marzo, questo gioco è stato progettato per activity park e altre location al coperto e chi lo prova può godere di tanta attività fisica e interazione con gli altri giocatori senza dover indossare nessun tipo di attrezzatura. Quella in Germania è la prima ValoArena installata fuori dalla Finlandia. “I trampoline park sono diventati un grande successo 15 anni fa e originariamente consistevano semplicemente in tanti tappeti elastici messi uno accanto all’altro su cui saltare. Oggi, però, quel modello di business sta evolvendo col cambiare delle richieste dei consumatori”, spiega Raine Kajastila, CEO di Valo Motion. “Il concetto originale di trampoline park non digitale pone in qualche modo dei limiti di età in quanto, nella maggior parte dei casi, accade che solo i bambini più piccoli possono godersi i tappeti elastici mentre i genitori e gli altri familiari non sono attivamente coinvolti. Attualmente, il trend che vediamo imporsi nei parchi è ciò che l’industria chiama ‘multi-activity’. Affinché le persone spendano più tempo e denaro nei parchi – divertendosi anche di più - i parchi devono offrire attività più diversificate rispetto al passato. Questo è il motivo per cui ora sempre più trampoline park ordinano ValoArena”. Secondo Lasse Buschmann, CEO di Hi-Fly, nel loro caso l’acquisto è stato fatto per mantenere il parco moderno e in linea con l’evolversi dei gusti del pubblico. “Osserviamo costantemente cosa accade nel mercato, e abbiamo scelto ValoArena per restare moderni e interessanti. I bambini di oggi giocano molto sui cellulari e al PC e per noi di HiFly praticare attività fisica è importante. ValoArena è eccezionale perché abbina il movimento con la passione dei bambini per l’intrattenimento digitale. È anche un’attività socializzante, che per amici e famiglie è divertente fare insieme. ValoArena aggiunge valore al nostro parco e anche al prezzo dei nostri biglietti perché è di facile accesso, non richiede l’indosso di nessun dispositivo e consente di risparmiare sui costi del personale", afferma Buschmann.
UN NUOVO MULTIPLEX PER LA CAPITALE DEL BARHEIN
Nel Bahrein ci saranno presto nuovi grandi schermi vista l’apertura di un multiplex al Dana Mall, centro commerciale che sorge nel cuore di Manana, la capitale. Il complesso avrà dieci sale con una capienza totale di oltre 1.100 spettatori e ci sarà anche una galleria su più piani in grado di ospitare fino a 300 persone. Una lussuosa sala Vip, con lounge bar interno e servizio F&B sarà invece accessibile a un massimo di 50 persone per spettacolo. Anche i bambini avranno il loro cinema: una sala dotata di area soft play e scivoli. Tutte le sale saranno attrezzate con tecnologie d’avanguardia come audio Dolby Atmos, una novità assoluta per la nazione araba. Il multiplex, che dovrebbe aprire nell’autunno-inverno di quest’anno, ospiterà infine anche un centro dedicato agli esport.
Grandi risultati di Daniele Acciari agli IFPA Pinball Olympics in Germania a metà mese. Scala così il ranking mondiale e passa dalla quarantesima alla nona posizione
EFFETTO WOW
Nell’intervista che lo scorso mese abbiamo fatto a Daniele Acciari al suo ritorno dai Mondiali di Flipper Sportivo IFPA17, ci aveva annunciato che era in partenza per disputare un altro torneo importante in Germania, carico al punto giusto non solo per migliorare la performance dei Mondiali ma anche per puntare in alto. E così è stato. Dal 15 al 19 giugno Acciari ha preso parte agli IFPA Pinball Olympics di Fulda (a meno di 100km da Francoforte), svoltisi al Bulls & Balls, un bel locale del tipo bar arcade che vanta una settantina di flipper. Queste ‘Olimpiadi’ del flipper sono un vero tour de force per i partecipanti, componendosi di nove tornei giocati al ritmo di due al giorno, per quattro giorni consecutivi. Il tutto con partecipanti di alto profilo tecnico e agonistico: 121 da 14 nazioni d’Europa quest’anno. Mantenendo sangue freddo e trovando nel caffè l’alleato segreto per restare sempre al top
della forma, sfida dopo sfida Acciari ha fatto grandi cose: un primo, un secondo, un terzo e un quarto posto, tre sesti piazzamenti e una 21esima posizione per un totale di ben 351 punti Wppr. Così tanti da averlo fatto rientrare in Italia al settimo cielo: con un tale punteggio è stato consacrato Giocatore IFPA del mese di giugno, e cosa ancor più importante, ha fatto un enorme balzo in avanti nel ranking mondiale, passando dalla 40esima alla nona posizione. “In Florida è andata come è andata, ma qui in Germania mi sono rifatto” ha commentato Daniele. “Mi dà un’immensa soddisfazione essere diventato il miglior giocatore IFPA del mese di giugno 2022 ed essere ritornato in ottima posizione nel ranking” ha poi aggiunto il campione. “Ormai si può dire che ho ottenuto la qualificazione al Mondiale del prossimo anno che si svolgerà in Germania. Vedremo se la Germania mi porterà di nuovo fortuna; io incrocio le dita!”. Com’era successo per i Mondiali in Florida, anche per gli IFPA Pinball Olympics, sponsor di Acciari è stata la Star Games di Itri (Latina). “Renato Agresti, il titolare dell’azienda, è un grande entusiasta del flipper e si spende in tanti modi per la sua diffusione come disciplina sportiva e come tornei” ci ha raccontato Daniele. “In questo noi due siamo molto vicini come sentire e io lo aiuterò, anche perché l’interesse è comune. Renato crede nella diffusione intanto a livello locale, per poi far partire in futuro un movimento nazionale ben strutturato. Il cammino, lo sappiamo tutti, è ancora lungo, ma noi ci crediamo e personalmente spero di esserne un protagonista”.
