Garantir uma utilização segura da captura e armazenamento de dióxido carbono na europa it

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Garantire l’uso sicuro della tecnologia di

cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio in Europa Azione per il clima


Quella della cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio (carbon capture and storage, CCS) è una nuova tecnologia con tutte le potenzialità per contribuire in misura significativa alla lotta contro il cambiamento climatico. Come per tutte le nuove tecnologie è però fondamentale valutarne attentamente le possibili conseguenze sull’ambiente e sulla salute umana. Nel 2009, dunque, l’Unione europea ha adottato una direttiva1 atta ad assicurare che la tecnologia CCS sia attuata in condizioni di sicurezza e, nella misura del possibile, a prevenire ed escludere qualunque rischio per l’ambiente e la salute umana. Questa brochure intende spiegare come tale direttiva si proponga di garantire la sicurezza della tecnologia CCS in Europa.

Cosa si intende per “cattura e stoccaggio geologico di biossido di carbonio”? La tecnologia CCS prevede la cattura del biossido di carbonio (CO2) prodotto da centrali elettriche o impianti industriali, il suo trasporto verso siti designati e la sua iniezione in formazioni geologiche, nelle quali viene intrappolato. Tali formazioni geologiche possono trovarsi a terra oppure offshore (ad esempio in giacimenti di petrolio o di gas esauriti, acquiferi salini ecc.), vari chilometri sotto il livello del mare oppure a livello del suolo. L’Europa è uno dei leader mondiali nello sviluppo della tecnologia CCS. I processi in quanto tali (cattura, trasporto e stoccaggio) non sono una novità: fin dal 1996 è infatti in atto un progetto dimostrativo di cattura e stoccaggio di CO2 nel giacimento di gas Sleipner, in Norvegia, mentre negli Stati Uniti e in Canada esistono già migliaia di chilometri di condotte per il trasporto di CO2. La sfida principale, ora, è integrare cattura, trasporto e stoccaggio in un’unica filiera su scala commerciale presso centrali elettriche o impianti industriali: di questo si occupa una serie di progetti dimostrativi su scala commerciale cofinanziati dall’UE.

© Shutterstock, Gary Whitton

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Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’UE ha adottato la direttiva CCS nell’ambito di un pacchetto di misure in materia di clima ed energia destinato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra che contribuiscono al cambiamento climatico, potenziare la sicurezza energetica e favorire il passaggio a un’economia a basso tenore di carbonio. Scopo dell’UE è rendere la tecnologia CCS commercialmente realizzabile e metterne a frutto le potenzialità di riduzione delle emissioni di carbonio a livello dell’UE e su scala globale. Per ragioni economiche, è probabile che la tecnologia CCS venga inizialmente adottata dal settore energetico. La Commissione europea si attende che essa rientri nella schiera di tecnologie a basso tenore di carbonio e misure per l’efficienza energetica che contribuiranno al processo di “decarbonizzazione” dell’energia elettrica entro il 20502. L’applicazione commerciale su larga scala della tecnologia CCS alle emissioni degli impianti industriali (ad esempio nel settore dell’acciaio o del cemento) è attesa a partire dal 2030.

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COM(2011) 112 def.: Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (8 marzo 2011)


La comunità internazionale ha riconosciuto che il riscaldamento globale deve essere mantenuto al di sotto della soglia dei 2°C rispetto alla temperatura preindustriale per prevenire mutamenti climatici catastrofici. A tale fine, è necessario ridurre drasticamente le emissioni globali di CO2 e di altri gas a effetto serra (GES) nei decenni a venire. La CCS è una delle tecnologie che può aiutarci a conseguire questo obiettivo. L’UE, responsabile di circa l’11 % delle emissioni globali odierne di GES, ha adottato una serie di norme vincolanti per ridurre le proprie emissioni del 20 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Inoltre, si è offerta di portare tale riduzione al 30 % a condizione che altre importanti economie, tra paesi industrializzati e in via di sviluppo, si impegnino a compiere sforzi analoghi. Nel lungo periodo, l’UE si è impegnata a decurtare le proprie emissioni dell’80-95 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050, nell’ambito dello sforzo che sarà richiesto ai paesi industrializzati. A marzo 2011, la Commissione europea ha pubblicato una tabella di marcia che illustra un percorso economicamente efficiente per compiere la transizione verso l’economia europea competitiva e a ridotto tenore di carbonio che questi tagli drastici impongono. La ricerca e lo sviluppo, i progetti dimostrativi e l’adozione tempestiva della tecnologia CCS sono di fondamentale importanza per la sua applicazione sicura ed economica su larga scala.

