Pandora
Progetto formativo per operatori del patronato Epas Versatilità del progetto Il corso è stato strutturato in un modo tale da poter dimensionare, in funzione delle esigenze formative, i livelli dei singoli obiettivi, il numero degli ambiti, la quantità delle tematiche. In definitiva sarà possibile, verificato il livello delle conoscenze degli allievi e del loro numero, una formazione che tenga conto dei risultati che si vogliono ottenere, delle ore disponibili e delle risorse a disposizione. Ogni tipo di servizio - pensione, assegno al nucleo familiare, rendita per infortunio, ecc. può essere considerato come un’unica scatola dove dentro si trova tutta la normativa che l’operatore di patronato deve conoscere per essere in grado di offrire il singolo servizio in maniera adeguata. Si può ipotizzare, quindi, una formazione dimensionata alle singole esigenze perché chiunque potrà fare, ad esempio, una richiesta di assegno al nucleo familiare, conoscendone la normativa, indipendentemente dal fatto che sia capace o meno di fare una domanda di pensione di vecchiaia o di invalidità civile. Inoltre, in relazione ad un singolo obiettivo formativo, ad uno dei suoi ambiti e ad una singola tematica che lo caratterizza, esistono situazioni del tutto particolari regolate oltre che dalla normativa vigente anche e soprattutto da circolari interpretative, sentenze passate in giudicato, ecc. È possibile, così, con questa struttura formativa, ipotizzare mini corsi che trattino esclusivamente argomenti quali “l’accredito figurativo in quota integrativa”, la capacità di leggere in maniera adeguata un O1M, saper individuare anomalie nella lettura di un estratto conto che, una volta corrette, possa migliorare la condizione contributiva di un lavoratore, ecc. A mio avviso, questo tipo di corsi sono utili anche per operatori già in grado di svolgere l’attività di patronato permettendo, cosa estremamente utile sia per un miglioramento qualitativo del servizio che per una maggiore attività, di recuperare pratiche già liquidate ed inoltrare domande intese ad ottenere la ricostituzione di prestazioni definite in precedenza.
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Obiettivi 1 Conoscenza
delle tipologie dei servizi offerti dal patronato e loro collocazione geografica
2 Conoscenza 3
della normativa vigente
Conoscenza delle procedure
4 Conoscenza
delle controparti del patronato
5 Acquisizione 6
dell’atteggiamento adeguato
CapacitĂ comunicativa
Ambiti 1 Previdenza 2 Tutela
infortuni e malattie professionali 3
Assistenza sociale 4
Immigrazione
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Tematiche 1 Pensioni 2 Prestazioni 3 IndennitĂ 4
Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Strumenti didattici 1 Docenze 2 Dispense
Verifiche 1 Test 2 Colloquio 3 Simulazioni
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operative
Informativa di carattere generale sugli obiettivi Obiettivo 1
Conoscenza geografica delle tipologie dei servizi offerti dal patronato I servizi offerti dai patronati sono innumerevoli e la possibilità di sapersi orientare al loro interno passa, almeno a livello di primo approccio, attraverso la necessità di organizzare una vera e propria geografia al fine di individuare più facilmente gli strumenti operativi indispensabili quali la procedura, le tabelle, la normativa vigente, ecc. Vengono individuate, quindi, quattro aree di intervento, ognuna separata dall’altra, che risultano essere anche gli ambiti individuati dal progetto e cioè:
a) Previdenza b) Tutela infortuni e malattie professionali c) Assistenza sociale d) Immigrazione
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a) Previdenza Questo ambito contiene tutto ciò che riguarda le pensioni cui hanno diritto tutti coloro che, oltre ad aver maturato il requisito richiesto dell’età o dello stato invalidante o della perdita di un coniuge, di un genitore, di un figlio o di un fratello, hanno anche maturato essi stessi o il “de cuius” in caso di pensione ai superstiti, il requisito contributivo, ossia siano in possesso di una posizione assicurativa e quindi di aver esercitato un’attività lavorativa che l’ha generata per il numero di anni richiesto. Pensioni: - di vecchiaia - di anzianità - di invalidità - di inabilità - ai superstiti - assegno sociale - convenzioni internazionali - trasformazione pensione d’invalidità in pensione di vecchiaia - ricostituzione di pensione - supplemento di pensione Prestazione a sostegno del reddito: - assegno al nucleo familiare - assegni familiari - autorizzazione assegno al nucleo familiare - aspi (disoccupazione) - mini aspi (disoccupazione requisiti ridotti) - mobilità - maternità - cure termali Posizione assicurativa: - estratto contributivo - unificazione posizioni contributiva - riscatti - ricongiunzioni - verifiche dei periodi contributivi - verifica dei valori contributivi Indebiti: - ricorsi avverso richiesta di recupero somme percepite 8
