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2.6 verifica prescrizioni e pagamento sanzioni pecuniarie

all’accertamento della sussistenza di un medesimo disegno criminoso36, che implica un’adeguata disciplina organizzativa in ordine all’accertamento e alla contestazione della continuazione37 . Per tutte le suddette ragioni non pare opportuno che gli operatori del SNPA procedano in via autonoma all’applicazione dei due istituti nell’ambito della procedura estintiva.

Potrebbe tuttavia essere opportuno, prima di procedere alla comunicazione della notizia di reato, chiedere indicazioni alla Procura di riferimento riguardo alla possibilità di applicazione in via analogica dell’art. 81 c.p. da parte degli operatori di P.G., qualora in presenza di un numero elevato di illeciti si ravvisasse il concorso formale di reati o il reato continuato ed il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 81 c.p. fosse in concreto più favorevole per il contravventore rispetto a quello calcolato ai sensi dell’art. 318-quater, comma 2 D.lgs. 152/2006.

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36 In ambito penale si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Cass. Pen, ex multis sent. n. 3272del 07.10.2019, il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori dalla stessa enucleati. 37 Tale considerazione è stata espressa dalla Corte, più volte adita riguardo alla presunta illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L n. 689/1981, che per gli illeciti amministrativi limita l’applicazione della continuazione a determinati settori. La Corte Costituzionale ha altresì affermato che la scelta del regime di favore del cumulo giuridico per il concorso di illeciti è rimessa alla discrezionalità del legislatore e dunque non sussiste la violazione dell’art. 3 della Costituzione laddove il suddetto criterio di calcolo non sia stato previsto (ordinanze n. 421 del 19.11.1987 e n. 468 del 27.07.1989 e tra le più recenti, ex multis, ordinanza n. 171 del 12.07.2017). 2.6 VERIFICA PRESCRIZIONI E PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE

La questione del ruolo del PM nell’ambito della procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale è stata oggetto di specifico approfondimento, in quanto la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce al PM un ruolo, per così dire, “defilato” e “marginale” se paragonato al ruolo rivestito nell’ambito del procedimento penale, ove il PM assume la direzione delle indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (vedi art. 327 C.P.P.).

Nell’ambito della procedura estintiva, all’opposto, il ruolo principale viene riconosciuto all’organo di vigilanza che valuta se attivare la procedura, impartisce le prescrizioni e ne verifica l’adempimento, senza alcuna preventiva interlocuzione con il PM, il quale solo in due momenti della procedura, all’inizio e alla fine della stessa, è destinatario rispettivamente della comunicazione della notizia di reato e della comunicazione di adempimento (ed eventuale pagamento) ovvero di inadempimento della prescrizione.

Sebbene il legislatore della parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non abbia previsto alcun potere di direzione in capo al PM, né alcun momento di interlocuzione preventiva con lo stesso, si ritiene ciononostante auspicabile, laddove sussista la disponibilità della relativa Procura, l’instaurarsi di una prassi di collaborazione istituzionale tra i due organi, soprattutto nei casi di maggior complessità o di incertezza.

Parimenti la Parte VI-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non riconosce al trasgressore la possibilità di contestare e tanto meno impugnare il verbale di prescrizione. Pertanto, considerato che le prescrizioni sono pacificamente un atto di polizia giudiziaria, non impugnabile dinanzi al TAR (vedi precedente paragrafo 2.2.1) e che il PM non ha a disposizione strumenti per censurare l’operato dell’organo accertatore, si ritiene che le contestazioni in merito alle prescrizioni possano

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