Gli obblighi in capo ai Richiedenti relativamente alla presentazione di una garanzia nell’ambito della sottoscrizione di un Accordo Quadro, sono disciplinate al par. 3.3.1.1. Gli obblighi in capo alle Imprese Ferroviarie relativamente alla presentazione di una garanzia, nonché la stipula di una polizza assicurativa, sono rispettivamente disciplinati ai par. 3.3.2.2 e 3.3.2.3.
3.3 CONDIZIONI DI ACCESSO COMMERCIALI: DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO E ALTRE REGOLE STABILITE DAL GI 3.3.1 ACCORDO QUADRO (aggiornamento dicembre 2021) a) Contenuti e durata Il Gestore dell’Infrastruttura ed un Richiedente possono concludere un Accordo Quadro, che costituisce, rispettivamente, garanzia di disponibilità ed impegno all’utilizzazione della capacità di infrastruttura ferroviaria, compresi gli eventuali servizi connessi. L’Accordo Quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del Richiedente. Il dettaglio delle tracce orarie costituirà oggetto del contratto di utilizzo. La capacità oggetto dell’Accordo Quadro è espressa tramite i seguenti parametri caratteristici: I. Tipologia del servizio di trasporto; II. Caratteristiche dei collegamenti: relazioni, origine/destinazione, fermate; III. Caratteristiche dei treni: trazione, velocità, massa, lunghezza, peso assiale (merci), sagoma (merci), trasporto di merci pericolose; IV. Individuazione dei binari di ricevimento per i soli servizi AV oggetto di Accordo Quadro; V. Numero di tracce per fascia oraria distintamente per relazione, con indicazione della periodicità e della velocità commerciale di riferimento. Quest’ultima non rappresenta un vincolo per il GI nel caso si renda necessario adottare una diversa velocità commerciale per ottimizzare la capacità dell’infrastruttura. Esclusivamente per Accordi Quadro aventi per oggetto servizi di trasporto pubblico locale, la velocità commerciale media rappresenta un indice di qualità delle performance del GI, il cui conseguimento costituisce impegno per il GI, salvo casi in cui scostamenti superiori non siano riconducibili a una diversa programmazione del Richiedente o dell’Impresa Ferroviaria affidataria del servizio; VI. Volumi complessivi per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (espressi in trkm); VII. Valore economico della capacità (pedaggio) per ciascun orario di servizio compreso nel periodo di validità dell’Accordo (secondo le regole e i prezzi vigenti al momento della sua sottoscrizione suscettibile di aggiornamento nel periodo di validità dell’Accordo Quadro). Potranno essere inoltre oggetto di Accordo Quadro, previa intesa fra Richiedente e Gestore dell’Infrastruttura altri parametri quali i servizi di infrastruttura, la capacità finalizzata a movimenti non commerciali e operazioni tecniche, la disponibilità di binari per ricovero dei materiali, nonché le linee guida per il possibile aggiornamento in presenza di variazione degli scenari infrastrutturali, tecnologici e di mercato. Il GI si impegna a fornire all’IF affidataria del servizio ferroviario regionale i servizi contenuti nel PIR, alle condizioni ivi previste. Eventuali modifiche all’erogazione di detti servizi non dovranno comunque comportare effetti peggiorativi sull’efficienza del servizio e sulle attività di supporto e dovranno essere preventivamente comunicate al Richiedente ovvero all’impresa affidataria dei servizi. L’Accordo Quadro è concluso per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio, di norma per cinque anni, a partire dal primo orario di servizio utile. In casi specifici e motivati è ammessa una durata minore o maggiore. In particolare la richiesta di capacità per un periodo superiore ai cinque anni deve essere motivata sulla base di quanto previsto all’art. 23, comma 6, del D.lgs. 112/15. Rientrano in quest’ultima fattispecie sia gli Accordi Quadro con le Regioni e le Province autonome per i servizi di trasporto pubblico locale, sia gli Accordi Quadro con lo Stato per i servizi lunga percorrenza, la cui durata potrà essere commisurata alla durata del contratto di servizio per l’affidamento degli stessi servizi di trasporto pubblico locale.
40
CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA