Azimut n3 2014

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FORMAZIONE

Il processo telematico

NORMATIVA

Disposizioni in materia di edilizia

NORMATIVA

Regolamento per la formazione professionale continua



Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione PressCom-Comunicazione Integrata Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Fabio Bartolucci COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE PressCom srl Riccardo Collamati Diego Sbaffi Roberto Ceccarelli Tonino Ortolani HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Matteo Tarabelli, Serena Pollastrini, Mario Mengarelli, Luigi Morra CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi (g.moreschi@presscom.it) IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) STAMPA TIPOLUCE srl Via delle Querce - 60027 OSIMO (An) Tel. 071.717401 - Fax 071.7236307 www.tipoluce.com CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT PressCom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Emanuele Anselmi e.anselmi@presscom.it Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Alseo...................................... 2 di Cop. a Subissati................................ 3 di Cop. a Namirial................................. 4 di Cop.

Sommario

Azimut

Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XXXVIII - N. 3/2014 Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 Comma 20/b Legge 662/96 Filiale di Ancona

2 Editoriale 3 Formazione

Il processo civile telematico

9 Normativa Dal 6 giugno 2014 obbligo della fatturazione verso la P.A.

11 Normativa

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. D.L. 133/2014 / A.C. 2629

Castelbellino guarda avanti

15 Istituzioni 17 Collegio

La funzione disciplinare affidata ai consigli di disciplina

19 Formazione

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.

23 Condominio

Le novità per la formazione dell'Amministratore di condominio SETTEMBRE 2014

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Azimut Editoriale Il processo civile telematico apre il n.3 di Azimut. Un importante momento di formazione che si è tenuto lo scorso 19 settembre ad Ancona a favore dei C.T.U., che dal primo luglio devono utilizzare questo strumento informatico. Continuiamo con un aggiornamento normativo parlando dell'obbligo della fatturazione elettronica. Passiamo poi ad esaminare le disposizioni in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico, contenute nel d.d.l. 133/2014. Conosciamo il sindaco di Castelbellino con l'articolo sulle nostre istituzioni locali. Mario Mengarelli, presidente del Consiglio di disciplina ci parla delle azioni disciplinari. A testimoniare l'attenzione alla formazione riportiamo il nuovo regolamento per la formazione professionale continua. Parliamo di formazione, questa volta in merito agli amministratori di condominio, anche nel consueto articolo sul condominio. Buona lettura

I Geometri di Ancona valutano gratuitamente lo stato di salute degli immobili La casa non sana fa ammalare Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Ancona è stato lungimirante ad inserire all’interno del percorso formativo degli iscritti all’Albo il corso per gli Esperti dell’Edifi cio Salubre per offrire alla cittadinanza di tutta la Provincia, tecnici capaci di stabilire la salubrità della degli immobili. A seguito dei ripetuti appelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita da anni gli Ordini Professionali del settore delle costruzioni a partecipare alla salvaguardia della salute delle genti europee attraverso l'informazione delle malattie che si possono contrarre all'interno degli ambienti confinati, dalle più banali allergie, all'asma invalidante a causa di umidità e muffe, al cancro del polmone in presenza di forti concentrazioni di radon a cui sono esposte molte aree, il Collegio dei Geometri ha organizzato un Corso di formazione specifico al quale hanno preso parte molti tecnici iscritti all'Albo. Docenti universitari qualificati, ricercatori di fama internazionale e professionisti di grande preparazione hanno approfondito le materie legate all'inquinamento interno alle abitazioni, che è di gran lunga più pericoloso di quello esterno. L'uomo moderno trascorre il 90 per cento del suo tempo in ambienti chiusi e la sua salute è a rischio. Una vita sana significa, in primo luogo, che l'aria interna in un edificio sia conforme ai criteri scientificamente riconosciuti per una varietà di gruppi di contaminanti e dei singoli inquinanti. Una vita sana significa anche isolamento acustico e termico, illuminazione sufficiente, bassa concentrazione di CO2 e non da ultimo l’ubicazione dell’edificio. Le costruzioni possono essere una notevole fonte di inquinamento dell'aria interna. Ci sono tre tipi di inquinanti: biologici (muffe, batteri), fisico (ad esempio, radon e campi elettromagnetici) e chimiche (ad esempio, l'amianto, VOC, formaldeide). Attraverso un'ampia ventilazione possiamo rimediare solo temporaneamente la situazione. A causa delle prescrizioni sul risparmio energetico i problemi in casa o in luoghi di lavoro sono peggiorati in quanto inducono ad una diminuzione dello scambio d'aria naturale favorendo un accumulo di sostanze inquinanti nell'aria degli ambienti interni. Umidità eccessiva e formazione di muffa sono fenomeni frequenti che possono danneggiare la salute. Malessere e mal di testa, lacrimazione, mucose irritate, tosse, asma invalidante, mancanza di concentrazione, depressione, nervosismo, sono solo alcuni sintomi. Anche la formaldeide negli ambienti confi nati è nociva e l'illuminazione artifi ciale infl uisce sull'obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari, la depressione e l’ictus. “I materiali utilizzati nelle costruzioni negli ultimi 50 anni sono nocivi alla salute dell’uomo” afferma da tempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le persone più colpite sono i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza, ma nessuno è escluso dalle serie patologie che nascono dall’abitare all’interno degli edifici. Anche il Radon presente nel suolo sul quale si è edifi cato o nei materiali da costruzione è dannoso alla salute ed è peggiore dell’amianto, causa 3500 morti l’anno solo in Italia per il cancro del polmone, con casi sospetti che arrivano a 6000 unità. Grazie alla sensibilizzazione dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati delle Marche con i Seminari agli iscritti sulle malattie legate agli Edifici, programmati dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Italiani sul progetto dell’Associazione Nazionale Donne Geometra in risposta alla richiesta delle direttive europee ed ai Piani sanitari Nazionali sono nati nelle Marche i primi Esperti Tutor Nazionali Esperti in Edificio. Per poter usufruire della consulenza gratuita e valutare quali sono i difetti di costruzione e gli eventuali materiali edili nocivi presenti nelle vostre abitazioni o negli immobili degli Enti e Amministrazioni (asili, scuole, luoghi di lavoro, case di cura e di riposo, alberghi, ecc), è possibile contattare direttamente la Segreteria del Collegio al numero 071/200930 e fissare un appuntamento con un tecnico Esperto in Edificio Salubre. Per partecipare al Corso dell’Esperto in Edifi cio Salubre scrivere a: donnegeometra@libero.it

