Azimut n2 2014

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ISTITUZIONI

Prima, durante e dopo l’emergenza A colloquio con Roberto Oreficini, capo della Protezione Civile delle Marche

NORMATIVA

Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche

EDILIZIA

Geometri, nasce l’esperto in edificio salubre



Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione PressCom-Comunicazione Integrata Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Fabio Bartolucci COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE PressCom srl Riccardo Collamati Diego Sbaffi Roberto Ceccarelli Tonino Ortolani HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Matteo Tarabelli, Serena Pollastrini, Beatrice Testadiferro, Gloria Bussolotto

Azimut

Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XXXVIII - N. 2/2014 Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 Filiale di Ancona

CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi (g.moreschi@presscom.it) IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) STAMPA TIPOLUCE srl Via delle Querce - 60027 OSIMO (An) Tel. 071.717401 - Fax 071.7236307 www.tipoluce.com CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT PressCom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Emanuele Anselmi e.anselmi@presscom.it Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Alseo...................................... 2 di Cop. a Subissati................................ 3 di Cop. a Namirial................................. 4 di Cop.

Sommario

2 Editoriale 3 Istituzioni

Prima, durante e dopo l'emergenza. A colloquio con Roberto Oreficini, capo della protezione Civile delle Marche

6 Edilizia Geometri, nasce l'esperto in edificio salubre

8 Istituzioni

L'impegno di un piccolo comune richiede fantasia e contatti per portare risorse e progetti

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Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche

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Le detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio GIUGNO 2014

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Azimut Editoriale

Editoriale Apriamo il n. 2 del 2014 della nostra rivista con una intervista a Roberto Oreficini, a capo della Protezione Civile della regione Marche. Un panoramica ad ampio raggio delle attività della Protezione Civile anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno colpito in modo particolare Senigallia. A seguire trattiamo di un convegno che ha presentato la nuova figura dell'esperto in edificio salubre. Torniamo a intervistare un rappresentate delle istituzioni con il nostro colloquio con il Sindaco di San Paolo di Jesi, Sandro Barcaglioni. Di seguito ospitiamo integralmente il documento Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche, proposta di modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. La Rete nazionale delle Professioni dell’area Tecnica e Scientifica è composta dal Consiglio nazionale architetti, pianificatori, progettisti e conservatori, dal Consiglio nazionale chimici, dal Consiglio nazionale dottori agronomi e dottori forestali, dal Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, dal Consiglio nazionale geologi, dal Consiglio nazionale ingegneri, dal Collegio nazionale periti agrari e periti agrari laureati, dal Consiglio nazionale periti industriali e periti industriali laureati, dal Consiglio dell’ordine nazionale tecnologi alimentari e con il contributo del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Completa la rivista il consueto appuntamento con il condominio. Buona lettura!!!

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Istituzioni

Prima, durante e dopo l'emergenza A colloquio con Roberto Oreficini, capo della Protezione Civile delle Marche Matteo Tarabelli «La protezione civile non è un corpo, non è un’istituzione, non è un’amministrazione, ma è una “funzione”, vale a dire un sistema nel quale ogni amministrazione (Comuni, Province, Prefetture, Regioni e Stato) svolge in piena autonomia le attività di comRoberto Oreficini Rosi, capo petenza, con della Protezione Civile delle Marche collegamenti funzionali ma non gerarchici. E', insomma, il “direttore d’orchestra” che agisce affinché ogni musicista suoni al meglio ed il suono di ogni strumento si integri e sia valorizzato da quello di tutti gli altri». Roberto Oreficini, capo della Protezione Civile delle Marche, riassume così l'attività dell'organo che coordina. «Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, che ha il compito fondamentale di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi è stato formalmente istituito con la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 – puntualizza Oreficini - La medesima norma definisce all’artico-

lo 3 quali sono tali compiti, finalizzati appunto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra mansione necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio. Sorgono spesso equivoci soprattutto per quanto attiene le attività di prevenzione in protezione civile: troppe volte si ritiene che il Dipartimento regionale intervenga direttamente per effettuare operazioni di prevenzione strutturale (sistemazione di aste fluviali, stabilizzazione di versanti in frana…), mentre la norma stabilisce che questi compiti siano svolti dagli enti ordinariamente competenti». Orefi cini, la vostra è una presenza costante... «Quando non siamo direttamente impegnati nella gestione delle emergenze svolgiamo svariati compiti: si va dalla manutenzione delle reti radio, compresa quella che assicura le comunicazioni del 118, alla gestione del volontariato di protezione civile, dagli interventi nelle scuole per formare docenti ed allievi ed assicurare che vengano eseguite correttamente le prove di evacuazione, alla predisposizione e gestione di software dedicati alla protezione civile che il sistema nazionale ci chiede di mettere a disposizione anche delle altre Regioni, dalle attività legate alle previsioni meteorologiche ed alla emanazione di avvisi di condizioni meteo avverse, di criticità idrogeologica regionale e di criticità per valanghe, al supporto agli Enti locali ed alle diverse componenti del sistema per la predisposizione di pianificazioni di emergenza costantemente aggiornate, alla gestione e rendicontazione delle risorse ordinariamente disponibili e di quelle che vengono GIUGNO 2014

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Istituzioni

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Ospedale da Campo all'Aquila 2009

assegnate dallo Stato per particolari attività: l’elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Il 2013 ha visto il Dipartimento regionale affrontare in sinergia con le altre componenti del sistema, oltre che numerose emergenze di scala locale, la situazione emergenziale che ha colpito il pesarese nel mese di marzo, la crisi sismica che ha interessato la zona costiera nei mesi di luglio ed agosto, la situazione emergenziale di novembre e dicembre. Inoltre la protezione civile regionale ha fattivamente operato in soccorso delle popolazioni della Toscana allestendo un campo di accoglienza nel Comune di Casola in Lunigiana ed il posto medico avanzato delle Marche è stato attivo nelle Filippine devastate dal tifone Haiyan con personale del Dipartimento, volontari di protezione civile, i sanitari dell’ARES ed i volontari che curano la logistica. Ha partecipato inoltre, in collaborazione con le componenti statali e regionali coinvolte, in occasione di eventi di grande importanza per la nostra Regione, come la manifestazione Endurance Lifestyle e l’incontro fra il Governo italiano ed il Governo Serbo. La possibilità di fornire risposte efficaci ed ordinate a questi eventi calamitosi è stata assicurata dal “modello Marche” di protezione civile: il costante lavoro di concertazione e di raccordo con tutte le componenti del sistema svolto dal Dipartimento regionale è stato in grado di costruire un modello organizzativo/operativo, basato sul principio di sussidiarietà e disciplinato dalla Legge Regionale n. 32/2001, che rende possibile in qualsiasi momento e con un breve preavviso l’attivazione a catena ascendente/ discendente di tutti i soggetti competenti in relazione ad ogni specifica situazione emergenziale».

