Guida alla Provincia dei Comuni

Page 1

dal voto allo start up


La presente pubblicazione è stata curata da: Emilio Ubaldino responsabile dell’Ufficio Elettorale Donatella Bigozzi presidente del Seggio elettorale Barbara Bruni componente Ufficio elettorale Cristina Bruni componente Ufficio elettorale Alba Costantini componente Ufficio elettorale Provincia di Grosseto 2014 copyright riservato agli autori COPIA GRATUITA


dal voto allo start up PARTE PRIMA: chi come e quando del voto

pag.3

Come si vota per le elezioni del Presidente e dei Consiglieri

PARTE SECONDA: conoscere la Provincia

pag.11

Il territorio L’Ente Provincia L’attuale organizzazione della Provincia di Grosseto Stabilità delle risorse tra tagli e blocco del turn over

PARTE TERZA: primi adempimenti

pag.19

Statuto, regolamenti e modalità di funzionamento I nuovi organi della Provincia e modalità di funzionamento

PARTE QUARTA: la nuova Provincia dei Comuni

pag.23

Le nuove funzioni della Provincia ex Delrio: funzioni proprie, delegate e convenzionate Il nuovo modello di area vasta La sfida per il futuro 1


Saluti del Presidente della Provincia Con l’augurio e la speranza che la presenza e gli sforzi di Sindaci e Consiglieri comunali servano a garantire continuità e sviluppo. Il mio saluto ed abbraccio va a chi resta ed a tutti coloro che hanno contribuito a costruire, in questi cinque anni, la nuova Provincia dei Comuni. Leonardo Marras

2


PARTE PRIMA chi come e quando del voto Come si vota per le elezioni del Presidente e dei Consiglieri Il prossimo 12 ottobre i Sindaci ed i Consiglieri dei Comuni della Provincia di Grosseto sono chiamati al voto per eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio provinciale. L’elezione del Presidente e dei 10 Consiglieri è un’elezione c.d. di secondo livello perché l’elettorato attivo è composto da Sindaci e Consiglieri comunali in carica. Elettorato attivo e passivo Sono eleggibili a Consigliere provinciale (elettorato passivo) i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica, nonché, limitatamente alle prime elezioni, i Consiglieri provinciali uscenti. Il Consiglio dura in carica 2 anni. Sono eleggibili a Presidente della Provincia (elettorato passivo) i Sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 18 mesi dallo svolgimento delle elezioni e, in sede di prima applicazione, anche i Consiglieri provinciali uscenti. Il Presidente dura in carica 4 anni. Eleggono (elettorato attivo) il Presidente e il Consiglio provinciale, i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni della provincia in carica alla data delle elezioni. N.B Lo scadenzario elettorale, insieme alla normativa relativa al procedimento elettorale, alla modulistica ed agli atti adottati dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale, sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web della Provincia Le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale di cui alle circolari 32/2014 e 35/2014 del Ministero dell’Interno hanno previsto uno scadenzario elettorale ricco di adempimenti cui la Provincia ha fatto fronte con la costituzione di un proprio ufficio elettorale (decreto del Presidente della Provincia n. 137 del 01/09/2014). Le candidature a Presidente della Provincia e le liste di candidati al Consiglio provinciale sono state presentate all’Ufficio Elettorale nei giorni 21 e 22 settembre 2014 (rispettivamente il 21° ed il 20° giorno prima antecedenti le elezioni. Le candidature a Presidente della Provincia dovevano essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto, (art. 1, comma 61 Legge 56/14) con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenesse una cifra decimale (circolare 32/2014 del Ministero dell’Interno) corrispondente, nel caso della Provincia di Grosseto a 54 elettori1.

1- Il dato è stato calcolato a seguito dell’esame delle attestazioni degli aventi diritto al voto trasmesse dai Comuni all’Ufficio Elettorale della Provincia e pubblicato sul sito internet della Provincia in data 12 settembre.

3


Le liste di candidati al Consiglio provinciale dovevano essere composte da un numero di candidati non inferiore alla metà e non superiore al numero totale dei Consiglieri da eleggere ossia, per la Provincia di Grosseto, non inferiore a 5 e non superiore a 10. Le liste dovevano altresì essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (art. 1, comma 70 Legge 56/14) con arrotondamento all’unità superiore qualora il relativo numero contenesse una cifra decimale circolare 32/2014 del Ministero dell’Interno); pertanto, nel caso della Provincia di Grosseto, i sottoscrittori richiesti erano 181. L’ultimo appuntamento previsto dallo scadenzario è il voto.

Svolgimento delle operazioni di voto Il voto si svolgerà domenica 12 ottobre 2014 dalle ore 8,00 alle ore 20,00 presso il seggio elettorale unico costituito nella Sala del Consiglio Provinciale - Palazzo Aldobrandeschi – Piazza Dante Alighieri n. 35 – Grosseto. A seguire verranno effettuate le operazioni di scrutinio. La seduta dell’ufficio elettorale per la proclamazione degli eletti, a cura del Responsabile dell’Ufficio elettorale, è prevista per il giorno 13/10/2014. Così come previsto dalle circolari ministeriali, gli elettori riceveranno schede di diverso colore a seconda della fascia demografica di appartenenza del Comune di provenienza. Le colorazioni previste dalla circolare 32/2014 sulla base della fascia demografica di appartenenza A) fino a 3.000 B) da 3.001 a 5.000 C) da 5.001 a 10.000 D) da 10.001 a 30.000 E) da 30.001 a 100.000 F) da 100.001 a 250.000 G) da 250.001 a 500.000 H) da 500.001 a 1.000.000 I) oltre 1.000.000

4

azzurro arancione grigio rosso verde viola giallo marrone blu


I Comuni della provincia di Grosseto sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche: a) Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti – scheda di colore azzurro b) Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti – scheda di colore arancio c) Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti – scheda di colore grigio d) Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti – scheda di colore rosso e) Comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti – scheda di colore verde Comune

Abitanti (censimento 2011)

Campagnatico

2.498

Castell’Azzara

1.601

Cinigiano

2.662

Isola del Giglio

1.418

Monterotondo Marittimo

1.414

Montieri

1.147

Roccalbegna

1.099

Santa Fiora

2.702

Seggiano

1.004

Semproniano

1.144

Arcidosso

4.313

Capalbio

4.066

Castel del Piano

4.671

Civitella Paganico

3.136

Magliano in Toscana

3.633

Pitigliano

3.870

Scansano

4.534

Scarlino

3.699

Sorano

3.596

Castiglione della Pescaia

7.076

Gavorrano

8.660

Manciano

7.259

Massa Marittima

8.614

Roccastrada

9.378

Follonica

21.479

Monte Argentario

12.556

Orbetello

14.705

Grosseto

78.630

TOTALE

220.564

5


La suddivisione dei Comuni in fasce demografiche è necessaria per il successivo calcolo “ponderato” del voto. Il voto espresso da ciascun elettore assume infatti un valore diverso sulla base del numero degli abitanti del Comune che egli rappresenta (voto ponderato). Le schede consegnate a ciascun elettore saranno due, una per il Presidente e l’altra per il Consiglio. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio. L’elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l’assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse. Come si esprime il voto per il Presidente Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente crociando il nominativo del candidato stampato sulla scheda.

