La riforma del collocamento della gente di mare DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2006, n.231 (G.U. 161 del 13-7-2006)
Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’art.2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
Progetto di sperimentazione dei nuovi servizi per il lavoro introdotti, ai sensi del DLgs n. 297/2002, dalla riforma del mercato del lavoro marittimo (DPR231/2006) e della nuova organizzazione degli uffici di collocamento della gente di mare in raccordo con i centri per l’impiego
La genesi della riforma (1) z z
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Legge 24 giugno 1997, n. 196: “Norme in materia di promozione dell'occupazione” Dlvo 23 dicembre 1997, n.469 "Conferimento Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Dl 19 dicembre Dlvo di b 2002, 2002 n.297: 297 “Disposizioni “Di i i i modificative difi ti e correttive tti d dell decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”. z Ibidem, art.2 c 4: “Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.17, c.2, della legge 400/1988 [che disciplina l’attività del governo], è disciplinato il collocamento della gente di mare mare, prevedendo prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio”. RiformaCollGenteMare
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La genesi della riforma (2) z
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Dlvo 10 settembre 2003, n.276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30 [nota anche come Legge Biagi]” Le categorie di soggetti, pubblici e privati, ammissibili a fornire servizi al lavoro nell’ambito dei sistemi territoriali di riferimento oltre ai Centri per l’impiego provinciali: z le Agenzie per il lavoro private (somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione, ricollocazione), i Consulenti del lavoro. z Soggetti pubblici e privati che beneficiano di regimi particolari di autorizzazione alla sola attività di intermediazione a condizione che non perseguano finalità di lucro: z le Università pubbliche e private, i Comuni, le Camere di commercio, gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari. z Possono altresì essere autorizzate all’intermediazione: z le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le Associazioni in possesso di riconoscimento i tit i istituzionale l di rilevanza il nazionale i l e aventi ti come oggetto tt sociale i l lla ttutela t l e l'assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli Enti bilaterali. RiformaCollGenteMare
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Norme abrogate (1) punti salienti Regio Decreto-legge 24-5-1925 n.1031 convertito nella legge 18-3-1926 n.562 “Repressione della senseria per il collocamento della gente di mare” Art. 1 IL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE NON PUÒ ESSERE ESERCITATO A SCOPO DI LUCRO. NEI PORTI DI SAVONA, GENOVA SPEZIA, LIVORNO, PORTOFERRAIO, CIVITAVECCHIA, NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA, TARANTO, BRINDISI, MOLFETTA, BARI, ANCONA, VENEZIA, TRIESTE, POLA, FIUME, CAGLIARI, MESSINA, CATANIA, TRAPANI E PALERMO, IL COLLOCAMENTO GRATUITO DEGLI APPARTENENTI ALLA GENTE DI MARE, CHE NON IMBARCHINO COME UFFICIALI O CHE NON DEBBANO ESERCITARE A BORDO MANSIONI DI FIDUCIA, È RISERVATO AI LOCALI UFFICI DI COLLOCAMENTO GESTITI DALL'AUTORITÀ PORTUARIA. QUANDO ASSOCIAZIONI DI ARMATORI E DI GENTE DI MARE CHE AGISCANO DI ACCORDO NE FACCIANO DOMANDA, IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, POTRÀ STABILIRE CHE IL COLLOCAMENTO GRATUITO VENGA ESERCITATO DA UFFICI CREATI E MANTENUTI DALLE ASSOCIAZIONI STESSE. Art. 2 AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI, CON LA FUNZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO, È RICONOSCIUTA, PER GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, LA FACOLTÀ DI ISTITUIRNE DEI NUOVI COME PURE LA FACOLTÀ DI SOPPRIMERE DI QUELLI ESISTENTI COMUNQUE COSTITUITI. SPETTA INOLTRE AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI LA FACOLTÀ DI STABILIRE NORME DI CARATTERE GENERALE O PARTICOLARE, A SECONDA DELLE ESIGENZE DEI LUOGHI PER LA ORGANIZZAZIONE DEL COLLOCAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. Art. 3 GLI UFFICI DI COLLOCAMENTO, PER L'IMBARCO DI CIASCUN MARITTIMO, EFFETTUATO PER LORO MEZZO, RISCUOTERANNO DAGLI ARMATORI UNA QUOTA DA STABILIRSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI. LE SOMME PROVENIENTI DALLA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SUDDETTE SARANNO DEVOLUTE PEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI.