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Quali sono, a suo parere, gli aspetti più preoccupanti del territorio delle Marche? «La nostra regione è soggetta a tutti i tipi di rischio, con la sola esclusione di quello vulcanico, ma, a ben considerare quello che preoccupa maggiormente è il rischio idrogeologico. Alla fragilità del territorio infatti si sommano le conseguenze dei mutamenti climatici in atto che fanno registrare il susseguirsi sempre più frequente di eventi meteorologici estremi che si abbattono su terreni ancora imbibiti d’acqua, su aste fluviali purtroppo non sempre mantenute al meglio per carenza di risorse da parte degli Enti competenti, su un reticolo idrografico minore che avrebbe necessità di cure costanti e meticolose. Occorre anche tener conto del fatto che, ad esempio, le reti fognarie dei centri abitati sono state progettate, come previsto dalla regolamentazione nel tempo vigente, calcolando gli apporti delle acque meteoriche con tempi di ritorno di 40/50 anni e quindi, anche quando le manutenzioni sono costanti difficilmente riescono a smaltire le precipitazioni sempre più intense che si verificano». Cosa si può fare? «E’ importante avviare una concreta politica di messa in sicurezza del territorio che consenta di mitigare i rischi, soprattutto idrogeologico e sismico, che incombono sulla quasi totalità della nostra Regione, così come nel resto del nostro Paese. Occorre inoltre aumentare la resilienza delle popolazioni e diffondere una profonda conoscenza dei rischi e dei comportamenti che occorre tenere nelle situazioni emergenziali, per mitigare gli effetti dei rischi stessi». Senigallia è stata di recente colpita da una devastante alluvione. Quali le cause?


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Campo Terremoto Finale Emilia 2012

«Le informazioni tecniche su quanto accaduto sono riportate nel “Rapporto di evento”, documento pubblico consultabile sul sito della protezione civile regionale (http://protezionecivile.regione.marche.it/ bo/allegati/files/RapportiEvento/Rapporto_Evento_20140502.pdf). La risposta operativa ha seguito il modello ormai consolidato, sono state attivate le Sale Operative Integrate (SOI) coordinate dai Prefetti ed alle Provincie, è stato mobilitato il volontariato di protezione civile ed assicurata la disponibilità di materiali e mezzi di pronto intervento, ove necessario. La Soup (sala operativa unificata permanente) ha, come di consueto, mantenuto continui contatti con il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Particolare supporto è stato fornito al Comune di Senigallia: fin dal primo manifestarsi della gravità della situazione si è recato sul posto personale regionale e, successivamente il Prefetto ed il Direttore regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre al Direttore del Dipartimento regionale, funzionari e tecnici che hanno collaborato con l’amministrazione comunale in tutte le attività necessarie per la gestione della situazione emergenziale. Ancora una volta il “modello

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Istituzioni marchigiano” che vede la integrazione fra Prefetture e Province, soprattutto nelle SOI, si è rivelato fondamentale per assicurare il raccordo istituzionale/operativo indispensabile per la efficace gestione delle situazioni emergenziali. Si poteva evitare? Occorre tener conto che sul bacino del Misa, in poche ore, si sono riversati 13 milioni di metri cubi di precipitazione». Quali sono le esperienze più belle dell'attività da voi svolta? «Credo che nella nostra Regione vada menzionato l’apporto del volontariato ed il rapporto con le istituzioni». Un appello alle autorità istituzionali della Regione e dei vari Comuni per agevolare il vostro lavoro? «L’appello, più che alle autorità regionali ed ai Sindaci, va rivolto al Governo ed al Parlamento: fra i problemi che restano insoluti da anni permane quello relativo al fatto che le spese sostenute dagli enti locali nelle situazioni emergenziali ricadono sotto il vincolo del patto di stabilità anche se si tratta di spese indispensabili per assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità e dei beni pubblici e privati. Occorre che tali spese vengano finalmente classificate in maniera differente perché Comuni e Province possano finalmente operare in maniera tempestiva ed efficace. E’ inoltre sempre aperto il problema derivante dalla mancanza di un piano pluriennale che consenta la messa in sicurezza del territorio, soprattutto per quanto riguarda il rischio sismico ed idrogeologico. Se si vuole che il sistema della protezione civile possa continuare ad operare con gli standard che ormai molti di noi danno per acquisiti definitivamente, è indispensabile la reintroduzione del fondo per la protezione civile, la cui soppressione da parte dello Stato causa la lenta asfissia dello stesso».

Alluvione Senigallia Dal Rapporto di Evento della Protezione Civile delle Marche: “Tra le giornate del 2 e del 4 maggio 2014 il territorio marchigiano è stato interessato da precipitazioni diffuse, che in diverse occasioni hanno assunto carattere di forte temporale. Le piogge hanno determinato un significativo innalzamento dei livelli idrometrici, soprattutto dei bacini minori della regione, con conseguenti fenomeni di esondazione. I principali effetti si sono avuti a Senigallia, dove l’esondazione del fiume Misa ha allagato gran parte del territorio comunale, colpendo in particolar modo parte del centro e le frazioni poste a monte lungo il corso del Misa. Il torrente Triponzio è esondato nel comune di Chiaravalle, allagando parte del centro abitato. Esondazioni e allagamenti si sono avuti su tutto il territorio regionale. Fenomeni di dissesto idrogeologico sono stati registrati in gran parte della regione, con numerose frane e smottamenti, che hanno raggiunto particolare gravità lungo la SS4 Salaria, tra i comuni di Acquasanta Terme e Arquata del Tronto, dove una frana ha determinato la chiusura dell’arteria. La giornata di domenica 4 maggio ha visto inoltre un rinforzo della ventilazione dai quadranti nord-orientali, che ha determinato un’intensificazione del moto ondoso e mareggiate lungo tutta la fascia costiera marchigiana. L’evento ha colpito un territorio già interessato da eventi meteorici consistenti nei mesi precedenti, portando, tra l’altro, ad un aggravamento dei dissesti”. GIUGNO 2014