FLASH NEWS
FISSATE LE DATE DEL MONDIALE DI FLIPPER 2023, IFPA18
IFPA, l’associazione internazionale che raccoglie i giocatori di flipper sportivo ha reso note in questi giorni le date del prossimo Mondiale, l’IFPA18 World Pinball Championship. Si svolgerà dal 2 al 4 giugno 2023 in Germania, al Freddy’s Pinball Paradise di Echzell. La coppia intercontinentale Epstein Cup si terrà come al solito il giorno prima dell’inizio del Mondiale, sempre nella stessa sede. Prima della Coppa del Mondo nel 2023, c’è però un altro importante appuntamento per i flipperisti europei in autunno: l’European Pinball Championship (EPC), che si svolgerà dal 20 al 22 ottobre a Borås, Svezia, presso il locale Pinballseye. Chi conquisterà il titolo di Campione d’Europa?
DIREZIONE GIOCHI
Dopo lo scoppio del caso sale LAN, in questi giorni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una nuova circolare. Il documento, che vi riportiamo integralmente, risulta di Prot.: 273612/RU Roma, 28 luglio 2021
interesse perché sia perché riporta tutte le direttive uscite nell’ultimo anno inerenti gli apparecchi Comma 7 (senza vincita in denaro, quindi) sia perché fissa delle disposizioni transitorie per gli apparecchi da esports in attesa che si stabilisca uno specifico quadroDETERMINAZIONE DIRETTORIALE normativo per questo mercato.
Prot.: 213732/RU Roma, 19 maggio 2022
CIRCOLARE N. 18 / 2022
VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, l’articolo 110, comma 7 concernente le caratteristiche degli apparecchi da intrattenimento per il gioco senza vincita in denaro; VISTO l’articolo 110, comma 7-ter del T.U.L.P.S., così come da ultimo modificato dall’articolo APPARECCHI SENZA VINCITA IN DENARO DI CUI ALL’ART. 110, COMMA 7, DEL T.U.L.P.S. 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126, che recita “…DEFINIZIONI, ISTRUZIONI, CHIARIMENTI E LINEE con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli… sono GUIDA definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7”; Il 30 aprile u.s. si è chiusa la prima fase di attuazione VISTO l’articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che recita “3. della nuova disciplina regolamentare in materia di appae i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera a), e 7, del TULPS recchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.. Sono ancora aperti, con scadenza 30 presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al giugno, i termini per la presentazione delle istanze di riMinistero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica lascio dei nuovi nulla osta di esercizio per gli apparecchi tecnica della loro conformità alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, commi 6 e 7, del predetto testo unico, e di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) già certificati secondo le regole tecniche previgenti e già installati(1) . della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento… Per completare la fase di transizione alle nuove regole[2] omissis… Dell’esito positivo della verifica è rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può stipulare è in via di elaborazione una determinazione direttoriale che, a partire dal prossimo 1° luglio, provvederà a detconvenzioni per l’effettuazione della verifica tecnicatare le regole per l’attuazione della nuova regolamenta- ”; zione anche agli apparecchi che vengono utilizzati nelle CONSIDERATO attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stipulato apposite convenzioni per l’effettuazione della verifica tecnica di cui all’articolo 38, comma 3 della legge È prevista, inoltre, una ulteriore circolare di attuazione 23 dicembre 2000, n. 388 con organismi di verifica, il cui elenco è pubblicato sul sito del Protocollo recentemente stipulato tra l’Agenzia ed il istituzionale dell’Agenzia; CONI relativo alla gestione degli apparecchi utilizzati a fini sportivi da atleti tesserati con ASD e SSD affiliati alle diverse Federazioni sportive. VISTA la determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. Entrambi gli argomenti saranno, comunque, oggetto di 151294/RU del 18 maggio 2021, recante le regole tecniche per la produzione, l’importazione e una preliminare trattazione nella presente circolare. la verifica degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., e, Appare, pertanto, utile, a fini di sistematizzazione delin particolare, l’articolo 13, comma 2 che recita “Con successivo provvedimento del Direttore Giochi, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente determinazione, saranno approvate le linee guida per gli OdV per le verifiche di conformità alle regole tecniche degli apparecchi di cui alla presente determinazione”;
la materia e di ulteriore chiarezza, riportare in un unico documento amministrativo tutte le informazioni e le direttive fornite nel corso dell’ultimo anno sulla nuova regolamentazione in oggetto ripercorrendo, fin dall’inizio, la genesi della disciplina. L’articolo 104 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni con legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha sostituito il comma 7-ter dell’art. 110 del TULPS disponendo che “Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli… sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente”. ADM ha dato attuazione alla riforma in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (da ora “Comma 7”), adottando nel corso dell’ultimo anno diverse determinazioni direttoriali[3], una determinazione del Direttore Giochi[4] e plurime circolari esplicative ed operative. Per l’effetto, tutti gli apparecchi senza vincita in denaro sono stati classificati entro le categorie individuate dalle lettere a), c), c-bis) e c-ter) del comma 7 dell’art. 110 del TULPS; fra queste si collocano anche gli apparecchi di cui all’art. 14-bis del DPR n. 640/1972 riconducibili antecedentemente ai comuni biliardi, biliardini e, più in generale, agli apparecchi elettromeccanici e meccanici. È utile fare una ricostruzione storica dell’evoluzione della norma. (1) Si ricorda che per tali apparecchi rimangono validi sia la precedente certificazione di conformità sia i nulla osta di distribuzione già rilasciati, pertanto, il termine del 30 giugno ricorre solo per gli apparecchi che si vuole mantenere in esercizio. Se tali apparecchi sono in magazzino e, per il momento, non si ha intenzione di installarli, rimane sempre ferma la possibilità di richiedere successivamente il nulla osta di