Come si esprime il voto per il Consiglio E’ possibile:  Esprimere solo la preferenza per la lista apponendo una croce sul simbolo  Esprimere solo la preferenza per un candidato Consigliere scrivendo il cognome nel riquadro della lista cui appartiene il candidato Consigliere  Esprimere la preferenza sia per la lista sia per il candidato Consigliere

Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista. La seduta dell’ufficio elettorale per la proclamazione degli eletti, a cura del Responsabile dell’Ufficio elettorale, è prevista per il giorno 13/10/2014. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l’apposizione della firma e del timbro dell’amministrazione provinciale.

Casi di nullità del voto Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che: a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale; b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell’elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste); c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

6


A seguito delle operazioni di scrutinio si procede con la ponderazione dei voti: Secondo quanto disposto dall’allegato A della legge 56/2014, l’ufficio elettorale è tenuto a calcolare l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica. Come si calcola l’indice di ponderazione: - Con riferimento alla popolazione di cui al censimento del 2011 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i Comuni della provincia. - Per ciascuna fascia demografica si calcola il valore percentuale del rapporto fra la popolazione della fascia e la popolazione dell’intera provincia (sino alla terza cifra decimale). - Simile operazione viene compiuta anche comune per comune. Si calcola il valore percentuale del rapporto tra popolazione del comune e popolazione dell’intera provincia. - Si confrontano i valori percentuali ottenuti comune per comune; qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra (45); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione; - Si confrontano i valori percentuali ottenuti per fascia demografica;qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale del rapporto tra fascia e intera provincia, eventualmente rideterminato secondo quanto previsto al punto precedente, sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra (35) - N.B. non si procede a tale riduzione per la fascia demografica cui appartiene il comune che eccede il valore percentuale di 45. Il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione. In questo modo il valore percentuale di ogni fascia non potrà superare la cifra di 35, salvo la fascia demografica cui appartiene il comune che supera 45. - Una volta rideterminati i valori delle fasce come ai due punti precedenti si determina l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei Comuni di ciascuna fascia demografica. - L’indice di ponderazione dell’elettore del comune x è il risultato della divisione del valore percentuale rideterminato della fascia demografica cui appartiene il comune x per il numero complessivo dei Sindaci e Consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica. Il risultato è approssimato alla terza cifra decimale e moltiplicato per 1000.

7


Nel caso della Provincia di Grosseto gli indici di ponderazione sono espressi e calcolati nelle seguenti tabelle:

comune

abitanti

consiglieri

elettori

A pop.comune/pop.provincia Peso comune %

B eccedenza su 45

1

Arcidosso

4.313

12

13

1,955

n.p.

2

Campagnatico

2.498

6

7

1,133

n.p.

3

Capalbio

4.066

12

13

1,843

n.p.

4

Castel del Piano

4.671

12

13

2,118

n.p.

5

Castell’Azzara

1.601

10

11

0,726

n.p.

6

Castiglione della Pescaia

7.076

12

13

3,208

n.p.

7

Cinigiano

2.662

10

11

1,207

n.p.

8

Civitella Paganico

3.136

12

13

1,422

n.p.

9

Follonica

21.479

16

17

9,738

n.p.

10

Gavorrano

8.660

10

11

3,926

n.p.

11

Grosseto

78.630

32

33

35,650

n.p.

12

Isola del Giglio

1.418

10

11

0,643

n.p.

13

Magliano in Toscana

3.633

12

13

1,647

n.p.

14

Manciano

7.259

10

11

3,291

n.p.

15

Massa Marittima

8.614

12

13

3,905

n.p.

16

Monte Argentario

12.556

16

17

5,693

n.p.

17

Monterotondo Marittimo

1.414

10

11

0,641

n.p.

18

Montieri

1.147

10

11

0,520

n.p.

19

Orbetello

14.705

16

17

6,667

n.p.

20

Pitigliano

3.870

7

8

1,755

n.p.

21

Roccalbegna

1.099

9

10

0,498

n.p.

22

Roccastrada

9.378

12

13

4,252

n.p.

23

Santa Fiora

2.702

10

11

1,225

n.p.

24

Scansano

4.534

12

13

2,056

n.p.

25

Scarlino

3.699

12

13

1,677

n.p.

26

Seggiano

1.004

10

11

0,455

n.p.

27

Semproniano

1.144

6

7

0,519

n.p.

28

Sorano

3.596

12

13

1,630

n.p.

TOTALE

220.564

330

358

100

A: risultato percentuale del rapporto fra la popolazione del comune e la popolazione della provincia (Allegato A, lettera c), legge 56/2014). B: n.p. valore non presente. Tuttavia serve per controllare che il valore del rapporto percentuale tra comune e popolazione della provincia non superi 45 (Allegato A, lettera c), legge 56/2014).

8


FASCE

C2 C1 n. Comuni popolazione

C3 elettori

D pop.fascia/pop. provincia Peso della fascia demografica sulla popolazione provinciale %

E eccedenza eventuale su 35

F Redistribuzione eventuale su 35

G peso effettivo dopo la rideterminazione “di 35”