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Edilizia

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Geometri, nasce l'esperto in edificio salubre Serena Pollastrini

Arrivano anche in Italia i primi professionisti in grado di progettare un ambiente sano e libero da muffe, radon, umidità e formaldeide, costruito, ristrutturato o risanato con materiali naturali e non nocivi alla salute dell'uomo, in risposta alle direttive Ue che, nell'ambito della strategia 2020, impongono una riconversione in chiave «verde» alle professioni tecniche. Lo scorso 27 Febbraio, a Roma presso la prestigiosa sede della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, sono stati consegnati i primi 50 attestati di tutor «Esperto in edificio salubre» a colleghi selezionati e provenienti da tutta Italia, che hanno frequentato il primo corso di formazione, organizzato dal nostro Consiglio Nazionale e dall’Associazione Donne Geometra, in stretta collaborazione con la facoltà di Medicina dell'Università di Trieste. Il corso realizzato, corona una lunga attività di sensibilizzazione sulla Sindrome dell'edifi cio malato (Sick Building Syndrome), che l’associazione Donne Geometra porta avanti sulla scorta di accurate ricerche sui rischi per la salute, connessi all'inquinamento indoor, condotte negli Stati Uniti e degli appelli lanciati dall'Organizzazione mondiale della Sanità, che con i suoi ultimi dati dichiara che il 20% della popolazione occidentale soffre della cosiddetta SBS (Sick Building Syndrome), invitando alla rimozione dei materiali edili nocivi alla salute degli abitanti degli edifici, utilizzati negli ultimi 50 anni nelle costruzioni, mettendo in campo strategie progettuali per il recupero del patrimonio

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edilizio. Complicato da diffondere e da accettare, è un dato ormai ampiamente rilevato e certo: il microclima all’interno delle mura domestiche, risulta maggiormente inquinato rispetto all’esterno. “La difficoltà che riguarda la diffusione di questa tematica, è dovuta a due ordini di problemi: da una parte esiste una scarsa e superficiale informazione sia a livello del progettista che a quello dell’utente, dall’altra c’è una comprensibile resistenza psicologica nei confronti di questo problema”. Che la casa, prolungamento del nostro corpo, riparo per antonomasia dagli agenti aggressivi presenti all’esterno, possa costituire minaccia per la nostra incolumità fisica, è un’idea sicuramente difficile da accettare; è la negazione di un principio naturale, è il ribaltamento di un ruolo e di una funzione radicata nelle coscienze attraverso i secoli.


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Con l’obiettivo mirato al risparmio energetico, la conseguente riduzione della ventilazione e il prepotente uso di materiali nuovi per la costruzione, l’arredamento e la manutenzione degli edifici, materiali non sufficientemente testati, sono l’origine e la costituzione della causa stessa della “scoperta” dell’inquinamento indoor. “A inquinanti di tipo “nuovo” di origine prevalentemente chimica e di recente individuazione (come quelli di tipo radioattivo), si sono aggiunti gli inquinanti classici come quelli di origine biologica”: il risultato è una miscela di vecchi e nuovi contaminanti, che si rileva ormai all’interno di molti edifici, soprattutto di recente costruzione, inoltre questa miscela viene diluita in modo meno efficace che in passato, proprio in conseguenza dell’aumentata sigillatura e dell’uso di sistemi di ven- tilazione meccanica in luogo di quello naturale. A ciò va aggiunta sicuramente, come fattore aggravante, “la mutata abitudine di vita”, infatti, le persone trascorrono in spazi confinati circa il 90% dell’arco di un’intera giornata, per non parlare degli anziani e dei bambini, che in particolari condizioni, vi trascorrono anche il 100% . Questo fa si che i tempi di esposizione al complesso delle sostanze inquinanti è aumentato rispetto al più recente passato, immancabilmente ne sono aumentati i pericoli e le inevitabili conseguenze per la salute. Gli esperti in edifico salubre possiedono competenze innovative e «verdi» legate alla salute e

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Edilizia

sicurezza degli ambienti indoor, nel settore della bioedilizia, bioclimatica, dei materiali naturali, ma anche sulle responsabilità civili, penali e deontologiche del professionista legate al tema della salute negli spazi indoor, essendo in grado di operare direttamente sul mercato per prevenire patologie che vanno dall'asma, ai tumori, alle dermatiti. L’esperto in edificio salubre, è una nuova figura professionale che possiede una particolare sensibilità rivolta a tali problematiche, supportata dalla dovuta preparazione tecnica e per la quale la nostra categoria ha già predisposto un progetto formativo che si sta diffondendo a livello nazionale, in grado di creare opportunità occupazionali per il Geometra, nella riqualificazione del patrimonio edilizio. E’ di prossima realizzazione il corso “Esperto in edificio salubre”, per il quale sia il Direttivo del Collegio che la Commissione Formazione, stanno lavorando affinché Ancona risulti tra i primi Collegi ad avviare tale attività formativa.

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Istituzioni

Intervista a Sandro Barcaglioni, Sindaco di San Paolo di Jesi

L’impegno in un piccolo comune richiede fantasia e contatti per portare risorse e progetti Approvato il piano per l’energia sostenibile e inaugurato il centro di aggregazione giovanile Beatrice Testadiferro «Un piccolo castello nato tra le vigne e tuttora fortemente legato alla produzione del vino Verdicchio, San Paolo di Jesi domina dai suoi 224 metri di altitudine la valle a destra del fiume Esino» la descrizione del Sandro Barcaglioni, Sindaco di San Paolo comune nel sito di Jesi internet istituzionale che ne evidenzia la principale vocazione. Località piccola, ma efficiente, come tante nella realtà marchigiana. Il sindaco Sandro Barcaglioni è nell’amministrazione comunale dal 1985 e ha ricoperto diversi incarichi come assessore e vicesindaco ed è ora al quinto mandato. Per la sua attività trentennale nel settore pubblico e amministrativo, nel 2012 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica. Lo scorso febbraio ha aperto il Centro di Aggregazione Giovanile, spazio attrezzato per l’incontro e la partecipazione dei giovani e dei giovanissimi. Data la premessa e la bellezza del territorio, un comune come questo deve essere per forza sensibile alla tematica ambientale, non a caso è stato uno dei primi comuni del Cis ad aderire nel 2012 al Patto dei Sindaci: impegno delle autorità locali e dei cittadini contro il riscaldamento globale, presentando alla Commissione Europea un piano per