esercizio. [2] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre (DRA). [3] Cfr. determinazione direttoriale n. 151294 del 18.05.2021 con cui sono state definite le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica dei Comma 7 (DRTEC). Determinazione direttoriale n. 172999 del 1° giugno 2021 modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre con cui è stata definita la regolamentazione amministrativa dei predetti apparecchi, nonché i parametri numerici ai fini dell’installazione degli stessi nei punti di offerta del gioco pubblico e la relativa collocazione in spazi specificamente destinati (DRA). Determinazione direttoriale n. 90538 del 24 febbraio 2022 di proroga dei termini per la presentazione delle istanze di rilascio dei nulla osta di esercizio. [4] Cfr. determinazione Direttore Giochi n. 273612 del 28 luglio 2021 recante le “Linee guida per le verifiche di conformità degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del TULPS, per gli organismi di verifica”
RITENUTO, pertanto, necessario fornire ai predetti Organismi di verifica le indicazioni e raccomandazioni sulle modalità operative da seguire per una appropriata verifica della conformità dei modelli di apparecchi di gioco senza vincita in denaro alle leggi e alle regole tecniche di produzione;
1
Originariamente, il comma 7 dell’articolo 110 del TULPS era ripartito in 3 lettere: • lettera a): apparecchi elettromeccanici con il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica che distribuisce alla fine della partita premi in piccola oggettistica (ad esempio, gru
o altri apparecchi che richiedono un’abilità per
vincere un premio); • lettera b): (erano) apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità con elementi aleatori che consentivano la ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. La lettera b) fu abrogata dalla legge n. 311/2004 (dopo una prima modifica che cercava di ridurne la pericolosità) in quanto tali caratteristiche tecniche consentivano l’utilizzo (naturalmente illegittimo) di tali apparecchi come videopoker; • lettera c): apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica che non distribuiscono premi (tutti i classici videogiochi).
Accanto a tali apparecchi esisteva una categoria “storica” di apparecchi senza vincita in denaro e cioè quella degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento. Tale tipologia di apparecchi non era soggetta ad alcun regime autorizzatorio e, per ciò stesso, non era inserita nel TULPS, ma era richiamata dal legislatore - ancorché in modo generico - nell’art. 14-bis, comma 5, del DPR n. 640 del 1972 (rientravano in questa categoria, ad esempio biliardo,
calciobalilla, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddy
rides etc.).
La legge n. 228/2012 aggiunse al comma 7 dell’articolo 110 altre due lettere:
• lettera c-bis) nella quale vengono fatti confluire gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) (e cioè, si ripete, biliardo, calciobalilla etc…), che possono distribuire tagliandi dopo la conclusione della partita (e cioè le c.d. ticket redemption); • lettera c-ter): gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l’accesso al gioco è regolato con utilizzo a tempo o a scopo (ad esempio, biliardi affittati a tempo etc…).
L’inserimento, voluto dal legislatore del 2012, all’interno dell’articolo 110, comma 7 della lettera c-bis e cioè, della categoria degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici ha automaticamente prodotto l’effetto che anche questi apparecchi siano sottoposti alle regole previste da:
• articolo 110, comma 3 del TULPS, secondo cui “…l’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 (del TULPS); • articolo 38, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui gli importatori e i pro-
duttori degli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, commi 6, lettera a) e 7 del TULPS devono sottoporre ogni prototipo di apparecchio alla verifica di conformità alle regole tecniche di produzione; • articolo 38, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui tali apparecchi devono ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle
Accise, delle Dogane e dei Monopoli di un nulla osta di distribuzione per i produttori e di un nulla osta di esercizio per i gestori (cioè i possessori/ proprietari); • articolo 38, comma 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo cui ai fini del rilascio dei predetti nulla osta è necessario il possesso delle licenze previste dall’articolo 86, terzo comma, lettere a) o b) del TULPS.
L’Agenzia, pertanto, ha dato attuazione a dette norme approvandone le regole tecniche di produzione e le regole amministrative.
Ad oggi, pertanto, tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1 giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.. Si sottolinea che tale certificazione è necessaria anche per quegli apparecchi antecedentemente inquadrati fra gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici che prima della nuova regolamentazione erano prodotti e venduti senza alcuna certificazione, adesso, invece, prevista dalla legge. Le richieste di certificazione di conformità degli apparecchi o di rilascio dei titoli autorizzatori, nonché tutte le eventuali operazioni successive (cambio ubicazione, cessione dell’apparecchio, modifiche dei titoli etc…) devono essere presentate telematicamente accedendo all’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli (www.adm.gov.it) disponibile in alto a destra della home page. Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso di una delle tre modalità di autenticazione: SpId, CNS o CIE.
All’interno dell’area riservata, è presente un’apposita funzionalità, dedicata specificamente agli apparecchi senza vincita in denaro, raggiungibile dalla colonna di sinistra e seguendo il percorso interattivi – giochi - servizi telematici comparto apparecchi senza vincita in denaro - accedi al servizio. Al fine di facilitare le operazioni dell’utenza, sono presenti sul sito, tutorial e pillole informative.
Ai fini del rilascio del dispositivo di identificazione elettronica (RFID), nonché dei titoli autorizzatori per la distribuzione e per la messa in esercizio degli apparecchi, è previsto il versamento di un corrispettivo che resta immutato rispetto al passato(5). A seguito della novità prevista dalla DRA, di rilasciare il RFID al momento della
(5) Il corrispettivo era previsto nella Circolare prot. n. 76014/RU del 5.08.2016.