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Formazione

Il processo civile telematico Serena Pollastrini Premesso che l’attualità di tale argomento, per le professioni tecniche, deriva dalla cogenza dettata dal “nuovo Processo Civile Telematico” (PCT), prevista dal 1 Gennaio 2015 e riguardante tutti i contenziosi dell’ambito civilistico e di esecuzione, il PCT in realtà, non è un nuovo tipo di processo civile caratterizzato da regole modificate, ma è più semplicemente l’introduzione di strumenti informatici nel tradizionale processo, con l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica tra gli attori del processo stesso: istituisce, defi nisce e organizza le modalità attraverso le quali i documenti giudiziari in formato elettronico vengono prodotti, depositati, notifi cati, consultati e utilizzati dagli attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, ufficiali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati (avvocati, CTU, CTP e delegati alla vendita) coinvolti nel processo. Si tratta di un progetto informatico promosso dal Ministero della Giustizia, che rientra nelle proposte di e-government; utilizza internet come struttura di base per ridurre al minimo le tempistiche degli adempimenti e comporta la produzione degli atti in forma digitale, la gestione integrale e integrata degli stessi ed il loro scambio tra gli attori sociali del processo (avvocati, magistrati, personale amministrativo, tecnici di parte e consulenti d’ufficio) secondo le regole di autenticità, integrità, sicurezza e validazione previste per il documento informatico. I vantaggi della nuova architettura tecnologica del

processo civile sono evidenti: - le comunicazioni in via telematica consentiranno dei veri e propri “sgravi” per tutti gli operatori giuridici, rappresentandone pertanto, il vero valore aggiunto per l’utenza; - la riduzione dei costi e dei tempi per tutti i soggetti processuali a vantaggio dell’economia processuale e della gestione delle risorse; - la possibilità di creare e di consultare banche dati, capaci di rendere immediatamente conoscibili le informazioni attinenti i procedimenti. Il quadro normativo di riferimento della struttura appare estremamente frammentato, ma il punto fermo nell’evoluzione storico-giuridica del Processo Civile Telematico è costituito dalla data del 30 giugno 2014, che impone a tutti gli operatori esterni che intendono comunicare con il sistema giudiziario italiano o semplicemente esaminare i fascicoli relativi alle cause in essere, nell’ambito civile, di avvalersi necessariamente del canale telematico, siano essi avvocati, consulenti (d’ufficio o di parte) ovvero parti interessate. Il miglioramento dell’efficienza della struttura per il perseguimento degli scopi primari, passa attraverso questa innovazione che garantisce, innestandosi semplicemente sulle norme già esistenti, una più razionale gestione tanto dei tempi processuali quanto delle informazioni processuali, basandosi sull’assunto che il Processo Civile altro non è che una organizzazione fondata su un sistema di relazioni che produce e gestisce informazioni. L’ottica metodologica impiegata, è quella di indiviSETTEMBRE 2014

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duare le principali tappe della progressione giuridica del PCT, mettendo in evidenza le innovazioni intervenute grazie alle mutazioni di contesto ed all’evoluzione del fattore tecnologico, che hanno portato ad un nuovo assetto dell’apparato organizzativo del Processo Civile e che hanno progressivamente facilitato le relazioni tra i tribunali, i cittadini, gli avvocati, i tecnici, gli enti economici e le istituzioni. - Una nuova visione del sistema giudiziario con la tecnologia al suo servizio La pietra miliare del Processo Civile Telematico, da un punto di vista normativo, è il D.P.R. 13 febbraio 2001 n.123: regolamento scarno ma essenziale, che rappresenta il primo intervento del legislatore, attraverso il quale, detta una disciplina organica sull’argomento, consentendo che tutti gli atti processuali che richiedono forma scritta, vengano formati, comunicati, notificati o conservati mediante documenti informatici e con modalità telematiche; ovvero vengono validate pienamente le attività processuali compiute in modalità informatizzata e telematica. L’architettura del sistema PCT, a grandi linee, prevede l’utilizzo della casella di posta elettronica certificata, per inviare e ricevere comunicazioni relative ai procedimenti e l’intermediario tra utente della casella di posta e Tribunale è rappresentato dal Pun-

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to di Accesso. A ridosso del Punto di Accesso sussiste il Gestore Centrale degli Uffici giudiziari che ha il compito di controllare le comunicazioni e di marcarle temporalmente e poi i Gestori Locali, che hanno l’incombenza di smistare le comunicazioni alle diverse cancellerie competenti. L’impianto normativo processuale non è in alcun modo alterato da questo sistema: si tratta di una disciplina organica che però rimane esterna al Codice di Procedura Civile. L’art. 4 stabilisce infatti, che la validità della documentazione interviene grazie all’utilizzo della firma digitale per la sottoscrizione di atti e provvedimenti del processo, una tipologia di identificazione più “pesante” rispetto ad altre forme di firma elettronica. Fa eco l’art. 2 in cui viene ammesso il flusso (formazione, comunicazione e notificazione) dei documenti giuridici inerenti il processo civile mediante documenti informatici, grazie all’utilizzo del sistema informatico civile (SICI), ovvero il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia destinate alla trattazione del processo civile (art.1). Il SICI in particolare (art. 3) deve assicurare: - l’individuazione dell’ufficio giudiziario; - l’individuazione del soggetto che compie le attività consentite (consultazione, inserimento, modifica o comunicazione di un dato o di un atto);


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- l’avvenuta ricezione della comunicazione di un atto; - l’automatica legittimazione all’accesso del difen sore e dell’ufficiale giudiziario. Il D.P.R. 123 ha, di fatto, escluso l’accesso al sistema delle parti private, dunque dei cittadini, differenziandosi in questo dalle norme stabilite a livello di procedimento processuale, visto che il singolo, quale parte di un procedimento civile, ha diritto di accedere alla Cancelleria e di ricevere informazioni o acquisire copie di atti e provvedimenti. Tale restrizione di accesso ai soli professionisti del sistema risponde ad un motivo pratico legato a questioni di sicurezza ed alla autenticazione dei soggetti. Fondamentale, in questo senso, appare la prescrizione contenuta dall’art. 4 la quale permette il compimento di tutti gli atti e dei provvedimenti del processo come documenti informatici, richiedendone la sottoscrizione con firma digitale. Ed in questa scia si iscrivono l’art. 5 (per il processo verbale), l’art. 10 per la procura alle liti, l’art. 11 per la nota di iscrizione a ruolo, l’art. 15 per la relazione del consulente tecnico d’ufficio (che si può depositare in via telematica, se firmata digitalmente dal professionista) e l’art. 17 sul deposito della sentenza da parte del giudice. L’innovazione consiste nel fatto che il fascicolo pro-

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cessuale sia formato dalla cancelleria in modalità informatica (art. 4), mediante associazione di tutti i documenti digitali trasmessi dall’esterno o prodotti dall’ufficio, unendo anche i documenti probatori offerti in comunicazione o comunque prodotti, eventualmente anche in forma cartacea, previa acquisizione informatica. Il fascicolo processuale deve poter essere consultato sia in modalità telematica, sia presso la cancelleria, attraverso postazioni apposite, accessibili al pubblico, fatta salva la possibilità per ciascun utente di poter navigare nel sistema informativo civile soltanto quanto ai propri fascicoli, per rispetto delle regole della privacy. Quanto alle comunicazioni e alle notificazioni telematiche di documenti nell’ambito del processo civile è l’art. 2 a disciplinare lo scambio che deve avvenire in modalità telematica attraverso il sistema informatico civile; in particolare, per gli utenti esterni, le transazioni avvengono esclusivamente mediante l’utilizzo di Caselle di Posta Elettronica Certificata fornite dal Punto Di Accesso, quanto agli utenti interni, ovvero gli appartenenti al sistema giudiziario, dai servizi informatici dell’amministrazione giudiziaria. - Il dominio Giustizia e il Portale dei Servizi Telematici Attraverso il Portale dei Servizi Telematici (PST), si SETTEMBRE 2014