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la riduzione del 20% delle emissioni di anidride carbonica. Il nuovo Piano Regolatore Generale prevede lo sviluppo delle aree industriali con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro e di aree residenziali e la prospettiva di un aumento demografico e di un aumento della natalità. L’impegno dell’Amministrazione è stato costante negli anni la scuola restasse una certezza nel territorio, un motivo di orgoglio della comunità, una ragione per rimanere o insediarsi a San Paolo di Jesi. Il Comune di San Paolo di Jesi cerca in tutti i modi di mantenere invariata l’attuale realtà scolastica presente sul territorio comunale, scongiurando il ridimensionamento dei plessi. Pannelli fotovoltaici ed energia rinnovabile. Quanto è stato progettato e com’è la situazione del settore nel suo comune? Abbiamo approvato il piano di azione locale per l’energia sostenibile, per favorire lo sviluppo delle fonti energetiche e la sensibilizzazione dei cittadini a un uso parsimonioso dell’energia. Siamo partiti con un progetto pilota, realizzando un impianto fotovoltaico presso il Nuovo Cimitero comunale e per questo abbiamo potuto ridurre il canone del servizio di illuminazione votiva. Infine la rimozione della copertura in cemento-amianto del tetto del Comune, che è anche sede della scuola dell’infanzia e primaria. Il costo previsto dei lavori ammonta a 160 mila euro. Inoltre abbiamo adottato lampioni a led (a basso consumo) per via Battinebbia». E per quanto riguarda i lavori pubblici, qual è lo stato attuale? Dalla sistemazione della ex sede comunale, dentro il centro storico, abbiamo ricavato spazi messi a disposizione delle associazioni locali. E dal restauro di


Azimut Palazzo Boria, donato al Comune, abbiamo ricavato al pian terreno un Centro di Aggregazione Giovanile, aperto 12 ore a settimana e dove i ragazzi possono usufruire di diversi servizi. Nel frattempo, attraverso l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni), abbiamo aderito al programma ministeriale “6000 Campanili”, partecipando all’assegnazione delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell’Interno frutto della riprogrammazione delle risorse comunitarie del ciclo 2007-2013. In questo modo abbiamo potuto rifinanziare l’opera di ricostruzione della parte cuspidale della torre civica, che ammonta a 641 mila €. Sullo stesso campanile abbiamo provveduto all’installazione di antenne wireless per la navigazione 24 ore su 24, al costo di 19,90 € al mese. La viabilità del nostro territorio comunale è una delle migliori nella Vallesina, come dimostrano le condizioni stradali e grazie anche al rifacimento del manto bituminoso nella zona Coste e del braccio di Sant’Apollinare. Quali sono i segreti per amministrare un Comune così piccolo? Abbiamo poche disponibilità di personale e di fondi e per questo cerchiamo di monitorare tutti i bandi e le possibilità offerte dalle istituzioni. Sono sei gli impiegati comunali a contratto indeterminato. Al di là del loro prezioso lavoro, il resto delle risorse umane è ricavato da personale in mobilità, borse lavoro, voucher e una convenzione con il Tribunale di Anco-

na per utilizzare all’interno della comunità, in base alle loro professionalità, chi è stato multato per superamento del tasso alcolemico. Vino e olio, due prodotti della terra, sui quali l’Amministrazione Comunale ha sempre investito. Come sono i rapporti con i produttori locali? Ci sono progetti in corso? Attingendo da fondi europei abbiamo realizzato la Bottega del Vino affidata all’enologo Sauro Boria, che tiene periodicamente corsi di assaggio e di avvicinamento al vino, oltre a incontri con Slow Food e ad altre iniziative periodiche per la cittadinanza. Sto portando avanti progetti di promozione del territo-

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rio attraverso gemellaggi con comuni della Polonia e della Croazia che oggi sono paesi emergenti. A proposito: il rapporto con la comunità straniera? La presenza straniera corrisponde all’11% del totale, di cui buona parte è rappresentata dalla comunità rumena. In corso da anni ci sono progetti di laboratori linguistici, la cui efficacia è dimostrata da una generale buona integrazione. Durante il mio mandato sono sempre stato a disposizione degli immigrati, ascoltando qualsiasi problematica legata al loro inserimento. Gestire il bilancio richiede fantasia e attenzione al risparmio. Come è riuscito a far quadrare i conti dell’ultimo anno? Per quanto riguarda le aliquote Ici sono rimaste invariate dal 2009 al 2011, con imposta pari a 0,6% sulla prima casa e 0,7% sugli altri immobili. Nel 2012 l’imposta comunale sugli immobili è stata sostituita dall’Imu e il comune di San Paolo di Jesi ha salvaguardato la prima casa portando l’imposta dallo 0,6 allo 0,4% ma ha dovuto aumentare l’aliquota su altri immobili fino a 0,9% nel 2012 e all’1% nel 2013 per compensare i tagli dei trasferimenti statali. Per salvaguardare gli equilibri del bilancio e compensare le minori entrate, non si è potuto diminuire l’addizionale comunale Irpef, ma l’aliquota è rimasta invariata per tutto il mandato e fissa allo 0,7%. Così pure, la tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) dal 2009 al 2012 è rimasta invariata. Poi nel 2013 è stata sostituita dalla Tares con obbligo totale di copertura dei costi. Si è cercato di graduare le tariffe, al fine di salvaguardare le famiglie numerose e le attività commerciali che più di tutti risentono della crisi economica. Per quanto riguarda i servizi pubblici a domanda individuali cioè trasporti scolastici e mensa, le tariffe sono state aumentate solo per l’aggiornamento all’indice Istat.

