Miya Tajima-Simpson per Save The Children
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI LA NUOVA LEGGE PER PROTEGGERLI ED ACCOGLIERLI
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Jonathan Hyams per Save the Children
INTRODUZIONE
La nuova legge “Disposizioni in materia di misure di pro-
Camera dei Deputati, a diversi parlamentari delle princi-
tezione dei minori stranieri non accompagnati” a firma
pali forze politiche di maggioranza e opposizione, i quali
dell’On. Sandra Zampa e altri , approvata dalle principali
si impegnarono a presentare una proposta di legge e
forze politiche di maggioranza e opposizione , raccoglie
sostenerne l’iter fino alla sua approvazione. Successiva-
in un unico testo le disposizioni vigenti applicabili ai mi-
mente, il 3 Ottobre 2013, è stata depositata alla Camera
nori stranieri non accompagnati. Questi sono da una
dei Deputati la proposta di legge Zampa, sottoscritta da
parte destinatari delle stesse misure di protezione previ-
parlamentari di maggioranza e opposizione.
ste dal nostro ordinamento per i minori italiani, dall’altra
Le novità principali della legge riguardano il sistema di
sono soggetti alla normativa in materia di immigrazione,
protezione e il rafforzamento dei diritti e delle tutele
che regola sostanzialmente gli aspetti relativi al diritto di
a favore dei minori non accompagnati. Le disposizioni
soggiorno in Italia. In alcuni casi la nuova legge rafforza
previste si applicano ai minorenni non aventi cittadinan-
gli strumenti di tutela e le garanzie per questi giovani
za italiana o dell’Unione europea che si trovano per
che, oltre ad essere minorenni soli, si trovano in un Pa-
qualsiasi causa nel territorio italiano privi di assisten-
ese diverso da quello di provenienza. La legge si ispira
za e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri
ad una prima proposta elaborata da Save the Children,
adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
presentata il 25 luglio 2013 in conferenza stampa alla
nell’ordinamento italiano (art. 2).
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ampa, Carfagna, Cesaro, Gozi, Dall’Osso, Fratoianni, Mantero, D’Agostino, Dellai, Formisano, Galgano, Iori, Marazziti, Oliaro, Sbrollini, Z Scuvera, Sottanelli,Vezzali, Rampi, De Rosa, Amoddio, Beni, Binetti, Bragantini, Bossio, Capone, Carnevali, Costantino, Guerini, Kronbichler, Migliore, Nicchi, Piccione, Pilozzi, Quaranta.
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Area Popolare (NCD-UDC), art. 1 - Movimento Democratico e Progressista, Civici e Innovatori, Democrazia Solidale - Centro Democratico, Movimento Cinque Stelle, Misto (PSI-PLI), Misto - UDC, Partito Democratico, Scelta Civica - ALA - MAIE, Sinistra Italiana Sinistra Ecologia Libertà - Possibile.
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1. UN’ACCOGLIENZA A 360 GRADI Nessun minore solo può essere respinto
Tempi certi per l’identificazione
La legge prevede il divieto assoluto di respingimento
La legge introduce un termine massimo di 10 giorni per
alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati,
le operazioni di identificazione. L’identificazione è effet-
introducendo un nuovo comma al Testo Unico sull’im-
tuata dalle autorità di pubblica sicurezza con il suppor-
migrazione (1-bis dell’art. 19 del TU sull’immigrazione).
to di mediatori culturali.
Resta la possibilità di espulsione già prevista per motivi di sicurezza dello Stato, ma sarà praticabile solo se non comporta il rischio di gravi danni per il minore.
