Come fondare una cooperativa

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Indice: Introduzione Parte 1 PERCHE’ LA COOPERATIVA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

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Che cos’è una cooperativa I principi cooperativi Carattere democratico della cooperativa La funzione sociale della cooperazione Le tipologie di cooperative

Parte 2 LA SCELTA IMPRENDITORIALE

2.1 :: La scelta imprenditoriale – Creazione di impresa 2.2 :: La scelta dei soci 2.3 :: Come si costituisce una cooperativa

Parte 3 LA GESTIONE DELL’IMPRESA COOPERATIVA 3.1 3.1.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 3.7

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Organi sociali dell’Impresa cooperativa Forme di governo previste dalle nuove norme sul diritto societario Impegni e diritti dei soci Ammissione, recesso, esclusione del socio L’ammissione Il recesso L’esclusione Le categorie di socio Soci ordinari Soci sovventori, soci di partecipazione, soci finanziatori Soci volontari Capitalizzazione dell’impresa cooperativa La distribuzione degli utili Il ristorno


3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

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Quanto rischiano i soci per i debiti contratti dalla società ? Aspetti contabili, fiscali e sociali Il bilancio d’esercizio La vigilanza Il bilancio sociale

Parte 4 FINANZIAMENTI ALLA CREAZIONE DI IMPRESA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

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Il finanziamenti a breve termine Il prestito da soci Il finanziamento a medio/lungo termine I finanziamenti agevolati: tipologie di contributi Finanziamenti per cooperative

Parte 5 “VOLETE COSTITUIRE UNA COOPERATIVA?” Parte 6 ALLEGATI

6.1 :: Test di valutazione dei blocchi alla creazione di impresa 6.2 :: Letture Utili 6.3 :: Siti utili


Essere imprenditore significa saper trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale realistico e realizzabile. L’impresa cooperativa costituisce oggi una delle modalità più efficaci per l’inserimento nel mondo del lavoro e la crescita professionale. Molte idee però non riescono a trovare una concreta attuazione ed aspiranti imprenditori incontrano difficoltà, a volte non previste, nel dare forma ad un progetto. Con questa guida ci proponiamo quindi due obiettivi: 1. suscitare il vostro interesse nei confronti dell’impresa cooperativa, intesa come opportunità in

più, come strumento imprenditoriale con cui organizzare il vostro lavoro in maniera autonoma ed autogestita, ma allo stesso tempo in forma associata e partecipata; 2. fornirvi le informazioni essenziali relativamente alle caratteristiche distintive di questo modello

di impresa, alle modalità di gestione e agli strumenti finanziari finalizzati al suo start up e alla sua crescita. La società cooperativa è essenzialmente due cose: • una società, • un’impresa.

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Essa nasce e si sviluppa per volontà di più persone che intendono soddisfare gli stessi bisogni e perché persegue un fine sociale ed economico. Possiamo quindi definire la cooperativa un’impresa nella quale l’importanza del fattore “umano” prevale su quella del “capitale”, alla cui base sta la comune volontà dei suoi componenti di tutelare i propri interessi di soci, siano essi imprenditori, lavoratori, consumatori ecc. La guida è strutturata in quattro parti: la prima parte è dedicata alla cooperativa come scelta di una modalità di lavoro diversa, la scelta di questa forma societaria piuttosto che un’altra; - la seconda parte è dedicata alla scelta imprenditoriale e fornisce alcune indicazioni in merito alla costituzione della società cooperativa; - la terza parte riguarda la gestione dell’impresa; - la quarta parte analizza le principali fonti di finanziamento per la creazione dell’impresa. -

Troverete poi tra gli allegati alcuni documenti che vi possono essere utili, quali un questionario di valutazione imprenditoriale, indirizzi utili a cui rivolgervi per reperire ulteriori informazioni, letture per approfondire i temi trattati, o ancora una breve scheda sintetica sulle possibilità di finanziamento per le nuove imprese. A conclusione della guida troverete in fine un cd-rom contenente, oltre ai testi già presenti in questo opuscolo, tutti i riferimenti legislativi necessari ed alcuni esempi di statuto. Molte delle cose contenute nelle pagine seguenti le avrete già sentite o lette. Questa volta però vi chiediamo di porre maggiore attenzione alle parole che vengono utilizzate ed al loro significato. Ed ora buona lettura!

Come costituire una Cooperativa


PARTE 1: PERCHE’ LA COOPERATIVA


1.1) Cos’è una cooperativa “Una cooperativa è un gruppo di persone che persegue comuni scopi, economici, sociali ed educativi, mediante lo spirito imprenditoriale”

(CHARLES GIDE, 1847-1932, cooperatore francese)

La cooperativa è un’organizzazione autonoma di persone che si uniscono per rispondere insieme a comuni esigenze economiche, sociali e culturali, attraverso la costituzione di una società avente scopo mutualistico, democraticamente amministrata. (Art. 2511 Codice Civile) Le cooperative si fondano sui valori dell’ autosufficienza, dell’auto-responsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’equità e della solidarietà. Fedeli allo spirito dei padri fondatori, i soci delle cooperative aderiscono ai valori etici dell’onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell’ altruismo.Il valore sociale della cooperazione è riconosciuto dalla Costituzione della Repubblica Italiana, il cui art. 45 così recita: La società cooperativa è assimilata per certi versi alla società di capitali (nasce per svolgere un’attività economica consistente nella produzione di beni e servizi destinati al mercato, mediante l’organizzazione e la trasformazione dei fattori produttivi impiegati), ma se ne discosta decisamente per quanto riguarda le finalità perseguite. Essa non ha scopo di lucro, ma finalità mutualistica, consistente nella soddisfazione dei bisogni del socio Come costituire una Cooperativa


Perché la Cooperativa

derivanti dal disporre di beni o servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Sono società cooperative a mutualità prevalente (Art. 2512 Codice Civile), in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Inoltre, esse devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti le cosiddette “clausole mutualistiche” (Art. 2514 Codice Civile) che ne caratterizzano l’ordinaria gestione. I rapporti tra i soci devono essere improntati nel rispetto del principio di parità di trattamento. (Art. 2516 Codice Civile) Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. Tuttavia può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche (nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici) e la società segue quale riferimento le norme della società a responsabilità limitata (s.r.l.). Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. (Art. 2522 Codice Civile) Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ma è variabile. Ne consegue che l’aumento e la diminuzione dello stesso per effetto dell’ammissione di nuovi soci od il recesso di quelli esistenti, così come la semplice variazione dovuta a sottoscrizione di nuove quote, non comporta modificazione dell’atto costitutivo. (Art. 2524 Codice Civile) Il capitale sociale può essere suddiviso in azioni (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa delle Società per Azioni – S.p.a.) o quote (qualora la cooperativa faccia riferimento alla normativa delle Società a Responsabilità Limitata – S.r.l.). (Art. 2525 Codice Civile) • Nel primo caso il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro. Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi centomila euro. • Nel secondo caso il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro né supe10

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riore a centomila euro. I predetti limiti massimi non si applicano nel caso di: conferimenti di beni in natura o di crediti; di aumento determinato dalla rivalutazione del capitale mediante distribuzione di utili o ristorni; di soci diversi dalle persone fisiche; di sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione. La società cooperativa il cui capitale sociale è suddiviso in azioni non è obbligata ad emettere i certificati azionari rappresentativi del capitale e comunque nelle azioni non deve essere indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali. Per ultimo aggiungiamo che le società cooperative (in numero non inferiore a tre) possono costituire un Consorzio di società cooperative, al fine di facilitare i loro scopi mutualistici. La scelta può essere adottata quando più cooperative si propongono l’esercizio in comune di attività economiche mediante la costituzione di una struttura organizzativa. (D.L.C.P.S. 1577/1947 art. 27)

1.2) I principi cooperativi Cooperare vuol dire scegliere di operare insieme, unire sforzi, lavoro, idee, risorse economiche per un progetto comune. Il principio che sottende la cooperazione è che l’unione fa la forza, che la persona “non è un’isola”, ma ha bisogno dell’aiuto di altri uomini e donne per realizzare qualcosa di importante, sia in campo economico che in quello sociale e culturale. I valori dell’aiuto reciproco, dell’eguaglianza e della fratellanza sono connaturati all’uomo. In Europa hanno avuto una grande diffusione con l’avvento del cristianesimo, ma l’esigenza cooperativa si è trasformata in una forma societaria ben precisa solo nel 1844, con la fondazione della “Società dei Probi Pionieri di Rochdale”, che ha definito nello statuto i principi che ancora oggi ispirano la cooperazione. Nel corso del XXXI Congresso dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) tenutosi a Manchester nel 1995, per la celebrazione del proprio centenario, è stata redatta la “dichiarazione dell’identità cooperativa”, che recita: Una COOPERATIVA “è un’associazione autonoma di persone che si uniscono volontariamente per soddisfare Come costituire una Cooperativa

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i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di un’impresa a proprietà comune, controllata democraticamente”. La Dichiarazione di identità cooperativa individua, poi, sette linee-guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori. 1° Principio: Adesione Libera e Volontaria Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e disposti ad accettare le responsabilità connesse all’adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa. 2° Principio: Controllo Democratico da parte dei Soci Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente a stabilirne le politiche e ad assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico. 3° Principio: Partecipazione economica dei Soci I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale, è di norma, proprietà comune della cooperativa. I soci, generalmente, percepiscono un compenso limitato, se disponibile, sul capitale sottoscritto come requisito per l’adesione. I soci allocano gli utili per uno o più dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando riserve, parte delle quali almeno dovrebbero essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa; sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale. 4° Principio: Autonomia ed Indipendenza Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate dai soci. Nel caso in cui sottoscrivano accordi con altre organizzazioni, inclusi i Governi, o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci ed a mantenere la loro indipendenza cooperativa.