La direttiva CCS La direttiva stabilisce un quadro giuridico solido per lo stoccaggio geologico sicuro di CO2, fissando standard elevati finalizzati sia a garantire la sicurezza sia ad aiutare l’Europa a raggiungere i suoi obiettivi nella lotta al cambiamento climatico. La direttiva, che dà priorità alla tutela dell’ambiente e della salute umana al fine di ridurre al minimo i rischi ed escludere gli effetti negativi, si concentra sullo stoccaggio: la cattura e il trasporto sono invece oggetto di altre norme dell’UE3.

Scelta di siti di stoccaggio sicuri

Courtesy of the Zero Emissions Platform

Gli Stati membri dell’UE possono scegliere se consentire o meno lo stoccaggio geologico di CO2 nel proprio territorio; nel primo caso, sono tenuti a ottemperare alla direttiva. Se un paese intende permettere lo svolgimento di tale attività, deve anzitutto procedere a una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in determinate regioni o in tutto il territorio, consentendo anche attività di esplorazione. Queste ultime saranno possibili solo previo rilascio di un’apposita licenza, che dovrà avvenire in base a criteri oggettivi e trasparenti. Le licenze dovranno riguardare un’area limitata e non estendersi oltre il tempo necessario a condurre l’esplorazione (sebbene sia possibile prorogarle in caso la durata specificata non sia sufficiente per ultimare l’esplorazione). La decisione in merito all’idoneità di una formazione geologica a essere utilizzata come sito di stoccaggio dovrà basarsi su una valutazione e una caratterizzazione accurate del complesso di stoccaggio e dell’area circostante. Dovranno essere applicati i criteri specificati nella direttiva, i quali includono lo sviluppo di modelli e simulazioni al computer dell’iniezione di CO2, la valutazione del rischio e l’identificazione di tutti i potenziali pericoli, in primis la fuoriuscita di CO2. Chi si occuperà di queste attività dovrà tener conto delle persone che vivono nell’area circostante, nonché degli interessi delle specie e degli habitat locali, e redigere un’analisi dei potenziali impatti sulla salute e sull’ambiente.

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Ad esempio, la direttiva del 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPCC) disciplina, a partire dagli impianti a cui si applica, l’impatto della cattura di CO2 sulla salute umana e ambientale. Inoltre, l’iniezione di CO2 negli acquiferi salini deve conformarsi alla legislazione dell’UE sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.