Una procedura unica per accertare l’età Si disciplina una procedura per l’accertamento della minore età, un passaggio fondamentale per l’identificazione del minore e la conseguente applicazione delle
l’esercizio di diritti fondamentali, la legge prevede che
misure di protezione.
il Questore possa rilasciare il permesso di soggiorno
Quando vi sono fondati dubbi sull’età dichiarata, tale
per minore età, su richiesta dello stesso minore, an-
procedura prevede, a seguito di un colloquio con il mi-
che prima della nomina del tutore. La validità del per-
nore svolto da personale qualificato, che si proceda:
messo fino al compimento della maggiore età rimane
• con la richiesta di un documento anagrafico presso la
invariata. La conversione del permesso di soggiorno
rappresentanza diplomatico-consolare, solo nei casi
ai 18 anni sarà possibile anche senza parere della Di-
in cui il minore non voglia richiedere la protezione
rezione Generale dell’immigrazione e delle politiche
internazionale e quando comunque non possano deri-
di integrazione, quando, se richiesto, il parere non sia
vare danni o rischi dall’intervento dell’autorità diplo-
stato rilasciato nei tempi.
matico-consolare;
Pedro Armestre per Save the Children
Per evitare che i tempi burocratici possano bloccare
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• con esami socio-sanitari disposti dall’autorità giu-
• la seconda accoglienza fa capo al Sistema di Protezio-
diziaria minorile ed effettuati con il consenso in-
ne per Richiedenti Asilo e Rifugiati SPRAR, che viene
formato del minore, con modalità il meno invasive
esteso ai minori non accompagnati;
possibile e rispettose dell’integrità psicofisica della persona, in un ambiente idoneo e in presenza di un mediatore culturale. Il provvedimento di attribuzione dell’età può essere
• tutte le strutture di accoglienza devono garantire standard minimi di servizio conformi alla normativa regionale e nazionale in materia, pena la cancellazione dal sistema.
contestato in sede giudiziaria e in questo caso il giudice decide entro 10 giorni. Il sistema di accoglienza nazionale
L’accoglienza in famiglia, una scelta prioritaria La legge attribuisce agli enti locali un ruolo centrale nel favorire attività di sensibilizzazione e di formazione
Per l’accoglienza, la legge modifica quanto previsto
per favorire l’affidamento familiare in via prioritaria ri-
nel decreto n. 142 del 2015, di attuazione della di-
spetto alla permanenza in una struttura di accoglienza.
rettiva 2013/33/UE, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. La legge definisce un sistema di prima e di seconda ac-
Il Fondo per i minori non accompagnati Viene istituito il Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, a sostegno dei comuni, presso il Ministero dell’Interno, in precedenza allocato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
coglienza:
Sociali. Attraverso il Fondo, il Ministero provvede, con
• viene ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di
proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, alla
permanenza dei minori stranieri non accompagnati nel-
copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l’acco-
le strutture di prima accoglienza;
glienza dei minori stranieri non accompagnati, nei limiti
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delle risorse stanziate.
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2. VERSO L’INTEGRAZIONE E L’AUTONOMIA Un percorso personalizzato
Impegno per la scuola e la formazione
In attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
In base al Testo Unico sull’immigrazione, che richiama
142, viene istituito un Sistema informativo nazionale dei
il diritto all’istruzione di tutti i minorenni sancito dalle
minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero
Convenzioni internazionali e dalla Costituzione, tutti i
del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel quale confluisco-
minori stranieri, anche se privi di permesso di soggior-
no le cartelle sociali dei minori non accompagnati, com-
no, hanno il diritto di essere iscritti a scuola (di ogni
pilate dal personale qualificato che svolge il colloquio
ordine e grado, non solo quella dell’obbligo). Essi sono
con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella
soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni
include tutti gli elementi utili alla determinazione della
vigenti in materia.
soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo supe-
Con la legge, sono incentivate misure a favore dell’as-
riore interesse.
solvimento dell’obbligo scolastico e formativo dei mino-
Iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale
ri, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate, anche attraverso convenzioni finalizzate a promuovere specifici programmi di ap-
La legge prevede l’iscrizione obbligatoria al Servizio
prendistato, nonché progetti specifici che prevedano il
Sanitario Nazionale dei minori stranieri non accom-
coinvolgimento dei mediatori culturali.