H INDICE DI PONDERAZIONE

a

< 3000

10

16.689

101

7,567

0,076

7,643

75

b

3000>5000

9

35.518

112

16,103

0,163

16,266

145

c

5000>10000

5

40.987

61

18,583

0,188

18,770

307

d

10000>30000

3

48.740

51

22,098

0,223

22,321

437

e

30000>100000

1

78.630

33

35,650

0,650

35,000

1.060

28

220.564

358

100

0,650

100

2.024

TOTALE

0,650

C1,C2,C3: numero di Comuni, popolazione e numero di elettori (Sindaci + Consiglieri comunali) per le fasce demografiche indicate dalla legge al comma 33 dell’articolo unico. D: risultato, per ciascuna fascia demografica, del rapporto percentuale tra la popolazione della fascia di riferimento (C2) per la popolazione complessiva della provincia (Allegato A, lettera b) legge 56/2014). E: verifica che nessuna fascia demografica ecceda il valore di 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014). F: se è presente una o più fasce che eccedono il valore di 35, l’eccedenza è ripartita tra tutte le altre fasce demografiche in proporzione alla loro popolazione (Allegato A, lettera d), legge 56/2014). G: peso effettivo percentuale dopo la rideterminazione (D+F). Sempre nessuna fascia deve risultare sopra 35 (Allegato A, lettera d), legge 56/2014). H: Indice di ponderazione (peso del voto di ogni elettore della sua fascia). Si ottiene dividendo il valore percentuale determinato per ciascuna fascia (G) per il numero complessivo degli elettori della fascia demografica (C3), si arrotonda alla terza cifra decimale e si moltiplica per 1.000 (Allegato A, comma e) legge 56/2014 e ss.mm.ii.). Come si determina il voto ponderato da attribuirsi ai candidati presidenti - Il numero dei voti ponderati di ciascun candidato Presidente si ottiene moltiplicando per ogni fascia demografica il totale di tutti i voti validi di ciascun candidato per l’indice di ponderazione della relativa fascia; - Per ciascun candidato si sommano i voti ponderati di tutte le fasce demografiche. - Si determina, successivamente, la graduatoria decrescente dei voti ponderati di ogni candidato presidente Nel caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane

9


La proclamazione del Presidente Viene proclamato eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti ponderati. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane. Come si determina il voto ponderato da attribuirsi alle liste - Il numero dei voti ponderati di ciascuna lista si ottiene moltiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti validi della lista stessa per l’indice di ponderazione della relativa fascia. - Si sommano, per ciascuna lista, i voti ponderati di tutte le fasce demografiche, ottenendo in tal modo la cifra elettorale ponderata da attribuirsi a ciascuna lista

Come si determina il voto ponderato da attribuirsi ai candidati - Il numero dei voti ponderati di ciascun candidato si ottiene moltiplicando per ogni fascia il totale di tutti i voti di preferenza attribuiti al candidato per l’indice di ponderazione della relativa fascia. - Si sommano, per ciascun candidato, i voti ponderati di tutte le fasce demografiche, ottenendo in tal modo la cifra individuale per ogni singolo candidato

Proclamazione alla carica di Consigliere (metodo D’Hondt) • Per l’assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale ponderata di ogni lista per 1, 2, 3, 4, 5... fino al numero di seggi da assegnare (10 per la Provincia di Grosseto) • Si ordinano i quozienti così ottenuti in modo decrescente e se ne considerano i primi 10; in caso di parità sia nelle cifre che decimali, fra due quozienti, si considera maggiore quello appartenente alla lista con la maggiore cifra elettorale; in caso di parità anche di quest’ultima si procede per sorteggio. • In ragione dei seggi spettanti per ogni lista, si proclamano eletti i candidati della medesima lista, in base alla graduatoria dei voti ponderati riportati da ciascuno • In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista ed in caso di ulteriore parità il candidato più giovane

10


PARTE SECONDA Conoscere la Provincia Il territorio Il territorio della provincia ha un’estensione di 4.505 chilometri quadrati di cui circa l’80% collinare, mentre la parte rimanente è per metà montuosa e per metà pianeggiante. Il Monte Amiata è la vetta più elevata della provincia (1.738 m). La zona costiera inizia a nord con il golfo di Follonica che arriva fino a Punta Ala e da lì prosegue fino all’altezza di Monte argentario. Da cala violina (situata poco prima di Follonica), inizia la costa maremmana che, da Monte Argentario fino a Capalbio, prende anche il nome di Costa d’Argento. La Costa d’Argento interessa i territori comunali di Monte Argentario, Orbetello e Capalbio, e si sviluppa dalle pendici meridionali dei Monti dell’Uccellina fino alla foce del fiume Chiarone al confine con il Lazio. All’interno, la pianura maremmana si trova al centro di un’area caratterizzata da colline e dal Monte Amiata, area che si pone in continuità con la conformazione del territorio senese. Tutto il territorio è caratterizzato da una bassa densità abitativa; basti pensare che dei 28 Comuni della Provincia di Grosseto, solo 2 superano i 15.000 abitanti (Grosseto e Follonica) e 19 non raggiungono la soglia dei 5.000 residenti. Il territorio dei Comuni della provincia in numeri 4.505 Kmq di territorio 80% del territorio collinare 1.738 m la vetta più elevata (Monte Amiata) 220.564 abitanti 28 Comuni 19 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 2 Comuni con più di 15.000 abitanti

11


L’Ente Provincia Il personale della Provincia consta di 465 unità di cui 6 dirigenti ed un segretario generale/direttore generale. Per dare un ordine di grandezza, la dimensione occupazionale che l’Ente Provincia di Grosseto ha sul territorio è paragonabile a quello che la FIAT Mirafiori ha sull’hinterland torinese. Infatti, su 220.564 abitanti della Provincia di Grosseto ben 465 lavorano in Provincia; dei 2.247.780 abitanti della Provincia di Torino (dati all’ultimo censimento), circa 5.000 lavorano nello stabilimento di FIAT Mirafiori. La Provincia, sotto questo punto di vista, è anche una rilevante fonte di occupazione per il territorio.

L’attuale dotazione ed organizzazione della Provincia di Grosseto L’attuale macrostruttura della Provincia di Grosseto, adottata nel novembre 2013, è la conseguenza adattiva a tutti i repentini cambiamenti, economici ed ordinamentali che hanno interessato le Province negli ultimi anni. Conseguente alla riduzione delle risorse disponibili ed al blocco del turn over, l’attuale macrostruttura prevede la riduzione dei livelli organizzativi passando da 3 (Dipartimenti, aree, servizi) a 2 (aree, servizi). Questo ha consentito di supplire ai dirigenti cessati dal servizio ricorrendo all’istituto dell’interim (assegnazione di 4 interim, con 11 aree / interaree a fronte dei dirigenti in servizio) tra figure dirigenziali rimaste. L’eliminazione dei dipartimenti, ha consentito anche il re-impiego delle risorse attribuite agli staff negli uffici delle aree, ridestinando le residue risorse al presidio dei servizi di base, quelli con output al cittadino. In altre parole è stato ridotto il numero delle persone addette ai c.d. servizi amministrativi interni a favore dei servizi al cittadino. Nella ridistribuzione delle funzioni fra le aree, alcune di esse sono state assegnate in modo più omogeneo rispetto alla precedente organizzazione, ricomponendo sotto la responsabilità di un unico dirigente parti di procedimenti prima disgiunti (come ad esempio nella materia del demanio ed in quella della forestazione/aree protette) oppure costituendo ed accentrando più uffici: è il caso dell’ufficio unico gare ed ufficio unico entrate. La costituzione di uffici unici a livello provinciale, in particolare quello relativo alle gare ed al provveditorato, oltre a sortire quale effetto immediato l’ottimizzazione dei processi interni, ha consentito di proiettare l’Ente sin dal 2013, in quell’ottica di area vasta attualmente richiesta alle Province. La struttura è quindi già pronta per svolgere alcune delle funzioni di coordinamento nei confronti dei Comuni previsti dalla legge Delrio. E’ da intendersi con la stessa finalità anche la previsione nella macro di Ente di un’area dedicata al supporto ai Comuni e alle imprese che assume su di sé la massima attualità e strategicità collegata alla nuova mission della Provincia quale Ente di area vasta.

