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Il Biologico in evoluzione: novità e aggiornamenti

Cresce il comparto del Biologico (+4,4% degli ettari coltivati e +5% di operatori rispetto al 2020 - www. Sinab. it) e cambia la normativa: dal 1 gennaio 2022 è diventato applicabile il Regolamento (UE) 2018/848, e da poco è stata approvata la Legge 23/22, che contiene la normativa nazionale del settore, nonché il DM 20 maggio 2022

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte

LA LEGGE 23/2022

Èstata pubblicata sulla GU del 23 marzo 2022 la Legge 23 recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico“, (in vigore il 7 aprile 2022). L’art. 1 co. 2 abbraccia un’accezione “etica” di produzione biologica, definita come un “sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra [...], e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e delle competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. La norma in esame disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti: » Il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; » I DISTRETTI BIOLOGICI e l’organizzazione della produzione e del mercato, compresa l’aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera; » Le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell’utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni; » L’uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia. Viene quindi istituito il marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall’indicazione «biologico italiano». Il marchio biologico italiano, di proprietà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, può essere richiesto su base volontaria. Esso sarà oggetto di successivi decreti. La Legge in esame istituisce inoltre un tavolo tecnico per la produzione biologica oltre a un piano d’azione nazionale per la produzione biologica con cadenza triennale e un piano nazionale per le sementi biologiche. Viene anche istituito il fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

VIENE ISTITUITO IL MARCHIO BIOLOGICO ITALIANO PER CARATTERIZZARE I PRODOTTI BIOLOGICI OTTENUTI DA MATERIA PRIMA ITALIANA CONTRADDISTINTI DALL’INDICAZIONE ‘BIOLOGICO ITALIANO’

Altre norme riguardano la formazione professionale degli operatori del settore e i distretti biologici. Si osserva infine che, rispetto all’iniziale disegno di legge, nel testo definitivo risulta soppresso il riferimento all’agricoltura biodinamica che aveva, di fatto, bloccato l’iter parlamentare di approvazione della Legge.

IL DM 20 MAGGIO 2022

Il 30 giugno 2022 è stato pubblicato il DM 20 maggio 2022 recante le disposizioni per l’attuazione del Regolamento (UE) 2018/848 e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011. Di particolare interesse i seguenti punti

Codice operatore

Ai sensi dell’art. 32 del Reg. 848/2018 recante l’elenco delle indicazioni obbligatorie previste per i prodotti che riportano termini riferiti al biologico, sull’etichetta compare il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione. Il DM in esame precisa che tale codice è attribuito dalla competente autorità del MIPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione a operare ed è composto dalla sigla ‘IT’, seguita dal termine ‘BIO’, seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare un sistema di controllo che permetta la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 20/2018, gli Organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati. Qualora il logo biologico dell’UE sia riportato in più parti della confezione, si è tenuti a indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione a uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

A tal proposito, pertanto, viene meno quanto attualmente previsto dall’art. 7 DM. 6793/2018 che prevedeva che: “Il numero di codice dell’O.d.C. deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF» e che sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...»”. La disciplina nazionale si allinea quindi a quanto previsto dalla normativa armonizzata a livello comunitario che non prevede l’obbligo di indicare del codice dell’Operatore non è prevista dal Reg. 848/2018. I DM 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018 n. 34011 e ss.mm sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (1° LUGLIO 2022).

Alimenti trasformati

Ai sensi dell’Allegato II, Parte IV, punto 2.1 del Reg. 848/2018, alla composizione degli alimenti biologici trasformati si applicano le seguenti condizioni: a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti di cui all’allegato I (es. lieviti utilizzati come alimenti, mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti, sale marino e altri sali per alimenti, cera d’api etc.). Al fine di determinare se un prodotto sia stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l’acqua e il sale aggiunti; b) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico; c) un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico. Il DM in esame precisa che per “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola”, si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti. Altre disposizioni riguardano: art. 3 Prodotti in Conversione art. 4 Produzione vegetale art. 5 Produzione animale art. 6 Produzione di alghe e animali da acquacoltura (NUOVO) art. 8 Produzione del vino (NUOVO) art. 9 Gestione delle deroghe Art. 10 Adozione di norme eccezionali di produzione Art. 12 Adempimenti degli operatori ai fini del controllo ALLEGATO 2 Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali ALLEGATO 3 Gestione delle deroghe ALLEGATO 4 Elenco tipi genetici a lento accrescimento ALLEGATO 5 Procedura per l’utilizzo di prodotti e sostanze non biologiche (Allegato V, Sezione A.2, Parte D del regolamento (UE) 2021/1165) ALLEGATO 6 Piano di gestione sostenibile (Allegato II, Parte III, punto 1.5 del Regolamento)

Misure transitorie e abrogazioni

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 60 del Reg. 848/2018 (ai sensi del quale i prodotti ottenuti in conformità del regolamento 834/2007 prima del 1° gennaio 2022 possono essere immessi sul mercato dopo tale data fino all’esaurimento delle scorte), i prodotti biologici etichettati in conformità al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Le etichette già stampate in conformità al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere utilizzate fino all’esaurimento delle scorte.

CONCLUSIONI

Il settore del Biologico sta assumendo sempre maggiore importanza anche in attuazione del programma UE From Farm to Fork. I nuovi provvedimenti nazionali hanno definito le modalità di attuazione della normativa comunitaria. Nonostante tali novità siano state salutate come un successo, vi è chi teme che possano esserci problematiche interpretative anche nei rapporti con la Commissione europea.

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EDITORS IN CHIEF

Milena Brasca (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR, Milano) Giovanna Contarini (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia agraria-CREA, Lodi)

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Giuseppe Losi

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