OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE“Varianti specifiche al P.R.G. del COMUNE di ALIFE”

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OSSERVAZIONI RELATIVE ALLE “Varianti specifiche al P.R.G. del COMUNE di ALIFE” - pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 27 Dicembre 2010 Visto l’Avviso di Deposito pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 27 Dicembre 2010; Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 59 del 03.11.2010 e n. 69 del 03.11.2010 che deliberano quanto segue: 1) Proposta di riconversione del complesso rurale esistente della CIRIO AGRICOLA srl in un insediamento di attività terziaria (polifunzionale) nella frazione Totari. Istanza prodotta dalla CIRIO AGRICOLA srl. Adozione variante specifica al P.R.G. , composta dagli elaborati allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 2) Area V.I.R.I. - Proposta di adozione procedura per adeguamento del P.R.G. al Piano Territoriale Paesistico – ambito Massiccio del Matese approvato con D. M. 04/09/2000, composta dagli elaborati allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; Visti gli atti e le relative tavole depositate presso l’Ufficio Assetto Territorio ed Ambiente del Comune di Alife, SI OSSERVA QUANTO SEGUE a) Proposta di riconversione del complesso rurale esistente della CIRIO AGRICOLA srl OSSERVAZIONE n. 1 – Valutazione Ambientale Strategica Con riferimento all’oggetto, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 16/2004 combinata con le disposizioni normative di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non si ritiene possibile che la Deliberazione di Giunta Comunale in parola preveda l’assoggettabilità della variante de qua senza che sia stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Infatti l’art. 6 “Oggetto della disciplina” del D. Lgs 152/2006 prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi (e loro varianti) che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre è specificato che viene effettuata una VAS per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli. Nel caso di specie la norma prevede che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori degli stessi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente alla valutazione della compatibilità ambientale valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 dello stesso D. Lgs. La stessa norma stabilisce che la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma (comprese le varianti) e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18, tra l’altro, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3bis. La fase di valutazione deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Per quanto appena detto sulla variante in esame occorre effettuare quantomeno la verifica di assoggettabilità. Per gli aspetti meramente procedurali in Regione Campania vigono le disposizioni di cui al Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica approvato con DPGR n. 17 del 18/12/2009 ed i relativi indirizzi operativi e procedurali approvati con DGR n. 203 del 05/03/2010. 1


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