12


13


L’attuale organizzazione della Provincia è stata inoltre pensata per sostenere (anche in virtù dei nuovi controlli attivabili dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dalla Corte dei Conti e dei nuovi obblighi di referto) l’applicazione di tutta la normativa di recente emanazione in ambito di controllo, anticorruzione e trasparenza. Tale previsione comporta il potenziamento degli strumenti atti a garantire accessibilità e trasparenza (web, protocollo, informatizzazione), stabilendo anche a livello regolamentare ruoli e procedure da adottare. Analogamente, sul fronte del sistema dei controlli, la nuova macro ha in sé i presupposti perché a livello di micro-organizzazione possa essere ben organizzato il sistema dei controlli interni, rafforzando le fasi di programmazione, rendicontazione e controllo anche nei confronti delle società partecipate. Il presidio del sistema dei controlli e degli adempimenti in ambito di trasparenza è agevolato dalla ridefinizione e rafforzamento del rapporto gerarchico tra il livello dirigenziale ed il Segretario/ Direttore Generale. L’attuale organizzazione consente il presidio diretto ed agevole di tutta l’attività amministrativa, anche grazie all’informatizzazione del protocollo e di fascicolazione procedimentale che consentirà, a pieno regime, di verificare lo stato di tutti i processi e procedimenti amministrativi in corso. La previsione a livello regolamentare della nuova connotazione e poteri del Segretario / Direttore generale fa gravare su quest’ultimo un articolato sistema di responsabilità sostenute da un adeguato dimensionamento organizzazione e funzionale. In particolare la riproposizione, da parte del legislatore, di attribuzioni di controllo e referto in capo al Segretario generale servono ad incardinare in tale figura poteri di matrice ed interesse “statale” e conseguenti obblighi di diretto intervento sostitutivo in presenza di attività o atti illegittimi. Per questo motivo sono ricondotte al Segretario generale le funzioni di prevenzione della corruzione (compresa la formazione del personale quale strumento di cui il responsabile dell’anticorruzione deve avvalersi) e di garanzia della trasparenza. Quale azione di prevenzione della corruzione, sono state poste le condizioni per la rotazione del personale (dirigenziale e non). Questo è un obiettivo di non poco conto se si considera la riduzione del personale dirigenziale, ma che diventa l’azione più importante fin’ora realizzata presso la Provincia di grosseto di ridefinizione degli incarichi dirigenziali, secondo una logica di discontinuità col passato. Infatti, il necessario accorpamento di più funzioni sui dirigenti rimasti verrà coniugata con l’obbligo (imposto per legge) di ruotare i dirigenti negli incarichi, in special modo ove le necessità organizzative, periodi di lunga permanenza nello stesso incarico lo richiedano e le competenze presenti lo permettano. Ciò consente al Presidente della Provincia la prioritaria valutazione di quelle esigenze sulle aspettative dirigenziali collegate al curriculum vitae. In altre parole, ove la turnazione e l’organizzazione lo richiedano e le competenze presenti lo permettano, ai dirigenti potrà esser chiesto di assumere ulteriore e/o cambiare radicalmente incarico. Le funzioni che sono invece state organizzate in modo trasversale, a matrice, sono la Protezione Civile (facente riferimento all’Inter area Politiche del patrimonio e protezione civile) ed i principali obiettivi strategici di sviluppo sostenibile GAC, Polo tecnologico, polo dell’agricoltura, ora affidati direttamente alla direzione generale.

14

La presenza di queste due unità di progetto, oltre a significare la partecipazione di personale appartenente alle varie aree dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi assegnati, mette in evidenza come tali attività sono presidiate attraverso l’utilizzo di tutto il personale necessario della Provincia, seppur attribuito a dirigenti diversi. Per questo motivo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative per la loro realizzazione, sono state comunque poste sotto il Presidente della Provincia.