b) Tutela infortuni e malattie professionali Ogni lavoratore dipendente o autonomo ha diritto ad essere tutelato per gli eventuali infortuni subiti o malattie contratte sul posto di lavoro. In certi casi è previsto che questa tutela possa essere richiesta anche in caso di infortunio occorso durante il tragitto per andare o tornare dal luogo di lavoro (infortunio in itinere). Infortuni sul lavoro: - apertura pratica di infortunio non già denunciato - richiesta prolungamento “temporanea” - richiesta valutazione postumi permanenti - domanda di riconoscimento di malattia professionale - richiesta costituzione rendita - richiesta aggiunte di famiglia - richiesta rendita ai superstiti - domanda cure termali - ricorso per mancato accoglimento della richiesta
c) Assistenza sociale Per assistenza sociale si intende qualsiasi tipo di provvidenza cui hanno diritto i cittadini italiani o stranieri purché residenti nel territorio nazionale, a prescindere dalla propria condizione contributiva ad esempio assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento, esenzione ticket, riduzione spese per la mensa scolastica dei figli, ecc. Azienda sanitaria locale: - invalidità civile - indennità di frequenza - cieco civile parziale (residuo visivo 1/20) - cieco civile assoluto - indennità di accompagnamento - riconoscimento dell’handicap Ministero dell’Interno: - pensioni di guerra - pensione di guerra ai superstiti
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d) Immigrazione I servizi che, dopo la cosiddetta legge “Fini Bossi”, i patronati hanno istituito per far fronte al boom delle richieste, hanno determinato anche la necessità di perfezionare le capacità per dare risposte in termini di lavoro domestico. Per cui non solo permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc., che tra l’altro sono servizi cui gli immigrati hanno bisogno in maniera periodica, ma anche e soprattutto conoscenza perfetta del contratto collettivo del lavoro domestico al fine di poter dare risposte che vanno dalla compilazione dei bollettini postali per i versamenti dei contributi alla compilazione delle buste paga e dei CUD, alla capacità di gestire vertenze sindacali sia in sede stragiudiziale che legale. Extracomunitari: - permesso di soggiorno - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - rinnovo permesso di soggiorno - ricongiungimento familiare - richiesta cittadinanza
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Obiettivo 2
Conoscenza della normativa vigente Ogni singolo servizio non è altro che la risposta che un operatore di patronato deve essere capace di dare ai bisogni dell’utenza ed è proprio per assolvere a questo compito che lo stato, nel corso degli anni, ha fatto le leggi che, oltre a stabilire i requisiti necessari all’ottenimento della prestazione, regolano anche sia il modo che i tempi nel quale un determinato bisogno può essere appagato. I patronati durante il ventennio fascista erano governativi e la naturale conseguenza era che tutelavano più l’ente previdenziale che il cittadino. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, i patronati nascono come emanazione prima del sindacato e poi dell’associazionismo ed acquisiscono un’ottica autonoma e cioè svincolata dallo stato e quindi in grado di tutelare appieno chi si rivolge loro per ottenere prestazioni che proprio lo stato è chiamato ad erogare. Ciò che determina, però, oltre all’autonomia conquistata, la vera capacità per i patronati di tutelare in maniera efficace il cittadino è la conoscenza di ogni legge che regola la materia. Specialmente a partire dalla fine degli anni settanta, il legislatore ha dovuto, a causa del continuo evolversi dei bisogni del cittadino, legiferare in maniera quasi ossessiva con il risultato collaterale che, chi avesse la necessità di imparare tutta la normativa vigente, dovrebbe fronteggiare un compito così vasto che per portarlo a termine non basterebbe forse un intero corso di laurea. Diventa quindi necessario, anche questa volta, tentare prima un’organizzazione geografica del “mare magnum” normativo, poi cercare una dimestichezza adeguata per reperire e saper utilizzare in maniera veloce tutti quegli strumenti che l’informatizzazione ci mette a disposizione. Per quanto riguarda gli aspetti per così dire geografici è sufficiente creare tanti ipotetici tavoli per quante sono le tipologie ed in particolare, un tavolo per tutto quanto concerne la previdenza, uno per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, un altro per gli invalidi civili, indennità di accompagnamento, riconoscimento del handicap, un altro ancora per l’immigrazione e così via.