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Normativa

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Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche

Proposta di modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Rete Nazionale Delle Professioni Dell’area Tecnica E Scientifi ca CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI Con il contributo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati tore, che intrattiene in forma esclusiva i rapporti con la stazione appaltante. A quest’ultima, è data facoltà di prevedere nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. Tale facoltà, raramente esercitata dalle stazioni appaltanti INDICE 1. Le proposte di modifica del Decreto Legislativo 12 e dagli enti aggiudicatori, provoca continui contenaprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici re- ziosi in fase di pagamento effettivo del compenso lativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle spettante al progettista da parte dell’appaltatore. Il progettista non è tutelato dalle disposizioni del codirettive 2004/17/CE e 2004/18/CE dice, così come avviene, ad esempio nel caso dei su1.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte bappalti (art. 118). Si propone dunque una modifica 1.2. Le modifiche proposte 2. Le proposte di modifica del Decreto del Presidente all’art. 53, comma 3 bis, specificando che “la staziodella Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamen- ne appaltante indica (non “può indicare”) nel bando to di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo di gara le modalità per la corresponsione diretta al 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti progettista della quota del compenso corrispondente pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attua- agli oneri di progettazione”. Art. 84 comma 10 zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione 2.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte con il criterio dell’offerta economicamente più van2.2. Le modifiche proposte taggiosa 1. Le proposte di modifi ca del Decreto Legislativo Art. 90 comma 6 comma 7 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pub- Progettazione interna ed esterna alle amministrablici relativi a lavori, servizi e forniture in attua- zioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici Obiettivi zione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Nonostante gli sforzi del legislatore (ad es. appro1.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte fondimento degli strumenti propedeutici alla proArt. 53 comma 3bis Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, gettazione, rigorose procedure di verifica della progettazione), la fase progettuale si conferma l’anelservizi e forniture lo debole del ciclo dell’appalto dei lavori pubblici. Obiettivi Il ricorso all’appalto integrato di cui all’art. 53, Continua dunque il sistematico ricorso alle varianti comma 2, lettere b) e c), del Codice, nel caso in cui, in corso d’opera (spesso dissimulando i casi discipliai sensi del comma 3 del medesimo articolo, l’appal- nati dall’art.132 del codice dei contratti) con il contatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla seguenziale notevole incremento dei costi derivanti realizzazione del progetto, ha posto i prestatori di anche dal frequentissimo contenzioso, legato ineservizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in vitabilmente alle carenze dei progetti posti a base posizione di “debolezza” nei confronti dell’appalta- di gara. Tale fenomeno è più frequente laddove il Il presente testo è stato redatto dal Tavolo Tecnico Interprofessionale che è composto da: Mattia Busti; Paolo Cappadona; Salvatore La Mendola; Michele Lapenna; Hansjörg Letzner; Sergio Molinari; Ezio Piantedosi; Salvatore Tripoli; Pasquale Rampa. Consulenza tecnica: Accursio Pippo Oliveri. Consulenza legale: Marco Antonucci. Segreteria: Raffaele Greco

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Azimut progetto viene redatto dagli stessi dipendenti delle stazioni appaltanti, i quali sono costretti a dividere il tempo a disposizione tra l’istruttoria delle pratiche di routine e la progettazione di opere pubbliche. Ciò, da un lato, provoca l’inevitabile rallentamento dell’istruttoria delle sopra citate pratiche, con inevitabili riflessi negativi sull’economia del Paese, e, dall’altro, produce una progettazione non sempre in linea con gli standard di qualità, la quale alimenta una serie di contenziosi che vedono sistematicamente le pubbliche amministrazioni soccombere alla legittime domande risarcitorie degli operatori economici, esponendo, di fatto, a notevoli responsabilità amministrative ed erariali gli stessi dipendenti che hanno redatto i progetti, in mancanza di mezzi e strumenti idonei (hardware, software, ecc.) e di adeguata copertura assicurativa. Tali condizioni, peraltro, precludono (…) l’applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; (…), prescritti dallo stesso codice dei contratti (art. 2). Tutto questo mentre i liberi professionisti sono sempre più chiusi da un’allarmante crisi del mercato dei servizi d’ingegneria, così come si può rilevare leggendo i dati pubblicati dall’osservatorio mensile dei bandi di gara per servizi d’ingegneria da parte dell’OICE (febbraio 2013); dati che non danno alcun segno di ripresa rispetto al mercato, già depresso, del 2012. Per quanto sopra esposto, nell’ambito delle iniziative per valorizzare le professioni, per garantire la qualità della progettazione e per promuovere, al tempo stesso, condizioni favorevoli per l’accelerazione dell’istruttoria delle pratiche di competenza della pubblica amministrazione, si ritiene opportuno abrogare il comma 6 dell’art.90, il quale recita: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative con-nesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.” A seguito di tale abrogazione, le stazioni appaltanti potranno liberamente affidare i servizi di progettazione a tutti i soggetti di cui all’art.90 comma 1 (dalla lettera a alla lettera h), venendo meno ogni priorità per l’affidamento a dipendenti della stesse amministrazioni. Art. 91 comma 2 Procedure di affidamento Obiettivi Spesso negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso, i ribassi raggiungono percentuali altissime, rischiando di compromettere la qualità della prestazione professionale. La modifica è finalizzata a meglio chiarire che, al fine di arginare tali ribassi, negli affidamen-

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Normativa ti dei servizi di architettura e ingegneria d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando il ricorso alla procedura ex art. 124, comma 8, per l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86. Il dispositivo di cui all’art. 124, comma 8, al fine di rispettare gli orientamenti comunitari, si applica comunque solo quando i soggetti che partecipano alla procedura di selezione sono almeno dieci. In tal caso, non si applica l’art. 87, comma 1. Art. 91 comma 5 Procedure di affidamento Obiettivi La modifica persegue l’obiettivo di meglio chiarire che, quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono prioritariamente al concorso di progettazione o di idee. Art. 99 comma 5 Concorsi di progettazione Art.108 commi 5-6 Concorsi di idee Obiettivi Al fine di promuovere la realizzazione delle opere oggetto del concorso, in conformità con l’idea progettuale proposta dal professionista vincitore, si propongono due modifiche, rispettivamente, all’art. 99 (concorso di progettazione) e all’art. 108 (concorso di idee), che puntino prioritariamente all’affidamento delle fasi successive della progettazione allo stesso professionista vincitore del concorso, il quale, al fine di dimostrare i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai bandi, per accedere alle fasi successive della progettazione, potrà costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1. Tale modifica offrirebbe nuove opportunità ai giovani e comunque ai professionisti che, seppure siano in grado di garantire prestazioni professionali di qualità, non sono in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l’accesso alle fasi successive della progettazione. Art. 110 Concorsi sotto soglia Obiettivi L’art. 110, che disciplina i concorsi sotto la soglia comunitaria, prescrive che questi devono essere espletati con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6. Ciò provoca spesso notevoli incertezze nelle stazioni appaltanti che, talvolta, espletando un concorso, adottano erroneamente una procedura ibrida che non si fonda soltanto sulla valutazione della qualità del progetto, ma anche sul criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, facendo riferimento a quanto prescritto dal terzo periodo dell’art. 57, comma 6. Con la modifica proposta si chiarisce che il riferimento all’art. 57, comma 6, si limita solo ai contenuti del primo e del secondo periodo (selezione dei soggetti da invitare al concorso).