Anche la previsione di quattro inter - aree, così come delle due unità di progetto sopra menzionate, rientra nel modello matriciale dell’organizzazione; la caratteristica delle Inter – aree è infatti quella di essere preposte allo svolgimento di funzioni che interessano tutte le aree dell’Ente. Sono inter – aree dell’Ente: Politiche del Patrimonio e Protezione civile, cui fanno capo la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare, la gestione delle partecipazioni dell’Ente, il provveditorato e l’ufficio unico gare, sia per gli acquisti di beni, servizi e forniture che per l’affidamento di lavori pubblici; Segreteria Generale e affari generali, che si occupa della redazione di regolamenti e statuto, svolge funzioni di segreteria degli organi istituzionali, di protocollazione e gestione dell’archivio, organizza i servizi di portineria; Risorse umane, cui compete la gestione giuridica ed economica del personale e dei rapporti di lavoro Bilancio e servizi finanziari, cui spetta l’attuazione delle politiche di bilancio per una sana gestione finanziaria, la gestione e controllo di spese ed investimenti, la gestione unica delle entrate della Provincia, la gestione di spese economati, della tesoreria e della cassa. Non rientra nelle inter – aree dell’Ente in quanto funzione riconducibile direttamente al Presidente della Provincia, la Polizia Provinciale che svolge attività di vigilanza in materia di: venatoria e ittica, viabilità provinciale, strutture turistiche, agenzie di viaggi, difesa della flora e della fauna, difesa dell’ambiEnte (acqua, aria, suolo, rifiuti), pianificazione territoriale, urbanistica e difesa del suolo ed altre materie previste in regolamenti e ordinanze emanate dagli organi provinciali. Svolge inoltre funzioni di polizia amministrativa locale, polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e di coordinamento delle GAV e GVV. Di seguito si riportano inoltre le principali funzioni delle aree di line previste dalla vigente macrostruttura: Pianificazione e gestione territoriale: Pianificazione territoriale, gestione degli strumenti urbanistici, pianificazione di settore, assetti idrogeologici, SIT, cartografia, progetti strategici (Corridoio tirrenico, rete dei porti, ecc.), caccia e pesca. Ambiente: Monitoraggio ambientale, rifiuti, bonifiche e scarichi, energia ed elettrodotti Sviluppo rurale e turismo: Programmi, progetti, finanziamenti e investimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nell’ambito del Distretto Rurale d’Europa, valorizzazione dei prodotti, marketing e cooperazione, interventi nei territori rurali, supporto alle imprese agricole e controllo, aree protette e forestazione, governance del sistema dell’offerta e della promozione turistica e della valorizzazione dei beni culturali ai fini dello sviluppo del territorio provinciale, sviluppo dei progetti di marketing territoriale, cooperazione europea e sviluppo dei progetti comunitari; Servizi a Comuni e imprese:Politiche attive del lavoro e gestione dei centri per l’impiego,coordinamento rete SUAP, sostegni e servizi per la qualificazione, il consolidamento, l’internazionalizzazione e lo sviluppo del sistema delle imprese, statistiche istituzionali, politiche attive per le attività produttive, programmi, progetti, investimenti per lo sviluppo locale, protocolli di intesa con altri EE.LL., servizi ai Comuni. Lavori e Servizi Pubblici: Gestione viabilità provinciale e patrimonio stradale, grandi opere e infrastrutture, trasporto pubblico locale, gestione parco auto dell’Ente, difesa del suolo, idraulica e bonifica, demanio idrico, concessioni stradali, mobilità e trasporti, edilizia e manutenzioni, espropri, progettazione.

15


Servizi alla persona: pari opportunità e politiche di genere, educazione permanente degli adulti, formazione professionale, istruzione, diritto allo studio e università, valorizzazione del patrimonio storico-artistico, governance delle reti delle attività culturali e dello spettacolo, terzo settore e no profit, politiche interculturali e della solidarietà, promozione cultura e pratica sportiva, politiche sociali, attività di controllo e certificazione della spesa. Oltre alle aree ed inter – aree sopra rappresentate, la Provincia In termini di personale, si ricorda che per le Province, oltre alla riduzione della spesa di personale, è stato disposto il blocco del turn over. In particolare l’art. 16 del d.l. 95/2012 ha disposto l’applicazione per gli Enti Locali delle disposizioni del comma 8, che prevede l’emanazione di un DPCM con il quale saranno stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione della dotazione organica, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente, ed in base ai quali sarà determinata la media nazionale del personale in servizio; lo stesso art. 16 ha sancito altresì che “nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto … divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di tali disposizioni il personale della Provincia di Grosseto, dal 01/01/2012 alla data odierna, si è ridotto di 57 unità (da 522 dipendenti agli attuali 465), e di ben 72 unità dall’anno 2009 (da 537 a 465 dipendenti).

Andamento del numero di dipendenti della Provincia di Grosseto periodo 2009 – 2014

16


Stabilità delle risorse fra tagli e blocco del turn over

Nonostante i tagli alle risorse che hanno interessato i bilanci provinciali degli ultimi anni, la Provincia di Grosseto è riuscita a mantenere le risorse disponibili su valori che, nonostante il trend abbastanza irregolare di crescita, risultano negli ultimi tre anni addirittura superiori a quelli del 2009 e del 2010. Questo è stato possibile grazie ad una forte azione di spending review, riduzione delle spese di funzionamento e personale e di riaccertamento dei residui oltre che di efficienza nell’accertamento delle entrate. Per tal via è stata compensata, almeno in parte, la riduzione dei trasferimenti da parte di Stato e Regione, consentendo di mantenere i servizi al cittadino e gli investimenti programmati.

17


Tuttavia, arrivati all’anno 2014, i tagli alle risorse unitamente ai vincoli del patto di stabilità hanno comportato che il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016 sia stato redatto con la previsione di un saldo finanziario orientato a rispettare il patto per il 2014, ma tale obiettivo deve essere ancora garantito per gli anni 2015 e 2016. Nonostante, il D.L. 35/2013 e la legge di stabilità 2014 abbiano concesso alle Amministrazioni alcuni “spazi finanziari”, l’andamento gestionale al 30/09/2014 presenta un quadro di forte criticità. Peraltro, le incognite e l’incertezza sul futuro delle Province “pesano” sulla situazione andando ad aggravare il quadro complesivo. In particolare, nel corso del 2014, il D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 ha confermato il contenuto del D.L. 90/2014 che prevedeva il contributo alla finanza pubblica da parte delle Province. Le proiezioni da parte di UPI nazionale circa l’impatto sui bilanci della manovra sopra richiamata ha fatto sì che, in considerazione della gravità della situazione stessa, il Ministero abbia richiesto a tutti gli Enti interessati una rilevazione di dati finanziari (due diligence) con l’obiettivo di presentare in modo veritiero l‘andamento della finanza provinciale nel periodo 2011 – 2013 in termini di entrata e di spesa e di valutare la sostenibilità del concorso delle Province e delle Città Metropolitane alla riduzione della spesa pubblica di cui all’art. 47 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014, sempre in termini di equilibri finanziari di competenza e di cassa e connesso vincolo di cui al patto di stabilità interno, nel periodo 2014 – 2015. Le prime proiezioni effettuate da UPI su quanto trasmesso dalle Province con la due diligence confermano la situazione di estrema criticità sui bilanci provinciali.