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Pensioni di vecchiaia Dal 1935, anno in cui con Decreto Regio n° 1827 viene istituita la previdenza sociale, ad oggi, si sono succedute una serie di leggi che, nel corso degli anni, hanno modificato quasi sempre in meglio l’intero sistema. Solo negli ultimi anni si è assistito ad una inversione di tendenza. Prima con la legge Amato (legge 503/1993), poi con quella Dini (legge 335/95) e da ultimo con la legge Fornero (legge 214/2011) con la quale il ministro in questione, nel tentativo di ottenere una sostanziale riduzione della spesa pubblica, ha stravolto completamente i requisiti indispensabili al diritto alle prestazioni sia in termini di età che di contribuzione necessaria. Per quanto riguarda poi la definizione del “quantum” ovvero dell’importo della pensione, si deve registrare, a partire dalla riforma Dini, il graduale passaggio dal sistema di calcolo “retributivo” a quello “contributivo” che a differenza del primo penalizza chi andrà in pensione con quest’ultimo metodo.
Pensione di anzianità La pensione di anzianità o pensione anticipata, non è altro che una pensione di vecchiaia che a fronte di determinati requisiti può essere erogata prima dell’età pensionabile senza alcun limite ed era sufficiente essere in possesso di un requisito contributivo non inferiore a 1820 settimane (35 anni). Questa pensione, con la riforma Dini, viene sostituita dalla pensione anticipata che, da una parte peggiora il requisito contributivo necessario e, dall’altra penalizza, introducendo appunto un criterio di penalizzazione a punti, l’importo della pensione.
Pensione di invalidità La pensione di invalidità nasce dall’intento del legislatore di compensare economicamente la perdita di guadagno di quei lavoratori che hanno perso almeno 2/3 della loro capacità lavorativa in attività confacenti alle loro attitudini. Quindi quei lavoratori che, in possesso del requisito contributivo richiesto ( almeno cinque anni di contribuzione complessiva di cui tre posizionati temporalmente nel quinquennio precedente la data della domanda), dimostrano mediante visite sanitarie eseguite dai medici dell’Istituto, lo stato invalidante, hanno diritto a percepire questa pensione, anche in costanza di rapporto di lavoro. È prevista la possibilità da parte dell’Inps di chiamare a visita di controllo i titolari di questa pensione e, nel caso venga rilevata la perdita del requisito sanitario, la pensione stessa viene revocata. L’importo della pensione sarà determinato dal calcolo dei contributi in suo possesso fatto salvo il diritto all’integrazione al trattamento minimo. 12
La pensione di inabilità A differenza della pensione di invalidità, quella di inabilità può essere percepita solo quando il lavoratore perde l’intera capacità lavorativa e smette anche di lavorare. Il requisito contributivo resta il solito (cinque anni complessivi di cui tre nel quinquennio precedente la data della domanda). L’importo di pensione è determinato dai contributi versati maggiorati nel numero dai contributi che sarebbero stati versati se non fosse intervenuto lo stato invalidante e cioè fino al compimento dell’età pensionabile per un massimo di 40 anni.
La pensione ai superstiti La pensione ai superstiti non è altro che la pensione cui hanno diritto i superstiti di un pensionato. Anche i superstiti di un lavoratore assicurato e non ancora pensionato possono avere diritto ad una pensione che in questo caso si chiama pensione indiretta. Hanno diritto sia alla pensione ai superstiti che a quella indiretta il coniuge, i figli purché minorenni o studenti fino al compimento del corso di laurea o inabili e a carico alla data di morte del dante causa (“de cuius”), il genitore purché sprovvisto di redditi e a carico, fratelli e sorelle purché sprovvisti di reddito e a carico. Per quanto riguarda l’importo spettante si rimanda alla relativa tabella...
Assegno sociale L’assegno sociale è una pensione che non prevede il requisito di una posizione assicurativa. Infatti hanno diritto all’assegno tutti i cittadini italiani e stranieri purché residenti in Italia da almeno dieci anni e sprovvisti di reddito. Hanno diritto all’assegno sociale in misura ridotta coloro che percepiscono redditi inferiori, per il 2014 a € 5.818,93. L’importo spettante è la cifra che sommata al reddito posseduto non deve superare tale cifra. Lo stesso vale per i soggetti coniugati dove, però, il limite di reddito è pari a € 11.637,86. I titolari di assegno sociale perdono il diritto in caso di trasferimento all’estero.