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5° Principio: Educazione, Formazione ed Informazione Le cooperative forniscono educazione e formazione ai soci, ai rappresentanti eletti, ai dirigenti e lavoratori, così che essi possano contribuire efficacemente allo sviluppo delle proprie cooperative. Le cooperative inoltre informano il pubblico generale - in particolare i giovani e gli opinion leaders - sulla natura ed i benefici della cooperazione. 6° Principio: Cooperazione fra cooperative Le cooperative servono più efficacemente i propri soci e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme attraverso strutture locali, regionali, nazionali ed internazionali. 7° Principio: Interesse verso la Comunità Le cooperative lavorano per lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

1.3) Carattere democratico di una cooperativa Abbiamo già sottolineato nelle pagine precedenti come nella società cooperativa la “persona” sia più importante rispetto al “capitale”. Questa affermazione è avvalorata dal principio democratico che riconosce parità di diritti tra i soci per cui ogni socio esprime un voto, indipendentemente dal capitale sociale versato (una testa un voto). (Art. 2538 Codice Civile) Negli altri tipi di società (ad esempio Srl o Spa), invece, il voto in assemblea assume un peso direttamente proporzionale alla partecipazione economica di ciascun socio (numero di azioni o quote sottoscritte). L’amministrazione democratica è una caratteristica qualificante della cooperativa. Per rendere più concreta l’organizzazione democratica della cooperativa, in aggiunta alle norme previste dalla legislazione che regolano i diritti dei soci, possono facoltativamente essere introdotte negli Statuti alcune modalità operative quali ad esempio: la previsione di un numero maggiore, rispetto al minimo obbligatorio, di assemblee annuali, la previsione di un limite massimo al numero dei mandati di ciascun amministratore, lo sviluppo di un adeguato sistema di informazione ai soci, la previsione di maggiori competenze all’assemblea piuttosto che all’Organo Amministrativo. Le condizioni fondamentali per la realizzazione della partecipazione sono la possibilità di venire a conoscenza di 13


tutte le informazioni necessarie per poter operare le scelte, di prendere posizione rispetto a temi ben definiti, di avere un ruolo preciso nelle decisioni e nel controllo sulla loro messa in atto. E proprio la capacità di praticare la partecipazione costituisce la significativa misura del grado di democrazia attuata in cooperativa. La sfida permanente della cooperazione è riuscire a combinare la crescita dell’economia con quella della democrazia, l’efficienza con la solidarietà. In concreto, ciò significa che ogni cooperativa è chiamata ad essere efficiente non solo come impresa, ma anche come piccola comunità che valorizza le capacità di ogni persona, soddisfacendone il bisogno di crescita umana e culturale.

1.4) La funzione sociale della cooperazione La competizione verso l’esterno, infatti, va coniugata con i valori distintivi della cooperazione nel suo interno: la conduzione diretta delle attività da parte dei soci, la partecipazione alla gestione dell’impresa, la formazione del socio che lo mette in condizione di essere protagonista nell’organizzazione, la solidarietà verso la comunità locale. La cooperazione ha svolto e continua a svolgere una funzione sociale di grande valore nella misura in cui educa innumerevoli persone, appartenenti a tutte le classi sociali, all’autogestione, alla democrazia partecipata, alla responsabilità, diffondendo i valori propri dell’imprenditorialità. Per questi motivi costituisce, in qualche modo, una conquista fragile in quanto mai definitiva, e una proposta esigente, soprattutto ai più giovani, perché - abbandonando le false certezze del posto garantito - inizino un percorso difficile ma esaltante per perseguire un progetto comune, un’impresa capace di stare sul mercato con un supplemento di solidarietà. La formula cooperativa si è posta come obiettivo di racchiudere in un circolo virtuoso il dato economico e quello sociale. E’ una bella sfida che in forme diverse continua ancora oggi, ad oltre 150 anni dalla costituzione della prima società cooperativa di Rochdale, perché è una sfida connaturata con molti dei valori più profondi della persona umana.

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1.5) Le tipologie di cooperative La volontà di costituire una cooperativa è data dalla individuazione di un bisogno comune e dalla determinazione di soddisfarlo mediante l’autogestione e l’utilizzo ottimale delle risorse economiche e personali dei soci. La diversità degli ambiti nei quali si esprime lo scopo mutualistico consente di distinguere le cooperative in settori o aree di attività, anche se non è facile codificare un fenomeno così variegato in schemi prestabiliti. Un tentativo in questo senso può essere effettuato prendendo a riferimento le categorie determinate dalla legislazione vigente. (D.M. 23.06.2004 Ministero delle Attività Produttive) Cooperative di produzione e lavoro Rispondono principalmente al bisogno di lavoro e all’esigenza di auto-realizzazione che caratterizzano in particolar modo le giovani generazioni ma anche tutti coloro i quali sono costretti a re-inserirsi nel mondo del lavoro. Le attività svolte spaziano dall’artigianato all’edilizia, dal terziario all’industria. Grazie a questa formula cooperativa si sono create solo in questi ultimi anni decine di migliaia di posti di lavoro e si è sviluppata un’imprenditorialità diffusa, spesso in settori innovativi. Cooperative agricole (di lavoro agricolo – di conferimento prodotti agricoli e di allevamento) Nel settore agricolo sono diverse le tipologie di cooperative. Le cooperative di lavoro agricolo si occupano della coltivazione dei terreni, della selvicoltura e prestano servizi a favore dei soci agricoltori. Le cooperative di conferimento prodotti agricoli sono costituite da soci imprenditori agricoli che conferiscono alla cooperativa i prodotti agricoli di propria produzione al fine di svolgere in comune le operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e commercializzazione. Esse realizzano economie di scala, ottengono una maggiore valutazione del prodotto e hanno più visibilità nel mercato nazionale ed internazionale. Alcuni esempi: - i caseifici sociali in forma cooperativa svolgono l’attività di raccolta del latte, la trasformazione in prodotti caseari, la stagionatura e la commercializzazione degli stessi; - le cooperative vitivinicole trasformano le uve conferite dai soci produttori in vini e spumanti, che poi vengono commercializzati nel mercato; 15


- le cooperative ortofrutticole raccolgono, conservano e commercializzano gli ortaggi e la frutta conferita dai produttori soci; - le cooperative florovivaistiche coltivano e commercializzano i fiori e le piante conferite dai soci floro-vivaisti; - le cooperative avicunicole e le stalle sociali svolgono attività di allevamento, lavorazione e commercializzazione delle carni di animali.

Cooperative sociali Sono cooperative regolamentate dalla legge nazionale n. 381/1991 ed hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini. Sono Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – O.N.L.U.S. riconosciute per legge (Art. 10 D. Lgs. 460/1997) e sono altresì considerate cooperative a mutualità prevalente in virtù della funzione sociale esclusiva perseguita. (Art. 111septies R.D. 318/1942) Tuttavia, la cosiddetta “mutualità esterna” della cooperativa sociale non fa venire meno la “mutualità interna”, propria di ogni cooperativa, che consiste nel fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa sociale è dunque una forma di cooperativa particolare nella quale viene chiaramente esplicitato lo scopo sociale, che è alternativo rispetto alle imprese ordinarie e complementare rispetto alle altre cooperative. Si distinguono in due tipologie: “A” – gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di persone in stato di bisogno; “B” – gestione di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all’inserimento lavorativo di persone definite dalla Legge “svantaggiate”. Vale la pena evidenziare che nelle cooperative sociali appartenenti a questa tipologia lo scopo perseguito è l’inserimento lavorativo del socio “svantaggiato”, mentre l’attività esercitata è strumentale a tale fine. Cooperative edilizie di abitazione Quello della casa è uno dei bisogni fondamentali dell’uomo. La cooperazione da sempre in questo comparto ha permesso a molte famiglie di costruirsi una casa, diventando protagoniste nella costruzione del proprio alloggio, ad un prezzo più basso rispetto a quello del mercato. La cooperativa di abitazione cerca un’area nell’interesse dei soci, commissiona il progetto, appalta il lavoro all’impresa di costruzione che ritiene più affidabile.

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Cooperazione della pesca Sono costituite da soci pescatori e svolgono un’attività con un impegno diretto dei soci o un’attività di servizio ai propri associati, quali l’acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici, o la loro trasformazione al fine di aumentare la competitività e collocare i prodotti sul mercato a migliori condizioni. Cooperative di consumo e di dettaglianti Le cooperative di consumo sono costituite da consumatori di beni o da utenti di servizi con il fine di acquistare in comune beni e/o servizi che soddisfino le proprie necessità. La mutualità può essere espressa in vario modo: offrire i prodotti ai soci ad un prezzo inferiore, concedere credito ai soci sugli acquisti, prestare servizi aggiuntivi (educazione al consumo, ecc.), garantire una particolare qualità dei prodotti a tutela del consumatore. Le cooperative fra dettaglianti sono costituite da esercenti di commercio al dettaglio con lo scopo di acquistare beni all’ingrosso ottenendo prezzi vantaggiosi, per poi rivenderli al dettaglio ad un prezzo competitivo. Cooperative di trasporto Sono imprese che svolgono attività di trasporto merci per conto terzi tramite mezzi di proprietà dei soci o della cooperativa stessa. La cooperativa svolge la funzione di “general contractor”, acquisendo e distribuendo lavoro tra i soci. Consorzi cooperativi Il Consorzio può essere costituito in forma di società cooperativa quando più cooperative si propongono l’esercizio in comune di attività economiche mediante la costituzione di un’unica struttura organizzativa al fine di facilitare i loro scopi mutualistici. Possono essere costituiti consorzi tra cooperative agricole, sociali, di produzione e lavoro, di consumo, edilizie ecc. Consorzi agrari I consorzi agrari sono società cooperative a mutualità prevalente riconosciuta per Legge. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all’innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all’agricoltura. (Legge 410/1999)

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Banche di Credito Cooperativo Le Banche di Credito Cooperativo (B.C.C.) sono cooperative che esercitano attività di credito. La loro caratteristica che le differenzia dalle altre banche stà nel legame con il territorio: infatti le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente con i soci, che devono risiedere o aver sede con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. Consorzi e cooperative di garanzia fidi I Consorzi e le cooperative di garanzia fidi sono cooperative che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi. Essi utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. (Art. 13 D.L. 269/2003) I confidi svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. I confidi possono essere costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole. Altre cooperative Rientrano in questa categoria tutte le cooperative la cui attività non è classificabile agevolmente all’interno dei settori appena evidenziati o che svolgono contemporaneamente gestioni mutualistiche diverse fra loro.