18


PARTE TERZA Primi adempimenti Statuto, regolamenti e modalità di funzionamento Così come previsto dalla l. 56/2014, art. 1 comma 81, il Consiglio (composto da 10 membri), una volta eletto, svolge le funzioni relative a tutti gli atti preparatori ed alle modifiche statuarie conseguenti all’entrata in vigore della legge 56/2014 ed all’elezione dei nuovi organi provinciali. Il Consiglio deve proporre tali modifiche all’Assemblea dei Sindaci che ha il compito di approvarle entro il 31/12/2014. Per adottare lo Statuto, così come eventuali successive modificazioni allo stesso, l’Assemblea ha necessità di voti pari almeno ad un terzo dei Comuni compresi nella provincia e alla maggioranza della popolazione complessivamente residente (Legge 56/2014 art. 1 comma 55) Nel caso in cui le modifiche allo Statuto non siano ancora state approvate al 30/06/2015, si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Lo Statuto può prevedere ulteriori funzioni da attribuire al Presidente ed al Consiglio provinciale rispetto a quelle che la legge già conferisce loro e dispone in merito ai poteri propositivi, consultivi e di controllo attribuiti all’Assemblea dei Sindaci (legge 56/2014 art. 1 comma 55). Oltre allo Statuto, occorrerà che il Consiglio approvi nuovi regolamenti in ordine al funzionamento degli organi provinciali e, sulla base degli esiti della fase di riordino delle funzioni prevista dalla L.56/2014 art. 41 comma 89, sarà necessario riorganizzare l’Ente con relativa approvazione di un nuovo regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi. Si rammenta che in base alla Legge n. 56/2014 il Presidente ed i Consiglieri provinciali entrano in carica dalla proclamazione degli eletti (13/10/2014) e pertanto nel pieno dello loro competenze. Fin qui lo scarno quadro normativo (Legge n. 56/2014) predisposto per le Province, non sufficiente a regolamentare il normale funzionamento del nuovo Ente, pertanto, in prima battuta, sarà necessario, ove possibile, far riferimento in via analogica al TUEL, anche perché “la Provincia” non risulta ancora abrogata dalla Carta Costituzionale e pertanto viene ancora annoverata tra gli enti locali territoriali quale forma di governo “necessaria”, al pari di Regioni e Comuni! In ordine ai primi adempimenti post elezioni, il D.Lgs. 267/2000 (TUEL) prevede (ove applicabile): - Convocazione, da parte del Presidente della Provincia (art. 40 comma 4) della prima seduta del Consiglio entro il decimo giorno (termine perentorio) dalla proclamazione degli eletti da tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art.40, comma 1). In ordine a tale seduta, si fa presente che il vigente statuto provinciale prevede all’art. 18 che la stessa sia presieduta dal Consigliere anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio, da effettuarsi nella stessa seduta. Sono pertanto adempimenti della prima seduta: 1) la convalida degli eletti (art. 41, comma 1); 2) il giuramento di fedeltà alla Costituzione Italiana da parte del Presidente della Provincia (art. 50, comma 11);

19


3) l’elezione del Presidente del Consiglio (art. 39, comma 1, del TUEL e art. 19, comma 1, del vigente statuto provinciale); 4) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni ( art. 42, comma 2, lettera m, e art. 50, comma 8, del TUEL e art. 18 del vigente statuto provinciale) In riferimento alla convalida degli eletti, taluni autori (Luigi Oliveri) ritengono che non sia necessaria in quanto propria di un’elezione diretta da parte dei cittadini; nel caso delle elezioni di secondo grado è sufficiente l’accertamento del possesso dei requisiti per l’elettorato passivo. Di diverso avviso è invece l’Unione delle Province Italiane che ha inserito tale adempimento fra quelli cui ottemperare (cfr. resoconto della riunione del Coordinamento dei Segretari Provinciali del 2 ottobre u.s.). Il giuramento, invece, è considerato atto necessario, dato che la configurazione del Presidente della Provincia come organo di secondo grado non è ragione sufficiente per esimersi dal giuramento. Per quanto concerne la definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, adempimento previsto nella prima seduta, è vigente (non abrogato) il potere del Presidente e del Consiglio di cui all’art. 50 TUEL.Tuttavia è evidente che non v’è corrispondenza tra il vecchio Consiglio provinciale e quello nuovo. Tra gli adempimenti cui il Consiglio dovrebbe provvedere nella seconda seduta sulla base delle previsioni del D.Lgs. 267/2000 e del vigente statuto provinciale si ricordano: 1) nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni da effettuarsi entro 45 gg. dalla prima seduta del Consiglio (art. 50, comma 9); 2) presentazione delle Linee Programmatiche entro 60 gg. dalla prima seduta (art. 46, comma 3, e art. 21 Statuto); 3) nomina dei componenti delle commissioni consiliari (art.28 Statuto). La composizione e l’attività delle commissioni è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 4) designazione dei membri delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali di competenza ai sensi dell’art. 18, L. 1058/1947. La presentazione delle Linee Programmatiche spetta al Presidente della Provincia. Dubbio è se l’approvazione spetti al Consiglio o all’Assemblea dei Sindaci.

I nuovi organi della Provincia e modalità di funzionamento Ai sensi dell’art. 1 comma 54 della L. 56/2014, sono organi delle Province: a) il Presidente della Provincia; b) il Consiglio provinciale; c) l’Assemblea dei Sindaci. Il Presidente della Provincia Il Presidente della Provincia resta in carica quattro anni (Legge 56/14 art. 1 comma 59)

20

Ruolo e poteri - Rappresenta l’ente - convoca e presiede il Consiglio provinciale - convoca e presiede l’Assemblea dei Sindaci - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti - esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. (Legge 56/14 art. 1 comma 55)


Il Presidente eletto decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco e può nominare un Vicepresidente fra i Consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest’ultimo. Il Presidente può altresì assegnare deleghe a Consiglieri provinciali nel rispetto del principio di collegialità e secondo le modalità previste nello statuto (Legge 56/14art. 1 commi 65 e 66).La previsione di tale potestà di delega è tuttavia demandata nella sua concreta applicazione alla approvazione del nuovo Statuto. La Delrio tuttavia dà precise indicazioni in merito al rispetto del principio di “collegialità” che dovrebbe uniformare il sistema delle deleghe ma di difficile interpretazione facendo parte del Consiglio anche componenti delle Minoranze, ovvero di Consiglieri eletti nelle liste dell’opposizione, ma considerabili tali sono con riferimento ai vari consigli comunali di provenienza! Va da sé che, considerato che il Presidente viene eletto senza alcun collegamento ad un lista, non è propriamente possibile individuare una maggioranza ed una minoranza all’interno del Consiglio e dell’Assemblea. Il Consiglio Il Consiglio è composto da: - il Presidente della Provincia - 10 consiglieri (Legge 56/14art. 1 comma 67) I Componenti del Consiglio provinciale di Grosseto sono pertanto 10. Il Consiglio provinciale resta in carica due anni (Legge 56/14art. 1 comma 68) Ruolo e poteri: - È l’organo di indirizzo e controllo - propone all’assemblea lo statuto - approva regolamenti, piani, programmi - approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia - esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. - adotta, su proposta del Presidente, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere dell’Assemblea dei Sindaci della Provincia - approva in via definitiva i bilanci dell’Ente previo parere dell’Assemblea dei Sindaci con i voti -che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (Legge 56/14 comma 55) L’Assemblea dei Sindaci L’Assemblea dei Sindaci e’ costituita dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla provincia. (Legge 56/14art. 1 comma 67) Ruolo e poteri: - Ha poteri propositivi, consultivi e di controllo secondo quanto disposto dallo Statuto - adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente (Legge 56/14art. 1 comma 55)