Pensione supplementare Si ha diritto alla pensione supplementare quando, in carenza del requisito contributivo in una delle gestioni dell’Inps si è titolari di pensione a carico di un qualsiasi fondo sostitutivo o esclusivo dell’Inps. 13
Convenzioni internazionali L’ufficio “convenzioni internazionali “ dell’Inps è il settore che tratta esclusivamente quelle domande di lavoratori che, oltre ad aver lavorato in Italia, hanno lavorato anche in uno dei paesi esteri convenzionati con il nostro. Durante il primo dopoguerra, molti lavoratori italiani, stante le condizioni occupazionali così ridotte, hanno trovato una soluzione lavorativa fuori dei confini nazionali. Avere così tanti cittadini italiani occupati all’estero, dall’America Latina agli USA, dal Canada all’Inghilterra, in Australia in quasi la totalità dei paesi europei, ha indotto i governi degli stati coinvolti ad adottare convenzioni per regolare la materia previdenziale in modo da permettere sia ai lavoratori rientrati che a quelli che sono rimasti all’estero, ma avevano già lavorato in Italia di vedere salvaguardati quei diritti che avrebbero avuto se il loro lavoro fosse stato effettuato tutto nel territorio nazionale.
Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia Quando il titolare di pensione di invalidità raggiunge il requisito dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia, la sua pensione viene trasformata appunto in pensione di vecchiaia con la conseguenza che l’importo della stessa subirà una variazione in meglio in quanto il calcolo che lo ha determinato deve essere ripetuto ovviamente con i valori rivalutati all’anno precedente la nuova decorrenza. Quindi, una pensione che aveva una decorrenza ad esempio nel 1994 ed era stata liquidata con la rivalutazione degli imponibili all’anno precedente e cioè al 1993 avrà un importo, sebbene maggiorato delle rivalutazioni istat di ogni anno, inferiore all’importo della stessa pensione in quanto, gli stessi imponibili, questa volta vengono rivalutati con coefficienti molto superiori, dovendo questi rivalutarli fino al 2013, anno precedente all’anno della nuova decorrenza.
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Ricostituzione della pensione Nel seguire l’iter burocratico di una domanda di pensione, l’operatore di patronato oltre a tenere d’occhio le questioni relative al “diritto” deve, a liquidazione avvenuta verificare la giustezza del “quantum”. L’importo mensile di una pensione è il risultato di un meccanismo di calcolo abbastanza complesso in quanto concorrono diversi fattori quali il numero complessivo delle settimane di contribuzione, che determina la percentuale da applicare alla retribuzione media settimanale, in caso di calcolo retributivo od al coefficiente di trasformazione in caso di calcolo contributivo. È ovvio che un errore nella determinazione di tale numero comporterà un importo di pensione errato. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la determinazione della retribuzione media settimanale che quasi sempre necessita di un aggiustamento riferibile ai periodi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio. La frequenza d’errore nel determinare l’importo della pensione è molto elevata per cui vale la pena, ogni volta che un pensionato si rivolge ai nostri sportelli per una qualsiasi richiesta, verificare che la pensione di cui è titolare sia stata liquidata in maniera giusta. È anche opportuno operare a livello di archivio. Per quelle sedi provinciali che sono presenti in un territorio ormai da diversi anni, risulta produttivo sia in termini di una maggiore attività che di un miglior servizio, “visitare” gli archivi, contattare ogni titolare di pensione, disporre colloqui adeguati al fine di rilevare l’esigenza o meno di presentare una domanda di ricostituzione.
Supplemento di pensione Qualora un pensionato abbia continuato o ripreso a lavorare dopo la data di decorrenza della pensione, ha diritto a che i contributi versati successivamente siano calcolati per determinarne l’importo di pensione relativo che andrà aggiunto all’importo originario. Il supplemento di pensione si ottiene a domanda e può essere presentato solo dopo 5 anni dalla decorrenza originaria della pensione ed ogni cinque anni per i periodi successivi.
Assegni familiari Fino al 1990 la legge prevedeva che i lavoratori dipendenti, i pensionati ed i titolari di disoccupazione o mobilità o cassa integrazione avessero diritto ad una aggiunta di famiglia per quei familiari considerabili a carico e cioè per il coniuge non lavoratore, per i figli minorenni o studenti o inabili e l’importo di questa prestazione era di 19.990 Lire per ogni avente diritto.
