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Vitamine ed etichettatura: come indicarle
Avv. Sara Checchi Studio Legale Gaetano Forte
Con quale nome vanno indicate in etichetta le vitamine? Sul tema è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 24 marzo 2022 nella causa C-533/20 avente a oggetto la seguente questione pregiudiziale sollevata dalla Corte suprema ungherese: in caso di aggiunta di vitamine agli alimenti, nell’elenco degli ingredienti è sufficiente indicare la denominazione delle vitamine oppure è necessario inserire anche la formula vitaminica specificamente utilizzata? Prima di esaminare nel dettaglio il caso sottoposto alla Corte europea è necessario specificare che le vitamine sono, ad esempio, la Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, etc. invece le formule vitaminiche si distinguono a seconda della specifica vitamina considerata: ad esempio, per la Vitamina A sono retinolo, acetato di retinile, palmitato di retinile, beta-carotene; per la Vitamina D, abbiamo colecalciferolo e ergocalciferolo, etc.
LA VICENDA
La pronuncia nasce da un accertamento eseguito dall’autorità amministrativa di controllo della provincia di Somogy nei confronti di un operatore del settore alimentare (Upfield Hungary) che commercializzava un prodotto di margarina la cui etichettatura comprendeva l’indicazione “Vitamine (A, D)”. Secondo l’autorità di controllo tale indicazione non era conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 in quanto queste ultime stabiliscono, in generale, di indicare nell’etichettatura degli alimenti la denominazione specifica dei vari ingredienti che li compongono e – nel caso specifico in cui tali ingredienti siano vitamine – le formule vitaminiche che essi contengono. L’autorità ha quindi ingiunto alla Upfield Hungary di modificare l’etichettatura del prodotto in questione in quanto in etichetta non erano specificate le formule vitaminiche. Nei confronti di tale provvedimento, l’azienda ha proposto ricorso innanzi al Tribunale ungherese il quale ha annullato il provvedimento-ingiunzione dell’autorità di controllo specificando che né il regolamento (UE) 1169/2011, né il regolamento (CE) 1925/2006, né nessun’altra disposizione dell’Unione ostavano all’utilizzo ai fini dell’etichettatura di un alimento delle denominazioni “Vitamina A” e “Vitamina D” in caso di aggiunta di vitamine al prodotto. A questo punto l’autorità di controllo ungherese ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte suprema ungherese sostenendo in primo luogo che il regolamento (UE) n. 1169/2011 impone, in termini generali, di far figurare sull’etichettatura degli alimenti l’indicazione della denominazione specifica di ciascuno degli ingredienti di cui sono composti e, in secondo luogo, che, per quanto riguarda in particolare gli ingredienti quali le vitamine A e D, tale denominazione specifica corrisponde alla formula vitaminica che è stata aggiunta a un determinato prodotto e tale formula deve a sua volta necessariamente far parte di quelle il cui uso è autorizzato in forza dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1925/2006. Secondo la Corte adita tale argomentazione sollevava una questione di interpretazione della nozione “denominazione specifica” di cui all’art. 18 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011; pertanto, considerate le differenti interpretazioni dei giudici nazionali sul punto, è stata interessata della questione la Corte di Giustizia dell’Unione Europea attraverso la proposizione della seguente questione pregiudiziale: “se le disposizioni del regolamento [n. 1169/2011], in particolare il suo articolo 18, paragrafo 2, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di aggiunta di vitamine agli alimenti, nel designare gli ingredienti degli alimenti occorra indicare, oltre alla denominazione delle vitamine, anche la loro menzione secondo le formule vitaminiche che possono essere aggiunte agli alimenti”.
