Qualora si verificassero conflitti tra le richieste di tracce non coperte da un Accordo Quadro e le richieste di tracce presentate in coerenza con la capacità quadro già assegnata, il GI applicherà la procedura di allocazione delle tracce prevista nel presente capitolo, in conformità con quanto prescritto dal Regolamento 2016/545/UE, art. 10, c. 5. Coordinamento servizi Nel caso di richieste di servizi confliggenti, sentite le IF richiedenti, il GI procede a conciliare quelle in conflitto. Durante la fase di consultazione il GI entro il 30 settembre di ogni anno trasmette alle IF le proposte alternative, avviando la fase di coordinamento che si concluderà il 15 ottobre di ogni anno. E’ facoltà delle IF adire l’ART per il riesame delle determinazioni adottate dal GI con riferimento alla procedura di coordinamento tracce e servizi.
4.5.5.1 Esito delle richieste Al termine del processo di allocazione GI comunica il dettaglio delle tracce orarie alle IF. L’assegnazione formale avverrà con la stipula del Contratto. Le richieste rigettate per insufficiente capacità saranno riesaminate d’accordo con l’istante in occasione del successivo adeguamento dell’orario per gli itinerari interessati. Fanno eccezione le richieste presentate in gestione operativa, per le quali la risposta è da considerarsi definitiva.
4.6
LINEE SATURE
4.6.1 Dichiarazione di saturazione Qualora la proposta di modifica delle tracce, richieste per servizi di cui alle fattispecie del par.4.5.4.1 n.1 lett. a) e b), formulata dal GI nell’ambito della procedura di coordinamento differisca, rispetto alla richiesta delle IF, di un valore pari o superiore a ±16 e almeno una delle IF interessate rigetti la proposta formulata da GI, quest’ultimo dichiara saturo l’elemento dell’Infrastruttura interessato e ne fornisce comunicazione all’ART e alle Imprese interessate. Qualora la proposta di modifica delle tracce, richieste per servizi di cui alla fattispecie del par. 4.5.4.1 n.1 lett. c), formulata dal GI nell’ambito della procedura di coordinamento differisca, rispetto alla richiesta delle IF, di un valore pari o superiore a ±31 e almeno una delle IF interessate rigetti la proposta formulata da GI, quest’ultimo dichiara saturo l’elemento dell’Infrastruttura interessato e ne fornisce comunicazione all’ART e alle Imprese interessate. Nel caso che il GI dichiari saturo l’elemento dell’infrastruttura interessato, anche per effetto di quanto illustrato al par. 2.7, e fintanto che non sia implementato l’intervento organizzativo e/o infrastrutturale volto ad eliminare la saturazione, alloca le tracce disponibili secondo le regole di priorità indicate al successivo paragrafo 4.6.2, tenendo conto anche di eventuale designazione dell’infrastruttura per determinati tipi di traffico.
4.6.2 Criteri di priorità delle tracce orarie 1. Nella assegnazione delle tracce orarie relativamente a richieste per un orario e/o per un adeguamento intermedio GI, fatte salve le tracce orarie richieste in aderenza ad un Accordo Quadro sottoscritto, dà priorità: ai servizi di trasporto internazionali; ai servizi di trasporto qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare fra IF e lo Stato o le Regioni; ai servizi di trasporto ad alta velocità effettuati totalmente o parzialmente su infrastrutture appositamente costruite o adattate, ed ai servizi di trasporto merci effettuati su linee specializzate per tali servizi, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 101, 102 e 106 del TFUE. 2. Le eventuali incompatibilità fra tracce orarie di pari priorità ai sensi del presente paragrafo, comma 1, sono disciplinate considerando prioritario il servizio finalizzato al traffico caratteristico della fascia oraria di interesse, nel modo seguente: i servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini disciplinati da appositi contratti di servizio da stipulare fra IF e Stato o Regioni sono prioritari rispetto
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CAPITOLO 4 - ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA’