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4.8 SPECIALI MISURE DA PRENDERE IN CONDIZIONI PERTURBATE

All’atto della richiesta di tracce l’IF è obbligata a specificare se le stesse abbiano ad oggetto il trasporto di merci pericolose, classificate come tali dalla normativa di esercizio di settore “Règlement concernant le transport international ferroviaire des merchandises dangereuses – RID”. Qualora trattasi di richieste per trasporto di merci pericolose, interessanti impianti raccordati, l’IF è tenuta a produrre una dichiarazione scritta del Gestore del Terminal in merito alla capacità di accettazione del trasporto nel rispetto della normativa vigente in materia, pena la decadenza della richiesta, secondo la seguente tempistica:  entro 5 giorni solari successivi alla consegna del progetto orario definitivo di novembre, in caso di richieste di tracce e servizi per l’orario successivo a quello in vigore;  entro i 5 giorni solari antecedenti la data di attivazione della traccia/ servizio, in caso di richieste di tracce e servizi in corso d’orario. Gli impianti idonei al ricevimento di merci pericolose sono riportati nel portale ePIR. Il progetto orario rilasciato alle IF che abbiano avanzato richieste di tracce per trasporto di merci pericolose conterrà l’annotazione “trasporto di merci pericolose -TMP”. Tale annotazione è riportata direttamente nel sistema di gestione della circolazione PIC laddove la richiesta di tracce per merci pericolose sia stata avanzata in gestione operativa. Le tracce assegnate in relazione a richieste di tracce non corredate dalle informazioni sopra indicate, non potranno essere utilizzate per il trasporto di merci pericolose. In occasione della comunicazione della composizione dei treni merci, l’IF deve informare il GI, per ogni singolo carro o ferro cisterna in composizione ai treni, il quantitativo (peso netto espresso in kg) di ogni tipologia di merce pericolosa trasportata. Detta comunicazione, comprensiva di tutti gli elementi sopra indicati, è propedeutica e vincolante per la partenza treno.

4.7.1 Criteri per l’individuazione degli scali merci terminali e degli scali merci di smistamento di merci pericolose

Il GI provvede all’individuazione ed alla definizione, secondo specifiche procedure, degli Scali Merci Terminali di merci pericolose (SMT) -come definiti nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/1998- sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, rispondendo anche alle specifiche esigenze delle IF. I costi relativi alla realizzazione, manutenzione e adeguamento delle misure impiantistiche previste dalla normativa vigente (esclusi i provvedimenti previsti a carico delle ditte speditrici o destinatarie) sono garantiti e sostenuti dal GI. Lo stesso GI si potrà rivalere dei costi degli adeguamenti infrastrutturali sulle IF interessate secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori. Gli elenchi degli SMT sono pubblicati ed aggiornati a cura del GI nel portale ePIR. Per gli SMT è riportata anche la tipologia di scalo secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/1998.

4.8 SPECIALI MISURE DA PRENDERE IN CONDIZIONI PERTURBATE

Si fa riferimento al paragrafo 2.4.3.

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