“Nulla osta di distribuzione”: € 45,00/cad
“Nulla osta per la messa in esercizio” comprensivo di RFID: € 10,00/cad
“Nulla osta per la messa in esercizio”: € 5,00/cad
RFID (solo nei casi di sostituzione del dispositivo): € 5,00/cad
Nella DRA sono state previste specifiche regole e procedure che hanno consentito di salvaguardare il parco macchine esistente. Terminato il periodo utile per la presentazione delle istanze, il parco macchine esistente sarà composto dalle seguenti fattispecie:
1. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importa-
ti e installati fino al 31.12.2002: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza, rilasciato sulla base della nuova normativa. Tali apparecchi entro il 31 dicembre 2023 dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità.
2. apparecchi comma 7 a) e 7 c) prodotti/importati e autorizzati successivamente al 31.12.2002 ma antecedenti all’entrata in vigore delle regole tecniche introdotte con Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze in data 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti del solo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si sottolinea che, per tali apparecchi, non risulta essere necessario il possesso del nulla osta di distribuzione e, pertanto, a partire dal 1° luglio 2022, in ragione della loro specificità, il relativo nulla osta di esercizio recherà l’espressa indicazione della assenza del nulla osta di distribuzione;
3. apparecchi comma 7 a) e 7 c) certificati con le regole tecniche poste con Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze 8.11.2005: tali apparecchi sono muniti di nulla osta di distribuzione e, a partire dal 1 luglio 2022, del nuovo nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza; 4. apparecchi comma 7 c-bis): sono stati inquadrati IL DIRETTORE GENERALE
in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni e che possono distribuire tagliandi, qualora attivati a moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza. Si ricorda che questi apparecchi dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31dicembre 2022, se rilasciano tagliandi ed entro il 31 dicembre 2023 se non rilasciano tagliandi; 5. apparecchi comma 7 c-ter): sono stati inquadrati in questa categoria gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici il cui accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Tali apparecchi sono muniti di nulla osta di esercizio e del relativo dispositivo di sicurezza e dovranno, comunque, essere sottoposti a certificazione di conformità entro il 31 dicembre 2023.
Attualmente, oltre agli apparecchi dotati di nuovo nulla osta di esercizio, tutti gli apparecchi per i quali sia stata presentata istanza per il rilascio del titolo autorizzatorio entro il 30 aprile e sia stato effettuato il relativo pagamento possono rimanere installati fino a tutto il 30 giugno 2022 con la sola apposizione dell’attestato di pagamento(6) .
Gli apparecchi possono essere ubicati esclusivamente nei luoghi indicati all’articolo 7, comma 1 della DRA e nei limiti numerici indicati dal successivo articolo 9, a cui si rinvia.
Come già riportato nelle precedenti circolari, si sottolinea che a differenza delle regole amministrative previgenti, la nuova DRA non prevede un obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco per gli esercizi che commercializzano prodotti di gioco pubblici. Il venir meno dell’obbligo di diversificazione dell’offerta di gioco ha carattere generale ed ha decorrenza dal 1° marzo 2022.
Sono stati, invece, previsti dall’articolo 8 della DRA specifici criteri per l’installazione delle diverse tipologie di apparecchi. Nel rinviare al citato articolo per il dettaglio analitico dei criteri si riporta di seguito una tabella esplicativa:
Tipologia apparecchio Ubicazione(7)
Comma 7 a) Comma 7 c) a moneta Comma 7 c) senza collegamento in rete Comma 7 c) a gettoni e strumenti elettronici Comma 7 c) con collegamento in rete Tutti gli esercizi Tutti gli esercizi Tutti gli esercizi Lett. i), j), o) Lett. i), j), o)
Comma 7 a) e comma 7 c) ante 2003 Comma 7 c-bis) che distribuiscono tagliandi
Lett. i), j), o) Lett. i), j), o) Comma 7 c-bis) che NON distribuiscono tagliandi Tutti gli esercizi Comma 7 c-bis) a moneta che NON distribuiscono tagliandi Tutti gli esercizi Comma 7 c-bis) a gettoni e strumenti elettronici che distribuiscono tagliandi Lett. i), j), o) Comma 7 c-ter) Tutti gli esercizi
(6) Si rinvia per le istruzioni e per le informazioni più dettagliate alla Circolare n. 14 del 26 aprile 2022.Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala (7) a) bar ed esercizi assimilabili; b) ristoranti ed esercizi assimilabili; c) alberghi ed esercizi assimilabili; d) stabilimenti balneari; e) edidedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. cole; f) ogni altro esercizio commerciale o pubblico autorizzato ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.; g) aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S., purché sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la controllabilità e ne sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità ai sensi della normativa vigente; h) circoli Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l’altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a privati e associazioni autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del T.U.L.P.S.; i) sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgi distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC. mento del gioco lecito; j) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi senza vincita in denaro; k) agenzie e negozi di gioco per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e su eventi non sportivi; l) punti di offerta di gioco aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; m) sale bingo; n) rivendite di tabacchi e ricevitorie lotto; o) attività di ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti
Per quanto concerne i punti di offerta del gioco ove è consentita l’installazione degli apparecchi, si sottolinea che è stata introdotta, fra gli altri, una nuova tipologia di esercizio ovvero la sala dedicata esclusivamente al gioco senza vincita in denaro, caratterizzata dal puro intrattenimento. Anche in tali sale è possibile installare apparecchi riconducibili alla categoria comma 7, lett. c), che dispongono di collegamento in rete, fra l’altro, per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza e per la formazione di classifiche, con le modalità fissate nella DRTEC.