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IL QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO
Prima di esaminare l’interpretazione elaborata dai Giudici della Corte di Giustizia occorre analizzare il contesto normativo di riferimento. Il regolamento (UE) n. 1169/2011 stabilisce la disciplina relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Lo scopo della normativa in esame è quello di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno. Al fine di applicare in maniera uniforme la normativa in esame, il regolamento contiene all’art. 2 una serie di definizioni; quelle rilevanti nel caso di specie sono le seguenti: » “ingrediente”: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; » “denominazione legale”: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell’Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l’alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività; » “denominazione usuale”: una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello
Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; » “sostanza nutritiva”: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nell’allegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie. Il regolamento prevede inoltre un elenco di informazioni (art. 9) che devono essere obbligatoriamente riportate nell’etichetta del prodotto alimentare quali, ad esempio, la denominazione dell’alimento, gli allergeni, la data di scadenza o il termine minimo di conservazione etc.; tra queste vi sono l’elenco degli ingredienti e una dichiarazione nutrizionale il cui contenuto può essere integrato dall’indicazione delle vitamine presenti in quantità significativa nell’alimento. Un altro provvedimento normativo di rilievo per la corretta comprensione della vicenda in esame è il regolamento (CE) n. 1925/2006 che contiene la specifica disciplina sull’aggiunta di vitamine e minerali e talune altre sostanze agli alimenti. Esso in merito all’etichettatura precisa che“(art. 7): l’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (n. 1169/2011[1]), e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all’alimento”. L’allegato II del medesimo regolamento
NOTE
[1] Art. 30 paragrafo 1 Reg. (UE) n. 1169/11 1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti: a) il valore energetico; e b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
comprende, tra le formule vitaminiche e le sostanze minerali che possono essere aggiunte agli alimenti, alla voce «Vitamina A», quattro formule vitaminiche, ossia il retinolo, l’acetato di retinile, il palmitato di retinile e il beta-carotene. Esso include altresì, alla voce «Vitamina D», due formule vitaminiche, ossia il colecalciferolo e l’ergocalciferolo.
L’INTERPRETAZIONE DEI GIUDICI EUROPEI
Il quesito sottoposto alla Corte europea è volto a chiarire se l’elenco degli ingredienti di un alimento, nell’ipotesi in cui sia stata aggiunta una vitamina, deve comprendere, oltre alla denominazione di tale vitamina (es. Vitamina A, D), anche l’indicazione della formula vitaminica (es. retinolo, colecalciferolo etc.) che è stata utilizzata. Orbene posto che gli ingredienti che sono presenti in un alimento devono essere designati, ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 1169/11, con la loro denominazione specifica: cioè con la denominazione legale dell’ingrediente di cui trattasi oppure, in mancanza di questa, con la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, con una denominazione descrittiva, la Corte osserva che in assenza di precisazioni complementari, detto articolo non consente, di per sé, di determinare quale sia la denominazione che dovrebbe essere utilizzata per una vitamina che fa parte degli ingredienti. Ciò premesso, i giudici europei hanno rilevato che le vitamine sono elencate nell’allegato XIII del Reg. (UE) n. 1169/11 con denominazioni quali “Vitamina A”, “Vitamina D” o ancora “Vitamina E” senza tuttavia prevedere che tali denominazioni costituiscano una denominazione legale ai sensi del diritto europeo; tuttavia nessun’altra disposizione del regolamento (UE) n. 1169/2011, né del regolamento (CE) n. 1925/2006 fa riferimento alle vitamine mediante altre denominazioni. Di conseguenza per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerente delle diverse disposizioni europee e per assicurare che l’informazione fornita ai consumatori sia precisa, chiara e facilmente comprensibile è con le sopradette denominazioni che le vitamine devono essere designate anche ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti. Il fatto che il regolamento (CE) n. 1925/2006 preveda all’allegato II le specifiche formule vitaminiche che possono essere aggiunte agli alimenti prodotti o commercializzati nell’Unione Europea non rileva in tema di etichettatura ovvero più in generale in relazione alla fornitura di informazioni ai consumatori in quanto la fornitura di informazioni relative alla presenza di vitamine negli alimenti resta esclusivamente disciplinata dall’art. 30 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1169/2011, espressamente richiamato dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1925/2006. Pertanto nell’ipotesi in cui una vitamina sia stata aggiunta a un alimento, l’elenco degli ingredienti di tale alimento non deve comprendere, oltre alla denominazione della vitamina, l’indicazione della formula vitaminica che è stata utilizzata. D’altra parte, osserva la Corte, l’inserimento nell’elenco degli ingredienti di diciture quali “acetato di retinile” o “colecalciferolo” rischierebbe di essere poco comprensibile da parte di un consumatore medio, tenuto conto della natura relativamente oscura e poco conosciuta da parte del grande pubblico della maggior parte di tali formule vitaminiche.
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