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Assegno al nucleo familiare Dal 1991 la norma cambia per i lavoratori dipendenti, per i pensionati liquidati nella gestione dipendenti ed i titolari di assegno di disoccupazione o mobilità o cassa integrazione, con esclusione quindi per i pensionati da lavoro autonomo per i quali resta invariata la normativa previgente. La nuova norma rivoluziona il presupposto in modo che non si può più parlare di un assegno cui si ha diritto per ogni persona per così dire a carico, bensì di un assegno che fa riferimento all’intero nucleo familiare ed il cui importo varia a seconda del numero dei componenti il numero del nucleo ed a seconda del reddito complessivo del nucleo stesso. La determinazione di tale importo non più imputabile ad un singolo familiare deve essere fatta ogni anno con decorrenza 01.07 e fino al 30.06 dell’anno successivo. Il numero dei componenti il nucleo è quello che risulta all’inizio del periodo mentre il reddito complessivo è quello dell’anno precedente al periodo di riferimento. Per i lavoratori è il datore di lavoro a stabilire l’importo spettante ed il lavoratore troverà detto importo direttamente in busta paga. Per i pensionati, tale incombenza spetta all’Inps.
Autorizzazione all’assegno al nucleo familiare Per i lavoratori separati sarà sempre il datore di lavoro a pagare l’importo dell’assegno al nucleo familiare, previa però l’autorizzazione che l’Inps rilascerà al richiedente dopo aver verificato che il coniuge separato non percepisca già la prestazione.
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Aspi (disoccupazione) Questa prestazione sostituisce l’indennità di disoccupazione e di mobilità. In pratica è cambiata la normativa che stabiliva i criteri per il diritto, gli importi percepibili la durata della percezione e le eventuali sospensioni o revoche. Di fatto, per quanto riguarda la durata, si distingue tra lavoratori che abbiano meno di 50 anni e lavoratori che ne abbiano 50 o più di 50. Età inferiore a 50 anni disoccupazione intervenuta nel 2013 disoccupazione intervenuta nel 2014 disoccupazione intervenuta nel 2015
8 8 10
mesi mesi mesi
Età pari o superiore a 50 anni e inferiore ai 55 disoccupazione intervenuta nel 2013 disoccupazione intervenuta nel 2014 disoccupazione intervenuta nel 2015
12 12 12
mesi mesi mesi
Età pari o superiore a 55 anni disoccupazione intervenuta nel 2014 disoccupazione intervenuta nel 2015
14 16
mesi mesi
Per quanto riguarda, invece, la determinazione dell’importo, questo è rappresentato dal 75% della retribuzione media mensile degli ultimi 2 anni quando tale retribuzione è pari o inferiore a € 1.180,00. In caso di retribuzione media mensile superiore ad € 1.180,00 all’importo come prima calcolato, si aggiunge il 25% della cifra eccedente. L’importo così calcolato viene erogato nella misura del 100% per i primi 6 mesi, nella misura del’ 85% per i mesi tra il 7° ed il 12°, al 70% per i mesi dopo il 12°.
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Mini Aspi (disoccupazione con i requisiti ridotti) Anche la Mini Aspi sostituisce un trattamento in vigore precedente al 2013, e precisamente la disoccupazione a requisiti ridotti. Questo nuovo trattamento si applica a tutte le disoccupazioni che si creano a partire dal 01.01.2013. Hanno diritto alla Mini Aspi i lavoratori licenziati che possono vantare almeno un contributo settimanale prima dei due anni precedenti alla domanda e almeno 13 settimane durante l’anno precedente. L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile quando questa non supera € 1.180, maggiorata del 25% della cifra eccedente in caso di retribuzione media mensile superiore. La durata della prestazione è pari alla metà delle settimane retribuite risultanti nei 12 mesi precedenti la fine del rapporto di lavoro. Il periodo di durata viene decurtato dell’eventuale periodo di godimento dell’indennità avvenuto nei 12 mesi considerati.