Autorizzazioni allo stoccaggio

I potenziali gestori dovranno fornire informazioni che diano prova della loro competenza tecnica a gestire un sito di stoccaggio in condizioni di sicurezza. Inoltre, dovranno fornire informazioni dettagliate sul sito e sul complesso di stoccaggio, in modo da garantire che una formazione geologica sia scelta solo nel caso in cui non presenti un rischio significativo di fuoriuscita di CO2 né di altri danni per l’ambiente o la salute umana. I candidati dovranno inoltre illustrare quali misure intendono adottare per evitare irregolarità importanti, proporre piani di monitoraggio, eventuali provvedimenti correttivi e piani per la fase post-chiusura nonché fornire prove dell’esistenza di una garanzia finanziaria valida ed efficace prima delle operazioni di iniezione di CO2, in modo da assicurare la conformità a tutti gli obblighi giuridici in qualsiasi circostanza. Le autorizzazioni allo stoccaggio possono essere rilasciate solo se sono rispettate tutte le disposizioni della direttiva CCS e di altre norme comunitarie applicabili. Ciascuna autorizzazione dovrà indicare, tra l’altro, l’ubicazione precisa del sito di stoccaggio, il quantitativo massimo di CO2 iniettabile, un piano di monitoraggio approvato e i provvedimenti correttivi previsti in caso di problemi. Gli Stati membri sono responsabili per il rilascio delle autorizzazioni, ma dovranno trasmettere le domande di autorizzazione che ricevono, congiuntamente ai progetti di autorizzazione che intendono rilasciare, alla Commissione europea. Dopo aver esaminato detti documenti, la Commissione può emettere un parere non vincolante; in caso la decisione delle autorità nazionali sia difforme dal parere della Commissione, queste dovranno precisare i motivi della scelta. Tale procedura intende assicurare l’attuazione coerente della direttiva e dunque rafforzare la fiducia del pubblico nella sicurezza della CCS. Le autorità nazionali4 dovranno essere informate in merito a qualunque modifica riguardante i siti di stoccaggio ed eventualmente aggiornare l’autorizzazione. In caso di fuoriuscita di CO2 o di mancato rispetto di altre condizioni, le autorità possono revocare l’autorizzazione allo stoccaggio e assumersi la responsabilità del sito, recuperando i costi sostenuti presso il precedente gestore. Le autorizzazioni allo stoccaggio devono essere riesaminate cinque anni dopo il rilascio e in seguito ogni dieci anni.

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Tutti gli Stati membri devono designare un’autorità incaricata dell’esecuzione dei compiti definiti dalla direttiva.

© Statoil

Le autorizzazioni allo stoccaggio sono fondamentali per assicurare che la CCS si svolga in condizioni di sicurezza ambientale. La gestione dei siti è possibile solo previo rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio.

Monitoraggio Il monitoraggio del sito di stoccaggio è essenziale per verificare che la CO2 stoccata si comporti effettivamente secondo quanto previsto dai modelli. I gestori sono pertanto tenuti a svolgere attività complete di monitoraggio di parametri specifici quali pressione, temperatura e attività sismica (sia del complesso di stoccaggio sia, ove rilevante, dell’area circostante) per individuare qualunque fuoriuscita o irregolarità significativa, in particolare se questa ha effetti negativi sull’acqua potabile, sulle comunità locali e sull’ambiente circostante. I gestori dovranno redigere un piano di monitoraggio, da aggiornarsi ogni cinque anni al fine di tener conto delle conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili, e presentare una relazione dei risultati del monitoraggio alle autorità nazionali almeno una volta l’anno.

Ispezioni Le autorità nazionali sono inoltre responsabili dello svolgimento di ispezioni di routine e occasionali del complesso di stoccaggio. Le ispezioni di routine devono essere effettuate almeno una volta all’anno fino a tre anni dopo la chiusura e ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità all’autorità competente. Le ispezioni occasionali avranno luogo nel caso in cui le autorità ricevano serie denunce riguardanti danni all’ambiente o alla salute umana o siano informate di fuoriuscite. Entro due mesi dall’ispezione sarà resa pubblica una relazione sull’esito della stessa.

Provvedimenti correttivi In caso di fuoriuscite di CO2 o altri problemi, la direttiva impone ai gestori di adottare immediatamente i provvedimenti correttivi necessari, compresi quelli relativi alla tutela della salute umana. I gestori devono inoltre redigere un piano in materia di provvedimenti correttivi e ottenere l’approvazione da parte dell’autorità competente. Se il gestore non adotta i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente deve adottare direttamente tali provvedimenti e farsi rimborsare dei costi sostenuti dal gestore, anche attingendo alla garanzia finanziaria. La responsabilità per danni ambientali (ad esempio, agli habitat naturali, all’acqua e al


suolo) è disciplinata dalla direttiva sulla responsabilità ambientale5. In caso di fuoriuscita di CO2 nell’atmosfera, il gestore del sito di stoccaggio dovrà restituire quote di emissioni nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE.

colpa o un occultamento di informazioni da parte del gestore, può recuperare da quest’ultimo i costi sostenuti dopo l’avvenuto trasferimento di responsabilità.