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Normativa 1.2. Le modifiche proposte

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TESTO ORIGINARIO IN VIGORE Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (omissis) 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (omissis) Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (omissis) 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. (omissis)

TESTO MODIFICATO Art. 53 Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (omissis) 3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (omissis) Art. 84 Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (omissis) 10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fatti salvi i Concorsi di cui al Capo IV, Sez. III, ove la nomina dei commissari deve essere contestuale al decreto e determina di cui al precedente art. 11, comma 2. (omissis)

Art. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (omissis)

Art. 90 Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (omissis)

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego. (omissis)

I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego. (omissis)

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà

6. eliminato

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Azimut di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento. 7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. (omissis) Art. 91 Procedure di affidamento (omissis) 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

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7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario. (omissis) Art. 91 Procedure di affidamento (omissis) 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all’articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) dell’articolo 90 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. Se, ai fini dell’affidamento, è stato scelto il criterio del prezzo più basso, il bando prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3. GIUGNO 2014

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Normativa (omissis)

(omissis)

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l’opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. (omissis)

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono in via prioritaria alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. (omissis)

Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto (omissis) 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Art. 99 Ambito di applicazione e oggetto (omissis) 5. Con il pagamento del premio, le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono prioritariamente affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Il relativo corrispettivo deve essere stabilito nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Art. 108 Concorso di idee (omissis) 5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un appalto di servizi di progettazione, con le modalità di cui al precedente art. 99, comma 5, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. 6. (soppresso)

Art. 108 Concorso di idee (omissis) 5. L’idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. A detta procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. Art. 110 Concorsi sotto soglia 1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6; l’invito

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Art. 110 Concorsi sotto soglia 1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità con la procedura di cui all’articolo 57, comma 6, primo e


Azimut è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani professionisti. affidati, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli di progettazione. In caso contrario, le stazioni appaltanti dovranno adeguatamente motivare il ricorso ad una procedura diversa. Il relativo corrispettivo deve essere stabilito nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti dal bando, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. 2. Le proposte di modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» 2.1. Gli obiettivi delle modifiche proposte Art. 47 comma 2, lett. C Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante Art. 48 comma 1 comma 2 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante Obiettivi Così come rilevato nella fase progettuale, anche la fase di verifica dei progetti presenta non poche criticità nel ciclo dell’appalto dei lavori pubblici. In particolare, l’art.48 comma 1 del DPR 207/2010, individuando i casi in cui può farsi ricorso a strutture di verifica esterne, così recita: “1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti.” Per le stesse motivazioni a monte delle modifiche proposte all’art.90, comma 6 del codice dei contratti (Allegato 1), si propone l’abrogazione del sopra citato primo periodo del comma 1 dell’art. 48 del DPR 207/2010, assicurando (…) l’applicazione dei principi fondamentali del codice dei contratti pubblici secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; (…) prescritti dallo stesso codice dei contratti (art. 2). Attraverso tale modifica, le stazioni appaltanti, al fine di individuare i soggetti a cui affidare la verifica dei progetti, potran-

2 Normativa 2014 secondo periodo; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti. Nel regolamento di cui all’articolo 5 sono dettate le disposizioni volte ad assicurare l’adeguata partecipazione di giovani professionisti.

no liberamente scegliere la stessa loro struttura (i dipendenti della stessa amministrazione), analoghe strutture di altre stazioni appaltanti, ovvero uno dei soggetti individuati dallo stesso art.48 comma 1 (dal secondo periodo). Nell’ambito degli obiettivi generali di valorizzazione delle professioni, si propone inoltre la revisione dei limiti di accesso alle procedure di verifica stabiliti dal comma 2 dell’art. 48 del regolamento (che penalizzano i giovani professionisti) secondo cui: “2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.” Nel merito, si propone la modifica del suddetto comma 2, riportando il limite di importo dei lavori, per i soggetti privi di certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, all’unica soglia comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lettera c), del Codice (ad oggi € 5.000.000). Il legislatore, in tema di verifica, ha equiparato la competenza del responsabile del procedimento, ed in particolare degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti non dotati di un sistema interno di controllo di qualità, a quella dei soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) del codice, privi della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Rispettando tale “equivalenza”, anche in tal caso, si ritiene opportuno far riferimento ad un’unica soglia ed in particolare a quella di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del Codice, evitando distinzioni criptiche tra opere puntuali e opere a rete. Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa Commissione giudicatrice L’art. 263 del Regolamento, stabilendo i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare di servizi di architettura e ingeGIUGNO 2014

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Normativa gneria, costituisce un elemento di chiusura del mercato dei lavori pubblici ai giovani e/o comunque ai professionisti che non siano titolari di uno studio di dimensioni imprenditoriali, in grado di garantire adeguato fatturato (degli ultimi anni) e un notevole numero di dipendenti. Tale chiusura assume oggi dimensioni allarmanti nel momento in cui la crisi economica, che ha particolarmente colpito il settore dei lavori pubblici, negli ultimi anni, ha di fatto impedito alla stragrande maggioranza di professionisti di conseguire e/o di conservare il possesso di tali requisiti, determinando il rischio che il mercato dei lavori pubblici sia sempre più riservato ad un numero molto limitato di soggetti erogatori di servizi di architettura e ingegneria. In tal senso, per comprendere la gravità della situazione, basta fare riferimento ai dati censiti dall’Agenzia delle Entrate nell’anno 2011 (redditi 2010), dai quali risulta che il 97,3% delle strutture professionali annovera un numero di “addetti” inferiore a 5. Se si tiene presente che nella maggioranza dei bandi pubblicati in Italia per i lavori pubblici viene richiesto un requisito relativo ad un numero di addetti superiore a 5, anche per lavori di importo medio-basso, appare evidente la notevole chiusura del mercato in atto. Si ritiene che tale disposizione, per gli effetti che determina, contrasti con il diritto comunitario e con i nuovi principi introdotti nel Codice dei Contratti con il comma 1 bis dell’art. 2, in quanto impedisce, nel concreto, la partecipazione alle gare dei professionisti, quali persone fisiche (si torna a ribadire che tale categoria costituisce il 90% degli operatori del settore). Per quanto sopra esposto, si propone al nuovo Governo e al Parlamento neoeletto, la modifica che segue, la quale, riduce notevolmente gli importi dei fatturati richiesti quale requisito per partecipare alle gare ed abroga il dispositivo di cui alla lettera d), premiante i soggetti titolari di “studi professionali” con un certo numero di dipendenti a discapito non solo dei giovani, ma anche di gran parte dei professionisti e dei soggetti titolari di strutture professionali mediopiccole. La disposizione applicata alla specificità dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria è coerente con le recenti modifiche al Codice dei Contratti che prevedono: Art. 2, comma 1bis – Principi – (…) 1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. (…) Art. 41, comma 2 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi – (...) 2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concor-