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accede ai servizi telematici resi disponibili dal DOMINIO GIUSTIZIA, definito dalla norma come l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della Giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura. Il portale dei servizi telematici è accessibile all’indirizzo http://pst.giustizia.it/PST/, è composto di una “area pubblica” e di una “area riservata” (www. processotelematico.giustizia.it) e consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari. L’ “area pubblica”, dal titolo “Servizi online Uffici Giudiziari”, è composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili all’accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti tipologie d’informazione: - informazioni e documentazione sui servizi telema tici del dominio giustizia; - raccolte giurisprudenziali; - informazioni essenziali sullo stato dei procedimen ti pendenti, disponibili in forma anonima; in que-

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sto caso, i parametri ed i risultati di ricerca ripor tano unicamente i dati identificativi dei procedi menti (numero di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o ai dati perso nali delle parti e tali per cui non sia possibile risa lire all’identità dell’interessato. Il canale di comu nicazione per l’accesso a tali informazioni è cifra to. Per “area riservata” s’intende il contenitore di tutte le pagine ed i servizi del portale disponibili, previa identificazione informatica ed al suo interno sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto dal regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni (cioè i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice e, tra i soggetti esterni pubblici, gli avvocati e i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e co-


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munali) i servizi di consultazione, i servizi di pagamento telematico e, in un'apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata. L’identificazione informatica per l’area riservata avviene sul portale dei servizi telematici mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul punto di accesso mediante token crittografico (smartcard, chiavetta USB – cd. business key – o altro dispositivo sicuro). - Le Regole tecnico-operative per il Consulente Tecnico d’Ufficio Il D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209 unitamente al Provvedimento Ministero della Giustizia del 16 aprile 2014 ed infine la Legge di conversione n.114 del 11/08/2014 fissano le regole tecniche per l’adozione della telematica nell’ambito processuale. In pratica, il Processo Civile Telematico (PCT) consente al CTU: 1. di disporre di una casella di posta elettronica cer tificata gestita dal Punto di accesso, (unico indi rizzo telematico al quale il professionista riceve le comunicazioni e le notificazioni inviate dalla cancelleria e da altri soggetti del procedimento); 2. la trasmissione telematica degli atti giudiziari ci vili;

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3. la consultazione degli atti processuali e dei prov vedimenti; 4. di richiedere ed ottenere copie di atti in formato elettronico. Il Punto di Accesso è il sistema hardware, software e middleware che permette di stabilire una connessione via internet con il sistema di controllo degli accessi al c.d. Dominio Giustizia. La connessione utilizza protocolli tali, da consentire la creazione di un canale di comunicazione sicuro e crittografato e il sistema di controllo accessi, è attivo direttamente sui server resi disponibili per il servizio ed è configurato per il riconoscimento dei certificati digitali emessi da uno degli Enti Certificatori accreditati. Per avere accesso al flusso telematico degli atti, il CTU dovrà: 1. acquisire da un certificatore accreditato la pro pria firma digitale, che sarà associata ai docu menti informatici prodotti, essendone attestata l’integrità, l’autenticità e il valore legale (con cretamente, si acquisirà una smart card o una bu siness key utilizzabili da una qualunque postazio ne configurata); 2. registrarsi come utente al Punto di Accesso (PdA), unica interfaccia del dominio giustizia per i soggetti abilitati esterni; 3. attestare la propria casella di posta elettronica SETTEMBRE 2014

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Formazione certificata per il Processo Telematico (CPECPT) al PdA (l’indirizzo verrà inserito nel registro gene rale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministe ro della Giustizia: ReGIndE). Gli atti del processo in forma di documento informatico, non ammettono elementi attivi e devono essere redatti nei formati previsti dalle specifiche tecniche pubblicate sul portale dei servizi telematici (pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tif, .xml); sono consentiti i formati compressi, purché contenenti file nei formati prima citati. La relazione del CTU verrà quindi depositata per via telematica, come documento sottoscritto con firma digitale. Con lo stesso mezzo, andranno allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi, se gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo; in quest’ultimo caso, gli originali dovranno poi essere depositati in Cancelleria dal CTU, nei termini previsti. Particolare accorgimento, da rivolgere nei confronti delle dimensioni della “busta” degli elaborati da trasmettere, è quello di non superare i 30 MB ad invio, pena segnalazione di messaggio di rifiuto da parte del sistema. Il deposito (atti sottoscritti con firma digitale) avviene tramite collegamento al PdA (di cui il CTU è utente), il Gestore Centrale esegue i controlli e invia l’attestazione di deposito alla mail certificata del professionista; la busta arriva al Tribunale, dove il cancelliere ne verifica il contenuto e ne accetta il deposito. Gli atti sono così acquisiti automaticamente dal Sistema di gestione e resi disponibili per il proseguo dell’iter giudiziario. Sintesi del flusso dei documenti nel processo civile telematico

Perfezionate le operazioni abilitanti, l’attività del CTU in ambito processuale civile, si svolge secondo il flusso di seguito descritto: - il CTU predispone la busta degli atti sottoscritti con firma digitale e li deposita tramite collegamento al

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Azimut PdA di cui è utente; - il Gestore Centrale esegue i controlli e invia l’at testazione temporale di deposito alla CPECPT del professionista; - la busta arriva al Tribunale designato; - il cancelliere verifica il contenuto della busta e ne accetta il deposito; - gli atti sono acquisiti automaticamente dal Sistema di gestione (del contenzioso civile o delle esecu zioni civili individuali e concorsuali) e il Gestore Locale invia l’attestazione di deposito alla CPECPT del professionista; - il giudice esamina il fascicolo informatico, formula il provvedimento, lo sottoscrive con firma digitale e lo deposita on-line; - il cancelliere, tramite il Sistema di gestione (SICIC o SIECIC), certifica l’avvenuto deposito del provvedi mento e procede all’acquisizione automatica dei dati; - il Sistema di gestione invia automaticamen te un biglietto di cancelleria al professionista; - il CTU prende visione del provvedimento collegandosi al PdA. I Legali fanno già largamente uso di questo processo e dal 1 luglio u.s., anche i Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU) sono stati chiamati ad affacciarsi a questa realtà; è quindi evidente l’esigenza di formarsi e dotarsi degli strumenti telematici ed informatici che consentono di rapportarsi con gli uffici giudiziari e le nuove modalità di lavoro.