Garanzia finanziaria e contributo finanziario Sicurezza a lungo termine Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio, il gestore continua a essere responsabile del monitoraggio, delle relazioni e dei provvedimenti correttivi. Tali obblighi devono essere soddisfatti sulla base di un piano relativo alla fase post-chiusura originariamente approvato nell’ambito dell’autorizzazione allo stoccaggio e aggiornato, ove necessario, prima della chiusura del sito. Trascorso un certo periodo (generalmente non inferiore a 20 anni) dopo la chiusura del sito, il gestore può trasferire la responsabilità all’autorità competente, a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. In particolare, il sito deve essere in una condizione di stabilità a lungo termine e tutti gli elementi disponibili devono indicare che la CO2 stoccata è completamente confinata in via permanente; il gestore deve preparare una relazione che documenti tale situazione. Prima del trasferimento, inoltre, il sito deve essere stato sigillato e gli impianti di iniezione smantellati. Quando tutte le condizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità approva il trasferimento di responsabilità. I progetti di decisione sull’autorizzazione del trasferimento di responsabilità devono essere trasmessi alla Commissione europea, la quale esprime un parere non vincolante prima della decisione finale. Dopo il trasferimento di responsabilità, le ispezioni di routine cessano e il monitoraggio può essere ridotto a un livello che consenta di rilevare le fuoriuscite di CO2 o irregolarità importanti. Se sono rilevate fuoriuscite di CO2 o irregolarità importanti, il monitoraggio deve essere intensificato per valutare l’entità del problema e l’efficacia dei provvedimenti correttivi. In caso l’autorità riscontri una

In occasione della chiusura del sito e del trasferimento di responsabilità all’autorità competente, il gestore dovrà inoltre mettere a disposizione un contributo finanziario che copra almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di 30 anni.

Il ruolo della Commissione europea nella promozione dell’uso sicuro della tecnologia CCS Come accade per tutte le norme dell’UE, la Commissione è responsabile per il corretto recepimento e per l’applicazione pratica della direttiva CCS nei rispettivi ordinamenti nazionali degli Stati membri. La Commissione assiste e sostiene concretamente gli Stati membri nell’attuazione della direttiva CCS e ha istituito un gruppo di scambio delle informazioni per agevolare la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche tra le autorità nazionali al fine di promuovere l’attuazione coerente della direttiva in tutta l’UE. La Commissione ha inoltre pubblicato quattro documenti che forniscono consulenza tecnica agli Stati membri e ai gestori in merito a questioni specifiche, compresa la sicurezza6. Tali documenti sono il frutto di discussioni e consultazioni con le autorità nazionali, l’industria, organizzazioni non governative, ricercatori e altre parti interessate7. La direttiva stabilisce che la Commissione svolga, entro il 31 marzo 2015, un riesame ad ampio spettro della direttiva CCS e ne proponga la revisione se necessario. Il riesame dovrà tenere conto dell’esperienza acquisita con la CCS, del progresso tecnico e delle conoscenze scientifiche più recenti.

© Kim Laland, Statoil 5

È fondamentale che i gestori dispongano delle risorse finanziarie necessarie ad adempiere a tutti gli obblighi citati, specialmente dopo la chiusura del sito e fino al trasferimento di responsabilità. Per questo, quale parte della domanda di autorizzazione allo stoccaggio, i gestori devono addurre prova dell’esistenza di una garanzia finanziaria adeguata, che dovrà essere valida ed effettiva prima che venga dato il via all’iniezione e che sarà periodicamente adattata per tener conto di modifiche, ad esempio rischi di fuoriuscite, nel corso della gestione.

Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56

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I documenti pubblicati (disponibili solo in inglese) si intitolano: a) CO2 storage life-cycle risk management framework; b) Characterisation of the storage complex, CO2 stream composition, monitoring and corrective measures; c) Criteria for transfer of responsibility to the competent authority; d) Financial security and financial mechanism.

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Vedere http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_implementation_en.htm


DG Azione climatica: http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs_directive_en.htm

© Unione europea, 2012. Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Stampato su carta riciclata a cui è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica per la carta grafica (http://ec.europa.eu/ecolabel)

ML-30-11-131-IT-C

Per ulteriori informazioni:

doi 10.2834/12527 ISBN 978-92-79-20263-6


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