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2.1.3 Disciplina transitoria

e pertanto pare configurare un’applicazione analogica della disciplina prevista in materia di matrici materiali di riporto, vigente all’epoca della nota ministeriale;15 dall’altro l’esecuzione del test di cessione con le modalità indicate dal MATTM può condurre a risultati diversi e finanche opposti rispetto a quelli ottenuti con le verifiche prescritte dal DPR 120/2017.

In attesa di un auspicabile correttivo al D.P.R 120/17 a chiarimento della portata dell’art. 7, co. 3, per quanto descritto sopra ed in considerazione del doveroso svolgimento, da parte del personale di vigilanza del SNPA operante con funzioni di UPG, delle indagini necessarie per l'esercizio dell'azione penale, si suggerisce l’orientamento di applicare gli indirizzi delle

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15 L’esecuzione del test di cessione secondo le metodiche indicate dall’allegato 3 al DM 05/02/1998 e il successivo confronto con le CSC per le acque sotterranee (tab. 2), era invero prescritta dall’art. 3 comma 2 del D.L. n. 2/2012 per le matrici materiali da riporto (e richiamata limitatamente a tali matrici anche dal DPR 120/2017) per accertarne l’assimilabilità al suolo ai fini dell’esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’art. 185 comma 1 lett b) e c). Si evidenzia, per quanto qui di interesse, che le matrici materiali di riporto non scavate , risultate conformi ai limiti del test di cessione ed assimilabili al suolo, sono escluse dal regime dei rifiuti (lett. b dell’art. 185). Viceversa, le matrici materiali di riporto non conformi al test di cessione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, erano considerate fonti di contaminazione e come tali dovevano essere rimosse, o rese conformi ai limiti del test di cessione o sottoposte a messa in sicurezza permanente.. Il MATTM propone di applicare il test di cessione previsto per le matrici di riporto anche alle terre e rocce già utilizzate alla scadenza del termine di presentazione della DAU, al fine di accertare che le stesse non siano fonte di contaminazione per le matrice ambientali. Si evidenzia che la disciplina delle matrici di riporto, contenuta nell’art. 3 del D.L. n. 2/2012, successivamente alla emanazione della risposta del Ministero, ha subito alcune modifiche ad opera della legge 29 luglio 2021 n. 108, di conversione del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, cosiddetto “Decreto Semplificazioni bis”. In particolare, a seguito della novella normativa, il comma 2 dell’art. 3 prevede che il test di cessione deve essere effettuato facendo riferimento al D.M. 05.02.1998, oltre che per le metodiche anche per i limiti da utilizzare. Procure di Busto Arsizio, di Rovereto e di Lodi e altresì della Procura Generale di Bologna. Ciò, naturalmente, fatte salve le eventuali diverse indicazioni provenienti dalle singole Procure di riferimento.

Le indicazioni formulate dalle citate Procure hanno avuto risonanza non soltanto tra gli operatori di vigilanza delle Agenzie di riferimento, in virtù del rapporto di dipendenza funzionale intercorrente, ma hanno altresì orientato l’operare del personale di vigilanza di altre Agenzie. Ciò anche in virtù della legittima preoccupazione, per i singoli operatori, del venir meno ai doveri tipici della funzione di polizia giudiziaria (articoli 326 e 331 C.p.p). In conclusione, nei casi di mancata/tardiva presentazione della DAU, al fine di comprovare che la violazione accertata sia di natura puramente formale e non sia accompagnata da violazioni di tipo sostanziale delle condizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. 120/17, si raccomanda di acquisire agli atti dell’indagine almeno i seguenti elementi:

1. documentazione analitica comprovante il rispetto dei requisiti di qualità ambientale previsti dall’art. 4 del D.P.R. 120/17, se non già inviata dall’interessato in allegato al piano/ dichiarazione di utilizzo; 2. documenti di cui all’art. 6 del D.P.R. 120/17 per il trasporto delle terre e rocce fuori dal sito di produzione; 3. documentazione inerente il controllo di veridicità della dichiarazione di utilizzo (v. esiti delle verifiche svolte presso l’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di scavo e di destinazione delle terre e rocce).

2.1.3 Disciplina transitoria

L’art. 318-octies dispone che la procedura estintiva non trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore (29 maggio 2015) della Parte VI-bis, del D.Lgs. n. 152/2006.

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