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PARTE 2: LA SCELTA IMPRENDITORIALE 20


2.1) La scelta imprenditoriale – Creazione di impresa Le esperienze più belle sono quelle che si fanno insieme, … anche sul lavoro II primo atto della nascita di un’impresa è trovare un’idea. Questo è l’aspetto più bello ed entusiasmante della scelta di diventare imprenditori: a differenza del lavoro dipendente in cui si viene assunti e si vede assegnata una mansione già pre-costituita, nella creazione di una nuova impresa si puo’ unire passione e professionalità. Non tutte le idee sono pero’ idee di impresa, alcune sono semplicemente dei sogni, dei desideri, delle fantasie irrealizzabili. Le idee che si trasformano in impresa sono quelle che rispondono ad una reale esigenza da parte del mercato e che sono fattibili dal punto di vista tecnico ed economico. Questo significa che esistono dei potenziali clienti o fruitori del servizio offerto, che i ricavi sono almeno pari ai costi, e che le persone coinvolte nell’attività sono effettivamente in grado, sia dal punto di vista delle competenze che di altri specifici requisiti, di svolgere i compiti previsti. La scelta di creare una impresa cooperativa non si limita alla scelta di una forma giuridica e alla compilazione di moduli amministrativi, o alla ricerca di finanziamenti e contributi. Creare una cooperativa significa aderire ai principi e ai valori del movimento cooperativo che mette la persona al primo posto nella società. Un’impresa cooperativa, a differenza di un’impresa non-cooperativa, ha come obiettivo la creazione di valore, non solo economico, a vantaggio dei propri soci, dei propri collaboratori oltre che del territorio all’interno del quale l’impresa si trova ad operare. Per questo è importante, prima di decidere di creare un’impresa cooperativa verificare: • Se esiste un reale mercato per la vostra idea di impresa; • Quali sono le vostre motivazioni ed obiettivi futuri. Questi saranno la vera forza motrice del vostro progetto; • Se i vostri valori sono in linea con quelli del movimento cooperativo. Questo sarà il volano che vi permetterà di crescere e di non sentirvi mai soli perche condividerete con altri i momenti difficili ma anche i successi; 21


• Quali sono le competenze tecniche vostre e dei principali collaboratori. In alcuni casi potrebbero anche essere richieste qualifiche/attestati specifici per poter svolgere l’attività d’impresa; • Se avete la possibilità di dedicare tempo ed energia al progetto, soprattutto nella fase di avvio, eventualmente condivisi dalla vostra famiglia, in modo da poter elaborare seriamente il vostro progetto; • Se avete sufficienti risorse economiche per poter sostenere gli investimenti iniziali; Prima di avviare un’impresa occorre quindi avere le idee chiare sul tipo di attività che intendete effettuare. Come abbiamo visto in precedenza la cooperativa può operare in tutti i settori e, considerata la sua “vocazione” a valorizzare la persona, è particolarmente adatta ai giovani che vogliono “intraprendere” insieme. Pertanto, prima di costituire la cooperativa, è necessaria un’attenta analisi della situazione esterna, in modo di avere una visione il più possibile chiara e attendibile di quanto sta avvenendo nel sistema sociale ed economico nel quale si intende iniziare l’attività. Vanno esaminati gli orientamenti politico-legislativi, il sistema economico dell’area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza. Compiuta l’analisi della situazione esterna è necessario effettuare una valutazione delle capacità del gruppo degli aspiranti soci di rispondere alla sfida imprenditoriale, prendendo in esame la loro professionalità, i mezzi economici (sede, attrezzature necessarie, ecc.), le risorse finanziarie e amministrative, il personale necessario e così via. E’ bene sottolineare la fondamentale importanza della scelta dei soci. Molto dipende dalla chiarezza degli intenti e dalla capacità di coordinare le azioni verso un unico obiettivo. Ogni socio, in base alle rispettive professionalità, deve completarsi a vicenda (cum operare = lavorare assieme). L’azione di ognuno inciderà sull’attività dell’altro e solo un buon affiatamento permetterà di sviluppare con soddisfazione il lavoro quotidiano e di superare le difficoltà che si presenteranno. Un secondo aspetto fondamentale che dovete affrontare prima di avviare un’attività è lo studio approfondito e dettagliato dell’idea. La ricetta giusta per costruire un buon progetto è unire molta fantasia con una buona dose di pragmatismo e spruzzare il tutto con un po’ di coraggio, senza però essere avventati. Il suggerimento è di mettere tutto per iscritto in un documento chiamato business plan che vi sarà utile non solo per chiarirvi le idee, per discutere con i vostri futuri soci, ma anche per presentare l’iniziativa alle istituzioni che potrebbero aiutarvi in futuro o alle banche alle quali richiederete dei prestiti per finanziare gli investimenti d’avvio.

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2.2) La scelta dei soci Presupposti per la riuscita della cooperativa sono dunque: • la seria e libera volontà di associarsi; • il buon affiatamento della compagine sociale; • la necessità di soddisfare un bisogno economico-sociale; • la presenza di un’adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato. Possono far parte della società tutte le persone che siano interessate al perseguimento degli scopi preposti, che abbiano la maggiore età, compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari in regola con la legislazione in materia di soggiorno in Italia, nonchè le persone giuridiche pubbliche o private. Tutti devono possedere inoltre i requisiti che verranno previsti nello statuto sociale. Abbiamo già sottolineato come il successo di un’iniziativa imprenditoriale non dipenda soltanto dalla validità dell’idea, ma anche dalle potenzialità dei soggetti che sono coinvolti nell’iniziativa. E’ importante, dunque, descrivere la compagine sociale in modo chiaro. È’ necessario precisare quali siano le conoscenze specifiche del settore, le motivazioni strategiche, ed evidenziare le attitudini e le capacità che ciascun socio o dirigente, che svolga nella cooperativa un ruolo strategico, deve possedere. L’importanza della scelta dei soci è fondamentale nella misura in cui rappresenta un rischio di lungo termine per l’avvenire dell’impresa e per il tuo futuro di imprenditore. Spesso la confusione tra amicizia e affari ha messo in difficoltà la nascita di nuove attività.

• siate tutti realmente desiderosi di essere coinvolti in questa esperienza; • le vostre di responsabilità di ciascuno siano ben definite, anche sulla carta; • i vostri obiettivi siano reciprocamente compatibili; • siate tutti disposti ad accettare i sacrifici ed a fornire lo sforzo necessario per la partecipazione e responsabilizzazione nell’impresa.

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Sono sostanzialmente due le tipologie di soci presenti in una società cooperativa: • i cooperatori: coloro i quali sono in grado di partecipare allo svolgimento dell’attività sociale per il perseguimento degli obiettivi preposti e che possiedono i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto per l’ammissione nella società; (Art. 2527 Codice Civile) • i finanziatori: coloro i quali partecipano alla società, pur non avendone i requisiti professionali previsti dallo Statuto, allo scopo di contribuire al finanziamento dell’attività mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari atti a favorire lo sviluppo dell’impresa. (Art. 2526 Codice Civile) L’ammissione viene deliberata dall’Organo amministrativo.

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2.3) Come si costituisce una cooperativa La società cooperativa si costituisce mediante atto pubblico, quindi alla presenza di un notaio. (Art. 2521 Codice Civile) Il notaio redige l’atto costitutivo e lo statuto sociale. Con l’approvazione dell’atto costitutivo e dello statuto alla presenza del notaio (pubblico ufficiale), i soci fondatori formalizzano e danno rilevanza “legale” alla propria volontà di operare insieme (cooperare). L’atto costitutivo è il documento formale che testimonia la nascita della società; esso stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica ed eventualmente anche con i terzi. Esso deve indicare obbligatoriamente: 1) i dati identificativi dei soci fondatori; 2) la denominazione della cooperativa e l’indicazione del comune ove è stabilita la sede; 3) la durata della società; 4) la descrizione dell’attività che si intende svolgere; 5) i requisiti che i soci devono possedere per poter far parte della società, nonchè le condizioni per poter recedere dalla società o per l’eventuale esclusione; 6) la quota di partecipazione al capitale sociale della cooperativa che ciascun socio versa al momento della costituzione, nonché il valore minimo da versare da parte dei nuovi soci; 7) le regole di ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni a favore dei soci; 8) le forme di convocazione dell’assemblea dei soci; 9) il sistema di amministrazione, il numero degli amministratori e loro poteri, i nomi dei primi amministratori e del legale rappresentante nominati all’atto della costituzione della società; 10) il numero dei componenti il collegio sindacale ed i nomi dei primi componenti il collegio sindacale (o del soggetto deputato al controllo contabile) eventualmente nominati all’atto della costituzione della società; 11) l’importo stimato delle spese di costituzione della società.

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In allegato all’atto costitutivo deve essere redatto lo Statuto Sociale, che contiene le norme relative al funzionamento della società in parte già descritte sinteticamente nell’atto costitutivo (composizione e funzionamento degli organi sociali, destinazione degli utili di esercizio, disciplina dello scioglimento della società e destinazione del patrimonio finale di liquidazione ecc.). Successivamente alla stipula dell’atto costitutivo devono essere adempiute alcune formalità. 1) Richiesta di attribuzione del numero di codice fiscale e partita Iva (presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate) – adempimento a cura del Legale Rappresentante della cooperativa. 2) Registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto (presso l’Ufficio del Registro) – adempimento a cura del Notaio. 3) Richiesta di iscrizione al registro delle imprese ed al R.E.A. (presso la Camera di Commercio) – adempimento a cura del Notaio. 4) Deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate – adempimento a cura del Notaio. 5) Richiesta di iscrizione all’Albo delle Società Cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive – adempimento a cura del Legale Rappresentante della cooperativa o del Notaio (adempimento in vigore fino alla completa attuazione della L.R. 27/2007). 6) Richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Cooperative, istituito presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – adempimento a cura del Legale Rappresentante della cooperativa. 7) Attivare i libri sociali e contabili: a. Libro giornale b. Libro inventari c. Libro verbali assemblee dei soci d. Libro verbali dell’Organo Amministrativo e. Libro verbali dell’Organo di Controllo (solo nel caso in cui sia stato nominato) f. Libro Soci 8) Attivare i registri fiscali, tenuto conto dell’attività svolta: a. Registro Iva acquisti b. Registro Iva vendite c.…………………………

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N.B.

L’attivazione dei citati libri e registri deve essere fatta conformemente a quanto previsto dalla Legge. Questi passaggi, che possono apparire complicati per coloro i quali non hanno familiarità nel disbrigo delle pratiche amministrative e una specifica competenza in materia, potete essere facilmente assolti rivolgendovi alla sede di Confcooperative del vostro capoluogo di provincia, dove troverete personale qualificato e preparato a rispondere ai vostri dubbi.