21


22


PARTE QUARTA La nuova Provincia Le nuove funzioni delle Provincia ex Delrio: funzioni fondamentali, delegate e convenzionate Alle Province quali enti di area vasta vengono attribuite dall’art. 1 della legge 56/2014 sia funzioni fondamentali (comma 85), che funzioni da esercitarsi d’intesa con i Comuni (comma 88). Oltre a queste la legge Delrio prevede che Stato e Regione possano attribuire alle Province ulteriori funzioni nel rispetto dell’art. 118 della Costituzione, mediante il riordino di quelle attualmente attribuite alle Province (commi 89 e seguenti). Funzioni fondamentali delle Province - pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonchè tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; - pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonchè costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; - programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; - raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; - gestione dell’edilizia scolastica; - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. (L. 56/2014, art. 1 comma 85) Ulteriori funzioni per le Province montane - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; - cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. (L. 56/2014, art. 1 comma 86) Funzioni da esercitarsi in accordo con i Comuni - - - -

predisposizione dei documenti di gara; stazione appaltante; monitoraggio dei contratti di servizio; organizzazione di concorsi e procedure selettive.

(L. 56/2014, art. 1 comma 88)

23


Come verrà analizzato in seguito, su tali tipologie di funzioni si è già espresso il Consiglio provinciale in data 29 aprile u.s. individuando le materie che potranno essere oggetto di convenzioni con i Comuni. Il comma 89 prevede inoltre che Stato e Regioni attribuiscano alle Province funzioni ulteriori rispetto al comma 85 ed 88 in attuazione dell’art. 118 della Costituzione e per conseguire, quali finalità, l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle unioni di Comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Il processo di riordino di cui al comma 89 è appena iniziato, nonostante il comma 91 prevedesse che le funzioni oggetto di riordino dovessero essere individuate da Stato e Regioni, mediante accordo sancito in conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 56/2014. L’accordo previsto dal comma 91 è stato approvato in Conferenza Unificata lo scorso 11 settembre, così come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anch’esso previsto dalla legge 56/2014 (comma 92) e con il quale dovevano essere stabiliti i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti e dovevano essere date disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. Relativamente alle funzioni, il DPCM individua le funzioni amministrative oggetto di riordino in materie di competenza statale, mantenendone la competenza in capo alle Province.

Funzioni di competenza statale attribuite alle Province come Enti di area vasta

- in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla delimitazione dell’ambito territoriale e sub -comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i Comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di un terzo dei Consiglieri comunali dei medesimi Comuni, di cui all’art. 3, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle Province in cui siano presenti i gruppi linguistici tutelati, nell’ambito delle disponibilità di bilancio delle stesse, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche, di cui all’art. 14 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - in materia di tutela delle minoranze, le funzioni relative alla possibilità di istituire appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali, di cui all’art. 16 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (art. 6, comma 1 DPCM 11/09/2014)

Relativamente al riordino delle funzioni di competenza regionale invece, nell’Accordo approvato in Conferenza Unificata Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province sono necessariamente differenziate da Regione a Regione; per questo motivo si prevede l’istituzione, presso ciascuna Regione, di Osservatori regionali per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte di riallocazione delle stesse presso il livello di governo più adeguato.

24


Gli Osservatori regionali si riferiscono ad un Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verso il quale fanno affluire costantemente le informazioni necessarie a quest’ultimo per monitorare il livello di attuazione della legge 56/2014.

Riordino ed eventuale riattribuzione delle funzioni di competenza regionale Avverrà al termine della ricognizione delle funzioni amministrative provinciali da parte degli Osservatori Regionali (punto 13 lettera b) dell’accordo siglato in Conferenza Stato – Regioni l’11/09/2014)

La Regione Toscana ha costituito l’Osservatorio Regionale, previsto dal punto 13, lettera b), dell’Accordo tra Stato e Regioni, sancito nella seduta della Conferenza unificata dell’11 settembre 2014 con delibera di Giunta Regionale n. 807 del 29/09/2014. In tale delibera vengono stabiliti componenti e ruolo dell’Osservatorio.

I componenti dell’Osservatorio Regionale toscano a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede; b) l’Assessore competente ai rapporti con gli enti locali, che lo presiede in assenza del Presidente; c) il Sindaco della Città metropolitana di Firenze, o il Consigliere della Città metropolitana da lui delegato; d) i Presidenti delle Province toscane, o i Consiglieri provinciali da loro delegati; in caso di gestione commissariale, la Provincia è rappresentata nell’Osservatorio dal Commissario in carica; e) il Presidente dell’ANCI Toscana, o suo delegato; f ) il Presidente dell’UPI Toscana o suo delegato. Alle sedute dell’Osservatorio partecipano altresì gli Assessori regionali competenti nelle materie di cui all’ordine del giorno. (DGR n.807 del 29/09/2014)

Principali competenze dell’Osservatorio Regionale toscano Su proposta della Giunta regionale, l’Osservatorio: - svolge attività di impulso e di coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato; - effettua la validazione della mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni, di cui all’articolo 2 del DPCM. L’Osservatorio è consultato sulle proposte di legge regionale concernenti il riordino delle funzioni, prima della loro adozione da parte della Giunta. (DGR n.807 del 29/09/2014 – All. A)

25


Il nuovo modello di area vasta Le funzioni attribuite alle Province dalla L.56/2014 sono prevalentemente funzioni di area vasta che secondo la lettura fornita dal Prof. Merloni2, sono quelle funzioni non attribuibili ad un Comune per la sua “portata territoriale” (pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, ecc.) e tutte quelle che si configurano come funzione di coordinamento nei confronti dei Comuni del territorio (e non fra Comuni). Alle Province viene tuttavia richiesto anche lo svolgimento di funzioni di prossimità (autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, edilizia scolastica, ecc.). Nel panorama italiano ed europeo, l’unico modello di area vasta in grado di assolvere contemporaneamente alle due funzioni è quello dell’area metropolitana, così come era disciplinata agli articoli 22 e 23 del TUEL prima che l’art. 18 del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012 n.135, poi dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 19 luglio 2013, n. 220. Il TUEL definiva aree metropolitane quelle zone comprendenti un Comune capoluogo ed insediamenti limitrofi con cui intercorrono rapporti di stretta integrazione territoriale e relativi ad attività economiche, servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

Nelle parti di territorio non coperte dalla Città metropolitana, le Province potrebbero quindi – per continuità ed omogeneità – proporsi come gestori dell’area vasta metropolitana.

