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2.3.2.2 Garanzia
GI, incidenti di esercizio, sciopero, sgombero dell’infrastruttura, sistemi informativi, verifiche servizi erogati rendicontazione delle prestazioni fornite e fatturazioni, dislocazione dei mezzi di riserva/soccorso, secondo quanto previsto nel paragrafo 2.4.7; Detta documentazione, deve pervenire a GI con un anticipo, rispetto alla data di inizio del servizio: a) di almeno 45 giorni solari per contratti relativi al successivo orario di servizio (salvo la fattispecie di IF designata da un richiedente non IF, nel cui caso i documenti andranno presentati entro 20 giorni solari); b) di almeno 15 giorni solari per contratti in corso di orario. La documentazione completa dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni solari antecedenti l’avvio dell’orario di servizio (per contratti di cui alla precedente lettera a), ovvero 12 giorni solari antecedenti l’avvio del servizio di trasporto (per contratti di cui alla precedente lettera b). GI, acquisita la documentazione completa, provvede ad inviare all’IF la proposta di contratto, comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed economici, con l’indicazione del termine per la restituzione della medesima proposta sottoscritta in segno di integrale accettazione che dovrà intervenire entro 5 giorni solari prima rispetto all’attivazione del servizio. Per i soli contratti di cui alla precedente lettera b), entro 10 giorni solari dalla data prevista per l’attivazione del servizio il GI provvederà ad inviare all’IF la proposta di contratto. Se l’IF non provvede ad inviare l’integrale accettazione della proposta di contratto, ovvero a produrre motivate osservazioni entro la data comunicata da GI, quest’ultimo fisserà un termine perentorio entro il quale stipulare il contratto, pena la decadenza dal diritto ad utilizzare la capacità assegnata con il conseguente obbligo per l’IF di corrispondere, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura da parte di GI, gli importi dovuti in caso di mancata contrattualizzazione (cfr. paragrafi 4.6.1 e 4.6.2). L’eventuale ritardo nella presentazione della documentazione, ovvero la presentazione incompleta o difforme della stessa, nonché in caso di mancata accettazione del contratto entro i termini sopra indicati, può determinare lo slittamento della stipula del contratto oltre ad un possibile rinvio della data di attivazione del servizio, senza che l’IF interessata possa invocare pretese e/o lamentele nei confronti del GI.
2.3.2.1.1. Eventuali ulteriori adempimenti ai fini della sottoscrizione (aggiornamento dicembre 2021)
L’IF che alla data del 15 novembre di ciascun anno risulti inadempiente rispetto al pagamento di importi scaduti in tale data e riferiti a prestazioni oggetto del contratto di utilizzo (in corso o sottoscritti per gli anni precedenti) e delle quote dovuto per il finanziamento dell’ANSFISA ai sensi dell’art.15, comma 2, lett. b), del d.lgs 50 del 14 maggio 2019, è tenuta entro il 25 novembre dello stesso anno: a corrispondere l’importo dovuto, o, alternativamente, a presentare un piano di pagamento, interamente garantito da fideiussione bancaria o assicurativa, finalizzato alla soddisfazione dei crediti insoluti da corrispondere entro e non oltre la data della prima fatturazione a conguaglio del nuovo contratto e a costituire la fideiussione in occasione della sottoscrizione del contratto relativo all’orario di servizio successivo, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.2. In assenza di tali adempimenti non potrà darsi luogo alla sottoscrizione del contratto di utilizzo valevole per l’orario di servizio successivo, con conseguente applicazione delle regole relative alla mancata contrattualizzazione (cfr. paragrafi 4.6.1 e 4.6.2). In caso di mancata contrattualizzazione GI avrà facoltà di allocare la relativa capacità ad altra IF.
2.3.2.2 Garanzia
In aderenza al Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione sono riportati nel sito internet di RFI, nella sezione “Servizi e Mercato” i valori soglia di rating del credito richiesti alle IF. L’IF che non disponga di rating, ovvero qualora il rating del credito dell’IF (fornito da una agenzia specializzata) sia inferiore alle soglie riportate sul sito di RFI, è tenuta a prestare idonea fideiussione (bancaria o assicurativa) a parziale garanzia del pagamento dei corrispettivi tutti e di ogni altra somma dovuta in base al Contratto di Utilizzo dell’Infrastruttura ferroviaria, nonché degli obblighi di risarcimento del danno nascenti dall’inadempimento del Contratto stesso.