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PARTE 3: LA GESTIONE DELL’ IMPRESA COOPERATIVA 28


3.1) Organi sociali dell’impresa cooperativa Al fine di assicurare il buon funzionamento della società è necessario provvedere alla ripartizione dei ruoli e degli incarichi. Questa suddivisione però, comunemente detta “Organigramma”, non necessariamente corrisponde alla composizione degli “Organi Sociali”, che devono essere costituiti conformemente alle regole stabilite dalla Legge e dallo Statuto Sociale. Gli “Organi Sociali” hanno il fine di assicurare il regolare funzionamento della Società, sia nei confronti dei soci che dei terzi. L’Organigramma, viceversa, è il modello organizzativo creato al fine di assicurare la buona gestione aziendale ed è variabile in conformità delle dimensioni dell’azienda, del numero degli addetti, del tipo di attività esercitata ecc. In questo paragrafo vengono descritti gli organi sociali: • Assemblea dei Soci; • Organo Amministrativo; • Organo di Controllo.

L’Assemblea dei Soci L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti. L’assemblea è il momento di massima collegialità nella vita di una cooperativa: ad essa infatti possono intervenire tutti i soci in regola con lo Statuto. In questa sede, soprattutto possono essere affrontati democraticamente i problemi ed individuate le strategie dell’impresa. I suoi compiti principali sono: • la nomina e la revoca dell’Organo Amministrativo; • la nomina dei soggetti deputati al controllo contabile e gestionale; • la determinazione dei compensi di carica; • l’approvazione dei regolamenti interni, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra la società e i soci (regolamento relativo alla gestione dei prestiti sociali, alla gestione del rapporto di lavoro, alla gestione dei conferimenti ecc.); 29


• l’approvazione del Bilancio di Esercizio ed i criteri di ripartizione dell’utile o di copertura delle perdite eventualmente conseguite; • la valutazione di ogni altra proposta formulata e sottoposta alla sua approvazione da parte dell’Organo Amministrativo.

La caratteristica fondamentale dell’assemblea di una società cooperativa è data dalla circostanza che in essa ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (anche se in alcuni casi questa regola può essere parzialmente derogata). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. I soci che non possono prendere parte alle assemblee possono farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio. E’ consentito il voto per corrispondenza, se previsto nello Statuto. In questo caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso il testo della deliberazione proposta. L’Assemblea dei Soci si distingue in “ordinaria” e “straordinaria”: • tra le delibere di competenza dell’assemblea ordinaria le principali sono quelle inerenti all’approvazione del bilancio di esercizio, alla nomina delle cariche sociali, alla determinazione dei compensi di carica, all’approvazione dei regolamenti e su ogni altra materia attinente la gestione della società. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; • tra le delibere di competenza dell’assemblea straordinaria le principali sono quelle inerenti alla modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento anticipato della società e alla nomina del liquidatore.

L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo mediante avviso da recapitarsi a ciascun socio con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto Sociale (lettera raccomandata a.r., pubblicazione in un giornale quotidiano ecc.). (Art. 2538 Codice Civile)

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L’Organo Amministrativo L’Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione) è nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’Atto Costitutivo. E’ l’organo di governo dell’impresa cooperativa, al quale è attribuito il compito di curare l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, provvedendo, tra l’altro, a redigere il bilancio annuale di esercizio e la relazione sulla gestione. Al Consiglio di Amministrazione compete quindi il compito di porre in essere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Peculiarità degli amministratori di cooperative è la circostanza che essi devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie; tuttavia è possibile la nomina di persone che non siano socie purché rappresentino la minoranza degli eletti. Lo Statuto può inoltre prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività sociale. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente (se questi non è nominato dall’assemblea), il vice presidente e può conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri. Nelle società cooperative i cui statuti fanno riferimento alle norme previste per le S.r.l. può essere eletto, in luogo del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore unico. In questo caso lo stesso deve essere scelto esclusivamente tra i soci. (Art. 2542 Codice Civile)

L’Organo di Controllo L’Organo di Controllo della società cooperativa è rappresentato, alternativamente o congiuntamente da: • il Collegio Sindacale, cui spetta il controllo legale dei conti; • il revisore, cui spetta il controllo contabile. La caratteristica fondamentale dell’Organo di Controllo è l’imparzialità. Il collegio deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria: 31


• se il capitale sociale è superiore a € 120.000; • se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435 bis c.c., ovvero: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale €. 4.400.000; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni €. 8.800.000; c) dipendenti occupati in media durante l’anno 50 unità. L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. (Art. 2543-2477 Codice Civile)

3.1.1) Forme di governo previste dalle nuove norme sul diritto societario: La riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. 6/2003, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, estende anche alle cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle s.p.a. la facoltà di adottare il sistema di amministrazione definito “dualistico” (Art. 2409-octies Codice Civile) oppure quello definito “monistico” (Art. 2409sexies-decies Codice Civile) in alternativa al tradizionale di cui sopra. Il sistema “dualistico” è articolato su due organi: • il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall’assemblea, le cui funzioni principali sono quelle di provvedere all’elezione del consiglio di gestione e all’approvazione del bilancio; • il Consiglio di Gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza, le cui funzioni principali sono quelle di gestire l’impresa e compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il sistema “monistico” è articolato sul Consiglio di Amministrazione eletto dall’assemblea che svolge la funzione di amministrare la società, e su un comitato di controllo costituito al suo interno, composto da amministratori indipendenti privi di deleghe operative e non facenti parte del comitato esecutivo.

3.2) Impegni e diritti dei soci La Legge e l’Atto Costitutivo attribuiscono ai soci cooperatori diritti e doveri. Ciò nonostante, quando usiamo il termine “impegno”, intendiamo riferirci non solo agli obblighi sanciti dalla legge che il socio si assume quando entra a far parte di una cooperativa, ma soprattutto a quegli adempimenti 32


derivanti dalla partecipazione ad una entità che per definizione opera con l’apporto diretto dei soci e si autogestisce. L’inosservanza di questi ultimi è oggetto anche di sanzione a norma di Statuto. Questi impegni riguardano in modo particolare la partecipazione mutualistica di ciascun socio affinché si realizzi l’oggetto sociale, nonchè la partecipazione alla vita sociale, vale a dire alle assemblee dei soci che rappresentano il momento decisionale nella vita della cooperativa. Va da sé che la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa dovrebbe essere prima di tutto un fatto di cultura e di educazione sociale più che il rispetto di una regola di condotta. I doveri dei soci in senso generale si possono così sintetizzare: 1. La partecipazione al capitale sociale: il versamento della quota sociale sottoscritta all’atto dell’ammissione a socio. 2. La partecipazione mutualistica: il conferimento della propria attività lavorativa (nelle cooperative di lavoro), il conferimento della propria produzione (nelle cooperative agricole), l’approvvigionamento dei beni e servizi (nelle cooperative di consumo), e così via. 3. Il rispetto delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali con il solo limite del rispetto delle norme imperative e dei diritti inderogabili del socio. 4. La responsabilità per le obbligazioni contratte dalla società nei limiti della quota di capitale sottoscritta. I diritti di origine statutaria possono essere i più vari e attengono alla libertà negoziale delle parti, con i soli limiti del rispetto delle norme imperative in tema di diritto societario e dei consueti principi dell’ordine pubblico e del buon costume. I diritti del singolo socio previsti dalla Legge non sono né annullabili né riducibili dall’atto costitutivo e si possono così sintetizzare: 1. Il diritto di partecipare ai benefici sociali, tenendo presente che nelle società cooperative più che il diritto ai dividendi sul capitale versato è prioritario il diritto di partecipare alla mutualità che costituisce la ragione d’essere della cooperativa, vale a dire utilizzare i servizi ovvero acquisire le occasioni di lavoro oppure acquistare i beni materiali secondo quanto indicato nell’oggetto sociale previsto dallo Statuto. 2. Il diritto di amministrazione, che comprende: - il diritto di prendere parte alle assemblee, di partecipare alle discussioni ed alle votazioni; 33


- il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari contrarie alla legge o all’atto costitutivo, di denunciare all’organo di controllo gli atti commessi dagli amministratori ritenuti censurabili in rapporto alle disposizioni della legge e dell’atto costitutivo; - il diritto di sorvegliare l’amministrazione attraverso l’ispezione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; (Art. 2545-bis Codice Civile) - il diritto di essere eletto negli organi amministrativi. 3. Il diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo. 4. Il diritto al rimborso della quota del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, in caso di scioglimento della società.

3.3) Ammissione, Recesso, Esclusione del socio

Abbiamo iniziato questa breve dispensa dicendo che uno degli aspetti più importanti da considerare, per chi vuole costituire una cooperativa, è la ricerca delle persone con cui condividere questa esperienza:

I soci sono coloro i quali materialmente si adoperano per il raggiungimento dello scopo sociale, quindi partecipano all’attività mutualistica, ed allo stesso tempo sono i proprietari dell’impresa e quindi coloro a cui spetta l’onere e l’onore di fare le scelte importanti. La legislazione regola in modo dettagliato il rapporto fra il socio e la cooperativa per tutelare sia i diritti del singolo sia quelli della collettività.

3.3.1) L’ammissione L’ammissione del socio di una cooperativa si basa sul principio della “porta aperta”. Rifacendosi ai motivi ispiratori del movimento cooperativo, le domande di ammissione a socio non possono essere valutate sulla base di principi discriminatori, ma esclusivamente in riferimento ai requisiti espressi nello Statuto e alle necessità 34


della società. Ciò significa, in altre parole, che l’ingresso di un nuovo socio sarà conseguente alla possibilità di soddisfare contemporaneamente sia i suoi interessi che quelli dell’impresa. Ad esempio, l’ammissione di un nuovo socio in una cooperativa di produzione lavoro sarà determinata dal “bisogno” della persona di avere un’occupazione, dalla sua capacità di soddisfare i requisiti professionali richiesti in conformità all’attività svolta dalla cooperativa, nonché dalla disponibilità di lavoro da parte della società. Ogni socio quando entra a far parte di una cooperativa deve prima sottoscrivere e successivamente versare la quota di partecipazione al capitale sociale, il cui importo è determinato nello Statuto. Per quanto attiene alle modalità di ammissione la procedura è la seguente: • l’aspirante socio deve presentare domanda di ammissione indirizzata all’Organo Amministrativo della Società, redatta in conformità a quanto stabilito nello Statuto Sociale; • l’Organo Amministrativo deve riunirsi per valutare la richiesta di ammissione e deliberare in merito. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della domanda l’Organo Amministrativo deve comunicare all’aspirante socio l’accoglimento o il rigetto della domanda stessa (che deve essere sempre motivato); • in caso di accoglimento il socio è tenuto a versare la partecipazione al capitale sociale nei modi e nei termini stabiliti dall’Organo Amministrativo; • l’ammissione del socio deve essere annotata nel Libro Soci a cura dell’Organo Amministrativo.