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Maternità e paternità La normativa istitutiva della maternità regola: - assenza obbligatoria dal lavoro a causa appunto della maternità stabilendo che la lavoratrice deve stare assente per il periodo che va dai 2 mesi precedenti la nascita presunta e i 3 mesi successivi al parto o, volendo, 1 mese prima e 4 mesi dopo. È ammessa l’assenza anticipata a prescindere da questi termini qualora il medico ne certifichi la necessità per motivi di salute. La lavoratrice, in caso di parto prematuro e ricovero del neonato, può differire tutto o in parte il periodo di astensione fino all’ingresso del neonato nella casa familiare, sempre che le condizioni di salute della madre consentano il rientro al lavoro. In caso di interruzione della gravidanza, quando questa si verifichi dopo i 180 giorni dall’inizio della gestazione, la lavoratrice può astenersi dal lavoro per l’intero periodo del congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa; - assenza obbligatoria dal lavoro in caso di adozione o affidamento nazionale stabilendo in 5 mesi e un giorno il periodo di assenza a partire dal giorno di effettivo ingresso del minore adottato o affidato preadottivamente; - assenza obbligatoria dal lavoro in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale stabilendo in 5 mesi, a partire dall’ingresso in Italia del minore, il periodo di assenza dal lavoro; - assenza obbligatoria dal lavoro in caso di affidamento non preadottivo stabilendo in 3 mesi il periodo di assenza da fruire anche in modo frazionato purché nei 5 mesi successivi alla data di affidamento; - congedo di paternità stabilendo che a decorrere dalla data in cui si verificano uno degli eventi quali morte o grave malattia della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del figlio al padre, rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità, al padre spetta il congedo appunto di paternità che coincide con il periodo di maternità non fruito dalla madre. - astensione del padre lavoratore stabilendo per lo stesso un giorno di astensione dal lavoro e per altri due giorni anche consecutivi, durante i cinque mesi dalla nascita del figlio.
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Le cure termali L’istituzione delle cure termali nasce come prevenzione alla pensione di invalidità. Il legislatore infatti, al fine di ridurre, rimuovere o quantomeno ritardare uno stato invalidante che porterebbe al diritto ad una pensione di invalidità, ha previsto e regolamentato la possibilità per i lavoratori di usufruire, laddove il medico dell’Inps lo certifichi, di periodi di cure termali interamente a carico dell’Istituto per quanto riguarda il soggiorno presso le località termali convenzionate e del servizio sanitario nazionale per quanto riguarda il costo delle cure. Le cure termali spettano ai lavoratori dipendenti ed autonomi che versano i contributi IVS, ai lavoratori parasubordinati iscritti nella “gestione separata dei lavoratori autonomi”, ai dipendenti Inps anche precedentemente iscritti all’Inpdap purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l’Inpdap. Il requisito contributivo per il diritto alle cure è lo stesso di quello per il diritto alla pensione di invalidità e cioè almeno cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda. Sono esclusi i titolari di pensione di inabilità, di assegno definitivo di invalidità, di pensione di anzianità o pensione anticipata. Le cure possono essere concesse per un solo ciclo annuale per un massimo di cinque cicli per tutto l’arco della vita lavorativa. Le cure sono concesse esclusivamente per patologie reumo-artropatiche e bronco-catarrali.
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Estratto contributivo I contributi versati all’Inps danno luogo ad una posizione assicurativa che rappresenta la situazione appunto contributiva di ogni lavoratore iscritto nelle varie gestioni. La lettura della posizione assicurativa permette all’operatore di patronato di capire se e quando, ai sensi delle normativa vigente, un qualsiasi lavoratore avrà diritto ad una qualsiasi prestazione. Proprio per questo motivo ed anche per il fatto che le singole posizioni possono presentare errori, è indispensabile procedere alla loro lettura in maniera estremamente meticolosa. Non ci si può quindi limitare, dopo aver stampato l’estratto contributivo, ad eseguire una semplice somma del numero delle settimane riportate sullo stesso. È buona regola, invece, verificare le settimane anno per anno onde evitare, da una parte, di contare un numero di settimane superiore alle 52, in quanto 52 è il numero massimo che può essere accreditato ogni anno, dall’altra capire se un numero di settimane inferiore alle 52 può essere causato da un errore recuperabile. Capita anche di trovare lo stesso anno ripetuto due volte e allora si capisce come sia facile incorrere in errori quali consigliare un licenziamento in vista di una pensione anticipata che poi verrà respinta per carenza contributiva, non ricorrere in caso di determinazione dell’importo di pensione in misura inferiore al dovuto. Anche le retribuzioni annue devono essere oggetto di un’analisi attenta in quanto, se è vero che il numero delle settimane è importante perché determina la percentuale da applicare all’imponibile - in caso calcolo retributivo della pensione - o il coefficiente di trasformazione - in caso di calcolo contributivo -, è altrettanto vero che l’importo della retribuzione media settimanale, rappresentante l’imponibile sul quale va calcolata la percentuale, determinerà un importo maggiore o minore a seconda che sia più alta o più bassa. Inoltre il risultato di una retribuzione errata per difetto rileva una contribuzione inferiore penalizzando così l’importo della pensione anche in caso di calcolo col sistema contributivo.