ADM ha, inoltre, stipulato un Protocollo con il CONI avente ad oggetto l’utilizzo a fini sportivi degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con tale Protocollo sono stati individuati criteri di carattere soggettivo e oggettivo per la qualificazione degli apparecchi da intrattenimento quali attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva dilettantistica e per l’individuazione delle SSD/ASD affiliate alle Federazioni sportive e degli atleti tesserati a cui tale regolamentazione si applica, al fine di sottrarre alla regolamentazione di pubblica sicurezza di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S apparecchi da intrattenimento come biliardi, biliardini, freccette, etc.
Come già previsto dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 247/E del 29 dicembre 1999, poi ripresa dalla Circolare n. 165 del 7 settembre 2000 in questi casi tali apparecchi sono esclusi dal pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.
Per l’individuazione dei casi specifici, si rinvia al Protocollo ADM/CONI pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Agenzia.
Sul versante tributario, gli apparecchi rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 secondo le basi imponibili forfetarie attualmente esistenti per le singole tipologie di apparecchi.
Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del TULPS. Allo stesso modo, la gratuità della messa a disposizione in luogo aperto al pubblico non esime dall’obbligo di osservanza delle disposizioni tecniche ed amministrative e, pertanto, gli apparecchi devono essere sottoposti ad omologa/certificazione e muniti di titoli autorizzatori.
La nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro è applicabile anche agli apparecchi in uso presso le attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S.. La nuova disciplina, infatti, riguarda anche alcuni apparecchi che, pur ricompresi fra le “Piccole attrazioni” nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, come da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020(8), sono, comunque, apparecchi meccanici ed elettromeccanici che la legge fa rientrare nel genus apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. Il legislatore all’articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 esclude espressamente dalla disciplina relativa agli spettacoli viaggianti “… gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento”, ribadendo, al successivo articolo 4, che tale esclusione vale anche per il citato elenco delle attrazioni gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Inoltre, la legge 27 dicembre 2002, n. 289 all’articolo 22, comma 5, prevede che “Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del T.U.L.P.S. e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni” facendo salva “…la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, inseriti nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 … che risultino già installati al 31 dicembre 2002, nelle attività dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968.”
Nell’elenco delle attrazioni istituito presso il Ministero della Cultura e da ultimo aggiornato con il decreto interministeriale del 3 agosto 2020 sono presenti, altresì, le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”.
Ferma restando l’applicazione della normativa e delle autorizzazioni richieste per lo spettacolo viaggiante, in tali attrazioni, potranno essere installati esclusivamente apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002.
A tal fine, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1° luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà, nei termini e con le modalità che saranno definite con il provvedimento direttoriale previsto dall’articolo 10, comma 5 della DRA, essere dotato di titolo autorizzatorio o disinstallato da dette attrazioni. Rientreranno in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.
(8) Tale elenco cita espressamente nella Sezione I denominata “Piccole attrazioni a funzionamento semplice”, fra gli altri, basket, biliardini, calcio balilla, soggetti a dondolo, tiri elettromeccanici o videogiochi e in quella denominata “Piccole attrazioni” cita fra gli altri, il gioco a gettone azionato a mano e il gioco a gettone azionato da ruspe o la pesca verticale abilità.
Qualora in possesso dei requisiti previsti dalla legge e ferma restando la competenza in capo alle singole amministrazioni comunali in materia di rilascio delle autorizzazioni allo spettacolo viaggiante ex articolo 69 del T.U.L.P.S., la nuova regolamentazione, con le relative tempistiche attuative di prossima adozione, si applicherà, per quanto di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, a tutti i padiglioni o sale trattenimento in possesso di detta autorizzazione al 1° luglio 2022.
La riconducibilità di alcune attrazioni dello spettacolo viaggiante - definite generalmente videogiochi ed attualmente in uso in sale gioco - a specifiche tipologie di apparecchi e simulatori comma 7 introdotti dalla DRTEC, rende necessaria, vista la specifica complessità della materia, una disciplina in sede di prima attuazione. Pertanto, ai fini delle sole specifiche materie di competenza dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli e con esclusivo riguardo al settore dei giochi, rientreranno nel perimetro di applicazione come sopra delineato, e che sarà oggetto di attuazione nella prossima determinazione di cui all’articolo 10, comma 5 della DRA, tutte le “sale giochi” che, comunque, abbiano presentato alle competenti amministrazioni comunali istanza di rilascio dell’autorizzazione entro il suddetto 1° luglio p.v., qualora non abbiano ricevuto esplicito diniego da parte dell’ente locale competente.
In caso di mancanza della predetta istanza, ovvero qualora sia intervenuto esplicito divieto dall’amministrazione comunale, ovvero, infine, qualora siano installati apparecchi ed apparecchiature diverse da quelle come sopra delineate, sono valide ed applicabili le sanzioni previste:
- dall’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012; - dall’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S..
Le diverse sanzioni sono applicabili in funzione della tipologia di apparecchi e di apparecchiature rinvenute negli esercizi e in ragione del disvalore della diversa condotta secondo i principi stabiliti dalla Legge nr. 689 del 1981, ferme restando le valutazioni degli uffici territoriali, previste dall’articolo 13, comma 2 della citata legge nr. 689 del 1981, in merito alla possibilità di procedere al sequestro e alla successiva confisca, nei casi in cui non sia previsto il sequestro obbligatorio. In particolare, sarà applicabile la sanzione prevista per la violazione di cui all’articolo 7 comma 3 quater del D.L. 158/2012 nel caso in cui siano rinvenute in esercizi non autorizzati apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purchè dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro. Sarà applicabile, invece, la sanzione di cui all’articolo 110 comma 9 f-quater del T.U.L.P.S qualora siano rinvenuti in esercizi non autorizzati apparecchi non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 7 del T.U.L.P.S.. Tale fattispecie è ravvisabile sia nei casi in cui gli apparecchi o apparecchiature consentano la libera navigazione in rete e, quindi, la possibilità di collegarsi a piattaforme di gioco illegali che consentono il gioco con vincita in denaro(9), sia nei casi in cui gli apparecchi abbiano caratteristiche fisiche e di software interni proprie degli apparecchi comma 7, anche nella “modalità” multipostazione.