3.3.2) Il recesso Il recesso da socio si realizza allorquando il socio non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque di partecipare all’attività sociale. Il recesso deve essere sempre motivato ed è ammesso solo nei casi consentiti dalla legge o previsti dall’atto costitutivo. La richiesta di recesso deve essere inviata all’Organo Amministrativo con le modalità previste dallo Statuto (normalmente lettera raccomandata). L’Organo Amministrativo deve riunirsi per deliberare in merito all’accoglimento o meno della richiesta. Qualora la richiesta sia accolta il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio sociale in corso al momento della presentazione, se comunicata almeno tre mesi prima del termine, oppure, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. La comunicazione di recesso deve essere annotata sul libro soci a cura degli amministratori. 35


Il recesso comporta il rimborso del capitale sociale versato, a meno che il socio abbia contratto dei debiti nei confronti della cooperativa, o che la situazione economico-patrimoniale della cooperativa non lo permetta (deficit patrimoniale).

3.3.3) L’esclusione L’esclusione da socio determina lo scioglimento del rapporto associativo contro la volontà del socio. L’esclusione di un socio può avvenire solo per gravi e giustificati motivi nel rispetto della Legge dello Statuto e deve essere deliberata dall’Organo Amministrativo. Il socio può in ogni caso opporvisi rivolgendosi al collegio arbitrale nel rispetto dei termini e delle modalità previste dallo Statuto. I casi più frequenti di esclusione menzionati negli statuti si riferiscono: • al mancato versamento della partecipazione al capitale sociale sottoscritta nei modi e nei termini stabiliti dall’Organo Amministrativo; • alla perdita della capacità di agire per interdizione o inabilitazione; • a gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalle Legge o dallo Statuto; • alla perdita dei requisiti soggettivi legali e statutari previsti per l’ammissione a socio ovvero sopravvenuta impossibilità del socio di concorrere a raggiungere lo scopo sociale.

3.4) Le categorie di socio 3.4.1) Soci ordinari I soci ordinari sono coloro i quali contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato nello statuto, partecipando allo svolgimento dell’attività dell’impresa.

3.4.2) Soci sovventori, soci di partecipazione, soci finanziatori La legislazione prevede la possibilità per le cooperative di avere fra i propri soci persone che non sono diretta36


mente coinvolte nell’attività svolta, ma che contribuiscono allo scopo sociale tramite l’apporto di capitali. Queste tipologie di soci vedono vincolata la loro possibilità di partecipare alla vita della cooperativa, ma possono ottenere una remunerazione sul capitale investito.

3.4.3) Soci volontari La Legge 381/1991 prevede la possibilità di ammettere nelle sole cooperative sociali in qualità di “soci volontari” le persone fisiche che intendono partecipare al conseguimento dell’oggetto sociale rinunciando ad ogni forma di remunerazione per la prestazione lavorativa svolta (può essere loro corrisposto esclusivamente il rimborso delle spese documentate anticipate per conto della società). I soci volontari non possono essere ammessi in numero superiore al 50% del totale dei soci.

3.4.4) Categoria speciale L’atto costitutivo può prevedere che il nuovo socio cooperatore possa essere ammesso in una categoria speciale, in ragione del suo interesse alla formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa, per un periodo di tempo limitato, prima di diventare socio cooperatore a tutti gli effetti. Tali soci (comunemente detti “in prova”) godono di diritti limitati disciplinati dallo Statuto (ad esempio: non possono essere eletti amministratori, ecc.). Durante il periodo di permanenza nella categoria speciale (comunque non superiore a cinque anni) detti soci hanno la possibilità di conoscere meglio la società, le regole di funzionamento e l’organizzazione, e di curare la propria formazione. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine del periodo stabilito essi possono chiedere di essere ammessi quali soci cooperatori a tutti gli effetti oppure possono risolvere il rapporto associativo. (Art. 2527 Codice Civile)

3.5) Capitalizzazione dell’impresa cooperativa La capitalizzazione di una società cooperativa è rappresentata essenzialmente dal capitale versato, dalle riserve indivisibili e dal prestito sociale raccolto. Il capitale si distingue tra quanto versato dai soci ordinari a titolo di partecipazione, e quanto versato dai “soci sovventori” (Art. 4 L. 59/1992) o dai detentori di azioni di partecipazione cooperativa (Art. 5 L. 59/1992) a titolo di finanziamento degli investimenti di particolare rilevanza. 37


Il capitale sociale è formato da azioni (nelle cooperative i cui statuti fanno riferimento alle norme delle s.p.a.) o da quote (qualora lo statuto faccia riferimento alle norme delle s.r.l.). Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a Euro 25,00, né superiore a Euro 500,00. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a Euro 25,00 (non è stabilito un valore massimo). Nessun socio può avere una quota superiore a centomila Euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. (Art. 2525 Codice Civile) Le azioni dei soci sovventori: le cooperative possono costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e raccogliere capitale a ciò destinato. I soci sovventori, che partecipano ai fondi di cui sopra versando capitale a titolo di investimento, sono soci a tutti gli effetti. La remunerazione del capitale apportato dai soci sovventori può essere maggiorata rispetto a quanto previsto per i soci ordinari. Le azioni di partecipazione cooperativa: danno diritto per i possessori ad una remunerazione maggiorata rispetto a quella degli altri soci. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore e sono prive di diritto di voto, ma privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale. Si ritiene che sia possibile la loro detenzione anche da parte di soggetti estranei alla compagine sociale. Il loro complessivo ammontare non può superare il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto come da bilancio depositato. Le riserve indivisibili: gli utili di bilancio che non sono distribuiti ai soci né sotto forma di dividendo nè come ristorno vengono accantonati nei fondi di riserva. Per espressa previsione normativa (Art. 2514 Codice Civile) i fondi di riserva non possono essere distribuiti tra i soci né durante la vita sociale della cooperativa né all’atto del suo scioglimento. Ne consegue che essi restano obbligatoriamente immobilizzati ed utilizzati per effettuare gli investimenti necessari allo svolgimento dell’attività sociale. Il prestito sociale: i soci possono effettuare prestiti alla cooperativa per un importo massimo stabilito dalla Legge. La raccolta del prestito sociale è ammissibile a condizione che la stessa provenga esclusivamente dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che sia stato approvato dall’assemblea uno specifico regolamento conforme alle disposizioni in materia dettate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, nonché dalla Banca d’Italia. Gli interessi capitalizzati sulle somme prestate non possono essere determinati in misura superiore a quella fissata dalla Legge. 38


3.6) La distribuzione degli utili La cooperativa si differenzia profondamente dalle società commerciali a scopo di lucro non solo per il carattere democratico e mutualistico, ma anche per la differente disciplina civilistica e fiscale, che mira a favorire la capitalizzazione della società e a remunerare il lavoro prestato dai soci o i loro conferimenti piuttosto che il capitale da essi investito. Gli utili di esercizio conseguiti dalla società cooperativa devono essere destinati seguendo un ordine ben preciso stabilito dal Codice civile: • una quota pari al 30% deve essere destinata al fondo di riserva legale; (Art. 2545-quater Codice Civile) • una quota pari al 3% deve essere destinata ai fondi mutualistici (Fondosviluppo) per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; (Art. 11 L. 59/1992) • la parte di utile che residua può essere destinata, con delibera assembleare, a remunerazione del capitale sociale (dividendi), a rivalutazione del valore delle quote/azioni, a ristorno a favore dei soci, ad acquisto di azioni/quote di capitale proprio, ad altre riserve statutarie. A sottolineare il carattere non speculativo della società cooperativa l’ammontare del dividendo distribuibile a ciascun socio non può essere superiore al limite stabilito dalla Legge (Art. 2514 Codice Civile). Inoltre, vige il divieto di distribuzione delle riserve (Art. 2514 Codice Civile) tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente (al socio che recede viene liquidato il valore nominale della quota o azione più l’eventuale rivalutazione monetaria effettuata in base all’indice Istat), sia in seguito a cessazione dell’attività sociale. All’atto dello scioglimento della società l’intero patrimonio sociale netto residuo, previo rimborso ai soci del capitale sociale versato ed eventualmente rivalutato, deve essere destinato ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (Art. 11 L. 59/1992)

3.7) Il ristorno Il ristorno rappresenta la parte di utile che viene attribuita al socio in misura proporzionale alla quantità ed alla qualità della sua partecipazione mutualistica all’attività sociale. (Art. 2545-sexies Codice Civile) Il ristorno è determinato in modo diverso secondo la tipologia della cooperativa. Ad esempio nelle cooperative 39


di produzione lavoro, ove la partecipazione mutualistica del socio è rappresentata dalla prestazione lavorativa, il ristorno può essere definito come l’integrazione retributiva in base alla quantità e qualità di lavoro prestato.

3.8) Quanto rischiano i soci per i debiti contratti dalla società? Nella società cooperativa i soci rischiano esclusivamente per il valore della quota sociale investita, perché la responsabilità per le obbligazioni sociali è limitata al patrimonio sociale. Pertanto, anche in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, i soci non falliscono unitamente alla società e non sono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale (sempre che non abbiano prestato garanzie a nome proprio). La limitazione della responsabilità è un innegabile vantaggio per i giovani che scelgono di intraprendere un’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società cooperativa. Se per costituire una società a responsabilità limitata (S.r.l.) sono necessari almeno 10.000 Euro e per costituire una società per azioni (S.p.a.) 100.000 Euro (importi spesso non disponibili a giovani che hanno maturato solo una breve esperienza o che non hanno ancora iniziato alcuna attività lavorativa), nella costituzione di una società cooperativa l’apporto di capitale è limitato all’effettiva disponibilità dei soci, compatibilmente con l’investimento minimo iniziale necessario per l’avvio dell’attività.

3.9) Aspetti contabili, fiscali e sociali La società cooperativa segue il regime contabile ordinario. Essa deve tenere il libro giornale, nel quale vanno registrate tutte le operazioni contabili effettuate nell’esercizio dell’attività, ed il libro degli inventari, nel quale vengono indicati annualmente, al termine di ogni esercizio, i valori delle attività e delle passività dell’impresa. Ai fini Iva la cooperativa deve tenere i registri degli acquisti e delle vendite ed effettuare con cadenza mensile/ trimestrale la liquidazione dell’imposta ed eventualmente versare l’eccedenza a debito.

