In occasione della comunicazione della composizione dei treni merci, l’IF deve informare il GI, per ogni singolo carro o ferro cisterna in composizione ai treni, il quantitativo (peso netto espresso in kg) di ogni tipologia di merce pericolosa trasportata. Detta comunicazione, comprensiva di tutti gli elementi sopra indicati, è propedeutica e vincolante per la partenza treno. RFI effettua un’attività di monitoraggio della circolazione dei treni trasportanti merci pericolose RID, in termini di controllo e mantenimento dei livelli di accettabilità del rischio in coerenza con le regole comunicate dal MIT relativamente al progetto di norma sul rischio in ambito ferroviario con la nota dell’8/2/2021 (protocollo MIT n. U0000942). A cura di RFI sono comunicati alle IF mensilmente gli esiti del monitoraggio, e le eventuali limitazioni del traffico di merci pericolose in caso di superamento, in valore assoluto al mese precedente e con una proiezione di 4 mesi, delle soglie di inaccettabilità del rischio in termini di tipologia di classe di merci e numero di treni. Sono, quindi, resi disponibili mensilmente alle IF due rapporti, uno relativo ai risultati fino al mese n-1 e uno relativo alle proiezioni fino al mese n+4, dove n è il mese in cui viene fatta la comunicazione. In particolare, nel caso in cui le proiezioni evidenzino, in termini di tipologia di classi di merci e di numero di treni, il raggiungimento al mese i (con n-1 ≤ i ≤ n +4) delle soglie di inaccettabilità: a) se n < i ≤ n +4, RFI comunica alle IF le località di servizio e i tratti di linea interessati dal potenziale superamento delle soglie di inaccettabilità, i relativi “margini di sicurezza” per tipologia di classe di merci pericolose e, per le IF con treni già programmati sui suddetti tratti di linea e località di servizio, i treni a rischio di provvedimenti limitativi; b) se i = n-1, RFI comunica alle IF l’elenco dei tratti di linea e delle località di servizio dove, con provvedimento immediato , non possono più circolare treni aventi in composizione le classi di merci pericolose individuate come responsabili dell’avvenuto superamento delle soglie; c) se i = n, se il numero di treni interessati ha effettivamente raggiunto, per le classi di merci pericolose interessate, il limite corrispondente alla soglia di inaccettabilità, RFI adotta le misure di cui al punto b); altrimenti, sono adottate le misure di cui al punto a). Nei casi a) e b), per consentire il calcolo su eventuali percorsi alternativi, le IF interessate devono comunicare a RFI (rfidce-dco@pec.rfi.it) tempestivamente i provvedimenti mitigativi che possono attuare (deviazione su percorsi alternativi, variazione della composizione dei treni, ecc.) e l’elenco dei treni che ritengono di poter deviare, al fine di consentire l’allocazione della capacità che avverrà nel rispetto dei criteri del PIR. RFI pubblica in ePIR la lista delle merci pericolose “ad impatto rilevante” che deve essere monitorato durante l’anno in corso in termini di numeri ONU e codici di pericolo, sulla base dei dati registrati negli anni precedenti. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati entro il mese di febbraio per ogni orario di servizio.
4.7.1 Criteri per l’individuazione degli scali merci terminali e degli scali merci di smistamento di merci pericolose Il GI provvede all’individuazione ed alla definizione, secondo specifiche procedure, degli Scali Merci Terminali di merci pericolose (SMT) -come definiti nell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/1998sull’infrastruttura ferroviaria nazionale, rispondendo anche alle specifiche esigenze delle IF. I costi relativi alla realizzazione, manutenzione e adeguamento delle misure impiantistiche previste dalla normativa vigente (esclusi i provvedimenti previsti a carico delle ditte speditrici o destinatarie) sono garantiti e sostenuti dal GI. Lo stesso GI si potrà rivalere dei costi degli adeguamenti infrastrutturali sulle IF interessate secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori. Gli elenchi degli SMT sono pubblicati ed aggiornati a cura del GI nel portale ePIR. Per gli SMT è riportata anche la tipologia di scalo secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 20/10/1998.
4.8
REGOLE PER LA VARIAZIONE DELLA TRACCIA ALLOCATA
4.8.1 Specifiche richieste dell’impresa ferroviaria 4.8.1.1 Variazioni in corso d’orario 108
CAPITOLO 4 - ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’