Unificazione posizioni contributive Non è raro che al momento di una richiesta di estratto contributivo ci si trovi di fronte una posizione assicurativa mancante di uno o più periodi per i quali il lavoratore è certo di essere stato assicurato. Quasi sempre, questa eventualità è determinata da un errore nei dati anagrafici della persona interessata con il risultato che per il sistema informatico dell’Inps è come se si trattasse di due lavoratori distinti l’uno dall’altro. In questo caso è sufficiente ripetere la richiesta dell’estratto indicando soltanto il nome e cognome nel caso l’errore fosse nella data di nascita o il cognome con un solo nome quando il lavoratore ha due nomi. Trovate le due o più posizioni assicurative si procede alla richiesta di unificazione delle stesse allegando un certificato anagrafico che attesti che il lavoratore x ed il lavoratore y sono la stessa persona. 21
Riscatti Al lavoratore o pensionato è concessa la facoltà di coprire periodi scoperti di contribuzione riscattando: periodi di omessa contribuzione se tali periodi sono ormai caduti in prescrizione; periodi per i quali, in quel tempo, non vi era l’obbligo assicurativo; periodi per i quali siano state introdotte particolari disposizioni legislativa quali il corso legale di laurea, l’attività svolta all’estero in paesi non convenzionati, ecc.
Ricongiunzioni La legge n° 29 del 1979 permette a quei lavoratori in possesso di contribuzione in gestioni previdenziali diverse, di ricongiungere tutti i periodi contributivi in un’unica gestione, in maniera onerosa per chi doveva trasferire contributi dalle gestioni dell’Inps a quelle alternative (Inpdap, Fondi speciale ferrovie, volo, elettrici, telefonici) ed in maniera gratuita per i trasferimenti da queste gestioni all’Inps. Con la legge n° 122 del 2010, anche i trasferimenti gratuiti diventano onerosi. La legge n° 45 del 1990 permette la ricongiunzione anche per i contributi presenti nei vari fondi di previdenza dei liberi professionisti.
Contribuzione figurativa In linea generale, l’impossibilità per un lavoratore di esercitare la propria attività lavorativa per cause indipendenti dalla propria volontà, costituisce il presupposto per cui è previsto che tali periodi siano coperti da contributi figurativi, così chiamati in quanto né il lavoratore, né il datore di lavoro versano alcunché. I periodi di astensione che danno diritto all’accredito di tali contributi sono: aspettativa per mandato elettorale o sindacale, assistenza sanitaria per tubercolosi, assistenza a persone con handicap grave, attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili, attività svolta da lavoratori invalidi, calamità naturale, cassa integrazione guadagni, chiusura per attività per i commercianti, congedi di maternità e parentali, contratti di solidarietà, disoccupazione, donazioni del sangue, infortunio, malattia, mobilità, persecuzione politica e razziale, servizio militare.
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Indebiti Quando l’Istituto comunica al pensionato l’obbligo di restituire delle somme, significa che lo stesso, in maniera unilaterale e quindi senza confronto con la controparte, ha rilevato che si è verificato un indebito. Quasi sempre gli indebiti si concretizzano in conseguenza del pagamento, da parte dell’Inps, di somme subordinate a questioni reddituali quali l’integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali, corresponsione di assegno al nucleo familiare, ecc. per ognuno di questi casi, esistono tre possibilità di risposta e cioè, pagare quanto richiesto, inoltrare una richiesta di pagamento rateizzata, ricorrere avverso la decisione. Quest’ultima possibilità può essere praticata quando, ai sensi della normativa vigente in materia di ripetizione delle somme erogate e non dovute, non sia previsto il recupero. Trattasi di una normativa che tratta una casistica molto varia per cui l’operatore dovrà essere in grado di consultare le informazioni accessibili per valutare o meno l’opportunità di inoltrare un ricorso.