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Norme abrogate (2) punti salienti Legge 16-12-1928 n.3042 “Istituzione uffici movimento ufficiali della marina mercantile presso le capitanerie di porto” Art. 1 PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO CHE HANNO O AVRANNO UN UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER LA GENTE DI MARE È ISTITUITO UN “UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI” DIRETTO E GESTITO DALL'AUTORITÀ PORTUARIA. L'IMBARCO L IMBARCO DEGLI UFFICIALI E DEGLI ALLIEVI UFFICIALI SIA DI COPERTA CHE DI MACCHINA DOVRÀ OPERARSI ESCLUSIVAMENTE PER IL TRAMITE DI TALE UFFICIO. Art. 3 CIASCUN “UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI” CURERÀ LA TENUTA DI UN “ALBO DEGLI UFFICIALI E ALLIEVI UFFICIALI DISPONIBILI IN ATTESA DI IMBARCO IMBARCO” CORREDATO DA TUTTI I DATI INFORMATIVI CHE IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI AVRÀ FACOLTÀ DI STABILIRE. Art. 8 L'UFFICIO L UFFICIO MOVIMENTO UFFICIALI DI GENOVA AVRÀ ANCHE FUNZIONI DI UFFICIO CENTRALE. Art. 9 IL COLLOCAMENTO DEGLI UFFICIALI E ALLIEVI UFFICIALI È GRATUITO. PER L'IMBARCO PERÒ DI CIASCUN UFFICIALE E ALLIEVO UFFICIALE TALI UFFICI RISCUOTERANNO DAGLI ARMATORI UNA QUOTA DA STABILIRSI DAL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI. I FONDI PROVENIENTI DALLA RISCOSSIONE DELLE SOMME SUDDETTE SARANNO DEVOLUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MOVIMENTO.
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Norme abrogate (3) punti salienti ARTT. 125 E 126 del CODICE DELLA NAVIGAZIONE Approvato con REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (con succ. mod. e integr. sino al 2002)
Articolo 125 - Collocamento della gente di mare. Al collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare mare, destinati a far parte degli equipaggi delle navi, si provvede, nel territorio della Repubblica, esclusivamente ad opera di appositi uffici istituiti secondo norme stabilite con legge. Articolo 126 - Divieto di mediazione. Ăˆ vietata la mediazione, anche gratuita, per il collocamento degli iscritti nelle matricole della gente di mare destinati a far parte degli equipaggi delle navi. Qualsiasi compenso corrisposto per un'attivitĂ svolta in contrasto con la disposizione del comma precedente può essere ripetuto.
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Norme abrogate (4) punti salienti Decreto del Ministro della marina mercantile 22-11-1968 “Istituzione del comitato centrale per il collocamento della gente di mare e per il movimento ufficiali della Marina mercantile mercantile” PREMESSA … CONSIDERATA L’OPPORTUNITà DI PROMUOVERE UNA Più EFFICACE COLLABORAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA NELL’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE ATTRIBUITA AL MARINA MERCANTILE DALL’ART.2 DEL CITATO REGIO DECRETO-LEGGE 24-5-1925, N.1031, NONCHé … DECRETA Art. 1 COMPITI: A)
SOVRINTENDERE CONTROLLARE E VIGILARE IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI COLLOCAMENTO PER LA GENTE DI SOVRINTENDERE, MARE E MOVIMENTO UFFICIALI, NELL’AMBITO DELL LEGGI E DISPOSIZIONI VIGENTI
B)
PREDISPORRE UN REGOLAMENTO UNICO NAZIONALE DEGLI UDFFICI DI COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE;
C)
PROMUOVERE L’ELEVAZIONE PROFESSIONALE DELLA GENTE DI MARE E INCENTIVARE L’AFFLUSSO DEI GIOVANI NELL’INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI DI STATO – SEZIONI MARINARE..