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Con riferimento alle imposte dirette la cooperativa è soggetto passivo ai fini dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) e dell’Irap (Imposta regionale attività produttive); a seconda del tipo di società e a condizione che vengano rispettate le norme sulla mutualità prevalente (Art. 2513 – 2514 Codice Civile) sono previsti diversi regimi agevolativi. La cooperativa è “sostituto d’imposta” in relazione ai compensi corrisposti: ad esempio, con riferimento ai propri soci-lavoratori e dipendenti, in sede di erogazione delle retribuzioni è obbligata ad effettuare le ritenute di legge, a versarle entro le scadenze all’erario, a certificarle, ecc. Sempre con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con i soci-lavoratori ed i dipendenti, la cooperativa dovrà attivare i registri obbligatori secondo le disposizioni previdenziali ed assistenziali (libro unico del lavoro, registro infortuni, ecc.). I libri sociali obbligatori sono: • Il libro dei soci: è il libro nel quale devono essere descritti il nome e il cognome dei soci, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio, il codice fiscale, le sottoscrizioni e i versamenti eseguiti relativamente alle quote o alle azioni, la data e gli estremi della delibera di ammissione da parte del consiglio di amministrazione, la data e gli estremi della delibera di esclusione, i trasferimenti delle azioni o delle quote ed i vincoli ad esse relativi, le deliberazioni di recesso, morte, decadenza ed esclusione ed ogni altra comunicazione o variazione rilevante per la conoscenza della compagine sociale. Il socio è obbligato a comunicare alla cooperativa le variazioni delle notizie riportate che lo riguardano (ad esempio, la variazione di domicilio). • Il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell’assemblea: è il libro nel quale vengono trascritti i verbali dell’assemblea ordinaria e straordinaria (in quest’ultima le funzioni di segretario sono svolte da un notaio). Nel libro verbali debbono essere indicati la data, l’ora e il luogo della riunione, l’identità dei presenti, l’ordine del giorno, le dichiarazioni dei soci ed il contenuto delle deliberazioni. Ciascun verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario che lo redige. • Il libro dei verbali del consiglio di amministrazione: è il libro nel quale vengono trascritti tutti i verbali delle riunioni dell’Organo Amministrativo. Di ciascuna delibera deve essere riportata la data, l’ora e il luogo della riunione, l’ordine del giorno, il nominativo degli amministratori e dei sindaci intervenuti, le eventuali dichiarazioni di dissenso che i sindaci o gli amministratori vogliono verbalizzare ed il contenuto delle deliberazioni. Ciascun verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario che lo redige. • Il libro dei verbali dell’organo di controllo / revisore contabile: è il libro nel quale vengono trascritte le 41


verifiche periodiche (trimestrali) e la relazione annuale al bilancio. Ciascun verbale deve essere firmato da ogni membro. Prima di essere posti in uso, i libri sociali, il libro giornale ed il libro degli inventari devono essere sottoposti alle formalità burocratiche ed al versamento delle tasse e dei diritti come previsti dalla legge.

3.10) Il bilancio d’esercizio La cooperativa è tenuta alla predisposizione del bilancio di esercizio. Lo scopo del bilancio è la determinazione del risultato di esercizio, ossia dell’utile o della perdita derivante dalla gestione. Il bilancio rappresenta la principale fonte informativa sull’andamento economico della società. Il bilancio di esercizio è riferito ad un periodo di dodici mesi, di norma coincidenti con l’anno solare, ma lo Statuto può stabilire un periodo di riferimento diverso. Il bilancio di esercizio viene predisposto dall’Organo Amministrativo ed è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci che deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Organo Amministrativo redige altresì la relazione sulla gestione con lo scopo di fornire una completa ed esauriente informazione sull’andamento della società da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, e nella quale rende ragione del carattere mutualistico della società. In altre parole, esso descrive l’attività posta in essere nell’esercizio di riferimento e quali vantaggi sono stati raggiunti a favore dei i soci. Il bilancio, unitamente alla documentazione contabile ed alla relazione sulla gestione, deve essere trasmesso al collegio sindacale, ove presente, almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea che dovrà discuterlo. Una volta approvato dall’assemblea dei soci esso deve essere depositato al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.

3.11) La vigilanza La vigilanza ha lo scopo di accertare la conformità dell’impianto amministrativo e contabile alle norme vigenti, l’osservanza delle norme di Legge e di Statuto anche con riferimento alla mutualità, prestare assistenza e

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3.12) Il Bilancio Sociale Il bilancio sociale è uno strumento strategico per l’impresa in grado di rilevare aspetti dell’attività aziendale che il bilancio civilistico non è in grado di evidenziare. E’ un documento volontario per la generalità delle imprese, obbligatorio per le “cooperative sociali” ai sensi della L.R. 20/2006 e per le “imprese sociali” come definite dal D. Lgs. 155/2006, che rappresenta il conseguimento dell’utilità sociale ed ha lo scopo di far comprendere il valore sociale aggiunto creato dalla società. Si tratta di una rendicontazione che tiene conto della realizzazione delle finalità etiche e costitutive insite nella missione della cooperativa; si basa sui valori delle persone, sulla compatibilità con l’ambiente e delle ricadute sulla comunità. Il bilancio sociale ruota attorno alla figura dei cosiddetti “stakeholders” (portatori di interessi), ovvero quel gruppo di soggetti che hanno transazioni significative con l’organizzazione. Essi possono essere i clienti ma anche i fornitori, o i lavoratori dipendenti, i quali contribuiscono, ognuno per la propria parte, all’attività complessiva dell’impresa, ai suoi successi o fallimenti. Ma da stakeholders possono comportarsi anche le comunità locali in cui opera l’impresa, interessate e coinvolte dai risvolti sociali dell’attività economica. Infine, pure l’ambiente naturale è un importante stakeholder per l’impresa cooperativa. Il Decreto 24.01.2008 del Ministero della Solidarietà Sociale ha stabilito le linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10 c. 2 D. Lgs. 155/2006. 43


PARTE 4: FINANZIAMENTI ALLA CREAZIONE D’IMPRESA 44


Il reperimento delle risorse finanziarie costituisce da sempre una delle attività più critiche nell’avvio di nuove imprese. L’incapacità di finanziare adeguatamente lo sviluppo e l’avvio dell’impresa può infatti trasformare in un insuccesso anche le idee imprenditoriali più brillanti e, in ogni caso, limita le possibilità di crescita dell’iniziativa imprenditoriale. Spesso le nuove cooperative non dedicano sufficiente attenzione alla scelta delle forme di indebitamento. Generalmente si tende a privilegiare le fonti alle quali è più facile accedere senza confrontare attentamente i costi delle diverse alternative. Descriviamo qui di seguito le possibili fonti di finanziamento di breve, di medio/lungo termine e le fonti di finanziamento agevolato.

4.1) I finanziamenti a breve termine Il finanziamento a breve termine è la principale fonte di finanziamento. Questa scelta è legata alla facilità con la quale si riesce ad ottenere prestiti a breve termine e non certo alla convenienza economica. Le principali forme di finanziamento a breve termine sono rappresentate da: • scoperto in c/c; • sconto di effetti: contratto con il quale una banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso; (art 1858 cc e seguenti) • factoring: contratto con il quale un imprenditore cede ad un altro imprenditore (denominato factor) una parte o tutti i crediti della propria impresa. Il factor, dietro pagamento di una commissione, versa l’importo al cedente e si occupa della riscossione dei crediti acquistati.

4.2) Il prestito da soci Le cooperative possono ottenere finanziamenti direttamente dai propri soci sotto forma di prestiti. 45


Questa forma di finanziamento è regolamentata da rigide norme ed è soggetta a precise limitazioni sotto la vigilanza della Banca d’Italia. In generale le cooperative possono ricevere prestiti dai propri soci purché tale facoltà sia espressamente prevista dallo Statuto. L’ammontare complessivo di tali prestiti non può eccedere i limiti imposti dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.), stabiliti in rapporto al patrimonio sociale. Detti limiti si applicano solamente alle società cooperative con un numero di soci non inferiore a 50; possono essere derogati qualora la cooperativa abbia ottenuto apposite garanzie da soggetti qualificati.

4.3) I finanziamenti a medio/lungo termine Le forme più ricorrenti sono rappresentate da : • mutuo • leasing finanziario. Il mutuo viene spesso concesso a fronte della possibilità dell’azienda a fornire garanzie reali (es. ipoteche su immobili) e prevede un piano di ammortamento in rate generalmente semestrali (costanti o decrescenti). Per questi motivi, in genere il costo dei mutui è inferiore rispetto ai finanziamenti in c/c ed allo sconto di effetti. Il leasing, pur essendo più oneroso rispetto al mutuo, è considerato più accessibile in quanto non prevede istruttorie molto lunghe e complesse e non richiede particolari garanzie reali (lo stesso bene oggetto del contratto di leasing rappresenta la garanzia).

4.4) I finanziamenti agevolati: tipologie di contributi I finanziamenti agevolati, ai quali si può accedere con la proposta di iniziative di sviluppo di un’impresa esistente, sono molto più numerosi di quanto non si possa credere. 46


I contributi costituiscono una particolare categoria di proventi che affluiscono all’impresa secondo svariate modalità e rispondono a diverse finalità. In relazione allo specifico scopo cui sono destinati, i contributi possono essere idealmente classificati in : • contributi in conto esercizio; • contributi in conto impianti; • contributi in conto capitale. I contributi in conto esercizio vengono erogati per perseguire le seguenti finalità : • riduzione dei costi di esercizio, allorché si intende alleviare il costo sopportato dalle imprese che operano in un determinato settore (ad esempio quello delle conserve alimentari) per l’acquisto dei fattori produttivi a fecondità semplice, ossia non costituenti beni ammortizzabili; • integrazione dei ricavi d’esercizio, allorché si intende compensare gli effetti negativi che talune politiche di imposizione dei prezzi da parte delle autorità istituzionali, giustificate da finalità sociali, hanno sulla redditività delle imprese operanti in particolari settori ( ad esempio quello dei trasporti pubblici). I contributi in conto impianti vengono erogati con la specifica finalità di alleviare i costi connessi all’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili. Ciò che li caratterizza, quindi, è che la loro erogazione è preordinata all’effettuazione da parte dell’impresa di investimenti in fattori produttivi a fecondità ripetuta (c.d. investimenti “di capacità”), ossia in beni strumentali suscettibili di essere ammortizzati. In genere le leggi che li concedono ne subordinano la fruizione al vincolo per l’impresa di non distogliere dall’uso previsto i cespiti cui essi si riferiscono. I contributi in conto capitale vengono erogati per favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso il rafforzamento della loro struttura patrimoniale; talvolta sono specificatamente destinati alla copertura tout court di perdite d’esercizio. In questo caso, dunque, la loro concessione non è subordinata all’effettuazione di uno specifico investimento da parte dell’impresa.