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Obiettivo 3
Conoscenza delle procedure Ogni diritto del cittadino è regolato da una normativa che, oltre a stabilirne i requisiti, stabilisce anche a chi e come inoltrare le richieste, i termini temporali entro i quali vanno presentate, se, quando e a chi possono essere presentati gli eventuali ricorsi, quando non resta altro che adire le vie legali. Per questo motivo, oltre alla necessità di conoscere la normativa, è importantissimo conoscere le procedure e cioè l’iter burocratico che proprio la normativa prevede. Quindi, ad esempio, una domanda di pensione di vecchiaia deve essere inoltrata alla sede dell’Inps competente per territorio (provincia di residenza del richiedente); in caso di mancata risposta entro 90 giorni si dovrà presentare ricorso al Comitato Provinciale Inps per “silenzio rifiuto” (art. 7) e, in caso di risposta negativa si dovrà, anche in questo caso, presentare ricorso sempre al Comitato Provinciale Inps indicando i motivi a sostegno del mancato accoglimento. Se dopo questo primo ricorso la risposta dovesse essere ancora negativa non r imane che adire le vie legali.
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Obiettivo 4
Conoscenza delle controparti del patronato Oltre alla conoscenza della normativa che regola la materia è indispensabile individuare gli enti e gli istituti ai quali, proprio in base alle singole leggi, vanno inoltrate le domande intese ad ottenere le rispettive prestazioni (le pensioni all’Inps, le richieste di rendita per infortunio o malattia professionale all’Inail, ecc.).
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Obiettivo 5
Acquisizione dell’atteggiamento adeguato La possibilità per il patronato Epas di prestare la propria attività è subordinata alla sua capacità di mantenere la propria fetta di “mercato”, ovviamente per quelle sedi già consolidate, o, per le nuove sedi, conquistare, giorno dopo giorno, un numero di utenti tali che giustifichi l’impegno economico che “il nazionale” deve sostenere per coprirne i relativi costi. Questa considerazione è estremamente importante in quanto determina la reale necessità di individuare ogni strategia possibile che consenta di mantenere ed, ancora meglio, aumentare il livello quantitativo dell’attività. Di solito le azioni più adottate riguardano la possibilità di acquisire elenchi per convocare a mezzo posta chi è in odore di pensione e l’utilizzo dei quotidiani per informare il cittadino sulle novità in materia. Ognuna di queste due azioni presenta, però, un inconveniente: chi riceve un invito per presentarsi presso lo sportello del patronato o legge sul giornale di una novità cui può essere interessato, si rivolge, nella maggio parte dei casi, al proprio patronato di fiducia. Allora diventa irrinunciabile, al momento in cui un singolo utente si presenta allo sportello con una specifica richiesta, essere capaci di condurre il colloquio in modo da capire se sia possibile appagare non solo il bisogno oggetto della richiesta, ma anche altri bisogni che l’utente, per una naturale carenza informativa, non è in condizione di farne richiesta.
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Obiettivo 6
Capacità comunicativa Questo ultimo obiettivo, la capacità di comunicare, rappresenta la condizione indispensabile che l’operatore deve acquisire affinché la “macchina” patronato sia in grado di compiere appieno la propria “mission”. Il 70% degli errori che si manifestano sul posto di lavoro, sono causati direttamente dall’incapacità di stabilire una corretta comunicazione sia con l’utente che con i colleghi di lavoro. La “cosa” è così importante che richiede una formazione specifica e trasversale. In questa fase, quindi, ci si limiterà ad enunciare gli aspetti principali indispensabili per acquisire un’adeguata capacità comunicativa. Una buona comunicazione all’interno di un ambito lavorativo faciliterà il passaggio delle informazioni tra gli operatori con la conseguenza, non solo di una migliore armonia legata ai rapporti interpersonali dei lavoratori, ma anche un livellamento verso l’alto delle competenze degli stessi lavoratori. La conoscenza di un adeguato modo di comunicare verso l’esterno, specialmente per gli operatori di patronato che offre i propri servizi ad un folto numero di cittadini, passa attraverso, prima di tutto, la capacità di condurre il colloquio con l’utente utilizzando la tecnica dell’ascolto come principale strumento finalizzato alla necessità di capire quali bisogni possono essere appagati indipendentemente dalle richieste iniziali. È indubbio che questo modo di operare, che aiuta i cittadini a capire quali siano i propri reali bisogni, oltre a migliorare la qualità del servizio, incrementa l’attività del patronato.
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disegni di: Didier Henry