Permane il divieto tassativo, della presenza di apparecchi e apparecchiature con collegamento a siti o piattaforme che consentano il gioco con vincita in denaro ovvero con vincite promozionali.
La nuova regolamentazione adottata con la DRTEC e la DRA si applica, altresì, agli apparecchi senza vincita in denaro installati presso gli esercizi stagionali. Il termine di presentazione delle istanze, tuttavia, ha concluso i suoi efftetti in un periodo in cui gran parte di queste attività, peraltro, soggette a frequenti cambi di gestione, sono chiuse. Per tali motivi, l’applicativo per la presentazione delle istanze di autocertificazione per il rilascio dei nulla osta di esercizio di cui agli articoli 4 e 5 della DRA, presente nell’area riservata del sito istituzionale di ADM, sarà reso disponibile all’utenza a partire dal 1° giugno p.v. e fino a tutto il 15 giugno 2022.
Resta ferma la possibilità per l’Agenzia di adottare ulteriori istruzioni attuative ad integrazione o modifica delle presenti linee guida.
Marcello Minenna
(9) Ferme restando le necessarie evidenze indiziarie da acquisire, se necessario sottoponendo a perizia gli apparecchi
é sempre il gioco migliore
Roberto Marai / FARO GAMES /
Anche questo mese l’attualità è al centro della nostra chiacchierata con Roberto Marai. Sentiamo come si esprime sulla Circolare 18/2022 e sul ‘caso biliardini’
PERCHÉ SEMPRE DOPO E MAI PRIMA?
L’ abbiamo già fatto il mese scorso, ma dobbiamo riparlare di sale LAN, visto che il 19 maggio AdM ha pubblicato una circolare - la 18/2022 riportata integralmente a pagina 30 - che fissa anche delle regole transitorie per le sale LAN, applicabili a partire dal 1° luglio, in attesa che venga redatto il nuovo quadro normativo per il settore. In pratica, potranno operare le sale esports che otterranno dal Comune di appartenenza l’autorizzazione applicabile alle “attività di spettacolo viaggiante”, il che implica aver “apparecchiature per il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscano la libera navigazione in rete, permettendo esclusivamente il collegamento a piattaforme online, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro”.
Le reazioni alla circolare sono discordanti: c’è chi la saluta come l’inizio di un’apertura verso gli esport e chi invece la bolla come il solito pastrocchio che non fa altro che aggiungere burocrazia e rendere ancor più complicate faccende già complesse. Lei a quale posizione si sente più vicino? “Io la vedo come un escamotage da parte dell’Amministrazione per cercare di non penalizzare ulteriormente le sale LAN e rimetterle nelle condizioni di poter lavorare e di avere la possibilità di dire la loro più avanti. L’Amministrazione è sempre molto restìa a dare permessi che poi finiscono fuori dal suo controllo, anche se questo può penalizzare un settore. Noi, come settore dell’amusement, siamo abituati a vivere questa situazione da sempre e non ci scandalizziamo più di fronte a un tale atteggiamento. Essendo l’AdM a governare il nostro settore, non possiamo fare altro che accettare e lavorare, cercando dei cambiamenti per il futuro, anche se non dovrebbe essere normale dover accettare quest’atteggiamento. Ci vorrebbe più tempo ed attenzione da parte dell’Amministrazione per le nostre problematiche, in modo tale da riuscire ad arrivare a delle soluzioni in poco tempo. Soluzioni che, però, devono essere percorribili, non penalizzanti per il settore. Servirebbe una mentalità aperta per portare a termine delle scelte globali, che consentano all’Amministrazione di essere tranquilla e all’operatore di poter lavorare - perché ciascun lavoratore dovrebbe avere la possibilità di operare e ricavare dei redditi dalle sue attività - invece di partire prevenuti pensando che, chi fa il nostro lavoro, debba per forza frodare o creare situazioni negative”.
La circolare introduce elementi di novità anche per gli apparecchi che sono più nel suo business, i Comma 7? “Diciamo che ha riportato diverse regolamentazioni uscite nelle determinazioni territoriali degli ultimi mesi. Tutti i nuovi apparecchi Comma 7 prodotti ed importati a partire dal 1° giugno 2021, dovranno essere certificati e dotati di nulla osta di distribuzione e di nulla osta di esercizio (e del relativo dispositivo di sicurezza) ed essere installati in esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ex art. 86 del T.U.L.P.S.