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L. 215/92 - Azioni positive per l’imprenditoria femminile (Plurisettore) Chi può accedere: Piccole imprese che operino nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo e dei servizi. Nella forma di società cooperative devono essere costituite in misura non inferiore al 60% da donne. Il requisito della partecipazione femminile deve sussistere al momento della presentazione della domanda di contributo ed essere mantenuto per almeno cinque anni dalla concessione dell’agevolazione. Condizioni: • Rispetto dei requisiti di piccola impresa (meno di 50 dipendenti, fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro); • Regolare costituzione all’atto della presentazione della domanda; • Piena disponibilità dell’immobile dell’unità locale ove viene realizzato il programma. Con questa misura è possibile finanziare: • Avvio nuove attività; • Acquisizione di attività preesistenti (rilevamento tramite cessione dell’attività o di un ramo d’azienda, ovvero mediante affitto per almeno 5 anni); • Progetti aziendali di innovazione del prodotto, delle tecnologie o dell’organizzazione; • Acquisizione di servizi reali (acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento di tecnologie, alla ricerca di nuovi prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, gestione e commercializzazione, allo sviluppo di sistemi di qualità). L’investimento minimo ammissibile non può essere inferiore a 60.000,00 € e non superiore a 400.000,00 €. Le agevolazioni vengono concesse per metà sotto forma di contributo in conto capitale e per l’altra metà sotto 48


forma di finanziamento a tasso agevolato.

L. 236/93 - Promozione imprenditoria giovanile (Plurisettore) Chi può accedere: Nuove imprese costituite sotto forma di società di persone, società di capitali, società cooperative con maggioranza numerica e di capitale da giovani tra i 18 e i 29 anni o totalità di giovani tra 18 e 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge al primo gennaio 1994. Nei medesimi territori devono avere sede legale, amministrativa e operativa le neo-società o cooperative. Aree di applicazione: • Aree OB2 dei Fondi Strutturali UE; • Aree svantaggiate ammesse alla deroga ex. art. 87.3.c del Trattato CE; • Aree “phasing out” ammesse al sostegno transitorio di uscita. Iniziative ammissibili: Nuove iniziative per la fornitura di servizi nei settori della fruizione di beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, dell’innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell’agricoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agro-industriali. Con questa misura è possibile finanziare: • Spese per investimenti (contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato, per circa l’80% degli investimenti); • Studio di fattibilità, terreno, opere edilizie, macchinari, impianti, attrezzature, brevetti, altri beni materiali e immateriali; • Spese di gestione (contributi a fondo perduto secondo la regola “De minimis”); • Materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi ricevuti concernenti l’attività di progetto, locazione di immobili, interessi, sconti ed altri oneri finanziari; • Gli investimenti sono agevolabili fino a 516.456,90 Euro; • Sono ammissibili solo le spese documentate da fatture emesse in epoca successiva alla presentazione della domanda. 49


L. 95/95 - Promozione imprenditoria giovanile (Plurisettore) Chi può accedere: Tutte le imprese costituite nella forma di società di persona, di capitali o cooperative che rispettino almeno una delle due condizioni seguenti: a) maggioranza assoluta (sia finanziaria che numerica) di giovani tra i 18 e i 29 anni, residenti nei territori di applicazione della legge al 01/01/94; b) totalità dei giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti nei territori di applicazione della legge. Le società al momento dell’istanza devono essere già costituite senza aver mai operato. Aree di applicazione: Aree OB2 e “Phasing out” dei Fondi Strutturali dell’UE e Aree svantaggiate ammesse alla deroga ex art. 87.3.c Trattato CE. Campi di applicazione: Nuove iniziative nell’ambito della produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria o nella prestazione di servizi alle imprese appartenenti allo stesso settore. Con questa misura è possibile finanziare: • Investimenti. Costi di realizzazione del progetto che comprendono: studi di fattibilità compresa l’analisi di mercato; terreno, opere edilizie, oneri e progetti edilizi (escluse le società di servizi); macchinari, impianti e attrezzature; altri beni materiali e immateriali utilizzabili per più anni nel ciclo produttivo. • Gestione. Costi di gestione limitatamente ai primi tre anni di attività che comprendono: acquisto di materie prime; acquisto di semilavorati, prodotti finiti e merci; prestazione di servizi; oneri finanziari; locazione di immobili e canoni di leasing. Tipologia di contributo: • Per gli investimenti: contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato. • Per le spese di gestione (escluso il settore agricolo): contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis. 50


L. 448/98 art. 51 - Estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell’imprenditoria giovanile (agricoltura, artigianato, industria, servizi) Chi può accedere: Cooperative sociali tipo B, esistenti o di nuova costituzione, che producono beni nel settore dell’agricoltura, dell’artigianato e dell’industria oppure che operano nella fornitura di servizi alle imprese. Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo B, così composte: • nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata sia composta in maggioranza da giovani di età tra i 18 e i 29 anni o interamente da giovani di età tra i 18 e i 35 anni; i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1/01/1999; • cooperative già esistenti ed operative, i cui soci devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1/01/1999. I territori di applicazione della legge per il Centro Nord sono: i territori compresi nell’Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali Comunitari; le aree “in deroga” del trattato UE art 87.3 c.; le aree “phasing out” ammesse al sostegno transitorio. Con questa misura è possibile finanziare: Progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate. Sono esclusi i progetti che prevedono attività socio-sanitarie o investimenti per un importo superiore a 516 mila euro in caso di nuove iniziative, o a 258 mila euro in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate. Sono quindi ammissibili spese per: investimenti, spese di gestione, assistenza tecnica, formazione, qualificazione imprenditoriale. L’attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di tempo non inferiore ai 10 anni per le nuove iniziative e di 5 anni per le attività già avviate. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie, comunitarie, nazionali e regionali o comunque pubbliche sia precedenti che successive al procedimento di ammissione.

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D.Lgs. 185/00 Titolo I capo II - Imprese giovani fornitura di servizi La misura è rivolta alla nuova imprenditorialità nel settore dei servizi, destinando agevolazioni sia per la costituzione di nuove aziende che per l’ampliamento di aziende già esistenti. Chi può accedere: Le agevolazioni sono richiedibili in caso di ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale, e sono rivolte a piccole imprese costituite in forma di: società, cooperative di produzione e lavoro. I beneficiari devono essere: • Nuove aziende composte da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 11/01/00 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda; • aziende già esistenti che rispondano ai seguenti requisiti: a) essere economicamente e finanziariamente sane; b) aver avviato la loro attività almeno 3 anni prima della data di ricevimento della domanda; c) essere in possesso dei requisiti di età e residenza dei soci e di localizzazione della sede legale operativa e amministrativa della società alla data di ricevimento della domanda e nei 2 anni precedenti. Cosa finanzia: I progetti d’impresa possono riguardare la fornitura di servizi nei seguenti settori: fruizione dei beni culturali (esclusi quelli statali), turismo, manutenzione di opere civili e industriali, tutela ambientale, innovazione tecnologica, agricoltura, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. L’investimento complessivo non può superare i 516.000 Euro IVA esclusa. Spese ammissibili: Le spese di investimento “ammissibili” ai fini del calcolo dell’ammontare delle agevolazioni sono: • Investimenti: a) Studio di fattibilità; b) Opere edilizie da eseguire; c) Allacciamenti, impianti, macchinari ed attrezzature; d) Altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

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• Spese di gestione: a) Acquisto di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti; b) Prestazioni di servizi; c) Oneri finanziari esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato. L’investimento complessivo non può superare i 516.000 Euro IVA esclusa. Finanziamenti per l’investimento. Consistono in contributi a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato (di 10 anni). Modulando opportunamente l’ammontare del contributo a fondo perduto e del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare fino all’80-90% dell’investimento. Finanziamenti per la gestione. Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività. Finanziamenti per la formazione. Consistono in contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura delle spese relative alla formazione, specifica (45%) e generale (80%), al fine di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese. Sostenute nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio dell’attività, per un periodo di 2 anni elevabile e 3 anni nel caso in cui i beneficiari siano costituiti esclusivamente ovvero prevalentemente, in termini di maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, da donne.

Fondo Anticipazioni Friuli Venezia Giulia - Interventi a favore delle cooperative associate a Confcooperative F.V.G. Chi può accedere: Cooperative, senza distinzione di settore, associate a Confcooperative F.V.G. e con sede legale ed operativa nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Con questa misura è possibile finanziare: Avvio di programmi di sviluppo con particolare priorità alla creazione di nuove cooperative e per la creazione di nuova occupazione. L’operatività del Fondo Anticipazioni prevede due linee di intervento: • Anticipazione di contributi pubblici per programmi aziendali riguardanti: a) investimenti aziendali; 53


b) programmi di capitalizzazione; L’importo finanziabile (IVA esclusa) varia da un minimo di € 16.000,00 a un massimo di € 250.000,00 o € 150.000,00 a seconda della durata dell’anticipazione di 12 o 24 mesi. • Finanziamento spese di investimento per programmi aziendali riguardanti: a) investimenti aziendali che comprendano anche acquisto di scorte (massimo 20% del programma d’investimento); b) programmi di capitalizzazione. L’importo finanziabile (IVA esclusa) varia da un minimo di € 16.000,00 a un massimo di € 150.000,00. La durata del finanziamento ha un termine massimo di 84 mesi. Per entrambe gli interventi il tasso è pari al 60% Euribor 3 mesi. Condizioni particolari sono previste per le cooperative sociali agricole. Al fine di favorire e supportare la nascita di nuove cooperative Confcooperative FVG, assieme alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia e a Fondosviluppo spa, prevedono una specifica linea di intervento denominato StartCoop. Beneficiarie di tale linea di finanziamento saranno le neo cooperative o comunque quelle in fase di avvio. Le spese ammissibili saranno relative alle consulenze legali, notarili, tecnico-amministrative, fiscali e specialistiche, nonché quelle relative all’acquisto di strumentazioni e mobili per ufficio. L’importo massimo finanziabile sarà pari a 20.000,00 € e la durata varia dai 12 ai 48 mesi. Con questa modalità, la cui operatività è prevista a partire dai primi mesi del 2009, si punterà a rafforzare ed ottimizzare le sinergie fra l’azione di promozione e orientamento proposta dall’Irecoop FVG nell’ambito del programma di educazione cooperativa, l’attività di promozione e di supporto proposte dalle Unioni territoriali della Confcooperative anche tramite i rispettivi loro Centri Servizi, e la consulenza finanziaria delle singole Banche di Credito Cooperativo. Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: IRECOOP FVG Via Marsala, 66 - 33100 Udine Tel. 0432/520253 - Fax 0432/526994 E-mail: vescul.m@confcooperative.it Referente: dott.ssa Monica Vescul

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Le schede esplicative riportate hanno carattere informativo generale, i regolamenti attuativi con relativi importi e procedure di accesso cambiano annualmente, si consiglia, pertanto, di consultare il sito della Confcooperative FVG www.confcoop-fvg.it, oppure di rivolgersi all’Irecoop FVG (Referente: dott.ssa Monica Vescul) o alla sede della Confcooperative piÚ vicina.