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Norme abrogate (5a) punti salienti Decreto del Ministro della marina mercantile 13-10-1992 n.584 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare� Art. 1 Ricorso al collocamento 1.Il ricorso al collocamento e' obbligatorio per l'arruolamento dei marittimi disoccupati (sottufficiali e comuni) da imbarcare su tutte le navi nazionali di qualsiasi tipo, per qualsiasi scopo armate, e per l'imbarco di marittimi italiani su navi di bandiera estera noleggiate a scafo nudo da armatori italiani. 2 N 2. Non sono soggetti tti all'obbligo ll' bbli del d l collocamento: ll t i marittimi in regime di "continuita' di rapporto di lavoro" con l'armatore; i marittimi che intendono essere imbarcati: a) su navi inferiori a 50 T.S.L. o su velieri e motovelieri; b) su rimorchiatori in servizio locale; c) sulle navi che esercitano il traffico locale; d) sulle navi che effettuano la pesca costiera; e) su navi da carico aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T T.S.L. S L con contratto a compartecipazione; f) su navi da pesca aventi tonnellaggio compreso tra 50 e 150 T.S.L. che effettuano la pesca mediterranea ovvero oltre gli Stretti con contratto a parte. Art. 2 Tenuta e contenuto dei registri di collocamento Art 1.Per ciascuna qualifica l'ufficio di collocamento cura la tenuta dei registri dei marittimi disoccupati elencati in ordine numerico di iscrizione. 2. I registri indicano per ogni marittimo: il numero d'ordine e la data di iscrizione; nome, cognome e data di nascita; il compartimento marittimo di immatricolazione con il relativo numero; il domicilio; la data ed il motivo della cancellazione o, in caso di imbarco, il nome e il numero di iscrizione della nave sulla quale l'iscrizione e‘ stato imbarcato; la motivazione dell'eventuale ripristino del numero di turno. 3. I registri suddetti potranno essere tenuti anche mediante sistemi informatici.
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Norme abrogate (5b) punti salienti Decreto del Ministro della marina mercantile 13-10-1992 n.584 “Regolamento recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare” Art. 3 Istituzione dei turni 1. Presso ogni ufficio di collocamento e' istituito un turno generale per ciascuna qualifica prevista dal presente regolamento, nel quale vengono iscritti, a loro richiesta, i marittimi disoccupati (sottoufficiali e comuni) che desiderano essere imbarcati imbarcati. 2. I marittimi possono chiedere l'iscrizione presso un qualsiasi ufficio di collocamento, indipendentemente dal domicilio, dalla abituale residenza o dal compartimento di immatricolazione. 3. E' vietata l'iscrizione presso più uffici di collocamento. 4 L' 4. L'armatore, t iindipendentemente di d t t d dall suo lluogo di residenza, id per l'i l'imbarco b di personale l su navii d da crociera o da passeggeri o su quelle da carico superiori alle 3000 T.S.L., e comunque in tutti i casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e' tenuto a promuovere l'istituzione presso gli uffici di collocamento di p propri p turni p particolari,, suddivisi p per q qualifica,, e ad iscrivere il personale disoccupato, compreso quello di fiducia, necessario per i servizi di bordo. Art. 4 Modalita' per l'iscrizione nei turni - Art. 5 Richiesta d'imbarco e sua pubblicita‘ - Art. 6 Chiamata d'imbarco Art 7 Personale di fiducia - Art. Art. Art 8 Personale per navi di particolari imprese armatoriali - Art. Art 9 Personale di libera scelta - Art. 10 Imbarco di personale in soprannumero - Art. 11 Imbarco su navi fino a 150 T.S.L. - Art. 12 Imbarco di marittimi con contratti alla parte o a compartecipazione e di marittimi proprietari o comproprietari di navi. - Art. 13 Imbarco diplomati degli istituti nautici e degli istituti professionali di Stato - Art. 14 Imbarco su navi di bandiera estera - Art. 15 Rifiuto d'imbarco - Art. 16 Cancellazione dal turno di imbarco - Art. 17 Marittimi alle armi RiformaCollGenteMare
