3.3.3 Contratto con il Richiedente non IF Il Richiedente non IF ha diritto, in coerenza quanto previsto dal D.lgs. 112/2015, a richiedere capacità d’infrastruttura secondo le regole descritte al capitolo 3 e prende parte al processo di allocazione della capacità descritto al capitolo 4, incluse le regole correlate alle penali di cui al par.5.6.3.1. RFI non prevede un Contratto per l’allocazione di tracce e servizi con il Richiedente non IF. Le tracce e i servizi consegnati con il progetto orario definitivo da parte del GI al Richiedente non IF costituiranno allegato del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura dell’IF indicata da quest’ultimo per l’effettuazione del trasporto. La partecipazione al processo annuale di allocazione della capacità per il Richiedente non-IF che non sia già titolare di Accordo Quadro viene assicurata attraverso l’accesso al sistema informativo ASTRO-IF e la sottoscrizione del schema di Accordo riportato in appendice 7 al presente capitolo.
3.3.4 Condizioni Generali di Contratto Le disposizioni contenute all’interno del PIR costituiscono le condizioni generali di contratto predisposte da RFI, messe a conoscenza degli operatori del settore ferroviario tramite la pubblicazione del presente documento e accettate dalle parti all’atto della sottoscrizione del Contratto di Utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria o dello schema di Accordo riportato in App.7.
3.4
REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA
3.4.1 Compatibilità treno-tratta per l’utilizzo di veicoli autorizzati Prima che un’impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell’area d’uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato (art. 23 D.lgs. 57/2019) la stessa verifica che: a)
il veicolo sia stato autorizzato all’immissione sul mercato e sia registrato;
b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell’infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazioni pertinente che il gestore dell’infrastruttura deve fornire gratuitamente; c)
il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo sicurezza ferroviaria e della STI concernente l’esercizio e la gestione del traffico.
Con riferimento al comma b), in via transitoria, tale utilizzo è subordinato al rilascio della circolabilità accordata dal GI (Disposizione di esercizio di RFI n. 27 del 18 dicembre 2013) ovvero alla valutazione da parte del GI delle verifiche di compatibilità treno-tratta effettuate dalle Imprese Ferroviarie (cfr. nota ANSF prot. n. 12004 del 17 giugno 2019). In coerenza con quanto previsto dalla Disposizione di esercizio di RFI n. 27 del 18 dicembre 2013, si riportano le tariffe (comprensive di IVA) dovuti dalle IF per l’attività istruttoria del GI al fine del rilascio della circolabilità. Le presenti tariffe, che si applicano anche al caso di benestare del GI sulla valutazione di compatibilità treno tratta presentata dalla IF, come previsto dalla nota ANSF prot.n.12004/2019, si riferiscono a: 1) Esame documentazione 2) Studio delle linee (massa per asse , massa per metro corrente, rispetto sagoma , assorbimenti e STB) in cui il richiedente è in possesso del Certificato di Sicurezza 3) Preparazione nota circolabilità 4) Preparazione nota per inserimento condizioni circolabilità nelle pubblicazioni di servizio 5) Protocollo e archiviazione
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CAPITOLO 3 - CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INFRASTRUTTURA