La sfida per il futuro Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. (L. 56/2014, art. 1 comma 3) La Provincia è dunque un Ente di area vasta. Questo è forse l’unico punto fermo della riforma istituzionale e di quella costituzionale ancora in fieri. In attesa della definizione di quest’ultima, che prevede l’abolizione del termine “Provincia” dalla Carta Costituzionale, lo stesso Accordo sancito in conferenza unificata Stato – Regioni si riferisce alle Province con il nome “enti di area vasta”, dichiarando tale scelta al punto 1 dello stesso accordo “Al fine di procedere al riordino delle funzioni fondamentali delle Province (di seguito, enti di area vasta)…..”. Nello stesso accordo non ci si preoccupa invece di ridenominare le città metropolitane: “Nel processo di riordino Stato e Regioni si impegnano al rispetto ed alla valorizzazione delle funzioni fondamentali delle città metropolitane e degli enti di area vasta come definite dai commi 44 e 85 dell’art. 1 della Legge”. Il ruolo di Ente di area vasta non è nuovo per la Provincia di Grosseto; basta pensare ai temi della pianificazione territoriale, dell’ambiente, alla viabilità, mobilità, ecc. Ma la Provincia di grosseto non è nuova nemmeno al proprio ruolo di coordinamento nei confronti dei Comuni sulla base di rapporti convenzionati: all’interno delle funzioni attualmente assegnate, essa svolge già infatti questo tipo di attività sulla base di rapporti convenzionati, ad esempio in ambito di 2 - Gli enti intermedi in Europa e la Carta europea delle autonomie locali - Francesco Merloni, Ordinario di diritto amministrativo – Università di Perugia e Presidente onorario del Gruppo di esperti indipendenti sulla Carta europea delle autonomie locali (Consiglio d’Europa) – 3 ottobre 2013

26


rete cablata e wifi, di sportelli per le attività produttive “SUAP”, di rete museale e di cultura in genere. Sulla base di quanto previsto dalla legge Delrio e dall’accordo in conferenza Stato Regioni, uno dei punti di sviluppo del ruolo di Ente di area vasta la Provincia dovrà trovarlo proprio nell’attività convenzionale nei confronti dei Comuni.

Le funzioni previste per “la Provincia dei Comuni” - raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali (L. 56/2014, art. 1 comma 85 lettera d) - predisposizione dei documenti di gara, - stazione appaltante, - monitoraggio dei contratti di servizio - organizzazione di concorsi e procedure selettive. (L. 56/2014, art. 1 comma 88) Con riferimento alle funzioni di cui all’art. 1, comma 88, della Legge 56/2014, Stato e Regioni convergono sull’esigenza di favorire, per conto dei Comuni, l’esercizio da parte degli Enti di area vasta e delle città metropolitane delle funzioni individuate nel medesimo comma 88 nonché in generale quella, individuata come fondamentale dall’art. 1, comma 85 lett. D) della Legge, di assistenza tecnico – amministrativa agli enti locali (Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni 11/09/2014) Il supporto ai Comuni potrà sostanziarsi sia mediante l’erogazione diretta di servizi (anche in modo convenzionale) sia, come già sperimentato, in modo “informale” attraverso il trasferimento di best practices e gruppi di lavoro. Su tale punto si è già espresso anche il Consiglio provinciale con la delibera n. 29 del 29/04/2014 avente ad oggetto: Atto di indirizzo per l’erogazione di servizi ai Comuni del territorio della Provincia di Grosseto ai sensi dell’art. 1 comma 88 della legge 07 aprile 2014 n.56 (Legge Delrio). Con tale deliberazione il Consiglio, tenendo conto che la Provincia, all’interno delle funzioni ad essa assegnate, svolge già attività di coordinamento nei confronti dei Comuni sulla base di rapporti convenzionati, in particolare in ambito di rete cablata e wifi, valutazione ambientale strategica, pianificazione territoriale, sportelli per le attività produttive “SUAP”, rete museale e cultura, dà indirizzo al Presidente ed alla Giunta provinciale affinché la Provincia, in conformità a quanto previsto dalla L.56/2014 ed in continuità con i tavoli di lavoro già avviati, prosegua e consolidi l’esercizio del proprio ruolo di coordinamento in area vasta nei confronti dei Comuni del territorio.

27


Materie oggetto di coordinamento da parte della Provincia nei confronti dei Comuni del territorio - ufficio per i Procedimenti Disciplinari; – organismi di Valutazione; – formazione ed informazione in materia di controlli, trasparenza ed anticorruzione; – stazione unica appaltante e ufficio gare; – comunicazione ed ufficio stampa; – avvocatura e consulenza giuridica; –conservazione sostitutiva documentale; –organizzazione di concorsi e procedure selettive; –formazione ed aggiornamento nell’ambito del Polo della conoscenza di cui alla RPP 2014/2016 –servizi informatici; –pianificazione territoriale comunale –cartografia, web e gis –assistenza alla progettazione e rendicontazione in ambito di progetti comunitari (DCP n.29/2014) Il Consiglio Provinciale ha quindi demandato alla Giunta la valutazione di ulteriori materie sulle quali, in continuità con il percorso avviato, esercitare funzioni di coordinamento nei confronti dei Comuni del territorio anche su istanza di questi ultimi. A seguito di tale deliberazione il Presidente, quale Organo facente funzioni del Consiglio Provinciale ha approvato con DCP n.45 del 07/08/2014 lo schema di convenzione per l’erogazione in avvalimento delle attività e dei servizi della Provincia di Grosseto a favore dei Comuni ed Unioni di Comuni del territorio provinciale. Sulla base di quanto deliberato, sono stati predisposti schemi convenzionali specifici per i servizi di avvocatura e di ufficio stampa. Per ulteriori elementi a supporto dell’idea di area vasta e di Provincia dei Comuni qui rappresentata si rimanda alla pubblicazione della direzione generale “La Provincia dei Comuni – Manuale per il cambiamento”, presentata ai Comuni del territorio, unitamente al ruolo della nuova Provincia ed agli schemi convenzionali, in occasione dell’iniziativa “La Provincia dei Comuni” svoltasi in sala Pegaso in data 25 luglio 2014.

Buon lavoro!!

28



l a o

t o v l a

d

p u t r a t s o ll


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.