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Norme abrogate (5c) punti salienti Decreto D t d dell Mi Ministro i t della d ll marina i mercantile til 13-10-1992 13 10 1992 n.584 584 “R “Regolamento l t recante norme per il funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare� Art 18 Reiscrizione dei marittimi nei turni - Art. Art. Art 19 Elencazione delle qualifiche Art. 20 Contributi e rilascio buono d'imbarco 1. Il servizio di collocamento per la gente di mare e' gratuito. 2. Al funzionamento dell'ufficio provvede l'armamento italiano con il contributo di una quota per ogni persona imbarcata stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile. 3. I marittimi avviati a bordo per servizi di comandata sono considerati imbarcati ai fini del contributo armatoriale. armatoriale 4. L'ufficio di collocamento deve rilasciare, al marittimo che deve essere imbarcato, il "buono d'imbarco" e deve provvedere contestualmente alla cancellazione del marittimo dal turno di collocamento e ad annotare la data di imbarco, il nome e il numero della nave. Art. 21 Provvedimenti disciplinari - Art. 22 Iscrizioni nei turni di marittimi appartenenti ai Paesi della Comunita' economica europea - Art. 23 Iscrizioni di marittimi appartenenti a Paesi extracomunitari - Art. 24 Comitato centrale per il collocamento della gente di mare - Art. 25 Sanzioni e norme abrogate Allegato QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE MARITTIMO E REQUISITI MINIMI
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Finalità e campo di applicazione Finalità: Razionalizzazione delle procedure e realizzazione di servizi per il miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche mediante l'i i l'impiego d delle ll ttecnologie l i iinformatiche. f ti h Campo di applicazione: •Arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento. •Lo stesso non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell dell'equipaggio equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo bordo. •Per l'arruolamento dei lavoratori marittimi extracomunitari resta fermo q anto previsto quanto pre isto dalla legisla legislazione ione speciale vigente, igente con particolare riferimento alla disciplina delle navi iscritte nel registro internazionale italiano. RiformaCollGenteMare
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Princìpi generali •Istituzione dell'anagrafe dell anagrafe nazionale della gente di mare mare, nella quale sono registrati i lavoratori marittimi in possesso dei requisiti di legge per prestare servizio di navigazione. •Costituzione della Borsa nazionale del lavoro marittimo, nell'ambito della Borsa continua del lavoro. •Introduzione del principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione contestuale al servizio di collocamento marittimo. •Abolizione del regime di collocamento obbligatorio e stabiliti i principi per l'individuazione degli operatori privati abilitati a fornire servizi di intermediazione. •Introduzione di un sistema di monitoraggio per migliorare la conoscenza dei fenomeni specifici del settore e a supporto di mirate politiche attive del lavoro. •Revisione del regime sanzionatorio. •Abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione. RiformaCollGenteMare
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Funzioni di indirizzo,promozione e coordinamento in capo* al Ministero del lavoro In relazione a: •coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; •cooperazione internazionale e alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali; •partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza; •iniziative di contrasto al lavoro sommerso; •azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del l lavoro nell settore tt marittimo; itti •osservatorio del mercato del lavoro marittimo.