Restando nell’attualità, non possiamo non chiederle un parere anche sul ‘caso biliardini’ scoppiato in questi giorni dopo che dei balneari avevano paventato la possibilità di dover togliere i calciobalilla ad uso gratuito dai loro stabilimenti per non incorrere in sanzioni, a causa di una nuova autorizzazione che sarebbe stata richiesta per metterli in esercizio. Se abbiamo capito bene gli sviluppi del caso, AdM avrebbe chiarito che in realtà nessun calciobalilla è a rischio perché nulla è cambiato rispetto al passato per questa tipologia di apparecchi. Anzi, le procedure sono state persino semplificate richiedendo ora una semplice autodichiarazione, i cui termini inoltre sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022. Inoltre nel PNRR2 è stato approvato un emendamento secondo cui entro il 15 novembre di ogni anno l’Agenzia delle Dogane dovrà individuare gli apparecchi “meccanici ed elettromeccanici che non distribuiscono tagliandi” (tra cui rientrano i calciobalilla, ma anche i kiddie, i biliardi, i tavoli da ping pong) che saranno esenti dall’obbligo di verifica tecnica e conseguente nulla osta da parte della stessa Agenzia oggi necessari per l’utilizzo. L’emendamento salva-calciobalilla potrebbe venire utile anche a tutto il settore? “Sì, ma non si può non osservare che come spesso fa, l’Amministrazione invece di svolgere diligentemente le proprie operazioni, aspetta e si muove su problematiche scandalistiche. Quando si comincia a parlare in maniera troppo negativa del suo comportamento, allora ecco che arrivano dei risultati. Non mi pare il modo giusto di porsi. Noi operatori vorremmo avere una relazione diversa con i Monopoli: dovrebbero ascoltarci prima, senza arrivare a queste situazioni macroscopicamente demenziali provocate dal non averci dato retta quand’era il momento. Non si pongono nel modo corretto nei nostri confronti. Io continuo a ribadirlo, sperando che nel tempo le cose cambino”. n
NUOVA GUIDA EUROPEA DEI COSTRUTTORI DI ATTRAZIONI E GIOCHI AUTOMATICI
ABIPROM srl Via IV Novembre ,1 20010 Vanzago (MI) ITALY Tel. (+39) 02 93548830 info@abiprom.com www.abiprom.com
Prodotti monouso per bowling, parchi gioco, go-kart, negozi, industria
ACQUAPARK srl Via Gavardina di Sopra,30 25011 Calcinato (BS) ITALY Tel. (+39) 0309 969112 info@acquaparksrl.com www.acquaparksrl.com
Attrezzature per parchi acquatici
ARCADE SOLUTION srl Corso italia, 7 28010 Fontaneto d’Agogna (NO) - ITALY Tel. (+39) 0322 1958178 info@arcadesolution.it www.arcadesolution.it
Software per bowling
COGAN srl Via Boito, 150 41019 Soliera (MO) ITALY Ph. (+39) 0595 66106 info@cogan.it www.cogan.it
Kiddie ride
DALLA PRIA srl Via A. Valerio, 3 35028 Piove di Sacco (PD) ITALY Tel. (+39) 049 5842211 dallapria@dallapria.it www.dallapria.it
Giochi coin-op (arcade, redemption e slot)
DELTA srl Sede operativa - Via Alle Cave 9R - 17100 Savona ITALY Tel. (+39) 019 4500771 info@deltasavona.it www.altivo.it ELMAC srl Via G. Colombo, 17 35030 Rubano (PD) - ITALY Tel. (+39) 049 89 75 480 elmac@elmac.com www.elmac.com
Giochi coin-op (arcade, redemption), mangiaticket, kiddie ride
EUROGAMES srl Via degli Scavi, 41 47122 Forlì ITALY Tel. (+39) 0543 796665 info@eurogames.it www.eurogames.it
Battery car, bumper boat/car, percorsi scuola guida
EVOLUTION GAME SERVICE srl Via delle Industrie snc 81020 San Marco Evangelista (CE) ITALY Tel: (+39) 0823 1550706
amministrazione@evolutiongameservice.it www.evolutiongameservice.it
Giochi coin-op (arcade, redemption, slot), cambiamonete
FARO GAMES COM srl Via E. Fermi, 1 25087 Salò (BS) ITALY Tel. (+39) 0365 41523 info@farogames.com www.farogames.com
Giochi coin-op (arcade, redemption), playground
GIEFFE srl Via Guglielmo Marconi, 112 80020 Casavatore (NA) ITALY Tel. (+39) 081 7375500 vr@gieffesrl.eu www.gieffevideogames.com
Giochi/Attrazioni di realtà virtuale
GLOBAL ATTRACTIONS Ltd Via IV Novembre, 92 Bollate, Milano ITALY Tel. (+39) 02 33301691 sales@globalattractions.com www.globalattractions.com GUZZI EUGENIO Via M. Buonarroti, 20/C 41032 Cavezzo (MO) ITALY Tel. (+39) 0535 49226 info@guzzieugenio.com www.guzzieugenio.com
Attrazioni sportive: trampolini e gonfiabili
ITAL - RESINA Str. Masetti, 56 - 41123 Ganaceto (MO) - ITALY Tel. (+39) 059 386042 italresi@italresina.it www.italresina.it
Treni su rotaia, kiddie ride, figure e veicoli per giostre bambini
Leom trade
LEOM TRADE srl Viale Venezia, 79/C 33074 Fontanafredda (PN) ITALY Tel. (+39) 0434 999386 info@leomtrade.it www.leomtrade.it
Peluche, gadget, oggettistica
LIGHTS CO sas Via Mazzini, 216 45032 Bergantino (RO) ITALY Tel. (+39) 0425 805239 info@lightsco.eu www.lightsco.eu
Luci e sistemi di illuminazione
M&G MASTER GAMES srl Via 4 Giornate, 40-42-44, 80014 Giugliano (NA) - ITALY Tel. (+39) 081 5069428 info@mgmastergames.com www.mgmastergames.com
Giochi coin-op (redemption, provaforza),giochi sportivi, biliardi, kiddie ride
MONDOGIOCHI srl Via Gaetano Marzotto - Polo ASI Nord - 81025 Marcianise (CE) - ITALY Tel. (+39) 0823 821761
mondogiochi@mondogiochi.com www.mondogiochi.com Giochi coin-op (redemption, gru, giochi sportivi)
NEW EUROPEAN GUIDE OF ATTRACTION AND AMUSEMENT MACHINE SUPPLIERS / Inspired by our historically successful publication of European Guide of Attraction and Amusement Machine Suppliers (EGA), we created a digital ‘spin off’. A completely new reference tool for operators and buyers, and a means of promotion for companies, with updated contents and in line with the times: EGA Company Directory 2.0-Digital Edition. Dal nostro storico successo editoriale European Guide of Attraction and Amusement Machine Suppliers (EGA), è nato uno ‘spin off’ digitale. Uno strumento completamente nuovo di consultazione per operatori e buyer e di promozione per le aziende, aggiornato nei contenuti e al passo con i tempi: EGA Company Directory 2.0-Digital Edition.
