2018 16 rassegna normativa

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16/2018 27 APRILE 2018


Edit by SialVeneto Immagini:  di copertina da: pixabay.com  di fondo da ilfiordicappero.com Questa Rassegna è uno strumento di divulgazione e informazione delle principali norme di diritto alimentare e legislazione veterinaria che non intende essere necessariamente esaustiva o sostitutiva delle fonti e dei flussi informativi ufficiali. Released under Creative Commons CC BY-SA 3.0 IT


Sommario GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA....................................................................................... 2 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ............................................................................ 4 LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI ....................................................................................................... 4 MINISTERO DELLA SALUTE .................................................................................................................. 4 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE .......................... 4 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI......................................... 4 Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana ............................................................................. 4 Serie Generale: ........................................................................................................................................ 4 2ª Serie Speciale - Unione Europea ....................................................................................................... 4 3ª Serie Speciale – Regioni ..................................................................................................................... 5 MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE ......................................................................... 6 Note ........................................................................................................................................................... 6 Pubblicazioni............................................................................................................................................. 6 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ............................................................................................ 6 Note e pubblicazioni................................................................................................................................. 6 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI................................................. 6 Comunicati e pubblicazioni ..................................................................................................................... 6 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE .................................. 7 Comunicati e pubblicazioni ..................................................................................................................... 7 CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME ........................................................ 7 REGIONE DEL VENETO.................................................................................................................................. 8 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ............................................................................................ 8 GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA .......................................... 9 Aprile 2018 ............................................................................................................................................... 9 SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI .............................. 10 Letture consigliate .......................................................................................................................................... 12

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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/613 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2e4

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/614 della Commissione, del 20 aprile 2018, che approva l'azossistrobina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 7, 9 e 10

Regolamento (UE) 2018/627 della Commissione, del 20 aprile 2018, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari

Regolamento delegato (UE) 2018/631 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo laboratori di riferimento dell'Unione europea per gli organismi nocivi per le piante

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 652/2012 della Commissione, del 13 luglio 2012, che rettifica il regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame ( GU L 190 del 19.7.2012 )

Rettifica del regolamento (UE) 2018/589 della Commissione, del 18 aprile 2018, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il metanolo ( GU L 99 del 19.4.2018 )

Direttiva (UE) 2018/597 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

Decisione di esecuzione (UE) 2018/618 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda le misure di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2018) 2227]

Decisione di esecuzione (UE) 2018/619 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il PHMB (1415; 4.7) come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 5 e 6

Decisione di esecuzione (UE) 2018/622 della Commissione, del 20 aprile 2018, che non approva il clorofene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 3

Decisione di esecuzione (UE) 2018/623 della Commissione, del 20 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2481]

Decisione di esecuzione (UE) 2018/636 della Commissione, del 17 aprile 2018, relativa all'identificazione della sostanza dicicloesilftalato (DCHP) come sostanza estremamente preoccupante a norma dell'articolo 57, lettere c) ed f), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 2167]

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Decisione di esecuzione (UE) 2018/638 della Commissione, del 23 aprile 2018, che istituisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'organismo nocivo Spodoptera frugiperda (Smith) [notificata con il numero C(2018) 2291]

Decisione di esecuzione (UE) 2018/642 della Commissione, del 25 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2640]

Comunicazioni e informazioni

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.(18G00060)

MINISTERO DELLA SALUTE 

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 6 aprile 2018 Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà ortive iscritte al registro nazionale. (18A02753)

DECRETO 6 aprile 2018 Variazione di denominazione di una varietà ortiva iscritta al registro nazionale. (18A02754)

DECRETO 19 marzo 2018 Iscrizione di varietà di frumento duro al registro nazionale. (18A02823)

DECRETO 29 marzo 2018 Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la IGP «Arancia del Gargano» e la IGP «Limone Femminello del Gargano», conferito al Consorzio di tutela dell'Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP con decreto 20 settembre 2013 e rinnovato con decreto 6 febbraio 2017. (18A02798)

DECRETO 29 marzo 2018 Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la DOP «Laghi Lombardi», conferito al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva Laghi Lombardi DOP con decreto 24 aprile 2014 e rinnovato con decreto 28 luglio 2017. (18A02799)

Elenco settimanale delle GU della Repubblica Italiana Serie Generale: n° 92 del 20-04-2018 n° 93 del 21-04-2018 n° 94 del 23-04-2018 n° 95 del 24-04-2018 n° 96 del 26-04-2018 2ª Serie Speciale - Unione Europea n° 31 del 23-04-2018 n° 32 del 26-04-2018

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3ª Serie Speciale – Regioni n° 15 del 21-04-2018

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MINISTERO DELLA SALUTE - SICUREZZA ALIMENTARE Note 

Nota 15624 del 16.04.2018: chiarimenti sul certificato per l'esportazione di prodotti a base di latte dall'Italia verso il Sud-Africa

Nota 15196 del 12.04.2018: esportazioni di carne fresca suina, prodotti a base di carne suina e prodotti finiti contenenti suino dall'Italia verso la Federazione Russa

Nota 14973 del 11.04.2018: certificato sanitario per l'esportazione di prodotti composti, inclusi i gelati, verso la Moldavia

Pubblicazioni 

Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Note e pubblicazioni 

Non si segnalano pubblicazioni di settore di rilievo.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Comunicati e pubblicazioni 

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo. 6


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Comunicati e pubblicazioni 

Rettifica della Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

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REGIONE DEL VENETO 

Non si segnalano provvedimenti di settore di rilievo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.39 del 24/04/2018 n.40 del 27/04/2018 n.40S del 27/04/2018

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GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA Aprile 2018 ï‚·

Non si segnalano sentenze di settore di rilievo.