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Azimut rente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale. (...) Art. 267 comma 10 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro Obiettivi Il DL 70/2011,convertito in legge 106/2011, aveva modificato il Codice dei Contratti (art. 125, comma 11) elevando la soglia degli “affidamenti fiduciari” da 20.000 a 40.000 euro, ma non aveva contestualmente modificato il Regolamento (DPR 207/2010, art. 267, comma 10), che lasciava inalterata la precedente soglia dei 20.000 euro soltanto per i servizi di architettura e ingegneria. Considerato che ciò aveva determinato una serie di incertezze tra le stazioni appaltanti,l’AVCP, su apposita richiesta del CNAPPC, con parere n.0114636 del 16/11/2011, aveva sancito che la norma di rango primario (il Codice dei Contratti) prevale sul Regolamento (DPR 207/2010), confermando quindi che il limite entro cui le amministrazioni pubbliche possono affidare incarichi fiduciari è di 40.000 euro. Alla stessa conclusione giunge la circolare emanata dal Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30 ottobre 2012. Tuttavia, ad oggi, l’art. 267, comma 10, non è stato corretto dal legislatore. L’emendamento proposto è finalizzato a superare la problematica, adeguando l’art. 267, comma 10, alle disposizioni impartite dall’art. 125, comma 11, del Codice dei Contratti (norma di rango primario).


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Normativa 2.2. Le modifiche proposte

TESTO ORIGINARIO IN VIGORE Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) l’unità tecnica di cui alla lettera a); 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità. (omissis)

TESTO MODIFICATO Art. 47 Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante 1. La stazione appaltante può provvedere all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice. 2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono: a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) l’unità tecnica di cui alla lettera a); 2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni; c) per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art.28, comma 1, lettera c) del codice per opere puntuali e per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un sistema interno di controllo di qualità. (omissis)

Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante 1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta

Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante 1. La stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti: a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente GIUGNO 2014

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2 2014 Normativa separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni; 2) ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura

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Azimut conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico; b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni; 2) ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione


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Normativa

professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

dell’incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa Commissione giudicatrice 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub punteggi”, di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico; b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previ-

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

Art. 120 Offerta economicamente più vantaggiosa Commissione giudicatrice 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i “pesi” o “punteggi” da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in “sub-pesi” o “sub punteggi”, di cui all’articolo 83, commi 1 e 4, del codice ed indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” attribuiti agli elementi riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque. Al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all’articolo 2, comma 2, del codice nonché l’articolo 69 del codice, le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione: a) ai fini del perseguimento delle esigenze ambientali, in relazione all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice, si attengono ai criteri di tutela ambientale di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successivi decreti attuativi, nonché, ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, ai criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico; b) ai fini del perseguimento delle esigenze sociali, hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di salute, sicurezza, previGIUGNO 2014

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2 2014 Normativa denza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. 2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121. (comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, legge n. 94 del 2012) 3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. 4. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

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Azimut denza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. 2. La commissione, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando, i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’articolo 121. (comma così modificato dall’articolo 12, comma 1, legge n. 94 del 2012) 3. L’accertata carenza di organico, di cui all’articolo 84, comma 8, del codice è attestata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. In tal caso l’atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L’incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione. 4. E’ possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice. 4-bis. Nei servizi di architettura e ingegneria di cui all’articolo 252 si ricorre alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo, del codice, sia nelle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa che nei concorsi di idee o di progettazione. I commissari diversi dal presidente sono selezionati a mezzo di sorteggio pubblico: a) per un numero pari al 50% tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25 del codice, con requisiti idonei in relazione al settore oggetto dell’affidamento ovvero tra professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco di esperti nel settore


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5. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice. Art. 263 Requisiti di partecipazione 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base d’asta; b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione la-

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Normativa dell’affidamento, predisposto dalle facoltà di appartenenza; b) per il numero pari al rimanente 50%, in seno ad appositi elenchi di liberi professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, esperti nel settore dell’affida-mento, predisposti dagli Ordini competenti per materia, previa adeguata pubblicità sui siti informatici di cui all’art. 66 e soggetti ad aggiornamento almeno biennale. In questo caso, l’articolo 84, comma 11, del codice, si applica esclusivamente per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai commissari. 5. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 84, commi 4, 5 e 7, del Codice. Art. 263 Requisiti di partecipazione 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti, nel rispetto dell’art. 2 comma 1 bis del Codice, con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari all’importo a base d’asta, nel rispetto dell’art. 41 comma 2 del Codice; b) all’avvenuto espletamento di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali o nei provvedimenti che le hanno sostituite, per un importo globale per ogni classe e categoria equivalente all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) all’avvenuto svolgimento di due servizi di cui all’articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come individuate nella precedente lettera b), per un importo totale, dato dalla somma dei due servizi, non inferiore ad un valore compreso fra 0,20 e 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

d) (abrogato)

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Normativa vori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico. 2. I servizi di cui all’articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice. Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (omissis) 10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.

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2. I servizi valutabili ai sensi del precedente comma 1 sono quelli iniziati, ultimati e approvati nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 3. Ai fini di cui al comma 1, lettere b) e c), il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 4. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall’articolo 253 del presente regolamento e dall’articolo 38 del codice. Art. 267 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (omissis) 10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 40.000 euro possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo, del codice medesimo.