(nelle immagini alcuni momenti del Seminario di studio: L'invio telematico dell'elaborato peritale: adempimento obbligatorio per i CTU che si è tenuto lo scorso 19 settembre ad Ancona)


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Normativa

Dal 6 giugno 2014 obbligo della fatturazione elettronica verso la P.A. Serena Pollastrini Il Decreto Ministeriale n°55 del 03 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, rendendo operativo quanto stabilito dalla Finanziaria 2008, introduce l’obbligo della fattura elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. I fornitori delle amministrazioni pubbliche si trovano quindi a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento, allo scopo di ottenere una semplificazione delle procedure amministrative in un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica. Il D.M. stabilisce anche le tempistiche relative alla decorrenza sia dell’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico, in sostituzione di quella cartacea, sia del divieto, a ciò correlato, di ricezione, da parte della P.A., delle fatture in forma cartacea e di pagamento dei corrispettivi, in mancanza della fattura elettronica (art.6). In particolare, la fattura elettronica è resa obbligatoria: • dal 6 giugno 2014, per le fatture emesse nei con fronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali (ad es. l’Agenzia delle Entrate), e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, come ad esempio le scuole, ecc. come individuati nell’elenco ISTAT;

confronti delle altre P.A. (ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri), compresi Enti ed Amministrazioni Locali (ad esempio i comuni). Le disposizioni della sopracitata Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nota come “Legge Finanziaria 2008”, prevedono che, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. La fattura elettronica è un documento in formato XML (Extensible Markup Language) che permette di salvaguardare l’integrità dei contenuti e l’univocità del soggetto che ha emesso la fattura. Tutti i requisiti della fatturazione elettronica sono garantiti dall’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica attraverso l’utilizzo di sistemi EDI (Electronic data Interchange). • il riferimento temporale è un'informazione contenente la data e l'ora, che viene associata al documento informatico, previa sincronizzazione dell’orologio del sistema con i NTP server Web mediante l'utilizzo di speciali software; • la firma digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta, mediante l'uti-

• dal 31 marzo 2015, per le fatture emesse nei SETTEMBRE 2014

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lizzo di un dispositivo elettronico, che origina un file di formato diverso ( es. un file in pdf firmato digitalmente diventa pdf.p7m); Una fattura così costituita ha pieno valore legale come previsto dall’articolo 2702 del Codice Civile. Inoltre, la “Finanziaria 2008” stabilisce che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), cioè una piattaforma elettronica predisposta a raccogliere tutte le fatture con il compito di provvedere ad inoltrare le stesse, alla P.A. competente. Le imprese, obbligate ad emettere dal 6 giugno 2014 le fatture elettroniche e da trasmettere attraverso il nuovo Sistema di Interscambio, possono trovare tutte le informazioni utili sul sito istituzionale www.fatturapa.gov.it che dedica, peraltro, un’apposita sezione agli adempimenti ed alle modalità operative a cui sono tenuti i cedenti/prestatori. Le amministrazioni pubbliche, in seguito a tale decreto non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea con il conseguente divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all'invio in forma elettronica delle fatture. Lo scopo di questo decreto è quello di portare benefici sia alle Pubbliche Amministrazioni che ai fornitori delle stesse. Tra i vantaggi di tale processo, spiccano il risparmio economico, maggiore trasparenza della situazione fi scale dei fornitori e impatto ambientale ridotto grazie alla riduzione dell’utilizzo della carta. A tale scopo, i fornitori delle amministrazioni pubbliche devono adeguarsi, rispettando le regole del decreto nell’intero processo di fatturazione: emissione, trasmissione e conservazione dovranno essere gestiti interamente in formato elettronico. La trasmissione delle fatture avverrà in formato xml, sfruttando il sistema di interscambio, gestito dall’agenzia delle Entrate e Sogei. Le fatture dovranno contenere le indicazioni sul soggetto trasmittente, compreso l’identificativo fiscale, il progressivo di

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invio e il numero di trasmissione. L’amministrazione destinataria, verrà identificata con un apposito codice. Al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: • Il codice identifi cativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (contratti non qualificabili quali contratti di appalto); • Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche (opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari ed, in ogni caso, a nuovi progetti di investimento pubblico, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3). In assenza la PA non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP; • L’apposizione del codice identificativo univoco dell’ufficio a cui è inviata, così come inserito nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa). Vi è quindi la necessità di verifi care ed eventualmente riprogettare le proprie procedure di fatturazione e di archiviazione dei documenti, prevedendo entrambe le modalità (carta e elettronico), affrontando un rapido progetto di ammodernamento per lo sviluppo e la realizzazione di nuovi processi informatici. Va segnalato che NON è possibile stampare su carta la fattura elettronica e conservarla alla stregua di una tradizionale: di fatto diventa obbligatorio utilizzare un sistema di memorizzazione SOSTITUTIVA ovvero completa di firma digitale e marca temporale.


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Normativa

Dossier n° 220 - Elementi per l'istruttoria legislativa

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. D.L. 133/2014 / A.C. 2629 Il 18 settembre il Servizio studi della Camera dei Deputati a pubblicato questo dossier in cui veniva analizzato il cosiddetto decreto Sblocca Italia. Di seguito riportiamo le norme in materia di edilizia. Disposizioni in Materia di Edilizia e Patrimonio Immobiliare Pubblico Articolo 17 - Modifi che al T.U. edilizia L'art. 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001) di seguito riportate e raggruppate nei vari ambiti su cui incidono. Opere interne e Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) Una prima modifica (lettera a) del comma 1) riguarda la definizione di manutenzione straordinaria (in cui rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non comportino modifiche delle destinazioni di uso) al fine di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici (numero 1) della lettera a)), in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari. Viene altresì precisato che rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso (numero 2) della lettera a). Connessa alle modifiche indicate è quella disposta dalla successiva lettera c), numero 1), capoverso lettera a), che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitati-

vo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. In base a tale modifica, per realizzare l'intervento con la comunicazione di inizio lavori (CIL) non sono più richieste le seguenti condizioni: - l'intervento non comporta aumento del numero delle unità immobiliari; - l'intervento non implica incremento dei parametri urbanistici. Rimane quindi, rispetto al testo previgente, la sola condizione che l'intervento non deve riguardare le parti strutturali dell'edificio. Alle modifiche citate si accompagna quella disposta dalla lettera d) del medesimo comma 1, secondo cui non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici. In base al nuovo disposto il permesso di costruire serve invece se vi è una modifica della volumetria complessiva degli edifici (oltre che nel caso, già contemplato dal testo previgente, di modifica dei prospetti). Si fa notare che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, gli accorpamenti e i frazionamenti di unità immobiliari rientravano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e quindi, come tali, erano soggetti al permesso di costruire. In seguito alla semplificazione operata dalle citate lettere a), c) e d), per tali interventi di accorpamento e frazionamento sarà sufficiente una comunicazione di inizio lavori (CIL). Relativamente alle modifiche interne di carattere SETTEMBRE 2014

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edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, il numero 1) della lettera c) del comma 1 (capoverso lettera b) chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. Connessa alle suesposte modifiche è quella operata dal numero 2) della lettera c). Tale numero 2), al fine di garantire che gli interventi di manutenzione straordinaria e le modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa effettuati con CIL non riguardino le parti strutturali, aggiunge, tra le finalità dell'asseverazione della CIL operata dal tecnico abilitato, proprio quella di attestare che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio (nuovo testo del comma 4 dell'art. 6 del T.U. edilizia). Questa non è tuttavia l'unica modifica alla documentazione di corredo della CIL. Rispetto alla normativa previgente, viene infatti eliminato l'obbligo di presentare all'amministrazione "una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali". Viene altresì eliminato l'obbligo, limitatamente alle opere all'interno dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, di trasmettere le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese. Conseguentemente è demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli (numero 4) della lettera c). Sempre consequenziale all'eliminazione della rela-