FACTO EDIZIONI
www.norditalia.it NORDITALIA RICAMBI srl Via Spaino, 2 22066 Mariano Comense (CO) - ITALY Tel. (+39) 031 746542 info@norditalia.it www.norditalia.it
Calciobalilla, biliardi, accessori biliardo/dart/ping pong, distributori automatici, gadget
PISPORT srl Piazza San Pietro 8 - 28010 Gargallo (NO) - ITALY Tel. (+39) 347 3523989 info@pisport.it www.pisport.it
Prodotti per bowling: scarpe, consumabili vari, bocce, cleaner, pinsetter, piste, arredi
PROMEL srl Via G. Rossa, 24 Cascine del Riccio - 50023 Impruneta (FI) - ITALY Tel. (+39) 055 20942 1 promel@promel.it www.promel.it
Selezionatrici monete, macchine contadividi
PTS srl Strada degli Angariari, 8 47891 Falciano - ZI Rovereta (RSM) Rep. San Marino Tel. (+39) 0549 901425 pts@omniway.sm www.ptson.com
Peluche, gadget, oggettistica
QUBICA Holdings srl Via della Croce Coperta, 15 40128 Bologna - ITALY Tel. (+39) 051 4192611 mailbox@qubicaamf.com www.qubicaamf.com
Attrezzature bowling, progettazione e realizzazione centri bowling, minibowling
Rayko Elettronica srl Via Vicinale Cupa Bolino 12/c 80147 Napoli ITALY Tel. (+39) 081 555 7021 raykoelettronica@alice.it www.rayko.it RE-PLAY srl Via Nicola Romeo, 5 80026 - Casoria (NA) ITALY Tel. (+39) 081 0382925 info@re-play.biz www.re-play.biz
Giochi coin-op per bambini (touchscreen, calciobalilla, redemption), vending machine
SANREMO Games srl Via Val D’Olivi 295 18038 Sanremo (IM) ITALY Tel. (+39) 0184 509619
sanremogames@sanremogames.it www.sanremogames.it
Giochi coin-op (slot)
SELA GROUP srl Via Masetti, 46 47122 Forlì ITALY Tel. +39 0543 796623 info@selagroup.it www.selacarshop.com
Battery car, bumper boat/car
TDSV srl Via Damiano Chiesa, 7 20026 Novate Milanese (MI) ITALY Tel. +39 333 998 6824 info@tdsv.it www.tdsv.it
Peluche, gadget, ticket, giochi coin-op (redemption)
TECNOPISCINE INT’L Via Torino 550 - Int. G 10032 Brandizzo (Torino) ITALY Ph. +39 0119170092 info@tecnopiscineint.com www.tecnopiscineint.com
Attrezzature per parchi acquatici
TECNOPLAY spa Strada Borrana, 44 47899 Serravalle (RSM) Rep. San Marino Tel. +378 0549 900361 info@tecnoplay.com www.tecnoplay.com
peluches + toys + games TRIDENTE COM srl Via Monte Bernadia,36 33053 Pertegada di Latisana (UD) - ITALY Tel. (+39) 0431 558124 info@tridentepeluches.it shop.tridentepeluches.it
Peluche, gadget, oggettistica
VALERIO MAZZOLI STUDIOS Orlando, FL 32828 - USA Ph. +1 4075679577 info@valeriomazzoli.com www.valeriomazzoli.com
Servizi di progettazione per parchi tematici, ristoranti a tema, FEC, resort, centri commerciali, casinò ecc.
ELENCO INSERZIONISTI
Rivista ideata e fondata da Danilo Tosetto nel 1990
ANNO XXV, N. 6 GIUGNO 2022
Facto Edizioni s.r.l. Redazione, Amministrazione, Pubblicità
Via Ugo Foscolo, 11 - 35131 Padova - Italy Tel. (+39) 049 8762922
E-mail: info@factoedizioni.it factosrl@libero.it
pubblicita@factoedizioni.it (riservata invio materiale pubblicitario)
General Manager:
Oscar Giacomin - oscar@factoedizioni.it
Presidente: Luisa Dal Bianco
Direttore Responsabile:
Mara Reschiglian - mara@factoedizioni.it
Segreteria:
Laura Bonello - segreteria@factoedizioni.it
Grafica & Web:
Valentina Rasi - pubblicita@factoedizioni.it
Amministrazione: Gianfranco Giustozzi
Collaborazioni:
Luisa Dal Bianco - Francesca Bernardis
Consulenti tecnici:
Roberto Marai, Ing. Tiziano Tredese, Avv. Cino Benelli
Stampa: Grafiche Nuova Jolly s.a.s. (Padova) Finito di stampare nel mese di luglio 2022
Play Machine Europe rivista mensile registrata presso il Tribunale di Padova il 25/02/1999 con n. 1638 registro stampa. Iscrizione al R.O.C. nr. 1567 del 09/05/1991. Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art. 1. comma 1 - NE/PD.
Abbonamento annuo (11 numeri): 65€
I versamenti vanno effettuati su c/c postale n° 17689357 oppure mandando un assegno intestato a “Facto Edizioni s.r.l.”, o con bonifico bancario, o con carta di credito, o tramite PayPal.
Banca di appoggio: Banca Unicredit - Via S. Fermo 1 - Padova - Italy
Copyrights & Credits:
IL NUOVO VOLTO DEL RETAIL, pp. 24-25: © E. Megret, S. Champeaux/IMAGE&CO; EFFETTO WOW, pp. 28-29: Daniele Acciari