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2.3.3 Modalità di asseverazione
from Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni amientali
by SNPAmbiente
degli operatori nell’applicazione della procedura estintiva dei reati di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06.
2.3.3 Modalità di asseverazione
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In merito alle modalità con cui il soggetto asseveratore possa rilasciare o negare l’asseverazione di una prescrizione o proporne una modifica, sporadici sono gli indirizzi emessi in questi primi tre anni di vigenza della L. 68/15 da parte delle Procure. In tali documenti si rintraccia o un generico riferimento alla possibilità per l’organo asseveratore di convalidare e/o modificare la prescrizione impartita dall'organo di vigilanza o alla possibilità di integrarle con proprie considerazioni in merito alla pertinenza ed ai criteri delle stesse, nonché alla congruità del termine temporale individuato, prima di restituirle all’organo accertatore. Varie sono invece le Agenzie che si sono pronunciate sul tema mediante linee guida interne. In questo caso, l’orientamento che emerge è che si possa unicamente asseverare o non asseverare le prescrizioni così come formulate dal richiedente. Non sarebbero invece ammesse asseverazioni condizionate all’integrazione delle prescrizioni o alla modifica del termine di adempimento. Le modifiche ritenute opportune potranno essere altrimenti proposte al richiedente, il quale potrà recepirle formulando nuove prescrizioni da sottoporre all’asseverazione.
Su questo argomento non si è ritenuto opportuno al momento formulare specifiche indicazioni formali per gli operatori del SNPA. Mentre si ritiene di condividere il suggerimento che emerge dalla maggior parte dei documenti esaminati, ovverosia il possibile e auspicato coordinamento tra la P.G. operante e l’asseveratore già in fase di formulazione delle prescrizioni, in particolar modo nei casi tecnicamente più complessi. Un confronto preliminare in vista della stesura delle prescrizioni può infatti essere utile al fine di semplificare la successiva fase di asseverazione ed evitare ritardi nella procedura di estinzione del reato . Riguardo alla necessità o meno di effettuare un preventivo sopralluogo, ai fini dell’asseverazione delle prescrizioni, sporadiche sono le indicazioni nei documenti esaminati e comunque orientate a sostenere che l'asseverazione tecnica non postula necessariamente il preventivo sopralluogo dell'organo tecnico di vigilanza, al quale è rimessa la valutazione della necessità del medesimo.
L’orientamento suggerito per gli enti del SNPA è quello di aderire a tale lettura di non stretta necessità di effettuazione del sopralluogo, rimanendo nella facoltà del soggetto asseveratore individuare, sulla base della tipologia di violazione, della natura delle prescrizioni impartite e dello specifico contesto ambientale e territoriale, le modalità con cui acquisire gli elementi tecnici utili per la valutazione circa l’asseverabilità delle prescrizioni. Infine, in merito al termine entro il quale l’organo asseveratore deve procedere con l’asseverazione, da una iniziale mancanza di indicazioni registrata nel primo anno di applicazione della procedura, si è passati nei successivi anni ad una maggiore attenzione a questo tema.
In particolare, diverse Procure sottolineano la carenza nell’apparato della norma di un termine per l’asseverazione (che invece sarebbe stato opportuno in quanto senza l'asseverazione delle prescrizioni, non si perfezionerebbero i presupposti per procedere alla sospensione del procedimento penale). Tali Procure ritengono, in genere, che si applichi l'art. 2, comma 3 della Legge 241/90 che impone all'autorità amministrativa, dove non siano previsti tempi diversi, di pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni.
Su questo tema, alla luce degli sviluppi intervenuti e considerando la generale esigenza di celerità nel rilascio dell’asseverazione tale da garantire le finalità riparative della procedura stessa (tempestività della regolarizzazione e prevenzione del danno), si ritiene opportuno suggerire agli operatori del SNPA uno standard di riferimento temporale massimo di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio dell’asseverazione sulle prescrizioni. Tale scelta è motivata dalla constatazione 35