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zione tecnica è la modifica operata dal numero 5) della lettera c), che modifica il T.U. edilizia al fine di far riferimento non più alla relazione tecnica ma alla CIL asseverata. Da segnalare inoltre, con riferimento a tutti gli interventi eseguibili previa CIL (vale a dire quelli elencati dal comma 2 dell'art. 6 del T.U. edilizia), la semplificazione introdotta dal numero 3) della lettera c), che svincola il soggetto interessato dall'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale: la nuova disposizione infatti prevede che l'amministrazione comunale inoltri tempestivamente la CIL all'Agenzia delle entrate. Con riguardo alle opere interne, infine, la lettera h), numero 1), del comma 1, stabilisce che, per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuabili previa CIL (definiti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del T.U. edilizia) il contributo di costruzione sia commisurato alle sole opere di urbanizzazione. Interventi di conservazione La lettera b) del comma 1 introduce la definizione di "interventi di conservazione". La norma stabilisce che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione e dispone altresì che, nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi (ad eccezione della demoli-


Azimut zione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario). La norma non chiarisce quali siano tali "interventi conservativi" e se si tratti degli interventi di "risanamento conservativo" (definiti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del T.U. edilizia). Permesso di costruire La lettera e) del comma 1 introduce una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico. Relativamente a tale nuova fattispecie, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire nella norma che il permesso di costruire è in deroga agli strumenti urbanistici ed eventualmente richiamare il rispetto delle "disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Si osserva inoltre che alla possibilità di derogare anche alle destinazioni d'uso provvede già la modifica contenuta nel numero 2) della lettera e). La lettera f) del comma 1 prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. La lettera g) del comma 1 contiene una serie di disposizioni che incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire. Il numero 2), in particolare, per gli interventi di trasformazione urbana complessi (definiti ai numeri 7) e 8) dell'allegato IV alla Parte II del Codice dell'ambiente), stabilisce che lo strumento attuativo possa prevedere che: - il contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto solo relativamente al costo di costruzio ne; - le opere di urbanizzazione sono direttamente mes se in carico all'operatore privato che ne resta pro prietario, assicurando che, nella fase negoziale, vengano definite modalità atte a garantire la cor retta urbanizzazione, infrastrutturazione ed inse diabilità degli interventi, la loro sostenibilità eco nomico-finanziaria, le finalità di interesse generale delle opere realizzate e dei relativi usi. La stessa disposizione precisa che resta fermo l'obbligo di applicare le procedure del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) qualora l'importo delle opere di urbanizzazione superi le soglie di rilevanza comunitaria. Riguardo agli "interventi di trasformazione urbana complessi", che fanno riferimento a una serie opere, spesso relative alla realizzazione di un singolo

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Normativa impianto produttivo, potrebbe essere opportuna una riformulazione della norma atta a precisare meglio il suo ambito di applicazione. Altra modifica degna di nota è quella contenuta nel numero 3) della medesima lettera g), che aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Il successivo numero 4) stabilisce che tale criterio debba essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione. Il successivo numero 5), sempre nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, consente ai comuni di deliberare, per gli interventi

di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Il testo previgente prevedeva invece che tali costi potessero essere "non superiori". La lettera h), numero 2), del comma 1, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Ai comuni è demandata la definizione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, dei criteri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione. Il comma 1, lettera i), prevede che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento, e non anche, come prevedeva il testo previgente, in tutti i comuni con più di 100.000 abitanti. La lettera q) del comma 1 introduce nell'ordinamenSETTEMBRE 2014

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Normativa to nazionale (nuovo art. 28-bis del T.U. edilizia) la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuandolo dalla normativa regionale. Il permesso di costruire viene cioè rilasciato in seguito alla stipula di una convenzione che, in particolare, deve disciplinare: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residen ziale sociale. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. Varianti eseguibili mediante SCIA Il comma 1, lettera m), contiene disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). In particolare il numero 2), intende ampliare la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori. Sono realizzabili in tal modo, con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che soddisfano tutte le seguenti condizioni: - non configurano una variazione essenziale; - sono conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie; - sono attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante La lettera n) del comma 1 introduce ne T.U. edilizia un nuovo articolo 23-ter che contiene una disciplina finalizzata a: - stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti; - consentire sempre, salva diversa previsione da par te delle leggi regionali e degli strumenti urbanisti ci comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale. Altre disposizioni La lettera p) del comma 1 modifica il comma 5-ter dell'art. 25 del T.U. edilizia, inserito dal D.L. 69/2013, al fine di eliminare alcune incertezze interpretative. In base al nuovo testo le regioni a statuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato. Le lettere l), m), numero 1), e o), del comma 1,

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Azimut nonché il comma 2 contengono disposizioni di coordinamento, finalizzate a rendere coerente il T.U. edilizia con le disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e a precisare che la DIA (ad eccezione della superDIA) viene sostituita dalla SCIA Il comma 3 prevede che le leggi regionali assicurino l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi. Il comma 4 consente l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica (art. 28 della L. 1150/1942) o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale. Allo stesso modo, anche la quantificazione degli oneri di urbanizzazione o delle opere di urbanizzazione da realizzare, nonché delle relative garanzie potrà essere riferita ai relativi stralci, purché, come richiede la norma, l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.


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Istituzioni

Castelbellino guarda avanti Il sindaco Cesaroni prova a reagire alla crisi, aggregando funzioni con i Comuni confinanti. Anche per fronteggiare il crollo degli oneri di urbanizzazione Matteo Tarabelli Il comune di Castelbellino getta le basi per la gestione associata con Monte Roberto di tutti i servizi erogati. E guarda verso San Paolo di Jesi. È coraggiosa la scelta del neo sindaco Andrea Cesaroni, ma assolutamente lungimirante ed in linea con i provvedimenti del governo RenAndrea Cesaroni, sindaco di Castelbellino zi. Dopo Ripe, Monterado e Castel Colonna, che dallo scorso 1 gennaio sono diventati Trecastelli, anche la piccola municipalità della Vallesina, che conta poco meno di 5mila abitanti, avvia l'iter per costruire un ente unico con alcuni dei Comuni confinanti. Nel contempo, c'è una crisi economica da fronteggiare. Poche, stando ai freddi dati di bilancio, le prospettive di ripresa nel breve periodo. Gli oneri di urbanizzazione sono forse l'indicatore che, più di altri, sintetizza la congiuntura economica in atto. Sindaco Cesaroni, qual è l'andamento dei proventi da permessi a costruire? «Gli Oneri di urbanizzazione hanno visto un tracollo dell' 80% negli ultimi quattro anni. Da seicentomila a meno di centomila euro. Per un Comune in crescita