Azimut

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Condominio

Le detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio Gloria Bussolotto - Centro Studi ALAC Marche In riferimento al periodo d’imposta 2013 si deve evidenziare che le disposizioni agevolative in materia di recupero edilizio sono state potenziate notevolmente con il raddoppio del massimale di detrazione e l’aumento dell’aliquota di detrazione dal 36% al 50%. Per effetto di numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico (per ultima ricordiamo l’articolo 1 comma 139 della legge n. 147/2013) i contribuenti potranno beneficiare per un periodo limitato di una detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro. E’ stata introdotta, inoltre, un’ulteriore ipotesi di detrazione maggiorata, nel caso in cui un contribuente sostenga spese per interventi antisismici per edifici ricadenti in zone ad alta pericolosità sismica, utilizzati per attività produttive o come abitazione principale. In tal caso viene concessa una detrazione del 65% delle spese su un massimale di 96.000 euro. In particolare, per le spese di recupero del patrimonio edilizio la detrazione è la seguente: - 50% con massimale di spesa € 96.000 euro per spese sostenute dal 26/06/2013 al 31/12/2014; 40% con massimale di spesa € 96.000 euro per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015. Per gli interventi antisismici in zone ad alto rischio: - 65% con massimale di spesa € 96.000 euro per spese sostenute fino al 31/12/2014;

- 50% con massimale di spesa € 96.000 euro per spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015. L'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente, in nessun caso, ai singoli condomini – che già fruiscono pro-quota della relativa detrazione - di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare. Casi particolari_Chiarimenti Agenzia delle Entrate Circolare n. 11 del 21/05/2014 Ipotesi di detrazione da parte del coniuge incapiente proprietario dell’immobile L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ipotesi di diritto alla detrazione delle spese condominiali da parte del coniuge incapiente proprietario dell’immobile. L’Agenzia ha precisato che nel caso in cui la certificazione dell’Amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente può fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione. Con la circolare n. 11/E/2014, quindi, viene preciGIUGNO 2014

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Condominio

Azimut rispetto delle altre prescrizioni stabilite dal decreto interministeriale n. 41 del 1998 e dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. Per la ripartizione delle spese relative alla parti comuni alle unità immobiliari i condomini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi del codice civile (cfr. articoli 1123 e seguenti).

sato che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell’immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall’amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovrà indicare i propri estremi anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese. Ripartizione delle spese in assenza di condominio L’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di un condominio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all’articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condomini), risulteranno comunque applicabili le norme civilistiche sul condominio, fatta eccezione dell’articolo 1129 e 1138 c.c. che disciplinano rispettivamente la nomina dell’amministratore (nonché l’obbligo da parte di quest’ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini). Al fine di beneficiare della detrazione per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni prevista dall’articolo 16-bis del TUIR, i condomini che, non avendone l'obbligo, non abbiano nominato un amministratore dovranno obbligatoriamente richiedere il codice fiscale ed eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla richiamata disposizione a nome del condominio stesso. Per quanto concerne i pagamenti è necessario effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento (cfr. circolare n. 57/E del 1998), che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario ovvero postale di uno dei condomini, a tal fine delegato dagli altri, o su conto appositamente istituito, demandando all'accordo degli interessati la definizione delle modalità interne di regolazione del pagamento, fermo restando il principio che la detrazione può spettare soltanto in ragione delle spese effettivamente sostenute da ciascuno e il

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Bonifico con causale errata Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che non era ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento. Ciò premesso, in linea con la precedente risoluzione nella circolare n. 11, l’Agenzia ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni, ritiene l’Agenzia, possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione. Si coglie l’occasione per segnalare le recenti pubblicazioni reperibili tramite il seguente sito: http://www.agenziaentrate.gov.it nell’area “L’agenzia comunica/Prodotti editoriali/ Guide fiscali” denominata “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali – Maggio 2014”.


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ECOLOGIA E SALUTE La casa in legno è rispettosa dell’ambiente e delle persone che la abitano, il legno è tra i migliori materiali da costruzione naturali.

PROPRIETÀ MECCANICHE Le case SUBISSATI sono realizzate interamente in legno lamellare, materiale con elevata resistenza a trazione/compressione/flessione, elasticità, basso peso specifico e di facile lavorazione con i nostri impianti a controllo numerico.

DURABILITÀ La casa in legno, se ben realizzata, è una costruzione che dura secoli e ne sono riprova le tantissime costruzioni in legno sparse in tutto il mondo che ancora si conservano perfettamente integre.

ELEVATO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO La casa in legno, per il livello tecnologico offerto, i ridotti tempi di realizzazione, i costi certi ed i ridotti costi di mantenimento, si rivela decisamente superiore rispetto ad un’abitazione tradizionale.

VANTAGGI ECONOMICI E RAPIDITÀ DI MONTAGGIO Risparmio energetico non indifferente in quanto si raggiungono valori di trasmittanza pareti e coperture inferiori a 0.19 W/mq K ed elevati valori di sfasamento da cui consegue che la casa risulta fresca d’estate e calda d’inverno, evitando inutili spese di riscaldamento e raffrescamento. Fattore non secondario la rapidità di costruzione della casa in legno: la durata media di un cantiere è di circa 90 giorni.

SUBISSATI s.r.l. S.P. Arceviese km 16,600 – Ostra Vetere (AN), Italy Tel. 0039.071.96.42.00 – Fax 0039.071.96.50.01 www.subissati.it - download pdf

PRODUTTORE QUALIFICATO PRODUTTORE QUALIFICATO TRASFORMAZIONE DEL LEGNO TRASFORMAZIONE DEL LEGNO CERTIFICATO N. 076/09-CL CERTIFICATO N. 076/09-CL RILASCIATO DAL RILASCIATO DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

case subissati

PRODUTTORE QUALIFICATO PRODUTTORE QUALIFICATO TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO CERTIFICATO N. 1263/11 CERTIFICATO N. 1263/11 RILASCIATO DAL RILASCIATO DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ATTESTAZIONE SOA CATEGORIA OS32 CLASSE IV OS33 CLASSE II

SISTEMA QUALITÀ CERTIFICAZIONE ISO 9001

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICAZIONE ISO 14001

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001



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