*(sentito il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, istituito a questo fine, e d'intesa con le Regioni e Province autonome) RiformaCollGenteMare
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Servizi di collocamento I servizi sono esercitati da: gli uffici di collocamento della gente di mare presso le Capitanerie di porto che sono posti ti alle ll di dipendenze d ffunzionali i li d dell Mi Ministero i t d dell llavoro che h con apposito decreto ne definisce la struttura, l'organizzazione, la dotazione organica e le modalità di funzionamento; possono inoltre essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati, associati nonché nonché, mediante convenzione con il Ministero del lavoro, allo svolgimento di tutti i compiti affidati agli uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo; con autorizzazione t i i d dell Mi Ministero i t d dell llavoro, possono svolgere l attività tti ità di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro con specifica autorizzazione. RiformaCollGenteMare
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Funzioni e competenze dei servizi pubblici a) gestione degli elenchi anagrafici dei lavoratori marittimi disponibili all'arruolamento, in quanto sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori lavoratori. b) gestione della scheda professionale dei lavoratori inseriti nell'elenco nell elenco anagrafico; c) accertamento e verifica dello stato di disoccupazione e della disponibilitĂ al lavoro marittimo; d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro; e) registrazione delle comunicazioni obbligatorie degli armatori in materia di arruolamento; f) monitoraggio statistico delle consistenze e dei flussi di lavoro marittimo. RiformaCollGenteMare
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Procedure del collocamento Il lavoratore l t marittimo, itti registrato i t t nell'elenco ll' l anagrafico, fi se privo i di lavoro e immediatamente disponibile all'imbarco, deve manifestare la sua disponibilitĂ agli uffici di collocamento della gente di mare. A seguito della dichiarazione gli uffici provvedono a darne diffusione in ambito nazionale, avvalendosi dei servizi della borsa continua. La permanenza nella condizione deve essere verificata dagli uffici di collocamento della gente di mare con le seguenti modalitĂ : a) sulla base di colloqui periodici da attivarsi entro tre mesi dalla dichiarazione di disponibilitĂ ; b) sulla base delle comunicazioni degli armatori. Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore marittimo rinnova la dichiarazione di disponibilitĂ . RiformaCollGenteMare
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Borsa continua del lavoro marittimo Nell’ambito N ll’ bit della d ll Borsa B continua ti del d l lavoro l viene i costituita tit it una sezione i speciale i l per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale. La Borsa del lavoro marittimo comprende: gli uffici di collocamento della gente di mare; gli enti bilaterali del lavoro marittimo; le università, gli istituti scolastici e gli enti di formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico. La Borsa è alimentata da tutte le informazioni degli operatori operanti nel diffondere e consultare le informazioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell’UE. I particolare In ti l persegue: a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro; b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni sui mercati del lavoro locali; c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati; d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo; e) la cooperazione per gli standard di interoperabilità e per la gestione delle relative infrastrutture. g RiformaCollGenteMare
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Assunzione diretta L societĂ Le i tĂ di armamento t procedono d all'arruolamento ll' l t d della ll gente t di mare mediante assunzione diretta. Dell'avvenuta D ll' t assunzione i sono ttenute t ad dare comunicazione i i contestuale t t l aglili uffici di collocamento nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco. La societĂ di armamento armamento, inoltre inoltre, sono tenute a comunicare agli uffici di collocamento nel cui ambito territoriale si e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni la cessazione del rapporto di lavoro nel caso di rapporto a tempo i d t indeterminato. i t Restano ferme tutte le norme del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione i iin materia t i di procedure d di arruolamento l t e di stipula ti l d dell contratto di lavoro per il tramite delle Capitanerie di porto. I contratti collettivi nazionali possono prevedere che una quota delle assunzioni assunzioni, comunque non superiore al 12 per cento, sia riservata ai lavoratori svantaggiati. RiformaCollGenteMare
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Disposizione transitorie e finali I lavoratori iscritti nelle matricole della gente di mare devono presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento per rendere la dichiarazione di disponibilitĂ . La dichiarazione di disponibilitĂ comporta la registrazione del lavoratore nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale. La mancata dichiarazione di disponibilitĂ , senza giustificato motivo, comporta per il llavoratore t l'l'obbligo bbli di riacquisire i i i i certificati tifi ti di fformazione i necessarii per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico. Dall'onere di presentazione sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del regolamento risultano in servizio di navigazione. All'attuazione del regolamento si provvede, per ciascuna Amministrazione coinvolta, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori gg oneri p per la finanza p pubblica. RiformaCollGenteMare
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Decreti attuativi da emanare
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Schema di funzionamento del nuovo collocamento
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