come il nostro che in dieci anni è passato da 3800 a 5000 abitanti si tratta di una frustata tremenda che ha ridotto di molto le nostre possibilità di investimento in conto capitale, come abbiamo fatto per esempio negli ultimi anni costruendo il nuovo Asilo nido ed ampliando le scuole. Dai progetti in discussione e dalle pratiche urbanistiche, per ora, non si ravvisano margini di ripresa degli investimenti privati». Vi siete già posti delle priorità di intervento sui lavori pubblici? «Innanzitutto procederemo alla sistemazione totale del Parco storico Villa Coppetti con il recupero del versante in dissesto: stiamo redigendo l'appalto del progetto. Le risorse economiche provengono dal bilancio comunale per un terzo e per due terzi da bandi europei con risorse intercettate tramite il Gal Colli Esini. Poi, la priorità assoluta sarà il completamento dello stabile del nuovo Centro SocialeDelegazione Comunale di Castelbellino Stazione, già costruito con il primo stralcio di lavori. Per fare ciò, stiamo cercando le risorse tramite bandi europei e nazionali ed attraverso la valorizzazione e la vendita di aree e beni comunali. In assenza di queste entrate straordinarie, visto che nel 2015 si concluderanno un buon numero di mutui, ciò permetterà nuova capacità di contrazione di credito per il finanziamento delle opere. Per gli altri lavori pubblici stiamo molto attenti alle risorse provenienti dall'Europa e, qualora dovessero arrivare finanziamenti, siamo pronti a rivedere le priorità in base alle esigenze. È una corsa ad ostacoli amministrare in tempi di crisi, in cui anche la programmazione può subire modifiche. SETTEMBRE 2014

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E questo non è un aspetto positivo nelle valutazioni relative alla capacità di sviluppo economico prodotto dagli enti. Le fusioni fra piccoli Comuni, in tal senso, possono aiutare? «Siamo per le Unioni dei Comuni come forma per l'esercizio associato di tutte le funzioni, ma crediamo che il tutto vada fatto a piccoli passi, prima con delle convenzioni con uno o due Comuni per mettere a fuoco i punti di forza e di debolezza che l'esercizio in forma associata comporterà, per poi passare all'Unione dei Comuni, sempre mantenendo forti principi di democraticità tra gli enti e di diffusione dei servizi sul territorio. Con l'Unione, manteniamo viva la nostra municipalità pur ottenendo delle economie di scala in alcuni servizi. Chi è favorevole alle fusioni, sull'onda emotiva degli scandali, ha fatto del contenimento del costo della politica il proprio cavallo di battaglia. Perdere amministratori che si mettono a disposizione della comunità non è positivo nei piccoli Comuni, dove un consigliere prende 9 euro lordi al mese: ciò vorrebbe dire delegare sempre più a pochi e allontanare ancora di più i cittadini dalla gestione della cosa pubblica. D'altronde il risparmio che si andrebbe a realizzare con l'eliminazione di un sindaco e qualche assessore sarebbe compensato con l'aumento delle indennità che sono rapportate al numero dei cittadini. La fusione comporta costi altissimi nella prima fase di riorganizzazione del nuovo Comune fuso che ha spese elevatissime per molti anni prima di andare a regime. Senza dimenticare poi, che le municipalità dovranno continuare a vivere anche con la fusione, con costi difficilmente razionalizzabili. In più, c'è un problema di governance democratica del territorio. È necessario un percorso di avvicinamento con le Unioni prima di arrivare eventualmente alle fusioni e non è detto che un Comune più grande sia più oculato nelle spese o che fornisca servizi migliori

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ai cittadini: quanto affermo è facilmente riscontrabile confrontando, per esempio, l'imposizione fiscale comunale che, guarda caso, è mediamente più bassa nei piccoli Comuni. Castelbellino dovrebbe essere preso ad esempio per costi della pubblica amministrazione e per capacità gestionali, invece di fonderlo: abbiamo un rapporto di 1 dipendente ogni 308 abitanti, quando la media nazionale applicata ai Comuni in dissesto, quindi un estremo superiore, è 1 ogni 140 abitanti. Abbiamo 3.8 dipendenti ogni mille abitanti contro una media nazionale e regionale coincidente intorno a 5.8 ogni mille abitanti nella taglia demografica che va da 5000 a 10000 abitanti. Siamo oltre il 7millesimo posto nella classifica delle spese per il funzionamento della macchina amministrativa su 8 mila Comuni italiani. Abbiamo una spesa corrente per la gestione amministrativa dell'ente che dirotta il 28% delle risorse in bilancio contro il 35% di media nazionale. Addizionale Irpef allo 0.5% per le fasce più basse, solo 8 Comuni in Provincia di Ancona su 47 hanno una imposizione diretta comunale più bassa. Faremo anche le funzioni associate nel pieno rispetto della legge, ma nel Comune di Castelbellino sarà difficile certificare risparmi gestionali: quelli sono anni che li facciamo. I dati parlano chiaro. Uno dei problemi dell'Italia è mettere sempre tutti sempre sullo stesso piano, i bravi e rigorosi con i somari e spreconi».


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La funzione disciplinare affidata ai consigli di disciplina Mario Mengarelli - Presidente del Consiglio di Disciplina L’azione disciplinare trova fondamento nella necessità di salvaguardare, oltre che la qualità e la correttezza della prestazione professionale a tutela della committenza, la dignità e l’onorabilità della Professione. I principi di indipendenza, diligenza e terzietà del professionista sono spesso sanciti, anche solo genericamente, da un codice deontologico; sono specchio del comune sentire in un dato momento storico. Non è, infatti, possibile prevedere a priori tutti i comportamenti contrari ai doveri e alle regole etiche di un professionista. I compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari, riguardanti gli iscritti all’Albo - una volta dei Collegi Provinciali e Circondariali - sono affidati, dal d.p.r. n. 137 del 7 agosto 2012, ai “Consigli di disciplina”, che hanno componenti diversi da quelli del Consiglio del Collegio Territoriale. La possibilità di sottoporre un soggetto a procedimento disciplinare presuppone necessariamente che questi sia iscritto all’albo professionale. Le pene disciplinari non riguardano solo gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio dell’attività professionale, ma anche i comportamenti tenuti dagli iscritti all’albo nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione, ogni qualvolta il comportamento sia suscettibile di essere considerato pregiudizievole per il decoro della categoria.