pagnati anche prima del rilascio del permesso di soggiorno, consolidando un accordo adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. A tal fine viene modificato
Da minorenni ad adulti autonomi
l’art. 34, co. 1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’im-
Per favorire il buon esito di un percorso di integrazione
migrazione). Inoltre, si specifica che, in caso di minori
finalizzato all’autonomia del minore non accompagna-
non accompagnati, l’iscrizione al Servizio Sanitario Na-
to che abbia raggiunto la maggiore età e che necessiti
zionale è richiesta dall’esercente la responsabilità ge-
di un supporto prolungato, si prevede che il Tribunale
nitoriale, anche in via temporanea, o dal responsabile
per i minorenni possa disporre un’estensione dell’affi-
della struttura di prima accoglienza.
damento ai servizi sociali oltre la maggiore età. Tale prolungamento si conclude in ogni caso al compimento del ventunesimo anno di età.
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3. PIù DIRITTI E TUTELE Un tutore volontario per ogni minore
non accompagnati in ogni stato e grado del procedi-
Si dispone l’istituzione di un elenco dei tutori volontari
mento attraverso la presenza di persone idonee indi-
presso ogni Tribunale per i minorenni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. All’elenco possono essere iscritti privati cittadini, selezionati ed adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali
cate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall’autorità
per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili alla tutela di
giudiziaria o amministrativa che procede.
uno o più minori non accompagnati quando la tutela ri-
Si riconosce il diritto del minore straniero non accom-
guarda fratelli o sorelle. Sono previsti protocolli d’inte-
pagnato a partecipare per mezzo di un suo rappre-
sa tra Garanti e Presidenti dei Tribunali per i minorenni
sentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e
al fine di promuovere e facilitare la nomina dei tutori.
amministrativi che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale. Si
Rimpatrio possibile solo nel superiore interesse del minore
autorizzano gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell’integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Il rimpatrio assistito e volontario del minore può essere
Sociali, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori
adottato qualora, a seguito di indagini familiari, il ricon-
stranieri non accompagnati.
giungimento nel Paese di origine o in un Paese terzo
è riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio a spese
corrisponda al suo superiore interesse. La competenza ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito viene
dello Stato.
spostata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al Tribunale per i minorenni.
Protezione rafforzata per le vittime di tratta e i richiedenti asilo
La giustizia non li lascia soli
Vengono introdotte misure che rafforzano l’assistenza legale per categorie particolarmente vulnerabili come
La legge disciplina garanzie processuali e procedimen-
i minori vittime di tratta, anche ai fini del risarcimen-
tali a tutela del minore straniero attraverso un’inte-
to del danno, e i richiedenti asilo, per i quali è previ-
grazione all’articolo 18 del decreto legislativo n. 142
sto il gratuito patrocinio per l’assistenza anche presso
del 2015 (nuovi commi 2-bis e 2-ter), viene assicurata
le Commissioni territoriali per il riconoscimento della
l’assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri
protezione internazionale.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la Helpline di Save the Children dedicata ai minori migranti al numero verde 800.14.10.16
Hanna Adcock per Save the Children
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Save the Children è la più importante organizzazione internazionale indipendente, dedicata dal 1919 a salvare i bambini in pericolo e a promuovere i loro diritti, subito e ovunque, con coraggio, passione, efficacia e competenza. Opera in oltre 120 paesi per garantire a tutti i bambini salute, protezione, educazione, sviluppo economico, sicurezza alimentare e promuovere la partecipazione di tutti i minori. Inoltre risponde alle emergenze causate da conflitti o catastrofi naturali. Save the Children è stata costituita in Italia alla fine del 1998 come Onlus e ha iniziato le sue attività nel 1999. Oggi è una Ong riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Oltre all’importante impegno a livello internazionale Save the Children Italia da più di 10 anni sviluppa programmi che hanno l’obiettivo di migliorare la vita dei bambini e delle bambine che vivono sul nostro territorio con interventi nell’ambito della lotta alla povertà minorile, della protezione dei minori a rischio di sfruttamento (come i minori stranieri non accompagnati), dell’educazione e della scuola, dell’uso sicuro delle nuove tecnologie, della tutela dei minori nelle emergenze.
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