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SENTENZE DI CASSAZIONE PER I REATI ALIMENTARI E CONTRO GLI ANIMALI

Sez. LAVORO CIVILE, Ordinanza n.9417 del 17/04/2018, udienza del 25/01/2018 La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 9007/2012, in riforma della pronuncia di segno contrario del Tribunale della stessa sede, ha accolto la domanda con cui G.G., R.P. e G.F., dipendenti di “omissis”, avevano chiesto che fossero riconosciuti come facenti parte dell'orario retribuito i tempi necessari alla vestizione e svestizione degli abiti necessari alla prestazione di lavoro quali addetti alle mense “omissis” La Corte valorizzava l'obbligatorietà della vestizione degli indumenti da lavoro, l'impossibilità di indossarli e dismetterli a casa, l'esistenza a tal fine di uno spogliatoio - da considerare già ambiente di lavoro - e di armadi necessariamente sotto il controllo datoriale, anche dal punto di vista della sicurezza, ritenendoli elementi che inducevano a ritenere che i relativi tempi fossero appunto da considerare come di lavoro effettivo…

Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n. 40862 del 07/09/2017, udienza del 31/05/2017 Con sentenza del 14 dicembre 2012 il Tribunale di Pordenone dichiarava D.D.G. responsabile del reato ascrittogli ex art. 636, comma 3, c.p. e, tenuto conto della contestata recidiva, lo condannava alla pena di giorni 25 di reclusione ed euro 125, 00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Disponeva, inoltre, la conversione della predetta pena detentiva nella corrispondente sanzione sostitutiva di mesi 1, giorni 25 di libertà controllata. Con sentenza data 4 giugno 2015 la Corte di Appello di Trieste aumentava la pena inflitta a D.D.G. a mesi tre di reclusione ed euro 300 di multa e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Procuratore Generale della Repubblica, revocava la sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata. 3. Avverso tale ultimo provvedimento, ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in ordine al rigetto dell'istanza presentata dal difensore e dall'imputato di impedimento a comparire all'udienza del 4 giugno 2015 dinanzi alla Corte di Appello di Trieste. Lamenta il ricorrente che la Corte di Appello di Trieste ha motivato in maniera illogica il rigetto della istanza di legittimo impedimento in quanto il difensore avrebbe dovuto correre da Trieste a Pordenone al fine di essere presente ad entrambe le udienze. La Corte di Appello di Trieste ha deciso di non concedere un rinvio della trattazione dell'udienza fissata per il 4 giugno 2015, spiegando le ragioni per cui il difensore avrebbe potuto presenziare sia all'udienza instaurata davanti al Tribunale di Pordenone sia all'udienza instaurata davanti alla Corte di Appello di Trieste ma non ha motivato con riferimento alla richiesta di rinvio avanzata in nome e per conto del signor G.D.D. L'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato sarebbe priva di motivazione, poiché la stessa si riferisce unicamente all'impedimento del difensore; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in ordine alla condanna dell'imputato per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 635 comma 2, c.p. Il ricorrente afferma che non commette il reato di pascolo abusivo il titolare di una fida pascolo qualora tale comportamento sia determinato dalla convinzione di esercitare un diritto e tale convinzione gli derivi sia pure da erronea interpretazione delle norme vigenti, in quanto ove manchi nell'agente la coscienza della illegittimità del fatto e sia anzi presente, eventualmente, un convincimento di far uso del proprio buon diritto, Corte di Cassazione - copia non ufficiale giudice è tenuto ad esaminare l'esistenza o meno dell'elemento intenzionale del reato. In sede di istruttoria dibattimentale non sarebbe stata dimostrata la sussistenza in capo all'imputato della consapevolezza di persistere volontariamente in 10


un'attività delittuosa. Il Giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare l'elemento intenzionale del reato contestato, in quanto sarebbe presente nell'imputato l'assoluto convincimento di far uso del proprio diritto. Non è, infatti, sufficiente per la configurazione del reato contestato all'imputato, accertare che il medesimo sia il possessore degli animali o addetto al pascolo degli stessi; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 636, comma 3, c.p., per integrare la quale non è sufficiente quel danno minimo che è naturalmente determinato dal fatto stesso della introduzione degli animali nel fondo altrui (deposito di sporcizie, rassodamento del terreno per effetto del calpestio) e che quindi è inerente alla azione od omissione costitutiva del delitto semplice. L'aggravante deve ritenersi applicabile solo quando l'introduzione degli animali arrechi un danno particolare alle opere esistenti sul fondo, alle piante e ai prodotti. Tale tipo di danno richiesto per la configurazione dell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 636 c.p. non è stato prodotto dall'imputato né dimostrato durante il processo. In assenza dell'aggravante di cui all'ultimo comma dell'art. 636 c.p., il reato contestato all'imputato sarebbe stato di competenza del Giudice di Pace, con susseguente applicazione delle sanzioni previste nelle prime due ipotesi di cui all'art. 636 c.p.; 4) erronea e/o illogica motivazione in relazione alla eccessività della pena inflitta. Lamenta il ricorrente che il Giudice di prime cure nella comminazione della pena non avrebbe osservato il dettato dell'art. 133 c.p. e avrebbe condannato l'imputato ad una pena eccessiva non concedendo le circostanze attenuanti generiche. La scelta è stata giustificata in base ai precedenti specifici e alle segnalazioni afferenti ulteriori arresti eseguiti nei confronti del medesimo. Il comportamento processuale volto semplicemente a negare la sussistenza del fatto e i precedenti penali non può essere considerato alla stregua di un elemento negativo ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, posto che l'imputato esercita mediante tale comportamento un suo diritto di difesa. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza…

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Letture consigliate Fonte: Food and Veterinary Law - Diritto alimentare e legislazione veterinaria

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