I Consigli di disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale; oltre agli iscritti all’albo ne fanno parte due avvocati. Oggi è, quindi, il Consiglio di disciplina che decide le sanzioni disciplinari, il cui procedimento ha natura amministrativa. I Consigli di disciplina si articolano in collegi (di disciplina) tripersonali, aventi funzioni inquirenti e giudicanti, presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Il Collegio di disciplina subentra nell’esercizio della funzione disciplinare soltanto a seguito del rinvio a giudizio disciplinare disposto dal Consiglio di disciplina nella sua composizione completa. L’azione disciplinare prende avvio su segnalazione di parte ed in capo al Consiglio direttivo del Collegio Territoriale, in seguito a notizie di abusi e mancanze, avute anche in via occasionale. Segue un’attività istruttoria disciplinata dalla norma di cui al comma 2 dell’art. 12 r.d. n. 274/29, che precede l’apertura del procedimento disciplinare; Laddove il Consiglio di disciplina deliberi il rinvio a giudizio disciplinare, nomina il Collegio di disciplina cui assegnare il procedimento. Il Presidente del Collegio nomina il relatore. L’incolpato è informato del procedimento e invitato a comparire avanti al Collegio di disciplina per essere sentito e/o presentare eventuali documenti a sua discolpa. SETTEMBRE 2014

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L’azione disciplinare è caratterizzata dalla trasparenza: l’incolpato e il suo difensore possono accedere a tutti gli atti del relativo procedimento; il Collegio di disciplina adotta l’eventuale decisione in merito. La decisione collegiale può essere di archiviazione (o “assoluzione”) oppure di adozione della sanzione. In caso di pronuncia di pene disciplinari la deliberazione va presa su fatti sicuramente accertati che appartengono all’esclusiva competenza del Collegio di disciplina; E’ necessario che la decisione del collegio di disciplina sia adeguatamente motivata.

un provvedimento espresso.

In virtù della recente riforma che ha portato all’istituzione dei Consigli di disciplina (con la devoluzione ad essi della funzione disciplinare) s’impone, d’ora in avanti, la necessità di evitare ingerenze del Consiglio direttivo del Collegio Territoriale-Istituzione nella funzione disciplinare; le sanzioni sono quelle già previste dal r.d. 11 febbraio 1929 n. 214: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione (per un tempo non maggiore di 6 mesi), cancellazione dall’albo: L’azione disciplinare è obbligatoria, ferma restando la discrezionalità dell’accertamento del fatto costituente l’illecito deontologico da parte del Consiglio di disciplina e si conclude con

I Consigli di disciplina operano in piena autonomia organizzativa; le spese per il loro funzionamento sono a carico dei corrispondenti Collegi Territoriali. Presso gli uffici dei Collegi Territoriali sono istituiti degli appositi servizi di segreteria, per l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti dei propri iscritti.

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Il Consiglio Nazionale, davanti al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, assume la veste di organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni sono suscettibili del tipico rimedio del ricorso per Cassazione, onde il giudizio davanti al Consiglio Nazionale su impugnazione del provvedimento irrogativo di sanzione ha ad oggetto non la rinnovazione di un giudizio svolto nel grado inferiore, bensì il solo controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto amministrativo impugnato.


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Formazione

15-08-2014 - Bollettino Uffi ciale del Ministero della Giustizia n.15 Libere Professioni

Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati - Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. (Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del 22 luglio 2014) Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue: (1) al fi ne di garantire la qualità e l'effi cienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1); (2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 aprile 2007 e pubbli cato sulla Gazzetta Uffi ciale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all'artico lo 23, che l'iscritto deve "svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL..." e "man tenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svol gimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento..."; (3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua nella formazione e istruzione permanente lo strumento per man tenere prestazioni professionali sicure ed effi caci (vedi considerando 39 e articolo 22); (4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n. 39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Defi nizioni); (5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fi ne di evitare rischi di esclusione sociale e professionale; Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato approvato lo schema di regolamento per la formazione continua; Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo m_dg.GAB. 19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3; adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua Articolo 1 (Defi nizioni) Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: Professione: attività, o insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012. n. 137, articolo 1, comma 1, lettera a); Professionista: soggetto iscritto all'Albo del Collegio; Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento; le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio; Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili; Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; Professionalità: caratteristica del professionista intesa come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme di apparati te orici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive; SETTEMBRE 2014

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Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo. Articolo 2 (Obbligo formativo) I. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto - 2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la formazione professionale continua degli iscritti all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale. 2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutti gli iscritti all'Albo, salvo quanto disposto all'articolo 13 del pre sente regolamento. 3. La violazione dell'obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 1. Articolo 3 (Attività formativa) 1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all'Albo, per esercitare l'attività con la professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare alla committenza. 2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività: a) corsi di formazione e aggiornamento; b) corsi di formazione previsti da norme specifiche, nei quali possono essere previsti anche esami finali; c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master); d) seminari, convegni e giornate di studio; e) visite tecniche e viaggi di studio; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione; g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica; h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provin ciale; i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato); j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del presente articolo; k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha effettuato l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato; l) attività di docenza. 3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente: a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l'attività professionale del geometra e geometra laureato; b) le norme di deontologia e ordinamento professionale; c) le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione. 4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato approvato dal Consiglio Nazionale. 5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi for mativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi. 6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi. Articolo 4 (Attività formativa a distanza) 1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), e) e d) del presente regolamento, a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite. 2. E' previsto uno specifico sistema di"Formazione a Distanza Qualificata" (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni: a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale; b) i moduli formativi che compongono i corsi devono essere svolti dai discenti in modalità propedeutica, at traverso il superamento di appositi questionari di valutazione intermedi e finali; c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consi glio Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente. Articolo 5 (Assolvimento obbligo formativo) I. L'obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. 2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito di cui all'articolo 3 del presente regolamento. 3. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP. Articolo 6 (Credito formativo professionale e adempimento obbligo) 1. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP). 2. Il CFP è connesso alla tipologia dí evento formativo ed alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella I di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

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Azimut

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Formazione

Articolo 7 (Valutazione eventi formativi) 1. La valutazione degli eventi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella che segue: Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi

Evento Formativo

CFP

Limiti max triennali (CFP)

1

Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett. a) e b)

1 CFP ogni ora

nessuno

2

Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)

1 CFP ogni ora

nessuno

3

Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma2, lett. b)

3 CFP

nessuno

4

Corsi o esami universitari (articolo3, comma 2, lett. c)

8 CFP ogni 1 CFU

nessuno

5

Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)

30 CFP

nessuno

6

Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)

2 CFP ogni ora

nessuno

7

Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)

1 CFP ogni due ore

24 CFP

8

Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)

1 CFP ogni due ore

12 CFP

9

Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)

6 CFP

12 CFP

10

Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett.g)

Fino a 3 CFP

18 CFP

11

Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)

2 CFP ogni ora

30 CFP

12

Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett h)

Fino a 6 CFP

18 CFP

13

Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)

10 CFP ogni Prat.

20 CFP

14

Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)

10 CFP ogni Prat.

20 CFP

I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione. 2. Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria. 3. Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento formativo. Articolo 8 (Curriculum Professionale Certificato) 1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC) sulla formazione professionale, consultabile on line, che può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse della collettività. 2. 11 CPC contiene: a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento; b) la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; c) le qualifiche professionali acquisite; d)i titoli professionali acquisiti. Articolo 9 (Commissione nazionale formazione professionale continua) I. La Commissione nazionale sulla formazione continua è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o suo delegato, che la presiede. 2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova Commissione. 3. I compiti della Commissione nazionale formazione professionale continua, sono i seguenti: a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di promozione, monitoraggio e coordinamento generale; b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione da parte dure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi delle associazioni professionali e soggetti terzi ed esprimere motivato pa rere al Consiglio Nazionale; c) certificare, su istanza dell'iscritto, la formazione e le esperienze maturate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento; d) gestire il CPC attraverso il SINF; e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi; SETTEMBRE 2014