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PARTE 5: VOLETE COSTITUIRE UNA COOPERATIVA? 56


La Confederazione Cooperative Italiane - di cui Confcooperative è la denominazione abbreviata - è la principale organizzazione, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali. Confcooperative ha una presenza capillare su tutto il territorio nazionale, con un’organizzazione che si articola orizzontalmente in: • 22 Unioni regionali • 80 Unioni provinciali • 5 Unioni interprovinciali.

Come costituire una Cooperativa

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Volete costituire una Cooperativa?

Se ritenete di avere una buona idea da sviluppare,se siete almeno in tre persone disposte a investire in questo progetto, allora rivolgetevi alla sede Confcooperative della vostra Provincia. Vi troverete esperti e personale preparato a rispondere alle vostre domande, i vostri dubbi e ad accompagnarvi nella costruzione della vostra impresa!


Rappresentanza istituzionale: rappresenta le istanze delle associate presso i vari enti ed organizzazioni pubbliche e private in cui si dibattono i problemi di interesse della cooperazione.

Volete costituire una Cooperativa?

Rappresentanza sindacale – previdenziale: sigla con le OOSS i contratti di lavoro per operai e impiegati; assiste le associate presso i vari enti previdenziali. Attività settoriale: rappresenta ed assiste le cooperative negli specifici campi di attività, attraverso le federazioni di settore: FEDERAGROALIMENTARE, FEDERSOLIDARIETA’, FEDERLAVORO, FEDERCOOPESCA. Assistenza specifica: fornisce attraverso i Centri Servizi provinciali tutta l’assistenza necessaria all’ottimale gestione della cooperativa: fiscale, amministrativa, contabile, gestionale. Informazione: svolge un’attività di costante e puntuale aggiornamento e informazione sulle molteplici problematiche della cooperazione; pubblica il periodico “La Cooperazione nel Friuli Venezia Giulia”, con il supplemento tecnico-economico. Formazione: cura attraverso Irecoop la formazione e la qualificazione dei cooperatori e del personale delle cooperative, anche attraverso seminari e convegni. Promozione: promuove a tutti i livelli lo sviluppo della cooperazione e dei suoi valori e principi.

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Come costituire una Cooperativa


Unione Provinciale Cooperative di Gorizia V.le XXIV Maggio, 5, 34170 GORIZIA Tel. 0481.533830 Fax. 0481.530284 e-mail: gorizia@confcooperative.it Unione Provinciale Cooperative Friulane Pordenone Centro Direzionale Grigoletti Viale Grigoletti 72/E, 33170 PORDENONE Tel. 0434.378700 Fax 0434.366949 E-mail: pordenone@confcooperative.it Irecoop FVG Via Marsala, 66, 33100 UDINE Tel.0432.520253 Fax 0432.526994 e-mail irecoop.fvg@confcooperative.it Sito: www.confcoop-fvg.it/irecoop Unione Regionale della Cooperazione FVG Via Marsala, 66, 33100 UDINE Tel. 0432.600546-507854 Fax 0432.526963 E-mail: friuliveneziagiulia@confcooperative.it Sito: www.confcoop-fvg.it Associazione Cooperative Friulane Udine Via Percoto, 5, 33100 UDINE Tel. 0432.501775 Fax 0432.26375 E-mail: info@assocoopud.it Sede periferica: Via Lequio, 1/6 – TOLMEZZO Tel. 0433.2823 Fax 0433.2823 Federazione Cooperative e Mutue di Trieste Via Lazzaretto Vecchio, 12, 34100 TRIESTE Tel. 040.314060 Fax 040.3220646 E-mail: trieste@confcooperative.it 59


PARTE 6: ALLEGATI 60


6.1) TEST DI AUTOVALUTAZIONE AUTOVALUTAZIONE DEI BLOCCHI ALLA CREAZIONE D’IMPRESA Il test propone un elenco di fattori frequentemente indicati come ”blocchi” all’avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale; completate voi l’elenco proposto con altri fattori che vi limitano, se ne avete. Valutate ciascun fattore usando una scala da 1 a 10 (1= nessun impedimento; 10= estremamente limitante). Calcolate il risultato del vostro test, e verificate la vostra situazione.

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Responsabilità familiari

Dovete provvedere alla vostra famiglia e/o vostri genitori

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Vincoli organizzativi

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Non riuscite a trovare un’idea abbastanza stimolante o avete troppe idee per focalizzarvi su una

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Potrò vendere il mio prodotto/servizio ? Non siete sicuri di trovare clienti a sufficienza

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Non avete esperienze di gestione di business

Non è chiaro se sarò capace di gestire il business

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Ottenere aiuti: chi, che cosa, dove ? Non siete sicuri di ottenere aiuto per l’avvio

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Paura di fallire

Vi sentirete velleitari o falliti se l’attività non dovesse avere successo

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Bruciarsi

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Potete perdere la casa, i risparmi e non sarete capaci di rispettare i pagamenti del mutuo per la casa, ecc.

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Altro fattore (specificare)

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PUNTEGGIO TOTALE: N° RISPOSTE DATE: RISULTATO TEST

somma i punteggi ottenuti conta le domande a cui hai risposto dividi il punteggio tot per il n° risposte

Avete un lavoro troppo stimolante per rinunciarvi

Non voglio farlo da solo

Vorreste avviare un’attività con qualcuno, ma non sapete con chi e come trovarlo

L’idea non è buona abbastanza

Non sarò capace di prendere un altro lavoro se l’attività andrà male

Rischio finanziario

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1 a 3: Siete decisamente convinti della vostra idea, e ritenete di essere nelle giuste condizioni per realizzarla; passate pure alla pianificazione della vostra attività. Attenzione però a non sottovalutare le difficoltà che sicuramente incontrerete: curate la progettazione per minimizzare i rischi in cui potreste incorrere; informatevi comunque sulle forme di tutela e lasciatevi aperte altre possibilità nel caso rinunciaste alla vostra idea.

4 a 7: Sapete di avere davanti a voi un’opportunità, ma non sapete se avete tutte le possibilità (o tutte le intenzioni) per metterla in pratica; se siete convinti della bontà della vostra idea partite da una attenta valutazione di ciò che vi blocca, progettando le possibili soluzioni. In fase di pianificazione dell’impresa poi, valutate con attenzione le criticità che possono influire su ciò che vi vincola, in modo da limitare e prevenire la maggior parte dei problemi.

8 a 10:

Come costituire una Cooperativa

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Allegati

Siete persone decisamente avverse al rischio, o vincolate da situazioni che non permettono molta libertà di movimento. Per realizzare la vostra impresa avete bisogno di elaborare un progetto ben definito, con alte garanzie di successo e forme di tutela ben progettate; non esponetevi troppo e ragionate bene sugli obiettivi che volete raggiungere. Valutate la possibilità di far partecipare altri soci alla vostra impresa: può essere una soluzione.


6.2 LETTURE UTILI

• AA.VV. (2008), Cooperative. Adempimenti fiscali, contabili, civilistici, amministrativi e previdenziali; aggiornato alla manovra finanziaria 2008, Ipsoa • AA.VV. (2007), Lavoratori e professionisti in cooperativa, Confcooperative Brescia • Andreasen A., Kotler P. (2004), Marketing per le organizzazioni no-profit, Il Sole24 Ore • Bastia P. (2001), Sistemi di pianificazione e controllo, Il Sole 24 Ore • Bateson J. (2000), Gestire il marketing dei servizi; edizione italiana a cura di Alberto Marcati, APOGEO • Berry L. L., Zeithalm V. A., Parasuraman A. (1991), Servire qualità, Mc Graw Hill • Bianco L., Caramia M. (2006), Project Management. Pianificazione delle attività e gestione delle risorse, Hoepli • Bocchino U. (2000), Manuale di controllo di gestione, Il Sole 24 Ore • Borgogni L., Consiglio C. (2008), La selezione. Metodi e strumenti psicologici per scegliere le persone, Franco Angeli • Brunetti G. (2007), Contabilità e bilancio di esercizio, Etas • Brusa L. (2001), Sistemi manageriali di programmazione e controllo, Giuffrè • Campra M. (2007), La contabilità aziendale, Il Sole 24 ore • Cesarini F., Gobbi G. (2008), Finanza e credito in Italia, Il Mulino • Collesi U., Ravà V. (2008), La comunicazione d’azienda, ISEDI • Compagno C. (1999), Il management della qualità: dagli standard al knowledge management, Utet • Covey S. (2005), Le sette regole per avere successo, Franco Angeli • Dallocchio M., Teti E. (2008), Finanza aziendale. Applicazioni pratiche, temi, esercitazioni svolte, Etas • De Bono (2003), Essere creativi, Il sole 24 ore

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Crediti Testi a cura di: rag. Marco Bagnariol Progetto grafico: punktone.it Stampa: poligrafiche San Marco Si ringrazia per la collaborazione nella stesura dei testi:

dott.ssa Annalisa Deiuri, dott.ssa Eleonora De Paolis, dott.ssa Tania Vescul, dott.ssa Monica Vescul, dott.ssa Alessandra Gruppi, dott.ssa Palma Galetti, dott. Maurizio Feraco, dott. Stefano Chiandetti, dott. Paolo Tonassi, dott. Paolo Tomasin, dott. Salvatore Lardo, dott.ssa Valeria Forzano

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