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Formazione

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f) predispone e definire, ai fini dell'uniformità su tutto il territorio nazionale, un piano annuale dell'of ferta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte nello standard di qualità, dei corsi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubbliciz zati sul SINF; g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti; h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi, ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell'evento stesso, anche in deroga all'arti colo 7, tabella 1, del presente regolamento; 4. I componenti della Commissione di cui al precedente comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla carica. Articolo 10 (Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti) 1.Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici. 2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pub blici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell'offerta formativa, per ogni corso: a) caratteristiche, struttura, certificazione, del soggetto proponente; b) titolo; c)esauriente descrizione dei contenuti, con specifico riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in merito alla conoscenza, qualità e abilità; d) materiale didattico previsto; e) durata; f) modalità di svolgimento; g) qualifica e curriculum dei docenti; h) numero massimo dei discenti ammessi; i) eventuali oneri a carico dei partecipanti; j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti; k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti; l) specifiche tecniche per 1' eventuale erogazione nella modalità FAD di cui all'articolo 4, comma I e FAD-Q di cui all'articolo 4, comma 2; m) altre informazioni ritenute utili. 3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale conti nua, di cui all'articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigilante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,articolo 7, comma 2. 4.Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richie dente l'autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego. 5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, vol te a semplificare le procedure di autorizzazione e programmare gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012. Articolo 11 (Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale) 1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare: a) nomina la Commissione formazione professionale continua di cui all'articolo 9 del presente regolamento; b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale; c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c); d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all'articolo 3, comma 5 del presente regolamento; e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero vigilante, i soggetti indicati dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. n. 137 del 2012; f) pubblica sull'Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti; g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari; h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4; i) organizza direttamente eventi formativi, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento; k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua; 1) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei Collegi territoriali, di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b).

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Azimut

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Formazione

Articolo 12 (Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali) 1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7: a) organizzano le attività formative di cui all'articolo 3, comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d). ed e); b) propongono l'organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b) non previsti nel piano annuale di formazione; c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti alle lettere a), b). d). e) ed f), dell'articolo 3 del presente regolamento: d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell'iscritto, per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i). j). k), dell'articolo 3 del presente regolamento; e) valutano, su richiesta dell'interessato, gli eventi formativi non previsti nell'articolo 3 del presente re golamento, comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti, e propongono alla Commis sione il riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei CFP; f) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i CFP per eventi formativi riguardanti corsi previsti da spe cifiche normative; g) verificano e controllano, mediante il SINF, l'assolvimento triennale dell'obbligo formativo dell'iscritto; nell'ipotesi di inadempimento, sentito prima l'iscritto, se del caso, comunicano l'inosservanza al Con siglio di disciplina; h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13; i) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto; j) rendono note le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo; k) possono istituire forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione pro fessionale continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento; 1) attribuiscono, su richiesta dell'interessato, i crediti formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4 m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all'articolo 10 del presente regolamento: n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da. associazioni di iscritti e soggetti terzi. 2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi, previste dal presente articolo.3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Na zionale; 4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 5. Articolo 13 (Deroghe) 1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell'interessato, può esonerare con delibera, anche par zialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi: a) maternità/paternità, sino ad un anno; b) grave malattia o infortunio; c) servizio militare volontario o servizio civile; d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore; e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche ad altro Ordine/Collegio; All'esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a), b), e), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. 2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può disporre l'esonero temporaneo dell'obbligo formativo per gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale. Articolo 14 (Entrata in vigore) I. Il presente regolamento entra in vigore il I° gennaio 2015. 2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7. comma 3. 3. Con l'entrata in vigore. il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consi glio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.

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Condominio

Azimut

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 140 del 13.08.2014

Le novità per la formazione dell'Amministratore di condominio Luigi Morra Lo scorso 24 settembre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Formazione” n. 140 del 13.08.2014 del Ministero di Grazia e Giustizia che regolamenta l'attività di formazione "base" e di "aggiornamento" in capo all'Amministratore professionista, prevista come noto, nell'ambito della recente riforma dell'Istituto del Condominio negli edifici al nuovo articolo 71 bis del codice civile.

✓All’art. 4 il Decreto stabilisce che sia individuata una figura di “responsabile scientifico” per i corsi e gli aggiornamenti; ✓All’art. 5 il Decreto stabilisce lo svolgimento dei contenuti e delle attività di formazione e di aggiornamento, individuando un minimo di 72 ore per i corsi di formazione e di 15 ore per gli aggiornamenti professionali;

Il Centro Studi A.L.A.C. Marche ha esaminato il prefato decreto e, serenamente può affermare che quanto previsto in termini di requisiti qualitativi e quantitativi è da anni alla base dei nostri eventi formativi.

Il citato Decreto risulta scritto con l’intento di alzare la qualità professionale dell’amministratore di Condominio e dare una regolamentazione al confuso e caotico mondo della formazione in questo ambito. Una formazione spesso rilegata solo al mero business e molto poco alla qualità formativa.

Era ora che un po’ più di chiarezza fosse fatta sulla questione della formazione e dell’aggiornamento professionale per gli Amministratori di Condomi nio. Il Decreto emanato dal Ministero di Grazia e Giustizia ha per fine la regolarizzazione della formazione e dell’aggiornamento affinché siano migliorate le competenze tecniche, scientifiche e giuridiche nell’ambito delle amministrazioni immobiliari condominiali e di sicurezza degli edifici. Promuove inoltre, con la formazione di aggiornamento professionale, il mantenimento delle competenze professionali da parte degli Amministratori di Condominio in ragione dell’evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell’innovazione tecnologica, accrescendo così il crescere individuale del professionista, presupposto indispensabile per l’esercizio della professione. ✓All’interno del Decreto, all’art. 3 vengono individuati anche i requisiti dei docenti formatori che devono rispettare criteri di onorabilità e professionalità. Tutto questo alla luce di una miglior tutela per coloro che intraprenderanno la professione di Amministratore Condominiale;

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In fine si può concludere che con l’avvento della nuova Riforma dell’istituto del Condominio, L. 220/12 entrata in vigore il 13/06/2013 e questo Decreto n. 140 del Ministero della Giustizia a completamento dell’art. 71 bis del c.c., noi A.L.A.C. Marche unitamente alle altre associazioni di categoria possiamo iniziare veramente sul territorio una vera e propria battaglia agli ignoranti della materia condominiale che operano senza essere in possesso dei requisiti oggi previsti dalla Legge, sia verso i Condòmini, che spesso ignari delle norme, preferiscono sempre più servirsi di professionisti “discount” anziché prendere in considerazione chi ha le giuste e valide referenze professionali per fornire un miglior e adeguato servizio professionale. Per quanto su citato, l’A.L.A.C. Marche, gratuitamente, è a disposizione di chiunque voglia ricevere informazione per la formazione e per la gestione del proprio condominio, Si può contattare la segreteria al numero 324.5423900 o alla mail segreteria@alac.marche.it.


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